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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Angela Mascia del Foro di C.F._2
Torre Annunziata e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Boscoreale (NA), via Emanuele Cirillo nr. 60
ATTORI OPPONENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cristina Marchesin del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in NT CE (VI), via C. Porta nr. 86
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a d.i.
che porta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Peruzzi e Gaetano C.F._4 pagina 1 di 14 Forcella del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Padova, P.le Stazione nr. 7
ATTORI OPPONENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cristina Marchesin del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in NT CE (VI), via C. Porta nr. 86
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
PER NT E NT (come da atto di Pt_1 Pt_2
citazione in opposizione non avendo depositato nota di precisazione delle conclusioni)
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero quello di TORRE TA (NA) volendo considerare il luogo in cui ha sede legale la società debitrice (BOSCOREALE – NA), o la residenza di tre eredi
(BOSCOREALE – NA), o il luogo in cui è sorta e si è svolta la prestazione posta alla base delle fatture (BOSCOREALE – NA), ovvero quello di NOCERA
INFERIORE (SA) volendo considerare il luogo in cui risiede uno degli eredi,
ovvero (SCAFATI – SA). Parte_1
pagina 2 di 14 - Sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione di cui al
D.I. opposto ai sensi dell'art. 649 cpc, difettando le condizioni di cui all'art. 642
cpc, nonché sussistendo i gravi motivi di opportunità come sopra evidenziati
- In via gradatamente subordinata e sempre in via preliminare, in accoglimento della eccezione di cui al punto 1 della premessa per le ragioni ivi rassegnate,
dichiarare la nullità del D.I. opposto, vista l'assoluta carenza del titolo a sostegno delle ragioni creditorie, la totale genericità del ricorso monitorio,
nonché il formale disconoscimento ai sensi dell'art 2719 cc dei documenti posti a base del ricorso per D.I. operato dalla società opponente,
- Nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, per le argomentazioni esposte, annullare, revocare, ovvero dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia del D.I. opposto, per inammissibilità ed infondatezza di ogni pretesa creditoria nei confronti della società opponente,
per assenza dei presupposti ex lege previsti per l'emissione dello stesso.
- Di conseguenza accertare e dichiarare l'insussistenza del credito così come richiesto, con ogni conseguente statuizione.
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
PER : Parte_3 Parte_4
Per i motivi esposti in atti, contrariis reiectis,
pagina 3 di 14 in principalità nel merito, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che gli opponenti e Pt_3
nulla devono a Parte_4 Controparte_2
in subordine, ridursi la somma ingiunta alla quota ereditaria degli opponenti,
mancando nei debiti ereditari la solidarietà tra gli eredi.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA Controparte_1
[...]
NEL MERITO, in via principale, respingersi l'opposizione proposta da parte attrice opponente, con rigetto di tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, con conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, in via subordinata, respingersi l'opposizione proposta da parte attrice opponente, con rigetto di tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, con condanna di parte opponente a pagare in favore dell'opposta la somma ingiunta, o la maggiore o minore che emergerà in corso di causa, anche pro quota o per l'intero, fatta salva la facoltà di rivalsa per il coerede, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo effettivo;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del giudizio di opposizione.
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
instaurando il procedimento R.G. 352/2023, proponevano Parte_2
opposizione avverso il d.i. n. 2115/2022 R. Ing. (R.G. 5524/2022) con il quale era stato ingiunto loro di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica e in solido con e , l'importo di € 14.444,57, oltre Parte_3 Parte_4
interessi come da domanda, entro e non oltre i limiti di legge, e spese della procedura di ingiunzione a favore di (d'ora in Controparte_1
Co avanti ) quale insoluto relativo alla fornitura di merce per la ditta EL
AT di EL , oggi deceduto. Parte_1
A fondamento della propria opposizione gli opponenti formulavano i seguenti motivi:
- 1) incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in quanto non coincidente con il luogo in cui era sorta o si era svolta la prestazione alla base delle fatture (Boscoreale – , né con quello della sede della debitrice CP_4
(Boscoreale), che non aveva alcuno stabilimento nel circondario di Vicenza, né
tantomeno con la residenza degli eredi ( prov. di e Boscoreale); CP_5 CP_4
- 2) nullità e giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti previsti dagli artt. 633 e ss. c.c. con particolare riguardo alla prova del credito, risultante solamente dalle fatture prodotte, mai inviate alla parte opponente e che venivano comunque disconosciute;
- 3) difetto di legittimazione passiva in capo ai coeredi Parte_1
e in quanto l'attività esercitata dal padre era stata Pt_2 Persona_1
pagina 5 di 14 continuata, dopo il decesso del medesimo, dal figlio come Parte_3
imprenditore individuale e lo stesso aveva continuato l'attività del padre, anche mediante la vendita della merce presente nel negozio.
