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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2013/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Lillo Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naro - Piazza Garibaldi 7/a 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1193/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 26/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 957 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1234/2025 depositato il 11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 snc impugna la sentenza di primo grado (n. 1193/2023) – Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento emessa a seguito di ricorso proposto avverso avviso di accertamento TASI
2014 pari a € 4.572,78 emesso dal Comune di Naro.
La Corte ha ritenuto:
Valida la notifica dell'atto.
Non fondata l'eccezione sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Non rilevante la questione della firma a stampa.
Non accolta l'eccezione di decadenza: l'atto è stato notificato entro i 5 anni previsti.
L'atto è stato ritenuto motivato e conforme alle delibere comunali.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di appello:
Prescrizione: Si contesta che l'avviso sia stato notificato oltre il termine di 5 anni previsto per i tributi locali
(art. 2948 c.c.).
Difetto di motivazione: Il giudice di primo grado non ha motivato adeguatamente il rigetto del ricorso, ignorando le doglianze del contribuente.
Il Comune di Naro - già contumace in primo grado - non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La parte appellante ripropone i motivi di ricorso prospettati in primo grado.
Già il giudice di primo grado si era pronunciato in ordine alla tempestività del ricorso in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente, attestante la data di consegna del plico postale relativo all'atto impugnato- 16.1.2020- ed alla data di consegna della pec contenente il ricorso di primo grado.L'atto impugnato è stato spedito entro il 31.12.2019-e dunque entro il termine di decadenza di cinque anni a nulla rilevando ai fini della decadenza la data di spedizione dell'atto per il noto principio della scisisone degli effetti.
Già in quella sede il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla sospensione dei termini processuali disposta per la pandemia da Covid 19 per effetto dell'art.82 d.l.n.10/2020.
Ripetitivi appaiono i motivi di appello relativi alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, e la questione della firma a stampa effettuata ai sensi dell'art.1 c.87 l.n.549/1995 tenuto conto che il responsabile del procedimento è identificato nell'atto impugnato e la firma a mezzo stampa non è stata abrogata per effetto della introduzione della firma digitale
L'atto impugnato è stato spedito entro il 30.12.2019-e dunque entro il termine di decadenza di cinque anni a nulla rilevando ai fini della decadenza la data di spedizione dell'atto per il noto principio della scisisone degli effetti. Infine del tutto pretestuoso è l'asserito difetto di motivazione tenuto conto che l'atto impugnato indica.
1. Gli immobili oggetto di tassazione
2. Le delibere di riferimento
3. Aliquota e importo del tributo
4. Funzionario responsbaile
Al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio di primo e secondo grado, nessun elemento depone per la fondatezza dell'appello. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185).
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Naro.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese Palermo 10.7.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2013/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Lillo Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naro - Piazza Garibaldi 7/a 92028 Naro AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1193/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 26/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 957 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1234/2025 depositato il 11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 snc impugna la sentenza di primo grado (n. 1193/2023) – Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento emessa a seguito di ricorso proposto avverso avviso di accertamento TASI
2014 pari a € 4.572,78 emesso dal Comune di Naro.
La Corte ha ritenuto:
Valida la notifica dell'atto.
Non fondata l'eccezione sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Non rilevante la questione della firma a stampa.
Non accolta l'eccezione di decadenza: l'atto è stato notificato entro i 5 anni previsti.
L'atto è stato ritenuto motivato e conforme alle delibere comunali.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di appello:
Prescrizione: Si contesta che l'avviso sia stato notificato oltre il termine di 5 anni previsto per i tributi locali
(art. 2948 c.c.).
Difetto di motivazione: Il giudice di primo grado non ha motivato adeguatamente il rigetto del ricorso, ignorando le doglianze del contribuente.
Il Comune di Naro - già contumace in primo grado - non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La parte appellante ripropone i motivi di ricorso prospettati in primo grado.
Già il giudice di primo grado si era pronunciato in ordine alla tempestività del ricorso in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente, attestante la data di consegna del plico postale relativo all'atto impugnato- 16.1.2020- ed alla data di consegna della pec contenente il ricorso di primo grado.L'atto impugnato è stato spedito entro il 31.12.2019-e dunque entro il termine di decadenza di cinque anni a nulla rilevando ai fini della decadenza la data di spedizione dell'atto per il noto principio della scisisone degli effetti.
Già in quella sede il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla sospensione dei termini processuali disposta per la pandemia da Covid 19 per effetto dell'art.82 d.l.n.10/2020.
Ripetitivi appaiono i motivi di appello relativi alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, e la questione della firma a stampa effettuata ai sensi dell'art.1 c.87 l.n.549/1995 tenuto conto che il responsabile del procedimento è identificato nell'atto impugnato e la firma a mezzo stampa non è stata abrogata per effetto della introduzione della firma digitale
L'atto impugnato è stato spedito entro il 30.12.2019-e dunque entro il termine di decadenza di cinque anni a nulla rilevando ai fini della decadenza la data di spedizione dell'atto per il noto principio della scisisone degli effetti. Infine del tutto pretestuoso è l'asserito difetto di motivazione tenuto conto che l'atto impugnato indica.
1. Gli immobili oggetto di tassazione
2. Le delibere di riferimento
3. Aliquota e importo del tributo
4. Funzionario responsbaile
Al di là della mancata costituzione dell'Ufficio, contumace nel giudizio di primo e secondo grado, nessun elemento depone per la fondatezza dell'appello. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185).
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Naro.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese Palermo 10.7.25 IL PRESIDENTE