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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE ER Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 122/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7.5.2025 e promossa d a
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Valerio Valensin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
via Carlo Poma n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA in persona della legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Guerra Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Camolese in Bergamo, via Verdi n. 20, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile,
n.° 2212/2022, pubblicata il 11.10.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante.
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, previo ogni più opportuno accertamento e
declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado tenutosi
innanzi al Tribunale di Bergamo, sez. IV civile, dott. Giovanni Panzeri, r.g. n. 895/2021,
così giudicare:
In via principale e nel merito: accogliere l'appello proposto dal sig. Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 2212/2022, Repertorio n. 3558/2022, resa tra le parti in
data 11 ottobre 2022 dal Tribunale di Bergamo, nella causa iscritta al n. 895/2021 R.G.,
pubblicata in data 11 ottobre 2022:
in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale di per la Controparte_1
violazione degli obblighi relativi all'esecuzione del contratto relativamente al suo
dovere di informativa nei confronti dell'acquirente consumatore e/o per la violazione
dei generali obblighi di correttezza e buona fede richiesti in ambito contrattuale,
dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare la società convenuta,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 3.600,00 in
favore del sig. a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ed Parte_1
al pagamento ulteriore di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, o di quell'altra somma minore o maggiore,
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia e comunque inferiore ad €
10.000,00.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti
capitoli, i quali devono intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1- in data
21/09/2019 l'attore visionava in Fiera di Parma un VA marca RG modello
Cara One 480QDK, recante al suo interno tappezzeria “stone water”;
2- in detta
occasione, il sig. sottoscriveva una proposta d'acquisto con la società Parte_1
convenuta per un VA dello stesso modello, come da doc. 1 che mi si rammostra,
specificando tuttavia di volere acquistare un rimorchio di nuova produzione 2020 e,
soprattutto, di non volere ricevere il medesimo VA visionato in Fiera;
3- in data
26/09/2019, il sig. inviava alla società convenuta, a mezzo mail, un Parte_1
documento excel riportante tutte le proprie richieste relative agli accessori standard e
optional che avrebbe dovuto caratterizzare il VA compravenduto, ivi compresa
l'indicazione della tappezzeria desiderata, ovvero quella di tipo FOREST, come da doc.
3 e 4 che mi si rammostrano del fascicolo di primo grado di parte appellante;
4- in data
13/02/2020 l'attore richiedeva a di comunicargli il codice V.I.N. del Controparte_1
VA compravenduto, come da doc. 8 che mi si rammostra del fascicolo di primo
grado di parte appellante;
5- Fustinoni S.r.l. era già in possesso del codice V.I.N. sin
dal 09/12/2019, come da doc. 6 di controparte che mi si rammostra del fascicolo di
parte appellante;
6- il sig. avendo già prenotato le vacanze presso il Parte_1
campeggio Riva di Ugento, come da doc. 22 che mi si rammostra, stante l'impossibilità
di usufruire del camper, si vedeva costretto ad acquistare attrezzature da campeggio, di cui ai docc. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 che mi si rammostrano del fascicolo di parte
appellante;
7- la fotografia, di cui al doc. 26 che mi si rammostra, ritrae l'autovettura
del sig. nonché l'attrezzatura da questi acquistata, di cui ai docc. 16, Parte_1
17, 18, 19, 20 e 21 che mi si rammostrano del fascicolo di parte appellante presso il
campeggio Riva di Ugento, nel luglio 2020; 8- la fotografia, di cui al doc. 27 che mi si
rammostra del fascicolo di parte appellante, ritrae l'autovettura del sig. Pt_1
con annesso il suo nuovo VA Winsberg Caracito 470 QDK-Modello
[...]
2021, presso il campeggio Riva di Ugento, nel luglio 2021. Si indicano a rispondere sui
predetti capitoli di prova: - la sig.ra residente in [...]
TA ZA n. 13; - il sig. , residente in [...]
Tauro n. 42/H; Si reitera la richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli
di prova eventualmente ex adverso dedotti con i testi indicati. Si chiede che l'Ecc. Corte
di Appello adita, preso atto che i testi sopraindicati sono residenti in [...], voglia
delegare ex art. 203 c.p.c. il Tribunale di Roma all'assunzione di detta prova
testimoniale”.
Dell'appellata.
“1) Rigettare nel merito il gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto
ed in diritto;
2) Confermare la sentenza di primo grado quanto al rigetto delle domande
proposte da ed alla condanna delle spese di giudizio e riformarla, ove Parte_1
ritenuto opportuno, mediante l'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte proposte
da nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Controparte_1
Nel merito, in via principale: respingersi integralmente con qualsivoglia motivazione le
domande attoree, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel merito, in via subordinata: accertato l'inadempimento contrattuale dell'attore, respingersi ogni
domanda attorea e dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti con conseguente
facoltà della convenuta di trattenere la caparra versata ex art. 1385 c.c., con vittoria di
spese e competenze di giudizio. 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e
competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rigettate ed, in
particolar modo, di quelle presentate con il deposito della memoria ex art. 183 VI
comma n. 2) c.p.c. che qui si riproducono con correzione del mero refuso di cui ai capp.
