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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1394/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAJO Parte_1 C.F._1 GIORGIO e dell'avv. DI MAJO LUCA ( CORSO TRIESTE N. 158 C.F._2 CASERTA;
elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE N. 158 CASERTA presso il difensore avv. DI MAJO GIORGIO APPELLANTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 presso il difensore CP_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_2 STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 presso il difensore CP_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLATE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 251/2022, pubblicata in data 2/02/2022, del
Tribunale di Bologna. pagina 1 di 9 Assegnata a decisione con ordinanza del 29.04.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate l'8.05.2024;
Per Controparte_1 e
[...] Controparte_2
[...]
come da note depositate il 27.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna e Controparte_3 [...]
Bologna, chiedendo di dichiarare Controparte_4
l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale del diritto dell'agente di riscossione di richiedere il pagamento delle cartelle esattoriali n.02020020075289955000 e n.
02020060083598019000, emesse nei suoi confronti, e per l'effetto di disporsi la cancellazione dal ruolo.
L'attore ha dedotto di essere venuto a conoscenza solamente in data 12.10.2020 dell'esistenza delle predette cartelle di pagamento, per le quali risultava debitore dell'importo complessivo di €
101.644,92, mediante comunicazione degli estratti di ruolo inviatigli dall' Controparte_2
di Bologna a seguito di sua richiesta presentata in pari data, nonché delle relative relate di
[...] notifica dalle quali si evinceva che le predette cartelle erano state notificate rispettivamente in data
01.10.2002 e 07.02.2007; che il credito era, pertanto, prescritto per decorso del termine quinquennale;
che, in ogni caso, all'attore non era mai stato notificato alcun avviso di accertamento da parte dell' e che l'omessa notifica di tale atto presupposto comportava la nullità delle CP_1 CP_1 cartelle esattoriali.
Si sono costituite l' Controparte_5
e l' , eccependo il difetto di
[...] Controparte_6 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, attesa la natura di crediti di natura pagina 2 di 9 tributaria portati dalle cartelle di pagamento, l'inammissibilità dell'azione relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, in subordine, per intervenuta decadenza del termine di 60 giorni per esperire l'azione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.546/92 e, in ulteriore subordine, per intervenuta decadenza del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi;
nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali.
*
Con sentenza n. 251/2022 del 2 febbraio 2022, il Tribunale di Bologna, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento parziale della domanda di parte attrice ha accertato e dichiarato la prescrizione limitatamente ai crediti inerenti a sanzioni pecuniarie e interessi come indicati nelle cartelle di pagamento n.02020020075289955000 e n. 02020060083598019000 oggetto di causa, compensando tra le parti le spese di lite.
*
Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 214 E 215 C.P.C., avendo erroneamente il primo giudice ritenuto inammissibile il disconoscimento della firma apposta sulle ricevute e/o attestazioni di avvenuta consegna e notifica delle cartelle e dei successivi atti di intimazione di pagamento, formulato dall'attore con la prima memoria ex art. 183, co 6 c.p.c., malgrado esso fosse stato effettuato tempestivamente e non essendo richiesto, quale atto prodromico alla istanza di verificazione, la querela di falso;
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 C.C., 138 E 139 C.P.C., per avere il primo giudice ritenuto validamente notificate sia le cartelle, sia i successivi atti interruttivi del termine prescrizionale. Trattasi, secondo l'appellante, di un errore consequenziale alla mancata verificazione della paternità delle sottoscrizioni da attribuire al Sig. . Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado , di
“1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine, del diritto dell
[...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_7 corrente in Bologna alla Via Larga n. 35 (C.F. , e dell P.IVA_1 [...]
di Bologna, in persona del l.r.p.t., corrente in Bologna alla Controparte_8
Via Marco Polo n. 60 (C.F. ), di chiedere il pagamento delle cartelle nn. P.IVA_2
02020020075289955000 e 02020060083598019000, notificate rispettivamente, in data 01.10.2002 e
07.02.2007; pagina 3 di 9 2) per l'effetto, disporsi la cancellazione del ruolo con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
c) condannarsi l' Controparte_7
e l'
[...] Controparte_9 al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dei sottoscritti
Procuratori antistatari.
