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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155/22 R.G.
Tra
(C.F.: ) assistito ed in persona del amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno , in forza di nomina in data 19.11.2015 ed a questo atto autorizzata con Parte_2
provvedimento del 7.11.2018 del G.T. del Tribunale di Sassari nel procedimento RGVG 887/2007,
elettivamente domiciliati in Sassari via P. Jolanda n. 60 presso lo studio dell'Avv. Pietro Piras che li rappresenta e difende per procura in atti
Appellante
E
vv. Giovanni Luca Gabriele (CF: ), elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_2
in Sassari, viale Umberto 93, presso lo studio degli avv.ti Federico Isetta e Ivana Fresu che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, come da procura speciale con atto separato allegato al presente ai sensi dell'art.83, terzo comma, c.p.c. e art.10 DPR 123/2011
Appellato
1 All'udienza del 12.1.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
si chiede che la Corte adita, in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare ed accertare la responsabilità di circa i fatti in oggetto e per l'effetto condannarlo Parte_3
al pagamento in favore di anche ex art. 2043 c.c., della somma di euro Parte_1
124.806,15 o della veriore che si riterrà a titolo di risarcimento dei danni come sopra quantificati,
oltre a interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo, oltre a una somma da liquidarsi equitativamente per quanto sopra sub. lett. c); col favore delle spese del primo e del secondo grado;
in subordine che vengano chieste informazioni all'INPS, nei termini detti.
Nell'interesse dell'appellato:
-rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione;
-dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'appello proposto da Pt_1
-con vittoria di spese ed onorari.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 115/22 del 15.2.2022 depositata il 15.2.2022, respingeva la domanda proposta da . Parte_1
deduceva che: (i) con la sentenza del 7 marzo 2006 il Tribunale di Sassari Parte_1
aveva dichiarato la nullità dei termini apposti a ripetuti contratti di lavoro intercorsi tra
[...]
e il tra gli anni 2000 e 2006, ripristinando il rapporto lavorativo;
Parte_1 Controparte_2
e che dopo aver ripreso servizio, aveva rassegnato le proprie dimissioni 18 aprile 2007; (ii) il 22
maggio 2008, a seguito di ricorso del pubblico ministero, il giudice tutelare di Sassari aveva nominato l'avvocato amministratore di sostegno del sofferente di Parte_3 Pt_1
una grave patologia psichiatrica, riconosciuta a seguito della relazione clinica del 25 giugno 2007 dal centro di salute mentale di Sassari;
(iii) con successiva sentenza del 22 settembre 2009, il giudice del lavoro aveva condannato il a pagare a favore del l'importo di euro Controparte_2 Pt_1
2 111.435,20 a titolo di risarcimento del danno e alla ricostruzione della posizione previdenziale;
(iv)
nonostante i solleciti dei genitori del l'avvocato non aveva tempestivamente Pt_1 CP_1
richiesto al competente ente previdenziale il riconoscimento della pensione di inabilità in favore del che ne avrebbe avuto diritto in ragione della patologia di cui era affetto;
solo il 6 marzo 2012 Pt_1
la domanda di trattamento pensionistico era stata accolta, però previo versamento volontario di contributi per più di 30.000 euro, perché al momento della richiesta non sussistevano più i requisiti di legge di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente;
(v) pertanto, l'amministratore di sostegno aveva proposto tardivamente la domanda di pensione, avendovi provveduto solo il 16
novembre 2011, e cioè a distanza temporale di oltre quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed avendogli così creato un danno colposo e risarcibile per: a) i mancati ratei pensionistici;
b)
il versamento dei contributi volontari per euro 33.738,81; c) la differenza di euro 100,00 dovuta al maggior montante contributivo qualora la base di calcolo fosse stata quella del datore di lavoro e non volontaria.
avv. Giovanni Luca Gabriele si costituiva in giudizio ed eccepiva che: (i) il pur CP_1 Pt_1
affetto da patologie di tipo psichiatrico, era all'epoca dei fatti di giovane età, reduce da esperienze lavorative e con un sufficiente grado di cultura;
e che la misura di amministratore di sostegno era stata adottata solo per evitare che egli potesse disporre senza controllo della somma cospicua che avrebbe ricevuto di lì a poco dal quale risarcimento del danno;
sicchè l'intento Controparte_2
della misura era stato quello di non esautorare il dalle proprie fondamentali e prioritarie facoltà Pt_1
di gestione e di autodeterminazione, e compatibile con la larga autonomia dello stesso, permessa dalla sua situazione psichica;
inoltre, la misura era stata anche finalizzata all'allontanamento dal contesto parentale negativo in cui viveva, per l'inadeguatezza dei genitori e degli altri familiari ad esercitare i loro doveri nei suoi confronti e a ricoprire l'incarico di ADS;
(ii) era stato pienamente Parte_1
collaborante con l'amministratore, manifestandosi totalmente ostile a qualsiasi ingerenza dei propri familiari;
abitava da solo in una casa in locazione, era dotato di un'autovettura che ordinariamente aveva utilizzato, e aveva sempre fatto uso immediato e diretto della sua modesta pensione Inps di
3 euro 250 mensili;
(iii) la pensione richiesta – quella “ordinaria di inabilità” - avrebbe sancito invece la definitiva impossibilità del di lavorare, contrariamente alle intenzioni ed alle aspirazioni Pt_1
legittime di quest'ultimo; (iv) solo successivamente egli avrebbe subito un peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche che ne avevano compromesso non solo la capacità di intendere di volere ma anche, e soprattutto, la concreta capacità lavorativa;
(v) contestava quindi la spettanza e la sussistenza di qualsiasi danno e la spettanza di qualsiasi risarcimento, contestando anche il
quantum richiesto.
Il Tribunale riteneva che: (i) la residua, e non certo irrilevante, capacità di autodeterminazione del al momento dei fatti non solo non risultava specificamente contestata in causa, ma emergeva Pt_1
senza possibile dubbio dal fatto: a) che egli, di età ancora giovane, aveva lavorato per il CP_2
fino a poco prima;
b) che egli viveva da solo, fruendo e spendendo la piccola pensione che
[...]
gli era stata assegnata;
c) che possedeva addirittura un'autovettura, che utilizzava personalmente;
d)
che non aveva buoni rapporti con i propri familiari, che tendeva ad escludere dalla propria vita quotidiana (e che, comunque, non erano stati ritenuti idonei ad assumerne le funzioni di amministratore di sostegno); (ii) in questo quadro, non poteva ritenersi illegittimo e nemmeno erroneo l'intendimento dell'amministratore di sostegno di salvaguardare le aspirazioni e tendenze di Pt_1
anche in merito alla ricerca di una nuova attività lavorativa, attività che egli aveva preferito piuttosto che fruire della pensione di inabilità; (iii) riguardo a tali sue aspirazioni e tendenze, emergeva che le deduzioni e le prove di parte convenuta non erano specificamente contestate in causa;
(iv) di contro,
l'asserita “impossibilità” del all'epoca dei fatti di impiegare (ed ancora prima, il non avere) Pt_1
energie lavorative, era rimasta allo stato di mera allegazione dell'attore, non suffragata da prova sufficiente;
(v) solo successivamente la situazione psichica del si era aggravata, sicchè la sua Pt_1
assoluta incapacità di lavorare e di autodeterminarsi non poteva farsi risalire sic et simpliciter alla relazione clinica del 25 giugno 2007 (documento 6 di parte attrice); lo stesso attore riconduceva l'incapacità a quella sola “di gestire l'ingente somma di denaro che gli doveva essere riconosciuta”
a seguito del positivo esperimento del contenzioso contro il (vedi atto di citazione, Controparte_2
4 pagina uno); (vi) ciò era confermato dal fatto che: a) la domanda di pensione non era stata inoltrata nemmeno prima dell'assunzione dell'incarico di ADS da parte del il quale ultimo aveva CP_1
assunto l'incarico di amministratore di sostegno solo il 21 maggio 2008 (mentre la perdita dell'attività
lavorativa da parte del risaliva a più di un anno prima, all'aprile 2007); b) lo stesso giudice Pt_1
tutelare con il provvedimento del 14 settembre 2012 – e cioè molti anni dopo l'asserita e segnalata
“inerzia” del – ne aveva respinto l'istanza di revoca, attestando la regolare attività di CP_1
quest'ultimo, che era stato definito “ineccepibile”; c) che anche altre istanze di revoca dell'amministratore non erano state accolte, e solo il 19 novembre 2015 era stata nominata l'odierna amministratrice di sostegno . Respingeva quindi la domanda, in assenza di prova della Parte_2
sussistenza di un danno concreto e risarcibile, restando assorbito il resto.
Le spese di lite, erano compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione deducendo l'errata Parte_1
valutazione del materiale istruttorio, laddove il tribunale non considerava che dai documenti depositati, ovvero dalla nota del CSM del 28.6.2007 e dalla relazione dello psichiatra dott. del Per_1
9.5.2008, risultava comprovata la circostanza che il già da tale periodo di tempo, non avrebbe Pt_1
potuto aspirare seriamente ad alcun lavoro giacchè almeno dal 2007 era vittima di gravi malattie psichiatriche che avevano reso impossibile il reperimento di altra occupazione lavorativa;
pertanto l'amministratore di sostegno Avv. non avendo richiesto presso l'INPS, nell'immediatezza CP_1
della sua nomina ad A.D.S., la pensione di invalidità a favore del aveva violato gli artt. 382, Pt_1
1176 e 410 del c.c.. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento del all'incarico di amministrazione di sostegno del doveva CP_1 Pt_1
essere accolta ed il era tenuto a risarcire il danno. CP_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_3
La Corte, all'udienza del 12 gennaio 2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
5 a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che dai documenti depositati, ovvero dalla nota del CSM del 28.6.2007 e dalla relazione dello psichiatra dott. del 9.5.2008, risultava comprovata la circostanza che il già da tale Per_1 Pt_1
periodo di tempo, non avrebbe potuto aspirare seriamente ad alcun lavoro giacchè almeno dal 2007
era vittima di gravi malattie psichiatriche che avevano reso impossibile lo svolgimento di alcuna occupazione lavorativa;
pertanto l'amministratore di sostegno Avv. non avendo richiesto CP_1
presso l'INPS, nell'immediatezza della sua nomina ad A.D.S., la pensione di invalidità a favore del aveva violato gli artt. 382, 1176 e 410 del c.c.. Pt_1
Il motivo non merita accoglimento.
Invero, dall'analisi del materiale istruttorio in atti, ed in specifico dalle relazioni mediche sopra indicate, emerge che il era affetto da un disturbo psichico denominato “Disturbo Pt_1
Schizzoaffettivo in commorbilità con Disturbo d'Abuso di Sostanze”.
In riferimento alla sua capacità lavorativa, nella relazione del Centro di Salute Mentale di Sassari del
25.6.2007 a firma della Dott.ssa e del Dott. (doc. n. 6 fascicolo Controparte_3 Persona_2
del primo grado di , era stato rilevato che: a) il paziente aveva lavorato per alcuni periodi presso Pt_1
il b) si era dimesso volontariamente;
c) in ogni caso, tale lavoro era troppo Controparte_2
stressante per lui e che le pressioni dei genitori, affinchè mantenesse tale impiego, avevano aggravato la sua patologia: “nel frattempo il paziente ha presentato una lettera di licenziamento, decidendo di
interrompere il rapporto di lavoro con l'Ente; appare chiaro agli operatori del CSM che il paziente
non è in grado di svolgere un'attività lavorativa così complessa e stressante…al contrario i genitori
vorrebbero che il posto di lavoro venisse salvaguardato… .appare ulteriormente chiaro che la
pressione esercitata dai genitori sul paziente riguardo all'attività lavorativa ha su di lui effetti
negativi e destabilizzanti, con accentazione della sua ideazione persecutoria e della tendenza
aggressiva e antisociale”.
Nella relazione medica del Dott. del 9.5.2008, disposta dal G.T. Dott.ssa nel Per_1 Per_3
procedimento instauratosi per l'adozione delle misure ritenute più idonee a vantaggio del (doc. Pt_1
6 n. 18 fascicolo del primo grado di , il CTU aveva riportato, nella parte concernente CP_1 Per_1
i “fatti secondo il racconto del periziando”, che il aveva espresso la volontà di continuare a Pt_1
lavorare: “ora non lavoro più al , mi sono licenziato…la situazione era Controparte_2
insostenibile, per cui ho deciso semplicemente di dare le dimissioni….ho una piccola pensione di 250
euro al mese. Per avere un'invalidità completa devo fare la domanda…ma io non voglio la pensione,
voglio il lavoro….non mi interessano i lavori occasionali con poche ore, voglio un lavoro vero”.
In relazione alla gravità della malattia e della sua incidenza sulle capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi, il Dott. affermava che: “tale patologia è per sua natura Per_1
imprevedibile. Sotto compenso farmacologico potrebbe regredire o scomparire per periodi di tempo
imprecisati, per poi successivamente ripresentarsi…….il fatto che il periziando abbia una patologia
di media gravità non lo mette al riparo dai rischi dell'esercizio delle responsabilità civili……la
vicinanza della famiglia di origine non è consigliabile, e un graduale a continuo affrancarsi dal
nucleo d'origine, con uno stretto controllo esterno di tipo medico-psichiatrico ambulatoriale,
potrebbe essere un ulteriore elemento di crescita e favorire lunghi intervalli di benessere psichico”.
Il Dott. riportava infine nella sua relazione quanto a lui riferito nel corso del colloquio con la Per_1
CP_ psichiatra curante, Dott.ssa : “quando beve va molto su di umore, e quindi siccome lui ha dei
grossi problemi di inibizione e di tipo relazionale, ha ripreso a bere. Quando beve va molto su di
umore, diventa molto più disinibito, anche se io ubriaco non l'ho mai visto…. Ho sostenuto Pt_1
moltissimo il fatto che lui potesse lavorare”.
L'ausiliario aveva concluso affermando che la patologia di cui era affetto il “incide fortemente Pt_1
sulla capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi. 3) Qualora non venga nominato un
amministratore di sostegno i beni attuali e futuri del periziando potrebbero essere posti a rischio e
la scarsa aderenza alla farmacoterapia potrebbe compromettere i periodi intercritici dalla malattia.
4) trattasi di patologia dal decorso imprevedibile, soggetta a periodi di miglioramento che dipendono
dall'aderenza alla terapia in concomitanza con l'astensione dalle bevande alcoliche. 5) l'aderenza
alla farmacoterapia è, insieme con l'astensione dalle bevande alcoliche, l'elemento cardine per un
7 reale miglioramento delle condizioni del paziente. Utile risulta anche il progressivo allontanamento
del periziando dal nucleo familiare con uno stretto controllo medico-psichiatrico, in condizioni di
compenso, di tipo ambulatoriale.”.
Dal quadro clinico sopra riportato, emerge che, all'epoca in cui era stato nominato l'ADS, la malattia di cui era affetto il definita dal medico di “media gravità”, aveva un decorso imprevedibile e Pt_1
non poteva considerarsi ancora stabilizzata ma in continua evoluzione e passibile di miglioramento,
pur in condizioni di compenso di tipo ambulatoriale ed in assenza di assunzione di bevande alcoliche e di qualsivoglia rapporto con il nucleo familiare originario.
In considerazione di ciò, il G.T., nel provvedimento del 22.5.2008 di nomina dell'Avv. CP_1
come amministratore di sostegno del (doc. n. 1 fascicolo del primo grado di , aveva Pt_1 CP_1
ritenuto necessaria la nomina di un amministratore di sostegno finalizzata alla sola gestione della somma dovutagli dal limitando al minimo ogni intervento che potesse frustrare Controparte_2
l'esigenza di autonomia che il aveva in svariate occasioni fatto presente;
inoltre, il GT aveva Pt_1
disposto specificamente che l'a.d.s. avrebbe dovuto provvedere alla gestione patrimoniale e finanziaria concordando previamente gli atti necessari con il “in particolare, risulta necessario Pt_1
che il sia assistito nell'attività volta alla riscossione e gestione delle somme dovutegli dal Pt_1
in conseguenza del contenzioso giudiziario di cui si è detto, nonché in quella Controparte_2
necessaria al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori emolumenti, ai quali il Pt_1
eventualmente dovesse risultare avere diritto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro
con il predetto istituto di credito……il non risulta del tutto privo, a causa dell'infermità Pt_1
accertata, della capacità di intendere e di volere…. L'imprevedibile evoluzione della patologia,
soprattutto se affrontata con le adeguate terapie, con conseguente auspicabile miglioramento delle
condizioni dell'interessato, impone l'adozione di misure temporanee e flessibili che frustrino nella
misura e nel tempo strettamente necessari alla sua tutela le esigenze di autonomia rappresentate più
volte dal beneficiario….sarà comunque legittimato, l'Amministratore, ad operare, in difetto di
collaborazione del , anche da solo per le spese correnti e gli atti di ordinaria amministrazione, Pt_1
8 facendo in modo che su detto conto vengano depositate tutte le entrate del beneficiario, comprese
quelle provenienti dal citato contezioso…..la gestione patrimoniale e finanziaria dovrà essere curata
dall'Amministratore di sostegno e previamente concordata con il ”. Pt_1
Pertanto, in un tale contesto, che aveva previsto un ruolo pur sempre rilevante per il beneficiario,
visto che l'avvio della pratica presso l'INPS per ottenere la pensione di inabilità avrebbe sancito la definitiva impossibilità di di lavorare (circostanza allegata nella memoria di costituzione del Pt_1
15.3.2020 e non specificamente contestata dal nel successivo scritto difensivo), Pt_1
l'amministratore di sostegno, nel periodo immediatamente successivo alla sua nomina (che era avvenuta a maggio del 2008) aveva rispettato, del tutto legittimamente, la volontà espressa dal Pt_1
di non rinunciare alla possibilità di svolgere un'attività lavorativa, in considerazione del fatto che tale possibilità era stata fortemente da lui perseguita, addirittura raffigurandola non in forma provvisoria o parziale, ma come occupazione stabile ed effettiva: “non mi interessano i lavori occasionali con
poche ore, voglio un lavoro vero” (relazione medica del 9.5.2008 del CTU Dott. . Per_1
Di conseguenza, all'esito della nomina ad amministratore di sostegno, il non aveva avuto CP_1
motivo di discostarsi dal parere dei medici che avevano individuato a carico del una malattia Pt_1
di media gravità e dal decorso imprevedibile che, allo stato, se opportunamente curata, non avrebbe privato l'amministrato della sua capacità di interagire con l'amministratore rispetto a scelte fondamentali per la sua vita presente e futura, come quelle attinenti allo svolgimento di una attività
lavorativa, visto anche la sua età all'epoca dei fatti (circa quaranta anni).
Inoltre, l'operato professionale dell'Avv. era stato approvato dal G.T. CP_1
Nel provvedimento del 14.9.2012, emesso nel procedimento NRVG 1258/2012 innanzi al Tribunale
di Sassari - in risposta alla richiesta di sostituzione dell'Avv. nel ruolo di amministrazione CP_1
di sostegno, avanzata dallo stesso con il ricorso del 18.6.2012, con mandato per tale attività Pt_1
conferito ad un legale di fiducia – a fronte delle contestazioni del che avevano riguardato sia Pt_1
l'opportunità di pagare all'INPS i ratei per la contribuzione volontaria necessari per l'ottenimento di un adeguato trattamento pensionistico e sia la circostanza di non essere stato mai consultato dall'ADS
9 a tale proposito, il GT aveva ritenuto che l'operato dell'ADS era stato ineccepibile e che il dissenso del era stato causato dal peggioramento delle sue condizioni di salute ad opera di un Pt_1
aggravamento della patologia da cui era affetto : “il giudice tutelare ha già esaminato e valutato
positivamente l'opportunità del versamento dei contributi volontari all'INPS, diretti a garantire un
adeguato trattamento pensionistico al beneficiario, da tempo impossibilitato, a causa della patologia
da cui è affetto, a svolgere un'attività lavorativa, e che pertanto l'opposizione manifestata
dall'interessato non appare ragionevole né suffragata da argomentazioni condivisibili;
ritenuto,
inoltre, che emerge dagli atti come l'amministratore di sostegno abbia sempre informato
l'amministrato, in modo specifico e costante, di tutte le scelte compiute e delle attività di gestione
esercitate nel suo interesse;
che pertanto la richiesta appare dettata da un generale sentimento di
sfiducia, o quantomeno da diffidenza, da parte dell'amministrato che, tuttavia, alla stregua della
complessiva attività di cura dei suoi interessi finora svolta dall'avv. e quale risulta dagli CP_1
atti, non risulta affatto giustificato da carenze o inefficienze dell'operato dell'ADS, che appare
ineccepibile, bensì originato dalla condizione personale del che, a causa dell'affievolimento Pt_1
delle sue capacità di critica e di giudizio conseguente all'infermità, non sembra in grado di valutare
l'operato con il necessario discernimento”.
In conclusione, non può essere rimproverato all'amministratore di sostegno di aver atteso l'evoluzione della malattia psichiatrica che affliggeva il e di aver iniziato le pratiche per Pt_1
l'ottenimento della pensione di invalidità solo nel 2011, allorchè le condizioni dell'amministrato erano peggiorate fino a rendere impossibile per lui un recupero tale da consentire lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
b)Sulle spese di lite: le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione (indeterminabile-
complessità media) previsto dal D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
10 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari Parte_1
n. 177/2022;
2) condanna alla rifusione a favore dell'Avv. Parte_1 Parte_3
delle spese di lite che liquida in euro 8.470,00 per compensi per il presente grado di
[...]
giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Sassari, 10.12.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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