Concludevano, quindi, come in atti, previa richiesta di non concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Co II. Si costituiva in giudizio replicando come segue ai motivi di opposizione attorei:
1) insussistenza della dedotta incompetenza territoriale in quanto si trattava di debiti pecuniari da pagarsi al domicilio della creditrice;
2) il d.i. emesso era basato in realtà su unica fattura, munita dei relativi
DDT attestanti la consegna della merce e non erano mai stati contestati né la fattura, né il suo ammontare prima dell'opposizione;
3) tutti i fratelli avevano, nel tempo, speso la qualità di eredi Parte_1
del padre e intendevano continuarne l'attività e pertanto sussisteva la loro responsabilità per i debiti ereditari in virtù del possesso dei beni del de cuius.
Concludeva, pertanto, come in atti previa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
III. Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, gli ulteriori ingiunti e , instaurando il Parte_3 Parte_4
procedimento R.G. 464/2023, proponevano opposizione avverso il medesimo d.i. n. 2115/2022 R. Ing. (R.G. 5524/2022), per i seguenti motivi:
- 1) difetto di legittimazione passiva dei sigg. e Pt_4 [...]
in quanto con testamento pubblico del 26.02.2020, rep. Notaio Parte_3
, aveva lasciato l'azienda ai soli figli Persona_2 Persona_1 Pt_1
pagina 6 di 14 e e pertanto questi ultimi erano i soli soggetti tenuti al pagamento dei Pt_2
debiti aziendali;
- 2) in subordine, assenza di solidarietà passiva tra gli eredi ai sensi dell'art. 754 c.c.
Concludevano, pertanto, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità ed inefficacia del d.i. opposto e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta alla quota ereditaria di loro spettanza.
Co IV. si costituiva nel giudizio r.g. n. 464/2023 eccependo che:
1) e non avevano mai formulato alcuna Pt_4 Parte_3
contestazione né avevano negato la loro qualità di eredi nella corrispondenza antecedente al ricorso monitorio, anzi avevano affermato di essere eredi del sig. , di essere nel possesso e di gestire da sempre l'azienda Persona_1
del de cuius;
2) indipendentemente dall'accettazione dell'eredità tutti e quattro gli opponenti hanno speso la qualità di erede, sicché tutti sono responsabili solidalmente dei debiti ereditari.
Concludeva, pertanto, come in atti, previa richiesta di riunione dei due procedimenti e di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
V. Disposta la riunione della causa r.g. n. 464/2023 alla causa n. 352/2023
in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della prima udienza, verificata la competenza del Tribunale di Vicenza, il precedente g.i. concedeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto nei soli confronti di e quali eredi testamentari del defunto Parte_1 Parte_2
, ciascuno per la quota di metà del credito;
assegnava altresì i Persona_1
pagina 7 di 14 termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile. Nel
prosieguo della causa, subentrato il sottoscritto giudicante nel procedimento, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 05.06.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
VI. L'opposizione formulata dagli ingiunti e Parte_3 Pt_4
deve essere accolta, mentre deve essere rigettata l'opposizione formulata da e Parte_1 Parte_2
VI.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da e poiché il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza rappresenta il foro facoltativo per le cause relative ai
Co diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c. ha agito, infatti, per ottenere il pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, prestazione che,
ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c. e salvo diverso accordo, deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, individuato nella sede della società,
sita in Orgiano (VI), ossia nell'ambito del circondario del Tribunale adito.
