Articolo 21 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 20Articolo 22
Versione
23 aprile 1981
Art. 21.
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.
E' concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passivita' delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981