In via istruttoria, si chiede ammettersi istanza di verificazione ex art. 214 ss. c.p.c”.
*
Si sono costituite Provinciale di Bologna 2 e Controparte_7 Controparte_4
– Agente della Riscossione per la Provincia di Bologna, proponendo in via pregiudiziale
[...] appello incidentale avverso la sentenza impugnata laddove ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dovendo per contro essere ritenuta la giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto la proposta opposizione cartella di pagamento relativa a tributi erariali e relativi sanzioni ed interessi.
In subordine, ha eccepito l'inammissibilità, per novità ex art. 345 c.p.c., dell'appello e la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
*
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 1.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato l'appello incidentale proposto da Controparte_7
di Bologna 2 e per la
[...] Controparte_4
Provincia di Bologna volto a contestare la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha affermato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando contestualmente la eccezione, sollevata fin dalla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata, di difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice tributario.
L'appello è fondato;
invero, è pacifico che l'opposizione a proposta da abbia ad Parte_1 oggetto crediti di natura tributaria ovvero erariali, vertendosi in tema di imposte richieste a seguito di attività di accertamento e iscritte in cartelle di pagamento (cfr. art. 19, D. Lgs. n. 546/92).
Il Tribunale ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'AGO facendo richiamo alla giurisprudenza, anche costituzionale, per cui v'è “una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale è devoluta pagina 4 di 9 alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. Sulla base di tale principio il primo giudice è giunto ad affermare che, allorché venga proposto motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. afferente alla dedotta estinzione per prescrizione del credito tributario, ed al fine di distinguere se la giurisdizione su tale motivo di opposizione appartenga all'AGO ovvero al giudice tributario, deve aversi riguardo alla circostanza se la prescrizione sia maturata prima o dopo la notificazione della cartella di pagamento (o dell'intimazione di pagamento): se maturata prima, l'opposizione va proposta avanti al giudice tributario, se maturata successivamente, l'opposizione va proposta avanti al giudice ordinario.
Pertanto, avendo l'attore inteso far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, al fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore, ha confermato la giurisdizione del Tribunale adito.
Trattasi di ragionamento non condivisibile, in quanto misconosce il dato letterale della legge (art. 2 D.
Lgs. n. 546/1992), che a tale riguardo attribuisce essenziale rilievo, da un lato, alla natura sostanziale del credito opposto, in quanto appunto credito tributario, ed in secondo luogo alla circostanza che sia o non sia iniziata l'esecuzione forzata tributaria, la quale si principia esclusivamente con la notificazione dell'atto di pignoramento.
Inoltre, l'art. 19 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, individua tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, rispettivamente, “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Dalla lettura delle norme predette si evince inequivocabilmente come al giudice ordinario spetti solamente la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto gli atti dell'esecuzione forzata notificati dall'Agente della Riscossione successivamente alla cartella di pagamento, ovvero tutti gli atti esecutivi previsti al Capo II sull'espropriazione forzata, agli artt. 49 e ss DPR n. 602/1973 (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi) opponibili solo davanti al giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione.
Nel caso di specie, come detto, non si controverte di atti dell'esecuzione forzata ma della – asserita - estinzione dei crediti tributari per prescrizione e, conseguentemente, la cognizione sulla controversia non può che appartenere alla giurisdizione del giudice tributario.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 “…ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del pagina 5 di 9 Presidente della Repubblica” (Cass., S.U., 5.06.2017, n. 13913).
Anche recentemente. la Suprema Corte ha ribadito che: “Per orientamento costante di queste sezioni unite, difatti, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato (tra varie, Cass., sez. un., 7 luglio 2014, n. 15425; sez. un., 31 luglio 2017, n. 18979).
La giurisdizione tributaria ha carattere pieno ed esclusivo, appunto ratione materiae (Cass., sez. un.,
16 marzo 2009, n. 6315) e si radica indipendentemente dal contenuto della domanda (Cass., sez. un.,
27 settembre 2006, n. 20889).
12.1.- E l'ambito di cognizione del giudice tributario si estende sino all'inizio della fase dell'esecuzione forzata, sicchè sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, mentre quelle scaturite dall'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
(Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8279; sez. un., 3 maggio 2016, n. 8770).
13.- Sebbene pertanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, si limiti a individuare gli atti di cui possono conoscere le commissioni tributarie, senza precisare quale possa essere l'oggetto del giudizio, deriva chiaramente dal sistema che anche in materia tributaria si possono svolgere contestazioni a tutto tondo: chi ricorre contro atti relativi a crediti tributari è quindi ammesso a denunciarne l'irregolarità formale, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, rientrano nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi (in termini, Cass., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9840; sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994); ma egli è anche ammesso, qualora non si siano formate preclusioni, a contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, appartengono al perimetro dell'opposizione all'esecuzione”
(così in motivazione Cass., S.U., 16/12/2020, n. 28709).
Inoltre, la Suprema Corte ha di recente chiarito, a Sezioni Unite, che la giurisdizione del giudice tributario sussiste non solo qualora venga eccepita la prescrizione del credito tributario che sarebbe maturata prima della notificazione della cartella di pagamento, ma anche per allegata prescrizione del credito tributario che sarebbe maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, rilevando che:
“…passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in pagina 6 di 9 materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.
23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma
2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie-. Analogamente, Cass. S.U., n. 8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche
l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione. Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite sopra ricordati. Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n.
20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la pagina 7 di 9 correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario” (si veda, in parte motiva, Cass., S.U., 25/05/2022, n. 16986).
Alla luce dei suesposti principi la impugnata sentenza del Tribunale di Bologna deve essere riformata,
e, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle Agenzie convenute fin dal primo atto costitutivo nel pregresso grado di giudizio, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere delle domande proposte dall'odierno appellante.
Ciò anche in quanto la giurisdizione del giudice tributario è in giurisprudenza pacifica anche con riguardo all'altro motivo di opposizione originariamente dedotto dall'odierno appellante (solo accennato in questo grado di giudizio), vale a dire la mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento n. 02020020075289955000 e 02020060083598019000 ovvero degli avvisi di accertamento, atteso che tali vizi a fortiori attengono ad una fase ancora anteriore al discrimen costituito dall'inizio della esecuzione forzata tributaria che, come già rilevato, principia con la notificazione dell'atto di pignoramento (così come ritenuto anche dal primo giudice con decisione, sul punto, non oggetto di impugnazione).
All'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente accertamento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
i compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (€
101.644,92) e ai parametri di cui al DM 147/2022. Per il giudizio di appello viene escluso il compenso per la fase istruttoria, non espletata.
La manifesta inconsistenza giuridica delle tesi avanzate da con l'atto di appello, Parte_1 unitamente alla palese mancanza di giurisdizione sulle stesse, giustifica la sua condanna ex art. 96 c. 3
c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da di Controparte_7
Bologna 2 e per la Provincia di Controparte_4
Bologna, così dispone:
I – dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande formulate dall'odierno pagina 8 di 9 appellante , per essere competente il giudice tributario;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di lite, che Parte_1 liquida, a titolo di compensi, in € 9.142 per il primo grado ed €.
7.440 per il presente grado, oltre a spese generali, anticipazioni esenti, IVA se dovuta e CPA come per legge, della somma di euro
3.720,00 ex art. 96, c.3 c.p.c.;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 30 settembre
2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1394/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MAJO Parte_1 C.F._1 GIORGIO e dell'avv. DI MAJO LUCA ( CORSO TRIESTE N. 158 C.F._2 CASERTA;
elettivamente domiciliato in CORSO TRIESTE N. 158 CASERTA presso il difensore avv. DI MAJO GIORGIO APPELLANTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 presso il difensore CP_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_2 STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 presso il difensore CP_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLATE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 251/2022, pubblicata in data 2/02/2022, del
Tribunale di Bologna. pagina 1 di 9 Assegnata a decisione con ordinanza del 29.04.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate l'8.05.2024;
Per Controparte_1 e
[...] Controparte_2
[...]
come da note depositate il 27.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna e Controparte_3 [...]
Bologna, chiedendo di dichiarare Controparte_4
l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale del diritto dell'agente di riscossione di richiedere il pagamento delle cartelle esattoriali n.02020020075289955000 e n.
02020060083598019000, emesse nei suoi confronti, e per l'effetto di disporsi la cancellazione dal ruolo.
L'attore ha dedotto di essere venuto a conoscenza solamente in data 12.10.2020 dell'esistenza delle predette cartelle di pagamento, per le quali risultava debitore dell'importo complessivo di €
101.644,92, mediante comunicazione degli estratti di ruolo inviatigli dall' Controparte_2
di Bologna a seguito di sua richiesta presentata in pari data, nonché delle relative relate di
[...] notifica dalle quali si evinceva che le predette cartelle erano state notificate rispettivamente in data
01.10.2002 e 07.02.2007; che il credito era, pertanto, prescritto per decorso del termine quinquennale;
che, in ogni caso, all'attore non era mai stato notificato alcun avviso di accertamento da parte dell' e che l'omessa notifica di tale atto presupposto comportava la nullità delle CP_1 CP_1 cartelle esattoriali.
Si sono costituite l' Controparte_5
e l' , eccependo il difetto di
[...] Controparte_6 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, attesa la natura di crediti di natura pagina 2 di 9 tributaria portati dalle cartelle di pagamento, l'inammissibilità dell'azione relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, in subordine, per intervenuta decadenza del termine di 60 giorni per esperire l'azione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.546/92 e, in ulteriore subordine, per intervenuta decadenza del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi;
nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali.
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Con sentenza n. 251/2022 del 2 febbraio 2022, il Tribunale di Bologna, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento parziale della domanda di parte attrice ha accertato e dichiarato la prescrizione limitatamente ai crediti inerenti a sanzioni pecuniarie e interessi come indicati nelle cartelle di pagamento n.02020020075289955000 e n. 02020060083598019000 oggetto di causa, compensando tra le parti le spese di lite.
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Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 214 E 215 C.P.C., avendo erroneamente il primo giudice ritenuto inammissibile il disconoscimento della firma apposta sulle ricevute e/o attestazioni di avvenuta consegna e notifica delle cartelle e dei successivi atti di intimazione di pagamento, formulato dall'attore con la prima memoria ex art. 183, co 6 c.p.c., malgrado esso fosse stato effettuato tempestivamente e non essendo richiesto, quale atto prodromico alla istanza di verificazione, la querela di falso;
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 C.C., 138 E 139 C.P.C., per avere il primo giudice ritenuto validamente notificate sia le cartelle, sia i successivi atti interruttivi del termine prescrizionale. Trattasi, secondo l'appellante, di un errore consequenziale alla mancata verificazione della paternità delle sottoscrizioni da attribuire al Sig. . Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado , di
“1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine, del diritto dell
[...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_7 corrente in Bologna alla Via Larga n. 35 (C.F. , e dell P.IVA_1 [...]
di Bologna, in persona del l.r.p.t., corrente in Bologna alla Controparte_8
Via Marco Polo n. 60 (C.F. ), di chiedere il pagamento delle cartelle nn. P.IVA_2
02020020075289955000 e 02020060083598019000, notificate rispettivamente, in data 01.10.2002 e
07.02.2007; pagina 3 di 9 2) per l'effetto, disporsi la cancellazione del ruolo con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
c) condannarsi l' Controparte_7
e l'
[...] Controparte_9 al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dei sottoscritti
Procuratori antistatari.
In via istruttoria, si chiede ammettersi istanza di verificazione ex art. 214 ss. c.p.c”.
*
Si sono costituite Provinciale di Bologna 2 e Controparte_7 Controparte_4
– Agente della Riscossione per la Provincia di Bologna, proponendo in via pregiudiziale
[...] appello incidentale avverso la sentenza impugnata laddove ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dovendo per contro essere ritenuta la giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto la proposta opposizione cartella di pagamento relativa a tributi erariali e relativi sanzioni ed interessi.
In subordine, ha eccepito l'inammissibilità, per novità ex art. 345 c.p.c., dell'appello e la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
*
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 1.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato l'appello incidentale proposto da Controparte_7
di Bologna 2 e per la
[...] Controparte_4
Provincia di Bologna volto a contestare la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha affermato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando contestualmente la eccezione, sollevata fin dalla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata, di difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice tributario.
L'appello è fondato;
invero, è pacifico che l'opposizione a proposta da abbia ad Parte_1 oggetto crediti di natura tributaria ovvero erariali, vertendosi in tema di imposte richieste a seguito di attività di accertamento e iscritte in cartelle di pagamento (cfr. art. 19, D. Lgs. n. 546/92).
Il Tribunale ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'AGO facendo richiamo alla giurisprudenza, anche costituzionale, per cui v'è “una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale è devoluta pagina 4 di 9 alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. Sulla base di tale principio il primo giudice è giunto ad affermare che, allorché venga proposto motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. afferente alla dedotta estinzione per prescrizione del credito tributario, ed al fine di distinguere se la giurisdizione su tale motivo di opposizione appartenga all'AGO ovvero al giudice tributario, deve aversi riguardo alla circostanza se la prescrizione sia maturata prima o dopo la notificazione della cartella di pagamento (o dell'intimazione di pagamento): se maturata prima, l'opposizione va proposta avanti al giudice tributario, se maturata successivamente, l'opposizione va proposta avanti al giudice ordinario.
Pertanto, avendo l'attore inteso far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, al fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore, ha confermato la giurisdizione del Tribunale adito.
Trattasi di ragionamento non condivisibile, in quanto misconosce il dato letterale della legge (art. 2 D.
Lgs. n. 546/1992), che a tale riguardo attribuisce essenziale rilievo, da un lato, alla natura sostanziale del credito opposto, in quanto appunto credito tributario, ed in secondo luogo alla circostanza che sia o non sia iniziata l'esecuzione forzata tributaria, la quale si principia esclusivamente con la notificazione dell'atto di pignoramento.
Inoltre, l'art. 19 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, individua tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, rispettivamente, “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Dalla lettura delle norme predette si evince inequivocabilmente come al giudice ordinario spetti solamente la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto gli atti dell'esecuzione forzata notificati dall'Agente della Riscossione successivamente alla cartella di pagamento, ovvero tutti gli atti esecutivi previsti al Capo II sull'espropriazione forzata, agli artt. 49 e ss DPR n. 602/1973 (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi) opponibili solo davanti al giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione.
Nel caso di specie, come detto, non si controverte di atti dell'esecuzione forzata ma della – asserita - estinzione dei crediti tributari per prescrizione e, conseguentemente, la cognizione sulla controversia non può che appartenere alla giurisdizione del giudice tributario.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 “…ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre
1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del pagina 5 di 9 Presidente della Repubblica” (Cass., S.U., 5.06.2017, n. 13913).
Anche recentemente. la Suprema Corte ha ribadito che: “Per orientamento costante di queste sezioni unite, difatti, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato (tra varie, Cass., sez. un., 7 luglio 2014, n. 15425; sez. un., 31 luglio 2017, n. 18979).
La giurisdizione tributaria ha carattere pieno ed esclusivo, appunto ratione materiae (Cass., sez. un.,
16 marzo 2009, n. 6315) e si radica indipendentemente dal contenuto della domanda (Cass., sez. un.,
27 settembre 2006, n. 20889).
12.1.- E l'ambito di cognizione del giudice tributario si estende sino all'inizio della fase dell'esecuzione forzata, sicchè sono sottratte alla giurisdizione tributaria le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, mentre quelle scaturite dall'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
(Cass., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8279; sez. un., 3 maggio 2016, n. 8770).
13.- Sebbene pertanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, si limiti a individuare gli atti di cui possono conoscere le commissioni tributarie, senza precisare quale possa essere l'oggetto del giudizio, deriva chiaramente dal sistema che anche in materia tributaria si possono svolgere contestazioni a tutto tondo: chi ricorre contro atti relativi a crediti tributari è quindi ammesso a denunciarne l'irregolarità formale, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, rientrano nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi (in termini, Cass., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9840; sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994); ma egli è anche ammesso, qualora non si siano formate preclusioni, a contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente, introducendo contenuti analoghi a quelli che, nel sistema del codice di rito, appartengono al perimetro dell'opposizione all'esecuzione”
(così in motivazione Cass., S.U., 16/12/2020, n. 28709).
Inoltre, la Suprema Corte ha di recente chiarito, a Sezioni Unite, che la giurisdizione del giudice tributario sussiste non solo qualora venga eccepita la prescrizione del credito tributario che sarebbe maturata prima della notificazione della cartella di pagamento, ma anche per allegata prescrizione del credito tributario che sarebbe maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, rilevando che:
“…passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in pagina 6 di 9 materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.
23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma
2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie-. Analogamente, Cass. S.U., n. 8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche
l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione. Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite sopra ricordati. Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n.
20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la pagina 7 di 9 correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario” (si veda, in parte motiva, Cass., S.U., 25/05/2022, n. 16986).
Alla luce dei suesposti principi la impugnata sentenza del Tribunale di Bologna deve essere riformata,
e, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalle Agenzie convenute fin dal primo atto costitutivo nel pregresso grado di giudizio, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere delle domande proposte dall'odierno appellante.
Ciò anche in quanto la giurisdizione del giudice tributario è in giurisprudenza pacifica anche con riguardo all'altro motivo di opposizione originariamente dedotto dall'odierno appellante (solo accennato in questo grado di giudizio), vale a dire la mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento n. 02020020075289955000 e 02020060083598019000 ovvero degli avvisi di accertamento, atteso che tali vizi a fortiori attengono ad una fase ancora anteriore al discrimen costituito dall'inizio della esecuzione forzata tributaria che, come già rilevato, principia con la notificazione dell'atto di pignoramento (così come ritenuto anche dal primo giudice con decisione, sul punto, non oggetto di impugnazione).
All'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente accertamento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
i compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia (€
101.644,92) e ai parametri di cui al DM 147/2022. Per il giudizio di appello viene escluso il compenso per la fase istruttoria, non espletata.
La manifesta inconsistenza giuridica delle tesi avanzate da con l'atto di appello, Parte_1 unitamente alla palese mancanza di giurisdizione sulle stesse, giustifica la sua condanna ex art. 96 c. 3
c.p.c., col pagamento, in favore della controparte, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da di Controparte_7
Bologna 2 e per la Provincia di Controparte_4
Bologna, così dispone:
I – dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande formulate dall'odierno pagina 8 di 9 appellante , per essere competente il giudice tributario;
Parte_1
II – condanna al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di lite, che Parte_1 liquida, a titolo di compensi, in € 9.142 per il primo grado ed €.
7.440 per il presente grado, oltre a spese generali, anticipazioni esenti, IVA se dovuta e CPA come per legge, della somma di euro
3.720,00 ex art. 96, c.3 c.p.c.;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 30 settembre
2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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