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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. LANZA CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA MATTEO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA N. 136/A 96100 SIRACUSA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione Controparte_2 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n.1637/19 emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di €.61.652,60 quale debito Parte_1
residuo maturato in forza del contratto di finanziamento n. 16844111 sottoscritto in data 11.11.2016
dalla , in qualità di debitore principale, e dal quale coobbligato. CP_2 CP_1
Gli opponenti, disconoscendo le sottoscrizioni presenti nel citato contratto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione revocare, annullare o con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo. Dichiarare che le sottoscrizioni disconosciute non sono state apposte dagli opponenti e che gli stessi opponenti nulla debbono all'opposta”.
Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e Parte_1
prodotto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto pagina 2 di 9 ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: condannare i sig.ri e Controparte_2
al pagamento a favore di della somma di Euro 61.652,60, o CP_1 Parte_1
quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare apocrife le sottoscrizione apposte sul contratto n. 16844111, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
e/o 2033 c.c. dei sig.ri e ai danni di e per l'effetto Controparte_2 CP_1 Parte_1
condannare gli opponenti al pagamento dell'importo di euro 42.801,37, pari al differenziale tra l'importo erogato (50.000,00) e gli incassi (7.198,63), o comunque a quel diverso importo che verrà
accertato in corso di causa”.
Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, inoltre, l'odierna appellante testualmente affermava: “nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi ammissibile il disconoscimento operato dagli opponenti nell'atto di opposizione, dichiara che intende valersi della scrittura disconosciuta e, Pt_1
all'uopo, formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. chiedendo che vengano utilizzate per comparazione le sottoscrizioni apposte dai sig.ri e sul documento Controparte_2 CP_1
di identità, sulla patente di guida e su ogni altro documento l'Autorità Giudiziaria vorrà fondare il proprio convincimento”.
Con provvedimento dell'1.6.2020, il Giudice di primo grado rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti il termine per l'avvio del procedimento mediazione.
Assegnati successivamente i termini per il deposito delle memorie ex art.183, c.VI, cpc, la causa veniva decisa con la sentenza n. 2149/2021, con la quale il Tribunale di Siracusa così statuiva: “1) In
accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da e Controparte_2
pagina 3 di 9 avverso il decreto ingiuntivo n. 1637/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa in CP_1
data 16.09.2019 nel procedimento monitorio di cui al n. 3958/2019 r.g.a.c., revoca il suddetto decreto ingiuntivo. 2) Rigetta la domanda proposta ex artt. 2041 e 2042 c.c. da ei Parte_1
confronti di e . 3) Spese compensate”. Controparte_2 CP_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad una serie di motivi e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza del
Tribunale di Siracusa, Dott. Alfredo Spitaleri, n. 2149/2021, pubblicata il 6.12.2021, e, per l'effetto:
Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: condannare i sig.ri e al pagamento a favore di Controparte_2 CP_1
della somma di Euro 61.652,60, o quella diversa maggiore o minore somma Parte_1
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare apocrife le sottoscrizione apposte sul contratto n. 16844111, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o 2033 c.c. dei sig.ri e Controparte_2
ai danni di e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento CP_1 Parte_1
dell'importo di euro 42.801,37, pari al differenziale tra l'importo erogato (50.000,00) e gli incassi
(7.198,63), o comunque a quel diverso importo che verrà accertato in corso di causa;
In via istruttoria:
ove ritenuto ammissibile il disconoscimento, si reitera l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
pretermessa dal Giudice di prime cure”.
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza dell'appello, del quale hanno chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado.
Con ordinanza del 14.11.2022 questa Corte ha disposto una CTU grafologica per la verificazione delle sottoscrizioni apparentemente apposte dagli appellati nel contratto di finanziamento n. 16844111.
pagina 4 di 9 Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata assunta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali ex art.190 cpc.
In seno alla memoria di replica depositata in data 28.3.2025 il procuratore di , munito Controparte_2
di apposita procura speciale, ha dichiarato di proporre querela di falso incidentale ex art.221 cpc tesa ad accertare la falsità della sottoscrizione della predetta apparentemente apposta al contratto di CP_2
finanziamento ed ha indicato quale elemento di prova la consulenza di parte redatta dal dott.
[...]
. Per_1
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta da CP_2
in seno alla memoria di replica depositata in data 28.3.2025. Ed invero, per come affermato
[...]
dalla giurisprudenza di legittimità “una volta precisate le conclusioni, la causa veniva (come è,
effettivamente, accaduto: cfr. pag. 7 della sentenza) trattenuta per la decisione con la concessione dei
termini contemplati dallo stesso art. 190 c.p.c., demandati all'esercizio della facoltà del deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica. Da questa ricostruzione e dalla valorizzazione del
contenuto di cui all'art. 221 c.p.c., comma 2 (alla stregua del quale la querela di falso, se proposta in
via incidentale, deve essere comunque formalizzata con dichiarazione "da unirsi al verbale di
udienza"), si ricava che, in ogni caso, la previsione della proponibilità della querela di falso in corso
di causa "in qualunque stato e grado di giudizio" deve essere intesa nel senso che siffatta
proponibilità, sia in primo che in secondo grado, è ammissibile purchè la relativa istanza intervenga
prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi – qualora si opti per
l'osservanza del sistema ordinario della fase decisoria in appello – entro la relativa udienza di
pagina 5 di 9 precisazione delle conclusioni. Pertanto, con riferimento al caso di specie e tenendo presenti anche le
imprescindibili esigenze di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
costituzionalmente tutelate, la Corte territoriale non avrebbe potuto qualificare come ammissibile una
querela di falso proposta soltanto in memoria di replica, dalla quale, quindi, non poteva conseguire il
rispetto dell'obbligo di consentire l'intervento del P.M.. A quest'ultimo proposito, peraltro, bisogna
rilevare che, sulla scorta dell'univoca giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 7 marzo
1984, n. 1593, e Cass. 20 settembre 2000, n. 12444), nel giudizio di querela di falso l'intervento del
P.M. è necessario nella fase relativa propriamente all'accertamento del falso e non anche nella fase
preliminare (relativa alla "proposizione" della querela) in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e
della rilevanza del documento, poichè soltanto con l'effettiva promozione degli accertamenti della
falsificazione denunciata (e, quindi, a seguito della "presentazione" della querela formalizzata
successivamente all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.) si coinvolge il generale interesse
all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare” (v. Cass.
17900/11; Cass 18069/13 e, da ultimo, Cass. 25487/21).
Con il primo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 Parte_1
c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizione transitorie.
In particolare è stata censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Siracusa ha ritenuto fondata l'opposizione asserendo che: “a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 16844111 dell'11.11.2016, sarebbe stato onere dell'opposta quello di coltivare la pur proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; nondimeno, all'udienza del 15.11.2021 (fissata proprio al fine di eliminare ogni incertezza in ordine alle effettive richieste formulate dalle parti alla pagina 6 di 9 precedente udienza dell'8.11.2021), le parti hanno congiuntamente richiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, in tal modo dovendosi intendere rinunciata la suddetta istanza di verificazione”.
Ritiene questa Corte di non potere condividere il superiore punto di motivazione.
Ed invero, per come dedotto dall'appellante e documentato dagli atti di causa del giudizio di primo grado, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni posto a fondamento della Parte_1
proposta opposizione a decreto ingiuntivo:
- nella comparsa di costituzione, pur contestando l'ammissibilità e la fondatezza del disconoscimento,
anche a cagione della sua genericità, della non contestata ricezione delle somme mutuate e dei pagamenti di alcune rate eseguiti dagli opponenti, ha espressamente avanzato istanza di verificazione ai sensi dell'art.216 cpc (v. pag.8 della comparsa di costituzione);
- la medesima istanza di verificazione è stata reiterata nelle note scritte depositate in data 20.5.2020 in vista dell'udienza cartolare fissata per il successivo 1.6.2020, e nelle note scritte depositate il
31.12.2020;
- anche nelle note depositate ai sensi dell'art.183, c.VI, cpc l'appellante ha avanzato richiesta di verificazione delle sottoscrizioni;
- da ultimo, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in vista dell'udienza di discussione orale e decisione fissata dal Giudice ai sensi dell'art.281 sexies cpc, è dato leggere: “In via istruttoria fermo quanto sopra esposto circa la strumentalità e infondatezza del preteso disconoscimento, ove necessario, codesta difesa formula istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto n. 16844111 intendendo valersi del medesimo a fondamento della domanda”.
pagina 7 di 9 In tale contesto sostenere, come ha fatto il Giudice di prime cure, che abbia Parte_1
rinunciato all'istanza di verificazione per non averla ribadita all'udienza del 15.11.2021 non risulta corrispondere alla realtà.
Ha, quindi, errato il Tribunale di Siracusa nell'affermare che l'odierna appellante, venendo meno ai propri oneri, non avrebbe coltivato la pur proposta istanza di verificazione ex art. 216 cpc, risultando,
in realtà, vero l'esatto contrario.
Proprio in ragione di ciò questa Corte, con ordinanza del 14.11.2022, ha disposto una CTU grafologica per la verificazione delle sottoscrizioni presenti nel contratto di finanziamento n.16844111.
Il nominato CTU, con argomentazioni assolutamente condivisibili, ampiamente motivate e scevre da vizi logico-giuridici, ha concluso, sia con riguardo a che a , per la Controparte_2 CP_1
assoluta e sicura autografia delle sottoscrizioni.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono state criticate dal consulente di parte degli appellati sulla base di motivazioni che, a parere di questa Corte, non risultano sufficienti a scalfirle. Per un verso, le osservazioni critiche del dott. hanno riguardato esclusivamente le sottoscrizioni apposte dalla Per_1
e non anche quelle del per altro, le stesse sono state approfonditamente esaminate CP_2 CP_1
dal CTU, che con riferimento a ciascuna di esse ha fornito adeguate risposte, che questa Corte ritiene di dover condividere.
Per tali ragioni il primo motivo di appello merita di essere accolto.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame degli altri ed impone, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_2
e .
[...] CP_1
pagina 8 di 9 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e quelle liquidate con separato decreto in favore del CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.2149/21 del Tribunale di Siracusa ed, in riforma della stessa, rigetta Parte_1
l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n.1637/19. Controparte_2 CP_1
Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in €.14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed oltre
€.1.165,50 per spese vive relative al secondo grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate nel corso del giudizio in favore del CTU.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
3.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. LANZA CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA MATTEO, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA N. 136/A 96100 SIRACUSA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO SEBASTIANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano opposizione Controparte_2 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n.1637/19 emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di €.61.652,60 quale debito Parte_1
residuo maturato in forza del contratto di finanziamento n. 16844111 sottoscritto in data 11.11.2016
dalla , in qualità di debitore principale, e dal quale coobbligato. CP_2 CP_1
Gli opponenti, disconoscendo le sottoscrizioni presenti nel citato contratto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione revocare, annullare o con qualsiasi statuizione rendere privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo. Dichiarare che le sottoscrizioni disconosciute non sono state apposte dagli opponenti e che gli stessi opponenti nulla debbono all'opposta”.
Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e Parte_1
prodotto, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto pagina 2 di 9 ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: condannare i sig.ri e Controparte_2
al pagamento a favore di della somma di Euro 61.652,60, o CP_1 Parte_1
quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare apocrife le sottoscrizione apposte sul contratto n. 16844111, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
e/o 2033 c.c. dei sig.ri e ai danni di e per l'effetto Controparte_2 CP_1 Parte_1
condannare gli opponenti al pagamento dell'importo di euro 42.801,37, pari al differenziale tra l'importo erogato (50.000,00) e gli incassi (7.198,63), o comunque a quel diverso importo che verrà
accertato in corso di causa”.
Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, inoltre, l'odierna appellante testualmente affermava: “nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi ammissibile il disconoscimento operato dagli opponenti nell'atto di opposizione, dichiara che intende valersi della scrittura disconosciuta e, Pt_1
all'uopo, formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. chiedendo che vengano utilizzate per comparazione le sottoscrizioni apposte dai sig.ri e sul documento Controparte_2 CP_1
di identità, sulla patente di guida e su ogni altro documento l'Autorità Giudiziaria vorrà fondare il proprio convincimento”.
Con provvedimento dell'1.6.2020, il Giudice di primo grado rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti il termine per l'avvio del procedimento mediazione.
Assegnati successivamente i termini per il deposito delle memorie ex art.183, c.VI, cpc, la causa veniva decisa con la sentenza n. 2149/2021, con la quale il Tribunale di Siracusa così statuiva: “1) In
accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da e Controparte_2
pagina 3 di 9 avverso il decreto ingiuntivo n. 1637/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa in CP_1
data 16.09.2019 nel procedimento monitorio di cui al n. 3958/2019 r.g.a.c., revoca il suddetto decreto ingiuntivo. 2) Rigetta la domanda proposta ex artt. 2041 e 2042 c.c. da ei Parte_1
confronti di e . 3) Spese compensate”. Controparte_2 CP_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo ad una serie di motivi e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza del
Tribunale di Siracusa, Dott. Alfredo Spitaleri, n. 2149/2021, pubblicata il 6.12.2021, e, per l'effetto:
Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: condannare i sig.ri e al pagamento a favore di Controparte_2 CP_1
della somma di Euro 61.652,60, o quella diversa maggiore o minore somma Parte_1
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare apocrife le sottoscrizione apposte sul contratto n. 16844111, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o 2033 c.c. dei sig.ri e Controparte_2
ai danni di e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento CP_1 Parte_1
dell'importo di euro 42.801,37, pari al differenziale tra l'importo erogato (50.000,00) e gli incassi
(7.198,63), o comunque a quel diverso importo che verrà accertato in corso di causa;
In via istruttoria:
ove ritenuto ammissibile il disconoscimento, si reitera l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
pretermessa dal Giudice di prime cure”.
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza dell'appello, del quale hanno chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado.
Con ordinanza del 14.11.2022 questa Corte ha disposto una CTU grafologica per la verificazione delle sottoscrizioni apparentemente apposte dagli appellati nel contratto di finanziamento n. 16844111.
pagina 4 di 9 Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata assunta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali ex art.190 cpc.
In seno alla memoria di replica depositata in data 28.3.2025 il procuratore di , munito Controparte_2
di apposita procura speciale, ha dichiarato di proporre querela di falso incidentale ex art.221 cpc tesa ad accertare la falsità della sottoscrizione della predetta apparentemente apposta al contratto di CP_2
finanziamento ed ha indicato quale elemento di prova la consulenza di parte redatta dal dott.
[...]
. Per_1
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta da CP_2
in seno alla memoria di replica depositata in data 28.3.2025. Ed invero, per come affermato
[...]
dalla giurisprudenza di legittimità “una volta precisate le conclusioni, la causa veniva (come è,
effettivamente, accaduto: cfr. pag. 7 della sentenza) trattenuta per la decisione con la concessione dei
termini contemplati dallo stesso art. 190 c.p.c., demandati all'esercizio della facoltà del deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica. Da questa ricostruzione e dalla valorizzazione del
contenuto di cui all'art. 221 c.p.c., comma 2 (alla stregua del quale la querela di falso, se proposta in
via incidentale, deve essere comunque formalizzata con dichiarazione "da unirsi al verbale di
udienza"), si ricava che, in ogni caso, la previsione della proponibilità della querela di falso in corso
di causa "in qualunque stato e grado di giudizio" deve essere intesa nel senso che siffatta
proponibilità, sia in primo che in secondo grado, è ammissibile purchè la relativa istanza intervenga
prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, al più tardi – qualora si opti per
l'osservanza del sistema ordinario della fase decisoria in appello – entro la relativa udienza di
pagina 5 di 9 precisazione delle conclusioni. Pertanto, con riferimento al caso di specie e tenendo presenti anche le
imprescindibili esigenze di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio,
costituzionalmente tutelate, la Corte territoriale non avrebbe potuto qualificare come ammissibile una
querela di falso proposta soltanto in memoria di replica, dalla quale, quindi, non poteva conseguire il
rispetto dell'obbligo di consentire l'intervento del P.M.. A quest'ultimo proposito, peraltro, bisogna
rilevare che, sulla scorta dell'univoca giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 7 marzo
1984, n. 1593, e Cass. 20 settembre 2000, n. 12444), nel giudizio di querela di falso l'intervento del
P.M. è necessario nella fase relativa propriamente all'accertamento del falso e non anche nella fase
preliminare (relativa alla "proposizione" della querela) in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e
della rilevanza del documento, poichè soltanto con l'effettiva promozione degli accertamenti della
falsificazione denunciata (e, quindi, a seguito della "presentazione" della querela formalizzata
successivamente all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.) si coinvolge il generale interesse
all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare” (v. Cass.
17900/11; Cass 18069/13 e, da ultimo, Cass. 25487/21).
Con il primo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 Parte_1
c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizione transitorie.
In particolare è stata censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Siracusa ha ritenuto fondata l'opposizione asserendo che: “a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n. 16844111 dell'11.11.2016, sarebbe stato onere dell'opposta quello di coltivare la pur proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; nondimeno, all'udienza del 15.11.2021 (fissata proprio al fine di eliminare ogni incertezza in ordine alle effettive richieste formulate dalle parti alla pagina 6 di 9 precedente udienza dell'8.11.2021), le parti hanno congiuntamente richiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, in tal modo dovendosi intendere rinunciata la suddetta istanza di verificazione”.
Ritiene questa Corte di non potere condividere il superiore punto di motivazione.
Ed invero, per come dedotto dall'appellante e documentato dagli atti di causa del giudizio di primo grado, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni posto a fondamento della Parte_1
proposta opposizione a decreto ingiuntivo:
- nella comparsa di costituzione, pur contestando l'ammissibilità e la fondatezza del disconoscimento,
anche a cagione della sua genericità, della non contestata ricezione delle somme mutuate e dei pagamenti di alcune rate eseguiti dagli opponenti, ha espressamente avanzato istanza di verificazione ai sensi dell'art.216 cpc (v. pag.8 della comparsa di costituzione);
- la medesima istanza di verificazione è stata reiterata nelle note scritte depositate in data 20.5.2020 in vista dell'udienza cartolare fissata per il successivo 1.6.2020, e nelle note scritte depositate il
31.12.2020;
- anche nelle note depositate ai sensi dell'art.183, c.VI, cpc l'appellante ha avanzato richiesta di verificazione delle sottoscrizioni;
- da ultimo, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in vista dell'udienza di discussione orale e decisione fissata dal Giudice ai sensi dell'art.281 sexies cpc, è dato leggere: “In via istruttoria fermo quanto sopra esposto circa la strumentalità e infondatezza del preteso disconoscimento, ove necessario, codesta difesa formula istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto n. 16844111 intendendo valersi del medesimo a fondamento della domanda”.
pagina 7 di 9 In tale contesto sostenere, come ha fatto il Giudice di prime cure, che abbia Parte_1
rinunciato all'istanza di verificazione per non averla ribadita all'udienza del 15.11.2021 non risulta corrispondere alla realtà.
Ha, quindi, errato il Tribunale di Siracusa nell'affermare che l'odierna appellante, venendo meno ai propri oneri, non avrebbe coltivato la pur proposta istanza di verificazione ex art. 216 cpc, risultando,
in realtà, vero l'esatto contrario.
Proprio in ragione di ciò questa Corte, con ordinanza del 14.11.2022, ha disposto una CTU grafologica per la verificazione delle sottoscrizioni presenti nel contratto di finanziamento n.16844111.
Il nominato CTU, con argomentazioni assolutamente condivisibili, ampiamente motivate e scevre da vizi logico-giuridici, ha concluso, sia con riguardo a che a , per la Controparte_2 CP_1
assoluta e sicura autografia delle sottoscrizioni.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono state criticate dal consulente di parte degli appellati sulla base di motivazioni che, a parere di questa Corte, non risultano sufficienti a scalfirle. Per un verso, le osservazioni critiche del dott. hanno riguardato esclusivamente le sottoscrizioni apposte dalla Per_1
e non anche quelle del per altro, le stesse sono state approfonditamente esaminate CP_2 CP_1
dal CTU, che con riferimento a ciascuna di esse ha fornito adeguate risposte, che questa Corte ritiene di dover condividere.
Per tali ragioni il primo motivo di appello merita di essere accolto.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame degli altri ed impone, in totale riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_2
e .
[...] CP_1
pagina 8 di 9 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e quelle liquidate con separato decreto in favore del CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n.2149/21 del Tribunale di Siracusa ed, in riforma della stessa, rigetta Parte_1
l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n.1637/19. Controparte_2 CP_1
Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in €.14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, ed oltre
€.1.165,50 per spese vive relative al secondo grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate nel corso del giudizio in favore del CTU.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
3.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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