Art. 21.
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.
E' concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passivita' delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.
E' concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passivita' delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.