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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17882 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 72735/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
EC TE IC
FA AL IC relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72735/2022, vertente
tra
Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Vanessa Ivone
-ricorrente-
e
, Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Raguso
-resistente -
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto. 1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in data 15 dicembre 1990 nel Comune di Monte San Biagio (Latina). Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (classe 1993) e (classe Per_1 Per_2
1996), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con , Controparte_1
rappresentando che nell'anno 2022 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
, senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 15898/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita in ordine agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi al divorzio.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni accessorie del loro divorzio sulla falsariga della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice istruttore con l'ordinanza del 28 giugno 2025, secondo cui: “ritenuta equa la definizione del giudizio tramite la corresponsione, da parte del Pt_1
e in favore della , dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00, CP_1
con rinuncia delle parti a ogni reciproca pretesa di dare/avere e con compensazione integrale delle spese della lite”.
Più in dettaglio, all'udienza del 25 settembre 2025 le parti, presenti di persona con i rispettivi procuratori, hanno pattuito che: “la somma una tantum che il verserà alla sarà dell'importo omnicomprensivo Pt_1 CP_1
di euro 12.000,00. Tale importo sarà versato dal con Parte_2 CP_1
bonifico che sarà effettuato entro il mese di ottobre del 2025. Si confermano la rinuncia delle parti ad ogni ulteriore reciproca pretesa di dare e avere, la compensazione delle spese della lite e la richiesta 2 concorde di emissione di sentenza di divorzio”. Successivamente alla predetta udienza le parti hanno poi versato in atti la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo una tantum tra di loro pattuito.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono quindi essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- Dà atto che con sentenza n. 15898/2023 di questo Tribunale del 6 novembre 2023 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- dispone, in ordine alle condizioni accessorie del divorzio, in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo tra di loro raggiunto;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 6 dicembre 2025
Il IC estensore
FA AL
Il Presidente
TA ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
EC TE IC
FA AL IC relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72735/2022, vertente
tra
Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Vanessa Ivone
-ricorrente-
e
, Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Raguso
-resistente -
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto. 1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in data 15 dicembre 1990 nel Comune di Monte San Biagio (Latina). Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (classe 1993) e (classe Per_1 Per_2
1996), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato con , Controparte_1
rappresentando che nell'anno 2022 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
, senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 15898/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita in ordine agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi al divorzio.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni accessorie del loro divorzio sulla falsariga della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice istruttore con l'ordinanza del 28 giugno 2025, secondo cui: “ritenuta equa la definizione del giudizio tramite la corresponsione, da parte del Pt_1
e in favore della , dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00, CP_1
con rinuncia delle parti a ogni reciproca pretesa di dare/avere e con compensazione integrale delle spese della lite”.
Più in dettaglio, all'udienza del 25 settembre 2025 le parti, presenti di persona con i rispettivi procuratori, hanno pattuito che: “la somma una tantum che il verserà alla sarà dell'importo omnicomprensivo Pt_1 CP_1
di euro 12.000,00. Tale importo sarà versato dal con Parte_2 CP_1
bonifico che sarà effettuato entro il mese di ottobre del 2025. Si confermano la rinuncia delle parti ad ogni ulteriore reciproca pretesa di dare e avere, la compensazione delle spese della lite e la richiesta 2 concorde di emissione di sentenza di divorzio”. Successivamente alla predetta udienza le parti hanno poi versato in atti la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo una tantum tra di loro pattuito.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono quindi essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- Dà atto che con sentenza n. 15898/2023 di questo Tribunale del 6 novembre 2023 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- dispone, in ordine alle condizioni accessorie del divorzio, in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo tra di loro raggiunto;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 6 dicembre 2025
Il IC estensore
FA AL
Il Presidente
TA ZI
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