Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5314
CASS
Sentenza 1 giugno 1999

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In tema di riscossione delle imposte sui redditi, sulle imposte dovute in base ad accertamento d'ufficio o sulle maggiori imposte dovute in base a rettifica sono dovuti gli interessi come previsti e con la decorrenza stabilita dall'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, senza che possa invocarsi la diversa disciplina di cui al precedente art. 9, considerando tale disposizione l'omesso o ritardato versamento di importi dovuti in base alla dichiarazione annuale o alla rettifica della stessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

In tema di imposte sui redditi, qualora in conseguenza di ammortamenti dei costi di manutenzione eccedenti i limiti di deducibilità di cui all'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sostenuti prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione del d.l. 30 settembre 1983, n. 512, che ha istituito la maggiorazione di conguaglio, il 64% del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, ecceda l'utile d'esercizio, tale eccedenza non può essere utilizzata per affrancare da maggiorazione di conguaglio gli utili distribuiti in esercizi successivi. Tale conclusione si impone, sia perché tale eccedenza riguarda esercizi anteriori all'introduzione della maggiorazione di conguaglio, sia perché, prima della entrata in vigore dell'art. 105, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, mancava una normativa che consentisse detta utilizzazione, sia perché tale ultima disposizione, che a partire dal primo gennaio 1988 consente di utilizzare l'eccedenza di cui sopra computandola in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione, esige anzitutto la sua utilizzazione per affrancare da maggiorazione di conguaglio riserve o fondi formati con utili o proventi non assoggettati ad imposta e richiede che sia maturata nel periodo di vigenza del citato d.P.R. n. 917/86 e non anteriormente e che sia utilizzabile in termini di franchigia negli esercizi successivi alla maturazione, senza che la disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 649/83 possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/06/1999, n. 5314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5314
    Data del deposito : 1 giugno 1999

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