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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5652/2020 R.G.,
TRA
, (P.I. ), in persona del L.R. pro tempore dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. FATANO RAFFAELE, procuratore
[...] domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, in qualità di titolare della ditta individuale "Edicolandia di Controparte_1
RI NC, rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE PIERGIORGIO, procuratore domiciliatario;
- resistente –
rappresentata e difesw dall'avv. GABALLO LUIGI, CP_2 procuratore domiciliatario;
- resistente –
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Fase interdittale.
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Lecce per Parte_1 vedersi accogliere la domanda di reintegra del ricorrente nel possesso della strada chiusa che partendo dalla strada pubblica termina sull'accesso del complesso immobiliare ubicato in Lecce alla via De Mura. Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è costituita altresì in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_2 diritto del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto di informatori e, all'udienza del 01.12.2020, la causa è stata riservata per la decisione, all'esito della quale il decidente ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 ha ordinato alla stessa di consegnare alla ricorrente una copia della chiave del lucchetto che impedisce l'apertura della sbarra di accesso alla strada che conduce da Via de Mura all'ingresso secondario del mercato ortofrutticolo, rigettando la domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
2. – Fase di merito.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ha domandato la prosecuzione del giudizio CP_2 nel merito.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e documentali.
Assegnata la causa alla scrivente in data 3.10.2024, all'udienza dell'8.05.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che nel merito la domanda vada accolta. Co 2.1. – La società ha dedotto che la soc. – successivamente Parte_1 incorporata dalla – aveva costruito negli anni settanta il complesso Parte_1 immobiliare sito in Lecce alla Via De Mura adibito a mercato ortofrutticolo;
che l'accesso a tale complesso immobiliare era assicurato da più ingressi, fra i quali uno, destinato anche ad uscita di sicurezza, chiuso da un cancello raggiungibile attraverso una strada che partiva da Via de Mura e costeggiava il condominio “Il Sole”; tale strada, originariamente Co sterrata, era stata asfaltata dalla soc. , che l'aveva posseduta in modo pacifico, esclusivo ed indisturbato.
All'angolo fra tale strada e Via De Mura era ubicato l'esercizio commerciale
“Edicolandia di RI ES: nel 2018 la società con lettera racc. a. r. Parte_1 del 13.06.2018 (in atti allegata al ricorso introduttivo sub n. 3) invitava il RI a vigilare affinché il libero transito sulla strada non venisse ostacolato da auto degli avventori del suo locale, lamentando la presenza di autovetture di avventori che rendevano l'accesso incomodo.
Nel 2020, la società lamentava che il RI (o altri per lui) aveva arbitrariamente apposto all'imbocco della strada una sbarra munita di lucchetto, e con nota dell'1.7.2020 aveva diffidato il RI “a rimuovere la sbarra e comunque a non impedire altrimenti il passaggio”, il quale tuttavia aveva indicato come autore materiale dello spoglio
[...]
CP_2
La società, dunque, si doleva dello spoglio ritenendolo riferibile, oltre che a
[...]
al RI, da ritenersi autore morale dello spoglio, perché ne traeva vantaggio CP_2 in quanto titolare dell'attività commerciale “Il Barrito” posta al ridosso di tale strada.
2.2. – ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla società, Controparte_1 ritenendo indimostrato che quest'ultima abbia effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento. Ha soggiunto, inoltre, lo stato di totale e completo abbandono e degrado dell'adiacente fondo, quale segno chiaro ed inequivoco dell'animus dereliquendi di qualsiasi eventuale pregresso possessore, rappresentando di esserne pertanto entrato pacificamente nel possesso, nella consapevolezza dell'insussistenza di alcun dominio e dell'impossibilità di ledere l'altrui sfera possessoria.
Ha chiesto, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
2.2 – ha rappresentato di essere divenuta proprietaria del lotto di CP_2 terreno in data 27.12.2019, giusto atto di compravendita per notar , registrato Persona_1 in Lecce in data 16.01.2020 al n. 1033 serie 1t. In particolare, ha rappresentato come, a seguito dell'acquisto del diritto di proprietà del bene immobile, nessuna evidente circostanza poteva palesare l'utilizzazione del fondo se non quella del RI, tant'è che in favore dello stesso e per evitare eventuali contenziosi contro di lui, venivano consegnate le chiavi del lucchetto posto a difesa della sbarra.
Ha soggiunto di aver legittimamente operato un'apposizione di strumenti idonei a delimitare l'area di sua proprietà dalle proprietà prospicienti senza alcuna intenzione e volontà di ledere scientemente, violentemente e/o clandestinamente altrui situazioni di fatto giuridicamente tutelate.
La stessa ha pertanto insistito per il rigetto del ricorso.
***
3. – Ebbene, nel corso del giudizio di merito sono stati raccolti i seguenti elementi volti a suffragare in fatto l'esistenza del possesso e dell'utilizzo della strada in questione in capo alla società ricorrente.
In primo luogo, vi è negli atti di parte ricorrente una planimetria, redatta nel 1984, dall'ing.
nella quale è segnato in modo ben evidente, l'ingresso servito da detta strada. Per_2
Inoltre, è stato dimostrato –documentalmente - che la strada, originariamente sterrata, è stata bitumata nel lontano 1999 per come oggi esistente dalla società ricorrente (cfr. All. Con 2 Ricorso ex art. 703 cpc). Nel 1999 la (poi incorporata nella Parte_1 scriveva escludendo di aver posto in essere attività edilizie, Controparte_4 precisando di avere bitumato e provveduto a manutenere la strada esistente da vent'anni che, costeggiando il condominio, consentiva l'ingresso nel mercato ortofrutticolo, come sempre fatto in precedenza.
Inoltre, dalle fotografie in atti, risulta che detta strada, separata da un alto muro dalle limitrofe proprietà, e senza altri accessi o uscite, consentiva sia l'accesso che l'uscita di mezzi dal complesso immobiliare di proprietà già della ed oggi della CP_5 [...]
Pt_1
Detta strada, termina di fronte ad un cancello di proprietà della società ed è adibita a
Uscita di Sicurezza del Mercato Ortofrutticolo (cfr. All.ti nn. 1 e 3 Ricorso ex art. 703 cpc.), come risulta dalle fotografie che attestano che sul cancello sono ben visibili cartelli sui quali è scritto "ATTENZIONE - Non ingombrare la strada. Questa è un'uscita di emergenza e sicurezza".
Le prove testimoniali forniscono una ricostruzione non del tutto concorde in ordine all'utilizzo della predetta strada.
Il teste ascoltato all'udienza del 16.06.2022, ha riferito << …posso Tes_1 confermare che la strada asfaltata che conduce dalla pubblica via De Mura all'interno dell'area mercatale, attraverso un cancello posto lungo un confine, veniva utilizzata esclusivamente dalla;
tanto posso riferire sino all'anno 2017 ovvero Parte_1 sino al mio collocamento in riposo>>; ed ancora ha aggiunto veniva pulita e manutenuta dalla , tant'è che a volte ho provveduto anch'io alla Pt_1 pulizia della stessa>>; e poi << Posso confermare che l'accesso alla strada dalla pubblica via è sempre stato libero e privo di sbarre>>. Anche il teste Testimone_2
all'udienza del 27.10.2022 ha confermato la situazione possessoria innanzi
[...] tratteggiata. In particolare, il teste ha precisato <<…Non sono in Testimone_3 grado di riferire chi abbia provveduto ad asfaltare la strada in contestazione, ma ricordo che la stessa veniva pulita da parte di personale incaricato dalla qualche Parte_3 anno la ha incaricato una società specializzata per la pulizia dell'area Pt_1 mercatale…ricordo di avere personalmente utilizzato il cancello posto alla fine della strada più o meno fino all'anno 2014…preciso che gli orari in cui sia prima che oggi frequento l'area mercatale sono i seguenti: i giorni dispari dalle 2.30 alle 10.30 circa mentre i giorni pari dalle 3.30 alle 10.30 circa…>>. Il teste , ascoltato Tes_4 all'udienza del 22.12.2022 ha dichiarato <confermo che l'accesso alla strada che immette all'area mercatale in questione è sempre stato libero>>. La teste Testimone_5
, nella stessa udienza, ha riferito
[...] mercatale può essere utilizzata solo dalla non avendo altri innesti;
posso riferire Pt_1 ciò in quanto da circa 40 anni ho un magazzino all'interno dell'area mercatale e la società mi consegnò le chiavi del cancello al fine di potervi accedere nelle ore Pt_1 notturne. Posso riferire di essermi avvalsa del cancello per lungo tempo…>>.
Tali deposizioni divergono in parte con quanto riferito dai testi citati dai resistenti.
Il teste ha riferito: “Dall'anno 2007 il RI si avvale dell'area in Testimone_6 contestazione per carico e scarico merci, sosta carrellati rifiuti e transito pedonale e carraio;
[…] Confermo di aver sempre visto unicamente il RI utilizzare e manutenere
l'area adiacente la sua proprietà e confinante anche con il Condominio Il Sole”.
Il teste ha riferito: “[…] da quando la mia attività è lì posso riferire di Testimone_7 aver visto il RI utilizzare la strada adiacente sia per il transito pedonale e carraio sia per ogni altra esigenza connessa alla sua attività. Non ho mai visto persone diverse dal RI o da soggetti a lui riferibili utilizzare l'area per cui è lite”.
Il teste ha riferito: “Posso dire di non aver mai visto aperto il cancello Tes_8 posto lungo il confine con l'area mercatale né tanto meno transitarvi qualcuno”.
Il teste ha riferito: “Non sono in grado di riferire se il RI manutenesse Testimone_9 la porzione di fondo oggi di proprietà della ma certamente non se ne occupava la CP_2 in quanto coordinavo personalmente le società che si occupavano dei Parte_1 servizi esterni di vigilanza, pulizia e logistica, e la pulizia della zona in contestazione non rientrava tra i compiti affidati. (…) Per quanto a mia conoscenza, la società Parte_1 utilizzava il cancello posto al confine con l'area prospicente via De Mura unicamente per consentire l'accesso pedonale della sig.ra la quale insieme al Controparte_6 dott. era l'unica, per quanto a mia conoscenza, ad avere le chiavi. Non so dire Pt_1 fino a quando il passaggio della sig.ra si sia protratto anche perché Controparte_7 personalmente non l'ho mai vista utilizzare il cancello. (…) Posso dire con certezza che il cancello non venisse utilizzato per il transito di mezzi, quantomeno io non ho mai ricevuto richieste di autorizzazione in tal senso;
anche perché tale accesso era l'unico a non esse presidiato dalla società di vigilanza”.
Il teste ha riferito: “[…] non so precisare da quando ma almeno da 5 - 6 Tes_8
-7 anni, lungo la strada vi sono i carrellati dei rifiuti dell'attività del RI […] Posso dire di non aver mai visto aperto il cancello posto lungo il confine con l'area mercatale né tanto meno transitarvi qualcuno”.
Ebbene, a parere della scrivente le deposizioni testimoniali confermano l'utilizzo da parte della società, ancorchè saltuario, della strada che, costeggiando l'attività del RI, infine conduce al varco dove è posto il secondo cancello di ingresso al mercato ortofrutticolo.
E' vero, infatti, che i testi hanno dichiarato di aver visto il RI e non altri utilizzare quel tratto di strada (v., ad es., la deposizione della sig.ra vicina di casa e la Tes_6 testimonianza del sig. , che lavora in un locale che pure si affaccia su tale strada), Tes_7 ma si deve considerare che a ridosso della parte iniziale della strada è ubicata la citata attività “Il Barrito”, mentre alla fine della strada è apposto il varco di ingresso al mercato ortofrutticolo.
Sicchè è ben possibile che i testi abbiano fatto riferimento all'utilizzo da parte del titolare del Barrito della parte iniziale della strada ove venivano collocati i bidoni della spazzatura
(come visibile anche dalle foto).
Ciò, tuttavia, non esclude che detta strada venisse percorsa, sino in fondo, anche dal personale della società che i testi non abbiano visto mai passarvi.
Del resto, va sottolineato come il teste – in passato direttore dei mercati generali Tes_9 ed ora in causa con la – pur riferendo di non aver mai visto nessuno Parte_1 passare da quel varco ha però aggiunto di sapere che alla sig.ra era stato concesso Tes_5 di utilizzare quell'accesso per raggiungere il suo stand, precisando che era l'unica, insieme al dott. , ad avere le chiavi. Pt_1
Ed invero, essendo posto un cancello di ingresso al mercato ortofrutticolo alla fine della strada in questione è evidente che la società avesse interesse a conservare l'accesso.
Tanto che nel 2018 la società invitava il RI a vigilare affinché il libero transito sulla strada non venisse ostacolato dalle auto degli avventori del suo locale, lamentando la presenza di autovetture che rendevano l'accesso incomodo e nel corso del 2020 vi è stata l'esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia da parte di operai della Parte_1 che hanno utilizzato la strada in oggetto.
D'altra parte, pur prescindendo evidentemente in questa sede da ogni aspetto petitorio, dagli atti allegati si evince che:
- dalla Relazione di stima del terreno acquistato dalla (eseguita nella procedura per CP_2 ammissione alla procedura di concordato preventivo N. 18/2013 - cfr. All. 10 Memorie
Istruttorie della ), ivi indicato come 1b- f°215, p.lla 1200, seminativo di Parte_1
3^ classe, superficie di are 01 ca 81, emerge che << 1b- la p.lla 1200 non è del tutto individuabile sul terreno>>, ma soprattutto, per quel che qui interessa, <l'area si presenta urbanisticamente trasformata sul lato ovest a strada asfaltata, che consente
l'accesso carrabile alla pertinenza scoperta del fabbricato confinante…>>.
- nella Integrazione alla Relazione di stima, effettuata l'anno successivo nella procedura di Fallimento n. 22 del 2014, il Perito afferma che quel bene, poi trasferito alla CP_2 dalla dante causa” IM RL “non più nel materiale possesso della società” IM (cfr.
All. 11 Memorie Istruttorie della ). Parte_1
Come noto, l'azione di reintegrazione trova i suoi presupposti nell'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e nel compimento di un'azione configurabile come spoglio.
Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa-effetto fra la condotta dello spogliatore e la lesione possessoria.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito ormai da diverso tempo che
“Qualora venga proposta azione di reintegrazione ai sensi dello art. 1168 cod. civ., il compito del giudice è limitato allo accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori - circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimità del possesso - e, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta invece estranea al giudizio possessorio: nel quale i titoli di proprietà possono quindi venire in rilievo solo ad colorandam possessionem” (Cass., sentenza n. 6741/1986).
Nel caso di specie, trattandosi di uno spoglio avvenuto nel 2020, le risultanze in atti attestano l'esistenza del pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio (cfr. Cass. sentenza n. 2367/2012), ancorché saltuario ovvero limitato a specifiche esigenze (uscita di emergenza dei mezzi posti all'interno del mercato ortofrutticolo).
In altre parole, si ritiene sufficientemente provata, nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto possessorio effettivo e attuale al momento dell'asserito spoglio, e, conseguentemente, la domanda di reintegrazione nel possesso deve essere accolta nel merito.
Si osserva che il resistente ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, asserendo di non essere l'autore materiale dello spoglio. Al riguardo, tuttavia, si rammenta come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda,
l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa” (Cass., sentenza n. 10640/2021).
Pertanto, sulla predetta eccezione basti rilevare come, attenendo la stessa al concreto accertamento dell'autore dello spoglio, trattasi di eccezione di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, da esaminarsi nel merito, e non di questione di rito attinente alla legittimazione processuale delle parti, le quali nel caso di specie sono correttamente affermate titolari di diritti e obblighi connessi alla domanda giudiziale.
Vale, peraltro, la pena rammentare che la legittimazione passiva nell'azione di reintegrazione nel possesso compete anche al c.d. autore morale dello spoglio, cioè colui che abbia tratto vantaggio, consapevole dell'illiceità della condotta dello spoliator (cfr.
Cass. sentenza n. 18216/2013).
L'eccezione è da rigettare anche nel merito.
Invero, la società ricorrente ha dimostrato come esista un rapporto non solo di coniugio fra la ed il RI, ma anche una comunanza di interessi, in relazione alla gestione CP_2 del locale “Barrito” per il tramite del RI (v. documenti allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc di parte ricorrente).
Sicchè si può ritenere che anche il RI, unitamente alla debba essere condannato CP_2 alla reintegrazione del possesso.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda rimasto indeterminato e delle attività processuali concretamente svolte (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), valutata la bassa complessità (stante il ridotto numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
5652/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda, accertato l'avvenuto spoglio in danno
[...]
ordina ai convenuti l'immediata reintegra della ricorrente nel pieno ed Pt_1 esclusivo possesso della strada che conduce da Via de Mura all'ingresso secondario del mercato ortofrutticolo, con riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese di parte convenuta di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
- condanna e al pagamento, in solido, delle spese di CP_2 Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.809,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Lecce, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5652/2020 R.G.,
TRA
, (P.I. ), in persona del L.R. pro tempore dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. FATANO RAFFAELE, procuratore
[...] domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, in qualità di titolare della ditta individuale "Edicolandia di Controparte_1
RI NC, rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNESE PIERGIORGIO, procuratore domiciliatario;
- resistente –
rappresentata e difesw dall'avv. GABALLO LUIGI, CP_2 procuratore domiciliatario;
- resistente –
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Fase interdittale.
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Lecce per Parte_1 vedersi accogliere la domanda di reintegra del ricorrente nel possesso della strada chiusa che partendo dalla strada pubblica termina sull'accesso del complesso immobiliare ubicato in Lecce alla via De Mura. Si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è costituita altresì in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_2 diritto del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto di informatori e, all'udienza del 01.12.2020, la causa è stata riservata per la decisione, all'esito della quale il decidente ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 ha ordinato alla stessa di consegnare alla ricorrente una copia della chiave del lucchetto che impedisce l'apertura della sbarra di accesso alla strada che conduce da Via de Mura all'ingresso secondario del mercato ortofrutticolo, rigettando la domanda proposta nei confronti di . Controparte_1
2. – Fase di merito.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ha domandato la prosecuzione del giudizio CP_2 nel merito.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e documentali.
Assegnata la causa alla scrivente in data 3.10.2024, all'udienza dell'8.05.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che nel merito la domanda vada accolta. Co 2.1. – La società ha dedotto che la soc. – successivamente Parte_1 incorporata dalla – aveva costruito negli anni settanta il complesso Parte_1 immobiliare sito in Lecce alla Via De Mura adibito a mercato ortofrutticolo;
che l'accesso a tale complesso immobiliare era assicurato da più ingressi, fra i quali uno, destinato anche ad uscita di sicurezza, chiuso da un cancello raggiungibile attraverso una strada che partiva da Via de Mura e costeggiava il condominio “Il Sole”; tale strada, originariamente Co sterrata, era stata asfaltata dalla soc. , che l'aveva posseduta in modo pacifico, esclusivo ed indisturbato.
All'angolo fra tale strada e Via De Mura era ubicato l'esercizio commerciale
“Edicolandia di RI ES: nel 2018 la società con lettera racc. a. r. Parte_1 del 13.06.2018 (in atti allegata al ricorso introduttivo sub n. 3) invitava il RI a vigilare affinché il libero transito sulla strada non venisse ostacolato da auto degli avventori del suo locale, lamentando la presenza di autovetture di avventori che rendevano l'accesso incomodo.
Nel 2020, la società lamentava che il RI (o altri per lui) aveva arbitrariamente apposto all'imbocco della strada una sbarra munita di lucchetto, e con nota dell'1.7.2020 aveva diffidato il RI “a rimuovere la sbarra e comunque a non impedire altrimenti il passaggio”, il quale tuttavia aveva indicato come autore materiale dello spoglio
[...]
CP_2
La società, dunque, si doleva dello spoglio ritenendolo riferibile, oltre che a
[...]
al RI, da ritenersi autore morale dello spoglio, perché ne traeva vantaggio CP_2 in quanto titolare dell'attività commerciale “Il Barrito” posta al ridosso di tale strada.
2.2. – ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla società, Controparte_1 ritenendo indimostrato che quest'ultima abbia effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento. Ha soggiunto, inoltre, lo stato di totale e completo abbandono e degrado dell'adiacente fondo, quale segno chiaro ed inequivoco dell'animus dereliquendi di qualsiasi eventuale pregresso possessore, rappresentando di esserne pertanto entrato pacificamente nel possesso, nella consapevolezza dell'insussistenza di alcun dominio e dell'impossibilità di ledere l'altrui sfera possessoria.
Ha chiesto, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
2.2 – ha rappresentato di essere divenuta proprietaria del lotto di CP_2 terreno in data 27.12.2019, giusto atto di compravendita per notar , registrato Persona_1 in Lecce in data 16.01.2020 al n. 1033 serie 1t. In particolare, ha rappresentato come, a seguito dell'acquisto del diritto di proprietà del bene immobile, nessuna evidente circostanza poteva palesare l'utilizzazione del fondo se non quella del RI, tant'è che in favore dello stesso e per evitare eventuali contenziosi contro di lui, venivano consegnate le chiavi del lucchetto posto a difesa della sbarra.
Ha soggiunto di aver legittimamente operato un'apposizione di strumenti idonei a delimitare l'area di sua proprietà dalle proprietà prospicienti senza alcuna intenzione e volontà di ledere scientemente, violentemente e/o clandestinamente altrui situazioni di fatto giuridicamente tutelate.
La stessa ha pertanto insistito per il rigetto del ricorso.
***
3. – Ebbene, nel corso del giudizio di merito sono stati raccolti i seguenti elementi volti a suffragare in fatto l'esistenza del possesso e dell'utilizzo della strada in questione in capo alla società ricorrente.
In primo luogo, vi è negli atti di parte ricorrente una planimetria, redatta nel 1984, dall'ing.
nella quale è segnato in modo ben evidente, l'ingresso servito da detta strada. Per_2
Inoltre, è stato dimostrato –documentalmente - che la strada, originariamente sterrata, è stata bitumata nel lontano 1999 per come oggi esistente dalla società ricorrente (cfr. All. Con 2 Ricorso ex art. 703 cpc). Nel 1999 la (poi incorporata nella Parte_1 scriveva escludendo di aver posto in essere attività edilizie, Controparte_4 precisando di avere bitumato e provveduto a manutenere la strada esistente da vent'anni che, costeggiando il condominio, consentiva l'ingresso nel mercato ortofrutticolo, come sempre fatto in precedenza.
Inoltre, dalle fotografie in atti, risulta che detta strada, separata da un alto muro dalle limitrofe proprietà, e senza altri accessi o uscite, consentiva sia l'accesso che l'uscita di mezzi dal complesso immobiliare di proprietà già della ed oggi della CP_5 [...]
Pt_1
Detta strada, termina di fronte ad un cancello di proprietà della società ed è adibita a
Uscita di Sicurezza del Mercato Ortofrutticolo (cfr. All.ti nn. 1 e 3 Ricorso ex art. 703 cpc.), come risulta dalle fotografie che attestano che sul cancello sono ben visibili cartelli sui quali è scritto "ATTENZIONE - Non ingombrare la strada. Questa è un'uscita di emergenza e sicurezza".
Le prove testimoniali forniscono una ricostruzione non del tutto concorde in ordine all'utilizzo della predetta strada.
Il teste ascoltato all'udienza del 16.06.2022, ha riferito << …posso Tes_1 confermare che la strada asfaltata che conduce dalla pubblica via De Mura all'interno dell'area mercatale, attraverso un cancello posto lungo un confine, veniva utilizzata esclusivamente dalla;
tanto posso riferire sino all'anno 2017 ovvero Parte_1 sino al mio collocamento in riposo>>; ed ancora ha aggiunto veniva pulita e manutenuta dalla , tant'è che a volte ho provveduto anch'io alla Pt_1 pulizia della stessa>>; e poi << Posso confermare che l'accesso alla strada dalla pubblica via è sempre stato libero e privo di sbarre>>. Anche il teste Testimone_2
all'udienza del 27.10.2022 ha confermato la situazione possessoria innanzi
[...] tratteggiata. In particolare, il teste ha precisato <<…Non sono in Testimone_3 grado di riferire chi abbia provveduto ad asfaltare la strada in contestazione, ma ricordo che la stessa veniva pulita da parte di personale incaricato dalla qualche Parte_3 anno la ha incaricato una società specializzata per la pulizia dell'area Pt_1 mercatale…ricordo di avere personalmente utilizzato il cancello posto alla fine della strada più o meno fino all'anno 2014…preciso che gli orari in cui sia prima che oggi frequento l'area mercatale sono i seguenti: i giorni dispari dalle 2.30 alle 10.30 circa mentre i giorni pari dalle 3.30 alle 10.30 circa…>>. Il teste , ascoltato Tes_4 all'udienza del 22.12.2022 ha dichiarato <confermo che l'accesso alla strada che immette all'area mercatale in questione è sempre stato libero>>. La teste Testimone_5
, nella stessa udienza, ha riferito
[...] mercatale può essere utilizzata solo dalla non avendo altri innesti;
posso riferire Pt_1 ciò in quanto da circa 40 anni ho un magazzino all'interno dell'area mercatale e la società mi consegnò le chiavi del cancello al fine di potervi accedere nelle ore Pt_1 notturne. Posso riferire di essermi avvalsa del cancello per lungo tempo…>>.
Tali deposizioni divergono in parte con quanto riferito dai testi citati dai resistenti.
Il teste ha riferito: “Dall'anno 2007 il RI si avvale dell'area in Testimone_6 contestazione per carico e scarico merci, sosta carrellati rifiuti e transito pedonale e carraio;
[…] Confermo di aver sempre visto unicamente il RI utilizzare e manutenere
l'area adiacente la sua proprietà e confinante anche con il Condominio Il Sole”.
Il teste ha riferito: “[…] da quando la mia attività è lì posso riferire di Testimone_7 aver visto il RI utilizzare la strada adiacente sia per il transito pedonale e carraio sia per ogni altra esigenza connessa alla sua attività. Non ho mai visto persone diverse dal RI o da soggetti a lui riferibili utilizzare l'area per cui è lite”.
Il teste ha riferito: “Posso dire di non aver mai visto aperto il cancello Tes_8 posto lungo il confine con l'area mercatale né tanto meno transitarvi qualcuno”.
Il teste ha riferito: “Non sono in grado di riferire se il RI manutenesse Testimone_9 la porzione di fondo oggi di proprietà della ma certamente non se ne occupava la CP_2 in quanto coordinavo personalmente le società che si occupavano dei Parte_1 servizi esterni di vigilanza, pulizia e logistica, e la pulizia della zona in contestazione non rientrava tra i compiti affidati. (…) Per quanto a mia conoscenza, la società Parte_1 utilizzava il cancello posto al confine con l'area prospicente via De Mura unicamente per consentire l'accesso pedonale della sig.ra la quale insieme al Controparte_6 dott. era l'unica, per quanto a mia conoscenza, ad avere le chiavi. Non so dire Pt_1 fino a quando il passaggio della sig.ra si sia protratto anche perché Controparte_7 personalmente non l'ho mai vista utilizzare il cancello. (…) Posso dire con certezza che il cancello non venisse utilizzato per il transito di mezzi, quantomeno io non ho mai ricevuto richieste di autorizzazione in tal senso;
anche perché tale accesso era l'unico a non esse presidiato dalla società di vigilanza”.
Il teste ha riferito: “[…] non so precisare da quando ma almeno da 5 - 6 Tes_8
-7 anni, lungo la strada vi sono i carrellati dei rifiuti dell'attività del RI […] Posso dire di non aver mai visto aperto il cancello posto lungo il confine con l'area mercatale né tanto meno transitarvi qualcuno”.
Ebbene, a parere della scrivente le deposizioni testimoniali confermano l'utilizzo da parte della società, ancorchè saltuario, della strada che, costeggiando l'attività del RI, infine conduce al varco dove è posto il secondo cancello di ingresso al mercato ortofrutticolo.
E' vero, infatti, che i testi hanno dichiarato di aver visto il RI e non altri utilizzare quel tratto di strada (v., ad es., la deposizione della sig.ra vicina di casa e la Tes_6 testimonianza del sig. , che lavora in un locale che pure si affaccia su tale strada), Tes_7 ma si deve considerare che a ridosso della parte iniziale della strada è ubicata la citata attività “Il Barrito”, mentre alla fine della strada è apposto il varco di ingresso al mercato ortofrutticolo.
Sicchè è ben possibile che i testi abbiano fatto riferimento all'utilizzo da parte del titolare del Barrito della parte iniziale della strada ove venivano collocati i bidoni della spazzatura
(come visibile anche dalle foto).
Ciò, tuttavia, non esclude che detta strada venisse percorsa, sino in fondo, anche dal personale della società che i testi non abbiano visto mai passarvi.
Del resto, va sottolineato come il teste – in passato direttore dei mercati generali Tes_9 ed ora in causa con la – pur riferendo di non aver mai visto nessuno Parte_1 passare da quel varco ha però aggiunto di sapere che alla sig.ra era stato concesso Tes_5 di utilizzare quell'accesso per raggiungere il suo stand, precisando che era l'unica, insieme al dott. , ad avere le chiavi. Pt_1
Ed invero, essendo posto un cancello di ingresso al mercato ortofrutticolo alla fine della strada in questione è evidente che la società avesse interesse a conservare l'accesso.
Tanto che nel 2018 la società invitava il RI a vigilare affinché il libero transito sulla strada non venisse ostacolato dalle auto degli avventori del suo locale, lamentando la presenza di autovetture che rendevano l'accesso incomodo e nel corso del 2020 vi è stata l'esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia da parte di operai della Parte_1 che hanno utilizzato la strada in oggetto.
D'altra parte, pur prescindendo evidentemente in questa sede da ogni aspetto petitorio, dagli atti allegati si evince che:
- dalla Relazione di stima del terreno acquistato dalla (eseguita nella procedura per CP_2 ammissione alla procedura di concordato preventivo N. 18/2013 - cfr. All. 10 Memorie
Istruttorie della ), ivi indicato come 1b- f°215, p.lla 1200, seminativo di Parte_1
3^ classe, superficie di are 01 ca 81, emerge che << 1b- la p.lla 1200 non è del tutto individuabile sul terreno>>, ma soprattutto, per quel che qui interessa, <l'area si presenta urbanisticamente trasformata sul lato ovest a strada asfaltata, che consente
l'accesso carrabile alla pertinenza scoperta del fabbricato confinante…>>.
- nella Integrazione alla Relazione di stima, effettuata l'anno successivo nella procedura di Fallimento n. 22 del 2014, il Perito afferma che quel bene, poi trasferito alla CP_2 dalla dante causa” IM RL “non più nel materiale possesso della società” IM (cfr.
All. 11 Memorie Istruttorie della ). Parte_1
Come noto, l'azione di reintegrazione trova i suoi presupposti nell'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e nel compimento di un'azione configurabile come spoglio.
Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa-effetto fra la condotta dello spogliatore e la lesione possessoria.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito ormai da diverso tempo che
“Qualora venga proposta azione di reintegrazione ai sensi dello art. 1168 cod. civ., il compito del giudice è limitato allo accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori - circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimità del possesso - e, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta invece estranea al giudizio possessorio: nel quale i titoli di proprietà possono quindi venire in rilievo solo ad colorandam possessionem” (Cass., sentenza n. 6741/1986).
Nel caso di specie, trattandosi di uno spoglio avvenuto nel 2020, le risultanze in atti attestano l'esistenza del pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio (cfr. Cass. sentenza n. 2367/2012), ancorché saltuario ovvero limitato a specifiche esigenze (uscita di emergenza dei mezzi posti all'interno del mercato ortofrutticolo).
In altre parole, si ritiene sufficientemente provata, nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto possessorio effettivo e attuale al momento dell'asserito spoglio, e, conseguentemente, la domanda di reintegrazione nel possesso deve essere accolta nel merito.
Si osserva che il resistente ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, asserendo di non essere l'autore materiale dello spoglio. Al riguardo, tuttavia, si rammenta come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda,
l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa” (Cass., sentenza n. 10640/2021).
Pertanto, sulla predetta eccezione basti rilevare come, attenendo la stessa al concreto accertamento dell'autore dello spoglio, trattasi di eccezione di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, da esaminarsi nel merito, e non di questione di rito attinente alla legittimazione processuale delle parti, le quali nel caso di specie sono correttamente affermate titolari di diritti e obblighi connessi alla domanda giudiziale.
Vale, peraltro, la pena rammentare che la legittimazione passiva nell'azione di reintegrazione nel possesso compete anche al c.d. autore morale dello spoglio, cioè colui che abbia tratto vantaggio, consapevole dell'illiceità della condotta dello spoliator (cfr.
Cass. sentenza n. 18216/2013).
L'eccezione è da rigettare anche nel merito.
Invero, la società ricorrente ha dimostrato come esista un rapporto non solo di coniugio fra la ed il RI, ma anche una comunanza di interessi, in relazione alla gestione CP_2 del locale “Barrito” per il tramite del RI (v. documenti allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc di parte ricorrente).
Sicchè si può ritenere che anche il RI, unitamente alla debba essere condannato CP_2 alla reintegrazione del possesso.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda rimasto indeterminato e delle attività processuali concretamente svolte (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), valutata la bassa complessità (stante il ridotto numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
5652/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda, accertato l'avvenuto spoglio in danno
[...]
ordina ai convenuti l'immediata reintegra della ricorrente nel pieno ed Pt_1 esclusivo possesso della strada che conduce da Via de Mura all'ingresso secondario del mercato ortofrutticolo, con riduzione in pristino delle opere che comportano lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e a spese di parte convenuta di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
- condanna e al pagamento, in solido, delle spese di CP_2 Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.809,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Lecce, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino