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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione sulla causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 848/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, elettivamente domiciliato in Parte_1
VICOLO SAN GREGORIO 28, RIMINI, presso il difensore. APPELLANTE Contro
, , tutti difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
OR FE e dall'avv. OR CLARA ( ed elettivamente C.F._1 domiciliati in VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA presso il difensore OR FE;
con il patrocinio dell'Avv. MORENO MARESI e dell'avv. CAMILLA Controparte_4
TOMASETTI, elettivamente domiciliato in VIA SICILIA 2 RIMINI presso quest'ultimo;
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO GIANNINI e dell'Avv. Controparte_5
TI GI, elettivamente domiciliato in VIA GAMBALUNGA 102 RIMINI presso quest'ultimo. APPELLATI Avverso la sentenza n. 321 del 2023 emessa dal Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della sentenza n. 321/2023 pubblicata il 05.04.2023, notificata in data 11.04.2023, pronunciata inter partes dal Tribunale di Rimini, Sez. civile, in persona del Giudice dott.ssa E. Dai Checchi nel procedimento civile R.G. 1374/2020 in data 4 aprile pagina 1 di 9 2023. disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1 in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 e 351 c.p.c. sussistendo gravi e fondati motivi;
nel merito ed in via principale, delibata negli articoli dei quotidiani “ ” e “ oggetto di causa, ed in particolare nella diffusione Controparte_6 CP_7 dei dati personali dell'attore e nelle dichiarazioni/commenti degli stessi giornalisti, l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa (ed ex art. 57 c.p. per il solo direttore) e comunque la natura di illecito extracontrattuale delle anzidette condotte stante la violazione del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni) e della normativa in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, condannare rispettivamente responsabile della testata giornalistica denominata “ ”; la CP_1 Controparte_6 giornalista ed autrice dell'articolo pubblicato da “ ”, Dott.ssa ; il Direttore de “ Controparte_6 Controparte_3 [...]
”, Dott. in solido, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei CP_6 CP_2 danni morali, esistenziali e non patrimoniali patiti e patiendi dal sig. , liquidandoli in via equitativa ex artt. Parte_1 1226 e 2056 c.c., nella somma di euro 100.000,00 ( centomila) ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione nonché il giornalista ed autore dell'articolo pubblicato da “ , Controparte_8 Dott. ; il Direttore de “ , Dott. in solido o chi di Controparte_4 Controparte_8 Persona_1 ragione, al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali, subiti e subendi, in favore del Sig. Parte_1
liquidandoli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di euro 100.000,00 (centomila) ovvero in
[...] quella diversa somma ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;
ordinare la pubblicazione della emananda sentenza di condanna sui seguenti quotidiani: ” - Rimini;
Romagna – Rimini. in Controparte_6 CP_9 ogni caso condannare gli appellanti alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
, così concludevano: CP_1 Controparte_3 CP_2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di Legge, A) IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti in atti, respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto inammissibile, ai sensi dell'art. 348bis C.p.c. B) NEL Parte_1 MERITO: rigettare, per i fatti dedotti in narrativa, l'appello proposto dal Signor in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 321/23 resa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 5/04/2023. C) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con osservanza.
così precisava le proprie conclusioni: Controparte_4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dall'appellato, NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto carente degli elementi essenziali di cui all'art. 342 c.p.c., per la mancata indicazione in modo chiaro e specifico dei motivi di appello e/o dei capi della sentenza di primo grado impugnati;
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rimini n. 321/2023 emessa in data 05/04/2023; IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ravvisi i presupposti per confermare la sentenza gravata, si chiede l'accoglimento delle domande ritualmente formulate in primo grado, che qui si trascrivono integralmente: per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie in atti, qui richiamati, RIGETTARE tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, DETERMINARE il quantum risarcibile nella misura del giusto e provato. Con vittoria di spese e compenso professionale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e iva come per legge, dei due gradi di giudizio.
L'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_10 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - IN VIA PRELIMINARE: A) Previa rimessione in istruttoria del presente giudizio, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: i) DISPORRE – previo ogni e più opportuno provvedimento - L'ACQUISIZIONE E/O L'ESIBIZIONE agli atti del presente giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei fascicoli aperti sia presso la Procura della Repubblica di Rimini, sia del procedimento conclusosi con sentenza n. 2781/19 Corte d'Appello di Bologna Sez. II Penale, nelle more sopravvenuta, per i fatti oggetto di narrazione dell'articolo apparso su “ CP_8
in data 15.06.2016 a firma e per le condotte e imputazioni – tra cui violenza sessuale,
[...] Controparte_4 lesioni, violenza privata e minacce - contestate al Geom. in occasione del di lui arresto. ii) AMMETTERE prova Pt_1 per interrogatorio formale dell'odierno appellante sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che in ragione delle condotte riportate al punto n. 4 in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado n. 1374/2020 RG Tribunale Civile di Rimini, da intendersi qui trascritte e riportate, Lei fu tratto in arresto dagli agenti di polizia in forza alla Questura di Rimini”; 2) “Dica se a tutt'oggi è pendente, e innanzi a quale Autorità, il procedimento penale avente ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”. 3) “Identifichi l'odierno appellante qual è il nominativo delle parti coinvolte e/o costituite nel procedimento penale avente ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”. iii) A seguito dell'auspicata acquisizione e/o esibizione nel presente giudizio ex art. 210 cpc come sopra richiesta dalla scrivente difesa, con conseguente identificazione della parte pagina 2 di 9 offesa e/o costituita parte civile nell'ambito dei procedimenti penali conseguenti ai fatti e alle condotte narrati negli articoli oggetto della presente causa, AMMETTERE prova per testi di quest'ultima parte offesa previa individuazione del nominativo del soggetto da escutere sui seguenti capitoli di prova: 4) “Vero che in data dodici giugno 2016, mentre Lei si recava al supermercato, fu affiancata dal Geom. e che quest'ultimo Le intimò di salire in macchina con Parte_1 lui”; 5) “Vero che Lei rifiutò l'invito del Geom. di cui al capitolo precedente e quest'ultimo La minacciò
Pt_1 costringedoLa a rifugiarsi presso il supermercato cui si era recata”; 6) “Vero che nella medesima data e occasione il geom. La raggiunse all'albergo presso cui nel giugno 2016 Lei alloggiava, persistendo nelle minacce nei Suoi confronti”;
Pt_1 7) “Vero che nella medesima data e occasione il Geom. La seguì all'interno della stanza dell'albergo presso il
Pt_1 quale Lei alloggiava, denudandosi e infilandosi nel letto”; 8) “Vero che nella medesima data e occasione il Geom.
Pt_1 fu allontanato dal portiere dell'albergo presso il quale Lei all'epoca alloggiava”; 9) “Vero che nella medesima data e occasione, nel pomeriggio, il Geom. La raggiungeva nuovamente in strada, La insultava, La minacciava e La
Pt_1 costringeva a subire palpeggiamenti nelle parti intime”; 10) “Vero che in data tredici giugno 2016 Lei, mentre si incamminava in direzione Porto Canale, veniva raggiunta dal Geom. e che quest'ultimo La costringeva a baciarlo,
Pt_1 La minacciava e La costringeva a subire palpeggiamenti nelle parti intime”; 11) “Vero che i fatti di cui al precedente capitolo n. 10 avvenivano sotto gli occhi di un testimone”; 12) “Vero che in ragione delle condotte di cui al precedente capitolo n. 10, alcuni passanti intervenivano a proteggerLa e a separarLa dal Geom. ; 13) “Vero che in ragione
Pt_1 delle condotte riportate al punto n. 4 in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado n. 1374/2020 RG Tribunale Civile di Rimini, da intendersi qui trascritte, nonché di quelle di cui capitoli precedenti, il Geom. Parte_1 fu tratto in arresto dagli agenti di polizia in forza alla Questura di Rimini”; 14) “Dica se a tutt'oggi sono pendenti,
[...] e innanzi a quale Autorità, procedimenti penali aventi ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”; 15) “Dica il teste il nominativo delle parti coinvolte e/o costituite nei procedimenti penali aventi ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”. B) Per i motivi tutti dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato da Controparte_10 intendersi anche qui trascritti, ACCERTATO E DICHIARATO che l'atto di citazione in appello introduttivo del presente gravame non contiene né l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione né la loro rilevanza ai fini della riforma dell'appellata sentenza come invocata ex adverso;
ACCERTATO E DICHIARATO che nell'atto di citazione in appello non è specificata la rilevanza delle disposizioni di legge che si assumono violate dall'impugnata sentenza ai fini della riforma della medesima come invocata ex adverso;
ACCERTATO E DICHIARATO che la difesa dell'odierno appellante ha violato il disposto del novellato articolo 342 c.p.c.; per l'effetto DICHIARARE l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio e dunque la piena e integrale conferma della sentenza n. 321/2023 Tribunale Civile di Rimini;
C) Per i motivi dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato Controparte_10
da intendersi qui trascritti e riportati, ACCERTATO e DICHIARATO che l'istanza ex artt. 283 cpc formulata sia
[...] in sede di atto di appello introduttivo del presente giudizio è infondata e inammissibile siccome sprovvista dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, per l'effetto CONFERMARE il provvedimento del 31.10.2023 con cui Codesta Corte ha rigettato la suddetta istanza dell'appellante e confermato la provvisoria efficacia ed esecutività dell'impugnata sentenza n. 321/2023 Tribunale Civile di Rimini;
- NEL MERITO: - Per i motivi tutti dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato da intendersi anche qui trascritti, ACCERTATA E Controparte_10 DICHIARATA la legittimità della pubblicazione dell'articolo apparso il 15.06.2016 su “ oggetto di Controparte_8 vertenza;
ACCERTATO E DICHIARATO che il contenuto del suddetto medesimo articolo è conforme alle regole che disciplinano il diritto di cronaca e di critica siccome integrante i requisiti della verità del fatto narrato;
della pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica della correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito;
ACCERTATO E DICHIARATO che il contenuto del suddetto medesimo articolo non integra alcuna violazione di legge;
ACCERTATA E DICHIARATA l'infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate in sede di atto di appello siccome non provate né sotto il profilo dell'an debeatur né sotto il profilo del quantum debeatur;
ACCERTATA E DICHIARATA, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, e sotto qualsivoglia norma di legge, del Dott. in ordine alle CP_10 pretese avanzate dall'odierno appellante;
per l'effetto RIGETTARE le domande tutte avanzate in sede di atto introduttivo del presente giudizio nei confronti dell'appellato Dott. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non CP_10 provate, con piena ed integrale conferma della sentenza n. 321/2023 Tribunale Civile di Rimini. - IN VIA SUBORDINATA: - Per i motivi tutti dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato
[...]
, da intendersi anche qui trascritti, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande Controparte_10 avversarie, ACCERTARE il quantum risarcibile nella misura del giusto e provato anche con determinazione del danno riferibile come effetto alla condotta di terzi che non dell'odierno appellato e anche con determinazione del danno riferibile come effetto della condotta dell'appellante ex art.1227 c.c., escludendo ovvero riducendo in proporzione il dovuto a carico dell'odierno appellato e per l'effetto, a fronte della domanda giudiziale di regresso e rivalsa proposta in sede di comparsa di costituzione da ex art. 2055 c.c., STABILIRE, GRADUARE E QUANTIFICARE le Controparte_10 diverse entità delle colpe e delle quote di responsabilità con conseguente determina del rispettivamente dovuto nel seguente modo: (i) colpa esclusiva e/o prevalente gravante su tutti gli altri appellati, e/o terzi non convenuti in giudizio, non ultimo Per_ sullo stesso appellante ex art. 1227 c.c. nella misura che sarà ritenuta. (ii) in subordine, residuale gravante sul Dott. la cui quota di eventuale responsabilità e danno riferibile dovrà essere assolutamente minoritaria ed insignificante CP_10 pagina 3 di 9 rispetto al Petitum, con conseguente condanna dei restanti appellati, ciascuno per il proprio titolo, a garantire e manlevare il Dott. di quanto fosse tenuto a risarcire in esubero a parte appellante. Con vittoria di spese, spese generali e CP_10 competenze, IVA e CPAP come per Legge di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co conveniva avanti al Tribunale di Rimini Parte_1 Controparte_11 [...]
[..
, rispettivamente, responsabile, giornalista e direttore responsabile de “ CP_3 CP_2
”, giornalista e direttore Controparte_6 Controparte_4 Persona_1 responsabile de per sentirli condannare al risarcimento dei danni morali ed Controparte_8 esistenziali patiti, quantificati in complessivi € 200.000,00, a seguito della pubblicazione di due articoli ritenuti gravemente diffamatori. La difesa attorea esponeva nel merito che, in data 15.06.2016, la testata giornalistica CP_6
” pubblicava, prima di qualunque accertamento dell'autorità competente, un articolo di cronaca,
[...]
a firma della Dott.ssa , che attribuiva al condotte penalmente rilevanti, quali Controparte_3 Pt_1 doppia violenza sessuale, lesioni, violenza privata e minacce, utilizzando commenti denigratori gratuiti e riportando i dati personali dell'attore. In pari data anche “ pubblicava, a firma del Dott. , un articolo Controparte_8 Controparte_4 avente ad oggetto il medesimo fatto e anche in tal caso attribuiva al condotte analoghe, Pt_1 sempre con espressa indicazione del nome, cognome, professione e città di residenza di parte attrice. Sosteneva che la pubblicazione degli articoli menzionati, con l'espressa indicazione delle generalità del Sig. e l'attribuzione allo stesso di comportamenti violenti ed indecorosi, prima Parte_1 ancora di qualsivoglia atto di indagine da parte dell'Autorità, hanno leso gravemente la sua reputazione personale e professionale, in violazione, oltre che degli articoli 2 e 3 della Costituzione, posti a presidio dei diritti assoluti della persona, dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 196/2003 quale campo di applicazione dell'articolo 2050 c.c. (La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi dell'art 2050 c.c, con riferimento al trattamento dei dati personali alla luce del D.lgs n. 196/03), nonché l'art. 2 comma 2 e art. 4 (ALLEGATO 1 – Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) del Testo Unico dei doveri del giornalista. Nella specie le due pubblicazioni non costituirebbero, secondo parte attrice, espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca, né risponderebbero ad un interesse pubblico e locale di rilievo, tale da giustificare la pubblicazione dei dati personali dell'attore e l'utilizzo di commenti gravemente indecorosi. Contestava l'illegittima diffusione dei dati personali, in violazione del Codice della privacy, ex art. 137, comma 3, secondo il quale la notizia di cronaca deve essere limitata “alla essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. Riteneva infatti che i giornalisti si fossero lasciati andare a commenti inappropriati ed assolutamente ingiustificati, gravemente lesivi del decoro e della reputazione dell'attore. Esponeva, infine, che la gravità del danno patito si era riverberata sulla reputazione personale e professionale del Pt_1
Nel giudizio instaurato si costituivano tutte le parti convenute: e CP_1 CP_2
, difesi dal medesimo difensore, contestando la fondatezza della domanda, atteso che Controparte_3 la giornalista agì nel rispetto della normativa in materia di privacy e del codice deontologico. CP_3
pagina 4 di 9 Rammentavano in merito che il garante della privacy, recentemente pronunciatosi in un caso analogo, aveva ribadito che: “la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull'attività di giustizia. Pertanto, le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico (quale è certamente quella dell'arresto nel corso di una operazione di polizia (…)), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle disposizioni sopra citate.” (così a pag. 3 del Provvedimento del Garante Privacy, allegato quale doc. n. 1). Altresì precisavano che le espressioni utilizzate non travalicavano i limiti della continenza espressiva. Tanto più che le circostanze, drammatiche, in cui si sono svolti i fatti, trovano perfetta corrispondenza nei toni utilizzati nel verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti. Quanto al danno lamentato, rilevavano che parte attrice si era limitata ad allegazioni generiche, senza fornire prova dell'effettiva esistenza di un danno concreto. Con il medesimo difensore interveniva nel procedimento anche associandosi Controparte_12 alle difese di e e domandando il rigetto di ogni CP_1 CP_2 Controparte_3 domanda avversaria. Contestualmente si costituivano e Controparte_10 Controparte_13 [...]
, entrambi insistendo per l'inammissibilità e infondatezza della domanda avversaria. CP_8
Sostenevano in merito che la pubblicazione apparsa sul quotidiano costituisse legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, in primis perché riportante un fatto appreso dall'autorità di polizia che aveva tratto in arresto parte attrice. In secondo luogo, l'attore non aveva smentito le circostanze di fatto rappresentate nell'articolo, di talché doveva ritenersi rispettato il requisito di veridicità della notizia riportata. Quanto all'utilità sociale della pubblicazione, rinvenivano l'interesse pubblico nel contenuto della medesima, riguardando fatti che generano un particolare allarme sociale, tanto più che si svolsero in un luogo pubblico. Il comunicato stampa proveniente dalla Polizia conteneva peraltro il monito dell'allora questore di Rimini e rinvolto alle vittime di violenza di contattare immediatamente le forze dell'Ordine. Appello riportato nell'articolo contestato. Anche la continenza della notizia risultava rispettata, secondo le parti convenute, avendo l'articolo solamente riportato i fatti così come appresi da una delle parti direttamente coinvolte nella vicenda e nel comunicato stampa inoltrato dalla Questura. Negavano, infine, fossero stati usati toni indignati, scandalizzati o volgarità gratuite nei confronti dell'attore, che peraltro non aveva citato o contestato alcun passo specifico dell'articolo pubblicato su
“La Voce”. In ordine all'an e al quantum debeatur, entrambi contestavano fosse stata fornita prova idonea dei danni invocati. L'attore non aveva assolto, secondo le parti convenute, l'onus probandi a suo carico, avendo mancato di indicare le concrete conseguenze pregiudizievoli patite per effetto dell'asserita lesione del diritto vantato e il nesso causale tra la condotta di e il preteso danno patito. CP_4
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 321/2023 che rigettava la domanda con i seguenti passaggi logico- giuridici. Precisava in primis che la causa petendi della domanda risarcitoria fosse costituita, non già dalla semplice divulgazione di dati personali dell'attore, quanto piuttosto dalla lesione del suo onore e della pagina 5 di 9 sua reputazione. Pertanto, la fattispecie doveva ritenersi correttamente attratta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. Riteneva nel merito che i fatti descritti fossero tutti scriminati dall'esimente del diritto di cronaca, ricorrendo tutti i presupposti necessari per la sua sussistenza. In primis, quanto alla verità putativa del fatto, rammentava che l'attore era stato arrestato e condannato per i fatti di cronaca riportati sui giornali. In secondo luogo, escludeva che gli articoli allegati contenessero espressioni offensive o denigratorie, gratuitamente lesive della reputazione dell'attore, essendosi limitati a divulgare la notizia dell'arresto e a descrivere nei suoi tratti essenziali il reato commesso. Infine, affermava che la cittadinanza avesse diritto a conoscere le notizie di cronaca giudiziaria e i fatti delittuosi commessi sul territorio. D'altra parte, la divulgazione delle generalità dell'autore di un reato costituiva, secondo il giudicante, elemento essenziale rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, di talché riteneva pienamente giustificata la pubblicazione della notizia dell'arresto dell'attore per i reati di violenza e minaccia. Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di Parte_1 gravame. Nel giudizio si sono costituiti e della testata CP_1 Controparte_3 CP_2 giornalistica “ ”, e e , de “ Controparte_6 Controparte_4 Controparte_10 [...]
, tutti insistendo per l'inammissibilità dell'appello proposto e la sua infondatezza. Controparte_8
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 18.06.2025.
*** Con l'unico motivo di gravame formulato il impugna la decisione di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto che il contenuto degli articoli contestati soddisfacesse il requisito dell'essenzialità e ha accertato la sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia. Rileva l'appellante che all'epoca dei fatti svolgeva, e svolge tuttora, attività di geometra a Rimini, pertanto, non vi sarebbe rilevanza sociale alla diffusione delle notizie oggetto di causa, non trattandosi di personaggio pubblico (pag. 8 atto di appello). Altresì precisa che il comunicato stampa divulgato dalla Questura di Rimini non aveva indicato il nome del e, alla data della sua pubblicazione, gli inquirenti avevano solo appreso la notizia dalla Pt_1 vittima ma non era iniziata alcuna attività di indagine diretta ad accertare i fatti. Rammenta ancora che il principio di essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico è richiamato dalle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e nel Codice della privacy: l'uno disponendo che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata “quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti;
l'altro prescrivendo che il diritto di cronaca non può travalicare il diritto alla riservatezza se non in caso di un indubbio interesse pubblico alla conoscenza dei dati personali completi della persona (pag. 9 atto di appello). Nel caso di specie, secondo parte appellante, né l'originalità dei fatti narrati, né la qualificazione dei protagonisti giustificava la violazione della privacy ai suoi danni. D'altra parte, non sussisteva alcun pagina 6 di 9 interesse pubblico alla conoscenza delle sue generalità e degli ulteriori dati personali (età, professione e città di residenza). Quanto alla veridicità della notizia pubblicata, insiste nel sostenere che ragioni di opportunità avrebbero dovuto suggerire ai giornalisti di desistere dal riportare le sue generalità, in attesa che venisse accertata la verità dei fatti. Nel successivo giudizio di appello il giudice penale accertò infatti:
“la natura superficiale degli atti sessuali compiuti sia il 12 che il 13/6, unita al dato di contesto (connotato da una -forse involontaria - condotta ambivalente della donna)”; circostanze che giustificò la riduzione al minimo (di anni 1 mesi 8) della sanzione per il fatto di violenza sessuale-ipotesi lieve. Infine, rinviene l'utilizzo di considerazioni offensive e gratuite sia nell'articolo pubblicato da
[...]
”, che in quello diffuso da . CP_6 Controparte_14
Il primo, perché sottolineerebbe l'ossessione dell'attore e la differenza di età con la ragazza trentaduenne di origine russa, oltre ad imputare a quest'ultimo un'accusa di doppia violenza sessuale, lesioni, violenza privata e minacce, mentre nel comunicato della questura di Rimini si era fatto esclusivo riferimento all'accusa di violenza sessuale. L'articolo de invece, in quanto, aveva pubblicato una foto raffigurante una donna seduta per CP_7 terra quasi completamente svestita e sotto la foto una didascalia “Spirale di violenza fisica e psicologica per una giovane dell'Est”. L'inganno consisterebbe nel far ritenere che la donna fotografata sia la “vittima” del (pag. 13 atto di appello). Pt_1
Il grave turbamento psichico e il disturbo ansioso depressivo, conseguenti alla diffusione di tali articoli ebbero, secondo un'efficienza causale nella formazione e/o aggravamento dell'ictus Pt_1 ischemico ed aneurisma carotideo/oftalmico patito, oltre a generare in quest'ultimo difficoltà a rapportarsi per ragioni di lavoro con Uffici pubblici e i relativi dipendenti.
L'appello è infondato e deve essere respinto. In primo luogo, parte appellante contesta la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico, in quanto la notizia divulgata non atterebbe ad un personaggio pubblico. Sul punto già il giudice di primo grado aveva correttamente precisato che la pertinenza della notizia deve essere valutata sulla base dell'aderenza della sua divulgazione alle necessità informative dei destinatari. È vero infatti che, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca impone che ad essere pubblico sia l'interesse alla conoscenza dei fatti oggetto di divulgazione, circostanza non necessariamente dipendente dalla rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti. Diversamente, il rilievo anche solo astrattamente penale dell'episodio divulgato conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile, tale da giustificarne la diffusione (cfr. Cass. 10925/2017). Nel caso di specie l'attore, il giorno precedente la divulgazione della notizia, era stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale e, su disposizione del Pubblico Ministero, tradotto presso la locale Casa Circondariale. Fu la medesima Questura di Rimini a divulgare la notizia, inoltrandola alle principali testate giornalistiche emiliane. I giornalisti convenuti, da parte loro, si limitarono a riportare fedelmente il fatto narrato nel comunicato stampa della polizia, riferendo l'escalation di violenza di cui si rese protagonista il Pt_1
Peraltro, l'intento divulgativo del medesimo comunicato si coglie anche nell'appello del Questore di Rimini, ivi riportato, e rivolto alle vittime di comportamenti possessivi o violenti, di contattare immediatamente le forze dell'Ordine. pagina 7 di 9 Quanto invece alla diffusione delle generalità di parte attrice, va innanzitutto precisato che la pubblicazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini non assume, a prescindere, carattere lecito. Tuttavia, essa è consentita, anche senza il consenso dell'interessato, purché sia rispettato il codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché il limite dell'essenzialità dell'informazione, ovverosia a condizione che la divulgazione sia “essenziale” riguardo a fatti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 137 d.lgs. n. 196 del 2003. In materia è recentemente intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, rammentando in un caso simile che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato un procedimento penale non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all'attività di giustizia. Nel caso di specie concludeva ritenendo che la pubblicazione di informazioni relative al reclamante, ivi incluso il suo nome e cognome e la sua immagine, risulta avvenuto nell'ambito del diritto di cronaca per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell'interesse del pubblico a conoscere la vicenda. (provv. del 4 giugno 2024). Similmente anche nella fattispecie in decisione, come già statuito dal giudice di primo grado, sussiste un interesse della cittadinanza a conoscere le notizie di cronaca giudiziaria e i fatti delittuosi commessi sul territorio. Alcun rilievo pertanto assume la circostanza che il comunicato stampa della Questura non riportasse i dati identificativi del Pt_1
Neppure le doglianze formulate in ordine alla veridicità del fatto narrato possono trovare accoglimento in questa sede. Ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca, il giornalista è tenuto infatti a verificare in modo completo e specifico la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione, mentre è esonerato dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria (Cass. 1908/2024). In entrambi gli articoli contestati i giornalisti si sono limitati a riportare la notizia dell'arresto della parte appellante e ad esporre i fatti come riferiti nel comunicato stampa della Questura. L'episodio peraltro non ha trovato smentita in sede penale ed anzi ha determinato la condanna del ad anni Pt_1 tre e mesi tre di reclusione, ridotti in appello a due. La circostanza riportata nella sentenza di appello penale, riguardante la natura superficiale degli atti sessuali compiuti, e richiamata nella presente impugnazione ha esclusivamente comportato una riduzione della pena in appello per il fatto di violenza sessuale ma non l'esclusione della responsabilità penale dell'imputato, condannato anche in quella sede per violenza sessuale, lesioni lievissime, violenza privata, minaccia e atti sessuali violenti, in ordine ai fatti compiuti il 12 e il 13.06.2016 ai danni della ex compagna (cfr. sentenza penale Corte d'Appello di Bologna n. 2781/2019). Infine, non si rinvengono nelle pubblicazioni contestate toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegni, insinuazioni o artificiose drammatizzazioni, ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità irrispettosi del canone della continenza verbale (Cass. 27592/2019). Lamenta parte appellante che il titolo utilizzato nel servizio apparso sul presagirebbe Controparte_6 che la donna sia stata violentata nella pubblica via, mentre dal comunicato stampa da cui trae origine la notizia, la ricostruzione dei fatti apparirebbe ben diversa (pag. 13 atto di appello). La allegazione è infondata. Il comunicato emesso dalla Questura riminese descrive proprio la violenza sessuale di cui rimase vittima la ex compagna del il quale ripetutamente si era appostato nei Pt_1 pressi dell'albergo dove questa risiedeva e dapprima aveva tentato di trascinarla dentro la propria pagina 8 di 9 autovettura, afferrandola per le braccia, e successivamente l'aveva ricoperta di insulti, afferrata e pesantemente palpeggiata nelle parti intime in due diverse occasioni. Solo con l'aiuto dei passanti attirati dalle sue urla, la donna era riuscita a divincolarsi e rifugiarsi dentro un negozio (cfr. pag. 2 Comunicato stampa). Anche l'utilizzo di termini che secondo parte appellante sottolineerebbero “l'ossessione” dell'appellante rientra nell'ordinario lessico giornalistico, semmai volto ad attirare l'attenzione del lettore, ma non a creare allusioni o insinuazioni irrispettose del canone della continenza. Parimenti non costituisce allusione, idonea a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà, la fotografia pubblicata da nel medesimo articolo, considerato che è Controparte_14 palese a persona di ordinaria diligenza che si tratti di una mera riproduzione fotografica e non la raffigurazione della donna vittima di violenza. Così, il definitivo accertamento nel caso di specie della sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca assorbe le ulteriori contestazioni formulate dall'appellante in merito al danno patito, di cui comunque manca anche la prova, sotto entrambi i profili dedotti.
-Il rigetto del gravame formulato comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite, che tuttavia si liquidano nei minimi atteso la semplicità della attività difensiva ed istruttoria svolta;
per la difesa di e si tiene conto, ex art.4 c.2 e 4 del DM 55 CP_1 Controparte_3 CP_2 del 2014, della identità di questioni, applicando quindi sul minimo di 4996,00 una previa riduzione a 4.000 euro, a cui segue un aumento del 30 % per ciascuno degli assistiti successivi al primo. e la applicazione di due incrementi, egli aumenti
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 321 del 2023 emessa dal Tribunale di Rimini;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1 [...]
e le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6400,00 per compensi, CP_3 CP_2 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di Legge;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_4 lite che liquida in euro 4.996,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di Legge;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_10 le spese di lite che liquida in 4.996,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali
[...] nella misura del 15%, iva e cpa di Legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione sulla causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 848/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ROSSI FABIO, elettivamente domiciliato in Parte_1
VICOLO SAN GREGORIO 28, RIMINI, presso il difensore. APPELLANTE Contro
, , tutti difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
OR FE e dall'avv. OR CLARA ( ed elettivamente C.F._1 domiciliati in VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA presso il difensore OR FE;
con il patrocinio dell'Avv. MORENO MARESI e dell'avv. CAMILLA Controparte_4
TOMASETTI, elettivamente domiciliato in VIA SICILIA 2 RIMINI presso quest'ultimo;
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO GIANNINI e dell'Avv. Controparte_5
TI GI, elettivamente domiciliato in VIA GAMBALUNGA 102 RIMINI presso quest'ultimo. APPELLATI Avverso la sentenza n. 321 del 2023 emessa dal Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della sentenza n. 321/2023 pubblicata il 05.04.2023, notificata in data 11.04.2023, pronunciata inter partes dal Tribunale di Rimini, Sez. civile, in persona del Giudice dott.ssa E. Dai Checchi nel procedimento civile R.G. 1374/2020 in data 4 aprile pagina 1 di 9 2023. disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 1 in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 e 351 c.p.c. sussistendo gravi e fondati motivi;
nel merito ed in via principale, delibata negli articoli dei quotidiani “ ” e “ oggetto di causa, ed in particolare nella diffusione Controparte_6 CP_7 dei dati personali dell'attore e nelle dichiarazioni/commenti degli stessi giornalisti, l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa (ed ex art. 57 c.p. per il solo direttore) e comunque la natura di illecito extracontrattuale delle anzidette condotte stante la violazione del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni) e della normativa in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, condannare rispettivamente responsabile della testata giornalistica denominata “ ”; la CP_1 Controparte_6 giornalista ed autrice dell'articolo pubblicato da “ ”, Dott.ssa ; il Direttore de “ Controparte_6 Controparte_3 [...]
”, Dott. in solido, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei CP_6 CP_2 danni morali, esistenziali e non patrimoniali patiti e patiendi dal sig. , liquidandoli in via equitativa ex artt. Parte_1 1226 e 2056 c.c., nella somma di euro 100.000,00 ( centomila) ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione nonché il giornalista ed autore dell'articolo pubblicato da “ , Controparte_8 Dott. ; il Direttore de “ , Dott. in solido o chi di Controparte_4 Controparte_8 Persona_1 ragione, al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali, subiti e subendi, in favore del Sig. Parte_1
liquidandoli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di euro 100.000,00 (centomila) ovvero in
[...] quella diversa somma ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;
ordinare la pubblicazione della emananda sentenza di condanna sui seguenti quotidiani: ” - Rimini;
Romagna – Rimini. in Controparte_6 CP_9 ogni caso condannare gli appellanti alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
, così concludevano: CP_1 Controparte_3 CP_2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di Legge, A) IN VIA PRELIMINARE: per i motivi esposti in atti, respingere l'impugnazione proposta dal Signor in quanto inammissibile, ai sensi dell'art. 348bis C.p.c. B) NEL Parte_1 MERITO: rigettare, per i fatti dedotti in narrativa, l'appello proposto dal Signor in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 321/23 resa dal Tribunale di Rimini e pubblicata il 5/04/2023. C) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con osservanza.
così precisava le proprie conclusioni: Controparte_4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dall'appellato, NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto carente degli elementi essenziali di cui all'art. 342 c.p.c., per la mancata indicazione in modo chiaro e specifico dei motivi di appello e/o dei capi della sentenza di primo grado impugnati;
IN VIA PRINCIPALE respingere l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Rimini n. 321/2023 emessa in data 05/04/2023; IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ravvisi i presupposti per confermare la sentenza gravata, si chiede l'accoglimento delle domande ritualmente formulate in primo grado, che qui si trascrivono integralmente: per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie in atti, qui richiamati, RIGETTARE tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, DETERMINARE il quantum risarcibile nella misura del giusto e provato. Con vittoria di spese e compenso professionale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e iva come per legge, dei due gradi di giudizio.
L'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_10 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - IN VIA PRELIMINARE: A) Previa rimessione in istruttoria del presente giudizio, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: i) DISPORRE – previo ogni e più opportuno provvedimento - L'ACQUISIZIONE E/O L'ESIBIZIONE agli atti del presente giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei fascicoli aperti sia presso la Procura della Repubblica di Rimini, sia del procedimento conclusosi con sentenza n. 2781/19 Corte d'Appello di Bologna Sez. II Penale, nelle more sopravvenuta, per i fatti oggetto di narrazione dell'articolo apparso su “ CP_8
in data 15.06.2016 a firma e per le condotte e imputazioni – tra cui violenza sessuale,
[...] Controparte_4 lesioni, violenza privata e minacce - contestate al Geom. in occasione del di lui arresto. ii) AMMETTERE prova Pt_1 per interrogatorio formale dell'odierno appellante sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che in ragione delle condotte riportate al punto n. 4 in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado n. 1374/2020 RG Tribunale Civile di Rimini, da intendersi qui trascritte e riportate, Lei fu tratto in arresto dagli agenti di polizia in forza alla Questura di Rimini”; 2) “Dica se a tutt'oggi è pendente, e innanzi a quale Autorità, il procedimento penale avente ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”. 3) “Identifichi l'odierno appellante qual è il nominativo delle parti coinvolte e/o costituite nel procedimento penale avente ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”. iii) A seguito dell'auspicata acquisizione e/o esibizione nel presente giudizio ex art. 210 cpc come sopra richiesta dalla scrivente difesa, con conseguente identificazione della parte pagina 2 di 9 offesa e/o costituita parte civile nell'ambito dei procedimenti penali conseguenti ai fatti e alle condotte narrati negli articoli oggetto della presente causa, AMMETTERE prova per testi di quest'ultima parte offesa previa individuazione del nominativo del soggetto da escutere sui seguenti capitoli di prova: 4) “Vero che in data dodici giugno 2016, mentre Lei si recava al supermercato, fu affiancata dal Geom. e che quest'ultimo Le intimò di salire in macchina con Parte_1 lui”; 5) “Vero che Lei rifiutò l'invito del Geom. di cui al capitolo precedente e quest'ultimo La minacciò
Pt_1 costringedoLa a rifugiarsi presso il supermercato cui si era recata”; 6) “Vero che nella medesima data e occasione il geom. La raggiunse all'albergo presso cui nel giugno 2016 Lei alloggiava, persistendo nelle minacce nei Suoi confronti”;
Pt_1 7) “Vero che nella medesima data e occasione il Geom. La seguì all'interno della stanza dell'albergo presso il
Pt_1 quale Lei alloggiava, denudandosi e infilandosi nel letto”; 8) “Vero che nella medesima data e occasione il Geom.
Pt_1 fu allontanato dal portiere dell'albergo presso il quale Lei all'epoca alloggiava”; 9) “Vero che nella medesima data e occasione, nel pomeriggio, il Geom. La raggiungeva nuovamente in strada, La insultava, La minacciava e La
Pt_1 costringeva a subire palpeggiamenti nelle parti intime”; 10) “Vero che in data tredici giugno 2016 Lei, mentre si incamminava in direzione Porto Canale, veniva raggiunta dal Geom. e che quest'ultimo La costringeva a baciarlo,
Pt_1 La minacciava e La costringeva a subire palpeggiamenti nelle parti intime”; 11) “Vero che i fatti di cui al precedente capitolo n. 10 avvenivano sotto gli occhi di un testimone”; 12) “Vero che in ragione delle condotte di cui al precedente capitolo n. 10, alcuni passanti intervenivano a proteggerLa e a separarLa dal Geom. ; 13) “Vero che in ragione
Pt_1 delle condotte riportate al punto n. 4 in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado n. 1374/2020 RG Tribunale Civile di Rimini, da intendersi qui trascritte, nonché di quelle di cui capitoli precedenti, il Geom. Parte_1 fu tratto in arresto dagli agenti di polizia in forza alla Questura di Rimini”; 14) “Dica se a tutt'oggi sono pendenti,
[...] e innanzi a quale Autorità, procedimenti penali aventi ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”; 15) “Dica il teste il nominativo delle parti coinvolte e/o costituite nei procedimenti penali aventi ad oggetto i fatti e le condotte riportati in sede degli articoli oggetto del presente procedimento civile”. B) Per i motivi tutti dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato da Controparte_10 intendersi anche qui trascritti, ACCERTATO E DICHIARATO che l'atto di citazione in appello introduttivo del presente gravame non contiene né l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione né la loro rilevanza ai fini della riforma dell'appellata sentenza come invocata ex adverso;
ACCERTATO E DICHIARATO che nell'atto di citazione in appello non è specificata la rilevanza delle disposizioni di legge che si assumono violate dall'impugnata sentenza ai fini della riforma della medesima come invocata ex adverso;
ACCERTATO E DICHIARATO che la difesa dell'odierno appellante ha violato il disposto del novellato articolo 342 c.p.c.; per l'effetto DICHIARARE l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio e dunque la piena e integrale conferma della sentenza n. 321/2023 Tribunale Civile di Rimini;
C) Per i motivi dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato Controparte_10
da intendersi qui trascritti e riportati, ACCERTATO e DICHIARATO che l'istanza ex artt. 283 cpc formulata sia
[...] in sede di atto di appello introduttivo del presente giudizio è infondata e inammissibile siccome sprovvista dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, per l'effetto CONFERMARE il provvedimento del 31.10.2023 con cui Codesta Corte ha rigettato la suddetta istanza dell'appellante e confermato la provvisoria efficacia ed esecutività dell'impugnata sentenza n. 321/2023 Tribunale Civile di Rimini;
- NEL MERITO: - Per i motivi tutti dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato da intendersi anche qui trascritti, ACCERTATA E Controparte_10 DICHIARATA la legittimità della pubblicazione dell'articolo apparso il 15.06.2016 su “ oggetto di Controparte_8 vertenza;
ACCERTATO E DICHIARATO che il contenuto del suddetto medesimo articolo è conforme alle regole che disciplinano il diritto di cronaca e di critica siccome integrante i requisiti della verità del fatto narrato;
della pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica della correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito;
ACCERTATO E DICHIARATO che il contenuto del suddetto medesimo articolo non integra alcuna violazione di legge;
ACCERTATA E DICHIARATA l'infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate in sede di atto di appello siccome non provate né sotto il profilo dell'an debeatur né sotto il profilo del quantum debeatur;
ACCERTATA E DICHIARATA, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, e sotto qualsivoglia norma di legge, del Dott. in ordine alle CP_10 pretese avanzate dall'odierno appellante;
per l'effetto RIGETTARE le domande tutte avanzate in sede di atto introduttivo del presente giudizio nei confronti dell'appellato Dott. in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non CP_10 provate, con piena ed integrale conferma della sentenza n. 321/2023 Tribunale Civile di Rimini. - IN VIA SUBORDINATA: - Per i motivi tutti dedotti in corpo della comparsa di costituzione depositata per l'appellato
[...]
, da intendersi anche qui trascritti, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande Controparte_10 avversarie, ACCERTARE il quantum risarcibile nella misura del giusto e provato anche con determinazione del danno riferibile come effetto alla condotta di terzi che non dell'odierno appellato e anche con determinazione del danno riferibile come effetto della condotta dell'appellante ex art.1227 c.c., escludendo ovvero riducendo in proporzione il dovuto a carico dell'odierno appellato e per l'effetto, a fronte della domanda giudiziale di regresso e rivalsa proposta in sede di comparsa di costituzione da ex art. 2055 c.c., STABILIRE, GRADUARE E QUANTIFICARE le Controparte_10 diverse entità delle colpe e delle quote di responsabilità con conseguente determina del rispettivamente dovuto nel seguente modo: (i) colpa esclusiva e/o prevalente gravante su tutti gli altri appellati, e/o terzi non convenuti in giudizio, non ultimo Per_ sullo stesso appellante ex art. 1227 c.c. nella misura che sarà ritenuta. (ii) in subordine, residuale gravante sul Dott. la cui quota di eventuale responsabilità e danno riferibile dovrà essere assolutamente minoritaria ed insignificante CP_10 pagina 3 di 9 rispetto al Petitum, con conseguente condanna dei restanti appellati, ciascuno per il proprio titolo, a garantire e manlevare il Dott. di quanto fosse tenuto a risarcire in esubero a parte appellante. Con vittoria di spese, spese generali e CP_10 competenze, IVA e CPAP come per Legge di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co conveniva avanti al Tribunale di Rimini Parte_1 Controparte_11 [...]
[..
, rispettivamente, responsabile, giornalista e direttore responsabile de “ CP_3 CP_2
”, giornalista e direttore Controparte_6 Controparte_4 Persona_1 responsabile de per sentirli condannare al risarcimento dei danni morali ed Controparte_8 esistenziali patiti, quantificati in complessivi € 200.000,00, a seguito della pubblicazione di due articoli ritenuti gravemente diffamatori. La difesa attorea esponeva nel merito che, in data 15.06.2016, la testata giornalistica CP_6
” pubblicava, prima di qualunque accertamento dell'autorità competente, un articolo di cronaca,
[...]
a firma della Dott.ssa , che attribuiva al condotte penalmente rilevanti, quali Controparte_3 Pt_1 doppia violenza sessuale, lesioni, violenza privata e minacce, utilizzando commenti denigratori gratuiti e riportando i dati personali dell'attore. In pari data anche “ pubblicava, a firma del Dott. , un articolo Controparte_8 Controparte_4 avente ad oggetto il medesimo fatto e anche in tal caso attribuiva al condotte analoghe, Pt_1 sempre con espressa indicazione del nome, cognome, professione e città di residenza di parte attrice. Sosteneva che la pubblicazione degli articoli menzionati, con l'espressa indicazione delle generalità del Sig. e l'attribuzione allo stesso di comportamenti violenti ed indecorosi, prima Parte_1 ancora di qualsivoglia atto di indagine da parte dell'Autorità, hanno leso gravemente la sua reputazione personale e professionale, in violazione, oltre che degli articoli 2 e 3 della Costituzione, posti a presidio dei diritti assoluti della persona, dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 196/2003 quale campo di applicazione dell'articolo 2050 c.c. (La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi dell'art 2050 c.c, con riferimento al trattamento dei dati personali alla luce del D.lgs n. 196/03), nonché l'art. 2 comma 2 e art. 4 (ALLEGATO 1 – Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) del Testo Unico dei doveri del giornalista. Nella specie le due pubblicazioni non costituirebbero, secondo parte attrice, espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca, né risponderebbero ad un interesse pubblico e locale di rilievo, tale da giustificare la pubblicazione dei dati personali dell'attore e l'utilizzo di commenti gravemente indecorosi. Contestava l'illegittima diffusione dei dati personali, in violazione del Codice della privacy, ex art. 137, comma 3, secondo il quale la notizia di cronaca deve essere limitata “alla essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. Riteneva infatti che i giornalisti si fossero lasciati andare a commenti inappropriati ed assolutamente ingiustificati, gravemente lesivi del decoro e della reputazione dell'attore. Esponeva, infine, che la gravità del danno patito si era riverberata sulla reputazione personale e professionale del Pt_1
Nel giudizio instaurato si costituivano tutte le parti convenute: e CP_1 CP_2
, difesi dal medesimo difensore, contestando la fondatezza della domanda, atteso che Controparte_3 la giornalista agì nel rispetto della normativa in materia di privacy e del codice deontologico. CP_3
pagina 4 di 9 Rammentavano in merito che il garante della privacy, recentemente pronunciatosi in un caso analogo, aveva ribadito che: “la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull'attività di giustizia. Pertanto, le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico (quale è certamente quella dell'arresto nel corso di una operazione di polizia (…)), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle disposizioni sopra citate.” (così a pag. 3 del Provvedimento del Garante Privacy, allegato quale doc. n. 1). Altresì precisavano che le espressioni utilizzate non travalicavano i limiti della continenza espressiva. Tanto più che le circostanze, drammatiche, in cui si sono svolti i fatti, trovano perfetta corrispondenza nei toni utilizzati nel verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti. Quanto al danno lamentato, rilevavano che parte attrice si era limitata ad allegazioni generiche, senza fornire prova dell'effettiva esistenza di un danno concreto. Con il medesimo difensore interveniva nel procedimento anche associandosi Controparte_12 alle difese di e e domandando il rigetto di ogni CP_1 CP_2 Controparte_3 domanda avversaria. Contestualmente si costituivano e Controparte_10 Controparte_13 [...]
, entrambi insistendo per l'inammissibilità e infondatezza della domanda avversaria. CP_8
Sostenevano in merito che la pubblicazione apparsa sul quotidiano costituisse legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica, in primis perché riportante un fatto appreso dall'autorità di polizia che aveva tratto in arresto parte attrice. In secondo luogo, l'attore non aveva smentito le circostanze di fatto rappresentate nell'articolo, di talché doveva ritenersi rispettato il requisito di veridicità della notizia riportata. Quanto all'utilità sociale della pubblicazione, rinvenivano l'interesse pubblico nel contenuto della medesima, riguardando fatti che generano un particolare allarme sociale, tanto più che si svolsero in un luogo pubblico. Il comunicato stampa proveniente dalla Polizia conteneva peraltro il monito dell'allora questore di Rimini e rinvolto alle vittime di violenza di contattare immediatamente le forze dell'Ordine. Appello riportato nell'articolo contestato. Anche la continenza della notizia risultava rispettata, secondo le parti convenute, avendo l'articolo solamente riportato i fatti così come appresi da una delle parti direttamente coinvolte nella vicenda e nel comunicato stampa inoltrato dalla Questura. Negavano, infine, fossero stati usati toni indignati, scandalizzati o volgarità gratuite nei confronti dell'attore, che peraltro non aveva citato o contestato alcun passo specifico dell'articolo pubblicato su
“La Voce”. In ordine all'an e al quantum debeatur, entrambi contestavano fosse stata fornita prova idonea dei danni invocati. L'attore non aveva assolto, secondo le parti convenute, l'onus probandi a suo carico, avendo mancato di indicare le concrete conseguenze pregiudizievoli patite per effetto dell'asserita lesione del diritto vantato e il nesso causale tra la condotta di e il preteso danno patito. CP_4
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 321/2023 che rigettava la domanda con i seguenti passaggi logico- giuridici. Precisava in primis che la causa petendi della domanda risarcitoria fosse costituita, non già dalla semplice divulgazione di dati personali dell'attore, quanto piuttosto dalla lesione del suo onore e della pagina 5 di 9 sua reputazione. Pertanto, la fattispecie doveva ritenersi correttamente attratta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. Riteneva nel merito che i fatti descritti fossero tutti scriminati dall'esimente del diritto di cronaca, ricorrendo tutti i presupposti necessari per la sua sussistenza. In primis, quanto alla verità putativa del fatto, rammentava che l'attore era stato arrestato e condannato per i fatti di cronaca riportati sui giornali. In secondo luogo, escludeva che gli articoli allegati contenessero espressioni offensive o denigratorie, gratuitamente lesive della reputazione dell'attore, essendosi limitati a divulgare la notizia dell'arresto e a descrivere nei suoi tratti essenziali il reato commesso. Infine, affermava che la cittadinanza avesse diritto a conoscere le notizie di cronaca giudiziaria e i fatti delittuosi commessi sul territorio. D'altra parte, la divulgazione delle generalità dell'autore di un reato costituiva, secondo il giudicante, elemento essenziale rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, di talché riteneva pienamente giustificata la pubblicazione della notizia dell'arresto dell'attore per i reati di violenza e minaccia. Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di Parte_1 gravame. Nel giudizio si sono costituiti e della testata CP_1 Controparte_3 CP_2 giornalistica “ ”, e e , de “ Controparte_6 Controparte_4 Controparte_10 [...]
, tutti insistendo per l'inammissibilità dell'appello proposto e la sua infondatezza. Controparte_8
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 18.06.2025.
*** Con l'unico motivo di gravame formulato il impugna la decisione di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto che il contenuto degli articoli contestati soddisfacesse il requisito dell'essenzialità e ha accertato la sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia. Rileva l'appellante che all'epoca dei fatti svolgeva, e svolge tuttora, attività di geometra a Rimini, pertanto, non vi sarebbe rilevanza sociale alla diffusione delle notizie oggetto di causa, non trattandosi di personaggio pubblico (pag. 8 atto di appello). Altresì precisa che il comunicato stampa divulgato dalla Questura di Rimini non aveva indicato il nome del e, alla data della sua pubblicazione, gli inquirenti avevano solo appreso la notizia dalla Pt_1 vittima ma non era iniziata alcuna attività di indagine diretta ad accertare i fatti. Rammenta ancora che il principio di essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico è richiamato dalle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e nel Codice della privacy: l'uno disponendo che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata “quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti;
l'altro prescrivendo che il diritto di cronaca non può travalicare il diritto alla riservatezza se non in caso di un indubbio interesse pubblico alla conoscenza dei dati personali completi della persona (pag. 9 atto di appello). Nel caso di specie, secondo parte appellante, né l'originalità dei fatti narrati, né la qualificazione dei protagonisti giustificava la violazione della privacy ai suoi danni. D'altra parte, non sussisteva alcun pagina 6 di 9 interesse pubblico alla conoscenza delle sue generalità e degli ulteriori dati personali (età, professione e città di residenza). Quanto alla veridicità della notizia pubblicata, insiste nel sostenere che ragioni di opportunità avrebbero dovuto suggerire ai giornalisti di desistere dal riportare le sue generalità, in attesa che venisse accertata la verità dei fatti. Nel successivo giudizio di appello il giudice penale accertò infatti:
“la natura superficiale degli atti sessuali compiuti sia il 12 che il 13/6, unita al dato di contesto (connotato da una -forse involontaria - condotta ambivalente della donna)”; circostanze che giustificò la riduzione al minimo (di anni 1 mesi 8) della sanzione per il fatto di violenza sessuale-ipotesi lieve. Infine, rinviene l'utilizzo di considerazioni offensive e gratuite sia nell'articolo pubblicato da
[...]
”, che in quello diffuso da . CP_6 Controparte_14
Il primo, perché sottolineerebbe l'ossessione dell'attore e la differenza di età con la ragazza trentaduenne di origine russa, oltre ad imputare a quest'ultimo un'accusa di doppia violenza sessuale, lesioni, violenza privata e minacce, mentre nel comunicato della questura di Rimini si era fatto esclusivo riferimento all'accusa di violenza sessuale. L'articolo de invece, in quanto, aveva pubblicato una foto raffigurante una donna seduta per CP_7 terra quasi completamente svestita e sotto la foto una didascalia “Spirale di violenza fisica e psicologica per una giovane dell'Est”. L'inganno consisterebbe nel far ritenere che la donna fotografata sia la “vittima” del (pag. 13 atto di appello). Pt_1
Il grave turbamento psichico e il disturbo ansioso depressivo, conseguenti alla diffusione di tali articoli ebbero, secondo un'efficienza causale nella formazione e/o aggravamento dell'ictus Pt_1 ischemico ed aneurisma carotideo/oftalmico patito, oltre a generare in quest'ultimo difficoltà a rapportarsi per ragioni di lavoro con Uffici pubblici e i relativi dipendenti.
L'appello è infondato e deve essere respinto. In primo luogo, parte appellante contesta la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico, in quanto la notizia divulgata non atterebbe ad un personaggio pubblico. Sul punto già il giudice di primo grado aveva correttamente precisato che la pertinenza della notizia deve essere valutata sulla base dell'aderenza della sua divulgazione alle necessità informative dei destinatari. È vero infatti che, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca impone che ad essere pubblico sia l'interesse alla conoscenza dei fatti oggetto di divulgazione, circostanza non necessariamente dipendente dalla rilevanza pubblica dei soggetti coinvolti. Diversamente, il rilievo anche solo astrattamente penale dell'episodio divulgato conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile, tale da giustificarne la diffusione (cfr. Cass. 10925/2017). Nel caso di specie l'attore, il giorno precedente la divulgazione della notizia, era stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale e, su disposizione del Pubblico Ministero, tradotto presso la locale Casa Circondariale. Fu la medesima Questura di Rimini a divulgare la notizia, inoltrandola alle principali testate giornalistiche emiliane. I giornalisti convenuti, da parte loro, si limitarono a riportare fedelmente il fatto narrato nel comunicato stampa della polizia, riferendo l'escalation di violenza di cui si rese protagonista il Pt_1
Peraltro, l'intento divulgativo del medesimo comunicato si coglie anche nell'appello del Questore di Rimini, ivi riportato, e rivolto alle vittime di comportamenti possessivi o violenti, di contattare immediatamente le forze dell'Ordine. pagina 7 di 9 Quanto invece alla diffusione delle generalità di parte attrice, va innanzitutto precisato che la pubblicazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini non assume, a prescindere, carattere lecito. Tuttavia, essa è consentita, anche senza il consenso dell'interessato, purché sia rispettato il codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché il limite dell'essenzialità dell'informazione, ovverosia a condizione che la divulgazione sia “essenziale” riguardo a fatti di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 137 d.lgs. n. 196 del 2003. In materia è recentemente intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, rammentando in un caso simile che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato un procedimento penale non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all'attività di giustizia. Nel caso di specie concludeva ritenendo che la pubblicazione di informazioni relative al reclamante, ivi incluso il suo nome e cognome e la sua immagine, risulta avvenuto nell'ambito del diritto di cronaca per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell'interesse del pubblico a conoscere la vicenda. (provv. del 4 giugno 2024). Similmente anche nella fattispecie in decisione, come già statuito dal giudice di primo grado, sussiste un interesse della cittadinanza a conoscere le notizie di cronaca giudiziaria e i fatti delittuosi commessi sul territorio. Alcun rilievo pertanto assume la circostanza che il comunicato stampa della Questura non riportasse i dati identificativi del Pt_1
Neppure le doglianze formulate in ordine alla veridicità del fatto narrato possono trovare accoglimento in questa sede. Ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca, il giornalista è tenuto infatti a verificare in modo completo e specifico la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione, mentre è esonerato dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria (Cass. 1908/2024). In entrambi gli articoli contestati i giornalisti si sono limitati a riportare la notizia dell'arresto della parte appellante e ad esporre i fatti come riferiti nel comunicato stampa della Questura. L'episodio peraltro non ha trovato smentita in sede penale ed anzi ha determinato la condanna del ad anni Pt_1 tre e mesi tre di reclusione, ridotti in appello a due. La circostanza riportata nella sentenza di appello penale, riguardante la natura superficiale degli atti sessuali compiuti, e richiamata nella presente impugnazione ha esclusivamente comportato una riduzione della pena in appello per il fatto di violenza sessuale ma non l'esclusione della responsabilità penale dell'imputato, condannato anche in quella sede per violenza sessuale, lesioni lievissime, violenza privata, minaccia e atti sessuali violenti, in ordine ai fatti compiuti il 12 e il 13.06.2016 ai danni della ex compagna (cfr. sentenza penale Corte d'Appello di Bologna n. 2781/2019). Infine, non si rinvengono nelle pubblicazioni contestate toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegni, insinuazioni o artificiose drammatizzazioni, ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità irrispettosi del canone della continenza verbale (Cass. 27592/2019). Lamenta parte appellante che il titolo utilizzato nel servizio apparso sul presagirebbe Controparte_6 che la donna sia stata violentata nella pubblica via, mentre dal comunicato stampa da cui trae origine la notizia, la ricostruzione dei fatti apparirebbe ben diversa (pag. 13 atto di appello). La allegazione è infondata. Il comunicato emesso dalla Questura riminese descrive proprio la violenza sessuale di cui rimase vittima la ex compagna del il quale ripetutamente si era appostato nei Pt_1 pressi dell'albergo dove questa risiedeva e dapprima aveva tentato di trascinarla dentro la propria pagina 8 di 9 autovettura, afferrandola per le braccia, e successivamente l'aveva ricoperta di insulti, afferrata e pesantemente palpeggiata nelle parti intime in due diverse occasioni. Solo con l'aiuto dei passanti attirati dalle sue urla, la donna era riuscita a divincolarsi e rifugiarsi dentro un negozio (cfr. pag. 2 Comunicato stampa). Anche l'utilizzo di termini che secondo parte appellante sottolineerebbero “l'ossessione” dell'appellante rientra nell'ordinario lessico giornalistico, semmai volto ad attirare l'attenzione del lettore, ma non a creare allusioni o insinuazioni irrispettose del canone della continenza. Parimenti non costituisce allusione, idonea a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà, la fotografia pubblicata da nel medesimo articolo, considerato che è Controparte_14 palese a persona di ordinaria diligenza che si tratti di una mera riproduzione fotografica e non la raffigurazione della donna vittima di violenza. Così, il definitivo accertamento nel caso di specie della sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca assorbe le ulteriori contestazioni formulate dall'appellante in merito al danno patito, di cui comunque manca anche la prova, sotto entrambi i profili dedotti.
-Il rigetto del gravame formulato comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite, che tuttavia si liquidano nei minimi atteso la semplicità della attività difensiva ed istruttoria svolta;
per la difesa di e si tiene conto, ex art.4 c.2 e 4 del DM 55 CP_1 Controparte_3 CP_2 del 2014, della identità di questioni, applicando quindi sul minimo di 4996,00 una previa riduzione a 4.000 euro, a cui segue un aumento del 30 % per ciascuno degli assistiti successivi al primo. e la applicazione di due incrementi, egli aumenti
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 321 del 2023 emessa dal Tribunale di Rimini;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1 [...]
e le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6400,00 per compensi, CP_3 CP_2 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di Legge;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_4 lite che liquida in euro 4.996,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di Legge;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_10 le spese di lite che liquida in 4.996,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali
[...] nella misura del 15%, iva e cpa di Legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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