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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 18260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Roma, al Viale dell'Aereonautica n. Parte_1
61 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Ing. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Francesco Controparte_1
Denza n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonella D'Andrea, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attrice
E con sede in Casalnuovo (NA), alla Via Variante Controparte_2
Nazionale delle Puglie n. 26 (P. IVA , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., Dott. , elettivamente domiciliata in Napoli, Controparte_3
alla Via San Pasquale n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Michele Lopiano e
Giuliana Milo, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
CONCLUSIONI:
1 per l'attrice: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, ragione ed eccezione, i) previo accertamento del rapporto contrattuale in essere tra la
[...]
e la (già , dichiarare Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 quest'Ultima obbligata a versare alla società odierna attrice il compenso dovuto per l'attività svolta ai fini della elaborazione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui in premessa;
ii) liquidare detto compenso in euro
142.500,00 ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
iii) per l'effetto, condannare la (già al Controparte_2 Controparte_4 pagamento, in favore della dell'indicato importo di euro Parte_1
142.500,00 ovvero della diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori come per legge. Con vittoria di spese di lite”; per la convenuta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente le domande proposte dalla
[...]
dacché inammissibili e, comunque, infondate nel merito. Con Parte_1
vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dei Procuratori di parte convenuta, in quanto antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
premetteva che
➢ essa aveva ad oggetto attività di “consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale”;
➢ in particolare, prestava, in favore di società, imprese individuali ed enti pubblici e privati, i seguenti servizi: redazione di studi di fattibilità ed elaborazione di business plan finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei diversi comparti economici, anche attraverso il ricorso ad agevolazioni pubbliche;
assistenza nella valutazione dell'aderenza dei programmi operativi agli obiettivi prefissati dai committenti (rilevazioni, ispezioni, controlli e relazioni sulla rispondenza tra andamento temporale dello sviluppo del progetto
2 e misura e tempistica dei finanziamenti erogati ed erogandi, sullo stato degli impegni contrattuali assunti dall'ente finanziato e/o assicurato nei confronti dell'ente finanziatore e/o assicuratore, nonché sullo stato dei progetti per quanto concerne i costi preventivati o costi sostenuti e le proiezioni future); valutazione di immobili in genere e la valutazione dei beni oggetto dell'investimento di fondi immobiliari, con espresso riferimento all'art. 17 del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228
e sue modifiche, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
attività di ispezione sull'esecuzione delle opere nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Ciò premesso, l'attrice deduceva che
➢ la (ora le aveva affidato Controparte_4 Controparte_2
l'incarico di elaborare la domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dal D.M. 9 dicembre 2014 in relazione al programma di sviluppo da realizzare presso la nuova sede operativa, sita in Maddaloni (CE), alla Via Ficucella – Interporto Sud Europa;
➢ le attività oggetto del suindicato incarico erano state puntualmente individuate e descritte al punto 2 dell'offerta da essa predisposta in data
4 maggio 2017;
➢ il corrispettivo per dette prestazioni era stato fissato concordemente nella misura del 3% dell'ammontare degli investimenti ammessi alle agevolazioni;
➢ essa, a mezzo di un gruppo di lavoro composto dal Dott.
[...]
, dal Dott. e dall'Ing. aveva Per_1 CP_5 Persona_2 puntualmente espletato l'incarico affidatole;
➢ segnatamente, “previa intensa attività di analisi e di studio finalizzata al vaglio di tutti i presupposti economici dell'iniziativa, degli obiettivi del programma e della compatibilità con la normativa dello strumento agevolativo”, aveva “elaborato il progetto in questione in modo da
3 indirizzarlo verso un sicuro superamento della fase di ammissibilità, altresì, fornendo alla committente la necessaria assistenza per la raccolta dei documenti previsti dalla normativa al fine di poter procedere alla presentazione della domanda”;
➢ in data 25 gennaio 2017 essa aveva provveduto a depositare, sulla piattaforma predisposta dal soggetto gestore Invitalia S.p.A., la predisposta domanda di ammissione alle agevolazioni con la documentazione a corredo;
➢ il 7 febbraio 2017 la Invitalia S.p.A. aveva comunicato alla
[...]
(ora la sospensione dell'iter della Controparte_4 Controparte_2
pratica, per esaurimento delle risorse disponibili;
➢ il 30 aprile 2019 la medesima Invitalia S.p.A. aveva comunicato il riavvio dell'iter, chiedendo alla (ora Controparte_4 [...]
di confermare il proprio persistente interesse, e, Controparte_2
successivamente – ovvero, in data 3 luglio 2019 - aveva richiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla domanda già presentata;
➢ nei giorni successivi alla suindicata richiesta di chiarimenti, la
[...]
(ora le aveva comunicato, per le Controparte_4 Controparte_2
vie brevi, che non intendeva più avvalersi delle sue prestazioni;
➢ a seguito di quanto sopra, in data 31 luglio 2019, presso gli uffici della
(ora si era tenuto un Controparte_4 Controparte_2
incontro – cui avevano presenziato, in sua rappresentanza, il Dott.
ed il Dott. – per definire il valore delle Persona_1 CP_5
prestazioni da essa svolte;
➢ in tale frangente, tenendo conto del solo progetto industriale già sviluppato, si era ritenuto concordemente che le prestazioni già rese corrispondessero al 25% di quelle indicate nell'offerta del 4 maggio
2017 e si era, quindi, stabilito che il compenso di sua spettanza era pari ad euro 142.500,00, oltre IVA;
4 ➢ la (ora le aveva offerto la Controparte_4 Controparte_2
suindicata somma anche a tacitazione di ogni pretesa per la risoluzione anticipata dell'incarico;
➢ tuttavia, sebbene essa avesse accettato l'avversa proposta, trasfondendone i contenuti in apposita scrittura privata, il legale rappresentante della (ora Controparte_4 Controparte_2
non aveva inteso, poi, sottoscrivere il cennato documento (trasmessogli a mezzo e-mail in data 4 settembre 2019) né le aveva versato il dovuto.
Indi la illustrate le ragioni di diritto a fondamento delle Parte_1
domande svolte, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la la quale Controparte_2
contestava integralmente le avverse deduzioni e domande, eccependo, in particolare, che
✓ non aveva mai conferito alcun incarico alla Parte_1
✓ al contrario, dell'attività necessaria per la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al D.M. 9 dicembre
2014 aveva incaricato l'Ing. il quale, per la Persona_2
predisposizione della documentazione occorrente, si era avvalso dell'ausilio del Dott. Persona_3
✓ solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda era emerso che l'Ing. per l'espletamento delle prestazioni professionali Persona_2
affidategli, aveva chiesto ed ottenuto il supporto di Professionisti suoi amici e, segnatamente, del Dott. e del Dott. Persona_1 CP_5
[...]
✓ in particolare, era emerso che proprio il Dott. – su Persona_1 richiesta rivoltagli, di propria iniziativa, dall'Ing. - aveva Persona_2
“caricato” sulla piattaforma predisposta dalla Invitalia S.p.A., la domanda di ammissione e la correlata documentazione;
✓ solo a distanza di quattro mesi dall'avvenuta presentazione della domanda – ovvero nel maggio 2017 - la si era Parte_1
5 proposta come sua possibile consulente per le fasi successive della pratica;
✓ tuttavia, la proposta di incarico avanzata dalla Parte_1
non era stata accettata.
Tanto eccepito e dedotto, la società convenuta, illustrate partitamente le ragioni a fondamento delle contestazioni svolte, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e con l'escussione dei testi Controparte_2
, ed infine, all'esito del deposito Persona_1 Persona_2 Persona_3 di memorie conclusionali, all'udienza dell'1 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
***************************************
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta dalla Parte_1
non possa trovare accoglimento.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo rammentare che, in forza delle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per ottenere l'adempimento è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si
6 desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex
plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
In particolare – per quanto di specifico interesse nella fattispecie concreta - la parte che assuma di aver espletato prestazioni d'opera professionale in favore della controparte e richieda il pagamento del compenso, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico oltre che l'effettivo espletamento dello stesso;
ciò fermo restando che, non essendo prevista e prescritta, per il contratto d'opera professionale, la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la prova della avvenuta conclusione e dello specifico contenuto di tale contratto può esser data con ogni mezzo.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la non ha assolto Parte_1 all'onere della prova gravante a suo carico, non avendo dimostrato di aver effettivamente concluso, con la (ora , Controparte_4 Controparte_2 un contratto con il quale quest'Ultima la incaricava della “elaborazione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dal DM 9 dicembre
2014 “Contratto di Sviluppo” a fronte del programma di sviluppo da realizzarsi presso la nuova sede operativa di Maddaloni, Via Ficucella – Interporto SUD
Europa”.
In proposito va rilevato che la scrittura privata contenente la proposta contrattuale formulata dalla in data 4 maggio 2017 (cfr. Parte_1
all. n. 3 del fascicolo di parte attrice) reca la sola sottoscrizione del legale rappresentante della proponente e non anche quella, per accettazione, della oblata odierna convenuta.
7 Né va taciuto che la cennata proposta contrattuale – nella quale venivano indicate, come attività da affidare alla anche le seguenti: Parte_1
“a) predisposizione della domanda, secondo lo standard previsto dal Soggetto
Gestore (Invitalia S.p.A.), e di tutta la documentazione allegata richiesta;
b) caricamento ed invio della documentazione predisposta attraverso la Piattaforma messa a disposizione dal Soggetto Gestore” – veniva formulata dalla odierna attrice a distanza di mesi dall'epoca in cui (gennaio 2017) la domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie ex D.M. 9 dicembre 2014 e la correlata documentazione erano state predisposte ed inviate ad Invitalia S.p.A..
Parimenti priva della sottoscrizione del legale rappresentante della
[...]
(ora è la scrittura privata prodotta dalla Controparte_4 Controparte_2
società attrice quale allegato n. 7; documento nel quale - secondo le prospettazioni di quest'Ultima – sarebbe stato trasfuso l'accordo raggiunto tra le parti a seguito della decisione della odierna convenuta di recedere dal contratto d'opera professionale asseritamente in precedenza già concluso.
Va, poi, rilevato che neppure la prova orale svolta ha dato adeguato conforto agli assunti di parte attrice.
Ed infatti, le dichiarazioni “favorevoli alle tesi di parte attrice”, rese dal teste
– evidentemente interessato all'esito della lite – risultano Persona_1
ampiamente contrastate dalle deposizioni degli altri due testi escussi, oltre che dalle risultanze della documentazione acquisita.
Invero, il teste – della cui attendibilità non si ha ragione di Persona_2
dubitare, anche in considerazione della coerenza intrinseca delle dichiarazioni dallo Stesso rese, collimanti anche con le restanti emergenze in atti – ha riferito di essere stato incaricato personalmente della predisposizione della domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie ex D.M. 9 dicembre 2014 e della ricerca e formazione della documentazione da allegare;
ha precisato, in particolare, che l'attività in questione era stata inizialmente svolta unitamente a tal Dott. Per_4
e che, successivamente, essendo stato revocato l'incarico a quest' , Egli era CP_6 rimasto l'unico professionista incaricato, ancorché supportato dal consulente della
(ora , che gli aveva fornito il piano Controparte_4 Controparte_2
8 industriale e lo aveva coadiuvato nelle attività che esulavano dalle sue specifiche competenze. Il medesimo teste ha, poi, riferito di essersi personalmente – e di sua iniziativa - rivolto al Dott. ed al Dott. per un Persona_1 CP_5
aiuto, essendo tali Professionisti suoi conoscenti di lunga data;
ha, specificato che, non avendo dimestichezza con la piattaforma predisposta da Invitalia S.p.A., aveva chiesto ai Predetti di “conformare ed adattare agli standard richiesti da
Invitalia S.p.A. la documentazione economica fornita” e di provvedere, dunque, all'invio dei documenti già predisposti mediante caricamento sulla piattaforma. Il teste ha, altresì, riferito che l'incarico conferitogli prevedeva Persona_2
l'espletamento delle sole attività per la presentazione della pratica e che per lo stesso era stato concordato un compenso di euro 10.000,00, interamente corrispostogli. Infine, detto teste ha riferito che solo dopo la presentazione della domanda egli aveva assunto l'iniziativa di presentare il Dott. ed il Persona_1
Dott. al legale rappresentante della (ora CP_5 Controparte_4 [...]
per verificare la possibilità che venisse loro conferito l'incarico Controparte_2 di gestire la successiva fase dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda fosse stata accolta;
ha aggiunto che, però, il legale rappresentante della odierna convenuta non aveva inteso conferire ai alcun incarico, avendo già preso contatti con Per_5 altri Professionisti”.
Anche il teste – indifferente all'esito della lite, al pari del Persona_3 teste – ha confermato che l'attività di predisposizione e Persona_2
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni con correlata documentazione era stata affidata, dalla (ora Controparte_4 Controparte_2
al solo Ing. il quale, non avendo le competenze legali e
[...] Persona_2
contabili, gli aveva chiesto di predisporre il piano industriale e coadiuvarlo per il progetto;
in particolare detto teste ha precisato che nella fase di predisposizione della domanda si era relazionato esclusivamente con l'Ing. mentre Persona_2
non aveva mai avuto alcun rapporto con il Dott. e/o con il Dott. Persona_1
Segnatamente, il suddetto teste ha dichiarato quanto segue: CP_5
“Posso dire che, per quanto a mia conoscenza, oltre all''Ing. Feole, non vi era altro professionista incaricato per il progetto per cui è causa e che, allorquando
9 INVITALIA comunicò che era stata aperta l'istruttoria, io stesso consigliai di affidarla al Dott. professionista napoletano molto esperto nella CP_7 materia della finanza agevolata”.
Infine, non par superfluo rimarcare che anche le risultanze della documentazione allegata valgono a confermare che l'incarico di predisposizione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie e della documentazione di corredo era stato conferito, dalla società odierna convenuta, all'Ing. e non certo alla .. Persona_2 Parte_1
Basti considerare, in proposito, che tra i documenti allegati dalla odierna attrice ed indicati come “Documenti caricati su piattaforma Invitalia”, figurano, oltre all'atto costitutivo, allo statuto ed ai bilanci della (ora Controparte_4 [...]
, a preventivi di spesa, titolo di acquisto del capannone Controparte_2
industriale e varie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a firma del legale rappresentante della predetta società, anche la Relazione Tecnica e la Perizia di stima e tecnica;
ed è certo significativo che tali atti, predisposti proprio in vista della domanda di ammissione alle agevolazioni, risultino a firma del solo Ing.
, con indicazione, nell'epigrafe, dell'incarico all'uopo ricevuto dalla Persona_2 società odierna convenuta;
e parimenti a firma dell'Ing. sono le Persona_2
varie piante dei magazzini e del capannone mentre non vi è alcun documento, tra quelli a corredo della domanda, che risulti sottoscritto da uno dei Professionisti della o che faccia menzione di un qualche incarico a detta Parte_1
società.
Ed è parimenti indicativa della effettiva natura dei rapporti tra le parti la circostanza che le varie e-mail per la richiesta di documenti da “caricare” sulla piattaforma Invitalia risultino indirizzate, per la quasi totalità, dal Dott.
[...]
all'Ing. e da quest'Ultimo ai preposti della Per_1 Persona_2 [...]
(ora e che nell'unica e-mail indirizzata Controparte_4 Controparte_2
direttamente dal Dott. a referente presso la società Persona_1 Persona_6 convenuta, il predetto Professionista precisi di agire “su indicazione dell'Ing.
. Per_2
10 In definitiva, dunque, non essendovi prova del contratto di incarico professionale invocato quale titolo a fondamento della domanda di pagamento e non risultando che la abbia espletato le attività per le quali Parte_1 richiede il compenso, non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle pretese azionate dalla predetta società.
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1
rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo,
tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati giusta D.M. n. 147/2022 (in vigore dall'ottobre 2022).
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore degli Avv.ti Michele Lopiano e Giuliana Milo, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia
Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 18260/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte dalla Parte_1
- Condanna la alla rifusione, in favore della parte Parte_1
convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.103,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore degli Avv.ti Michele Lopiano e
Giuliana Milo, Procuratori della società convenuta dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Roma, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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