VI.
2. Venendo al merito dei motivi di opposizione formulati dagli attori opponenti, non è fondata la richiesta di dichiarazione di nullità/inefficacia del d.i. opposto, proveniente da e . Secondo gli Parte_2 Parte_1
esponenti, l'ingiunzione si fonderebbe su fatture non inviate al debitore e
Co comunque inidonee a dimostrare l'esistenza del credito. ha replicato che il credito azionato deriva da un'unica fattura n. 557/2021 dell'importo di euro
14.428,57, che risulta annotata nei registri IVA, autenticati da pubblico pagina 8 di 14 ufficiale;
tale documentazione, depositata quale doc. 1 dalla convenuta opposta,
risulta idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
VI.
3. Parimenti non è fondata la domanda volta a far dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, proposta da Parte_2
e (gli ulteriori opponenti e
[...] Parte_1 Parte_3
non hanno, invece, contestato l'esistenza del credito). Parte_4
Anzitutto, occorre sottolineare che il disconoscimento della documentazione fornita dall'opposta a sostegno della domanda, formulato da e non è ammissibile, in quanto è rivolto Parte_1 Pt_2
genericamente alla “documentazione prodotta dalla ricorrente”, mentre gli opponenti avrebbero dovuto individuare in modo specifico gli atti che ritengono non riferibili a loro o al defunto titolare della ditta, al fine di consentire una puntuale difesa e la formulazione dell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. da parte della convenuta-opposta.
Nel merito, la creditrice ha provato che la stessa e EL AT
Co avevano stipulato un contratto di compravendita. Segnatamente, ha dimostrato di aver ricevuto un ordine da EL AT, producendo in atti una mail di conferma dell'ordine del 08.10.2020 (doc. 3 opposta), che risulta essere stata inviata in data 09.10.2020 all'indirizzo di posta elettronica della compratrice;
tale comunicazione non avrebbe evidentemente ragione di
Co esistere in assenza di un contratto concluso tra EL AT e e non risulta, del resto, che l'ordine sia mai stato contestato dal compratore a seguito
Co della ricezione della mail. Ancora, oltre ad aver depositato la fattura n.
pagina 9 di 14 557/2021, ha allegato il documento di trasporto della merce compravenduta,
che, sebbene in modo non perfettamente leggibile, appare sottoscritto per ricevuta (doc. 1 opposta). La conferma dell'esistenza di un contratto tra le parti
è data, infine, dalla circostanza che EL AT, prima dell'instaurazione del presente giudizio, mai ha contestato la consegna della merce, avvenuta il
08.04.2021, né la fattura, emessa in data 10.04.2021.
È quindi infondata l'eccezione di inesistenza di un contratto tra le parti,
non richiedendo l'accordo la forma scritta ai fini della validità né ai fini della prova, in quanto avente ad oggetto la compravendita di beni mobili. Viceversa,
la creditrice ha fornito la prova di aver eseguito la prestazione di consegna della merce e ha diritto quindi al pagamento del corrispettivo.
VI.
4. Diversamente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo) sollevata da e Parte_4
Sia e sia e Parte_3 Parte_3 Pt_4 Parte_2
contestano di essere titolari dal lato passivo del rapporto giuridico Pt_1
dedotto in giudizio: secondo i primi la legittimazione spetterebbe a Parte_3
il quale ha continuato nell'attività del defunto padre all'indomani
[...]
della morte, mentre ad avviso di e i titolari dal lato Parte_4 Pt_3
passivo sono e , quali chiamati a succedere nell'impresa paterna Pt_2 Pt_1
con testamento pubblico del 26.02.2020.
VI.
4.1. Va anzitutto sottolineato che non è pertinente la sentenza Cass. n.
9464/2018 citata da e , trattandosi di pronuncia Parte_2 Pt_1
inerente alla gestione dell'azienda durante la comunione ereditaria, che non sussiste nel caso di specie in quanto l'impresa è stata assegnata direttamente dal pagina 10 di 14 testatore solo ad alcuni degli eredi, con esclusione quindi degli altri dalla successione nel bene aziendale. La circostanza che la divisione sia stata fatta dal testatore impedisce, quindi, l'instaurarsi della comunione ereditaria, come recentemente ribadito da Cass. ord. n. 9888 del 11.04.2024.
VI.
4.2. Venendo al merito della questione, gli opponenti Parte_3
e hanno depositato quale documento n. 2 il testamento
[...] Pt_4
pubblico del sig. , rep. 529 Notaio del Persona_1 Persona_2
26.02.2020, ove il de cuius assegna l'impresa EL AT, di cui era titolare, ai figli e . La convenuta opposta ha affermato Parte_2 Pt_1
che il testamento è stato impugnato da e;
tuttavia, Parte_3 Pt_4
nessuna delle parti ha prodotto in giudizio la sentenza, che a detta di e sarebbe stata depositata dal Tribunale di Torre Parte_4 Pt_3
Annunziata, sicché il testamento deve ritenersi valido ed efficace.
Ciò posto, gli eredi succeduti nell'impresa EL AT, e quindi chiamati al pagamento del credito fatto valere con l'azione monitoria, sono da individuarsi in e . Si tratta, infatti, di un Parte_2 Parte_1
debito riferibile all'attività imprenditoriale svolta da , Persona_1
relativo ad un affare concluso in veste di imprenditore prima della sua morte
(l'ordine risale al 08.10.2020, doc. 3 opposta, mentre il decesso è del
12.04.2021, doc. 3 fascicolo monitorio). Tale debito, quindi, rientra tra i rapporti giuridici riconducibili all'azienda assegnata a e Parte_2
, e non costituisce pertanto una passività gravante sull'eredità Pt_1
complessivamente intesa. In merito al legato d'azienda la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il testatore non può che intendere l'azienda pagina 11 di 14 destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo. […] E' evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è
questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l'imprenditore assume allorquando, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.” (Cass., sez. II, sent. 1720 del 2016). Tali considerazioni sono estensibili al caso in cui l'azienda sia oggetto di assegnazione nell'ambito di una divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c., posto che si tratta di una successione mortis causa avente ad oggetto il medesimo bene.
A nulla rileva, pertanto, che e Parte_3 Parte_4
abbiano di fatto continuato a esercitare l'attività d'impresa successivamente alla morte del padre, come pacificamente ammesso dalle parti, trattandosi di un aspetto eventualmente attinente ai rapporti tra e , da un lato, e Pt_2 Pt_1
e , dall'altro, i quali sarebbero in possesso del bene assegnato in Pt_3 Pt_4
sede di divisione del testatore ai primi due eredi, circostanza comunque non opponibile alla creditrice CS in quanto relativa ai loro rapporti interni.
In ragione di quanto esposto, il d.i. deve conseguentemente essere revocato nei confronti degli opponenti e Parte_3 Parte_4
e confermato nei confronti degli opponenti e i
[...] Parte_1 Pt_2
quali non hanno eccepito la propria qualità di obbligati “pro quota” (cfr. Cass.
3391/2023: “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di pagina 12 di 14 un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore,
nei limiti della propria quota ereditaria”).
VII. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione nei confronti degli opponenti Parte_3
e che, con le missive inviate anche alla opposta,
[...] Parte_4
hanno determinato l'insorgenza di dubbi circa l'effettiva titolarità dell'azienda caduta in successione, mentre le stesse debbono seguire il criterio della soccombenza nei confronti degli opponenti e e sono Parte_1 Pt_2
liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(scaglione € 5.201-26.000) al parametro compreso tra minimo e medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. stante la non particolare difficoltà delle questioni oggetto di causa.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_4 Parte_3
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 2115/2022
[...]
pagina 13 di 14 R. Ing. – 5524/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza in data
17.11.2022) nei loro confronti;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e , che dichiara definitivamente Parte_2 Parte_1
esecutivo;
3) compensa le spese di lite tra gli opponenti e Parte_3
e l'opposta; Parte_4
4) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese di lite della presente fase di opposizione all'opposta,
liquidate in € 3.500 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Vicenza il 21.10.25
Il Giudice
GA TI
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2023 promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Angela Mascia del Foro di C.F._2
Torre Annunziata e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Boscoreale (NA), via Emanuele Cirillo nr. 60
ATTORI OPPONENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cristina Marchesin del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in NT CE (VI), via C. Porta nr. 86
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a d.i.
che porta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Peruzzi e Gaetano C.F._4 pagina 1 di 14 Forcella del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Padova, P.le Stazione nr. 7
ATTORI OPPONENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cristina Marchesin del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in NT CE (VI), via C. Porta nr. 86
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
PER NT E NT (come da atto di Pt_1 Pt_2
citazione in opposizione non avendo depositato nota di precisazione delle conclusioni)
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero quello di TORRE TA (NA) volendo considerare il luogo in cui ha sede legale la società debitrice (BOSCOREALE – NA), o la residenza di tre eredi
(BOSCOREALE – NA), o il luogo in cui è sorta e si è svolta la prestazione posta alla base delle fatture (BOSCOREALE – NA), ovvero quello di NOCERA
INFERIORE (SA) volendo considerare il luogo in cui risiede uno degli eredi,
ovvero (SCAFATI – SA). Parte_1
pagina 2 di 14 - Sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione di cui al
D.I. opposto ai sensi dell'art. 649 cpc, difettando le condizioni di cui all'art. 642
cpc, nonché sussistendo i gravi motivi di opportunità come sopra evidenziati
- In via gradatamente subordinata e sempre in via preliminare, in accoglimento della eccezione di cui al punto 1 della premessa per le ragioni ivi rassegnate,
dichiarare la nullità del D.I. opposto, vista l'assoluta carenza del titolo a sostegno delle ragioni creditorie, la totale genericità del ricorso monitorio,
nonché il formale disconoscimento ai sensi dell'art 2719 cc dei documenti posti a base del ricorso per D.I. operato dalla società opponente,
- Nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, per le argomentazioni esposte, annullare, revocare, ovvero dichiarare la nullità e comunque la giuridica inefficacia del D.I. opposto, per inammissibilità ed infondatezza di ogni pretesa creditoria nei confronti della società opponente,
per assenza dei presupposti ex lege previsti per l'emissione dello stesso.
- Di conseguenza accertare e dichiarare l'insussistenza del credito così come richiesto, con ogni conseguente statuizione.
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
PER : Parte_3 Parte_4
Per i motivi esposti in atti, contrariis reiectis,
pagina 3 di 14 in principalità nel merito, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che gli opponenti e Pt_3
nulla devono a Parte_4 Controparte_2
in subordine, ridursi la somma ingiunta alla quota ereditaria degli opponenti,
mancando nei debiti ereditari la solidarietà tra gli eredi.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA Controparte_1
[...]
NEL MERITO, in via principale, respingersi l'opposizione proposta da parte attrice opponente, con rigetto di tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, con conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, in via subordinata, respingersi l'opposizione proposta da parte attrice opponente, con rigetto di tutte le domande ex adverso dedotte, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, con condanna di parte opponente a pagare in favore dell'opposta la somma ingiunta, o la maggiore o minore che emergerà in corso di causa, anche pro quota o per l'intero, fatta salva la facoltà di rivalsa per il coerede, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo effettivo;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del giudizio di opposizione.
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
instaurando il procedimento R.G. 352/2023, proponevano Parte_2
opposizione avverso il d.i. n. 2115/2022 R. Ing. (R.G. 5524/2022) con il quale era stato ingiunto loro di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica e in solido con e , l'importo di € 14.444,57, oltre Parte_3 Parte_4
interessi come da domanda, entro e non oltre i limiti di legge, e spese della procedura di ingiunzione a favore di (d'ora in Controparte_1
Co avanti ) quale insoluto relativo alla fornitura di merce per la ditta EL
AT di EL , oggi deceduto. Parte_1
A fondamento della propria opposizione gli opponenti formulavano i seguenti motivi:
- 1) incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in quanto non coincidente con il luogo in cui era sorta o si era svolta la prestazione alla base delle fatture (Boscoreale – , né con quello della sede della debitrice CP_4
(Boscoreale), che non aveva alcuno stabilimento nel circondario di Vicenza, né
tantomeno con la residenza degli eredi ( prov. di e Boscoreale); CP_5 CP_4
- 2) nullità e giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti previsti dagli artt. 633 e ss. c.c. con particolare riguardo alla prova del credito, risultante solamente dalle fatture prodotte, mai inviate alla parte opponente e che venivano comunque disconosciute;
- 3) difetto di legittimazione passiva in capo ai coeredi Parte_1
e in quanto l'attività esercitata dal padre era stata Pt_2 Persona_1
pagina 5 di 14 continuata, dopo il decesso del medesimo, dal figlio come Parte_3
imprenditore individuale e lo stesso aveva continuato l'attività del padre, anche mediante la vendita della merce presente nel negozio.
Concludevano, quindi, come in atti, previa richiesta di non concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Co II. Si costituiva in giudizio replicando come segue ai motivi di opposizione attorei:
1) insussistenza della dedotta incompetenza territoriale in quanto si trattava di debiti pecuniari da pagarsi al domicilio della creditrice;
2) il d.i. emesso era basato in realtà su unica fattura, munita dei relativi
DDT attestanti la consegna della merce e non erano mai stati contestati né la fattura, né il suo ammontare prima dell'opposizione;
3) tutti i fratelli avevano, nel tempo, speso la qualità di eredi Parte_1
del padre e intendevano continuarne l'attività e pertanto sussisteva la loro responsabilità per i debiti ereditari in virtù del possesso dei beni del de cuius.
Concludeva, pertanto, come in atti previa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
III. Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, gli ulteriori ingiunti e , instaurando il Parte_3 Parte_4
procedimento R.G. 464/2023, proponevano opposizione avverso il medesimo d.i. n. 2115/2022 R. Ing. (R.G. 5524/2022), per i seguenti motivi:
- 1) difetto di legittimazione passiva dei sigg. e Pt_4 [...]
in quanto con testamento pubblico del 26.02.2020, rep. Notaio Parte_3
, aveva lasciato l'azienda ai soli figli Persona_2 Persona_1 Pt_1
pagina 6 di 14 e e pertanto questi ultimi erano i soli soggetti tenuti al pagamento dei Pt_2
debiti aziendali;
- 2) in subordine, assenza di solidarietà passiva tra gli eredi ai sensi dell'art. 754 c.c.
Concludevano, pertanto, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità ed inefficacia del d.i. opposto e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta alla quota ereditaria di loro spettanza.
Co IV. si costituiva nel giudizio r.g. n. 464/2023 eccependo che:
1) e non avevano mai formulato alcuna Pt_4 Parte_3
contestazione né avevano negato la loro qualità di eredi nella corrispondenza antecedente al ricorso monitorio, anzi avevano affermato di essere eredi del sig. , di essere nel possesso e di gestire da sempre l'azienda Persona_1
del de cuius;
2) indipendentemente dall'accettazione dell'eredità tutti e quattro gli opponenti hanno speso la qualità di erede, sicché tutti sono responsabili solidalmente dei debiti ereditari.
Concludeva, pertanto, come in atti, previa richiesta di riunione dei due procedimenti e di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
V. Disposta la riunione della causa r.g. n. 464/2023 alla causa n. 352/2023
in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della prima udienza, verificata la competenza del Tribunale di Vicenza, il precedente g.i. concedeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto nei soli confronti di e quali eredi testamentari del defunto Parte_1 Parte_2
, ciascuno per la quota di metà del credito;
assegnava altresì i Persona_1
pagina 7 di 14 termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile. Nel
prosieguo della causa, subentrato il sottoscritto giudicante nel procedimento, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 05.06.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
VI. L'opposizione formulata dagli ingiunti e Parte_3 Pt_4
deve essere accolta, mentre deve essere rigettata l'opposizione formulata da e Parte_1 Parte_2
VI.
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da e poiché il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza rappresenta il foro facoltativo per le cause relative ai
Co diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c. ha agito, infatti, per ottenere il pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, prestazione che,
ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c. e salvo diverso accordo, deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, individuato nella sede della società,
sita in Orgiano (VI), ossia nell'ambito del circondario del Tribunale adito.
VI.
2. Venendo al merito dei motivi di opposizione formulati dagli attori opponenti, non è fondata la richiesta di dichiarazione di nullità/inefficacia del d.i. opposto, proveniente da e . Secondo gli Parte_2 Parte_1
esponenti, l'ingiunzione si fonderebbe su fatture non inviate al debitore e
Co comunque inidonee a dimostrare l'esistenza del credito. ha replicato che il credito azionato deriva da un'unica fattura n. 557/2021 dell'importo di euro
14.428,57, che risulta annotata nei registri IVA, autenticati da pubblico pagina 8 di 14 ufficiale;
tale documentazione, depositata quale doc. 1 dalla convenuta opposta,
risulta idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
VI.
3. Parimenti non è fondata la domanda volta a far dichiarare l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, proposta da Parte_2
e (gli ulteriori opponenti e
[...] Parte_1 Parte_3
non hanno, invece, contestato l'esistenza del credito). Parte_4
Anzitutto, occorre sottolineare che il disconoscimento della documentazione fornita dall'opposta a sostegno della domanda, formulato da e non è ammissibile, in quanto è rivolto Parte_1 Pt_2
genericamente alla “documentazione prodotta dalla ricorrente”, mentre gli opponenti avrebbero dovuto individuare in modo specifico gli atti che ritengono non riferibili a loro o al defunto titolare della ditta, al fine di consentire una puntuale difesa e la formulazione dell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. da parte della convenuta-opposta.
Nel merito, la creditrice ha provato che la stessa e EL AT
Co avevano stipulato un contratto di compravendita. Segnatamente, ha dimostrato di aver ricevuto un ordine da EL AT, producendo in atti una mail di conferma dell'ordine del 08.10.2020 (doc. 3 opposta), che risulta essere stata inviata in data 09.10.2020 all'indirizzo di posta elettronica della compratrice;
tale comunicazione non avrebbe evidentemente ragione di
Co esistere in assenza di un contratto concluso tra EL AT e e non risulta, del resto, che l'ordine sia mai stato contestato dal compratore a seguito
Co della ricezione della mail. Ancora, oltre ad aver depositato la fattura n.
pagina 9 di 14 557/2021, ha allegato il documento di trasporto della merce compravenduta,
che, sebbene in modo non perfettamente leggibile, appare sottoscritto per ricevuta (doc. 1 opposta). La conferma dell'esistenza di un contratto tra le parti
è data, infine, dalla circostanza che EL AT, prima dell'instaurazione del presente giudizio, mai ha contestato la consegna della merce, avvenuta il
08.04.2021, né la fattura, emessa in data 10.04.2021.
È quindi infondata l'eccezione di inesistenza di un contratto tra le parti,
non richiedendo l'accordo la forma scritta ai fini della validità né ai fini della prova, in quanto avente ad oggetto la compravendita di beni mobili. Viceversa,
la creditrice ha fornito la prova di aver eseguito la prestazione di consegna della merce e ha diritto quindi al pagamento del corrispettivo.
VI.
4. Diversamente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo) sollevata da e Parte_4
Sia e sia e Parte_3 Parte_3 Pt_4 Parte_2
contestano di essere titolari dal lato passivo del rapporto giuridico Pt_1
dedotto in giudizio: secondo i primi la legittimazione spetterebbe a Parte_3
il quale ha continuato nell'attività del defunto padre all'indomani
[...]
della morte, mentre ad avviso di e i titolari dal lato Parte_4 Pt_3
passivo sono e , quali chiamati a succedere nell'impresa paterna Pt_2 Pt_1
con testamento pubblico del 26.02.2020.
VI.
4.1. Va anzitutto sottolineato che non è pertinente la sentenza Cass. n.
9464/2018 citata da e , trattandosi di pronuncia Parte_2 Pt_1
inerente alla gestione dell'azienda durante la comunione ereditaria, che non sussiste nel caso di specie in quanto l'impresa è stata assegnata direttamente dal pagina 10 di 14 testatore solo ad alcuni degli eredi, con esclusione quindi degli altri dalla successione nel bene aziendale. La circostanza che la divisione sia stata fatta dal testatore impedisce, quindi, l'instaurarsi della comunione ereditaria, come recentemente ribadito da Cass. ord. n. 9888 del 11.04.2024.