18 e 19 come specificato negli atti di primo grado che si richiamano. Per puro scrupolo
difensivo e senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, chiede ammettersi
prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 21.09.2019, presso lo stand
alla fiera di Parma, la signora ed il sig. CP_3 CP_4 Parte_1
interpellavano un addetto della e precisamente il sig. Controparte_1 Persona_1
visionavano con lo stesso una VA di marca modello Careone 480QDK CP_5
con tappezzeria “stone water”, ne ritiravano il catalogo (corrispondente al doc. n. 2
che si rammostra), chiedevano di acquistarne una del medesimo modello e ne trattavano
il prezzo di compravendita;
2) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al
precedente capitolo, la signora sottoscriveva per entrambi i coniugi proposta di Tes_1
acquisto relativa al bene sopra indicato consegnando alla venditrice una caparra
confirmatoria di € 100,00 come da doc. n. 3 che si rammostra;
4) Vero che il doc. n. 4
che si rammostra è stato inviato da a KN RT il 22.09.2019 e che Controparte_1
corrisponde all'ordine del veicolo fatto in favore della signora con modulo Tes_1
predisposto da per gli ordini dei concessionari della sua Rete;
5) Vero che è CP_3 prassi della concessionaria comunicare giornalmente al produttore gli ordini al fine di
acquisire il primo “posto” possibile nella produzione. Vero che l'ordine così inviato
può essere modificato fino a 4 settimane prima dell'ingresso in produzione;
6) Vero che
con le mail che si rammostrano quale doc. n. 5 i coniugi richiedevano Pt_1
modifiche sull'ordine della VA scelta in fiera al fine di aggiungere ulteriori
accessori. Vero che tali richieste avvenivano anche in via telefonica e che venivano
riprodotte tutte nel modulo di cui al doc. n. 7 che si rammostra;
7) Vero che, man mano
che giungevano nuove richieste dai provvedeva a modificare Pt_1 Controparte_1
l'ordine inviato a come da doc. n. 6 che si rammostra;
8) Vero che sul modello CP_3
di VA scelto dai coniugi veniva applicata la promozione di KA RT Pt_1
vigente nel momento dell'ordine e riguardante il condizionatore: precisamente il
corrispettivo dello stesso, da euro 2.000,00 veniva ridotto ad euro 790,00; 9) Vero che
fin dall'incontro avvenuto in fiera, il venditore dichiarava che la consegna della
VA sarebbe avvenuta entro la fine del mese di aprile 2020; 10) Vero che fin
dall'inizio del dicembre 2019 il sig. contattava più volte la per avere Pt_1 CP_1
notizie sulla data di consegna;
11) Vero che il 24.12.2019 la signora Parte_2
per comunicava al sig. che la produzione della VA scelta Controparte_1 Pt_1
sarebbe avvenuta nel febbraio del 2020; 12) Vero che il 10.02.2020 la signora CP_1
riferiva al sig. che la VA era arrivata presso la sede della concessionaria Pt_1
come da doc. n. 9 che si rammostra e gli inviava foto del mezzo;
13) Vero che il
medesimo giorno (10.02.2020), ma alle ore 23.33, il sig. chiedeva la consegna Pt_1
di una VA con tappezzeria “forest” come da doc. n. 10 che si rammostra;
14) Vero
che nella medesima circostanza di tempo la signora gli rispondeva Parte_2 di aver ordinato, pagato e ricevuto una VA con tappezzeria “stone water” come
da modello visto in fiera e scelto dai due coniugi e che l'11.02.2020 lo ribadiva per
iscritto: comunicava che il bene era a disposizione presso la sede della concessionaria
e specificava che il colore della tappezzeria era conforme a quanto concordato;
15)
Vero che invitava più volte il sig. a recarsi presso la sua sede Controparte_1 Pt_1
personalmente o tramite un incaricato per verificare la corrispondenza del bene al
contratto; 16) Vero che per comporre bonariamente la posizione, Controparte_1
offriva altresì al di fornirgli gratuitamente la tappezzeria “forest” e che, in Pt_1
alternativa, gli offriva altresì una riduzione del prezzo della VA;
17) Vero che
KA RT, ricevuto l'ordine di un veicolo da una concessionaria della Rete, lo
inserisce nelle programmazioni della produzione identificandolo con un esclusivo
numero c.d. “A.B.”, collegato allo specifico cliente che ha sottoscritto il contratto di
acquisto; 18) Vero che la VA RG modello CaraOne 480 QDK esposta come
unico modello nello stand al “Salone del Camper” di Parma tenutosi tra il CP_5
14 ed il 22 settembre 2019 è stata venduta da KN RT ad una Concessionaria
concorrente della Vero che detta concessionaria concorrente l'ha Controparte_1
immatricolata a favore del suo acquirente il 27 maggio 2020 come da indicazioni di cui
ai documenti nn. 15 e 19 che si rammostrano;
19) Vero che la VA RG
CaraOne 480 QDK ordinata da a favore dapprima della signora Controparte_1 Tes_1
e poi del sig. (come da docc. nn. 4, 6 e 12 che si rammostrano), a cui è stato Pt_1
assegnato dal produttore il numero d'ordine “AB n. 11037977” ed il telaio
“WKN51356ULW510178”, è stata prodotta da il 16.01.2020, Controparte_6
fatturata alla il 27.01.2020 e dalla stessa regolarmente pagata;
20) Conferma CP_1 che il doc. prodotto dalla convenuta al n. 22 corrisponde al c.d. “COC”, certificato di
conformità europeo della VA RG CaraOne 480 QDK, ordinata, acquistata
e pagata da a favore dei coniugi e che contiene Controparte_1 Persona_2
l'indicazione del peso omologato del veicolo;
21) Vero che la produttrice KN
RT, a seconda delle previsioni di mercato e degli ordini inviati dai propri
concessionari, programma con mesi di anticipo la produzione dei propri prodotti ed in
via previsionale assegna ad ogni ordine pervenuto uno specifico numero d'ordine. Vero
che, successivamente, appena a conoscenza delle proprie capacità produttive e decorso
il periodo in cui il concessionario può apportare modifiche all'ordine stesso, assegna
al medesimo ordine uno specifico numero di telaio indicando la settimana in cui verrà
prodotto il mezzo;
22) Vero che la VA di cui al capitolo precedente, stante le
personalizzazioni attuate a favore dei coniugi in seguito al rifiuto dei Persona_2
detti coniugi di ritirarla, restava giacente e invenduta presso la sede della convenuta
per oltre un anno;
Si indicano a testi il sig. di ON di SO (BG), Testimone_3
Via dei Mille, 9 sui capitoli da n. 1 a n. 17, oltre al n. 22 ed il legale rappresentante
della LI ZI S.r.l., sig. LI ZI, in Cavallino Treporti (VE), Via
Fausta n. 71/A sui capitoli nn. 4,5 e da n. 17 a n. 21 con riserva di altri indicare. Chiede
fin d'ora di essere ammessa a prova contraria sui capitoli di prova con i testi indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1.2.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, al fine di ottenere Controparte_1
la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, stipulato inter partes
in data 21.9.2019 ed avente ad oggetto un VA (marca , modello Care One CP_5 480QDK) con condanna della società convenuta al pagamento di € 3.600,00, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ed al pagamento di ulteriori € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno o di altra somma equitativamente determinata.
