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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
871/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
da
cittadina italiana, codice fiscale nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(AO) il 3/05/1974, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Aosta (AO), Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. Elena Zeppa (C.F.
) che lo rappresenta e difende C.F._2
nei confronti di
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]– Capoluogo Controparte_1
n.82 – C.F. – rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Matar Sahd – C.F. C.F._3
, presso il quale ha eletto domicilio in Saint Christophe, Loc. La C.F._4
Maladière Rue de la Maladière n. 90
nell'interesse dei figli , cittadino italiano, codice fiscale , nato ad [...] Parte_2 C.F._5
(AO), il 31/07/2006 e , cittadina italiana, codice fiscale , Parte_3 C.F._6
pagina 1 di 3 nata ad [...], il [...], entrambi residenti in [...], Fraz. Arpuilles-Capoluogo n.
82 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti sono state legate da relazione sentimentale ed hanno convissuto more uxorio.
Dalla loro unione sono nati i figli , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Pt_2
minorenne. Pt_3
A seguito della notificazione del ricorso proposto dalla madre per la disciplina del mantenimento dei figli, alla prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo sul punto nei termini di cui al dispositivo.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse delle parti e dei figli valendo ad assicurare idonea disciplina degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Sulle ulteriori questioni (affido, collocamento della minore e relativa permanenza presso ciascun genitore) non vi è disaccordo sin dagli atti introduttivi. Va quindi mantenuto fermo l'affido condiviso della figlia minore con collocazione e residenza presso l'abitazione paterna e Pt_3
vanno tenuti fermi i tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, a settimane alternate nell'arco del mese.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse dei figli ed in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina del mantenimento dei figli disponendo: la contribuzione a carico del padre in favore dei figli in misura di euro 1450 ogni mese, con ripartizione delle spese extra al 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
allorquando, verosimilmente a ottobre 2025, il figlio maggiorenne si traferirà a Bologna per gli studi universitari la relativa quota di euro 725 sarà versata dal padre direttamente al figlio;
pagina 2 di 3 fermo l'affido condiviso della figlia minore con collocazione e residenza presso l'abitazione Pt_3
paterna e fermi i tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, a settimane alternate nell'arco del mese.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 31.03.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
da
cittadina italiana, codice fiscale nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(AO) il 3/05/1974, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Aosta (AO), Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. Elena Zeppa (C.F.
) che lo rappresenta e difende C.F._2
nei confronti di
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]– Capoluogo Controparte_1
n.82 – C.F. – rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Matar Sahd – C.F. C.F._3
, presso il quale ha eletto domicilio in Saint Christophe, Loc. La C.F._4
Maladière Rue de la Maladière n. 90
nell'interesse dei figli , cittadino italiano, codice fiscale , nato ad [...] Parte_2 C.F._5
(AO), il 31/07/2006 e , cittadina italiana, codice fiscale , Parte_3 C.F._6
pagina 1 di 3 nata ad [...], il [...], entrambi residenti in [...], Fraz. Arpuilles-Capoluogo n.
82 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti sono state legate da relazione sentimentale ed hanno convissuto more uxorio.
Dalla loro unione sono nati i figli , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Pt_2
minorenne. Pt_3
A seguito della notificazione del ricorso proposto dalla madre per la disciplina del mantenimento dei figli, alla prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo sul punto nei termini di cui al dispositivo.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse delle parti e dei figli valendo ad assicurare idonea disciplina degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Sulle ulteriori questioni (affido, collocamento della minore e relativa permanenza presso ciascun genitore) non vi è disaccordo sin dagli atti introduttivi. Va quindi mantenuto fermo l'affido condiviso della figlia minore con collocazione e residenza presso l'abitazione paterna e Pt_3
vanno tenuti fermi i tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, a settimane alternate nell'arco del mese.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse dei figli ed in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina del mantenimento dei figli disponendo: la contribuzione a carico del padre in favore dei figli in misura di euro 1450 ogni mese, con ripartizione delle spese extra al 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
allorquando, verosimilmente a ottobre 2025, il figlio maggiorenne si traferirà a Bologna per gli studi universitari la relativa quota di euro 725 sarà versata dal padre direttamente al figlio;
pagina 2 di 3 fermo l'affido condiviso della figlia minore con collocazione e residenza presso l'abitazione Pt_3
paterna e fermi i tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, a settimane alternate nell'arco del mese.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 31.03.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 3 di 3