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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9625/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9625/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 07/11/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di (C.F. ), nonché (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_5
), questi ultimi nella esclusiva qualità di eredi di C.F._6 Persona_1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Frattamaggiore alla via C.F._2
Croce San Sossio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Capasso Franco (c.f.:
), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in C.F._7 calce all'atto di citazione in opposizione, nonché in calce al ricorso per riassunzione depositato telematicamente in data 06/06/2022;
ATTORI-OPPONENTI
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Marcianise alla Via Garigliano n. 12, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Santillo Mariateresa ( ) e dell'Avv. C.F._8
Scofone Lorenzo (c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa in C.F._9 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
31/03/2022;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2603/2021, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6405/2021 r.g.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte, gli originari attori-opponenti, e , spiegavano opposizione Parte_1 Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2603/2021, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli
Nord, pubblicato il 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
6405/2021 r. g., col quale si ingiungeva loro il pagamento, in favore di
[...]
(di seguito anche solo o Controparte_1 CP_1 la Compagnia), della somma complessiva di euro 490.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della promossa opposizione, parte attrice-opponente deduceva che: — con atto del 13/09/2007 per NO di ZA (rep. 19175), la Persona_2 [...] acquistava dalla SI.ra , un appezzamento di Controparte_2 Persona_3 terreno sito nel Comune di Davoli (CT), già oggetto di convenzione edilizia tra la venditrice e l'Ente comunale, allo scopo di realizzare un villaggio turistico alberghiero;
— tale convenzione obbligava l'acquirente ad assumersi i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione previa stipula di polizza fideiussoria n.
776A0816 tra la in qualità di contraente, il Controparte_2 Parte_6
(CT) quale beneficiario e la Compagnia come garante: il tutto
[...] Controparte_1 per un importo garantito che veniva ad essere aumentato da € 352.785,42 ad €
780.000,00; — successivamente, la Compagnia opposta sosteneva che a far data dal
22/04/2009 si aggiungevano al contraente principale ed in virtù della sottoscrizione di apposita appendice n. Y99128 alla polizza fideiussoria originaria, i SI.ri Pt_1
, e in qualità di ulteriori coobbligati;
— in
[...] Persona_1 Controparte_3 seguito all'inadempimento dell'obbligato principale, il in Controparte_4 data 25/09/2020, otteneva dalla Compagnia la somma di € 490.000,00 in esecuzione degli impegni assunti con la polizza;
— quest'ultima, infine, per mezzo dell'ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione, agiva in regresso nei confronti dei soli e , contraenti e condebitori solidali, i quali, di Parte_1 Persona_1 contro, contestavano di aver mai assunto alcuna obbligazione e disconoscevano le sottoscrizioni ad essi riferite ed apposte alla appendice della polizza in parola;
— in subordine, gli opponenti eccepivano l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito azionato nei loro confronti, oltre a richiedere la riunione del presente giudizio con il procedimento iscritto al n. 9396/2021 r.g., avente ad oggetto la diversa opposizione promossa da avverso il medesimo decreto ingiuntivo qui sub iudice. Controparte_2
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
Ciò premesso, la predetta parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) Annullare e revocare il decreto ingiuntivo impugnato con il presente atto e per
i suesposti motivi e per l'effetto dichiarare non dovute dette somme per i motivi di cui in premessa che qui abbiansi per ripetuti e trascritti;
2) Rigettare la eventuale richiesta di controparte di concessione di clausola di provvisoria esecuzione all'opposto decreto , in quanto detta opposizione risulta provata e fondata;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
4) Condannare parte opposta al pagamento di tutte le spese di giudizio, oltre IVA se dovuta, CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17/01/2022 si costituiva in giudizio la convenuta-opposta,
[...]
la quale, di contro, deduceva: — Controparte_1
l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
— la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta da controparte-opponente, di cui formulava apposita istanza di verificazione, insistendo sulla autenticità delle sottoscrizioni apposte all'appendice n. 01 all'appendice Y99128 alla polizza n. 776A0816; — l'irrilevanza del disconoscimento avanzato con l'opposizione, per avere parte opponente omesso di contestare e disconoscere la sottoscrizione risultante su una precedente dichiarazione di coobbligazione, datata
31/10/2007 (denominata Appendice n. 01 a app. n. Y00726 alla polizza n. 776A0816), emessa dalla in sede di voltura della polizza fideiussoria principale da CP_1
— iniziale contraente — a — attuale obbligato Persona_3 Controparte_2 principale subentrante — , con nuova assunzione degli obblighi in solido da parte dei coobbligati , e;
— da ultimo, Parte_1 Controparte_3 Persona_1 contestava l'infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dai condebitori.
Ciò premesso, la predetta opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- previo rigetto dell'avversaria eccezione preliminare di ravvisato obbligo di esperimento, nella specie, del tentativo di mediazione a mente dell'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28/2010 e di ogni conseguenziale istanza avversaria, non avanzando
l'opposta istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e non vertendosi nella specie in materia di contratti bancari né ricorrendone i presupposti, oppure, in subordine e in denegata ipotesi, previa assegnazione del termine di 15 giorni per introdurre l'iter di mediazione;
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
- previo rigetto della richiesta di riunione del presente giudizio a quello n.
9396/2021 R.G. promosso davanti a codesto Tribunale da altro soggetto
( e dott. stante l'assenza di ragioni per Controparte_2 Controparte_3 disporne la riunione anche in considerazione delle questioni (disconoscimento di firma) trattate nel presente giudizio estranee e diverse da quelle oggetto dell'altro processo;
- in via principale, respingere l'opposizione proposta integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i SIg.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Persona_1 C.F._2 in solido tra loro a pagare a Controparte_1
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o
[...] la diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 a far data dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e
C.P.A.;”.
Nel prosieguo del giudizio, disposta la riassegnazione del fascicolo di causa con deSInazione del nuovo magistrato nella persona dello scrivente giudice, riassunto il processo interrottosi in data 14/02/2022 per l'intervenuto decesso della originaria parte opponente (ad opera degli aventi causa di quest'ultima, individuati Persona_1 nelle persone di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , ritenuto di non accogliere la chiesta riunione del
[...] Parte_5 presente processo con quello iscritto al n. 9396/2021 r.g. e pendente innanzi questo stesso Tribunale (come da motivazioni espresse nell'ordinanza del 01/02/2023), concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità e la riferibilità delle sottoscrizioni apposte ad apparente nome di e Parte_1 Persona_1 all'appendice di polizza per cui è causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024, con provvedimento dell'11/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
In rito va rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda avanzata dagli opponenti per il dedotto mancato esperimento del previo procedimento di mediazione.
L'oggetto del giudizio, infatti (la cui res controversa ruota attorno ad una polizza fideiussoria e annessa e successiva appendice di dichiarazione di coobbligazione da parte di pretesi terzi garanti del contraente principale), esula dalle tassative materie per le quali l'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 (nella versione ratione temporis vigente) impone il preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
Nel merito, l'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via del tutto preliminare appare opportuno precisare che dall'esame del tenore complessivo delle difese spiegate da parte opponente (dell'atto di citazione in opposizione e dei successivi atti e documenti di causa da loro prodotti), appare obiettivamente evidente che la contestazione delle sottoscrizioni operate dagli istanti abbia riguardato l'intero rapporto di garanzia invocato dalla opposta.
Sul punto, infatti, giova premettere che il complesso rapporto contrattuale dedotto in lite si è snodato attraverso la stipula di plurimi e successivi documenti contrattuali e
“appendici”, di non facile e immediata ricostruzione.
In particolare, dall'attento esame delle risultanze documentali in atti (tuttavia, neppure compiutamente e univocamente ricostruite dalla odierna opposta nello stesso ricorso monitorio introduttivo dell'intera controversia, attraverso l'indicazione degli esatti estremi identificativi di ognuno dei plurimi documenti contrattuali invocati e prodotti), emerge che la primigenia polizza fideiussoria recante n.
776A0816, datata 04/05/2007, stipulata in origine da per l'importo Persona_3 massimo garantito di euro 352.785,42, e corredata da dichiarazione di coobbligazione da parte di e , era seguita Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 dalle seguenti ulteriori appendici:
– (a) appendice n. Y00726 del 31/10/2007, con la quale la polizza fideiussoria n.
776A0816 veniva “volturata” dalla a nome della Persona_3 CP_2
(ivi leggendosi: “Con la presente appendice che viene a formare parte integrante
[...] della polizza, si dà atto che Contraente/Soggetto Obbligato della stessa deve intendersi:
C.So Italia 302/B-80010 Villaricca (NA) C.F.: ”); Controparte_2 P.IVA_2
– (a.1) alla su menzionata appendice di voltura risulta allegata “Dichiarazione di
Coobbligazione” (individuata quale “Appendice n. 1 a app. YY00726 alla polizza
776A0816 […] A garanzia: Appendice di voltura da a Persona_4 CP_2
[...
), per la somma massima garantita di euro 352.785,42, datata 31/10/2007, a nome e apparente firma di: 1. ;
2. Di Nunzio Salvatore;
3. Parte_1
; Persona_1
– (b) appendice n. Y00128 del 10/02/2009, con la quale la somma massima garantita con la polizza fideiussoria n. 776A0816 veniva aumentata da euro 352.785,42 ad euro 780.000,00 (ivi testualmente leggendosi: “Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza cui si riferisce, di comune accordo fra le parti si conviene che l'importo della garanzia viene aumentato da Euro 352.785,42 (Euro trecentocinquantaduemilasettecentoottantacinque/42) a Euro 780.000,00 (Euro settecentottantamila/00) a seguito di dichiarazione del Beneficiario/Ente Garantito.”)
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
– (b.1) alla su menzionata appendice di aumento dell'importo massimo garantito risulta allegata “Dichiarazione di Coobbligazione” (individuata quale “Appendice n.
1 a app. YY00128 alla polizza 776A0816 […] A garanzia Appendice di aumento da €
352.785,42 a € 780.000,00”), per la somma massima garantita di euro 780.000,00, datata 10/02/2009, a nome e apparente firma di: 1. ;
2. Di Parte_1
Nunzio Salvatore;
3. . Persona_1
Ora, al di là dell'esatta individuazione degli estremi di nomenclatura delle diverse appendici in atti (invero di non facile intelligibilità), sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione gli attori-opponenti deducevano sul punto: “[…] Tale fideiussione nasceva da un contratto stipulato tra esso fideiussore e la SI.ra , venditrice dell'immobile acquisito dalla per un Persona_4 Controparte_2 ammontare massimi di € 352.785,42. In virtù dell'accettazione della convenzione costitutiva dell'obbligazione pecuniaria garantita da fideiussione, la succedeva nel Controparte_2 debito della SI.ra ,e, con esso, anche nella fideiussione. In virtù della Persona_4 successione nel debito, dunque, la fideiussione in origine stipulata tra la e la SI.ra CP_1
, andava a garantire non più il debito di quest'ultima, bensì, il debito della Persona_4 stessa Come si evince dalla appendice della polizza fideiussoria , a Controparte_2 seguito del passaggio della fideiussione dalla SI.ra alla Persona_4 Controparte_2 nuova debitrice garantita), l'importo della garanzia veniva ad essere aumentato da €
[...]
352.785,42 ad€ 780.000,00. Alla obbligazione principale gravante sulla Controparte_2
e garantita da fideiussione della Zurich Insurance Company, quest'ultima
[...] afferma essersi aggiunti , in qualità di coobbligati , i SI.ri , Parte_1
e In virtù di tale aggiunzione la Soc. Zurich Persona_1 Controparte_3
Insurance Company verrebbe a contare su di una pluralità di patrimoni su cui soddisfarsi in via di regresso, una volta adempiuta l'obbligazione in favore del
; ad essere infatti, non sarebbe più la sola ma Pt_6 Parte_6 Controparte_2 lo sarebbero anche i SI.ri , e . A sostegno di tale Pt_1 Per_1 CP_3 affermazione, la produce una appendice di polizza fideiussoria in cui CP_1 risultano le firme dei coobbligati anzidetti. Come si avrà modo di dimostrare, tuttavia, l'aggiunzione dei coobbligati sopra indicati risulta null'altro che un capestro tentativo , da parte di esso fideiussore, di contare su più debitori sui quali soddisfarsi in via di regresso una volta adempiuto . Infatti le firme dei due dichiaranti (presunti coobbligati) e sono del tutto Parte_1 Persona_1 apocrife mai apposte da tali soggetti. L'obbligazione consistente nel pagamento degli oneri di costruzione , dunque, risulta gravare unicamente sulla Controparte_2 ed è assistita da fideiussione ad opera della Zurich Insurance Company. Oneri di
[...] costruzione, tramutati poi, nella esecuzione delle opere di urbanizzazione a favore del Pt_6 di Davoli. (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Da quanto precede, dunque, può affermarsi (e, in ciò, re melius perpensa rispetto a quanto osservato nell'ordinanza istruttoria resa in data 26/10/2023, il cui contenuto — non decisorio né definitivo — non può pregiudicare la decisione della causa, essendo n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciata, ex art. 177 c.p.c.) che oggetto della contestazione è stata la stessa assunzione, da parte degli odierni opponenti, della qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla Controparte_2 con la polizza fideiussoria in atti, il che è avvenuto, non solo e non tanto con la
“Appendice n. 1 a app. YY00128 alla polizza 776A0816 […] A garanzia Appendice di aumento da € 352.785,42 a € 780.000,00”, bensì anche e soprattutto con la “Appendice n.
1 a app. YY00726 alla polizza 776A0816 […] A garanzia: Appendice di voltura da Per_4
a (e ciò a prescindere dal non univoco riferimento che gli
[...] CP_2 opponenti abbiano fatto ai precisi estremi di tali due documenti, del resto neppure univocamente individuati con i su menzionati estremi dalla stessa parte opponente nel ricorso monitorio).
Invero, costituisce arresto storico e consolidato della Suprema Corte quello per cui
“La qualificazione giuridica della pretesa fatta valere in giudizio discende non già dalle sole espressioni usate nel formulare le conclusioni, ma dall'interpretazione di tutto il contesto dell'atto introduttivo, del quale non può essere trascurata la parte espositiva. Questa, infatti, può, in forza di chiarimenti e di interpretazioni, desumibili anche per implicito, condurre ad una rettifica o ad un completamento delle conclusioni riguardate nel loro tenore testuale, tenuto soprattutto conto delle finalità perseguite dalle parti.” (cfr., tra tutte, Cass., Sez. 3,
Sentenza, 05/01/1977, n. 33).
In definitiva, nel caso di specie, proprio dall'attento esame del tenore complessivo delle difese spiegate sul punto dagli opponenti si può affermare che essi abbiano inteso, non solo disconoscere la mera “Dichiarazione di Coobbligazione” a garanzia dell'appendice di aumento della somma garantita da euro 352.785,42 ad euro
780.000,00 della polizza fideiussoria in oggetto, quanto, piuttosto e soprattutto, anche la stessa “Dichiarazione di Coobbligazione” con la quale essi opponenti, a monte, apparivano costituirsi garanti della e, dunque, la “Appendice n. 1 a Controparte_2 app. YY00726 alla polizza 776A0816 […] A garanzia: Appendice di voltura da Per_4
a .
