Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 285
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione

    L'atto è stato spedito entro il termine di decadenza di cinque anni, a nulla rilevando ai fini della decadenza la data di spedizione dell'atto per il principio della scissione degli effetti. Si richiama la sospensione dei termini processuali disposta per la pandemia da Covid 19.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato indica gli immobili oggetto di tassazione, le delibere di riferimento, l'aliquota e l'importo del tributo, nonché il funzionario responsabile.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    Il responsabile del procedimento è identificato nell'atto impugnato e la firma a mezzo stampa non è stata abrogata per effetto dell'introduzione della firma digitale.

  • Rigettato
    Questione della firma a stampa

    La firma a mezzo stampa non è stata abrogata per effetto della introduzione della firma digitale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 285
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 285
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo