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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1910/2023 R.G. posta in decisione con ordinanza del 23.05.2025e promossa
Da
, con sede in , Parte_1 Pt_1
Piazza Salimbeni 3 - C.F e P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Maurizio Parisi
- Opponente
Contro
nato a [...] lo [...], C.F.: CP_1 [...]
, ivi residente in [...] n. 243, ed elett.te C.F._1
dom.to in Messina Via dei Mille is. 101 n. 243, presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Nardi da cui è rappresentato e difeso;
– Opposto
Pag.1 di 4 Tribunale di Messina
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella nota congiunta depositata in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di opposizione, notificato in data 17.04.2023, avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 384/2023, R.G. 701/2023, emesso dal Tribunale
di Messina in data 28.2.2023, con cui richiedeva il CP_1
pagamento di quanto liquidato dal GI nel Giudizio iscritto al n. 2116/16
R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., la banca Parte_1
chiedeva dichiarare illegittime, inammissibili ed infondate le
[...]
domande del dott. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare CP_1
illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, disponendone la revoca.
2. Si costituiva in giudizio il dott. il quale chiedeva la conferma del CP_1
decreto opposto.
3. Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 23.05.2025
poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, le parti definivano stragiudizialmente la vertenza raggiungendo un accordo.
Ciò è quanto dalle stesse dichiarato con istanza congiunta depositata in
Pag.2 di 4 Tribunale di Messina
atti in data 09.04.2025.
Può, pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre, tuttavia, ricordare che: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”. (Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075).
Nel caso di specie, le stesse parti chiedono la compensazione delle spese di lite avendo le stesse raggiunto un accordo anche in riferimento a queste.
Le spese, quindi, vanno compensate tra le parti..
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori Parte_1 CP_1
delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Messina, lì 23.05.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 4 Tribunale di Messina
Pag.4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1910/2023 R.G. posta in decisione con ordinanza del 23.05.2025e promossa
Da
, con sede in , Parte_1 Pt_1
Piazza Salimbeni 3 - C.F e P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Maurizio Parisi
- Opponente
Contro
nato a [...] lo [...], C.F.: CP_1 [...]
, ivi residente in [...] n. 243, ed elett.te C.F._1
dom.to in Messina Via dei Mille is. 101 n. 243, presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Nardi da cui è rappresentato e difeso;
– Opposto
Pag.1 di 4 Tribunale di Messina
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella nota congiunta depositata in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di opposizione, notificato in data 17.04.2023, avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 384/2023, R.G. 701/2023, emesso dal Tribunale
di Messina in data 28.2.2023, con cui richiedeva il CP_1
pagamento di quanto liquidato dal GI nel Giudizio iscritto al n. 2116/16
R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., la banca Parte_1
chiedeva dichiarare illegittime, inammissibili ed infondate le
[...]
domande del dott. e, per l'effetto, ritenere e dichiarare CP_1
illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, disponendone la revoca.
2. Si costituiva in giudizio il dott. il quale chiedeva la conferma del CP_1
decreto opposto.
3. Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 23.05.2025
poneva la stessa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, le parti definivano stragiudizialmente la vertenza raggiungendo un accordo.
Ciò è quanto dalle stesse dichiarato con istanza congiunta depositata in
Pag.2 di 4 Tribunale di Messina
atti in data 09.04.2025.
Può, pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre, tuttavia, ricordare che: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”. (Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075).
Nel caso di specie, le stesse parti chiedono la compensazione delle spese di lite avendo le stesse raggiunto un accordo anche in riferimento a queste.
Le spese, quindi, vanno compensate tra le parti..
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori Parte_1 CP_1
delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Messina, lì 23.05.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.3 di 4 Tribunale di Messina
Pag.4 di 4