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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 5070/2021
Verbale di Udienza del giorno 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 04 luglio 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento della svolta opposizione ed il rigetto del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite e con attribuzione al procuratore antistatario;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta la quale conclude riportandosi a tutti i propri atti e alla documentazione prodotta riportandosi alle precedenti deduzioni e conclusioni e in particolare alle note del 25/06/2025, chiedendo la decisione della causa;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 04 luglio 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5070/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, cui sono riuniti i procedimenti R.G. 163/2022 + R.G. 536/2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nato CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 18/02/1974 e , Parte_3 [...]
, nata a [...] il [...] rappresentati C.F._3
e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione dall'avv. Ettore
Santaniello, C.F.: , elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_4
OPPONENTE
E
(Cod. Fisc. ), nato a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_5
il 17/04/1942, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Giugliano (C.F.:
[...]
), in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce C.F._6
alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 16/06/2023 previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa . Persona_1
All'esito dell'istruttoria all'udienza del giorno 26/03/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 25/06/2025, differita all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N.1285/2021 del
25.10.2021, R.G.N. 3858/2021, emesso in data 25/102021 dal Tribunale di Avellino con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 15.600 oltre interessi e spese del monitorio per restituzione prestito fondato su assegno n. 5216964634-11 di € 8.700,00 del 30.12.2011 e assegno n. 5363972604-03 di € 6.900,00 del 30.06.2012.
La opponente disconosceva l' esistenza del rapporto giuridico dal quale sarebbe derivato il presunto credito reclamato dal ricorrente in sede monitoria asserendo che alcun rapporto obbligatorio fosse mai sorto tra le parti.
La LD sosteneva che il rapporto originario, nei fatti, era sorto con il padre a cui i predetti assegni furono rilasciati in bianco avendo Persona_2
quest'ultimo concesso un prestito ad un'altra figlia, , al fine di Parte_3
aiutarla a rilevare un'attività commerciale (negozio di cartolibreria, intimo e casalinghi) in Marzano di Nola (AV) per l'importo di € 35.000,00. Pertanto anche gli altri figli del , per venire incontro alle esigenze della sorella, secondo Persona_2
le loro possibilità, concordarono un piano di restituzione del prestito rilasciando al genitore come garanzia del pagamento assegni in bianco, con l'apposizione delle sole firme. Senonchè il genitore , a causa delle gravi difficoltà economiche Persona_2
dei figli, decise di rinunciare al proprio credito, ma gli assegni non furono più restituiti né più rinvenuti, nonostante le molteplici richieste da parte dei figli stessi.
L'opponente sottolineava che soltanto dopo circa 14 anni dall'anno del rilascio (2007)
e dopo la morte del sig. , venivano richiesti in pagamento da Persona_2 CP_1
gli assegni compilati in ogni loro parte rappresentando l' ipotesi di abusivo
[...]
riempimento da parte di soggetto non beneficiario degli assegni e, dunque, non autorizzato, al solo fine di conseguire un indebito arricchimento per cui la sig.ra disconosceva espressamente la paternità della scrittura Parte_1
apposta sugli assegni n.5216964634-11 e n. 5363972604-03 e dichiarava di proporre querela di falso.
Rilevava infine la prescrizione del credito azionato, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e così concludeva:
“- In via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui al capo E) della narrativa.
- Previo interpello, autorizzare, all'esito, la presentazione della querela di falso per tutte le argomentazioni indicate al capo B2 della narrativa e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio.
- Nel merito:
I. accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
II. accertare la mancanza dei presupposti di legge della liquidità, certezza ed esigibilità del preteso credito;
III. dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiuntivo n.1285/2021;
IV. dichiarare estinto il credito azionato per intervenuta prescrizione con tutte le conseguenze di legge;
V. revocare e dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n.1285/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo per carenza, altresì, dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
VI. condannare il sig. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle Controparte_1
spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia;
VII. vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che pregiudizialmente Controparte_1
contestava l'avversa eccezione di prescrizione atteso che gli assegni erano stati emessi a dicembre 2011 e giugno 2012. Rilevava altresì che avendo l'opposta confermato di aver sottoscritto i titoli aveva l'onere di dimostrare l'asserito abusivo riempimento.
Nel merito esponeva di essere il fratello della sig.ra , madre Persona_3
dell'opponente, la quale si rivolse al fratello, unitamente al marito, chiedendogli in prestito ingenti somme, atteso che il proprio nucleo familiare si trovava in fortissime difficoltà economiche. Il , spinto da esclusive ragioni di solidarietà familiare, CP_1
concesse in varie tranches il prestito richiesto.
La ed il marito , a garanzia della restituzione Persona_3 Persona_2
delle somme ricevute, consegnarono al diversi assegni che in della Controparte_1
fiducia familiare non ritenne di stilare alcuna convenzione con i propri parenti.
L'opposto si dichiarava disponibile alla verificazione della scrittura di cui agli assegni postali de quibus e chiedeva procedersi alla riunione al presente procedimento più antico di ruolo dei giudizi aventi rispettivamente R.G.N. 163/2022 e R.G.N. 536/2022, svolgendo, al contempo, domanda riconvenzionale volta all'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente, e/o di Parte_1
chi sarà ritenuto obbligato all'adempimento dell'obbligazione e così concludeva:
“1) In via preliminare, previo differimento della prima udienza indicata nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, autorizzare l'opposto, CP_1
alla chiamata in causa della nominata
[...] Persona_3
), nata a [...] il [...], residente in [...] 47 – 83020 – Marzano di Nola, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, opportuni e consequenziali;
2) Fermo quanto sopra e sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 273 cpc, per ragioni di economia processuale, si chiede procedersi alla riunione al presente procedimento più antico di ruolo dei giudizi aventi R.G.N.163/2022, che sarà chiamato il 09/06/2022 e R.G.N. 536/2022, che sarà chiamato il 01/06/2022;
3) Fermo quanto sopra e ancora in via preliminare ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Aggiungasi che non sussistono gravi motivi e / o pericolo per l'opponente, atteso che il CP_1
ha lasciato andare perento l'atto di precetto notificato
[...]
4) Stante l'operato disconoscimento da parte della Parte_1
relativamente alla paternità sugli assegni N. 5216964634 – 11 e N. 5363972604-03, si formula espressa istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e segg.
c.p.c., ritenendosi necessaria ammettersi CTU grafologica volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
5) Nel merito, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto e annullare l'opposizione proposta perché improponibile, improcedibile, inammissibile, oltre che infondata sia in fatto che in diritto;
6) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, si chiede - previo accertamento del diritto di credito del , nei confronti dell'opponente, Controparte_1
e/o di chi sarà ritenuto tenuto all'adempimento Parte_1
dell'obbligazione di che trattasi, portata da n. 2 assegni postali, tratti su CP_2
- filiale di Avellino, Via De Sanctis n. 3 e, più precisamente, l'assegno n. 5216964634-
11, datato 30/12/2011, emesso a Marzano di Nola, dell'importo di € 8.700,00
(ottomilasettecento/00), e n. 5363972604-03, datato 30/06/2012, emesso in Marzano di Nola, dell'importo di € 6.900,00 (seimilanovecento/00), condannare l'opponente e/o chi sarà ritenuto tenuto all'adempimento dell'obbligazione di che trattasi, al pagamento dei suindicati importi portati dagli assegni postali oggetto dell'ingiunzione di pagamento, per l'importo complessivo di € 15.600,00.
7)Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Rigettata in un primo momento la richiesta di riunione al presente giudizio degli altri due aventi R.G.N.163/2022, vertente tra e l'opposto per le stesse Parte_3
ragioni e R.G.N. 536/2022,vertente tra e l'opposto per le stesse Parte_2
ragioni, successivamente con ordinanza del 12/04/2023, riscontrate esigenze di opportunità, veniva disposta la riunione.
