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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1729-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 ifeso dall'avv. Annalisa Roseti e dall'avv. Paolo Rosini,
appellante nei confronti di
, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Miranda, convenuto in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Firenze, in materia di risoluzione contratto di appalto di servizi.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “in riforma, nei termini sopra prospettati, della sentenza numero 2330/2022resa dal Tribunale di Firenze in data 8
1 agosto 2022 e pubblicata il 9 agosto 2022 notificata a mezzo pec il 17 agosto 2022 ed accogliere le conclusioni: -accertare e dichiarare nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità o la risoluzione ipso iure del negozio di mandato tra agente e calciatore n. 3128 del 20 giugno 2012 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1677/2015 del Tr ibunale di Firenze, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il sig. nulla deve al sig. Parte_1 CP_1
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità
[...] del pagamento effettuato dal sig. al sig. Parte_1 CP_1 costituente indebito oggettivo, e, per l'effetto, condannare CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di €
[...]
299.998,00, o del diverso importo che riterrà di giustizia, oltre interessi, dalla corresponsione delle somme al saldo, e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” Per la convenuta: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze
– Sezione I Civile – ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, voglia: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; Dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità dell'Appello in relazione alle domande di ripetizione somme di richiesta declaratoria della
“risoluzione ipso iure e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia” del mandato essendo passata in giudicato sui due punti la Sentenza n. 2330/2022 del Tribunale di Firenze (DOC. 1), per i motivi meglio esposti nella precedente narrativa;
Nel merito, in ogni caso, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig. confermando la sentenza n. Parte_1
2330/2022 del Tribunale di Firenze – III Sezione – G.U. Dott. Enrico D'Alfonso, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distarsi in favore dello scrive nte legale che se ne dichiara antistatario.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
2 calciatore professionista, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1677/2015, emesso dal
Tribunale di Firenze in data 30.3.2015, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento a favore dell'agente della somma CP_1 di € 130.906,80 a titolo di residuo compenso per l'attività da quest'ultimo svolta in relazione al contratto di mandato n. 3128, stipulato in data 20.6.12 tra il calciatore e la società sportiva AS
ON.
L'opponente eccepiva preliminarmente un vizio di notificazione del decreto monitorio e l'insussistenza delle condizioni di legge per emettersi il provvedimento monitorio, svolgendo poi una serie di deduzioni in merito al rapporto intercorso tra le parti, evidenziando:
di aver già corrisposto al la somma di 299.998,00 euro CP_1
a titolo di compenso per la sua attività di agente;
che nel contratto sottoscritto con la squadra di calcio della società sportiva ON AS, il aveva dichiarato di non _1 essersi avvalso di un gente, mentre il figurava quale _1 agente della predetta società;
che oltre alla violazione delle regole dell'ordinamento sportivo dettate in materia (artt. 16 comma 8°, 19 comm a 8 e 20 comma
9°), si configurava quindi la sussistenza di un conflitto di interessi taciuto dal che aveva operato con l'evidente CP_1 interesse di spingere il a sottoscrivere l'accordo per _1 incassare il compenso dalla società;
che pertanto l'attore aveva diritto a veder risolto il contratto, senza indennizzo per l'agente tenuto anche a restituire quanto percepito.
Nell'atto di citazione venivano quindi svolte considerazioni, con citazioni di precedenti in giurisprudenza, in merito all'istituto dell'annullamento del contratto in caso di dolo mediante menzogne, artifici e raggiri posti in essere da parte di uno dei contraenti, per 3 poi aggiungere che il aveva “nascosto” al traendolo in CP_1 _1 errore, di agire nell'interesse del club sportivo con il relativo conseguimento di un compenso.
L'opponente proponeva quindi, in via riconvenzionale, domanda di ripetizione di indebito circa le somma di euro 299.998,00 che assumeva essere stata corrisposta all'agente.
-
Il costituitosi in giudizio ave va contestato la domanda CP_1 avversaria, sostenendo nel merito di non aver ricevuto il compenso a lui spettante in base al contratto stipulato in data 17.9.2012 che aveva sostituito quello menzionato dall'opponente che non aveva di fatto mai avuto alcuna esecuzione.
Evidenziava che le parti si erano poi successivamente – in data
8.10.2012 - accordate per il pagamento all'agente di un bonus economico da corrispondersi, quanto a € 620.000,00 entro il mese di agosto 2013, successivamente rinegoziato nella minor somma €
524.600,00 oltre IVA, di cui il aveva corrisposto, in data _1
15/9/2013, l'importo di € 245.900,00 oltre IVA in acconto (come da fattura n. 2 \13 emessa da sottoscritta dal on formula CP_1 _1
“per accettazione”.
L'opposto deduceva che era insussistente il conflitto di interessi prospettato dal ed eccepiva che la domanda risoluzione del _1 contratto era formulata, peraltro del tutto genericamente, solo nelle conclusioni, restando comunque inesistente un inadempim ento dell'agente alle proprie obbligazioni.
Anche le restanti generiche domande di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto dovevano ritenersi inammissibili in quanto prive di elementi a sostegno, per cui il contestava unicamente CP_1 la domanda di annullamento del contratto , che, oltre a incidere su un
4 negozio non più produttivo di effetti, si fondava sull'omessa comunicazione di elementi tali da configurare un conflitto di interessi dell'agente: a) sull'asserita induzione dolosa alla firma d el contratto con l'AS ON;
b) su una presunta induzione in errore alla firma del contratto dell'attore con l'AS ON;
c) sulla presunta violazione degli artt. 16, co. 8, 19, co. 8 e 20, co. 9 del Regolamento Agenti
(DOC. 1 attoreo), richiamati dall'attore.
-
All'esito della trattazione, decidendo la causa, il Tribunale di Firenze in sentenza ha, in via preliminare, svolto una serie di considerazioni in base alle quali ha ritenuto: 1- inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo;
2- conseguentemente inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal unitamente all'azione di _1 accertamento ex art. 188 u.comma c.p.c.; 3- ammissibili le distinte e autonome domande pure contenute nell'atto di citazione in opposizione proposto dal (risoluzione e/o annullamento del _1 mandato, ripetizione indebito) con valida instaurazione del contraddittorio tra le parti per il raggiungimento dello scopo e lo svolgimento di difese nel merito.
Successivamente, inquadrando le domande, il Tr ibunale ha ritenuto non necessaria e né opportuna la sospensione del procedimento per aver le parti segnalato che tra loro era pendente altro giudizio, poi definito con sentenza del medesimo Tribunale che aveva respinto la domanda del a vedersi paga ta la somma residua del bonus CP_1 aggiuntivo di cui all'accordo stipulato a parte e che il in parte _1 aveva pagato corrispondendo la somma di euro (nella presente causa la somma aveva invece costituito oggetto della richiesta ripetizione di indebito – con condotta che veniva indicata come non corrispondente a buona fede e correttezza – in quanto l'aveva _1 prospettata come pagamento imputato al contratto di mandato sportivo). 5 E ancora non ricorrevano gli estremi per la riunione dei due procedimenti pendenti al momento in gradi distinti, risultando appellata la citata sentenza n. 516 \22 che aveva respinto la domanda del di ricevere il saldo della somma pattuita quale bonus CP_1 aggiuntivo, sulla base della considerazione secondo la quale l'intero contratto di mandato sportivo del 20.6.2012 era da ritenersi nullo.
Sulla detta sentenza il Tribunale ne rilevava la poco comprensibile motivazione in cui si accertava la nullità del mandato per la violazione del Regolamento FIGC, non specificamente dichiarata ne l dispositivo, ma pur ammettendo che tale decisione fosse tecnicamente suscettibile di passare in giudicato e quindi “pregiudicante” le questioni poste nella presente causa, non riteneva di sospendere il giudizio.
Venendo quindi al merito, la domanda di an nullamento per errore o dolo del contratto non “trovava fondamento” sulle invocate disposizioni del Regolamento FIGC ed il dedotto conflitto di interessi, per rilevare ai sensi dell'art. 1394 c.c. avrebbe dovuto essere basato sulla dimostrazione di un'inco mpatibilità tra gli interessi del rappresentato e del rappresentante non solo in via astratta e ipotetica, ma in concreto “con riferimento allo specifico contratto”.
Nella fattispecie, però, mancava la prova – e persino l'allegazione – di un sacrificio in concreto risentito dal calciatore che aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni contrarie e aveva poi rinnovato il contratto.
Quanto alla domanda di risoluzione fondata sull'art. 19 comma 8° del
Regolamento FIGC, la mancata previa informazione dell'esist enza del conflitto non poteva ritenersi rilevante solo in astratto, occorrendo anche in tal caso che ne fossero derivate conseguenze negative per il calciatore, del tutto insussistenti nel caso in esame.
Inoltre l'esistenza del conflitto d'interessi denunc iato era ben
6 specificata nel contratto sottoscritto con la società AS ON da parte del che peraltro conosceva la “realtà” già da prima della _1 stipulazione dell'accordo con la squadra.
Né era verosimile l'allegato “turbamento” per il calciatore per aver appreso la circostanza, dal momento che non venne immediatamente revocato il mandato ma, anzi, mesi dopo venne tra calcatore e agente stipulato un accordo per il bonus aggiuntivo (fatto che spinge il primo giudice a ravvisare nella motivazione della s entenza una ritenuta verosimile “collusione” tra i due al fine di nascondere alla società calcistica AS ON rappresentata dall'agente, il fatto che questi avesse mandato e incarico alla trattativa anche per il calciatore).
Una volta rigettate le domande del non ricorreva pertanto _1 alcun contrasto fra giudicati con la decisione - sentenza n. 516/2022
- emessa nell'ambito dell'altro procedimento pendente tra le parti davanti al Tribunale di Firenze, num. 17087/15.
Tanto premesso, il Tribunale così st atuiva nel dispositivo:
“a. Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1677/2015, emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.3.2015; b. Rigetta le domande proposta dal nei termini indicati in motivazione;
c. Compensa _1 tra le parti le spese del complessivo giudizio.”
-
Il ha quindi impugnato la predetta sentenza proponendo _1
l'odierno appello col quale ha contestato l'affermazione del primo giudice in base alla quale, una volta rilevata la ricorrenza del conflitto di interessi e quindi la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo che incidono sulla “funzionalità del contratto”, non poteva essere ritenuto meritevole di tutela quello intercorso tra le parti perché concluso in frode all'ordinamento sportivo senza aver osservato le prescrizioni formali all'uopo richieste.
7 Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Decidendo sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, la Corte ritiene che questa debba essere respinta in quanto, pur rilevandosi difetti di specificità per la confusa e ridondan te esposizione contenuta nell'atto di impugnazione, pur rilevandosi una approssimazione nell'aver formulato domande di pronuncia di “nullità
e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità o la risoluzione ipso iure del negozio di mandato tra agente e cal ciatore n. 3128 del 20 giugno 2012” senza una correlata specifica e chiara argomentazione, sia comunque comprensibile la doglianza del che ritiene che le _1 dedotte invalidità del predetto contratto di mandato dovessero essere ritenute dal primo giudice collegabili alla violazione delle indicate norme regolamentari.
Va rilevato che con l'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il aveva prospettato :
1- di non dovere la somma _1 ingiunta in quanto già adempiute le obbligazioni a suo carico;
2 – di non dovere la somma perché il mandato era stato firmato in una condizione di conflitto di interessi del in merito all'esistenza CP_1 di un suo rapporto di mandato con la società a favore della quale il calciatore si era poi impegnato e aveva fir mato il contratto.
8 A causa della mancata comunicazione di tale condizione di conflitto, per i divieti posti dall'ordinamento sportivo, il assumeva di _1 essere stato indotto in errore con dolo determinante dell'agente che l'avrebbe spinto a sottoscrivere l'accordo aveva operato con l'evidente interesse di incassare il compenso dalla società .
Il contratto con la società a cui ha fatto rifermento il è quello _1 datato giugno 2012 (v. atto di citazione in opposizione), ma dalle produzioni in atti si ricava che poi l'accordo fra calciatore e squadra
è stato sostituito da altro accordo datato settembre 2012.
L'atto di appello non supera quanto statuito dal giudice di prime cure in merito a pretesi incolpevoli errori in cui sarebbe incorso il calciatore o condotte dolose dell'agente in suo danno, che oltre a essere stati dedotti in modo estremamente generico sin dall'atto di introduzione del giudizio di opposizione, sono risultati privi di elementi dimostrativi (anche indiziari) e, anzi, contrast ati da tutte le risultanze di causa (inutile rinviare alle osservazioni del primo giudice contenute nella sentenza appellata in merito ai vari aspetti contraddittori della condotta del . _1
Resta comunque insuperabile, al di là del mero richiamo testual e alle norme contenute negli articoli 16, 20 e del Regolamento, che – come ritenuto dal Tribunale- le domande proposte dirette alla dichiarazione di “nullità e/o invalidità e/o inefficacia” debbano considerarsi tamquam non esset per essere “totalmente gene riche, cioè prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione a fondamento delle stesse.”
Non sussistono gli estremi per ritenere sussistente il denunciato conflitto di interessi, tale non potendo essere unicamente la mera affermazione contenuta in atto di appello secondo la quale il CP_1 avrebbe “invogliato” il a sottoscrivere l'accordo con l'AS _1
ON (fatto del tutto irrilevante) omettendo di svolgere alcuna trattativa al rialzo in favore dell'atleta perseguendo interessi
9 incompatibili con quelli del rappresentato atleta (che resta comunque fatto del tutto destituito di prova).
La violazione delle norme regolamentari invocate , che in atto di citazione in opposizione sono riferite dal esclusivamente in _1 relazione al proprio preteso diritto alla risoluzione de l contratto, non comporta l'automatica nullità o risoluzione del contratto, che vanno comunque affermate sulla base delle norme dell'ordinamento civile, dal momento che dall'atto di appello non si comprende – al di là dell'indicazione del mero dato testuale normativo regolamentare - dove risieda la prospettata frode o la realizza zione di interessi non meritevoli di tutela.
Come noto, inoltre, il conflitto tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato da valutarsi con riferimento al singolo atto/contratto specificamente dedotto, sussiste se dal medesimo contratto ne derivino l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro, che nella fattispecie è da escludersi quantomeno sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo alla stampa – e quindi _1 anche per le ragioni illustrate nella sentenza appellata – e pe il miglioramento del trattamento economico ricevuto rispetto a quello pregresso.
Peraltro, dal contratto stipulato tra il e la AS ON emerge _1 chiaramente che al calciatore era reso noto che il forniva i CP_1 propri servizi anche alla società calcistica (testualmente: Il Club si è avvalso dei servizi di Agenti Sportivi, sig. . CP_1
E quindi va condivisa la sentenza appellata con riguardo alla statuizione secondo la quale la domanda di risoluzione contrattuale, fondata dal sull'art. 19 c. 8 del Regolamento FIGC, il quale _1 prevede che “il calciatore possa richiedere di risolvere il rapporto con
l'agente nel caso di mancata tempestiva informazione (da fornire comunque prima della conclusione del contratto) dell'esistenza di
10 eventuali conflitti di interessi, anche potenziali ”, vada riferita al profilo non genetico, ma funzionale del rapporto contrattuale:
Una volta premesso che lo scopo della norma regolamentare è chiaramente quello di porre il calciatore comunque conoscenza, prima della stipulazione del contratto, della situazione di conflitto di interesse in cui versa il proprio agente, non può risolversi il contratto in base a una mancata informativa in astratto, assumendo all'opposto rilievo la mancata conoscenza in concreto, da parte del calciatore, della sussistenza del conflitto di interessi.
E dovendo essere valutata anche la gravità dell'inadempimento (come si evince dal testo che recita: “possono richiedere”, senza la previsione di una automatica risoluzione), va ribadito che è del tutto mancata la dimostrazione di conseguenze negative che al calciatore sarebbero derivate dalla mancata informativa (o comunque conoscenza) in merito alla sussistenza del conflitto di interessi .
Quanto infine alla domanda di restituzione della somma data in pagamento dal in favore del pari ad € 299.998 – che è _1 CP_1 incontestato sia stata effettivamente corrisposta in data 13 Dicembre
2013 – va unicamente ricordato che dalla documentazione in atti l a detta corresponsione si basa su altro rapporto contrattuale col quale le parti avevano concordato ulteriore bonus economico in favore dell'agente, debito per il quale il aveva effettuato pieno e _1 integrale riconoscimento (l'intera somma dovuta è ind icata pari a €
620.000 da corrispondersi entro il mese di Agosto 2013, come da dichiarazione sottoscritta dell'8 Ottobre 2012).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo
11 scaglione di valore pari a 300mila euro (valore dichiarato dall'appellante nella nota d'iscrizione) esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da avverso la sentenza impugnata, n. 2330\2022 emessa Parte_1 inter partes dal Tribunale di Firenze, pubbl. il g. 8.8.2022:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare al convenuto, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
tale somma va distratta in favore del difensore – Avv. Luca Miranda – dichiaratosi antistatario.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
12 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 ifeso dall'avv. Annalisa Roseti e dall'avv. Paolo Rosini,
appellante nei confronti di
, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Miranda, convenuto in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Firenze, in materia di risoluzione contratto di appalto di servizi.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “in riforma, nei termini sopra prospettati, della sentenza numero 2330/2022resa dal Tribunale di Firenze in data 8
1 agosto 2022 e pubblicata il 9 agosto 2022 notificata a mezzo pec il 17 agosto 2022 ed accogliere le conclusioni: -accertare e dichiarare nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità o la risoluzione ipso iure del negozio di mandato tra agente e calciatore n. 3128 del 20 giugno 2012 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1677/2015 del Tr ibunale di Firenze, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il sig. nulla deve al sig. Parte_1 CP_1
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità
[...] del pagamento effettuato dal sig. al sig. Parte_1 CP_1 costituente indebito oggettivo, e, per l'effetto, condannare CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di €
[...]
299.998,00, o del diverso importo che riterrà di giustizia, oltre interessi, dalla corresponsione delle somme al saldo, e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” Per la convenuta: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze
– Sezione I Civile – ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, voglia: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello; Dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità dell'Appello in relazione alle domande di ripetizione somme di richiesta declaratoria della
“risoluzione ipso iure e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia” del mandato essendo passata in giudicato sui due punti la Sentenza n. 2330/2022 del Tribunale di Firenze (DOC. 1), per i motivi meglio esposti nella precedente narrativa;
Nel merito, in ogni caso, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig. confermando la sentenza n. Parte_1
2330/2022 del Tribunale di Firenze – III Sezione – G.U. Dott. Enrico D'Alfonso, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distarsi in favore dello scrive nte legale che se ne dichiara antistatario.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
2 calciatore professionista, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1677/2015, emesso dal
Tribunale di Firenze in data 30.3.2015, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento a favore dell'agente della somma CP_1 di € 130.906,80 a titolo di residuo compenso per l'attività da quest'ultimo svolta in relazione al contratto di mandato n. 3128, stipulato in data 20.6.12 tra il calciatore e la società sportiva AS
ON.
L'opponente eccepiva preliminarmente un vizio di notificazione del decreto monitorio e l'insussistenza delle condizioni di legge per emettersi il provvedimento monitorio, svolgendo poi una serie di deduzioni in merito al rapporto intercorso tra le parti, evidenziando:
di aver già corrisposto al la somma di 299.998,00 euro CP_1
a titolo di compenso per la sua attività di agente;
che nel contratto sottoscritto con la squadra di calcio della società sportiva ON AS, il aveva dichiarato di non _1 essersi avvalso di un gente, mentre il figurava quale _1 agente della predetta società;
che oltre alla violazione delle regole dell'ordinamento sportivo dettate in materia (artt. 16 comma 8°, 19 comm a 8 e 20 comma
9°), si configurava quindi la sussistenza di un conflitto di interessi taciuto dal che aveva operato con l'evidente CP_1 interesse di spingere il a sottoscrivere l'accordo per _1 incassare il compenso dalla società;
che pertanto l'attore aveva diritto a veder risolto il contratto, senza indennizzo per l'agente tenuto anche a restituire quanto percepito.
Nell'atto di citazione venivano quindi svolte considerazioni, con citazioni di precedenti in giurisprudenza, in merito all'istituto dell'annullamento del contratto in caso di dolo mediante menzogne, artifici e raggiri posti in essere da parte di uno dei contraenti, per 3 poi aggiungere che il aveva “nascosto” al traendolo in CP_1 _1 errore, di agire nell'interesse del club sportivo con il relativo conseguimento di un compenso.
L'opponente proponeva quindi, in via riconvenzionale, domanda di ripetizione di indebito circa le somma di euro 299.998,00 che assumeva essere stata corrisposta all'agente.
-
Il costituitosi in giudizio ave va contestato la domanda CP_1 avversaria, sostenendo nel merito di non aver ricevuto il compenso a lui spettante in base al contratto stipulato in data 17.9.2012 che aveva sostituito quello menzionato dall'opponente che non aveva di fatto mai avuto alcuna esecuzione.
Evidenziava che le parti si erano poi successivamente – in data
8.10.2012 - accordate per il pagamento all'agente di un bonus economico da corrispondersi, quanto a € 620.000,00 entro il mese di agosto 2013, successivamente rinegoziato nella minor somma €
524.600,00 oltre IVA, di cui il aveva corrisposto, in data _1
15/9/2013, l'importo di € 245.900,00 oltre IVA in acconto (come da fattura n. 2 \13 emessa da sottoscritta dal on formula CP_1 _1
“per accettazione”.
L'opposto deduceva che era insussistente il conflitto di interessi prospettato dal ed eccepiva che la domanda risoluzione del _1 contratto era formulata, peraltro del tutto genericamente, solo nelle conclusioni, restando comunque inesistente un inadempim ento dell'agente alle proprie obbligazioni.
Anche le restanti generiche domande di nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto dovevano ritenersi inammissibili in quanto prive di elementi a sostegno, per cui il contestava unicamente CP_1 la domanda di annullamento del contratto , che, oltre a incidere su un
4 negozio non più produttivo di effetti, si fondava sull'omessa comunicazione di elementi tali da configurare un conflitto di interessi dell'agente: a) sull'asserita induzione dolosa alla firma d el contratto con l'AS ON;
b) su una presunta induzione in errore alla firma del contratto dell'attore con l'AS ON;
c) sulla presunta violazione degli artt. 16, co. 8, 19, co. 8 e 20, co. 9 del Regolamento Agenti
(DOC. 1 attoreo), richiamati dall'attore.
-
All'esito della trattazione, decidendo la causa, il Tribunale di Firenze in sentenza ha, in via preliminare, svolto una serie di considerazioni in base alle quali ha ritenuto: 1- inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo;
2- conseguentemente inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal unitamente all'azione di _1 accertamento ex art. 188 u.comma c.p.c.; 3- ammissibili le distinte e autonome domande pure contenute nell'atto di citazione in opposizione proposto dal (risoluzione e/o annullamento del _1 mandato, ripetizione indebito) con valida instaurazione del contraddittorio tra le parti per il raggiungimento dello scopo e lo svolgimento di difese nel merito.
Successivamente, inquadrando le domande, il Tr ibunale ha ritenuto non necessaria e né opportuna la sospensione del procedimento per aver le parti segnalato che tra loro era pendente altro giudizio, poi definito con sentenza del medesimo Tribunale che aveva respinto la domanda del a vedersi paga ta la somma residua del bonus CP_1 aggiuntivo di cui all'accordo stipulato a parte e che il in parte _1 aveva pagato corrispondendo la somma di euro (nella presente causa la somma aveva invece costituito oggetto della richiesta ripetizione di indebito – con condotta che veniva indicata come non corrispondente a buona fede e correttezza – in quanto l'aveva _1 prospettata come pagamento imputato al contratto di mandato sportivo). 5 E ancora non ricorrevano gli estremi per la riunione dei due procedimenti pendenti al momento in gradi distinti, risultando appellata la citata sentenza n. 516 \22 che aveva respinto la domanda del di ricevere il saldo della somma pattuita quale bonus CP_1 aggiuntivo, sulla base della considerazione secondo la quale l'intero contratto di mandato sportivo del 20.6.2012 era da ritenersi nullo.
Sulla detta sentenza il Tribunale ne rilevava la poco comprensibile motivazione in cui si accertava la nullità del mandato per la violazione del Regolamento FIGC, non specificamente dichiarata ne l dispositivo, ma pur ammettendo che tale decisione fosse tecnicamente suscettibile di passare in giudicato e quindi “pregiudicante” le questioni poste nella presente causa, non riteneva di sospendere il giudizio.
Venendo quindi al merito, la domanda di an nullamento per errore o dolo del contratto non “trovava fondamento” sulle invocate disposizioni del Regolamento FIGC ed il dedotto conflitto di interessi, per rilevare ai sensi dell'art. 1394 c.c. avrebbe dovuto essere basato sulla dimostrazione di un'inco mpatibilità tra gli interessi del rappresentato e del rappresentante non solo in via astratta e ipotetica, ma in concreto “con riferimento allo specifico contratto”.
Nella fattispecie, però, mancava la prova – e persino l'allegazione – di un sacrificio in concreto risentito dal calciatore che aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni contrarie e aveva poi rinnovato il contratto.
Quanto alla domanda di risoluzione fondata sull'art. 19 comma 8° del
Regolamento FIGC, la mancata previa informazione dell'esist enza del conflitto non poteva ritenersi rilevante solo in astratto, occorrendo anche in tal caso che ne fossero derivate conseguenze negative per il calciatore, del tutto insussistenti nel caso in esame.
Inoltre l'esistenza del conflitto d'interessi denunc iato era ben
6 specificata nel contratto sottoscritto con la società AS ON da parte del che peraltro conosceva la “realtà” già da prima della _1 stipulazione dell'accordo con la squadra.
Né era verosimile l'allegato “turbamento” per il calciatore per aver appreso la circostanza, dal momento che non venne immediatamente revocato il mandato ma, anzi, mesi dopo venne tra calcatore e agente stipulato un accordo per il bonus aggiuntivo (fatto che spinge il primo giudice a ravvisare nella motivazione della s entenza una ritenuta verosimile “collusione” tra i due al fine di nascondere alla società calcistica AS ON rappresentata dall'agente, il fatto che questi avesse mandato e incarico alla trattativa anche per il calciatore).
Una volta rigettate le domande del non ricorreva pertanto _1 alcun contrasto fra giudicati con la decisione - sentenza n. 516/2022
- emessa nell'ambito dell'altro procedimento pendente tra le parti davanti al Tribunale di Firenze, num. 17087/15.
Tanto premesso, il Tribunale così st atuiva nel dispositivo:
“a. Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1677/2015, emesso dal Tribunale di Firenze in data 30.3.2015; b. Rigetta le domande proposta dal nei termini indicati in motivazione;
c. Compensa _1 tra le parti le spese del complessivo giudizio.”
-
Il ha quindi impugnato la predetta sentenza proponendo _1
l'odierno appello col quale ha contestato l'affermazione del primo giudice in base alla quale, una volta rilevata la ricorrenza del conflitto di interessi e quindi la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo che incidono sulla “funzionalità del contratto”, non poteva essere ritenuto meritevole di tutela quello intercorso tra le parti perché concluso in frode all'ordinamento sportivo senza aver osservato le prescrizioni formali all'uopo richieste.
7 Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Decidendo sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, la Corte ritiene che questa debba essere respinta in quanto, pur rilevandosi difetti di specificità per la confusa e ridondan te esposizione contenuta nell'atto di impugnazione, pur rilevandosi una approssimazione nell'aver formulato domande di pronuncia di “nullità
e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità o la risoluzione ipso iure del negozio di mandato tra agente e cal ciatore n. 3128 del 20 giugno 2012” senza una correlata specifica e chiara argomentazione, sia comunque comprensibile la doglianza del che ritiene che le _1 dedotte invalidità del predetto contratto di mandato dovessero essere ritenute dal primo giudice collegabili alla violazione delle indicate norme regolamentari.
Va rilevato che con l'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il aveva prospettato :
1- di non dovere la somma _1 ingiunta in quanto già adempiute le obbligazioni a suo carico;
2 – di non dovere la somma perché il mandato era stato firmato in una condizione di conflitto di interessi del in merito all'esistenza CP_1 di un suo rapporto di mandato con la società a favore della quale il calciatore si era poi impegnato e aveva fir mato il contratto.
8 A causa della mancata comunicazione di tale condizione di conflitto, per i divieti posti dall'ordinamento sportivo, il assumeva di _1 essere stato indotto in errore con dolo determinante dell'agente che l'avrebbe spinto a sottoscrivere l'accordo aveva operato con l'evidente interesse di incassare il compenso dalla società .
Il contratto con la società a cui ha fatto rifermento il è quello _1 datato giugno 2012 (v. atto di citazione in opposizione), ma dalle produzioni in atti si ricava che poi l'accordo fra calciatore e squadra
è stato sostituito da altro accordo datato settembre 2012.
L'atto di appello non supera quanto statuito dal giudice di prime cure in merito a pretesi incolpevoli errori in cui sarebbe incorso il calciatore o condotte dolose dell'agente in suo danno, che oltre a essere stati dedotti in modo estremamente generico sin dall'atto di introduzione del giudizio di opposizione, sono risultati privi di elementi dimostrativi (anche indiziari) e, anzi, contrast ati da tutte le risultanze di causa (inutile rinviare alle osservazioni del primo giudice contenute nella sentenza appellata in merito ai vari aspetti contraddittori della condotta del . _1
Resta comunque insuperabile, al di là del mero richiamo testual e alle norme contenute negli articoli 16, 20 e del Regolamento, che – come ritenuto dal Tribunale- le domande proposte dirette alla dichiarazione di “nullità e/o invalidità e/o inefficacia” debbano considerarsi tamquam non esset per essere “totalmente gene riche, cioè prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione a fondamento delle stesse.”
Non sussistono gli estremi per ritenere sussistente il denunciato conflitto di interessi, tale non potendo essere unicamente la mera affermazione contenuta in atto di appello secondo la quale il CP_1 avrebbe “invogliato” il a sottoscrivere l'accordo con l'AS _1
ON (fatto del tutto irrilevante) omettendo di svolgere alcuna trattativa al rialzo in favore dell'atleta perseguendo interessi
9 incompatibili con quelli del rappresentato atleta (che resta comunque fatto del tutto destituito di prova).
La violazione delle norme regolamentari invocate , che in atto di citazione in opposizione sono riferite dal esclusivamente in _1 relazione al proprio preteso diritto alla risoluzione de l contratto, non comporta l'automatica nullità o risoluzione del contratto, che vanno comunque affermate sulla base delle norme dell'ordinamento civile, dal momento che dall'atto di appello non si comprende – al di là dell'indicazione del mero dato testuale normativo regolamentare - dove risieda la prospettata frode o la realizza zione di interessi non meritevoli di tutela.
Come noto, inoltre, il conflitto tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato da valutarsi con riferimento al singolo atto/contratto specificamente dedotto, sussiste se dal medesimo contratto ne derivino l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro, che nella fattispecie è da escludersi quantomeno sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo alla stampa – e quindi _1 anche per le ragioni illustrate nella sentenza appellata – e pe il miglioramento del trattamento economico ricevuto rispetto a quello pregresso.
Peraltro, dal contratto stipulato tra il e la AS ON emerge _1 chiaramente che al calciatore era reso noto che il forniva i CP_1 propri servizi anche alla società calcistica (testualmente: Il Club si è avvalso dei servizi di Agenti Sportivi, sig. . CP_1
E quindi va condivisa la sentenza appellata con riguardo alla statuizione secondo la quale la domanda di risoluzione contrattuale, fondata dal sull'art. 19 c. 8 del Regolamento FIGC, il quale _1 prevede che “il calciatore possa richiedere di risolvere il rapporto con
l'agente nel caso di mancata tempestiva informazione (da fornire comunque prima della conclusione del contratto) dell'esistenza di
10 eventuali conflitti di interessi, anche potenziali ”, vada riferita al profilo non genetico, ma funzionale del rapporto contrattuale:
Una volta premesso che lo scopo della norma regolamentare è chiaramente quello di porre il calciatore comunque conoscenza, prima della stipulazione del contratto, della situazione di conflitto di interesse in cui versa il proprio agente, non può risolversi il contratto in base a una mancata informativa in astratto, assumendo all'opposto rilievo la mancata conoscenza in concreto, da parte del calciatore, della sussistenza del conflitto di interessi.
E dovendo essere valutata anche la gravità dell'inadempimento (come si evince dal testo che recita: “possono richiedere”, senza la previsione di una automatica risoluzione), va ribadito che è del tutto mancata la dimostrazione di conseguenze negative che al calciatore sarebbero derivate dalla mancata informativa (o comunque conoscenza) in merito alla sussistenza del conflitto di interessi .
Quanto infine alla domanda di restituzione della somma data in pagamento dal in favore del pari ad € 299.998 – che è _1 CP_1 incontestato sia stata effettivamente corrisposta in data 13 Dicembre
2013 – va unicamente ricordato che dalla documentazione in atti l a detta corresponsione si basa su altro rapporto contrattuale col quale le parti avevano concordato ulteriore bonus economico in favore dell'agente, debito per il quale il aveva effettuato pieno e _1 integrale riconoscimento (l'intera somma dovuta è ind icata pari a €
620.000 da corrispondersi entro il mese di Agosto 2013, come da dichiarazione sottoscritta dell'8 Ottobre 2012).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo
11 scaglione di valore pari a 300mila euro (valore dichiarato dall'appellante nella nota d'iscrizione) esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da avverso la sentenza impugnata, n. 2330\2022 emessa Parte_1 inter partes dal Tribunale di Firenze, pubbl. il g. 8.8.2022:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare al convenuto, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
tale somma va distratta in favore del difensore – Avv. Luca Miranda – dichiaratosi antistatario.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
12 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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