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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1497/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VISCO' Parte_1
GASPARE
ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLLINA CP_1
RAFFAELLA
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da istanza congiunta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il sig.
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Pt_1
in Alcamo (TP), in data 25/05/2005, regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n.
41, parte II, serie A, anno 2005.
Deduceva che dalla loro unione non è nata prole.
Rappresentava, inoltre, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 3158/2016 aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Concludeva come in ricorso.
Si costituiva la resistente, la quale, pervenuta medio tempore ad un accordo con il ricorrente, in data 04.01.2025 depositava istanza congiunta recante le seguenti condizioni:
“- Ritenere e dichiarare che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per le evidenti incompatibilità caratteriali dei coniugi.
- Che ognuno dei due coniugi, indipendente economicamente, provvederà a sé stesso per il mantenimento.
- Che dal matrimonio non sono nati figli né vi sono beni mobili o immobili da dividere o assegnare;
- conseguentemente, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e trascritto Parte_2 CP_1 presso i Registri dello Stato Civile del comune di Alcamo al n. 41 dell'anno 2005, Parte II, Serie A;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- le spese del presente giudizio rimangono compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei rispettivi procuratori”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologazione n.3158/2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per spese di lite considerato l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Alcamo (TP) Parte_1 CP_1
in data 25/05/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, nel medesimo anno, al n. 41, Parte II, s.
A, alle condizioni riportate in parte motiva,
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 04/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1497/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VISCO' Parte_1
GASPARE
ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. POLLINA CP_1
RAFFAELLA
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da istanza congiunta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il sig.
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Pt_1
in Alcamo (TP), in data 25/05/2005, regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n.
41, parte II, serie A, anno 2005.
Deduceva che dalla loro unione non è nata prole.
Rappresentava, inoltre, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 3158/2016 aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Concludeva come in ricorso.
Si costituiva la resistente, la quale, pervenuta medio tempore ad un accordo con il ricorrente, in data 04.01.2025 depositava istanza congiunta recante le seguenti condizioni:
“- Ritenere e dichiarare che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per le evidenti incompatibilità caratteriali dei coniugi.
- Che ognuno dei due coniugi, indipendente economicamente, provvederà a sé stesso per il mantenimento.
- Che dal matrimonio non sono nati figli né vi sono beni mobili o immobili da dividere o assegnare;
- conseguentemente, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e trascritto Parte_2 CP_1 presso i Registri dello Stato Civile del comune di Alcamo al n. 41 dell'anno 2005, Parte II, Serie A;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- le spese del presente giudizio rimangono compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà dei rispettivi procuratori”.
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologazione n.3158/2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per spese di lite considerato l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Alcamo (TP) Parte_1 CP_1
in data 25/05/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, nel medesimo anno, al n. 41, Parte II, s.
A, alle condizioni riportate in parte motiva,
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 04/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo