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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1147/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(P. IVA: ), P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VERONA, STRADONE SAN FERMO n. 19, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE TOMEZZOLI,
contro
Controparte_1
(P. IVA: ), P.IVA_2
- convenuta in riassunzione -
pagina 1 di 28 elettivamente domiciliata in , SANTA CROCE n. 764, con il patrocinio CP_1
dell'avv. AGNESE GEMIN.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Tribunale di Venezia n. 2381/2018, depositata in data 28.12.18.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
Voglia questa Ecc.ma Corte in funzione di Giudice del rinvio in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7966/2023 Num.
Racc. Gen. - 28657/2019 Rg - pubblicata il 20/03/2023
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande tutte di in quanto infondate in fatto e diritto CP_1
posto che l'intervenuta risoluzione del contratto di causa è riconducibile al suo grave inadempimento costituito dal pagamento in contanti del corrispettivo a favore di
[...]
in violazione delle norme imperative in tema di tracciabilità finanziaria nel settore Pt_1
giochi con l'effetto, anche in ragione del collegamento negoziale, della risoluzione,
altresì, del Contratto Trilaterale.
IN VIA SUBORDINATA Parte_2
Nella diversa e denegata ipotesi, ridursi anche in via equitativa la penale anche ex art. 1384 c.c in misura inferiore a quella indicata nella sentenza qui impugnata. Con vittoria di compensi e spese di lite del presente giudizio e dei tre precedenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, comunque, che la Cancelleria di questa Ecc.ma Corte voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli di ufficio di tutti i precedenti gradi del giudizio compreso quello avanti alla Suprema Corte
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
pagina 2 di 28 L'avv. Agnese Gemin, Proc. E dom. della odierna resistente, Controparte_1
, chiede di respingersi ogni conclusione formulata dall'appellante e di
[...]
accogliersi le seguenti conclusioni:
Respingersi le domande tutte formulate dal di e per l'effetto Parte_1 Parte_1
confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia 2381/18 del 28
gennaio 2018, dott. Giulia Paolini, che così provvedeva: “1. dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta il con- tratto inter partes del 15/6/2007;
2. condanna al pagamento a favore della Parte_1
parte attrice della complessiva somma di € 26.500 (1.000,00 x26mensilità e € 500,00
Giugno 2019) a titolo di penale, oltre interessi legali sull'importo di ciascuna mensilità,
dalle rispettive scadenze al saldo;
3. condanna a rimborsare all'attrice le spese di Parte_1
lite che si liquidano in € 4.000 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.”, )in acco- glimento delle domande formulate da e di seguito, per comodità di Controparte_1
consultazione, riportate (In via principale 1) Ac- certato e dichiarato l'inadempimento da parte di in persona del titolare e legale Parte_1
rappresentante pro- tempore Piazza Vecchi 34 delle obbligazioni assunte nel contratto stipulato in data 16.6.2017 con la come indicato in narrativa, Controparte_1
dichiararsi la riso- luzione del contratto medesimo. 2) In conseguenza di quanto esposto al punto che precede, condannarsi in Controparte_2
persona del titolare e legale rapp. Te pro-tempore al risarcimento dei danni subiti da nella misura corrispondente alla penale di Euro 4.500,00 mensili Controparte_1
dall'inadempimento sino alla scadenza naturale del con- tratto, o per l'importo che potrà
pagina 3 di 28 meglio essere determinato in corso di causa. in ogni caso 5) Spese, diritti, onorari di causa rifusi”.).
Con vittoria di compensi e spese di lite del presente giudizio e dei tre precedenti.
-Chiede altresì termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_1
premettendo:
[...]
- che il proprio oggetto sociale comprende le attività di compravendita, noleggio,
gestione, assistenza su apparecchi e congegni elettronici per videogiochi, come individuati dall'art. 110 T.U.L.P.S.,
- che, secondo la normativa di settore, la distribuzione degli apparecchi e congegni in questione avviene dietro rilascio di un nulla osta ministeriale,
- che i soggetti beneficiari del provvedimento possono successivamente concedere la gestione degli apparecchi a terzi,
- che in qualità di gestore, aveva stipulato in data 15.6.07 Controparte_1
Parte con un contratto avente ad oggetto Parte_1
l'installazione di congegni elettronici di cui all'art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S.,
- che, secondo l'accordo, la convenuta avrebbe dovuto prendere in carico ed installare per almeno sei anni nel proprio esercizio tali apparecchi in esclusiva, salvo disdetta da comunicarsi almeno novanta giorni prima, con diritto ad ottenere il pagamento del 60% degli incassi effettuati da ciascuno dei congegni al netto delle imposte,
- che, in violazione di tali disposizioni, in data 15.2.17 aveva Parte_1
comunicato di intendere risolvo il contratto per un'asserita violazione della normativa antiriciclaggio, nella misura in cui sarebbero stati effettuati pagamenti in pagina 4 di 28 contanti anziché a mezzo di bonifico,
- che essa aveva immediatamente contestato la strumentalità di siffatta condotta,
osservando che la controparte aveva medio tempore avviato trattative con un altro gestore (MAXIMA S.R.L.) per l'installazione di nuovi macchinari in cambio di percentuali di incasso maggiori,
- che la circostanza era documentata non solo dalle fotografie, ma anche dalla lettera con cui l'Autorità statale del settore aveva contestato il superamento dei limiti di installazione, rilevando la contemporanea presenza di sedici apparecchiature in un locale che avrebbe potuto contenerne al massimo otto,
- che quale delegato del gestore di rete (H.B.G.), aveva Controparte_1
sempre regolarmente versato la quota di esazione all'esercente, in conformità alle prescrizioni normative vigenti, effettuando i versamenti a mezzo di bonifico bancario:
o se eccedenti € 3.000,00, prima dell'1.1.16, secondo quanto stabilito dalla legge 28.12.15 n. 208,
o se eccedenti € 1.000,00, dopo l'1.1.16, in virtù della legge 22.12.11 n. 214,
- che, a dimostrazione di ciò, vi erano gli esiti favorevoli dei controlli effettuati nei confronti di er tutto il periodo del rapporto contrattuale, Controparte_1
- che, nonostante ciò, aveva intimato di disinstallare le Parte_1
apparecchiature in data 27.3.17, le quali venivano poi dismesse il successivo 3.4.17,
- che il comportamento di controparte costituiva inadempimento contrattuale, dal momento che il mantenimento in esercizio degli apparecchi era previsto per almeno sei anni, con rinnovi automatici, fino all'eventuale disdetta, e così fino al 14.6.19,
- che le contestazioni ex adverso avanzate riguardavano piuttosto i rapporti tra concessionario (H.B.G.) ed esercente, in quanto solo le transazioni tra questi due pagina 5 di 28 soggetti dovevano essere effettuate nel rispetto della normativa citata,
- che la penale prevista in caso di inadempimento ammontava a € 4.500,00 mensili,
ha chiesto di accertare l'inadempimento da parte di Controparte_3
delle obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 15.6.07 e,
[...]
conseguentemente, di dichiarare la risoluzione di quest'ultimo, con condanna della controparte al risarcimento del danno subito nella misura corrispondente alla penale di €
4.500,00 mensili, o per il diverso importo determinato in corso di causa, dal giorno dell'inadempimento e sino alla scadenza naturale del contratto.
Costituitasi in giudizio, Controparte_3
- confermava che il contratto del 15.6.07 aveva per oggetto la fornitura e installazione da parte di i apparecchi di gioco di cui all'art. 11, sesto Controparte_1
comma, T.U.L.P.S., da posizionare nel proprio esercizio pubblico,
- premetteva che si trattava di congegni di intrattenimento (“new slot” o “AWP”) abilitati all'erogazione di vincite in denaro, precisando:
o che la gestione diretta degli apparecchi era affidata dall'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) ai concessionari, aggiudicatari della gara per la gestione telematica degli stessi, a mezzo di una rete di connessione devoluta in proprietà allo Stato e predisposta con mezzi e risorse dei concessionari stessi,
o che i concessionari potevano avvalersi di soggetti gestori (“terzi incaricati di
raccolta”), ai quali affidare:
▪ l'individuazione dei punti di installazione presso gli esercenti,
▪ la predisposizione dei congegni unitamente alle strutture di comunicazione telematica messe a disposizione dal concessionario,
▪ la raccolta degli incassi in moneta e la lavorazione della valuta da pagina 6 di 28 trasmettere al concessionario al netto del proprio compenso,
o che la gestione e la tassazione degli incassi prevedevano:
▪ che una che percentuale del totale delle somme giocate dovesse essere restituita al giocatore sotto forma di vincita,
▪ che un'ulteriore quota andasse versata all'Erario da parte del concessionario, quale soggetto passivo d'imposta,
▪ che un'altra aliquota dovesse essere corrisposta dal concessionario all'A.A.M.S., a titolo di aggio,
▪ che un importo variabile e soggetto a contrattazione costituisse il compenso del concessionario per l'attività di gestione telematica,
▪ che la somma residua fosse il margine da dividere tra gestore ed esercente,
o che le apparecchiature erano posizionate e messe in esercizio tramite contratti non necessariamente scritti con il pubblico esercente all'interno dei locali dei quali questi era titolare, comunque dotati delle licenze di cui agli artt. 86-88 T.U.L.P.S. per consentirne l'utilizzo alla clientela,
- segnalava che l'attrice aveva ammesso nell'atto introduttivo di avere corrisposto in contanti le somme inferiori ai € 3.000,00 nell'anno 2016,
- sosteneva che tale modalità di pagamento violava il divieto di utilizzo del contante nel settore del gioco lecito, come sottolineato nelle note del 15.2.17 e 24.2.17, e concretava un grave inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attrice,
- evidenziava come, ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, del D.L.