[...] CP_2
Del resto, il tenore complessivo della spiegata opposizione è chiaro nel contestare in toto l'intera pretesa creditoria azionata dalla opposta nei confronti degli opponenti
(attraverso il radicale disconoscimento del rapporto di garanzia — complessivamente inteso — apparentemente assunto a nome di questi ultimi e sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla opposta nei loro confronti), e non già il mero quantum di essa (come sarebbe, invece, stato nel caso in cui gli opponenti abbiano inteso contestare la sola appendice di aumento della somma massima garantita da euro
352.785,42 ad euro 780.000,00 e non anche l'appendice con la quale essi si costituivano garanti della a seguito della voltura della polizza Controparte_2 fideiussoria principale dalla alla . Persona_3 Controparte_2
Ciò chiarito, nel merito, all'esito della istanza di verificazione tempestivamente proposta sul punto dalla opposta e degli accertamenti tecnici compiuti a mezzo del n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
nominato CTU, è emersa la natura effettivamente apocrifa delle sottoscrizioni risultanti sulle menzionate appendici e dichiarazioni di coobbligazione in atti, non riconducibili agli originari opponenti e . Parte_1 Persona_1
In particolare, tramite approfondito esame strumentale, tecnico e visivo delle sottoscrizioni in verifica (operazioni, criteri e metodologie di cui il CTU ha fornito ampia e analitica descrizione ed esplicazione nella depositata consulenza in atti), il
CTU è pervenuto alla motivata conclusione che esse divergono dalle firme in comparazione con riguardo a tutti gli otto generi grafici analizzati (ossia:
1. Ductus;
2. ;
3. Forma ed Aspetti Strutturali;
4. Direzione ed Inclinazione;
5. CP_5
Continuità;
6. Pressione e Tratto;
7. 8. Velocità), dovendosi esse, CP_6 dunque, ritenere “apocrife, invero imitazioni a mano libera”. Tale conclusione il CTU ha rimarcato tanto per le sottoscrizioni ad apparente nome di Parte_1 quanto per quelle ad apparente nome di e sia per l'Appendice di Persona_1 aumento da euro 352.785,42 a euro 780.000,00 del massimale garantito, sia per la
“Dichiarazione di Coobbligazione” emessa il 31.10.2007, in appendice alla
“volturazione” della polizza fideiussoria principale (cfr. relazione tecnica di CTU depositata in atti dal nominato Consulente d'Ufficio in data 13/04/2024).
Le su illustrate conclusioni sono state, poi, motivatamente ribadite dal nominato
CTU anche in puntuale riscontro alle note controdeduttive fatte pervenire al
Consulente d'Ufficio dal Consulente di Parte nominato dalla opposta (cfr. pagg. da 55
a 57 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti).
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche col richiamo di ampia e condivisa letteratura di riferimento e in puntuale riscontro e confutazione delle osservazioni fatte pervenire dai consulenti tecnici di parte) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Per tutto quanto sopra argomentato, dunque, le dichiarazioni di coobbligazione in atti, in forza delle quali la opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti degli odierni opponenti, e Parte_1
, in qualità di garanti e coobbligati in solido rispetto all'obbligata Persona_1
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
principale non possono considerarsi opponibili e riferibili ai Controparte_2 medesimi opponenti, poiché le sottoscrizioni ivi apposte a loro apparente nome si sono rivelate apocrife.
Quanto precede assorbe e rende superfluo l'esame di ogni ulteriore motivo di opposizione.
In definitiva, in accoglimento della spiegata opposizione, il decreto ingiuntivo opposto, n. 2603/2021 emesso in data 14/06/2021 e pubblicato in data 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6405/2021, va revocato limitatamente e nei soli confronti degli ingiunti e;
Parte_1 Persona_1 contestualmente, e per le medesime ragioni tutte innanzi illustrate, la domanda avanzata dalla opposta nei confronti dei predetti opponenti, e Parte_1
, va rigettata. Persona_1
Dato l'esito del giudizio e le ragioni della adottata decisione, sussistono, secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale, le ragioni previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tanto della precedente fase sommaria, quanto della presente fase di opposizione.
Ed invero, la Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 77/2018, depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma.
Ebbene, il Tribunale ritiene, nel caso di specie, che le predette “gravi ed eccezionali” ragioni che possono comportare la compensazione delle spese di lite tra le parti siano da individuarsi nel non pronosticabile esito della lite da parte della stessa odierna opposta, la quale appare aver riposto non ingiustificato affidamento nelle apparenti risultanze testuali esteriori di appositi documenti contrattuali di cui essa non poteva
— neppure utilizzando l'ordinaria diligenza — prevedere l'apocrifia delle sottoscrizioni riferibili agli odierni opponenti (essendo stati i menzionati documenti stipulati per il tramite di un'Agente di zona); non vi è dubbio, dunque, che disporre la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, al di là della parcellizzata e acritica applicazione del solo principio della soccombenza
(non tenendo, dunque, conto del contesto e del sostrato fattuale in cui una tale soccombenza è maturata) possa dar luogo ad un risultato fortemente iniquo per la medesima parte opposta.
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, esse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per metà a carico degli attori-opponenti e per la residua quota della metà a carico della parte convenuta-opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9625/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: "Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2603/2021, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6405/2021 r.g.", pendente tra Parte_1 in proprio e nella qualità di erede della de cuius nonché Persona_1 Pt_2
e questi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ultimi nella esclusiva qualità di eredi della de cuius – attori-opponenti Persona_1
– e – Controparte_1 convenuta-opposta – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente rigettando nel merito la domanda proposta dalla opposta nei confronti degli opponenti, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite tanto della presente fase di opposizione quanto della precedente fase sommaria;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 07 maggio 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota della metà a carico di parte attrice-opponente e per la quota della residua metà a carico di parte convenuta-opposta, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Così deciso in Aversa, 19/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9625/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 07/11/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di (C.F. ), nonché (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_5
), questi ultimi nella esclusiva qualità di eredi di C.F._6 Persona_1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Frattamaggiore alla via C.F._2
Croce San Sossio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Capasso Franco (c.f.:
), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in C.F._7 calce all'atto di citazione in opposizione, nonché in calce al ricorso per riassunzione depositato telematicamente in data 06/06/2022;
ATTORI-OPPONENTI
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Marcianise alla Via Garigliano n. 12, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Santillo Mariateresa ( ) e dell'Avv. C.F._8
Scofone Lorenzo (c.f.: ), dai quali è rappresentata e difesa in C.F._9 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
31/03/2022;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2603/2021, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6405/2021 r.g.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della controparte, gli originari attori-opponenti, e , spiegavano opposizione Parte_1 Persona_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2603/2021, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli
Nord, pubblicato il 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n.
6405/2021 r. g., col quale si ingiungeva loro il pagamento, in favore di
[...]
(di seguito anche solo o Controparte_1 CP_1 la Compagnia), della somma complessiva di euro 490.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della promossa opposizione, parte attrice-opponente deduceva che: — con atto del 13/09/2007 per NO di ZA (rep. 19175), la Persona_2 [...] acquistava dalla SI.ra , un appezzamento di Controparte_2 Persona_3 terreno sito nel Comune di Davoli (CT), già oggetto di convenzione edilizia tra la venditrice e l'Ente comunale, allo scopo di realizzare un villaggio turistico alberghiero;
— tale convenzione obbligava l'acquirente ad assumersi i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione previa stipula di polizza fideiussoria n.
776A0816 tra la in qualità di contraente, il Controparte_2 Parte_6
(CT) quale beneficiario e la Compagnia come garante: il tutto
[...] Controparte_1 per un importo garantito che veniva ad essere aumentato da € 352.785,42 ad €
780.000,00; — successivamente, la Compagnia opposta sosteneva che a far data dal
22/04/2009 si aggiungevano al contraente principale ed in virtù della sottoscrizione di apposita appendice n. Y99128 alla polizza fideiussoria originaria, i SI.ri Pt_1
, e in qualità di ulteriori coobbligati;
— in
[...] Persona_1 Controparte_3 seguito all'inadempimento dell'obbligato principale, il in Controparte_4 data 25/09/2020, otteneva dalla Compagnia la somma di € 490.000,00 in esecuzione degli impegni assunti con la polizza;
— quest'ultima, infine, per mezzo dell'ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione, agiva in regresso nei confronti dei soli e , contraenti e condebitori solidali, i quali, di Parte_1 Persona_1 contro, contestavano di aver mai assunto alcuna obbligazione e disconoscevano le sottoscrizioni ad essi riferite ed apposte alla appendice della polizza in parola;
— in subordine, gli opponenti eccepivano l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito azionato nei loro confronti, oltre a richiedere la riunione del presente giudizio con il procedimento iscritto al n. 9396/2021 r.g., avente ad oggetto la diversa opposizione promossa da avverso il medesimo decreto ingiuntivo qui sub iudice. Controparte_2
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
Ciò premesso, la predetta parte opponente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) Annullare e revocare il decreto ingiuntivo impugnato con il presente atto e per
i suesposti motivi e per l'effetto dichiarare non dovute dette somme per i motivi di cui in premessa che qui abbiansi per ripetuti e trascritti;
2) Rigettare la eventuale richiesta di controparte di concessione di clausola di provvisoria esecuzione all'opposto decreto , in quanto detta opposizione risulta provata e fondata;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
4) Condannare parte opposta al pagamento di tutte le spese di giudizio, oltre IVA se dovuta, CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
17/01/2022 si costituiva in giudizio la convenuta-opposta,
[...]
la quale, di contro, deduceva: — Controparte_1
l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
— la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta da controparte-opponente, di cui formulava apposita istanza di verificazione, insistendo sulla autenticità delle sottoscrizioni apposte all'appendice n. 01 all'appendice Y99128 alla polizza n. 776A0816; — l'irrilevanza del disconoscimento avanzato con l'opposizione, per avere parte opponente omesso di contestare e disconoscere la sottoscrizione risultante su una precedente dichiarazione di coobbligazione, datata
31/10/2007 (denominata Appendice n. 01 a app. n. Y00726 alla polizza n. 776A0816), emessa dalla in sede di voltura della polizza fideiussoria principale da CP_1
— iniziale contraente — a — attuale obbligato Persona_3 Controparte_2 principale subentrante — , con nuova assunzione degli obblighi in solido da parte dei coobbligati , e;
— da ultimo, Parte_1 Controparte_3 Persona_1 contestava l'infondatezza della eccezione di prescrizione formulata dai condebitori.
Ciò premesso, la predetta opponente concludeva chiedendo al Tribunale adito di:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- previo rigetto dell'avversaria eccezione preliminare di ravvisato obbligo di esperimento, nella specie, del tentativo di mediazione a mente dell'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28/2010 e di ogni conseguenziale istanza avversaria, non avanzando
l'opposta istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e non vertendosi nella specie in materia di contratti bancari né ricorrendone i presupposti, oppure, in subordine e in denegata ipotesi, previa assegnazione del termine di 15 giorni per introdurre l'iter di mediazione;
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
- previo rigetto della richiesta di riunione del presente giudizio a quello n.
9396/2021 R.G. promosso davanti a codesto Tribunale da altro soggetto
( e dott. stante l'assenza di ragioni per Controparte_2 Controparte_3 disporne la riunione anche in considerazione delle questioni (disconoscimento di firma) trattate nel presente giudizio estranee e diverse da quelle oggetto dell'altro processo;
- in via principale, respingere l'opposizione proposta integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i SIg.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._1 Persona_1 C.F._2 in solido tra loro a pagare a Controparte_1
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o
[...] la diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 a far data dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali gravati di I.V.A. e
C.P.A.;”.
Nel prosieguo del giudizio, disposta la riassegnazione del fascicolo di causa con deSInazione del nuovo magistrato nella persona dello scrivente giudice, riassunto il processo interrottosi in data 14/02/2022 per l'intervenuto decesso della originaria parte opponente (ad opera degli aventi causa di quest'ultima, individuati Persona_1 nelle persone di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , ritenuto di non accogliere la chiesta riunione del
[...] Parte_5 presente processo con quello iscritto al n. 9396/2021 r.g. e pendente innanzi questo stesso Tribunale (come da motivazioni espresse nell'ordinanza del 01/02/2023), concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità e la riferibilità delle sottoscrizioni apposte ad apparente nome di e Parte_1 Persona_1 all'appendice di polizza per cui è causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024, con provvedimento dell'11/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
In rito va rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda avanzata dagli opponenti per il dedotto mancato esperimento del previo procedimento di mediazione.
L'oggetto del giudizio, infatti (la cui res controversa ruota attorno ad una polizza fideiussoria e annessa e successiva appendice di dichiarazione di coobbligazione da parte di pretesi terzi garanti del contraente principale), esula dalle tassative materie per le quali l'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 (nella versione ratione temporis vigente) impone il preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
Nel merito, l'opposizione si è rivelata fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via del tutto preliminare appare opportuno precisare che dall'esame del tenore complessivo delle difese spiegate da parte opponente (dell'atto di citazione in opposizione e dei successivi atti e documenti di causa da loro prodotti), appare obiettivamente evidente che la contestazione delle sottoscrizioni operate dagli istanti abbia riguardato l'intero rapporto di garanzia invocato dalla opposta.
Sul punto, infatti, giova premettere che il complesso rapporto contrattuale dedotto in lite si è snodato attraverso la stipula di plurimi e successivi documenti contrattuali e
“appendici”, di non facile e immediata ricostruzione.
In particolare, dall'attento esame delle risultanze documentali in atti (tuttavia, neppure compiutamente e univocamente ricostruite dalla odierna opposta nello stesso ricorso monitorio introduttivo dell'intera controversia, attraverso l'indicazione degli esatti estremi identificativi di ognuno dei plurimi documenti contrattuali invocati e prodotti), emerge che la primigenia polizza fideiussoria recante n.
776A0816, datata 04/05/2007, stipulata in origine da per l'importo Persona_3 massimo garantito di euro 352.785,42, e corredata da dichiarazione di coobbligazione da parte di e , era seguita Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 dalle seguenti ulteriori appendici:
– (a) appendice n. Y00726 del 31/10/2007, con la quale la polizza fideiussoria n.
776A0816 veniva “volturata” dalla a nome della Persona_3 CP_2
(ivi leggendosi: “Con la presente appendice che viene a formare parte integrante
[...] della polizza, si dà atto che Contraente/Soggetto Obbligato della stessa deve intendersi:
C.So Italia 302/B-80010 Villaricca (NA) C.F.: ”); Controparte_2 P.IVA_2
– (a.1) alla su menzionata appendice di voltura risulta allegata “Dichiarazione di
Coobbligazione” (individuata quale “Appendice n. 1 a app. YY00726 alla polizza
776A0816 […] A garanzia: Appendice di voltura da a Persona_4 CP_2
[...
), per la somma massima garantita di euro 352.785,42, datata 31/10/2007, a nome e apparente firma di: 1. ;
2. Di Nunzio Salvatore;
3. Parte_1
; Persona_1
– (b) appendice n. Y00128 del 10/02/2009, con la quale la somma massima garantita con la polizza fideiussoria n. 776A0816 veniva aumentata da euro 352.785,42 ad euro 780.000,00 (ivi testualmente leggendosi: “Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza cui si riferisce, di comune accordo fra le parti si conviene che l'importo della garanzia viene aumentato da Euro 352.785,42 (Euro trecentocinquantaduemilasettecentoottantacinque/42) a Euro 780.000,00 (Euro settecentottantamila/00) a seguito di dichiarazione del Beneficiario/Ente Garantito.”)
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
– (b.1) alla su menzionata appendice di aumento dell'importo massimo garantito risulta allegata “Dichiarazione di Coobbligazione” (individuata quale “Appendice n.
1 a app. YY00128 alla polizza 776A0816 […] A garanzia Appendice di aumento da €
352.785,42 a € 780.000,00”), per la somma massima garantita di euro 780.000,00, datata 10/02/2009, a nome e apparente firma di: 1. ;
2. Di Parte_1
Nunzio Salvatore;
3. . Persona_1
Ora, al di là dell'esatta individuazione degli estremi di nomenclatura delle diverse appendici in atti (invero di non facile intelligibilità), sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione gli attori-opponenti deducevano sul punto: “[…] Tale fideiussione nasceva da un contratto stipulato tra esso fideiussore e la SI.ra , venditrice dell'immobile acquisito dalla per un Persona_4 Controparte_2 ammontare massimi di € 352.785,42. In virtù dell'accettazione della convenzione costitutiva dell'obbligazione pecuniaria garantita da fideiussione, la succedeva nel Controparte_2 debito della SI.ra ,e, con esso, anche nella fideiussione. In virtù della Persona_4 successione nel debito, dunque, la fideiussione in origine stipulata tra la e la SI.ra CP_1
, andava a garantire non più il debito di quest'ultima, bensì, il debito della Persona_4 stessa Come si evince dalla appendice della polizza fideiussoria , a Controparte_2 seguito del passaggio della fideiussione dalla SI.ra alla Persona_4 Controparte_2 nuova debitrice garantita), l'importo della garanzia veniva ad essere aumentato da €
[...]
352.785,42 ad€ 780.000,00. Alla obbligazione principale gravante sulla Controparte_2
e garantita da fideiussione della Zurich Insurance Company, quest'ultima
[...] afferma essersi aggiunti , in qualità di coobbligati , i SI.ri , Parte_1
e In virtù di tale aggiunzione la Soc. Zurich Persona_1 Controparte_3
Insurance Company verrebbe a contare su di una pluralità di patrimoni su cui soddisfarsi in via di regresso, una volta adempiuta l'obbligazione in favore del
; ad essere infatti, non sarebbe più la sola ma Pt_6 Parte_6 Controparte_2 lo sarebbero anche i SI.ri , e . A sostegno di tale Pt_1 Per_1 CP_3 affermazione, la produce una appendice di polizza fideiussoria in cui CP_1 risultano le firme dei coobbligati anzidetti. Come si avrà modo di dimostrare, tuttavia, l'aggiunzione dei coobbligati sopra indicati risulta null'altro che un capestro tentativo , da parte di esso fideiussore, di contare su più debitori sui quali soddisfarsi in via di regresso una volta adempiuto . Infatti le firme dei due dichiaranti (presunti coobbligati) e sono del tutto Parte_1 Persona_1 apocrife mai apposte da tali soggetti. L'obbligazione consistente nel pagamento degli oneri di costruzione , dunque, risulta gravare unicamente sulla Controparte_2 ed è assistita da fideiussione ad opera della Zurich Insurance Company. Oneri di
[...] costruzione, tramutati poi, nella esecuzione delle opere di urbanizzazione a favore del Pt_6 di Davoli. (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Da quanto precede, dunque, può affermarsi (e, in ciò, re melius perpensa rispetto a quanto osservato nell'ordinanza istruttoria resa in data 26/10/2023, il cui contenuto — non decisorio né definitivo — non può pregiudicare la decisione della causa, essendo n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
sempre modificabile e revocabile dal giudice che l'ha pronunciata, ex art. 177 c.p.c.) che oggetto della contestazione è stata la stessa assunzione, da parte degli odierni opponenti, della qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla Controparte_2 con la polizza fideiussoria in atti, il che è avvenuto, non solo e non tanto con la
“Appendice n. 1 a app. YY00128 alla polizza 776A0816 […] A garanzia Appendice di aumento da € 352.785,42 a € 780.000,00”, bensì anche e soprattutto con la “Appendice n.
1 a app. YY00726 alla polizza 776A0816 […] A garanzia: Appendice di voltura da Per_4
a (e ciò a prescindere dal non univoco riferimento che gli
[...] CP_2 opponenti abbiano fatto ai precisi estremi di tali due documenti, del resto neppure univocamente individuati con i su menzionati estremi dalla stessa parte opponente nel ricorso monitorio).
Invero, costituisce arresto storico e consolidato della Suprema Corte quello per cui
“La qualificazione giuridica della pretesa fatta valere in giudizio discende non già dalle sole espressioni usate nel formulare le conclusioni, ma dall'interpretazione di tutto il contesto dell'atto introduttivo, del quale non può essere trascurata la parte espositiva. Questa, infatti, può, in forza di chiarimenti e di interpretazioni, desumibili anche per implicito, condurre ad una rettifica o ad un completamento delle conclusioni riguardate nel loro tenore testuale, tenuto soprattutto conto delle finalità perseguite dalle parti.” (cfr., tra tutte, Cass., Sez. 3,
Sentenza, 05/01/1977, n. 33).
In definitiva, nel caso di specie, proprio dall'attento esame del tenore complessivo delle difese spiegate sul punto dagli opponenti si può affermare che essi abbiano inteso, non solo disconoscere la mera “Dichiarazione di Coobbligazione” a garanzia dell'appendice di aumento della somma garantita da euro 352.785,42 ad euro
780.000,00 della polizza fideiussoria in oggetto, quanto, piuttosto e soprattutto, anche la stessa “Dichiarazione di Coobbligazione” con la quale essi opponenti, a monte, apparivano costituirsi garanti della e, dunque, la “Appendice n. 1 a Controparte_2 app. YY00726 alla polizza 776A0816 […] A garanzia: Appendice di voltura da Per_4
a .
[...] CP_2
Del resto, il tenore complessivo della spiegata opposizione è chiaro nel contestare in toto l'intera pretesa creditoria azionata dalla opposta nei confronti degli opponenti
(attraverso il radicale disconoscimento del rapporto di garanzia — complessivamente inteso — apparentemente assunto a nome di questi ultimi e sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla opposta nei loro confronti), e non già il mero quantum di essa (come sarebbe, invece, stato nel caso in cui gli opponenti abbiano inteso contestare la sola appendice di aumento della somma massima garantita da euro
352.785,42 ad euro 780.000,00 e non anche l'appendice con la quale essi si costituivano garanti della a seguito della voltura della polizza Controparte_2 fideiussoria principale dalla alla . Persona_3 Controparte_2
Ciò chiarito, nel merito, all'esito della istanza di verificazione tempestivamente proposta sul punto dalla opposta e degli accertamenti tecnici compiuti a mezzo del n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
nominato CTU, è emersa la natura effettivamente apocrifa delle sottoscrizioni risultanti sulle menzionate appendici e dichiarazioni di coobbligazione in atti, non riconducibili agli originari opponenti e . Parte_1 Persona_1
In particolare, tramite approfondito esame strumentale, tecnico e visivo delle sottoscrizioni in verifica (operazioni, criteri e metodologie di cui il CTU ha fornito ampia e analitica descrizione ed esplicazione nella depositata consulenza in atti), il
CTU è pervenuto alla motivata conclusione che esse divergono dalle firme in comparazione con riguardo a tutti gli otto generi grafici analizzati (ossia:
1. Ductus;
2. ;
3. Forma ed Aspetti Strutturali;
4. Direzione ed Inclinazione;
5. CP_5
Continuità;
6. Pressione e Tratto;
7. 8. Velocità), dovendosi esse, CP_6 dunque, ritenere “apocrife, invero imitazioni a mano libera”. Tale conclusione il CTU ha rimarcato tanto per le sottoscrizioni ad apparente nome di Parte_1 quanto per quelle ad apparente nome di e sia per l'Appendice di Persona_1 aumento da euro 352.785,42 a euro 780.000,00 del massimale garantito, sia per la
“Dichiarazione di Coobbligazione” emessa il 31.10.2007, in appendice alla
“volturazione” della polizza fideiussoria principale (cfr. relazione tecnica di CTU depositata in atti dal nominato Consulente d'Ufficio in data 13/04/2024).
Le su illustrate conclusioni sono state, poi, motivatamente ribadite dal nominato
CTU anche in puntuale riscontro alle note controdeduttive fatte pervenire al
Consulente d'Ufficio dal Consulente di Parte nominato dalla opposta (cfr. pagg. da 55
a 57 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti).
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il nominato CTU risultano essere tutte adeguatamente e congruamente motivate, sia dal punto di vista strettamente logico, che da quello tecnico-scientifico (anche col richiamo di ampia e condivisa letteratura di riferimento e in puntuale riscontro e confutazione delle osservazioni fatte pervenire dai consulenti tecnici di parte) e meritano, pertanto, integrale adesione da parte del giudicante, anche sulla scorta del principio di diritto secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Per tutto quanto sopra argomentato, dunque, le dichiarazioni di coobbligazione in atti, in forza delle quali la opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti degli odierni opponenti, e Parte_1
, in qualità di garanti e coobbligati in solido rispetto all'obbligata Persona_1
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
principale non possono considerarsi opponibili e riferibili ai Controparte_2 medesimi opponenti, poiché le sottoscrizioni ivi apposte a loro apparente nome si sono rivelate apocrife.
Quanto precede assorbe e rende superfluo l'esame di ogni ulteriore motivo di opposizione.
In definitiva, in accoglimento della spiegata opposizione, il decreto ingiuntivo opposto, n. 2603/2021 emesso in data 14/06/2021 e pubblicato in data 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6405/2021, va revocato limitatamente e nei soli confronti degli ingiunti e;
Parte_1 Persona_1 contestualmente, e per le medesime ragioni tutte innanzi illustrate, la domanda avanzata dalla opposta nei confronti dei predetti opponenti, e Parte_1
, va rigettata. Persona_1
Dato l'esito del giudizio e le ragioni della adottata decisione, sussistono, secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale, le ragioni previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tanto della precedente fase sommaria, quanto della presente fase di opposizione.
Ed invero, la Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 77/2018, depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma.
Ebbene, il Tribunale ritiene, nel caso di specie, che le predette “gravi ed eccezionali” ragioni che possono comportare la compensazione delle spese di lite tra le parti siano da individuarsi nel non pronosticabile esito della lite da parte della stessa odierna opposta, la quale appare aver riposto non ingiustificato affidamento nelle apparenti risultanze testuali esteriori di appositi documenti contrattuali di cui essa non poteva
— neppure utilizzando l'ordinaria diligenza — prevedere l'apocrifia delle sottoscrizioni riferibili agli odierni opponenti (essendo stati i menzionati documenti stipulati per il tramite di un'Agente di zona); non vi è dubbio, dunque, che disporre la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, al di là della parcellizzata e acritica applicazione del solo principio della soccombenza
(non tenendo, dunque, conto del contesto e del sostrato fattuale in cui una tale soccombenza è maturata) possa dar luogo ad un risultato fortemente iniquo per la medesima parte opposta.
n. 9625/2021 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 9625/2021 R.G.A.C.
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, esse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), per metà a carico degli attori-opponenti e per la residua quota della metà a carico della parte convenuta-opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9625/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: "Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2603/2021, emesso dal
Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 18/06/2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 6405/2021 r.g.", pendente tra Parte_1 in proprio e nella qualità di erede della de cuius nonché Persona_1 Pt_2
e questi
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ultimi nella esclusiva qualità di eredi della de cuius – attori-opponenti Persona_1
– e – Controparte_1 convenuta-opposta – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, contestualmente rigettando nel merito la domanda proposta dalla opposta nei confronti degli opponenti, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite tanto della presente fase di opposizione quanto della precedente fase sommaria;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 07 maggio 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la quota della metà a carico di parte attrice-opponente e per la quota della residua metà a carico di parte convenuta-opposta, con il conseguente reciproco diritto delle dette parti di ripetere dall'altra quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto interno quivi sancite.
Così deciso in Aversa, 19/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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