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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/09/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1597/2024
Udienza del 09/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. DI DO- Parte_1
NATO GIACINTO per la parte convenuta rappresentata e di- Controparte_1 fesa dall'avv. RUOCCO ANDREA con le quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 09/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1597/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DI DONATO GIACINTO;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. RUOCCO ANDREA.
- parte convenuta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo consegna.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'in- validità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso il 22 giugno 2024 dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1051/2024, promosso dal Sig. e notificato il 24 giugno Controparte_1 2024; - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richie- sta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, in accoglimento della suesposta opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso il 22 giugno 2024 dal Tribunale di Pistoia, in per- sona del Giudice dott. Matteo Marini, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1051/2024 promosso dal Sig. e notificato il 22 giugno 2024. - IN OGNI CASO: con vittoria Controparte_1 delle spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per ottenere Controparte_1 la consegna del contratto di credito revolving 5432518935458974 ed il Tribunale, in accoglimento della domanda aveva emesso il decreto ingiuntivo 22 giugno 2024
n. 473.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione dedu- Parte_1 cendo:
a) l'invalidità della procura in quanto “oltre ad essere oltremodo generica, non presenta alcun elemento che permetta di individuare l'effettivo mandante, se non la sottoscrizione apposta in calce che però si presenta illeggibile”;
b) che “il Sig. non ha diritto a ottenere la copia del contratto oggetto CP_1 di ingiunzione essendo ampiamente decorso il termine decennale ex art. 119, IV co.,
TUB decorrente dalla sua sottoscrizione avvenuta nel 2007”;
c) l'art. 119 TUB “limita espressamente l'obbligo di consegna a documenta- zione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
A ciò ha replicato rilevando che l'art. 119 IV comma TUB si Controparte_1 riferisce alla documentazione contabile mentre l'esibizione del contratto rientra tra i doveri di buona fede contrattuale che non sono soggetti a termini.
2.- Il fatto che la procura sia stata posta in calce al ricorso in cui sono state chiaramente indicate le generalità complete del ricorrente esclude che la procura possa essere dichiarata invalida.
Venendo al merito della questione, devono confermarsi le osservazioni dell'opposta relative alla non applicabilità dell'art. 119 IV comma TUB – e del con- seguente termine decennale oltre cui non è possibile l'ostensione dei documenti contabili – in quanto il contratto non rientra nel concetto di “singole operazioni“ di cui all'art. 119 IV comma TUB a cui soli si applica – per piana interpretazione letterale – detta disposizione. Diversamente opinando si dovrebbe giungere alla conclusione che, decorso il termine di dieci anni, al correntista sarebbe preclusa la possibilità di contestare i singoli movimenti, ove, come spesso accade dinanzi a rapporti risalenti nel tempo, abbia perduto la propria copia del contratto. Inoltre, davvero detta ostensione rientra nei basilari doveri di correttezza gravanti sulla banca che, in ogni momento ed eventualmente previa corresponsione di denari, deve poter mettere a disposizione del cliente il contratto in base al quale essa opera.
Peraltro, la tesi sostenuta da è nociva per il ceto bancario in quanto se dav- Pt_1 vero si dovesse ritenere che dopo dieci anni non vi è più la necessità di conservare il contratto, il creditore, dovendo dare la dimostrazione del titolo del credito, cor- rerebbe il rischio di non poter agire per il recupero di esso.
3 Né si comprende davvero il motivo per cui l'opponente abbia posto nei con- fronti dell'opposto un così duro rifiuto di fronte ad una richiesta che avrebbe facil- mente potuto soddisfare cercando nei propri archivi.
L'opposizione quindi non merita accoglimento.
Le spese legali (liquidate nello scaglione indeterminato di bassa complessità
e con un'adeguata contrazione della fase decisoria sulla base delle modalità sem- plificate) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del procuratore antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo 22 Parte_1 giugno 2024 n. 473;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori con distrazione a favore
[...] dell'avv. Di Donato Giacinto che se ne è dichiarato anticipatario.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
09/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 1597/2024
Udienza del 09/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. DI DO- Parte_1
NATO GIACINTO per la parte convenuta rappresentata e di- Controparte_1 fesa dall'avv. RUOCCO ANDREA con le quali le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 09/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1597/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DI DONATO GIACINTO;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. RUOCCO ANDREA.
- parte convenuta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo consegna.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'in- validità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso il 22 giugno 2024 dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1051/2024, promosso dal Sig. e notificato il 24 giugno Controparte_1 2024; - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richie- sta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, in accoglimento della suesposta opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 473/2024 emesso il 22 giugno 2024 dal Tribunale di Pistoia, in per- sona del Giudice dott. Matteo Marini, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1051/2024 promosso dal Sig. e notificato il 22 giugno 2024. - IN OGNI CASO: con vittoria Controparte_1 delle spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per ottenere Controparte_1 la consegna del contratto di credito revolving 5432518935458974 ed il Tribunale, in accoglimento della domanda aveva emesso il decreto ingiuntivo 22 giugno 2024
n. 473.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione dedu- Parte_1 cendo:
a) l'invalidità della procura in quanto “oltre ad essere oltremodo generica, non presenta alcun elemento che permetta di individuare l'effettivo mandante, se non la sottoscrizione apposta in calce che però si presenta illeggibile”;
b) che “il Sig. non ha diritto a ottenere la copia del contratto oggetto CP_1 di ingiunzione essendo ampiamente decorso il termine decennale ex art. 119, IV co.,
TUB decorrente dalla sua sottoscrizione avvenuta nel 2007”;
c) l'art. 119 TUB “limita espressamente l'obbligo di consegna a documenta- zione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
A ciò ha replicato rilevando che l'art. 119 IV comma TUB si Controparte_1 riferisce alla documentazione contabile mentre l'esibizione del contratto rientra tra i doveri di buona fede contrattuale che non sono soggetti a termini.
2.- Il fatto che la procura sia stata posta in calce al ricorso in cui sono state chiaramente indicate le generalità complete del ricorrente esclude che la procura possa essere dichiarata invalida.
Venendo al merito della questione, devono confermarsi le osservazioni dell'opposta relative alla non applicabilità dell'art. 119 IV comma TUB – e del con- seguente termine decennale oltre cui non è possibile l'ostensione dei documenti contabili – in quanto il contratto non rientra nel concetto di “singole operazioni“ di cui all'art. 119 IV comma TUB a cui soli si applica – per piana interpretazione letterale – detta disposizione. Diversamente opinando si dovrebbe giungere alla conclusione che, decorso il termine di dieci anni, al correntista sarebbe preclusa la possibilità di contestare i singoli movimenti, ove, come spesso accade dinanzi a rapporti risalenti nel tempo, abbia perduto la propria copia del contratto. Inoltre, davvero detta ostensione rientra nei basilari doveri di correttezza gravanti sulla banca che, in ogni momento ed eventualmente previa corresponsione di denari, deve poter mettere a disposizione del cliente il contratto in base al quale essa opera.
Peraltro, la tesi sostenuta da è nociva per il ceto bancario in quanto se dav- Pt_1 vero si dovesse ritenere che dopo dieci anni non vi è più la necessità di conservare il contratto, il creditore, dovendo dare la dimostrazione del titolo del credito, cor- rerebbe il rischio di non poter agire per il recupero di esso.
3 Né si comprende davvero il motivo per cui l'opponente abbia posto nei con- fronti dell'opposto un così duro rifiuto di fronte ad una richiesta che avrebbe facil- mente potuto soddisfare cercando nei propri archivi.
L'opposizione quindi non merita accoglimento.
Le spese legali (liquidate nello scaglione indeterminato di bassa complessità
e con un'adeguata contrazione della fase decisoria sulla base delle modalità sem- plificate) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del procuratore antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo 22 Parte_1 giugno 2024 n. 473;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori con distrazione a favore
[...] dell'avv. Di Donato Giacinto che se ne è dichiarato anticipatario.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
09/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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