Al riguardo, deduceva un inadempimento, da parte di degli Pt_1 Controparte_1
obblighi informativi previsti nei confronti dell'acquirente/consumatore dagli artt. 2, 5
D.lgs. n.° 206/2005 (c.d. Codice del consumo), nonché, dei generali obblighi di correttezza e buona fede richiesti in ambito contrattuale dagli artt. 1175, 1337, 1375 c.c.
e dallo stesso art. 2 D.lgs. n.° 206/2005.
, aveva sottoscritto in occasione del “Salone del Camper” a Parma, una Parte_1
proposta d'acquisto per un VA, al prezzo di € 23.970,00 precisando che desiderava ricevere un modello dell'anno 2020, diverso da quello visionato in fiera e versando,
contestualmente, una caparra confirmatoria di € 1.000,00.
In seguito lo stesso, inviava a dettagliate richieste per gli accessori e la Controparte_1
tappezzeria, per la quale riferiva di aver individuato espressamente il modello “Forest”
ed, una volta avuta conferma dell'accettazione delle specifiche, versava ad integrazione l'ulteriore saldo della caparra confirmatoria di € 3.500,00.
In data 11.2.2020, gli comunicava che il VA era già pronto, ma Controparte_1
sosteneva di aver riscontrato un modello che presentava la tappezzeria vista in Pt_1
fiera e non quella oggetto di esplicita richiesta. Nonostante i solleciti dell'attore, che chiedeva più volte il numero di telaio (o codice V.I.N.) per verificare l'anno di produzione del mezzo, la società convenuta non forniva tale informazione ed anzi,
rispondeva richiedendo il saldo del prezzo ed il ritiro del VA sostenendo che il numero di telaio sarebbe stato nell'esclusiva disponibilità del produttore fino al momento dell'assegnazione al cliente e, quindi, all'atto dell'integrale pagamento e immatricolazione.
Ciò posto, riferiva di aver dovuto sostenere ulteriori spese non potendo Parte_1
utilizzare il VA nella stagione estiva, e, di conseguenza, chiedeva la risoluzione del contratto per fatto e colpa della stessa venditrice, la restituzione della caparra e il risarcimento dei danni.
Si costituiva società chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Parte convenuta sosteneva che il VA consegnato fosse conforme a quanto pattuito ed, in via subordinata, eccepiva che il contratto si fosse risolto per inadempimento dell'acquirente, a fronte dell'offerta della propria prestazione e della diffida inviata all'attore ex art. 1454 c.c., giustificando così il trattenimento della caparra.
Con sentenza n.°2212/2022, il Tribunale respingeva le domande dell'attore condannandolo alla rifusione delle spese di lite con conseguente assorbimento della domanda proposta, in via subordinata, dalla convenuta.
In particolare, il Tribunale accertava l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti sulla base dei documenti prodotti in giudizio e riconosceva la qualità di consumatore in capo a , con conseguente applicazione della disciplina specifica prevista dal Parte_1
Codice del Consumo (D.Lgs. n.° 206/2005), oltre a quella codicistica generale.
Tuttavia, il primo giudice riteneva che l'attore non avesse rispettato la gerarchia dei rimedi prevista dalla normativa consumeristica (in particolare dall'art. 130 del Codice
del consumo) avendo agito direttamente per ottenere la risoluzione contrattuale, senza aver previamente esperito i rimedi primari ed avendo violato così l'ordine stabilito dalla normativa a tutela del consumatore, la quale, imponeva al consumatore, in caso di difetto di conformità del bene, di richiedere, prioritariamente, la riparazione o la sostituzione del bene e, solo qualora tali rimedi risultino impossibili o eccessivamente onerosi, di avvalersi dei rimedi secondari, tra cui la risoluzione del contratto.
Proponeva appello avverso detta decisione , a cui resisteva Parte_1 CP_1
[...]
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 7.5.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale
operando una scorretta ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che il persistente rifiuto di di fornire le informazioni richieste e relative alle caratteristiche Controparte_1
fondamentali del prodotto che la stessa conosceva o avrebbe, comunque, potuto agevolmente conoscere, non legittimasse la richiesta di risoluzione del contratto.
In particolare, deduce che il numero di telaio è identificabile facilmente su ogni veicolo,
essendo inciso sul telaio: da ciò e dagli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado,
sarebbe emerso che l'effettivo anno di produzione del VA fosse il 2019 e non il
2020, come concordato.
Con il secondo motivo si duole di una erronea qualificazione della fattispecie in esame,
nella parte della decisione in cui il giudice di primo grado, ha applicato la disciplina di cui all'art. 130 del Codice del consumo, che prevede i rimedi esperibili dal consumatore in caso di vizi di conformità del bene al momento della consegna, non considerando,
invece, che la domanda dell'appellante non si fonda sulla contestazione di tali vizi, ma sulla violazione da parte del venditore degli obblighi di informazione sulle caratteristiche essenziali del bene posto in vendita ex artt. 2, 5 D.Lgs., nonché, sulla violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede ex artt. 1175,1337,1375 c.c. e artt. 2 D.Lgs. n.° 206/2005.
L'appellante deduce che la società appellata non ha adempiuto ai propri obblighi di trasparenza e correttezza, rifiutando ripetutamente di fornire informazioni essenziali,
come il numero di telaio (o codice V.I.N.) del VA, necessario per verificarne l'anno di produzione.
Tale omissione avrebbe, dunque, impedito all'acquirente di accertare la conformità del veicolo alle specifiche pattuite, elemento determinante per la sua decisione d'acquisto dal momento che l'appellante aveva, espressamente, escluso l'acquisto dell'unità
esposta in fiera o di VA prodotti nella medesima annualità, avendo concordato con l'acquisto di un VA di produzione 2020. Controparte_1
Di conseguenza, la vendita di un bene privo delle caratteristiche essenziali e funzionali richieste dall'acquirente che abbiano costituito un elemento determinante per la conclusione del contratto, non configurerebbe un semplice vizio di conformità, bensì,
un'ipotesi di aliud pro alio.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi imposti alla società venditrice dal Codice del consumo, nonché, dalla c.d. buona fede integrativa.
L'appellante assume che, nel caso di specie, vi erano elementi sufficienti per ritenere sussistente la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse che l'altra parte aveva, o avrebbe potuto avere, nel corretto adempimento del contratto:
infatti, la mancata comunicazione dei dati essenziali del veicolo in vendita, ha determinato un significativo squilibrio contrattuale, posto che l'identificazione del mezzo avrebbe consentito all'acquirente di valutarne le caratteristiche e l'anno di produzione.
-----------------
I motivi dell'appello, afferendo a questioni connesse, sono meritevoli di trattazione unitaria e risultano infondati, sia pur con diversa motivazione.
L'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio consente, infatti, di ritenere che il contratto per cui è causa, sia stato correttamente adempiuto dalla società
appellata, la quale, ha offerto all'acquirente la consegna di un bene conforme a quanto pattuito.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che, né la proposta di acquisto sottoscritta in occasione della fiera, né il successivo contratto definitivo, formulato al fine di comprendere tutte le modifiche da apportare all'ordine su richiesta dell'acquirente, recavano indicazioni di tappezzeria diverse, rispetto al modello visionato in fiera.
Dall'analisi documentale emerge che la prima indicazione relativa a una diversa tappezzeria, è stata effettuata da , esclusivamente, nel messaggio Parte_1
WhatsApp del 10.2.2020, il quale, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
A nulla rileva il file Excel prodotto a sostegno delle sue domande, tra le cui innumerevoli righe sarebbe indicata la scelta della tappezzeria, posto che non consente di comprendere, in modo chiaro ed inequivocabile, la volontà espressa dall'appellante, la quale, invece, è sempre stata manifestata dettagliatamente ed esplicitata con precisione nelle varie comunicazioni intercorse con Controparte_1
Invero, la richiesta di modifica è pervenuta in un momento successivo alla conclusione del contratto e, soprattutto, quando il bene era già stato consegnato dal produttore
(consegna avvenuta in data 5.2.2020, come da documento di trasporto prodotto) con tutte le personalizzazioni richieste e concordate in fase contrattuale.
La richiesta di modifica, pertanto, risulta tardiva e priva di supporto probatorio sufficiente a dimostrare un'adesione da parte della società venditrice che, sebbene abbia dimostrato un'elevata disponibilità nel cercare di soddisfare le molteplici richieste dell'acquirente, non poteva di certo ritenersi obbligata ad accogliere una modifica unilaterale non concordata, specialmente in un momento in cui il bene risultava già
personalizzato e pronto per la consegna.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve concludere che non è intervenuto alcun accordo valido ed efficace tra le parti per la modifica della tappezzeria originariamente pattuita.
Per ciò che concerne la presunta violazione degli obblighi informativi, la tesi secondo cui la società venditrice non avrebbe fornito informazioni adeguate sull'anno di produzione, gli allestimenti e la massa del veicolo, risulta smentita dalla documentazione prodotta in atti.
Così come risulta inconferente il riferimento di parte appellante al rifiuto della società
appellata di dare esecuzione alla propria prestazione, ossia di fornire il numero di telaio,
al fine di consentire la verifica della conformità del bene a quanto pattuito nell'ordine.
Va precisato che il numero di telaio del veicolo su cui l'appellante insiste, non rientra tra le informazioni essenziali da fornire al consumatore, non incidendo sulla sicurezza, sulla composizione o sulla qualità del bene venduto, ai sensi dell'art. 5 del Codice del consumo e la sua comunicazione, non costituisce obbligo del venditore, trattandosi di una vendita di cosa determinata nel genere, ove ciò che rileva è la conformità al modello considerato e non il singolo esemplare identificato dal telaio.
D'altra parte, quanto all'anno di produzione del mezzo, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dall'analisi della documentazione prodotta (cfr.: conferma d'ordine definitiva ed i documenti di trasporto), emerge con chiarezza che il veicolo è
stato prodotto nel 2020.
Alla luce di quanto sopra, anche il richiamo alla fattispecie dell'aliud pro alio è del tutto infondato, non essendo stata consegnata una res funzionalmente del tutto inidonea a fornire l'utilità richiesta, oltre che del tutto privo di rilevanza, poiché l'appellante basa le proprie richieste sulla presunta violazione degli obblighi informativi, anziché, su un'asserita mancanza delle qualità pattuite.
Da ultimo, con riferimento alla presunta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, si rileva che il comportamento tenuto da risulta conforme ai Controparte_1
principi sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., sia nella fase precontrattuale, sia nel successivo momento dell'esecuzione dello stesso.
Ad avviso della Corte, dall'analisi degli atti e dei documenti raccolti, non emergono elementi tali da far ritenere che la società appellata, abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri di lealtà e correttezza contrattuale.
Alla luce di tali considerazioni, non solo non si configura alcun inadempimento qualificabile come grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. La richiesta risolutoria dell'appellante, pertanto, risulta priva di fondamento e deve essere rigettata, mentre il comportamento di configura una violazione degli Pt_1
obblighi assunti ed, a fronte di tale ingiustificato rifiuto, dopo aver Controparte_1
constatato la persistente inottemperanza dell'appellante, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di sollecitare l'adempimento mediante l'invio di una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Il mancato rispetto del termine assegnato per sanare l'inadempimento determina,
dunque, la risoluzione del contratto, con la conseguente legittima ritenzione della caparra già versata da , conformemente a quanto disposto dall'art. 1385 Parte_1
c.c.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria,
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.°115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al Parte_1
contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.° 2212/2022 del Parte_1
Tribunale di Bergamo dell'11.10.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede - rigetta l'appello di Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della società Parte_1 CP_1
delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
SE ER
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1453 c.c., ma neppure può ritenersi sussistente un inadempimento in senso proprio.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE ER Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 122/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7.5.2025 e promossa d a
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Valerio Valensin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
via Carlo Poma n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA in persona della legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Guerra Controparte_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Camolese in Bergamo, via Verdi n. 20, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile,
n.° 2212/2022, pubblicata il 11.10.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante.
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, previo ogni più opportuno accertamento e
declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado tenutosi
innanzi al Tribunale di Bergamo, sez. IV civile, dott. Giovanni Panzeri, r.g. n. 895/2021,
così giudicare:
In via principale e nel merito: accogliere l'appello proposto dal sig. Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 2212/2022, Repertorio n. 3558/2022, resa tra le parti in
data 11 ottobre 2022 dal Tribunale di Bergamo, nella causa iscritta al n. 895/2021 R.G.,
pubblicata in data 11 ottobre 2022:
in via principale, accertato l'inadempimento contrattuale di per la Controparte_1
violazione degli obblighi relativi all'esecuzione del contratto relativamente al suo
dovere di informativa nei confronti dell'acquirente consumatore e/o per la violazione
dei generali obblighi di correttezza e buona fede richiesti in ambito contrattuale,
dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e condannare la società convenuta,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 3.600,00 in
favore del sig. a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ed Parte_1
al pagamento ulteriore di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, o di quell'altra somma minore o maggiore,
determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia e comunque inferiore ad €
10.000,00.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti
capitoli, i quali devono intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1- in data
21/09/2019 l'attore visionava in Fiera di Parma un VA marca RG modello
Cara One 480QDK, recante al suo interno tappezzeria “stone water”;
2- in detta
occasione, il sig. sottoscriveva una proposta d'acquisto con la società Parte_1
convenuta per un VA dello stesso modello, come da doc. 1 che mi si rammostra,
specificando tuttavia di volere acquistare un rimorchio di nuova produzione 2020 e,
soprattutto, di non volere ricevere il medesimo VA visionato in Fiera;
3- in data
26/09/2019, il sig. inviava alla società convenuta, a mezzo mail, un Parte_1
documento excel riportante tutte le proprie richieste relative agli accessori standard e
optional che avrebbe dovuto caratterizzare il VA compravenduto, ivi compresa
l'indicazione della tappezzeria desiderata, ovvero quella di tipo FOREST, come da doc.
3 e 4 che mi si rammostrano del fascicolo di primo grado di parte appellante;
4- in data
13/02/2020 l'attore richiedeva a di comunicargli il codice V.I.N. del Controparte_1
VA compravenduto, come da doc. 8 che mi si rammostra del fascicolo di primo
grado di parte appellante;
5- Fustinoni S.r.l. era già in possesso del codice V.I.N. sin
dal 09/12/2019, come da doc. 6 di controparte che mi si rammostra del fascicolo di
parte appellante;
6- il sig. avendo già prenotato le vacanze presso il Parte_1
campeggio Riva di Ugento, come da doc. 22 che mi si rammostra, stante l'impossibilità
di usufruire del camper, si vedeva costretto ad acquistare attrezzature da campeggio, di cui ai docc. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 che mi si rammostrano del fascicolo di parte
appellante;
7- la fotografia, di cui al doc. 26 che mi si rammostra, ritrae l'autovettura
del sig. nonché l'attrezzatura da questi acquistata, di cui ai docc. 16, Parte_1
17, 18, 19, 20 e 21 che mi si rammostrano del fascicolo di parte appellante presso il
campeggio Riva di Ugento, nel luglio 2020; 8- la fotografia, di cui al doc. 27 che mi si
rammostra del fascicolo di parte appellante, ritrae l'autovettura del sig. Pt_1
con annesso il suo nuovo VA Winsberg Caracito 470 QDK-Modello
[...]
2021, presso il campeggio Riva di Ugento, nel luglio 2021. Si indicano a rispondere sui
predetti capitoli di prova: - la sig.ra residente in [...]
TA ZA n. 13; - il sig. , residente in [...]
Tauro n. 42/H; Si reitera la richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli
di prova eventualmente ex adverso dedotti con i testi indicati. Si chiede che l'Ecc. Corte
di Appello adita, preso atto che i testi sopraindicati sono residenti in [...], voglia
delegare ex art. 203 c.p.c. il Tribunale di Roma all'assunzione di detta prova
testimoniale”.
Dell'appellata.
“1) Rigettare nel merito il gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto
ed in diritto;
2) Confermare la sentenza di primo grado quanto al rigetto delle domande
proposte da ed alla condanna delle spese di giudizio e riformarla, ove Parte_1
ritenuto opportuno, mediante l'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte proposte
da nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Controparte_1
Nel merito, in via principale: respingersi integralmente con qualsivoglia motivazione le
domande attoree, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel merito, in via subordinata: accertato l'inadempimento contrattuale dell'attore, respingersi ogni
domanda attorea e dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti con conseguente
facoltà della convenuta di trattenere la caparra versata ex art. 1385 c.c., con vittoria di
spese e competenze di giudizio. 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e
competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie rigettate ed, in
particolar modo, di quelle presentate con il deposito della memoria ex art. 183 VI
comma n. 2) c.p.c. che qui si riproducono con correzione del mero refuso di cui ai capp.
18 e 19 come specificato negli atti di primo grado che si richiamano. Per puro scrupolo
difensivo e senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, chiede ammettersi
prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 21.09.2019, presso lo stand
alla fiera di Parma, la signora ed il sig. CP_3 CP_4 Parte_1
interpellavano un addetto della e precisamente il sig. Controparte_1 Persona_1
visionavano con lo stesso una VA di marca modello Careone 480QDK CP_5
con tappezzeria “stone water”, ne ritiravano il catalogo (corrispondente al doc. n. 2
che si rammostra), chiedevano di acquistarne una del medesimo modello e ne trattavano
il prezzo di compravendita;
2) Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al
precedente capitolo, la signora sottoscriveva per entrambi i coniugi proposta di Tes_1
acquisto relativa al bene sopra indicato consegnando alla venditrice una caparra
confirmatoria di € 100,00 come da doc. n. 3 che si rammostra;
4) Vero che il doc. n. 4
che si rammostra è stato inviato da a KN RT il 22.09.2019 e che Controparte_1
corrisponde all'ordine del veicolo fatto in favore della signora con modulo Tes_1
predisposto da per gli ordini dei concessionari della sua Rete;
5) Vero che è CP_3 prassi della concessionaria comunicare giornalmente al produttore gli ordini al fine di
acquisire il primo “posto” possibile nella produzione. Vero che l'ordine così inviato
può essere modificato fino a 4 settimane prima dell'ingresso in produzione;
6) Vero che
con le mail che si rammostrano quale doc. n. 5 i coniugi richiedevano Pt_1
modifiche sull'ordine della VA scelta in fiera al fine di aggiungere ulteriori
accessori. Vero che tali richieste avvenivano anche in via telefonica e che venivano
riprodotte tutte nel modulo di cui al doc. n. 7 che si rammostra;
7) Vero che, man mano
che giungevano nuove richieste dai provvedeva a modificare Pt_1 Controparte_1
l'ordine inviato a come da doc. n. 6 che si rammostra;
8) Vero che sul modello CP_3
di VA scelto dai coniugi veniva applicata la promozione di KA RT Pt_1
vigente nel momento dell'ordine e riguardante il condizionatore: precisamente il
corrispettivo dello stesso, da euro 2.000,00 veniva ridotto ad euro 790,00; 9) Vero che
fin dall'incontro avvenuto in fiera, il venditore dichiarava che la consegna della
VA sarebbe avvenuta entro la fine del mese di aprile 2020; 10) Vero che fin
dall'inizio del dicembre 2019 il sig. contattava più volte la per avere Pt_1 CP_1
notizie sulla data di consegna;
11) Vero che il 24.12.2019 la signora Parte_2
per comunicava al sig. che la produzione della VA scelta Controparte_1 Pt_1
sarebbe avvenuta nel febbraio del 2020; 12) Vero che il 10.02.2020 la signora CP_1
riferiva al sig. che la VA era arrivata presso la sede della concessionaria Pt_1
come da doc. n. 9 che si rammostra e gli inviava foto del mezzo;
13) Vero che il
medesimo giorno (10.02.2020), ma alle ore 23.33, il sig. chiedeva la consegna Pt_1
di una VA con tappezzeria “forest” come da doc. n. 10 che si rammostra;
14) Vero
che nella medesima circostanza di tempo la signora gli rispondeva Parte_2 di aver ordinato, pagato e ricevuto una VA con tappezzeria “stone water” come
da modello visto in fiera e scelto dai due coniugi e che l'11.02.2020 lo ribadiva per
iscritto: comunicava che il bene era a disposizione presso la sede della concessionaria
e specificava che il colore della tappezzeria era conforme a quanto concordato;
15)
Vero che invitava più volte il sig. a recarsi presso la sua sede Controparte_1 Pt_1
personalmente o tramite un incaricato per verificare la corrispondenza del bene al
contratto; 16) Vero che per comporre bonariamente la posizione, Controparte_1
offriva altresì al di fornirgli gratuitamente la tappezzeria “forest” e che, in Pt_1
alternativa, gli offriva altresì una riduzione del prezzo della VA;
17) Vero che
KA RT, ricevuto l'ordine di un veicolo da una concessionaria della Rete, lo
inserisce nelle programmazioni della produzione identificandolo con un esclusivo
numero c.d. “A.B.”, collegato allo specifico cliente che ha sottoscritto il contratto di
acquisto; 18) Vero che la VA RG modello CaraOne 480 QDK esposta come
unico modello nello stand al “Salone del Camper” di Parma tenutosi tra il CP_5
14 ed il 22 settembre 2019 è stata venduta da KN RT ad una Concessionaria
concorrente della Vero che detta concessionaria concorrente l'ha Controparte_1
immatricolata a favore del suo acquirente il 27 maggio 2020 come da indicazioni di cui
ai documenti nn. 15 e 19 che si rammostrano;
19) Vero che la VA RG
CaraOne 480 QDK ordinata da a favore dapprima della signora Controparte_1 Tes_1
e poi del sig. (come da docc. nn. 4, 6 e 12 che si rammostrano), a cui è stato Pt_1
assegnato dal produttore il numero d'ordine “AB n. 11037977” ed il telaio
“WKN51356ULW510178”, è stata prodotta da il 16.01.2020, Controparte_6
fatturata alla il 27.01.2020 e dalla stessa regolarmente pagata;
20) Conferma CP_1 che il doc. prodotto dalla convenuta al n. 22 corrisponde al c.d. “COC”, certificato di
conformità europeo della VA RG CaraOne 480 QDK, ordinata, acquistata
e pagata da a favore dei coniugi e che contiene Controparte_1 Persona_2
l'indicazione del peso omologato del veicolo;
21) Vero che la produttrice KN
RT, a seconda delle previsioni di mercato e degli ordini inviati dai propri
concessionari, programma con mesi di anticipo la produzione dei propri prodotti ed in
via previsionale assegna ad ogni ordine pervenuto uno specifico numero d'ordine. Vero
che, successivamente, appena a conoscenza delle proprie capacità produttive e decorso
il periodo in cui il concessionario può apportare modifiche all'ordine stesso, assegna
al medesimo ordine uno specifico numero di telaio indicando la settimana in cui verrà
prodotto il mezzo;
22) Vero che la VA di cui al capitolo precedente, stante le
personalizzazioni attuate a favore dei coniugi in seguito al rifiuto dei Persona_2
detti coniugi di ritirarla, restava giacente e invenduta presso la sede della convenuta
per oltre un anno;
Si indicano a testi il sig. di ON di SO (BG), Testimone_3
Via dei Mille, 9 sui capitoli da n. 1 a n. 17, oltre al n. 22 ed il legale rappresentante
della LI ZI S.r.l., sig. LI ZI, in Cavallino Treporti (VE), Via
Fausta n. 71/A sui capitoli nn. 4,5 e da n. 17 a n. 21 con riserva di altri indicare. Chiede
fin d'ora di essere ammessa a prova contraria sui capitoli di prova con i testi indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1.2.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, al fine di ottenere Controparte_1
la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, stipulato inter partes
in data 21.9.2019 ed avente ad oggetto un VA (marca , modello Care One CP_5 480QDK) con condanna della società convenuta al pagamento di € 3.600,00, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ed al pagamento di ulteriori € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno o di altra somma equitativamente determinata.
Al riguardo, deduceva un inadempimento, da parte di degli Pt_1 Controparte_1
obblighi informativi previsti nei confronti dell'acquirente/consumatore dagli artt. 2, 5
D.lgs. n.° 206/2005 (c.d. Codice del consumo), nonché, dei generali obblighi di correttezza e buona fede richiesti in ambito contrattuale dagli artt. 1175, 1337, 1375 c.c.
e dallo stesso art. 2 D.lgs. n.° 206/2005.
, aveva sottoscritto in occasione del “Salone del Camper” a Parma, una Parte_1
proposta d'acquisto per un VA, al prezzo di € 23.970,00 precisando che desiderava ricevere un modello dell'anno 2020, diverso da quello visionato in fiera e versando,
contestualmente, una caparra confirmatoria di € 1.000,00.
In seguito lo stesso, inviava a dettagliate richieste per gli accessori e la Controparte_1
tappezzeria, per la quale riferiva di aver individuato espressamente il modello “Forest”
ed, una volta avuta conferma dell'accettazione delle specifiche, versava ad integrazione l'ulteriore saldo della caparra confirmatoria di € 3.500,00.
In data 11.2.2020, gli comunicava che il VA era già pronto, ma Controparte_1
sosteneva di aver riscontrato un modello che presentava la tappezzeria vista in Pt_1
fiera e non quella oggetto di esplicita richiesta. Nonostante i solleciti dell'attore, che chiedeva più volte il numero di telaio (o codice V.I.N.) per verificare l'anno di produzione del mezzo, la società convenuta non forniva tale informazione ed anzi,
rispondeva richiedendo il saldo del prezzo ed il ritiro del VA sostenendo che il numero di telaio sarebbe stato nell'esclusiva disponibilità del produttore fino al momento dell'assegnazione al cliente e, quindi, all'atto dell'integrale pagamento e immatricolazione.
Ciò posto, riferiva di aver dovuto sostenere ulteriori spese non potendo Parte_1
utilizzare il VA nella stagione estiva, e, di conseguenza, chiedeva la risoluzione del contratto per fatto e colpa della stessa venditrice, la restituzione della caparra e il risarcimento dei danni.
Si costituiva società chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Parte convenuta sosteneva che il VA consegnato fosse conforme a quanto pattuito ed, in via subordinata, eccepiva che il contratto si fosse risolto per inadempimento dell'acquirente, a fronte dell'offerta della propria prestazione e della diffida inviata all'attore ex art. 1454 c.c., giustificando così il trattenimento della caparra.
Con sentenza n.°2212/2022, il Tribunale respingeva le domande dell'attore condannandolo alla rifusione delle spese di lite con conseguente assorbimento della domanda proposta, in via subordinata, dalla convenuta.
In particolare, il Tribunale accertava l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti sulla base dei documenti prodotti in giudizio e riconosceva la qualità di consumatore in capo a , con conseguente applicazione della disciplina specifica prevista dal Parte_1
Codice del Consumo (D.Lgs. n.° 206/2005), oltre a quella codicistica generale.
Tuttavia, il primo giudice riteneva che l'attore non avesse rispettato la gerarchia dei rimedi prevista dalla normativa consumeristica (in particolare dall'art. 130 del Codice
del consumo) avendo agito direttamente per ottenere la risoluzione contrattuale, senza aver previamente esperito i rimedi primari ed avendo violato così l'ordine stabilito dalla normativa a tutela del consumatore, la quale, imponeva al consumatore, in caso di difetto di conformità del bene, di richiedere, prioritariamente, la riparazione o la sostituzione del bene e, solo qualora tali rimedi risultino impossibili o eccessivamente onerosi, di avvalersi dei rimedi secondari, tra cui la risoluzione del contratto.
Proponeva appello avverso detta decisione , a cui resisteva Parte_1 CP_1
[...]
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 7.5.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale
operando una scorretta ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che il persistente rifiuto di di fornire le informazioni richieste e relative alle caratteristiche Controparte_1
fondamentali del prodotto che la stessa conosceva o avrebbe, comunque, potuto agevolmente conoscere, non legittimasse la richiesta di risoluzione del contratto.
In particolare, deduce che il numero di telaio è identificabile facilmente su ogni veicolo,
essendo inciso sul telaio: da ciò e dagli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado,
sarebbe emerso che l'effettivo anno di produzione del VA fosse il 2019 e non il
2020, come concordato.
Con il secondo motivo si duole di una erronea qualificazione della fattispecie in esame,
nella parte della decisione in cui il giudice di primo grado, ha applicato la disciplina di cui all'art. 130 del Codice del consumo, che prevede i rimedi esperibili dal consumatore in caso di vizi di conformità del bene al momento della consegna, non considerando,
invece, che la domanda dell'appellante non si fonda sulla contestazione di tali vizi, ma sulla violazione da parte del venditore degli obblighi di informazione sulle caratteristiche essenziali del bene posto in vendita ex artt. 2, 5 D.Lgs., nonché, sulla violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede ex artt. 1175,1337,1375 c.c. e artt. 2 D.Lgs. n.° 206/2005.
L'appellante deduce che la società appellata non ha adempiuto ai propri obblighi di trasparenza e correttezza, rifiutando ripetutamente di fornire informazioni essenziali,
come il numero di telaio (o codice V.I.N.) del VA, necessario per verificarne l'anno di produzione.
Tale omissione avrebbe, dunque, impedito all'acquirente di accertare la conformità del veicolo alle specifiche pattuite, elemento determinante per la sua decisione d'acquisto dal momento che l'appellante aveva, espressamente, escluso l'acquisto dell'unità
esposta in fiera o di VA prodotti nella medesima annualità, avendo concordato con l'acquisto di un VA di produzione 2020. Controparte_1
Di conseguenza, la vendita di un bene privo delle caratteristiche essenziali e funzionali richieste dall'acquirente che abbiano costituito un elemento determinante per la conclusione del contratto, non configurerebbe un semplice vizio di conformità, bensì,
un'ipotesi di aliud pro alio.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi imposti alla società venditrice dal Codice del consumo, nonché, dalla c.d. buona fede integrativa.
L'appellante assume che, nel caso di specie, vi erano elementi sufficienti per ritenere sussistente la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse che l'altra parte aveva, o avrebbe potuto avere, nel corretto adempimento del contratto:
infatti, la mancata comunicazione dei dati essenziali del veicolo in vendita, ha determinato un significativo squilibrio contrattuale, posto che l'identificazione del mezzo avrebbe consentito all'acquirente di valutarne le caratteristiche e l'anno di produzione.
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I motivi dell'appello, afferendo a questioni connesse, sono meritevoli di trattazione unitaria e risultano infondati, sia pur con diversa motivazione.
L'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio consente, infatti, di ritenere che il contratto per cui è causa, sia stato correttamente adempiuto dalla società
appellata, la quale, ha offerto all'acquirente la consegna di un bene conforme a quanto pattuito.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che, né la proposta di acquisto sottoscritta in occasione della fiera, né il successivo contratto definitivo, formulato al fine di comprendere tutte le modifiche da apportare all'ordine su richiesta dell'acquirente, recavano indicazioni di tappezzeria diverse, rispetto al modello visionato in fiera.
Dall'analisi documentale emerge che la prima indicazione relativa a una diversa tappezzeria, è stata effettuata da , esclusivamente, nel messaggio Parte_1
WhatsApp del 10.2.2020, il quale, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
A nulla rileva il file Excel prodotto a sostegno delle sue domande, tra le cui innumerevoli righe sarebbe indicata la scelta della tappezzeria, posto che non consente di comprendere, in modo chiaro ed inequivocabile, la volontà espressa dall'appellante, la quale, invece, è sempre stata manifestata dettagliatamente ed esplicitata con precisione nelle varie comunicazioni intercorse con Controparte_1
Invero, la richiesta di modifica è pervenuta in un momento successivo alla conclusione del contratto e, soprattutto, quando il bene era già stato consegnato dal produttore
(consegna avvenuta in data 5.2.2020, come da documento di trasporto prodotto) con tutte le personalizzazioni richieste e concordate in fase contrattuale.
La richiesta di modifica, pertanto, risulta tardiva e priva di supporto probatorio sufficiente a dimostrare un'adesione da parte della società venditrice che, sebbene abbia dimostrato un'elevata disponibilità nel cercare di soddisfare le molteplici richieste dell'acquirente, non poteva di certo ritenersi obbligata ad accogliere una modifica unilaterale non concordata, specialmente in un momento in cui il bene risultava già
personalizzato e pronto per la consegna.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve concludere che non è intervenuto alcun accordo valido ed efficace tra le parti per la modifica della tappezzeria originariamente pattuita.
Per ciò che concerne la presunta violazione degli obblighi informativi, la tesi secondo cui la società venditrice non avrebbe fornito informazioni adeguate sull'anno di produzione, gli allestimenti e la massa del veicolo, risulta smentita dalla documentazione prodotta in atti.
Così come risulta inconferente il riferimento di parte appellante al rifiuto della società
appellata di dare esecuzione alla propria prestazione, ossia di fornire il numero di telaio,
al fine di consentire la verifica della conformità del bene a quanto pattuito nell'ordine.
Va precisato che il numero di telaio del veicolo su cui l'appellante insiste, non rientra tra le informazioni essenziali da fornire al consumatore, non incidendo sulla sicurezza, sulla composizione o sulla qualità del bene venduto, ai sensi dell'art. 5 del Codice del consumo e la sua comunicazione, non costituisce obbligo del venditore, trattandosi di una vendita di cosa determinata nel genere, ove ciò che rileva è la conformità al modello considerato e non il singolo esemplare identificato dal telaio.
D'altra parte, quanto all'anno di produzione del mezzo, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dall'analisi della documentazione prodotta (cfr.: conferma d'ordine definitiva ed i documenti di trasporto), emerge con chiarezza che il veicolo è
stato prodotto nel 2020.
Alla luce di quanto sopra, anche il richiamo alla fattispecie dell'aliud pro alio è del tutto infondato, non essendo stata consegnata una res funzionalmente del tutto inidonea a fornire l'utilità richiesta, oltre che del tutto privo di rilevanza, poiché l'appellante basa le proprie richieste sulla presunta violazione degli obblighi informativi, anziché, su un'asserita mancanza delle qualità pattuite.
Da ultimo, con riferimento alla presunta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, si rileva che il comportamento tenuto da risulta conforme ai Controparte_1
principi sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., sia nella fase precontrattuale, sia nel successivo momento dell'esecuzione dello stesso.
Ad avviso della Corte, dall'analisi degli atti e dei documenti raccolti, non emergono elementi tali da far ritenere che la società appellata, abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri di lealtà e correttezza contrattuale.
Alla luce di tali considerazioni, non solo non si configura alcun inadempimento qualificabile come grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. La richiesta risolutoria dell'appellante, pertanto, risulta priva di fondamento e deve essere rigettata, mentre il comportamento di configura una violazione degli Pt_1
obblighi assunti ed, a fronte di tale ingiustificato rifiuto, dopo aver Controparte_1
constatato la persistente inottemperanza dell'appellante, ha legittimamente esercitato il proprio diritto di sollecitare l'adempimento mediante l'invio di una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c..
Il mancato rispetto del termine assegnato per sanare l'inadempimento determina,
dunque, la risoluzione del contratto, con la conseguente legittima ritenzione della caparra già versata da , conformemente a quanto disposto dall'art. 1385 Parte_1
c.c.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria,
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR n.°115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al Parte_1
contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.° 2212/2022 del Parte_1
Tribunale di Bergamo dell'11.10.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede - rigetta l'appello di Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della società Parte_1 CP_1
delle spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante Parte_1
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
SE ER
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1453 c.c., ma neppure può ritenersi sussistente un inadempimento in senso proprio.