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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1688/2020 R.G. TRA TR NI, nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nunzio Mazzocchi, presso il cui studio, sito in Caserta, alla via Pollio n. 18, elettivamente domicilia
RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. P. Aquilone, come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI S.p.A. già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to C. Troianiello, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2020, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2019 90427573 45/000, notificata in data 7.2.2020 emessa da Equitalia Servizi di riscossione SpA, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 27.123,87 inerente, tra l'altro, anche i seguenti atti esecutivi:
- cartella di pagamento n. 071200802555547218000, asseritamente notificata il 7.3.2009, riguardante Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002/2007, per l'ammontare complessivo di € 14.204,88;
- cartella di pagamento n. 07120090034125723000, asseritamente notificata il 6.4.2009, riguardante Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002/2007, per l'ammontare complessivo di € 6.476,85;
- cartella di pagamento n. 07120090066602636000 asseritamente notificata il 11.6.2009, riguardante Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002/2007, per l'ammontare complessivo di € 6.442,14.
1 Deduceva parte opponente tra gli altri motivi, la prescrizione anche successiva dei crediti portati nelle cartelle impugnate. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell'INPS (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.
2 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 7.3.2020 è tempestivo ai sensi del d.lgs. 46/99 in quanto proposto entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 7.2.2020.
3 Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di Equitalia. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di Equitalia s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Servizi di Riscossione per le cartelle di pagamento e anche dell'INPS in quanto titolare del rapporto obbligatorio di natura previdenziale nonché della S.C.CI. S.P.A. in considerazione in considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell'INPS alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. Tanto premesso, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva, non avendo ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo antecedente l'intimazione oggi opposta. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
4 Orbene, dall'esame dei ruoli opposti risulta che essi riguardano crediti IVS di titolarità dell'INPS maturati dal 2002 al 2007. Ebbene, tenuto conto della prescrizione quinquennale e a prescindere dalla regolarità formale della notifica delle cartelle di pagamento di cui appresso si dirà, vanno in ogni caso dichiarati prescritti i crediti relativi agli anni 2002 e 2003 rispetto ai quali non vi è prova di alcun atto interruttivo di natura impositiva precedente alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione e notificate a partire dal marzo 2009 quando per le predette annualità era evidentemente già maturata la prescrizione. E tanto anche in considerazione del principio di irricevibilità a parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995 (la prescrizione ha rilievo pubblicistico e può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 14/11/2008, n. 27163). Quanto alle annualità successive va detto quanto segue. Costituendosi in giudizio, l'AD ha dato prova di aver notificato regolarmente la cartella di pagamento n. 071200802555547218000 il 7.3.2009, la cartella di pagamento n. 07120090034125723000, il 6.4.2009, la cartella di pagamento n. 07120090066602636000 l'11.6.2009. Sul punto, la ricorrente nelle note di trattazione del 18.5.2021 e in quelle successivamente depositate ha disconosciuto le firme ivi presenti per non averle mai apposte;
quanto alla relata del 6.4.2009 ha dedotto che la stessa risulta sottoscritta dalla madre della ricorrente, che non era e non è convivente con la stessa;
quanto alla ricevuta del 17.6.2012 risulta firmata da un ignoto e risulta barrata la casella portiere in uno stabile, quello ove risiede la ricorrente, che non ha custode. Ebbene tali contestazioni vanno respinte: le relate attestano l'avvenuta regolare notifica, in assenza di una querela di falso che ponga in dubbio la veridicità delle risultanze così come di documentazione oltre che il disconoscimento è avvenuto in maniera del tutto generica. Infatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005). Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se
5 l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010). Quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia Sud S.p.A., l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con le note scritte relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione della predetta cartella esattoriale, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali. Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10). A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014). Inoltre, AD ha versato in atti validi atti interruttivi atteso e cioè la missiva prot. n. 07128201200003618000 notificata a mezzo racc.a.r. il 22.8.2012 avente ad oggetto: notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in cui erano indicate anche le cartelle di pagamento oggetto dell'odierna opposizione che espressamente prevedeva “La mancata risposta entro il predetto termine di 60 giorni varrà come rifiuto della proposta di compensazione e di conseguenza l'azione di recupero sarà immediatamente ripresa. Fino alla data di eventuale adesione alla
6 compensazione continueranno a maturare i compensi di riscossione e gli interessi di cui all'articolo 30 del DPR 602/73. Sarà nostra cura informarla qualora, all'esito della compensazione o in caso di mancata accettazione della medesima a conclusione delle azioni di recupero previste dalla legge, dovessero (per effetto di sgravi o pagamenti nel frattempo acquisiti) residuare somme eccedenti in Suo favore a titolo di rimborso, cui daremo direttamente seguito” nonché l'intimazione di pagamento n. 07120159034954721000, cui sono sottese anche le predette cartelle di pagamento, notificata l'11.5.2015, cui poi è seguita l'intimazione oggi impugnata notificata tempestivamente il 7.2.2020: pertanto gli atti successivi e l'intimazione in questa sede impugnata hanno tempestiva valenza interruttiva. Tanto rilevato, vanno dichiarate non dovute le somme portate dalle cartelle nn. 071200802555547218000, 07120090034125723000, 07120090066602636000 nella sola parte in cui portano crediti relativi agli anni 2002 e 2003 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. n. 071 2019 90427573 45/000 in parte qua nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuti i crediti contributivi relativi agli anni 2002 e 2003 indicati nelle cartelle di pagamento nn. 071200802555547218000, 07120090034125723000, 07120090066602636000, per intervenuta prescrizione;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. P. Aquilone, come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI S.p.A. già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to C. Troianiello, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2020, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2019 90427573 45/000, notificata in data 7.2.2020 emessa da Equitalia Servizi di riscossione SpA, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 27.123,87 inerente, tra l'altro, anche i seguenti atti esecutivi:
- cartella di pagamento n. 071200802555547218000, asseritamente notificata il 7.3.2009, riguardante Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002/2007, per l'ammontare complessivo di € 14.204,88;
- cartella di pagamento n. 07120090034125723000, asseritamente notificata il 6.4.2009, riguardante Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002/2007, per l'ammontare complessivo di € 6.476,85;
- cartella di pagamento n. 07120090066602636000 asseritamente notificata il 11.6.2009, riguardante Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2002/2007, per l'ammontare complessivo di € 6.442,14.
1 Deduceva parte opponente tra gli altri motivi, la prescrizione anche successiva dei crediti portati nelle cartelle impugnate. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell'INPS (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”.
2 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 7.3.2020 è tempestivo ai sensi del d.lgs. 46/99 in quanto proposto entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 7.2.2020.
3 Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di Equitalia. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di Equitalia s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Servizi di Riscossione per le cartelle di pagamento e anche dell'INPS in quanto titolare del rapporto obbligatorio di natura previdenziale nonché della S.C.CI. S.P.A. in considerazione in considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell'INPS alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. Tanto premesso, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva, non avendo ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo antecedente l'intimazione oggi opposta. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
4 Orbene, dall'esame dei ruoli opposti risulta che essi riguardano crediti IVS di titolarità dell'INPS maturati dal 2002 al 2007. Ebbene, tenuto conto della prescrizione quinquennale e a prescindere dalla regolarità formale della notifica delle cartelle di pagamento di cui appresso si dirà, vanno in ogni caso dichiarati prescritti i crediti relativi agli anni 2002 e 2003 rispetto ai quali non vi è prova di alcun atto interruttivo di natura impositiva precedente alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione e notificate a partire dal marzo 2009 quando per le predette annualità era evidentemente già maturata la prescrizione. E tanto anche in considerazione del principio di irricevibilità a parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995 (la prescrizione ha rilievo pubblicistico e può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 14/11/2008, n. 27163). Quanto alle annualità successive va detto quanto segue. Costituendosi in giudizio, l'AD ha dato prova di aver notificato regolarmente la cartella di pagamento n. 071200802555547218000 il 7.3.2009, la cartella di pagamento n. 07120090034125723000, il 6.4.2009, la cartella di pagamento n. 07120090066602636000 l'11.6.2009. Sul punto, la ricorrente nelle note di trattazione del 18.5.2021 e in quelle successivamente depositate ha disconosciuto le firme ivi presenti per non averle mai apposte;
quanto alla relata del 6.4.2009 ha dedotto che la stessa risulta sottoscritta dalla madre della ricorrente, che non era e non è convivente con la stessa;
quanto alla ricevuta del 17.6.2012 risulta firmata da un ignoto e risulta barrata la casella portiere in uno stabile, quello ove risiede la ricorrente, che non ha custode. Ebbene tali contestazioni vanno respinte: le relate attestano l'avvenuta regolare notifica, in assenza di una querela di falso che ponga in dubbio la veridicità delle risultanze così come di documentazione oltre che il disconoscimento è avvenuto in maniera del tutto generica. Infatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. 8500/2005). Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se
5 l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010). Quanto al disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relative di notifica di cui di discorre, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia Sud S.p.A., l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con le note scritte relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione. Si tratta di dichiarazione assolutamente generica, a fronte della produzione della predetta cartella esattoriale, con i relativi estratti di ruolo: essa non era idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali. Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10). A ben vedere, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (cfr. Cass. 10326 del 2014). Inoltre, AD ha versato in atti validi atti interruttivi atteso e cioè la missiva prot. n. 07128201200003618000 notificata a mezzo racc.a.r. il 22.8.2012 avente ad oggetto: notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 in cui erano indicate anche le cartelle di pagamento oggetto dell'odierna opposizione che espressamente prevedeva “La mancata risposta entro il predetto termine di 60 giorni varrà come rifiuto della proposta di compensazione e di conseguenza l'azione di recupero sarà immediatamente ripresa. Fino alla data di eventuale adesione alla
6 compensazione continueranno a maturare i compensi di riscossione e gli interessi di cui all'articolo 30 del DPR 602/73. Sarà nostra cura informarla qualora, all'esito della compensazione o in caso di mancata accettazione della medesima a conclusione delle azioni di recupero previste dalla legge, dovessero (per effetto di sgravi o pagamenti nel frattempo acquisiti) residuare somme eccedenti in Suo favore a titolo di rimborso, cui daremo direttamente seguito” nonché l'intimazione di pagamento n. 07120159034954721000, cui sono sottese anche le predette cartelle di pagamento, notificata l'11.5.2015, cui poi è seguita l'intimazione oggi impugnata notificata tempestivamente il 7.2.2020: pertanto gli atti successivi e l'intimazione in questa sede impugnata hanno tempestiva valenza interruttiva. Tanto rilevato, vanno dichiarate non dovute le somme portate dalle cartelle nn. 071200802555547218000, 07120090034125723000, 07120090066602636000 nella sola parte in cui portano crediti relativi agli anni 2002 e 2003 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. n. 071 2019 90427573 45/000 in parte qua nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara non dovuti i crediti contributivi relativi agli anni 2002 e 2003 indicati nelle cartelle di pagamento nn. 071200802555547218000, 07120090034125723000, 07120090066602636000, per intervenuta prescrizione;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, 2.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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