Nei giudizi riuniti, sia la che il deducevano le Parte_3 Parte_2
stesse eccezioni ed osservazioni poste da Nella Parte_1
medesima ordinanza del 12/04/2023, il precedente Giudicante, rilevato che gli opponenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avevano tempestivamente e ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni e le scritture di riempimento di tutti gli assegni posti a base dei decreti ingiuntivi impugnati (n.
1285/2021, 1263/2021 e 1350/2021) e che parte opposta, , aveva Controparte_1
formulato istanza di verificazione delle scritture private entro i termini di legge, sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e disponeva CTU grafologica.
All'esito del deposito della CTU veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti. Terminata la fase istruttoria la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Appare dirimente e fondato - ed assorbente rispetto ad ogni altro motivo – il disconoscimento che gli opponenti hanno posto preliminarmente a base dell' opposizione delle sottoscrizioni e delle scritture di riempimento di tutti gli assegni posti a base dei decreti ingiuntivi impugnati (n. 1285/2021, 1263/2021 e 1350/2021).
L' opposto, sin dalla memoria di costituzione ha formulato istanza di verificazione. Il Tribunale ha quindi disposto CTU, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all'uopo il consulente grafologo avv. , sul seguente quesito: Persona_4
“verifichi il ctu l'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture di riempimento degli assegni postali n. 5216964634-11, 5363972604-03, 5216859313-03, 5363973909-08,
5363974832- 08, apparentemente apposte a nome di , Parte_3 Parte_2
e ”
[...] Parte_1
Il CTU, ha quindi sottoposto ad esame grafologico ciascuno degli opponenti e nella relazione peritale depositata il 22/01/2024 e alla quale si rimanda non ritenendo necessario riportarli in sentenza dato che si tratta di considerazioni molto tecniche, ha precisato che “La presente indagine grafologica è stata svolta avendo visonato gli originali dei documenti in comparazione e dei documenti in verifica, ragion per cui riveste tutti i crismi di correttezza scientifica. Le scritture in comparazione sono omogenee e numerose così che le stesse si presentano idonee al confronto” e ha concluso accertando quanto alla posizione di che “Passando Parte_2
al confronto della scrittura in verificazione e di quella autografa del sig. Pt_2
, se pure sono state evidenziate anche delle somiglianze formali, sono al
[...]
contempo emerse numerose differenze sostanziali (evidenziate ed illustrate nei paragrafi precedenti a cui si fa espressamente richiamo) che escludono la riconducibilità dello scritto in verifica alla mano del sig. . Ed infatti Parte_2
sono proprio le piccole differenze formali nella costruzione ad esempio della lettera
“M”, della “Z” come pure della lettera “N” che nel documento in verifica è disegnata con un gesto angoloso ed energico mentre nella scrittura autografa del sig Pt_2
si collega alla lettera “O” successiva che, nonostante qualche somiglianza
[...]
formale, rendono esplicita la diversità di mano. Il lavoro dell'esperto, pertanto, consiste proprio nel dare il giusto “peso” alle singole somiglianze e differenze da porre sui piatti della bilancia del confronto. ………Dal confronto svolto tra le firme in verifica e quelle in comparazione, come detto, sono emerse corrispondenze di carattere formale ma anche sostanziale, analiticamente descritte ed illustrate nei paragrafi precedenti. Come detto il “ ha sostenuto che “non è il semplice segno isolato a formare l'essenza Per_5 di una scrittura, ma piuttosto il segno messo in relazione e in collaborazione con tutti gli altri segni presenti in quella scrittura”. Ed infatti, pur riferendosi al dettaglio, non lo ha mai considerato isolatamente ma lo ha valutato nel suo riproporsi perché, una volta scoperto, un segno personale “non può fare a meno di ripetersi” e così “diviene la chiave di volta per mettere insieme anche tutte le prove aggiunte”. Ebbene, nella fattispecie in analisi, i dettagli a cui fa riferimento il “ consistono in tutti quegli Per_5
elementi precedentemente esposti a cui si è fatto più volte riferimento nel corso della seguente relazione che sono tutti ricorrenti e costanti proprio nella scrittura del sig.
e che NON si ritrovano corrispondenti anche nella firma e nella Parte_2
scrittura in verifica. Pertanto la scrittura di compilazione dell'assegno n. 5363974832-
08 del 30/09/2012 di € 6.900,00 la scrittura di compilazione dell'assegno n.
5363974832-08 del 30/09/2012 di € 6.900,00 in verifica e la firma a nome “ Parte_2
” ivi apposta non sono riconducibili alla mano del sig. .
[...] Parte_2
Quanto alla posizione di il CTU ha così concluso: Parte_3
“Passando al confronto della scrittura in verificazione e di quella autografa della sig.ra
, se pure sono state evidenziate anche delle somiglianze formali, sono Parte_3
al contempo emerse numerose differenze sostanziali (evidenziate ed illustrate nei paragrafi precedenti a cui si fa espressamente richiamo) che escludono la riconducibilità dello scritto in verifica alla mano della sig.ra . Ed Parte_3
infatti sono proprio le piccole differenze sostanziali nella costruzione ad esempio della lettera “M”, della “Z” come pure della lettera “N” che nel documento in verifica è disegnata con un gesto angoloso ed energico mentre nella scrittura autografa della sig.ra si collega alla lettera “O” successiva che, nonostante qualche Parte_3
somiglianza formale, rendono esplicita la diversità di mano……… Come detto il
“ ha sostenuto che “non è il semplice segno isolato a formare l'essenza di una Per_5
scrittura, ma piuttosto il segno messo in relazione e in collaborazione con tutti gli altri segni presenti in quella scrittura”. Ed infatti, pur riferendosi al dettaglio, non lo ha mai considerato isolatamente ma lo ha valutato nel suo riproporsi perché, una volta scoperto, un segno personale “non può fare a meno di ripetersi” e così “diviene la chiave di volta per mettere insieme anche tutte le prove aggiunte”. Ebbene, nella fattispecie in analisi, i dettagli a cui fa riferimento il “ consistono in tutti quegli Per_5
elementi precedentemente esposti a cui si è fatto più volte riferimento nel corso della seguente relazione che sono tutti ricorrenti e costanti proprio nella scrittura della sig.ra e che NON si ritrovano corrispondenti anche nella firma e nelle Parte_3
scritture in verifica. Pertanto la scrittura di compilazione dell'assegno n. 5363973909-
08 del 30/06/2012 di € 6.900,00 oltre che la scrittura di compilazione e la firma a nome
“ ” apposte sull'assegno tratto su Posteitaliane n. 5216859313-03 del Parte_3
30/01/2012 di € 8.000,00 non sono riconducibili alla mano della sig.ra Parte_3
”.
[...]
Quanto alla posizione di il CTU ha così Parte_1
concluso: “….Dal confronto tra la scrittura in verifica e quella comparativa sono emerse delle sostanziali corrispondenze inerenti: il movimento, la dimensione delle lettere con il particolare e caratterizzante allungo della lettera “L” verso l'alto così da superare la lettera successiva che lo si ritrova perfettamente corrispondente in entrambe le scritture;
la direzione;
la forma e la dinamica costruttiva delle singole lettere e dei singli numeri come è stato analiticamente indicato ed illustrato nei paragrafi precedenti a cui si fa espressamente rinvio;
la continuità, la pressione con particolare riferimento all'inspessimento del tratto con cui in entrambi i casi viene disegnata la barra della lettera “T” o la prima asta discendente della lettera “N” ed all'alleggerimento del tratto finale del numero “3”; la velocità, i piccoli gesti altamente caratterizzanti la scrittura in verifica come, ad esempio, il piccolo gancetto destrogiro con cui termina la costruzione del numero “3” ed il doppio tratto di costruzione della prima asta della lettera “M” che trovano perfetta corrispondenza anche nell'autografia della sig.ra
; etc…….. Dal confronto svolto tra le firme in verifica e quelle in Pt_1
comparazione, come detto, sono emerse corrispondenze di carattere formale ma anche sostanziale, analiticamente descritte ed illustrate nei paragrafi precedenti. Come detto il “ ha sostenuto che “non è il semplice segno isolato a formare l'essenza di Per_5
una scrittura, ma piuttosto il segno messo in relazione e in collaborazione con tutti gli altri segni presenti in quella scrittura”. Ed infatti, pur riferendosi al dettaglio, non lo ha mai considerato isolatamente ma lo ha valutato nel suo riproporsi perché, una volta scoperto, un segno personale “non può fare a meno di ripetersi” e così “diviene la chiave di volta per mettere insieme anche tutte le prove aggiunte”. Ebbene, nella fattispecie in analisi, i dettagli a cui fa riferimento il “ consistono in tutti quegli Per_5
elementi precedentemente esposti a cui si è fatto più volte riferimento nel corso della seguente relazione che sono tutti ricorrenti e costanti proprio nella scrittura della sig.ra e che si ritrovano corrispondenti anche nelle due Parte_1
scritture in verifica. Pertanto la scrittura di compilazione degli assegni tratti su
PosteItaliane n. 5216964634-11 del 30/12/2011 di € 8.700,00 e n. 5363972604-03 del
30/06/2012 di € 6.900,00 è riconducibile alla mano della sig.ra Parte_1
”.
[...]
Alla luce di tutto quanto sopra, può essere ragionevolmente affermato che, le firme apposte a nome di e la scrittura di compilazione dell'assegno n. Parte_2
5363974832-08 del 30/09/2012 di € 6.900,00 la scrittura di compilazione dell'assegno n. 5363974832-08 del 30/09/2012 di € 6.900,00 sono apocrife e la scrittura di compilazione dell'assegno n. 5363973909-08 del 30/06/2012 di € 6.900,00 oltre che la scrittura di compilazione e la firma a nome “ ” apposte sull'assegno Parte_3
tratto su Posteitaliane n. 5216859313-03 del 30/01/2012 di € 8.000,00 sono apocrife.
La predetta relazione scritta risulta esaustiva, tecnicamente ben motivata ed esente da vizi logici e/o giuridici le cui valutazioni vengono fatte proprie dal giudicante, in quanto adeguatamente argomentate. Sul punto si richiama integralmente quanto valutato ed accertato in quella sede. Tale punto non merita ulteriore approfondimento.
Ciò basta a ritenere fondata l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3
con revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
[...]
Diversa la posizione di cui il CTU ha attribuito Parte_1
l'autenticità della scrittura di compilazione degli assegni tratti su PosteItaliane n.
5216964634-11 del 30/12/2011 di € 8.700,00 e n. 5363972604-03 del 30/06/2012 di €
6.900,00. Orbene ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione del Controparte_1
prestito effettuato alla sorella ed al marito Persona_3 Persona_2
che a garanzia della restituzione delle somme ricevute, consegnarono al CP_1
diversi assegni.
[...]
Va preliminarmente osservato che la locuzione “prestito personale”, di per sé priva di un preciso significato tecnico-giuridico, indica la concessione di una somma di denaro a un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un dato termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo, oneroso se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario. Al riguardo, la S.C. ha più volte precisato che “qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass. 9 agosto 1996, n. 7343). Spetta, quindi, all'attore, anche a fronte delle contestazioni mosse dal debitore, fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito azionato. In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., chi agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo, ha l'onere di dimostrare sia la consegna della somma, sia il titolo dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione. (Cass. civ. Sez. III, 19/08/2003, n. 12119). Nella fattispecie in esame della somma versata in prestito non è stata fornita piena prova. A fronte delle contestazioni mosse dalla parte opponente fin dalla prima difesa, essenzialmente volte a negare di aver mai ricevuto un prestito personale dal e di non aver CP_1
intrattenuto con quest'ultimo alcun rapporto, era onere del creditore fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare la natura di prestito personale della dazione, la sua erogazione, la parziale esecuzione a rimborso della somma mutuata. Prova che il processo non ha fornito. Nulla ha poi provato, in assenza di un obbligo scritto, né in merito all'impegno assunto alla restituzione da parte del beneficiato, né in merito agli acconti ricevuti da quest'ultimo a rimborso dell'iniziale prestito, atteso che il CP_1
riferisce di aver avuto a garanzia del prestito di € 60.000,00, vari assegni, né riguardo al titolo posto a base della domanda.
Assunto l'interrogatorio formale di la stessa negava Parte_1
ogni rapporto con il e alla specifica domanda “E' vero che l'interrogata, tra CP_1
l'autunno/inverno dell'anno 2011 e la primavera /estate dell'anno 2012, consegnò ai suoi genitori l'assegno n.5216964634-11 di € 8.700,00, (ottomilasettecento/00) del
30.12.2011, tratto su , e l'assegno N. 5363972604-03, del 30.06.2012, per CP_2
l'importo di € 6.900,00 (seimilanovecento/00), tratto su - che si CP_2
rammostrano- a garanzia della restituzione del prestito, effettuato da Controparte_1
e ricevuto dall'intero nucleo familiare, per far fronte alle obbligazioni debitorie delle famiglia? Ha risposto “Non è vero io ho consegnato a mio padre i due assegni da me sottoscritti ma senza indicazione dell'importo e del beneficiario. Questi assegni non sono mai stati consegnati per garanzia del prestito mai ricevuto. Preciso che io ero in possesso soltanto di un blocchetto di assegni del 2006 e i numeri degli assegni fanno parte di questo blocchetto”.
Di identico tenore le dichiarazioni rese dagli altri interpellati che giungono altresì a dichiarare che il rapporto di conto corrente con veniva chiuso nel 2009 CP_2
(cfr. dichiarazione di ) Parte_3
L'unico teste intimato non veniva escusso a causa di rilevanti Persona_3
problemi di salute che avrebbero reso inattendibili le sue dichiarazioni e che in ogni caso avrebbe dovuto riferire su circostanze che, peraltro, non possono essere oggetto di prova testimoniale, a ciò ostandovi gli articoli 2721 c.c. e ss. che vietano la prova testimoniale dei contratti – e tale è il mutuo tra privati oggetto di causa – per importi rilevanti in assenza di un principio di prova scritta.
Il Tribunale osserva che la controversia verte sulla validità ed efficacia di assegni bancari rilasciati da un terzo (l'opponente) a garanzia di un prestito concesso ad altro soggetto (la sorella del convenuto).
In via preliminare, è pacifico in giurisprudenza che l'assegno bancario è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di strumento di pagamento. L'emissione di un assegno a scopo di garanzia è ammessa, ma con dei limiti ben precisi, in quanto snatura la sua funzione tipica. In tali casi, l'assegno mantiene la sua efficacia di titolo di credito solo se vi è un'espressa pattuizione che lo qualifichi come tale e lo colleghi a un determinato rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di aver ricevuto gli assegni direttamente dalla sorella, a garanzia del prestito a lei concesso. Non è stata fornita prova di alcun rapporto diretto tra l'opposto e l'opponente, né di una pattuizione espressa tra di essi che qualificasse gli assegni come garanzia di un suo debito verso il . L'opponente CP_1
ha categoricamente negato l'esistenza di un siffatto rapporto, disconoscendo la sua qualità di garante o di debitore nei confronti dell'attore.
La questione centrale da esaminare riguarda la legittimità dell'azione del Creditore nei confronti dei sottoscrittori degli assegni in assenza di una prova rigorosa dell'inadempimento del debitore principale.
Gli assegni, sebbene rilasciati a garanzia, come detto, mantengono la loro natura di titoli di credito autonomi. Ciò significa che la loro validità e la possibilità di azionarli sono, in linea di principio, svincolate dal rapporto fondamentale sottostante (il contratto di prestito personale tra Creditore e Debitore).
Tuttavia, quando gli assegni sono rilasciati "a garanzia", tale clausola, seppur non opponibile ai terzi di buona fede portatori del titolo, può avere rilevanza nei rapporti tra le parti direttamente coinvolte e a conoscenza della funzione di garanzia. In particolare, la giurisprudenza ha spesso riconosciuto che l'efficacia dell'assegno dato a garanzia è subordinata all'inadempimento dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie il creditore, agendo contro i sottoscrittori, ha di fatto tentato di far valere la garanzia costituita dagli assegni. La natura stessa della garanzia implica che essa possa essere azionata solo nel momento in cui l'obbligazione principale garantita non sia adempiuta. Senza la prova di tale inadempimento, l'azione del creditore nei confronti dei sottoscrittori risulterebbe priva del suo presupposto fondamentale.
È onere del creditore dimostrare l'inadempimento del debitore principale. Questa prova
è essenziale per giustificare l'attivazione della garanzia rappresentata dagli assegni e, di conseguenza, per legittimare la pretesa creditoria nei confronti dei sottoscrittori. In mancanza di tale prova, l'azione del Creditore è da ritenersi infondata. Nella fattispecie de qua l'opposto non ha fornito alcuna prova in tal senso, pur avendo asseritamente riconosciuto che il prestito è stato elargito nei confronti della sorella e del di lei marito.
La documentazione versata in atti è relativa esclusivamente alla messa in mora degli attuali opponenti.
Infine il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene le eccezioni sollevate dai convenuti fondate e, conseguentemente, la domanda del ricorrente infondata.
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. Il prestito personale, pur concesso in assenza di un contratto scritto e di un termine per la restituzione, integra un mutuo oneroso o gratuito ai sensi degli articoli
1813 e seguenti del Codice Civile. L'azione di restituzione delle somme mutuate si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ai sensi dell'articolo 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il credito è divenuto esigibile.
Nel caso di specie, pur in assenza di un termine pattuito per la restituzione, il credito diviene esigibile decorso un congruo lasso di tempo dalla concessione del prestito. La giurisprudenza prevalente ritiene che, in mancanza di fissazione di un termine, il creditore possa esigere immediatamente la prestazione, salvo che gli usi o la natura della prestazione o il modo o il luogo dell'esecuzione richiedano un termine che, in mancanza di accordo delle parti, è fissato dal giudice (articolo 1183 c.c.). Tuttavia, la possibilità di agire per la fissazione del termine, o di ritenere la prestazione immediatamente esigibile, non sospende il decorso del termine di prescrizione decennale.
Dalla narrazione dei fatti fornita dall'attore emerge che il prestito è stato concesso circa dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio. Sebbene non sia stata fornita una data precisa, l'arco temporale indicato dall'attore stesso suggerisce che il credito fosse già divenuto esigibile ben prima dell'azione giudiziaria. L'assenza di iniziative di recupero da parte di nei confronti della sorella, per un periodo così prolungato rafforza la CP_3
presunzione di un decorso del termine prescrizionale.
In ogni caso, l'azione nei confronti dei sottoscrittori degli assegni si fonda su un titolo autonomo rispetto al prestito, ma pur sempre collegato al debito della sorella. Gli assegni, infatti, sono stati consegnati "a garanzia della restituzione" del prestito.
In secondo luogo, e in via assorbente rispetto alla questione della prescrizione del credito verso la sorella, rileva l'eccezione di assenza di un rapporto obbligatorio diretto tra l'opposto e e gli opponenti. Gli assegni bancari o circolari, ai sensi della Legge
Assegno (R.D. n. 1736/1933), incorporano un'obbligazione cartolare autonoma.
Tuttavia, nel caso di specie, gli assegni sono stati "consegnati a garanzia della restituzione" del prestito da parte della sorella del , e non come diretta promessa CP_1
di pagamento dei convenuti nei confronti dell'opposto.
Ciò significa che gli assegni non sono stati emessi direttamente in favore di CP_1
quale creditore originario, ma in favore della sorella. La successiva consegna degli assegni da parte della sorella al fratello , a titolo di garanzia per un proprio debito, non trasforma i sottoscrittori degli assegni in debitori diretti di per il credito CP_1
originario del prestito.
Gli assegni, se emessi e consegnati con l'accordo di valere come mera garanzia e non come titolo di credito immediatamente esigibile, perdono la loro tipica efficacia cartolare fino a quando non si verifica l'inadempimento del debitore principale. In tal caso, si configura una dazione di assegni con funzione di garanzia atipica, la cui azione di recupero è subordinata all'inadempimento del debitore principale e alla scadenza dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, anche ammettendo la validità di tale pattuizione di garanzia atipica,
l'obbligazione dei sottoscrittori non può estendersi oltre la loro responsabilità cartolare, che nel caso di specie non sussiste nei confronti dell'opposto come prenditore diretto o giratario. Gli assegni erano stati rilasciati dai figli alla madre e non a . La CP_1
mera detenzione degli assegni da parte dell'opposto, peraltro decorsi dieci anni, non lo legittima ad agire direttamente nei confronti dei nipoti quali debitori principali, in assenza di un rapporto sottostante diretto tra zio e i nipoti che giustifichi l'emissione di tali assegni in suo favore.
Inoltre, il principio di autonomia del titolo di credito e il principio di letteralità che caratterizzano l'assegno rendono irrilevante, nei confronti del terzo detentore (seppure in buona fede), la causa sottostante all'emissione tra emittente e prenditore originario, ma non possono estendere la responsabilità del sottoscrittore a soggetti diversi dal prenditore originario o dal legittimo giratario.
In questo caso, non risulta essere né il prenditore originario né un Controparte_1
legittimo giratario degli assegni in questione. Gli assegni sono stati consegnati a lui dalla sorella a titolo di garanzia, configurando un mero deposito irregolare o un pegno irregolare. L'azione diretta nei confronti dei sottoscrittori degli assegni da parte sua non trova dunque fondamento in alcuna norma di legge o principio generale.
In assenza di prova di un rapporto diretto tra il creditore e il firmatario degli assegni che giustifichi la dazione degli stessi come garanzia di un debito proprio dell'opponente o di un terzo (con conoscenza e accettazione da parte dell'opposto),
l'azione di pagamento basata unicamente sul possesso degli assegni non può trovare accoglimento. La mera consegna degli assegni da parte della sorella del creditore, quand'anche a garanzia del proprio debito, non è sufficiente a rendere il firmatario degli assegni direttamente responsabile nei confronti del creditore, a meno che non sia dimostrato un vincolo obbligatorio diretto tra il firmatario e il creditore stesso, o che il firmatario fosse a conoscenza e avesse acconsentito a fungere da garante per il debito della sorella dell'opposto.
Conseguentemente, l'azione promossa da nei confronti dei germani Controparte_1
deve essere rigettata per l'assenza di un valido rapporto obbligatorio diretto Pt_1
che legittimi la pretesa creditoria nei loro confronti e in assenza della prova dell'inadempimento da parte del debitore originario. Di conseguenza vanno revocati i decreti ingiuntivi opposti.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzata dalla sua estrema snellezza . Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano compensate per 2/3 tra le parti e per 1/3 vanno poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE le opposizioni proposte da Parte_1 Parte_2
e e per l'effetto
[...] Parte_3
REVOCA i decreti ingiuntivi n. 1285/2021 – R.G. n. 3858/2021; n.1263/2021 – R.G.
n. 3857/2021 e n.1350/2021 – R.G. n. 3856/2021;
ND , al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta, e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano compensate per 2/3 tra le parti e per 1/3 vanno poste a carico di Parte_1
Così deciso in Avellino in data 04 luglio 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale