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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola - Presidente
2. Maria Teresa Gentile - Giudice est.
3. Mariano Carella - Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2019, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per procura Parte_1
telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Maria Calogero, presso il cui studio, in Palmi alla Via Roma n. 28, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
E
nato a [...] (R.C.) l'08/01/1962, rappresentato e difeso, per Controparte_1
procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv.
Ippolito Gioia, presso il cui studio, in Gioia Tauro (R.C.) alla Via Euclide n. 6, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note depositate il 21.6.2024 per la ricorrente: “1) Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che hanno Controparte_1 Pt_1
contratto matrimonio il 10/12/2000 trascritto presso il Comune di Gioia Tauro nella parte
2 Serie A, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gioia Tauro affinché proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza con esenzione da ogni sua
1 personale responsabilità; 2) La conferma di tutti i punti di cui al provvedimento di separazione dei coniugi, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti e, modificando l'originaria richiesta, anche alla luce del percorso intrapreso nel corso del giudizio, confermare l'affido congiunto dei figli minori, mantenendo il collocamento delle figlie e presso il padre e del figlio presso la madre…”. _1 R_ Per_3
Dalle note depositate l'1.7.2024 per il resistente “A. Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e che Controparte_1 Parte_1
hanno contratto gli stessi, matrimonio concordatario in data 10/12/200 e trascritto presso il Comune di Gioia Tauro nella parte 2 serie A, dando disposizione all'ufficiale di Stato
Civile del predetto Comune affinché proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza con esenzione di ogni sua personale responsabilità. B. Confermare di fatto tutti i punti del provvedimento di separazione dei coniugi – depositato in atti che si CP_1 Pt_1
intendono qui integralmente riportati e trascritti e, in particolar modo, confermare l'affido congiunto dei figli minori , e e mantenere il Persona_4 R_ Per_3
collocamento delle figlie e presso il padre e del figlio presso la _1 R_ Per_3 madre…”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.10.2019, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver Parte_1
contratto, il 10.12.2000, matrimonio concordatario con che dall'unione Controparte_1
sono nati tre figli: (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il _1 R_
12/2/2009) e (nato a [...] il [...]); che con sentenza di questo Tribunale Per_3
n. 575/2016, pubblicata il 10/10/2016, è stata dichiarata la separazione personale, con l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed il collocamento alternato, per
20 giorni ciascuno, delle figlie e presso ciascun genitore, mentre il figlio _1 R_
era stabilmente collocato presso la madre, e con la previsione di un assegno a Per_3
carico del padre, quale contributo al mantenimento di quantificato in Euro Per_3
250,00, e di un assegno a carico della madre, quale contributo al mantenimento di _1
e quantificato in Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate R_
da ciascuno dei genitori;
che la separazione è proseguita ininterrottamente e non vi è
2 possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che, con riferimento al figlio il padre aveva dimostrato “estremo e assoluto disinteresse, Per_3
non chiedendo mai di vederlo o visitarlo, e disinteressandosi completamente di ogni necessità o bisogno del figlio, tanto che il bambino non solo non lo riconosce come padre, ma non sa neanche chi sia” - tutto ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni di separazione, tranne che per l'affido congiunto di per il quale “stante il totale disinteresse avuto in Per_3
questi anni, si chiede: - la decadenza dalla potestà genitoriale per;
- Controparte_1
l'affidamento esclusivo alla madre”.
2. Si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di divorzio ma Controparte_1
contestando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in base ad un'opposta ricostruzione dei fatti: a tal fine, ha Per_3
affermato di aver sempre manifestato interesse nel voler trascorrere del tempo con il proprio figlio, cercando al contempo di non creare ulteriore tensione - anche per non turbare ulteriormente le due figlie minori - nel già precario rapporto con la ex coniuge, la quale si
è sempre manifestata restia a far incontrare il bambino con il padre, come evidenziato dalla relazione psicologica della dott.ssa , depositata il 17/07/2015, Testimone_1 nell'ambito del giudizio di separazione.
Ha chiesto quindi confermarsi tutti i punti del provvedimento di separazione, con il rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed il mantenimento dell'affidamento condiviso anche sul figlio minore Per_3
All'udienza di comparizione del 26.11.2019 è stato sentito solo il resistente e alla successiva udienza del 4.2.2020, sentita la ricorrente e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha emesso ordinanza, con la quale ha confermato le condizioni fissate dal provvedimento di separazione.
Con la memoria integrativa la ricorrente ha ribadito tutte le allegazioni già spiegate in ricorso ma, nelle conclusioni, ha eliminato la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna, ripetendo unicamente la domanda di affido esclusivo del piccolo alla madre. Per_3
L per contro, non ha depositato memoria integrativa. CP_1
3 All'udienza dinanzi al G.I. del 10.7.2020, i procuratori della parti hanno confermato la volontà delle parti di addivenire ad una soluzione consensuale, sottolineando però
“l'assoluta esigenza che il minore sia accompagnato nel percorso di Per_3
riconoscimento del padre, che attualmente non riconosce nella sua qualità, e che le ragazze siano allo stesso modo accompagnate nel percorso di riavvicinamento alla madre, evidenziando che tali percorsi non possono prescindere da un progetto di rieducazione alla genitorialità”.
Condividendo le richieste delle parti, alla medesima udienza il GI ha disposto l'acquisizione di un'indagine sociale sulle condizioni di vita dei minori e, contestualmente, CP_1
l'avvio di percorsi di riavvicinamento dei figli alla figura del genitore non collocatario, nonché un più generale progetto di rieducazione alla genitorialità di entrambe le figure adulte.
La relazione sulle minori e redatta il 29.7.2020 dal referente dell'Equipe _1 R_
Interdisciplinare Permanente presso l'ASP, operante in regime di protocollo con gli Uffici giudiziari, ha subito denotato forti condizioni di rischio psicologico per entrambe le sorelle, tanto da consigliare, accanto ai percorsi di recupero della genitorialità, anche la programmazione di incontri dei minori con il genitore non convivente in spazio neutro, assistiti da esperto psicologo.
Nelle more del giudizio, a seguito del trasferimento della ricorrente in Rende (CS), i Servizi sociali di quel comune, incaricati di attivare i percorsi e le indagini già disposte in favore del minore hanno redatto una prima relazione, depositata il 22.3.2021, Persona_5
nella quale si evidenziava la ritrosia della madre, la quale non aveva ancora mai condotto il figlio agli incontri, sostenendo che il minore riconosceva come figura genitoriale il suo nuovo compagno, e che non sarebbe stato ancora pronto “ad incontrare ed essere informato sull'esistenza del padre naturale…ma che, all'età di 12 o 13 anni, sarebbe stato pronto ad affrontare tutto”: di conseguenza, essendo emerso che il bambino non sapeva dell'esistenza di un padre legittimo, su richiesta del Servizio incaricato, è stata richiesta una valutazione di specialista neuropsichiatra infantile sulla non dannosità, nell'interesse del piccolo del percorso di avvicinamento al padre già previsto (v. verbale d'udienza del Per_3
25.5.2021 e provvedimenti ivi assunti): l'incaricata U.O. di Neuropsichiatria Infantile di
4 Rende, nel riscontrare sul minore una diagnosi di “disturbo della sfera emotiva”
(caratterizzato da ansia, irritabilità e disregolazione emotivo comportamentale di natura reattiva), ha consigliato di completare il percorso di sostegno genitoriale materno, prima di rivelare al piccolo la paternità reale, al fine di garantire il mantenimento del rapporto di fiducia di negli adulti che lo hanno cresciuto, evitandone il senso di tradimento Per_3
(v. relazione depositata dai Servizi di Rende il 13.7.2021).
Nel frattempo, anche tutte le relazioni degli esperti, incaricati di fornire supporto psicologico alle minori e hanno evidenziato un assetto psico-affettivo di _1 R_
profondo disagio, con sentimenti depressivi e ideazioni angoscianti, nonchè un quadro emotivo fondato su insicurezza e senso di inadeguatezza, legati al trauma dell'abbandono materno e all'assenza di ricordi positivi della madre (v. relazioni depositate il 21.4.2021, il 27.10.2021), cui si è cercato di porre rimedio, durante tutto il corso del giudizio, mediante percorsi di sostegno individuali per le ragazze, ma anche per ciascuno dei genitori, i quali hanno collaborato presentandosi puntualmente agli incontri (v. relazioni depositate il
5.11.2021, il 15.3.2022, 10.5.2022): ciò nonostante, gli incontri tra le minori e la madre – dopo un iniziale debole ripristino degli scambi – si sono subito interrotti, prevalendo nelle ragazze il senso di rabbia e dolore (v. verbale d'udienza del 5.7.2022 e relazione del
27.9.2022 depositata dai nuovi Servizi Sociali incaricati, operanti presso il comune di
Taurianova). Si è allora reso per loro necessario attivare, accanto al percorso di sostegno psicologico, anche un servizio di educativa domiciliare (v. verbali del 27.9.2022 e del
10.1.2023); inoltre è stata seguita, privatamente, da un nutrizionista, mentre _1
pur non avendo avuto accesso alle necessarie prestazioni di logopedia, ha R_
affrontato e superato la lieve dislessia, iscrivendosi ad un'attività teatrale. Anche la ripresa del percorso di riavvicinamento, tentata solo da (permanendo inalterato il rifiuto di _1
, ha dato infine esito negativo (relazioni depositate il 3.4.2023, 23.6.2023, R_
13.10.2023 e 11.12.2023), e lo stesso Servizio incaricato, pur dando atto dei notevoli miglioramenti e progressi realizzati da entrambe le ragazze, ha dato atto che non _1
ha per il momento intenzione di incontrare il genitore, rispetto a questa sua decisione si è ritenuto opportuno rispettare tale scelta, nell'attesa che la minore maturi una maggiore consapevolezza e che attraverso il percorso intrapreso riesca ad elaborare i vissuti ed i
5 ricordi traumatici ancora molto forti in lei”, mentre “non ha mai dimostrato R_ interesse a riprendere i rapporti con la madre” (v. relazione depositata il 4.4.2024).
Contemporaneamente, la prosecuzione del percorso del minore ha confermato il Per_3 disagio del minore nella frequentazione del paese d'origine e dei familiari materni, comprese le zie, in quanto “legati al ricordo di contesti conflittuali e di esclusione vissuti in tenera età”, nonché il forte turbamento nell'affrontare il tema della paternità, con disturbi notturni (cfr. relazioni depositate il 17.01.2022 ed il 29.4.2022), tanto che l'esito delle indagini ha delineato un quadro sintomatologico ed un vissuto affettivo che depongono per una diagnosi di “disturbo emozionale con ansia e difficoltà di attenzione associato ad un ritardo generalizzato degli apprendimenti”: nel raccomandare la prosecuzione del sostegno genitoriale, lo Psicologo incaricato ha anche sottolineato che è ancora Per_3
triangolato nelle dinamiche degli adulti e gli incontri assistiti con il padre risulterebbero per lui un ulteriore fattore di stress emotivo” (v. relazione depositata il 28.9.2023), ribadendo anche nella relazione conclusiva che “allo stato non è certo che ( Per_3 potrebbe aderire e/o giovarsi…di un percorso psicoterapeutico volto a elaborare e modificare i meccanismi relazionali disfunzionali” (v. relazione depositata il 3.4.2024).
Rinunciata da entrambe le parti le richieste istruttorie e pervenuta infine, il 5.4.2024, la relazione del Servizio incaricato sull'esito del percorso di supporto alla genitorialità materna, all'udienza del 24.9.2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti, tra cui le note già depositate e trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per il deposito di scritti conclusionali.
2. Nel merito, osserva il Collegio che la ricorrente ha prodotto l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, da cui risulta che le parti contrassero matrimonio in Gioia Tauro il
10.12.2000, con atto trascritto nei registri di quel comune, anno 2000, parte II serie A, n.
79, nonché la sentenza di questo Tribunale, resa in data 10 ottobre 2016 (n. 575/2016), che ha pronunciato la separazione, regolando altresì gli aspetti relativi all'affidamento dei figli minori, condiviso tra i genitori, con collocazione delle due figlie minori in modo alternato presso entrambi i genitori, e di presso la madre, nonché con la determinazione in Per_3
euro 250 del contributo in capo a ciascun genitore per il mantenimento dei figli non conviventi.
6 Pur non risultando inoltre la data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, è certo che questa sia avvenuta prima della comparizione dinanzi al G.I. (del
21.9.2016).
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione delle parti ed alle relazioni depositate dagli esperti incaricati dei percorsi di sostegno alla genitorialità, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Gioia Tauro il 10.12.2000 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 79, parte II, serie A, dell'anno 2000.
3. Quanto alla regolamentazione degli effetti conseguenti alla suddetta pronunzia, occorre innanzitutto pronunciarsi sull'affidamento dei due figli ancora minori della coppia,
e atteso che la figlia è divenuta maggiorenne il 27.1.2025. R_ Per_3 _1
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emergono controindicazioni al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, chiesto dalle parti nello loro congiunte conclusioni.
E' vero che la frattura coniugale ha provocato una barriera comunicazionale ed emotiva che ha coinvolto tutti i figli, provocando negli stessi ferite e lacerazioni profonde, che
7 neanche i percorsi assistiti, messi in atto durante tutto il corso del giudizio, hanno potuto superare: pur nella consapevolezza che ulteriori tentativi di riavvicinamento di R_
alla madre e di al padre non sono attualmente consigliati dagli esperti, in quanto Per_3
potrebbero peggiorare lo stato di stress emotivo dei minori, deve tuttavia osservarsi che entrambi i genitori hanno fattivamente partecipato ai singoli percorsi di sostegno alla genitorialità, nel corso dei quali hanno manifestato buone capacità di cura, oltre che un sincero attaccamento ai figli rispettivamente non conviventi (v. relazioni dei Servizi di
Taurianova e Rende, citate nel paragrafo che precede), sicchè l'adozione del regime di affidamento condiviso lascia aperta la possibilità di future aperture e sviluppi anche nei rapporti con il figlio rispettivamente non convivente.
Quanto alla collocazione dei minori, preso atto della situazione rappresentata nelle relazioni citate (v. paragrafo che precede), ritiene il Collegio rispondente al superiore interesse dei minori disporre la collocazione di presso il padre e di R_ Per_3
presso la madre, trattandosi del genitore con il quale i minori hanno rispettivamente convissuto, in modo stabile, fin dalla separazione dei genitori nel 2013; allo stesso modo, prendendosi atto del persistente rifiuto dei ragazzi di frequentare il genitore non convivente, nonché delle valutazioni degli esperti incaricati in ordine al rischio di peggioramento della situazione psico-emotiva degli stessi, nel caso di forzoso riavvicinamento alla figura del genitore rifiutato, non è possibile stabilire un calendario di visite, fermo restando che – atteso il risultato positivo dei percorsi attivati - va disposta la prosecuzione dei percorsi di sostegno individuale già intrapresi in favore dei minori, con la precisazione che i Servizi incaricati dovranno relazionare all'Ufficio di Procura della
Repubblica presso questo Tribunale nel caso emergano situazioni che impongano, nell'interesse dei minori, modifiche al regime di affidamento o collocazione in atto.
4. Vanno infine confermate le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, come concordemente richiesto dalle parti nelle conclusioni.
Pertanto, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto e dei redditi dei genitori (la madre,
, ed il padre barbiere), la misura del contributo di mantenimento a carico del padre CP_2
ed in favore del figlio resta fissata nell'importo di € 250,00, e quella a carico Per_3
della madre ed in favore delle figlie e (quest'ultima maggiorenne ma non R_ _1
8 autonoma economicamente) in misura pari a € 250,00 (125,00 per ciascuna figlia), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al domicilio del genitore creditore, oltre al reciproco rimborso delle spese straordinarie inerenti i figli (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate o urgenti, in misura pari al 50%.
5. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza (in presenza di conclusioni congiunte), per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 7.10.2019, Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Gioia Tauro il 10.12.2000 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel
Comune al n. 78, parte II, serie A, dell'anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori in modo condiviso, R_ Per_3
disponendo che la prima continui a vivere stabilmente presso il padre, e che sia Per_3
collocato stabilmente presso la madre;
- dispone che i Servizi sociali già incaricati, operanti presso il comune di Taurianova e presso l' , proseguano i CP_3 Controparte_4
percorsi di sostegno individuale in favore, rispettivamente, dei minori e R_ Per_5
relazionando all'Ufficio di Procura della Repubblica presso questo Tribunale
[...] nel caso emergano situazioni che impongano, nell'interesse dei minori, modifiche al regime di affidamento o collocazione in atto;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento del figlio pari ad € 250,00 Per_3
mensili, e che nello stesso termine versi al resistente, quale contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie e la complessiva somma di € 250,00 mensili _1 R_
(125 per ciascuna), tutto con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, ponendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella
9 misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate se non urgenti, necessarie per i figli;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice estensore
Maria Teresa Gentile
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola - Presidente
2. Maria Teresa Gentile - Giudice est.
3. Mariano Carella - Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2019, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per procura Parte_1
telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. Maria Calogero, presso il cui studio, in Palmi alla Via Roma n. 28, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
E
nato a [...] (R.C.) l'08/01/1962, rappresentato e difeso, per Controparte_1
procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv.
Ippolito Gioia, presso il cui studio, in Gioia Tauro (R.C.) alla Via Euclide n. 6, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note depositate il 21.6.2024 per la ricorrente: “1) Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che hanno Controparte_1 Pt_1
contratto matrimonio il 10/12/2000 trascritto presso il Comune di Gioia Tauro nella parte
2 Serie A, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gioia Tauro affinché proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza con esenzione da ogni sua
1 personale responsabilità; 2) La conferma di tutti i punti di cui al provvedimento di separazione dei coniugi, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti e, modificando l'originaria richiesta, anche alla luce del percorso intrapreso nel corso del giudizio, confermare l'affido congiunto dei figli minori, mantenendo il collocamento delle figlie e presso il padre e del figlio presso la madre…”. _1 R_ Per_3
Dalle note depositate l'1.7.2024 per il resistente “A. Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e che Controparte_1 Parte_1
hanno contratto gli stessi, matrimonio concordatario in data 10/12/200 e trascritto presso il Comune di Gioia Tauro nella parte 2 serie A, dando disposizione all'ufficiale di Stato
Civile del predetto Comune affinché proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza con esenzione di ogni sua personale responsabilità. B. Confermare di fatto tutti i punti del provvedimento di separazione dei coniugi – depositato in atti che si CP_1 Pt_1
intendono qui integralmente riportati e trascritti e, in particolar modo, confermare l'affido congiunto dei figli minori , e e mantenere il Persona_4 R_ Per_3
collocamento delle figlie e presso il padre e del figlio presso la _1 R_ Per_3 madre…”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.10.2019, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver Parte_1
contratto, il 10.12.2000, matrimonio concordatario con che dall'unione Controparte_1
sono nati tre figli: (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il _1 R_
12/2/2009) e (nato a [...] il [...]); che con sentenza di questo Tribunale Per_3
n. 575/2016, pubblicata il 10/10/2016, è stata dichiarata la separazione personale, con l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed il collocamento alternato, per
20 giorni ciascuno, delle figlie e presso ciascun genitore, mentre il figlio _1 R_
era stabilmente collocato presso la madre, e con la previsione di un assegno a Per_3
carico del padre, quale contributo al mantenimento di quantificato in Euro Per_3
250,00, e di un assegno a carico della madre, quale contributo al mantenimento di _1
e quantificato in Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie documentate R_
da ciascuno dei genitori;
che la separazione è proseguita ininterrottamente e non vi è
2 possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che, con riferimento al figlio il padre aveva dimostrato “estremo e assoluto disinteresse, Per_3
non chiedendo mai di vederlo o visitarlo, e disinteressandosi completamente di ogni necessità o bisogno del figlio, tanto che il bambino non solo non lo riconosce come padre, ma non sa neanche chi sia” - tutto ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni di separazione, tranne che per l'affido congiunto di per il quale “stante il totale disinteresse avuto in Per_3
questi anni, si chiede: - la decadenza dalla potestà genitoriale per;
- Controparte_1
l'affidamento esclusivo alla madre”.
2. Si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di divorzio ma Controparte_1
contestando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in base ad un'opposta ricostruzione dei fatti: a tal fine, ha Per_3
affermato di aver sempre manifestato interesse nel voler trascorrere del tempo con il proprio figlio, cercando al contempo di non creare ulteriore tensione - anche per non turbare ulteriormente le due figlie minori - nel già precario rapporto con la ex coniuge, la quale si
è sempre manifestata restia a far incontrare il bambino con il padre, come evidenziato dalla relazione psicologica della dott.ssa , depositata il 17/07/2015, Testimone_1 nell'ambito del giudizio di separazione.
Ha chiesto quindi confermarsi tutti i punti del provvedimento di separazione, con il rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed il mantenimento dell'affidamento condiviso anche sul figlio minore Per_3
All'udienza di comparizione del 26.11.2019 è stato sentito solo il resistente e alla successiva udienza del 4.2.2020, sentita la ricorrente e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha emesso ordinanza, con la quale ha confermato le condizioni fissate dal provvedimento di separazione.
Con la memoria integrativa la ricorrente ha ribadito tutte le allegazioni già spiegate in ricorso ma, nelle conclusioni, ha eliminato la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna, ripetendo unicamente la domanda di affido esclusivo del piccolo alla madre. Per_3
L per contro, non ha depositato memoria integrativa. CP_1
3 All'udienza dinanzi al G.I. del 10.7.2020, i procuratori della parti hanno confermato la volontà delle parti di addivenire ad una soluzione consensuale, sottolineando però
“l'assoluta esigenza che il minore sia accompagnato nel percorso di Per_3
riconoscimento del padre, che attualmente non riconosce nella sua qualità, e che le ragazze siano allo stesso modo accompagnate nel percorso di riavvicinamento alla madre, evidenziando che tali percorsi non possono prescindere da un progetto di rieducazione alla genitorialità”.
Condividendo le richieste delle parti, alla medesima udienza il GI ha disposto l'acquisizione di un'indagine sociale sulle condizioni di vita dei minori e, contestualmente, CP_1
l'avvio di percorsi di riavvicinamento dei figli alla figura del genitore non collocatario, nonché un più generale progetto di rieducazione alla genitorialità di entrambe le figure adulte.
La relazione sulle minori e redatta il 29.7.2020 dal referente dell'Equipe _1 R_
Interdisciplinare Permanente presso l'ASP, operante in regime di protocollo con gli Uffici giudiziari, ha subito denotato forti condizioni di rischio psicologico per entrambe le sorelle, tanto da consigliare, accanto ai percorsi di recupero della genitorialità, anche la programmazione di incontri dei minori con il genitore non convivente in spazio neutro, assistiti da esperto psicologo.
Nelle more del giudizio, a seguito del trasferimento della ricorrente in Rende (CS), i Servizi sociali di quel comune, incaricati di attivare i percorsi e le indagini già disposte in favore del minore hanno redatto una prima relazione, depositata il 22.3.2021, Persona_5
nella quale si evidenziava la ritrosia della madre, la quale non aveva ancora mai condotto il figlio agli incontri, sostenendo che il minore riconosceva come figura genitoriale il suo nuovo compagno, e che non sarebbe stato ancora pronto “ad incontrare ed essere informato sull'esistenza del padre naturale…ma che, all'età di 12 o 13 anni, sarebbe stato pronto ad affrontare tutto”: di conseguenza, essendo emerso che il bambino non sapeva dell'esistenza di un padre legittimo, su richiesta del Servizio incaricato, è stata richiesta una valutazione di specialista neuropsichiatra infantile sulla non dannosità, nell'interesse del piccolo del percorso di avvicinamento al padre già previsto (v. verbale d'udienza del Per_3
25.5.2021 e provvedimenti ivi assunti): l'incaricata U.O. di Neuropsichiatria Infantile di
4 Rende, nel riscontrare sul minore una diagnosi di “disturbo della sfera emotiva”
(caratterizzato da ansia, irritabilità e disregolazione emotivo comportamentale di natura reattiva), ha consigliato di completare il percorso di sostegno genitoriale materno, prima di rivelare al piccolo la paternità reale, al fine di garantire il mantenimento del rapporto di fiducia di negli adulti che lo hanno cresciuto, evitandone il senso di tradimento Per_3
(v. relazione depositata dai Servizi di Rende il 13.7.2021).
Nel frattempo, anche tutte le relazioni degli esperti, incaricati di fornire supporto psicologico alle minori e hanno evidenziato un assetto psico-affettivo di _1 R_
profondo disagio, con sentimenti depressivi e ideazioni angoscianti, nonchè un quadro emotivo fondato su insicurezza e senso di inadeguatezza, legati al trauma dell'abbandono materno e all'assenza di ricordi positivi della madre (v. relazioni depositate il 21.4.2021, il 27.10.2021), cui si è cercato di porre rimedio, durante tutto il corso del giudizio, mediante percorsi di sostegno individuali per le ragazze, ma anche per ciascuno dei genitori, i quali hanno collaborato presentandosi puntualmente agli incontri (v. relazioni depositate il
5.11.2021, il 15.3.2022, 10.5.2022): ciò nonostante, gli incontri tra le minori e la madre – dopo un iniziale debole ripristino degli scambi – si sono subito interrotti, prevalendo nelle ragazze il senso di rabbia e dolore (v. verbale d'udienza del 5.7.2022 e relazione del
27.9.2022 depositata dai nuovi Servizi Sociali incaricati, operanti presso il comune di
Taurianova). Si è allora reso per loro necessario attivare, accanto al percorso di sostegno psicologico, anche un servizio di educativa domiciliare (v. verbali del 27.9.2022 e del
10.1.2023); inoltre è stata seguita, privatamente, da un nutrizionista, mentre _1
pur non avendo avuto accesso alle necessarie prestazioni di logopedia, ha R_
affrontato e superato la lieve dislessia, iscrivendosi ad un'attività teatrale. Anche la ripresa del percorso di riavvicinamento, tentata solo da (permanendo inalterato il rifiuto di _1
, ha dato infine esito negativo (relazioni depositate il 3.4.2023, 23.6.2023, R_
13.10.2023 e 11.12.2023), e lo stesso Servizio incaricato, pur dando atto dei notevoli miglioramenti e progressi realizzati da entrambe le ragazze, ha dato atto che non _1
ha per il momento intenzione di incontrare il genitore, rispetto a questa sua decisione si è ritenuto opportuno rispettare tale scelta, nell'attesa che la minore maturi una maggiore consapevolezza e che attraverso il percorso intrapreso riesca ad elaborare i vissuti ed i
5 ricordi traumatici ancora molto forti in lei”, mentre “non ha mai dimostrato R_ interesse a riprendere i rapporti con la madre” (v. relazione depositata il 4.4.2024).
Contemporaneamente, la prosecuzione del percorso del minore ha confermato il Per_3 disagio del minore nella frequentazione del paese d'origine e dei familiari materni, comprese le zie, in quanto “legati al ricordo di contesti conflittuali e di esclusione vissuti in tenera età”, nonché il forte turbamento nell'affrontare il tema della paternità, con disturbi notturni (cfr. relazioni depositate il 17.01.2022 ed il 29.4.2022), tanto che l'esito delle indagini ha delineato un quadro sintomatologico ed un vissuto affettivo che depongono per una diagnosi di “disturbo emozionale con ansia e difficoltà di attenzione associato ad un ritardo generalizzato degli apprendimenti”: nel raccomandare la prosecuzione del sostegno genitoriale, lo Psicologo incaricato ha anche sottolineato che è ancora Per_3
triangolato nelle dinamiche degli adulti e gli incontri assistiti con il padre risulterebbero per lui un ulteriore fattore di stress emotivo” (v. relazione depositata il 28.9.2023), ribadendo anche nella relazione conclusiva che “allo stato non è certo che ( Per_3 potrebbe aderire e/o giovarsi…di un percorso psicoterapeutico volto a elaborare e modificare i meccanismi relazionali disfunzionali” (v. relazione depositata il 3.4.2024).
Rinunciata da entrambe le parti le richieste istruttorie e pervenuta infine, il 5.4.2024, la relazione del Servizio incaricato sull'esito del percorso di supporto alla genitorialità materna, all'udienza del 24.9.2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti, tra cui le note già depositate e trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini di rito per il deposito di scritti conclusionali.
2. Nel merito, osserva il Collegio che la ricorrente ha prodotto l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, da cui risulta che le parti contrassero matrimonio in Gioia Tauro il
10.12.2000, con atto trascritto nei registri di quel comune, anno 2000, parte II serie A, n.
79, nonché la sentenza di questo Tribunale, resa in data 10 ottobre 2016 (n. 575/2016), che ha pronunciato la separazione, regolando altresì gli aspetti relativi all'affidamento dei figli minori, condiviso tra i genitori, con collocazione delle due figlie minori in modo alternato presso entrambi i genitori, e di presso la madre, nonché con la determinazione in Per_3
euro 250 del contributo in capo a ciascun genitore per il mantenimento dei figli non conviventi.
6 Pur non risultando inoltre la data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, è certo che questa sia avvenuta prima della comparizione dinanzi al G.I. (del
21.9.2016).
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione delle parti ed alle relazioni depositate dagli esperti incaricati dei percorsi di sostegno alla genitorialità, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Gioia Tauro il 10.12.2000 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 79, parte II, serie A, dell'anno 2000.
3. Quanto alla regolamentazione degli effetti conseguenti alla suddetta pronunzia, occorre innanzitutto pronunciarsi sull'affidamento dei due figli ancora minori della coppia,
e atteso che la figlia è divenuta maggiorenne il 27.1.2025. R_ Per_3 _1
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emergono controindicazioni al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, chiesto dalle parti nello loro congiunte conclusioni.
E' vero che la frattura coniugale ha provocato una barriera comunicazionale ed emotiva che ha coinvolto tutti i figli, provocando negli stessi ferite e lacerazioni profonde, che
7 neanche i percorsi assistiti, messi in atto durante tutto il corso del giudizio, hanno potuto superare: pur nella consapevolezza che ulteriori tentativi di riavvicinamento di R_
alla madre e di al padre non sono attualmente consigliati dagli esperti, in quanto Per_3
potrebbero peggiorare lo stato di stress emotivo dei minori, deve tuttavia osservarsi che entrambi i genitori hanno fattivamente partecipato ai singoli percorsi di sostegno alla genitorialità, nel corso dei quali hanno manifestato buone capacità di cura, oltre che un sincero attaccamento ai figli rispettivamente non conviventi (v. relazioni dei Servizi di
Taurianova e Rende, citate nel paragrafo che precede), sicchè l'adozione del regime di affidamento condiviso lascia aperta la possibilità di future aperture e sviluppi anche nei rapporti con il figlio rispettivamente non convivente.
Quanto alla collocazione dei minori, preso atto della situazione rappresentata nelle relazioni citate (v. paragrafo che precede), ritiene il Collegio rispondente al superiore interesse dei minori disporre la collocazione di presso il padre e di R_ Per_3
presso la madre, trattandosi del genitore con il quale i minori hanno rispettivamente convissuto, in modo stabile, fin dalla separazione dei genitori nel 2013; allo stesso modo, prendendosi atto del persistente rifiuto dei ragazzi di frequentare il genitore non convivente, nonché delle valutazioni degli esperti incaricati in ordine al rischio di peggioramento della situazione psico-emotiva degli stessi, nel caso di forzoso riavvicinamento alla figura del genitore rifiutato, non è possibile stabilire un calendario di visite, fermo restando che – atteso il risultato positivo dei percorsi attivati - va disposta la prosecuzione dei percorsi di sostegno individuale già intrapresi in favore dei minori, con la precisazione che i Servizi incaricati dovranno relazionare all'Ufficio di Procura della
Repubblica presso questo Tribunale nel caso emergano situazioni che impongano, nell'interesse dei minori, modifiche al regime di affidamento o collocazione in atto.
4. Vanno infine confermate le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, come concordemente richiesto dalle parti nelle conclusioni.
Pertanto, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto e dei redditi dei genitori (la madre,
, ed il padre barbiere), la misura del contributo di mantenimento a carico del padre CP_2
ed in favore del figlio resta fissata nell'importo di € 250,00, e quella a carico Per_3
della madre ed in favore delle figlie e (quest'ultima maggiorenne ma non R_ _1
8 autonoma economicamente) in misura pari a € 250,00 (125,00 per ciascuna figlia), da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al domicilio del genitore creditore, oltre al reciproco rimborso delle spese straordinarie inerenti i figli (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate o urgenti, in misura pari al 50%.
5. Sussistono infine giusti motivi, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza (in presenza di conclusioni congiunte), per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso depositato in Cancelleria il 7.10.2019, Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Gioia Tauro il 10.12.2000 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel
Comune al n. 78, parte II, serie A, dell'anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori in modo condiviso, R_ Per_3
disponendo che la prima continui a vivere stabilmente presso il padre, e che sia Per_3
collocato stabilmente presso la madre;
- dispone che i Servizi sociali già incaricati, operanti presso il comune di Taurianova e presso l' , proseguano i CP_3 Controparte_4
percorsi di sostegno individuale in favore, rispettivamente, dei minori e R_ Per_5
relazionando all'Ufficio di Procura della Repubblica presso questo Tribunale
[...] nel caso emergano situazioni che impongano, nell'interesse dei minori, modifiche al regime di affidamento o collocazione in atto;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento del figlio pari ad € 250,00 Per_3
mensili, e che nello stesso termine versi al resistente, quale contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie e la complessiva somma di € 250,00 mensili _1 R_
(125 per ciascuna), tutto con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, ponendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella
9 misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche e sportive), preventivamente concordate se non urgenti, necessarie per i figli;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice estensore
Maria Teresa Gentile
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