6.7.11 n. 98, ogni tipo di versamento dovesse avvenire senza utilizzo di moneta contante e con modalità
idonee ad assicurare la tracciabilità di ogni pagamento,
pagina 7 di 28 - aggiungeva che i concessionari di rete dovevano inserire a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio del gioco, oggetto di concessione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumeva gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in adempimento degli obblighi di cui alla legge 13.8.10, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
- sottolineava che in base all'art. 3 della legge citata per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovevano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,
accesi presso banche o presso la società Controparte_4
- specificava che gli strumenti di pagamento erano tenuti a riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito, su richiesta della stazione appaltante, da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. della legge 16.1.03 n.
3, anche il codice unico di progetto (CUP),
- osservava che nel caso specifico il concessionario di rete era la società H.B.G.,
- riferiva che i macchinari dovevano essere collegati tramite il concessionario alla rete statale per potere funzionare lecitamente,
- segnalava che l'art. 5 del contratto di rete stipulato tra il concessionario, l'attrice,
quale gestore, e la convenuta, in qualità di esercente, stabiliva:
o che i pagamenti fossero effettuati:
▪ nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10,
▪ unicamente su conti correnti autorizzati e dedicati,
▪ a mezzo bonifico bancario o postale o altro valido sistema di pagamento conforme alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi pagina 8 di 28 finanziari,
o che in caso di versamento effettuato in maniera difforme, la parte adempiente aveva facoltà di risolvere il contratto,
- affermava che i pagamenti in contanti costituivano violazione della disciplina di settore e del contratto di rete, rappresentando una causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'attrice,
- deduceva che tra la convenzione del 15.6.07 e il contratto di rete sussisteva un collegamento negoziale,
- negava che il rispetto della normativa antiriciclaggio, invocata da controparte, fosse sufficiente per escludere l'inadempimento, atteso:
o che i pagamenti avvenivano in violazione dell'obbligo di tracciabilità
richiesto dal contratto di rete,
o che nei rapporti tra concessionario, gestore ed esercente si applicava solamente la disciplina speciale in tema di tracciabilità dei flussi finanziari che vieta del tutto l'utilizzo del denaro contante,
- escludeva che, in caso di accertamento dell'inadempimento, potesse trovare applicazione la clausola penale, dal momento che il suo ammontare non corrispondeva al compenso mensile percepito,
- contestava il doc. n. 15 di controparte, indicato quale “prospetto guadagni e introiti”,
dal momento che si trattava di un documento non sottoscritto da Parte_1
e contenente dati numerici diversi e avulsi rispetto a quelli risultanti dalle
[...]
esazioni settimanali degli apparecchi da gioco,
- notava che ogni fatto successivo al 24.2.17 costituiva conseguenza della dichiarazione di risoluzione del contratto,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la pagina 9 di 28 riduzione, anche in via equitativa, della penale anche ex art. 1384 cc, osservando che l'attrice aveva comunque provveduto a ricollocare i suoi apparecchi e che il rapporto contrattuale si era protratto senza problemi per nove anni.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2381/2018, depositata in data 28.12.18,
nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- disattesa la ricostruzione di in quanto fondata su deduzioni Parte_1
strumentali e contrarie alla buona fede,
- riscontrato che la convenuta aveva installato altri otto apparecchi di diverso gestore a far data dal giorno 8.3.17,
- osservato che la convenuta aveva lamentato la violazione della normativa di settore solo a distanza di tre anni dalla stipulazione del contratto di rete (20.3.14),
- rilevato che le apparecchiature erano collegate alla rete telematica statale e al relativo sistema di elaborazione di dati che consentiva di acquisire informazioni sulle giocate e sulle vincite in ossequio alla normativa in tema di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari,
- negato che vi fosse un collegamento negoziale tra la convenzione del 15.6.17 e il contratto di rete del 20.3.14, alla luce della clausola 2.2 di quest'ultimo secondo cui
“Le parti convengono che…l'Esercente è e resterà soggetto commercialmente
autonomo e indipendente rispetto al Concessionario e con distinta responsabilità da
quest'ultimo. L'Esercente sarà pertanto responsabile in via esclusiva di tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento delle rispettive attività”,
- affermato che in caso contrario la convenuta avrebbe dovuto instaurare il litisconsorzio necessario, chiamando in causa il terzo gestore di rete,
pagina 10 di 28 - ritenuto che non vi fosse alcun inadempimento imputabile della società attrice e che,
pertanto, la convenuta avesse esercitato illegittimamente il potere di risoluzione del contratto,
- considerato dimostrato l'inadempimento della convenuta per avere chiesto la disinstallazione dei macchinari prima della scadenza naturale del contratto,
- valutato di non scarsa importanza il comportamento di anche Parte_1
alla luce del tenore letterale del contratto, il quale sanciva l'essenzialità delle clausole,
- reputato che l'elencazione dell'art. 1341, secondo comma, cc debba ritenersi tassativa e che, pertanto, la previsione della clausola penale non rientri tra quelle vessatorie da approvarsi specificatamente per iscritto,
- ridotto comunque in via equitativa l'ammontare della penale a € 1.000,00 mensili,
posto che l'obbligazione era stata per la maggior parte eseguita, e calcolata la stessa a far data dall'inadempimento (27.3.17) e fino alla scadenza naturale del contratto
(14.6.19),
ha dichiarato risolto il contratto del 15.6.07 per grave inadempimento della convenuta,
condannando a risarcire in favore di Controparte_3
l'importo di complessivi € 26.500,00, a titolo di penale, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale sull'importo di ciascuna mensilità, dalle rispettive scadenze al saldo, con spese di lite a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la decisione del giudice di primo grado di considerare contrario ai canoni di correttezza e buona fede il ritardo con cui aveva contestato le modalità di pagamento del compenso, replicando che tale circostanza non pagina 11 di 28 assumerebbe alcun rilievo per l'ordinamento giuridico, se non ai fini della prescrizione,
a maggior ragione di fronte a una disciplina di natura imperativa.
Con la seconda censura, ha lamentato l'errata interpretazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco lecito compiuta dal primo giudice, precisando le argomentazioni già dedotte nella precedente fase del giudizio, secondo cui i pagamenti sarebbero dovuti avvenire con metodi tracciabili e su conti dedicati, a pena di ritenere risolto il contratto. In particolare, ha segnalato che il collegamento delle apparecchiature alla rete telematica statale non costituirebbe un elemento sufficiente, o comunque rilevante, per garantire la trasparenza dei versamenti.
Quanto al terzo e al quarto motivo di doglianza, ha impugnato la parte di sentenza in cui era stata esclusa la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto trilaterale e il contratto sottoscritto tra gestore ed esercente:
- denunciando l'omessa considerazione dell'art. 5 del contratto di rete, in cui, dopo avere affermato che il gestore agirebbe quale mandatario del concessionario ai fini della corresponsione del compenso, si precisa che le parti devono rispettare la normativa di tracciabilità dei flussi di denaro, stabilendosi in caso contrario la risoluzione,
- sostenendo non vertersi in ipotesi di litisconsorzio necessario con il concessionario,
posto che il dedotto scioglimento del contrato trilaterale era stato affermato sotto forma di eccezione riconvenzionale, al solo fine di rigettare la domanda attorea.
Con il quinto motivo di contestazione, formulato in subordine, ha lamentato che il giudice di prime cure non si fosse avveduto del fatto che l'inadempimento dell'obbligazione era derivato dall'impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'appellante, dal momento che, una volta risolto il contratto trilaterale, essa non avrebbe più potuto adempiere l'accordo con il gestore, sicché non avrebbe dovuto pagina 12 di 28 trovare applicazione la previsione della clausola penale.
Riguardo al sesto motivo d'appello, esperito in ulteriore subordine, ha lamentato che il giudice di prime cure non avesse ridotto a sufficienza l'ammontare della penale.
A svolgimento della censura, poi, ha gravato la parte di pronuncia che poneva le spese di lite integralmente a carico dell'appellante, senza tenere conto che, almeno in parte,
era stata accolta la richiesta di riduzione della penale.
Instava quindi per la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni già
presentate nel grado precedente.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, si è difesa:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
- evidenziando che il comportamento di controparte risultava contrario ai principi di buona fede e correttezza, dato che aveva cercato di risolvere il contratto, dopo un rapporto prolungatosi per più di dieci anni senza contestazioni, al solo fine di stipulare un nuovo, più vantaggioso, rapporto con un altro gestore,
- sostenendo che l'art. 24, comma 1-bis, del D.L.
6.7.11 n. 98, non fosse una norma di natura imperativa, bensì una prescrizione finanziaria e tributaria finalizzata all'ottenimento di obiettivi di trasparenza in materia di flussi tassabili, la cui violazione non avrebbe comportato la nullità del contratto,
- segnalando che i dati di ciascun apparecchio, registrati su una scheda anagrafica dedicata, erano disponibili al concessionario di rete, il quale poi provvedeva a inviarli all'Agenzia delle Entrate,
- sottolineando, quindi, che l'agenzia fiscale ben era in grado di tracciare i flussi di pagamento e intervenire in caso di difformità rispetto a quanto dichiarato dall'esercente,
- ribadendo di avere sempre regolarmente versato la quota di esazione all'esercente in pagina 13 di 28 conformità alle prescrizioni normative vigenti,
- negando che la controversia avesse ad oggetto altri contratti, oltre alla convenzione del 15.6.07,
- precisando che, se fosse stato vero il contrario e l'appellante avesse voluto discutere di un presunto inadempimento del contratto di rete, allora avrebbe dovuto estendere il contraddittorio al concessionario,
- affermando che il contratto di rete e quello di gestione erano separati e, pertanto,
l'asserito inadempimento del primo non avrebbe potuto avere ripercussioni sul secondo,
- sottolineando che i presunti inadempimenti del contratto di rete non erano comunque mai stati oggetto di accertamento giudiziale,
- contestando che vi fossero ragioni per riformare la sentenza impugnata al fine di compensare le spese di lite, posto che la riduzione della penale non derivava da un accoglimento della domanda di controparte, bensì da una diversa quantificazione della stessa autonomamente operata dal giudice,
- chiedendo, conclusivamente, il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 2648/2019, pubblicata il 24.6.19, in forza della quale la Corte:
- ritenuto che il giudice di primo grado avesse valutato in modo dettagliato e approfondito le questioni riproposte con l'appello,
- rilevato che la soluzione della controversia fosse conforme ai principi di diritto su cui la stessa Corte di cassazione si era espressa con orientamenti consolidati,
- reputato che la motivazione della sentenza gravata fosse sufficiente ad esaurire le doglianze espresse attraverso la proposizione dell'appello,
ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cpc il gravame avverso la sentenza pagina 14 di 28 impugnata, ponendo le spese di lite a carico dell'appellante, in quanto soccombente.
3. Il giudizio di cassazione
A fronte di tale decisione, a promosso Controparte_3
ricorso per cassazione censurando:
- con il primo motivo, la violazione o la falsa applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco lecito, nella parte della pronuncia in cui si era ritenuto ammissibile, quale modalità di adempimento, il pagamento in contanti da parte del gestore nei confronti dell'esercente,
- con la seconda censura, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375
cc, posto che la già menzionata disciplina avrebbe natura imperativa e non potrebbero pertanto rilevare rispetto ad essa gli stati soggettivi dei contraenti,
- con il terzo motivo di impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell'art. 3,
comma 9-bis, del D. LGS. n. 136/2010 e dell'art. 5 del contratto di rete in cui sarebbe incorsa la pronuncia contestata, nella parte in cui avrebbe negato il collegamento negoziale tra i due contratti,
- con la quarta censura, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 cc,
riscontrabile nella parte di sentenza in cui si condannava essa ricorrente al pagamento della penale, nonostante l'inadempimento non le fosse imputabile alla luce dell'avvenuta risoluzione del contratto, nonché la mancata, ulteriore riduzione della penale, dovuta in ragione del fatto che essa aveva comunque in gran parte adempiuto la propria obbligazione giacché il contratto era quasi giunto alla sua naturale conclusione,
La società resistente, costituitasi in giudizio, ha viceversa invocato il rigetto dell'impugnazione:
- segnalando che la disciplina ex adverso richiamata in tema di tracciabilità dei flussi pagina 15 di 28 finanziari sarebbe stata esclusivamente applicabile al diverso settore degli appalti pubblici, con riferimento alle ipotesi in cui ci si avvalga di un subappalto,
- sostenendo che tale normativa sarebbe comunque applicabile solo al concessionario,
in quanto titolare di un pubblico servizio,
- aggiungendo che i contratti stipulati tra gestore ed esercente avrebbero solo carattere eventuale e accidentale rispetto a quello di rete siglato con il concessionario e che,
pertanto, non sussisterebbe alcun collegamento negoziale,
- evidenziando che tale circostanza emergerebbe dal tenore letterale dell'accordo del
15.6.07 sottoscritto con la ricorrente,
- sottolineando, poi, che tale contratto si limitava a regolare soltanto i rapporti relativi all'installazione e al mantenimento in esercizio delle apparecchiature elettroniche,
nonché a fissare il corrispettivo dovuto all'esercente,
- precisando che essa aveva agito in base al contratto di rete solo quale delegata di pagamento del concessionario nei confronti dell'esercente,
- affermando che, al massimo, legittimato passivo per la richiesta di controparte sarebbe stato il concessionario, posto che era quest'ultimo ad avere assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'esercente,
- ribadendo che i versamenti effettuati fossero tracciabili, dal momento che ogni apparecchio risultava dotato di appositi contatori (“CNTTOTIN”), i cui dati sono disponibili sia al concessionario sia a nonché all'Amministrazione Autonoma Pt_3
dei Monopoli di Stato,
- specificando che il concessionario invia inoltre i dati relativi ai compensi degli esercenti all'Agenzia delle Entrate con cadenza bimestrale,
- notando che l'art. 3 della legge 13.8.10 n. 136 non prevede un'elencazione tassativa dei metodi di pagamenti, bensì ammette con una clausola di chiusura la possibilità di pagina 16 di 28 effettuarli attraverso modalità idonee a consentire la piena tracciabilità,
- ritenendo, quindi, che i propri versamenti fossero compatibili al dettato normativo,
- contestando la presunta operatività ipso iure della risoluzione del contratto, in quanto non prevista né dalla legge né dal contratto sottoscritto tra le parti,
- osservando che, ove applicabile, il rimedio della risoluzione sarebbe stato allora rimesso alla volontà delle parti, le quali avrebbero potuto attivarlo solo in costanza del presupposto della gravità dell'inadempimento,
- escludendo che la violazione di una norma di comportamento, sebbene imperativa,
potesse provocare la nullità di un contratto,
- ribadendo che il ricorrente aveva eseguito per oltre dieci anni il contratto, accettando i pagamenti in contanti e senza mai contestare che tale modalità costituisse un inadempimento grave,
- rilevando che il costante comportamento di controparte aveva determinato la rinuncia a far valere il diritto alla risoluzione del contratto,
- deducendo che la valutazione della buona fede dei contraenti avrebbe mantenuto la propria rilevanza anche a fronte dell'operare di una norma imperativa,
- evidenziando che l'importo della penale stabilita dal primo giudice dovesse ritenersi congruo.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7966/2023, pubblicata in data 20.3.23:
- ritenuto che la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco lecito fosse inderogabile e applicabile a tutti i pagamenti dei soggetti coinvolti,
- negato che la valutazione del comportamento contrattuale delle parti potesse rivestire un qualche rilievo, posto che la natura imperativa delle norme non lasciava spazio a una valutazione discrezionale da parte del giudicante,
pagina 17 di 28 ha accolto i primi tre motivi di ricorso e cassato la sentenza impugnata, assorbendo la quarta censura e rinviando la causa all'ulteriore esame di questa Corte territoriale, anche sotto il profilo della liquidazione delle spese.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, ha riassunto Controparte_3
la causa, richiamando le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio e chiedendo la reiezione delle domande svolte da CP_1 CP_1
La convenuta in riassunzione, a sua volta costituitasi:
- ha osservato che la citazione in riassunzione si limitava a riportare lo svolgimento delle fasi precedenti senza spiegare le ragioni per cui veniva chiesto il riesame della sentenza di primo grado, invocando pertanto la dichiarazione di inammissibilità
dell'atto introduttivo,
- ha sottolineato che controparte non aveva mai chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento,
- ha precisato che l'attrice in riassunzione avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta avverso il concessionario, in qualità di soggetto tenuto ad eseguire i pagamenti nei suoi confronti,
- ha affermato che l'accettazione delle prestazioni per un periodo di tempo prolungato avrebbe comportato l'acquiescenza di controparte,
- ha ribadito la mala fede di controparte nell'esercitare la risoluzione del contratto,
- ha segnalato che la al momento della risoluzione, avrebbe Parte_1
dovuto attivare la procedura di blocco tramite l' Controparte_5
(o, in alternativa, al concessionario) e, una volta scollegati gli apparecchi
[...]
dalla rete telematica, avrebbe dovuto formulare un'offerta reale, nelle forme individuate dalla legge,
pagina 18 di 28 - ha evidenziato che non si sarebbe tenuto conto della prassi operativa diffusa nel settore del gioco secondo cui l'esercente, effettuando il conteggio delle somme incassate per ciascuna macchina, direttamente tratterrebbe la quota a lui spettante,
specificando:
o che non vi sarebbe alcun passaggio materiale di danaro,
o che vi sarebbe piena tracciabilità delle operazioni finanziarie,
o che tale modalità sarebbe stata richiesta dall'esercente,
o che l' avrebbe ritenuto conforme tale prassi alla normativa di CP_6
riferimento con circolare del 2.12.13,
o che solo il concessionario sarebbe tenuto a tracciare i pagamenti,
- ha instato, infine, per il rigetto delle difese della controparte e la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 19 marzo 2025.
5. I motivi della decisione
5.1 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per difetto dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Al riguardo, va segnalato che l'art. 125, primo comma, disp. att., cpc, da considerare congiuntamente all'art. 392 cpc, si limita a richiedere tra gli elementi essenziali della citazione in riassunzione “il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio”, indicando implicitamente che la parte non è tenuta a riportare integralmente le ragioni e le conclusioni poste a fondamento della propria domanda o difesa.
La previsione di una disciplina speciale per regolare i requisiti formali dell'atto di riassunzione, poi, esclude in radice che possa applicarsi quella ben più gravosa stabilita pagina 19 di 28 per l'atto di appello ex artt. 342 e 163 cpc. Né vi sarebbe motivo per sostenere il contrario, dal momento che la citazione in riassunzione ha il solo scopo di far proseguire il giudizio nella sua fase rescissoria, dopo che sia intervenuto l'annullamento della precedente pronuncia a seguito del fruttuoso esperimento del ricorso per cassazione.
Questi rilievi trovano conferma anche presso la giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasioni ha avuto modo di evidenziare che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse,
nonché, in genere, alle argomentazioni svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché,
per la validità dell'atto di riassunzione, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato,
senza necessità di integrale e testuale riproduzione, l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue,
inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario (Cass. 19.12.17 n. 30529 e Cass. 30.10.14 n. 23073).
5.2 Passando quindi all'esame delle ulteriori contestazioni, va anzitutto respinta l'argomentazione sollevata da secondo cui sarebbe stato Controparte_1
pagina 20 di 28 onere di controparte proporre una domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento.
Va ricordato, infatti, che, una volta convenuto in giudizio, il contraente fedele non deve per forza esperire un'azione di risoluzione (o di accertamento della risoluzione esercitata stragiudizialmente) al fine di tutelarsi dall'altrui inosservanza degli obblighi contrattuali, potendo più semplicemente usufruire del rimedio di cui all'art. 1460 cc per paralizzare la pretesa avversaria e ottenerne il mero rigetto.
Nella fattispecie, si è del tutto legittimamente limitata a eccepire Parte_1
l'inadempimento altrui quale fatto impeditivo della richiesta azionata nei suoi confronti,
adducendo che il pagamento dei compensi fosse stato effettuato dal gestore in violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco lecito.
A fronte di tale attività, è conseguito l'onere in capo a di Controparte_1
provare il corretto adempimento della sua obbligazione.
In tema di eccezione di inadempimento, infatti, la Corte di cassazione (Cass. 26.7.22 n.
23272) ha affermato:
- che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto in giudizio è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa,
- che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve peraltro ritenersi pagina 21 di 28 applicabile al caso inverso, in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero l'esistenza di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione.
Alla luce di quanto premesso, va notato che a fronte Controparte_1
all'eccezione ex art. 1460 cc sollevata da controparte, non ha assolto il proprio onere probatorio, risultando al contrario pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte (cfr.
atto di citazione di primo grado, pag. 3), che nel caso in esame siano stati effettuati dei pagamenti in contante, nonostante il divieto posto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui la sentenza di rinvio della Corte di cassazione n.
7966/2023 ha sancito l'applicabilità anche nel settore del gioco lecito, segnalando:
- che “la lettera delle specifiche disposizioni relative alla filiera del gioco non lascia
spazio a dubbi circa la inderogabilità dei sistemi di tracciamento di tutti i flussi
finanziari. L'art. 24, co. 1 bis del d.l. 6/7/2011 n. 98 prevede testualmente “Al fine
di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace tempestiva
verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto ottenuto, è fatto obbligo a tutte le
figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di
versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la
tracciabilità di ogni pagamento”,
- che “L'art. 3 della l. 13/8/2010 n. 136 prevede che, per assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti gli
pagina 22 di 28 appaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi
presso banche e tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario
postale ovvero con strumenti di incasso di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni”,
- che “La duplice previsione della inderogabilità della disciplina dei flussi finanziari
tramite strumenti tracciabili in tutti i livelli della filiera del gioco lecito e la
previsione della risoluzione di diritto dei contratti che prevedono deroghe a sistemi
di pagamento tracciabili ha un tenore tale da non consentire alcun dubbio cerca
l'inderogabilità della disciplina”.
Va osservato, fra l'altro, che la successiva pronuncia della Suprema Corte n. 17985
dell'1.7.24, resa in una fattispecie del tutto analoga, ha confermato queste conclusioni,
precisando che “l'obbligo di non effettuare pagamenti in contanti grava su "tutte le
figure a vario titolo operanti nella filiera" e dunque non solo al concessionario, come
pretende la ricorrente, ma a chiunque intervenga nella filiera con qualsiasi tipo di
contratto volto a consentire il gioco online, e dunque anche a chi installa le macchinette
necessarie a quel gioco. Con la conseguenza che la norma si rivolge alle parti del
contratto di installazione, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia collegato
o meno con quello di gestione della rete, di cui è parte il concessionario”.
5.3 Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, va anche esclusa la fondatezza dell'ulteriore obiezione formulata da secondo Controparte_1
cui l'esercente avrebbe dovuto evocare in giudizio direttamente il concessionario, dal momento che solo quest'ultimo sarebbe tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità e, pertanto, solo nei suoi confronti, o comunque con la sua partecipazione,
pagina 23 di 28 si sarebbe potuto discutere in merito allo scioglimento del contratto.
Richiamando le considerazioni già espresse, va escluso che si sia verificato un difetto di contraddittorio, dal momento che la non ha proposto alcuna Parte_1
domanda di risoluzione del contratto (né sarebbe stata onerata a farlo), ma ha più
limitatamente eccepito l'inadempimento altrui al fine di conseguire il rigetto della domanda attorea.
Lo strumento dell'eccezione sostanziale, d'altronde, non modifica gli elementi soggettivi e oggettivi della domanda così come originariamente impostati dall'attore,
ma introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo di cui il giudice può tenere conto ai fini della valutazione della fondatezza della domanda.
5.4 Quanto sottolineato sub 5.2, inoltre, destituisce di fondamento anche il rilievo per cui avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede, o Parte_1
comunque avrebbe prestato acquiescenza, esercitando il potere di risoluzione a distanza di anni rispetto all'entrata in vigore della normativa invocata e continuando ad accettare nel frattempo i pagamenti in contanti.
Anche sotto questo profilo, va richiamato quanto osservato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio, la quale:
- ha affermato che la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco lecito (art. 24, co. 1-bis, della D.L.
6.7.11 n. 98; art. 3 della legge 18.3.10 n.
136) è inderogabile,
- ha rilevato che l'imperatività della normativa trova la propria giustificazione nella necessità di “dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità
organizzata nel sistema del gioco”,
pagina 24 di 28 - ha aggiunto che, nella disciplina in esame, l'interesse del privato è recessivo rispetto all'interesse pubblico relativo alla tutela dei beni giuridici della pubblica fede,
dell'ordine pubblico, della sicurezza, della salute dei giocatori, della protezione dei minori,
- ha escluso, di conseguenza, che possa assumere rilevanza un'eventuale valutazione del contegno dei contraenti secondo buona fede e diligenza, posto che le parti non possono disporre diversamente rispetto a quanto statuito dalla normativa in oggetto.
Ciò premesso, va affermata la legittimità della risoluzione del contratto operata da
[...]
fondata sulla violazione della disciplina dettata in materia di Parte_1
tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco lecito, posto che la stessa CP_1 CP_1
ha ammesso di avere eseguito versamenti in contanti.
[...]
Il carattere imperativo e inderogabile di tale normativa, inoltre, rende sufficiente la presenza del solo elemento oggettivo dell'inadempimento rispetto all'obbligo legale di effettuare i pagamenti secondo modalità trasparenti, così precludendo al giudice qualsiasi indagine sul comportamento dei contraenti.
5.5 Le conclusioni raggiunte, infine, non potrebbero trovare confutazione nella circostanza addotta da secondo cui non vi sarebbe stato Controparte_1
scambio di denaro, ma si sarebbe proceduto a delle “compensazioni” tra le reciproche poste di dare e avere tra gestore ed esercente, sicché non vi sarebbe stata violazione della disciplina imperativa sopra citata.
Anche questa argomentazione deve essere rigettata, rilevando:
- che il fatto allegato (l'asserita compensazione) risulta introdotto per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis cpc e, successivamente, reiterato nella comparsa di pagina 25 di 28 risposta nel giudizio di rinvio, ben oltre i termini delle preclusioni assertorie del primo grado,
- che il fatto prospettato costituisce in ogni caso una modificazione di quanto affermato nell'atto di citazione (pag. 3), in cui si sosteneva che vi fossero stati dei pagamenti in contante o attraverso bonifico, nel rispetto della normativa generale relativa ai limiti dell'uso del contante,
- che la circolare invocata a fondamento della legittimità della prassi della citata compensazione nel settore del gioco non risulta depositata né nel fascicolo telematico né in quello cartaceo di parte acquisito nel presente giudizio,
- che, in ogni caso, il suo deposito (in sede di legittimità ovvero nel giudizio di rinvio)
sarebbe risultato tardivo e, quindi, inammissibile,
- che il giudice non può conoscere d'ufficio delle circolari della pubblica amministrazione, in relazione alle quali non trova applicazione il principio iura
novit curia di cui all'art. 113 cpc, in quanto “tale principio, là dove eleva a dovere
del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto
oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della
normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua
operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le
regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non
normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli
aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i
regolamenti interni)” (Cass. 15.7.24 n. 19401),
- che la circolare risalirebbe comunque al 2012 e cioè ad un momento di ben cinque pagina 26 di 28 anni successivo all'inizio del rapporto,
- che l'argomentazione è superata da quanto statuito nella sentenza di rinvio della
Corte di cassazione,
- che in ogni caso la circolare esprimerebbe una mera opinione, sia pur qualificata,
che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge (art. 101,
secondo comma, Cost.).
5.6 Alla luce delle considerazioni precedenti, le domande svolte dall'originaria attrice vanno dunque respinte.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite che le stesse debbano essere integralmente compensate, atteso:
- che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data
8.5.17,
- che secondo l'art. 92, comma terzo, cpc, nella versione ratione temporis applicabile,
il giudice può dichiarare la compensazione delle spese di lite allorché si verifichi uno dei casi tassativamente previsti dalla stessa norma (Cass.
6.6.18 n. 14624), tra cui rientra l'assoluta novità della questione trattata,
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale locuzione va intesa quale “assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento” (Cass. 18.3.19, n. 7630; Cass. 6.6.18
n. 14624),
- che non risultano pronunce della Corte di cassazione sul tema oggetto della controversia antecedenti rispetto alla sentenza n. 7966/2023, pubblicata in data
20.3.23, da cui trae origine il presente giudizio di rinvio.
P. Q. M.
pagina 27 di 28 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 2381/2018, depositata in data
28.12.18:
1) rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) condanna la predetta società a restituire a e somme versate in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Guido Marzella dott.ssa Clotilde Parise
pagina 28 di 28
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1147/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(P. IVA: ), P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VERONA, STRADONE SAN FERMO n. 19, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE TOMEZZOLI,
contro
Controparte_1
(P. IVA: ), P.IVA_2
- convenuta in riassunzione -
pagina 1 di 28 elettivamente domiciliata in , SANTA CROCE n. 764, con il patrocinio CP_1
dell'avv. AGNESE GEMIN.
Oggetto della causa:
Giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc a seguito della cassazione della sentenza della
Tribunale di Venezia n. 2381/2018, depositata in data 28.12.18.
Conclusioni dell'attrice in riassunzione:
Voglia questa Ecc.ma Corte in funzione di Giudice del rinvio in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7966/2023 Num.
Racc. Gen. - 28657/2019 Rg - pubblicata il 20/03/2023
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande tutte di in quanto infondate in fatto e diritto CP_1
posto che l'intervenuta risoluzione del contratto di causa è riconducibile al suo grave inadempimento costituito dal pagamento in contanti del corrispettivo a favore di
[...]
in violazione delle norme imperative in tema di tracciabilità finanziaria nel settore Pt_1
giochi con l'effetto, anche in ragione del collegamento negoziale, della risoluzione,
altresì, del Contratto Trilaterale.
IN VIA SUBORDINATA Parte_2
Nella diversa e denegata ipotesi, ridursi anche in via equitativa la penale anche ex art. 1384 c.c in misura inferiore a quella indicata nella sentenza qui impugnata. Con vittoria di compensi e spese di lite del presente giudizio e dei tre precedenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, comunque, che la Cancelleria di questa Ecc.ma Corte voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli di ufficio di tutti i precedenti gradi del giudizio compreso quello avanti alla Suprema Corte
Conclusioni della convenuta in riassunzione:
pagina 2 di 28 L'avv. Agnese Gemin, Proc. E dom. della odierna resistente, Controparte_1
, chiede di respingersi ogni conclusione formulata dall'appellante e di
[...]
accogliersi le seguenti conclusioni:
Respingersi le domande tutte formulate dal di e per l'effetto Parte_1 Parte_1
confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia 2381/18 del 28
gennaio 2018, dott. Giulia Paolini, che così provvedeva: “1. dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta il con- tratto inter partes del 15/6/2007;
2. condanna al pagamento a favore della Parte_1
parte attrice della complessiva somma di € 26.500 (1.000,00 x26mensilità e € 500,00
Giugno 2019) a titolo di penale, oltre interessi legali sull'importo di ciascuna mensilità,
dalle rispettive scadenze al saldo;
3. condanna a rimborsare all'attrice le spese di Parte_1
lite che si liquidano in € 4.000 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.”, )in acco- glimento delle domande formulate da e di seguito, per comodità di Controparte_1
consultazione, riportate (In via principale 1) Ac- certato e dichiarato l'inadempimento da parte di in persona del titolare e legale Parte_1
rappresentante pro- tempore Piazza Vecchi 34 delle obbligazioni assunte nel contratto stipulato in data 16.6.2017 con la come indicato in narrativa, Controparte_1
dichiararsi la riso- luzione del contratto medesimo. 2) In conseguenza di quanto esposto al punto che precede, condannarsi in Controparte_2
persona del titolare e legale rapp. Te pro-tempore al risarcimento dei danni subiti da nella misura corrispondente alla penale di Euro 4.500,00 mensili Controparte_1
dall'inadempimento sino alla scadenza naturale del con- tratto, o per l'importo che potrà
pagina 3 di 28 meglio essere determinato in corso di causa. in ogni caso 5) Spese, diritti, onorari di causa rifusi”.).
Con vittoria di compensi e spese di lite del presente giudizio e dei tre precedenti.
-Chiede altresì termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_1
premettendo:
[...]
- che il proprio oggetto sociale comprende le attività di compravendita, noleggio,
gestione, assistenza su apparecchi e congegni elettronici per videogiochi, come individuati dall'art. 110 T.U.L.P.S.,
- che, secondo la normativa di settore, la distribuzione degli apparecchi e congegni in questione avviene dietro rilascio di un nulla osta ministeriale,
- che i soggetti beneficiari del provvedimento possono successivamente concedere la gestione degli apparecchi a terzi,
- che in qualità di gestore, aveva stipulato in data 15.6.07 Controparte_1
Parte con un contratto avente ad oggetto Parte_1
l'installazione di congegni elettronici di cui all'art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S.,
- che, secondo l'accordo, la convenuta avrebbe dovuto prendere in carico ed installare per almeno sei anni nel proprio esercizio tali apparecchi in esclusiva, salvo disdetta da comunicarsi almeno novanta giorni prima, con diritto ad ottenere il pagamento del 60% degli incassi effettuati da ciascuno dei congegni al netto delle imposte,
- che, in violazione di tali disposizioni, in data 15.2.17 aveva Parte_1
comunicato di intendere risolvo il contratto per un'asserita violazione della normativa antiriciclaggio, nella misura in cui sarebbero stati effettuati pagamenti in pagina 4 di 28 contanti anziché a mezzo di bonifico,
- che essa aveva immediatamente contestato la strumentalità di siffatta condotta,
osservando che la controparte aveva medio tempore avviato trattative con un altro gestore (MAXIMA S.R.L.) per l'installazione di nuovi macchinari in cambio di percentuali di incasso maggiori,
- che la circostanza era documentata non solo dalle fotografie, ma anche dalla lettera con cui l'Autorità statale del settore aveva contestato il superamento dei limiti di installazione, rilevando la contemporanea presenza di sedici apparecchiature in un locale che avrebbe potuto contenerne al massimo otto,
- che quale delegato del gestore di rete (H.B.G.), aveva Controparte_1
sempre regolarmente versato la quota di esazione all'esercente, in conformità alle prescrizioni normative vigenti, effettuando i versamenti a mezzo di bonifico bancario:
o se eccedenti € 3.000,00, prima dell'1.1.16, secondo quanto stabilito dalla legge 28.12.15 n. 208,
o se eccedenti € 1.000,00, dopo l'1.1.16, in virtù della legge 22.12.11 n. 214,
- che, a dimostrazione di ciò, vi erano gli esiti favorevoli dei controlli effettuati nei confronti di er tutto il periodo del rapporto contrattuale, Controparte_1
- che, nonostante ciò, aveva intimato di disinstallare le Parte_1
apparecchiature in data 27.3.17, le quali venivano poi dismesse il successivo 3.4.17,
- che il comportamento di controparte costituiva inadempimento contrattuale, dal momento che il mantenimento in esercizio degli apparecchi era previsto per almeno sei anni, con rinnovi automatici, fino all'eventuale disdetta, e così fino al 14.6.19,
- che le contestazioni ex adverso avanzate riguardavano piuttosto i rapporti tra concessionario (H.B.G.) ed esercente, in quanto solo le transazioni tra questi due pagina 5 di 28 soggetti dovevano essere effettuate nel rispetto della normativa citata,
- che la penale prevista in caso di inadempimento ammontava a € 4.500,00 mensili,
ha chiesto di accertare l'inadempimento da parte di Controparte_3
delle obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 15.6.07 e,
[...]
conseguentemente, di dichiarare la risoluzione di quest'ultimo, con condanna della controparte al risarcimento del danno subito nella misura corrispondente alla penale di €
4.500,00 mensili, o per il diverso importo determinato in corso di causa, dal giorno dell'inadempimento e sino alla scadenza naturale del contratto.
Costituitasi in giudizio, Controparte_3
- confermava che il contratto del 15.6.07 aveva per oggetto la fornitura e installazione da parte di i apparecchi di gioco di cui all'art. 11, sesto Controparte_1
comma, T.U.L.P.S., da posizionare nel proprio esercizio pubblico,
- premetteva che si trattava di congegni di intrattenimento (“new slot” o “AWP”) abilitati all'erogazione di vincite in denaro, precisando:
o che la gestione diretta degli apparecchi era affidata dall'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) ai concessionari, aggiudicatari della gara per la gestione telematica degli stessi, a mezzo di una rete di connessione devoluta in proprietà allo Stato e predisposta con mezzi e risorse dei concessionari stessi,
o che i concessionari potevano avvalersi di soggetti gestori (“terzi incaricati di
raccolta”), ai quali affidare:
▪ l'individuazione dei punti di installazione presso gli esercenti,
▪ la predisposizione dei congegni unitamente alle strutture di comunicazione telematica messe a disposizione dal concessionario,
▪ la raccolta degli incassi in moneta e la lavorazione della valuta da pagina 6 di 28 trasmettere al concessionario al netto del proprio compenso,
o che la gestione e la tassazione degli incassi prevedevano:
▪ che una che percentuale del totale delle somme giocate dovesse essere restituita al giocatore sotto forma di vincita,
▪ che un'ulteriore quota andasse versata all'Erario da parte del concessionario, quale soggetto passivo d'imposta,
▪ che un'altra aliquota dovesse essere corrisposta dal concessionario all'A.A.M.S., a titolo di aggio,
▪ che un importo variabile e soggetto a contrattazione costituisse il compenso del concessionario per l'attività di gestione telematica,
▪ che la somma residua fosse il margine da dividere tra gestore ed esercente,
o che le apparecchiature erano posizionate e messe in esercizio tramite contratti non necessariamente scritti con il pubblico esercente all'interno dei locali dei quali questi era titolare, comunque dotati delle licenze di cui agli artt. 86-88 T.U.L.P.S. per consentirne l'utilizzo alla clientela,
- segnalava che l'attrice aveva ammesso nell'atto introduttivo di avere corrisposto in contanti le somme inferiori ai € 3.000,00 nell'anno 2016,
- sosteneva che tale modalità di pagamento violava il divieto di utilizzo del contante nel settore del gioco lecito, come sottolineato nelle note del 15.2.17 e 24.2.17, e concretava un grave inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attrice,
- evidenziava come, ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, del D.L.
6.7.11 n. 98, ogni tipo di versamento dovesse avvenire senza utilizzo di moneta contante e con modalità
idonee ad assicurare la tracciabilità di ogni pagamento,
pagina 7 di 28 - aggiungeva che i concessionari di rete dovevano inserire a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio del gioco, oggetto di concessione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumeva gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in adempimento degli obblighi di cui alla legge 13.8.10, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
- sottolineava che in base all'art. 3 della legge citata per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovevano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,
accesi presso banche o presso la società Controparte_4
- specificava che gli strumenti di pagamento erano tenuti a riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito, su richiesta della stazione appaltante, da parte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. della legge 16.1.03 n.
3, anche il codice unico di progetto (CUP),
- osservava che nel caso specifico il concessionario di rete era la società H.B.G.,
- riferiva che i macchinari dovevano essere collegati tramite il concessionario alla rete statale per potere funzionare lecitamente,
- segnalava che l'art. 5 del contratto di rete stipulato tra il concessionario, l'attrice,
quale gestore, e la convenuta, in qualità di esercente, stabiliva:
o che i pagamenti fossero effettuati:
▪ nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10,
▪ unicamente su conti correnti autorizzati e dedicati,
▪ a mezzo bonifico bancario o postale o altro valido sistema di pagamento conforme alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi pagina 8 di 28 finanziari,
o che in caso di versamento effettuato in maniera difforme, la parte adempiente aveva facoltà di risolvere il contratto,
- affermava che i pagamenti in contanti costituivano violazione della disciplina di settore e del contratto di rete, rappresentando una causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'attrice,
- deduceva che tra la convenzione del 15.6.07 e il contratto di rete sussisteva un collegamento negoziale,
- negava che il rispetto della normativa antiriciclaggio, invocata da controparte, fosse sufficiente per escludere l'inadempimento, atteso:
o che i pagamenti avvenivano in violazione dell'obbligo di tracciabilità
richiesto dal contratto di rete,
o che nei rapporti tra concessionario, gestore ed esercente si applicava solamente la disciplina speciale in tema di tracciabilità dei flussi finanziari che vieta del tutto l'utilizzo del denaro contante,
- escludeva che, in caso di accertamento dell'inadempimento, potesse trovare applicazione la clausola penale, dal momento che il suo ammontare non corrispondeva al compenso mensile percepito,
- contestava il doc. n. 15 di controparte, indicato quale “prospetto guadagni e introiti”,
dal momento che si trattava di un documento non sottoscritto da Parte_1
e contenente dati numerici diversi e avulsi rispetto a quelli risultanti dalle
[...]
esazioni settimanali degli apparecchi da gioco,
- notava che ogni fatto successivo al 24.2.17 costituiva conseguenza della dichiarazione di risoluzione del contratto,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la pagina 9 di 28 riduzione, anche in via equitativa, della penale anche ex art. 1384 cc, osservando che l'attrice aveva comunque provveduto a ricollocare i suoi apparecchi e che il rapporto contrattuale si era protratto senza problemi per nove anni.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2381/2018, depositata in data 28.12.18,
nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- disattesa la ricostruzione di in quanto fondata su deduzioni Parte_1
strumentali e contrarie alla buona fede,
- riscontrato che la convenuta aveva installato altri otto apparecchi di diverso gestore a far data dal giorno 8.3.17,
- osservato che la convenuta aveva lamentato la violazione della normativa di settore solo a distanza di tre anni dalla stipulazione del contratto di rete (20.3.14),
- rilevato che le apparecchiature erano collegate alla rete telematica statale e al relativo sistema di elaborazione di dati che consentiva di acquisire informazioni sulle giocate e sulle vincite in ossequio alla normativa in tema di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari,
- negato che vi fosse un collegamento negoziale tra la convenzione del 15.6.17 e il contratto di rete del 20.3.14, alla luce della clausola 2.2 di quest'ultimo secondo cui
“Le parti convengono che…l'Esercente è e resterà soggetto commercialmente
autonomo e indipendente rispetto al Concessionario e con distinta responsabilità da
quest'ultimo. L'Esercente sarà pertanto responsabile in via esclusiva di tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento delle rispettive attività”,
- affermato che in caso contrario la convenuta avrebbe dovuto instaurare il litisconsorzio necessario, chiamando in causa il terzo gestore di rete,
pagina 10 di 28 - ritenuto che non vi fosse alcun inadempimento imputabile della società attrice e che,
pertanto, la convenuta avesse esercitato illegittimamente il potere di risoluzione del contratto,
- considerato dimostrato l'inadempimento della convenuta per avere chiesto la disinstallazione dei macchinari prima della scadenza naturale del contratto,
- valutato di non scarsa importanza il comportamento di anche Parte_1
alla luce del tenore letterale del contratto, il quale sanciva l'essenzialità delle clausole,
- reputato che l'elencazione dell'art. 1341, secondo comma, cc debba ritenersi tassativa e che, pertanto, la previsione della clausola penale non rientri tra quelle vessatorie da approvarsi specificatamente per iscritto,
- ridotto comunque in via equitativa l'ammontare della penale a € 1.000,00 mensili,
posto che l'obbligazione era stata per la maggior parte eseguita, e calcolata la stessa a far data dall'inadempimento (27.3.17) e fino alla scadenza naturale del contratto
(14.6.19),
ha dichiarato risolto il contratto del 15.6.07 per grave inadempimento della convenuta,
condannando a risarcire in favore di Controparte_3
l'importo di complessivi € 26.500,00, a titolo di penale, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale sull'importo di ciascuna mensilità, dalle rispettive scadenze al saldo, con spese di lite a carico della parte soccombente.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la decisione del giudice di primo grado di considerare contrario ai canoni di correttezza e buona fede il ritardo con cui aveva contestato le modalità di pagamento del compenso, replicando che tale circostanza non pagina 11 di 28 assumerebbe alcun rilievo per l'ordinamento giuridico, se non ai fini della prescrizione,
a maggior ragione di fronte a una disciplina di natura imperativa.
Con la seconda censura, ha lamentato l'errata interpretazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco lecito compiuta dal primo giudice, precisando le argomentazioni già dedotte nella precedente fase del giudizio, secondo cui i pagamenti sarebbero dovuti avvenire con metodi tracciabili e su conti dedicati, a pena di ritenere risolto il contratto. In particolare, ha segnalato che il collegamento delle apparecchiature alla rete telematica statale non costituirebbe un elemento sufficiente, o comunque rilevante, per garantire la trasparenza dei versamenti.
Quanto al terzo e al quarto motivo di doglianza, ha impugnato la parte di sentenza in cui era stata esclusa la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto trilaterale e il contratto sottoscritto tra gestore ed esercente:
- denunciando l'omessa considerazione dell'art. 5 del contratto di rete, in cui, dopo avere affermato che il gestore agirebbe quale mandatario del concessionario ai fini della corresponsione del compenso, si precisa che le parti devono rispettare la normativa di tracciabilità dei flussi di denaro, stabilendosi in caso contrario la risoluzione,
- sostenendo non vertersi in ipotesi di litisconsorzio necessario con il concessionario,
posto che il dedotto scioglimento del contrato trilaterale era stato affermato sotto forma di eccezione riconvenzionale, al solo fine di rigettare la domanda attorea.
Con il quinto motivo di contestazione, formulato in subordine, ha lamentato che il giudice di prime cure non si fosse avveduto del fatto che l'inadempimento dell'obbligazione era derivato dall'impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'appellante, dal momento che, una volta risolto il contratto trilaterale, essa non avrebbe più potuto adempiere l'accordo con il gestore, sicché non avrebbe dovuto pagina 12 di 28 trovare applicazione la previsione della clausola penale.
Riguardo al sesto motivo d'appello, esperito in ulteriore subordine, ha lamentato che il giudice di prime cure non avesse ridotto a sufficienza l'ammontare della penale.
A svolgimento della censura, poi, ha gravato la parte di pronuncia che poneva le spese di lite integralmente a carico dell'appellante, senza tenere conto che, almeno in parte,
era stata accolta la richiesta di riduzione della penale.
Instava quindi per la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni già
presentate nel grado precedente.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, si è difesa:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
- evidenziando che il comportamento di controparte risultava contrario ai principi di buona fede e correttezza, dato che aveva cercato di risolvere il contratto, dopo un rapporto prolungatosi per più di dieci anni senza contestazioni, al solo fine di stipulare un nuovo, più vantaggioso, rapporto con un altro gestore,
- sostenendo che l'art. 24, comma 1-bis, del D.L.
6.7.11 n. 98, non fosse una norma di natura imperativa, bensì una prescrizione finanziaria e tributaria finalizzata all'ottenimento di obiettivi di trasparenza in materia di flussi tassabili, la cui violazione non avrebbe comportato la nullità del contratto,
- segnalando che i dati di ciascun apparecchio, registrati su una scheda anagrafica dedicata, erano disponibili al concessionario di rete, il quale poi provvedeva a inviarli all'Agenzia delle Entrate,
- sottolineando, quindi, che l'agenzia fiscale ben era in grado di tracciare i flussi di pagamento e intervenire in caso di difformità rispetto a quanto dichiarato dall'esercente,
- ribadendo di avere sempre regolarmente versato la quota di esazione all'esercente in pagina 13 di 28 conformità alle prescrizioni normative vigenti,
- negando che la controversia avesse ad oggetto altri contratti, oltre alla convenzione del 15.6.07,
- precisando che, se fosse stato vero il contrario e l'appellante avesse voluto discutere di un presunto inadempimento del contratto di rete, allora avrebbe dovuto estendere il contraddittorio al concessionario,
- affermando che il contratto di rete e quello di gestione erano separati e, pertanto,
l'asserito inadempimento del primo non avrebbe potuto avere ripercussioni sul secondo,
- sottolineando che i presunti inadempimenti del contratto di rete non erano comunque mai stati oggetto di accertamento giudiziale,
- contestando che vi fossero ragioni per riformare la sentenza impugnata al fine di compensare le spese di lite, posto che la riduzione della penale non derivava da un accoglimento della domanda di controparte, bensì da una diversa quantificazione della stessa autonomamente operata dal giudice,
- chiedendo, conclusivamente, il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 2648/2019, pubblicata il 24.6.19, in forza della quale la Corte:
- ritenuto che il giudice di primo grado avesse valutato in modo dettagliato e approfondito le questioni riproposte con l'appello,
- rilevato che la soluzione della controversia fosse conforme ai principi di diritto su cui la stessa Corte di cassazione si era espressa con orientamenti consolidati,
- reputato che la motivazione della sentenza gravata fosse sufficiente ad esaurire le doglianze espresse attraverso la proposizione dell'appello,
ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis cpc il gravame avverso la sentenza pagina 14 di 28 impugnata, ponendo le spese di lite a carico dell'appellante, in quanto soccombente.
3. Il giudizio di cassazione
A fronte di tale decisione, a promosso Controparte_3
ricorso per cassazione censurando:
- con il primo motivo, la violazione o la falsa applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco lecito, nella parte della pronuncia in cui si era ritenuto ammissibile, quale modalità di adempimento, il pagamento in contanti da parte del gestore nei confronti dell'esercente,
- con la seconda censura, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375
cc, posto che la già menzionata disciplina avrebbe natura imperativa e non potrebbero pertanto rilevare rispetto ad essa gli stati soggettivi dei contraenti,
- con il terzo motivo di impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell'art. 3,
comma 9-bis, del D. LGS. n. 136/2010 e dell'art. 5 del contratto di rete in cui sarebbe incorsa la pronuncia contestata, nella parte in cui avrebbe negato il collegamento negoziale tra i due contratti,
- con la quarta censura, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 cc,
riscontrabile nella parte di sentenza in cui si condannava essa ricorrente al pagamento della penale, nonostante l'inadempimento non le fosse imputabile alla luce dell'avvenuta risoluzione del contratto, nonché la mancata, ulteriore riduzione della penale, dovuta in ragione del fatto che essa aveva comunque in gran parte adempiuto la propria obbligazione giacché il contratto era quasi giunto alla sua naturale conclusione,
La società resistente, costituitasi in giudizio, ha viceversa invocato il rigetto dell'impugnazione:
- segnalando che la disciplina ex adverso richiamata in tema di tracciabilità dei flussi pagina 15 di 28 finanziari sarebbe stata esclusivamente applicabile al diverso settore degli appalti pubblici, con riferimento alle ipotesi in cui ci si avvalga di un subappalto,
- sostenendo che tale normativa sarebbe comunque applicabile solo al concessionario,
in quanto titolare di un pubblico servizio,
- aggiungendo che i contratti stipulati tra gestore ed esercente avrebbero solo carattere eventuale e accidentale rispetto a quello di rete siglato con il concessionario e che,
pertanto, non sussisterebbe alcun collegamento negoziale,
- evidenziando che tale circostanza emergerebbe dal tenore letterale dell'accordo del
15.6.07 sottoscritto con la ricorrente,
- sottolineando, poi, che tale contratto si limitava a regolare soltanto i rapporti relativi all'installazione e al mantenimento in esercizio delle apparecchiature elettroniche,
nonché a fissare il corrispettivo dovuto all'esercente,
- precisando che essa aveva agito in base al contratto di rete solo quale delegata di pagamento del concessionario nei confronti dell'esercente,
- affermando che, al massimo, legittimato passivo per la richiesta di controparte sarebbe stato il concessionario, posto che era quest'ultimo ad avere assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti dell'esercente,
- ribadendo che i versamenti effettuati fossero tracciabili, dal momento che ogni apparecchio risultava dotato di appositi contatori (“CNTTOTIN”), i cui dati sono disponibili sia al concessionario sia a nonché all'Amministrazione Autonoma Pt_3
dei Monopoli di Stato,
- specificando che il concessionario invia inoltre i dati relativi ai compensi degli esercenti all'Agenzia delle Entrate con cadenza bimestrale,
- notando che l'art. 3 della legge 13.8.10 n. 136 non prevede un'elencazione tassativa dei metodi di pagamenti, bensì ammette con una clausola di chiusura la possibilità di pagina 16 di 28 effettuarli attraverso modalità idonee a consentire la piena tracciabilità,
- ritenendo, quindi, che i propri versamenti fossero compatibili al dettato normativo,
- contestando la presunta operatività ipso iure della risoluzione del contratto, in quanto non prevista né dalla legge né dal contratto sottoscritto tra le parti,
- osservando che, ove applicabile, il rimedio della risoluzione sarebbe stato allora rimesso alla volontà delle parti, le quali avrebbero potuto attivarlo solo in costanza del presupposto della gravità dell'inadempimento,
- escludendo che la violazione di una norma di comportamento, sebbene imperativa,
potesse provocare la nullità di un contratto,
- ribadendo che il ricorrente aveva eseguito per oltre dieci anni il contratto, accettando i pagamenti in contanti e senza mai contestare che tale modalità costituisse un inadempimento grave,
- rilevando che il costante comportamento di controparte aveva determinato la rinuncia a far valere il diritto alla risoluzione del contratto,
- deducendo che la valutazione della buona fede dei contraenti avrebbe mantenuto la propria rilevanza anche a fronte dell'operare di una norma imperativa,
- evidenziando che l'importo della penale stabilita dal primo giudice dovesse ritenersi congruo.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7966/2023, pubblicata in data 20.3.23:
- ritenuto che la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco lecito fosse inderogabile e applicabile a tutti i pagamenti dei soggetti coinvolti,
- negato che la valutazione del comportamento contrattuale delle parti potesse rivestire un qualche rilievo, posto che la natura imperativa delle norme non lasciava spazio a una valutazione discrezionale da parte del giudicante,
pagina 17 di 28 ha accolto i primi tre motivi di ricorso e cassato la sentenza impugnata, assorbendo la quarta censura e rinviando la causa all'ulteriore esame di questa Corte territoriale, anche sotto il profilo della liquidazione delle spese.
4. Il giudizio di rinvio
Preso atto di quanto sopra, ha riassunto Controparte_3
la causa, richiamando le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio e chiedendo la reiezione delle domande svolte da CP_1 CP_1
La convenuta in riassunzione, a sua volta costituitasi:
- ha osservato che la citazione in riassunzione si limitava a riportare lo svolgimento delle fasi precedenti senza spiegare le ragioni per cui veniva chiesto il riesame della sentenza di primo grado, invocando pertanto la dichiarazione di inammissibilità
dell'atto introduttivo,
- ha sottolineato che controparte non aveva mai chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento,
- ha precisato che l'attrice in riassunzione avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta avverso il concessionario, in qualità di soggetto tenuto ad eseguire i pagamenti nei suoi confronti,
- ha affermato che l'accettazione delle prestazioni per un periodo di tempo prolungato avrebbe comportato l'acquiescenza di controparte,
- ha ribadito la mala fede di controparte nell'esercitare la risoluzione del contratto,
- ha segnalato che la al momento della risoluzione, avrebbe Parte_1
dovuto attivare la procedura di blocco tramite l' Controparte_5
(o, in alternativa, al concessionario) e, una volta scollegati gli apparecchi
[...]
dalla rete telematica, avrebbe dovuto formulare un'offerta reale, nelle forme individuate dalla legge,
pagina 18 di 28 - ha evidenziato che non si sarebbe tenuto conto della prassi operativa diffusa nel settore del gioco secondo cui l'esercente, effettuando il conteggio delle somme incassate per ciascuna macchina, direttamente tratterrebbe la quota a lui spettante,
specificando:
o che non vi sarebbe alcun passaggio materiale di danaro,
o che vi sarebbe piena tracciabilità delle operazioni finanziarie,
o che tale modalità sarebbe stata richiesta dall'esercente,
o che l' avrebbe ritenuto conforme tale prassi alla normativa di CP_6
riferimento con circolare del 2.12.13,
o che solo il concessionario sarebbe tenuto a tracciare i pagamenti,
- ha instato, infine, per il rigetto delle difese della controparte e la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 19 marzo 2025.
5. I motivi della decisione
5.1 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per difetto dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Al riguardo, va segnalato che l'art. 125, primo comma, disp. att., cpc, da considerare congiuntamente all'art. 392 cpc, si limita a richiedere tra gli elementi essenziali della citazione in riassunzione “il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio”, indicando implicitamente che la parte non è tenuta a riportare integralmente le ragioni e le conclusioni poste a fondamento della propria domanda o difesa.
La previsione di una disciplina speciale per regolare i requisiti formali dell'atto di riassunzione, poi, esclude in radice che possa applicarsi quella ben più gravosa stabilita pagina 19 di 28 per l'atto di appello ex artt. 342 e 163 cpc. Né vi sarebbe motivo per sostenere il contrario, dal momento che la citazione in riassunzione ha il solo scopo di far proseguire il giudizio nella sua fase rescissoria, dopo che sia intervenuto l'annullamento della precedente pronuncia a seguito del fruttuoso esperimento del ricorso per cassazione.
Questi rilievi trovano conferma anche presso la giurisprudenza di legittimità, la quale in più occasioni ha avuto modo di evidenziare che nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse,
nonché, in genere, alle argomentazioni svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché,
per la validità dell'atto di riassunzione, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato,
senza necessità di integrale e testuale riproduzione, l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell'atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue,
inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario (Cass. 19.12.17 n. 30529 e Cass. 30.10.14 n. 23073).
5.2 Passando quindi all'esame delle ulteriori contestazioni, va anzitutto respinta l'argomentazione sollevata da secondo cui sarebbe stato Controparte_1
pagina 20 di 28 onere di controparte proporre una domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento.
Va ricordato, infatti, che, una volta convenuto in giudizio, il contraente fedele non deve per forza esperire un'azione di risoluzione (o di accertamento della risoluzione esercitata stragiudizialmente) al fine di tutelarsi dall'altrui inosservanza degli obblighi contrattuali, potendo più semplicemente usufruire del rimedio di cui all'art. 1460 cc per paralizzare la pretesa avversaria e ottenerne il mero rigetto.
Nella fattispecie, si è del tutto legittimamente limitata a eccepire Parte_1
l'inadempimento altrui quale fatto impeditivo della richiesta azionata nei suoi confronti,
adducendo che il pagamento dei compensi fosse stato effettuato dal gestore in violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco lecito.
A fronte di tale attività, è conseguito l'onere in capo a di Controparte_1
provare il corretto adempimento della sua obbligazione.
In tema di eccezione di inadempimento, infatti, la Corte di cassazione (Cass. 26.7.22 n.
23272) ha affermato:
- che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto in giudizio è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa,
- che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve peraltro ritenersi pagina 21 di 28 applicabile al caso inverso, in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero l'esistenza di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione.
Alla luce di quanto premesso, va notato che a fronte Controparte_1
all'eccezione ex art. 1460 cc sollevata da controparte, non ha assolto il proprio onere probatorio, risultando al contrario pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte (cfr.
atto di citazione di primo grado, pag. 3), che nel caso in esame siano stati effettuati dei pagamenti in contante, nonostante il divieto posto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui la sentenza di rinvio della Corte di cassazione n.
7966/2023 ha sancito l'applicabilità anche nel settore del gioco lecito, segnalando:
- che “la lettera delle specifiche disposizioni relative alla filiera del gioco non lascia
spazio a dubbi circa la inderogabilità dei sistemi di tracciamento di tutti i flussi
finanziari. L'art. 24, co. 1 bis del d.l. 6/7/2011 n. 98 prevede testualmente “Al fine
di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace tempestiva
verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto ottenuto, è fatto obbligo a tutte le
figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di
versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la
tracciabilità di ogni pagamento”,
- che “L'art. 3 della l. 13/8/2010 n. 136 prevede che, per assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti gli
pagina 22 di 28 appaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi
presso banche e tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario
postale ovvero con strumenti di incasso di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni”,
- che “La duplice previsione della inderogabilità della disciplina dei flussi finanziari
tramite strumenti tracciabili in tutti i livelli della filiera del gioco lecito e la
previsione della risoluzione di diritto dei contratti che prevedono deroghe a sistemi
di pagamento tracciabili ha un tenore tale da non consentire alcun dubbio cerca
l'inderogabilità della disciplina”.
Va osservato, fra l'altro, che la successiva pronuncia della Suprema Corte n. 17985
dell'1.7.24, resa in una fattispecie del tutto analoga, ha confermato queste conclusioni,
precisando che “l'obbligo di non effettuare pagamenti in contanti grava su "tutte le
figure a vario titolo operanti nella filiera" e dunque non solo al concessionario, come
pretende la ricorrente, ma a chiunque intervenga nella filiera con qualsiasi tipo di
contratto volto a consentire il gioco online, e dunque anche a chi installa le macchinette
necessarie a quel gioco. Con la conseguenza che la norma si rivolge alle parti del
contratto di installazione, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia collegato
o meno con quello di gestione della rete, di cui è parte il concessionario”.
5.3 Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, va anche esclusa la fondatezza dell'ulteriore obiezione formulata da secondo Controparte_1
cui l'esercente avrebbe dovuto evocare in giudizio direttamente il concessionario, dal momento che solo quest'ultimo sarebbe tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità e, pertanto, solo nei suoi confronti, o comunque con la sua partecipazione,
pagina 23 di 28 si sarebbe potuto discutere in merito allo scioglimento del contratto.
Richiamando le considerazioni già espresse, va escluso che si sia verificato un difetto di contraddittorio, dal momento che la non ha proposto alcuna Parte_1
domanda di risoluzione del contratto (né sarebbe stata onerata a farlo), ma ha più
limitatamente eccepito l'inadempimento altrui al fine di conseguire il rigetto della domanda attorea.
Lo strumento dell'eccezione sostanziale, d'altronde, non modifica gli elementi soggettivi e oggettivi della domanda così come originariamente impostati dall'attore,
ma introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo di cui il giudice può tenere conto ai fini della valutazione della fondatezza della domanda.
5.4 Quanto sottolineato sub 5.2, inoltre, destituisce di fondamento anche il rilievo per cui avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede, o Parte_1
comunque avrebbe prestato acquiescenza, esercitando il potere di risoluzione a distanza di anni rispetto all'entrata in vigore della normativa invocata e continuando ad accettare nel frattempo i pagamenti in contanti.
Anche sotto questo profilo, va richiamato quanto osservato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio, la quale:
- ha affermato che la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore del gioco lecito (art. 24, co. 1-bis, della D.L.
6.7.11 n. 98; art. 3 della legge 18.3.10 n.
136) è inderogabile,
- ha rilevato che l'imperatività della normativa trova la propria giustificazione nella necessità di “dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità
organizzata nel sistema del gioco”,
pagina 24 di 28 - ha aggiunto che, nella disciplina in esame, l'interesse del privato è recessivo rispetto all'interesse pubblico relativo alla tutela dei beni giuridici della pubblica fede,
dell'ordine pubblico, della sicurezza, della salute dei giocatori, della protezione dei minori,
- ha escluso, di conseguenza, che possa assumere rilevanza un'eventuale valutazione del contegno dei contraenti secondo buona fede e diligenza, posto che le parti non possono disporre diversamente rispetto a quanto statuito dalla normativa in oggetto.
Ciò premesso, va affermata la legittimità della risoluzione del contratto operata da
[...]
fondata sulla violazione della disciplina dettata in materia di Parte_1
tracciabilità dei flussi finanziari nel gioco lecito, posto che la stessa CP_1 CP_1
ha ammesso di avere eseguito versamenti in contanti.
[...]
Il carattere imperativo e inderogabile di tale normativa, inoltre, rende sufficiente la presenza del solo elemento oggettivo dell'inadempimento rispetto all'obbligo legale di effettuare i pagamenti secondo modalità trasparenti, così precludendo al giudice qualsiasi indagine sul comportamento dei contraenti.
5.5 Le conclusioni raggiunte, infine, non potrebbero trovare confutazione nella circostanza addotta da secondo cui non vi sarebbe stato Controparte_1
scambio di denaro, ma si sarebbe proceduto a delle “compensazioni” tra le reciproche poste di dare e avere tra gestore ed esercente, sicché non vi sarebbe stata violazione della disciplina imperativa sopra citata.
Anche questa argomentazione deve essere rigettata, rilevando:
- che il fatto allegato (l'asserita compensazione) risulta introdotto per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis cpc e, successivamente, reiterato nella comparsa di pagina 25 di 28 risposta nel giudizio di rinvio, ben oltre i termini delle preclusioni assertorie del primo grado,
- che il fatto prospettato costituisce in ogni caso una modificazione di quanto affermato nell'atto di citazione (pag. 3), in cui si sosteneva che vi fossero stati dei pagamenti in contante o attraverso bonifico, nel rispetto della normativa generale relativa ai limiti dell'uso del contante,
- che la circolare invocata a fondamento della legittimità della prassi della citata compensazione nel settore del gioco non risulta depositata né nel fascicolo telematico né in quello cartaceo di parte acquisito nel presente giudizio,
- che, in ogni caso, il suo deposito (in sede di legittimità ovvero nel giudizio di rinvio)
sarebbe risultato tardivo e, quindi, inammissibile,
- che il giudice non può conoscere d'ufficio delle circolari della pubblica amministrazione, in relazione alle quali non trova applicazione il principio iura
novit curia di cui all'art. 113 cpc, in quanto “tale principio, là dove eleva a dovere
del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto
oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della
normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua
operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le
regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non
normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli
aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i
regolamenti interni)” (Cass. 15.7.24 n. 19401),
- che la circolare risalirebbe comunque al 2012 e cioè ad un momento di ben cinque pagina 26 di 28 anni successivo all'inizio del rapporto,
- che l'argomentazione è superata da quanto statuito nella sentenza di rinvio della
Corte di cassazione,
- che in ogni caso la circolare esprimerebbe una mera opinione, sia pur qualificata,
che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge (art. 101,
secondo comma, Cost.).
5.6 Alla luce delle considerazioni precedenti, le domande svolte dall'originaria attrice vanno dunque respinte.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite che le stesse debbano essere integralmente compensate, atteso:
- che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data
8.5.17,
- che secondo l'art. 92, comma terzo, cpc, nella versione ratione temporis applicabile,
il giudice può dichiarare la compensazione delle spese di lite allorché si verifichi uno dei casi tassativamente previsti dalla stessa norma (Cass.
6.6.18 n. 14624), tra cui rientra l'assoluta novità della questione trattata,
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale locuzione va intesa quale “assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento” (Cass. 18.3.19, n. 7630; Cass. 6.6.18
n. 14624),
- che non risultano pronunce della Corte di cassazione sul tema oggetto della controversia antecedenti rispetto alla sentenza n. 7966/2023, pubblicata in data
20.3.23, da cui trae origine il presente giudizio di rinvio.
P. Q. M.
pagina 27 di 28 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 2381/2018, depositata in data
28.12.18:
1) rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) condanna la predetta società a restituire a e somme versate in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Guido Marzella dott.ssa Clotilde Parise
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