VI.
4.2. Venendo al merito della questione, gli opponenti Parte_3
e hanno depositato quale documento n. 2 il testamento
[...] Pt_4
pubblico del sig. , rep. 529 Notaio del Persona_1 Persona_2
26.02.2020, ove il de cuius assegna l'impresa EL AT, di cui era titolare, ai figli e . La convenuta opposta ha affermato Parte_2 Pt_1
che il testamento è stato impugnato da e;
tuttavia, Parte_3 Pt_4
nessuna delle parti ha prodotto in giudizio la sentenza, che a detta di e sarebbe stata depositata dal Tribunale di Torre Parte_4 Pt_3
Annunziata, sicché il testamento deve ritenersi valido ed efficace.
Ciò posto, gli eredi succeduti nell'impresa EL AT, e quindi chiamati al pagamento del credito fatto valere con l'azione monitoria, sono da individuarsi in e . Si tratta, infatti, di un Parte_2 Parte_1
debito riferibile all'attività imprenditoriale svolta da , Persona_1
relativo ad un affare concluso in veste di imprenditore prima della sua morte
(l'ordine risale al 08.10.2020, doc. 3 opposta, mentre il decesso è del
12.04.2021, doc. 3 fascicolo monitorio). Tale debito, quindi, rientra tra i rapporti giuridici riconducibili all'azienda assegnata a e Parte_2
, e non costituisce pertanto una passività gravante sull'eredità Pt_1
complessivamente intesa. In merito al legato d'azienda la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il testatore non può che intendere l'azienda pagina 11 di 14 destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo. […] E' evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è
questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l'imprenditore assume allorquando, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.” (Cass., sez. II, sent. 1720 del 2016). Tali considerazioni sono estensibili al caso in cui l'azienda sia oggetto di assegnazione nell'ambito di una divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c., posto che si tratta di una successione mortis causa avente ad oggetto il medesimo bene.
A nulla rileva, pertanto, che e Parte_3 Parte_4
abbiano di fatto continuato a esercitare l'attività d'impresa successivamente alla morte del padre, come pacificamente ammesso dalle parti, trattandosi di un aspetto eventualmente attinente ai rapporti tra e , da un lato, e Pt_2 Pt_1
e , dall'altro, i quali sarebbero in possesso del bene assegnato in Pt_3 Pt_4
sede di divisione del testatore ai primi due eredi, circostanza comunque non opponibile alla creditrice CS in quanto relativa ai loro rapporti interni.
In ragione di quanto esposto, il d.i. deve conseguentemente essere revocato nei confronti degli opponenti e Parte_3 Parte_4
e confermato nei confronti degli opponenti e i
[...] Parte_1 Pt_2
quali non hanno eccepito la propria qualità di obbligati “pro quota” (cfr. Cass.
3391/2023: “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di pagina 12 di 14 un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore,
nei limiti della propria quota ereditaria”).
VII. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione nei confronti degli opponenti Parte_3
e che, con le missive inviate anche alla opposta,
[...] Parte_4
hanno determinato l'insorgenza di dubbi circa l'effettiva titolarità dell'azienda caduta in successione, mentre le stesse debbono seguire il criterio della soccombenza nei confronti degli opponenti e e sono Parte_1 Pt_2
liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(scaglione € 5.201-26.000) al parametro compreso tra minimo e medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. stante la non particolare difficoltà delle questioni oggetto di causa.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_4 Parte_3
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 2115/2022
[...]
pagina 13 di 14 R. Ing. – 5524/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza in data
17.11.2022) nei loro confronti;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e , che dichiara definitivamente Parte_2 Parte_1
esecutivo;
3) compensa le spese di lite tra gli opponenti e Parte_3
e l'opposta; Parte_4
4) condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese di lite della presente fase di opposizione all'opposta,
liquidate in € 3.500 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Vicenza il 21.10.25
Il Giudice
GA TI
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