Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 2 maggio 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 13/01/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9399 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale RO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale RO 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di almeno 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e per l’accertamento
dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell’obbligo da parte della stessa di provvedere all’erogazione della terapia ABA in forma intensiva, a seguito dell’istanza inviata dai ricorrenti in data 17.04.2023;
e per la condanna:
della A.S.L. RO 3 ad erogare l’intervento comportamentale con metodo A.B.A. al minore disabile -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S. in misura pari ad almeno 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo A.B.A. ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna:
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 3.056,00 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/9/2023:
ora anche con i presenti motivi aggiunti
per l’annullamento
della nota della ASL RO 3 Dipartimento Salute Mentale prot. N. -OMISSIS-del 17/07/23 depositata nel presente giudizio in data 6.09.2023 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale RO 3 e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualità di genitori di minore di anni dieci affetto da disturbo dello spettro autistico, con l’atto introduttivo del giudizio chiedono l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dalla A.S.L. RO 3 e la condanna dell’Amministrazione sanitaria ad erogare in favore del minore, in forma diretta o indiretta, la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA (Applied Behaviour Analysis) nella misura pari a 20 ore settimanali, formula altresì domanda di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi € 3.056,00 per spese di terapia comportamentale erogata da terzi.
1.1 Espongono in particolare i ricorrenti che:
- sin dal 2014 l’Ospedale San Raffaele ha diagnosticato al minore un disturbo misto dello sviluppo e che a maggio del 2015 i ricorrenti hanno presentato domanda di accesso alle terapie (cognitivo comportamentale e psicomotricità) presso il centro convenzionato IO RO LI (ex Anffas) che ha inserito il bambino in lista d’attesa;
- in attesa di ricevere la terapia dalla Asl o dai centri convenzionati, data la necessità di intervenire tempestivamente, i ricorrenti si sono rivolti ad un centro privato, l’Istituto Walden di RO, per far effettuare un intervento intensivo di terapia cognitivo comportamentale;
- solo sul finire del 2021 – ovvero a distanza di quasi 7 anni dall’inserimento in lista d’attesa – il piccolo -OMISSIS-è stato chiamato dal centro IO RO LI (ex Anffas) dove ha iniziato a ricevere 6 ore a settimana di intervento cognitivo neuropsicologico, articolato in 4,5 ore settimanali in ambito scolastico (di cui 1 ora di ippoterapia) e 1,5 ore di terapia domiciliare;
-poiché l’intervento si è rivelato insufficiente, da ottobre 2022 i ricorrenti si sono rivolti a terapisti ABA privati;
- a marzo 2023, i medici del Campus Bio Medico, hanno confermato la presenza di un disturbo di spettro autistico di grado moderato con compromissione del linguaggio e senza compromissione intellettiva, in comorbidità con disturbo da deficit attenzione/iperattività manifestazione combinata, e prescritto la necessità per -OMISSIS-di un piano di riabilitazione multimodale ad orientamento cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, che coinvolga le diverse figure che seguono il ragazzo sia a casa che a scuola, attraverso un piano di trattamento stilato in condivisione con tutte le parti interessate e applicato dagli stessi con coerenza e costanza;
- hanno chiesto alla Asl RO 3 di erogare la terapia comportamentale per i disturbi dello spettro autistico secondo le Linee Guida dell’I.S.S., con lettera di diffida inviata il 17.4.2023;
Tuttavia la Asl è rimasta inerte e pertanto i ricorrenti sono stati costretti ad adire questo Tribunale, sostenendo l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione ed il diritto del minore ad avere un piano terapeutico individualizzato che preveda il trattamento A.B.A.
Parte ricorrente evidenzia la validità e l’efficacia del trattamento riabilitativo ABA ed il diritto del minore a ricevere tale trattamento e adduce la “ Violazione dell’art. 32 Cost.- Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/92 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 134/2015 – Violazione dell’art. 2 L. 833/1978 - Violazione e falsa applicazione Legge 595/1985 art. 3 - Violazione dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12.1.2017 - Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21. ”
2. Si è costituita per resistere al ricorso la ASL RO 3 e chiedendone il rigetto.
Contesta la ASL la fondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui l’erogazione del trattamento presso l’Associazione “IO RO LI” si sarebbe rivelata insufficiente ed avrebbe addirittura determinato un peggioramento nelle condizioni del minore.
Rappresenta inoltre che l’Amministrazione si è prontamente attivata per prendere in carico il minore (richiama al riguardo le attività poste in essere e riportate nella nota prot. 47321/2023, depositata in atti), prescrivendo da ultimo un Piano terapeutico riabilitativo che preveda n. 6 ore settimanali di intervento psicoeducativo, includendo anche il parent training, attività ludico – sportiva ed un eventuale integrazione con trattamento farmacologico in favore del bambino.
3. Con atto depositato il 24 luglio 2023 si è costituita altresì la Regione Lazio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
4. Con ordinanza del 17 luglio 2023 n. 3858 è stato ordinato alla resistente ASL di provvedere all’adozione del Piano terapeutico individuale con conseguente presa in carico effettiva attraverso l’erogazione diretta, o in via indiretta, delle prestazioni necessarie.
5. Con motivi aggiunti depositati il 23 settembre 2023 parte ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento della nota della ASL RO 3 Dipartimento Salute Mentale del 17 luglio 2023, depositata nel corso del giudizio, con la quali è stata in sostanza proposto il Piano riabilitativo da erogare al minore da parte della Asl resistente.
6. Con ordinanza del 15 febbraio 2024 n. 3078, ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio, “ allo scopo di acquisire i necessari elementi in ordine all’attendibilità e alla correttezza delle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione sanitaria nel provvedimento impugnato con i detti motivi aggiunti, con particolare riferimento alla tipologia di prestazione e alle modalità di erogazione delle stesse nonché al numero delle ore più adatti per il minore ”, è stata nominata all’uopo la dott.ssa Caterina Cerminara Neuropsichiatra Infantile presso la UOSD di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Tor Vergata.
7. La relazione del CTU è stata depositata in data 1° luglio 2024.
8. In data 24 e 25 ottobre 2024 hanno depositato memorie rispettivamente parte ricorrente e Asl resistente.
9. All’udienza del 26 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente deve rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione.
Tanto alla luce di quanto emerso in altri analoghi giudizi, ove da ultimo, è stato evidenziato che per quanto si tratti di ricorsi non impugnatori di atti provenienti da detta Amministrazione, tuttavia, alla luce della difesa delle Asl, è emerso un ruolo decisivo della Regione nella gestione delle liste di attesa per l’erogazione delle terapie in questione e conseguentemente nella effettiva garanzia dei diritti controversi.
11 Nel merito, preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessario effettuare una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ” da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
11.1 La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate” oltre che “le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, AS), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con AS, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”.
12. Alla luce della disciplina richiamata il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti non possono trovare accoglimento in quanto infondati.
Con essi, in sintesi, parte ricorrente si duole dapprima dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla ASL, e poi dell’illegittimità del Piano proposto relativo a un “ Intervento psicoeducativo (n. 6 ore settimanali ripartite tra casa e scuola. Si rammenta che il minore in ambito scolastico è affiancato da insegnante di sostegno, operatore Oepa e Assistente alla Comunicazione Aumentativa); - Parent Training; - Inserimento in attività ludico – sportiva; - Valutazione di una eventuale integrazione con trattamento farmacologico. ”, in luogo del richiesto trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali.
Lamenta parte ricorrente che la valutazione effettuata dalla Asl nel prevedere “un intervento psicoeducativo” non sarebbe rispondente alla richiesta formulata in sede di ricorso (intervento intensivo di almeno 20 ore settimanali mediante il metodo di analisi comportamentale applicata ABA) e al piano di riabilitazione “multimodale ad orientamento cognitivo-comportamentale, nello specifico si conferma indicazione di metodologia ABA in quanto già avviata” confermato dalla certificazione rilasciata dai medici del Campus Biomedico in data 14.3.2023.
Chiede pertanto che venga accertato il diritto del minore ad ottenere a carico del SSR tale specifico trattamento e non altri, per come pure proposti dalla ASL.
12.1 Deve essere innanzitutto evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico possa rientrare nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis: Cons. St. n. 2119 del 2022).
Si tratta tuttavia di una considerazione che dipende strettamente dalle evidenze scientifiche del trattamento e che pertanto è soggetta all’evolversi degli studi in materia.
Al riguardo ad esempio mentre le Linee guida n. 21 del 2011, aggiornate poi nel 2015, con riferimento ai Programmi intensivi comportamentali prevedevano la seguente Raccomandazione: “ Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l’analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico.
Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.
È presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA; è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi. ”
Le successive Linee guida dell’ottobre 2023 reca invece le seguenti Raccomandazioni con riferimento agli “ Interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis
Quesito 3
In bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico (AS) bisognerebbe utilizzare gli interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)?
Raccomandazione 3
Il Panel della Linea Guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare gli interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con AS (raccomandazione condizionata basata su una qualità molto bassa delle prove). Nota: Il Panel riconosce che le prove esaminate sono relative alla popolazione di bambini fino ai sette anni di età.
Interventi individuali focalizzati su comportamenti specifici basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis
Quesito 4
In bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico (AS) bisognerebbe utilizzare gli interventi individuali focalizzati su comportamenti specifici basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA)?
Raccomandazione 4
Il Panel della Linea Guida sulla diagnosi e trattamento del disturbo dello spettro autistico suggerisce di usare gli interventi individuali focalizzati su comportamenti specifici basati sui principi dell’Applied Behavior Analysis (ABA) in bambini e adolescenti con AS (raccomandazione condizionata basata su una qualità molto bassa delle prove). Nota:Il Panel riconosce che le prove esaminate sono relative alla popolazione di bambini con età compresa tra i due e gli 11 anni. ”
Dunque il metodo ABA è soltanto uno dei possibili interventi a supporto dei minori con disturbo dello spettro autistico e la valutazione della sua appropriatezza rispetto allo specifico caso concreto, anche alla luce delle Linee guida ISS che attualmente prevedono al riguardo raccomandazioni “ condizionate basate su una qualità molto bassa delle prove ” non può che essere rimessa l’Amministrazione competente, ossia al Dipartimento TSMREE della Asl.
Non si configura dunque il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento da parte delle Aziende sanitarie e a carico del SSR, secondo modalità indicate in certificazioni provenienti da strutture specializzate pubbliche o private.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta dunque all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune Aziende sanitarie sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’ASL per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
12.2 Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR.
13. Orbene, nel caso in esame, la parte ricorrente ha con il ricorso introduttivo chiesto la condanna della Asl alla erogazione di una specifica terapia come in epigrafe indicata e poi con motivi aggiunti contestato il Piano di cura individuale predisposto dall’Asl, sia per quanto riguarda la tipologia di prestazione e le modalità di erogazione individuate sia per quanto riguarda il numero delle ore attribuite, depositando (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente) a sostegno delle proprie censure valutazioni cliniche effettuate presso il Campus Bio-Medico, ove per il vero non si quantifica l’intensità del trattamento ABA in 20 ore settimanali, come richiesto da parte ricorrente e invece così si legge:
“ Si conferma la necessità di un piano di riabilitazione multimodale ad orientamento cognitivo-comportamentale, nello specifico si conferma indicazione di metodologia ABA in quanto già avviata, che coinvolga le diverse figure che seguono il ragazzo sia a casa che a scuola attraverso un piano di trattamento stilato in condivisione con tutte le parti interessate e applicato dagli stessi con coerenza e costanza.
L’intervento multimodale dovrà sostenere attraverso tecniche comportamentali e valutazione seriata delle competenze in acquisizione, lo sviluppo cognitivo, comunicativo e relazionale del bambino. Si raccomanda di effettuare interventi psicoeducativi a casa e a scuola, per sostenere i genitori e gli insegnanti nella gestione delle difficoltà emerse e per favorire la condivisione di obiettivi e tecniche di intervento.
Si evidenzia infatti come le difficoltà di gestione riscontrate siano non supportate dal sistema di cure implementato: si rileva infatti che le indicazioni pur provenendo da tecnici della stessa area, non risultano integrate e condivise nei modi e nei tempi, con conseguente scarsa efficacia rispetto alla generalizzazione degli obiettivi.
Con -OMISSIS-è necessario lavorare sull’antecedente, sulla strutturazione dei tempi e delle attività, sull’espansione delle autonomie.
Si consiglia di stilare tramite VB MAPP o Essential for Living, un curriculum di obiettivi cognitivi, funzionali, adattivi in modo da poter avere una programmazione condivisa. Si rimanda la necessità di stimolare cognitivamente -OMISSIS-in maniera funzionale alle sue potenzialità poiché un lavoro, sotto o sopra, il suo livello di funzionamento potrebbe attivare ulteriormente la reattività del bambino.”
13.1 Ad ogni modo poiché la verifica della fondatezza della tesi della parte ricorrente piuttosto che di quella dell’Amministrazione sanitaria esige il possesso di conoscenze mediche tecnico-specialistiche, il Collegio ha ritenuto necessario - come visto nella parte in fatto - disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
13.2 La relazione prodotta in giudizio dalla CTU così conclude:
La CTU ha così concluso:
“ dall’analisi della documentazione clinica presente agli atti, dalla raccolta anamnestica con i genitori e dai dati ottenuti attraverso l’osservazione clinica diretta del ragazzo, si ritiene che il Piano di cura individuale predisposto dalla ASL RO 3 a favore del minore -OMISSIS-d’Auria, al momento attuale, risulta congruo in termini di intensità e di modalità di svolgimento, corrispondendo ai bisogni assistenziale del minore e al suo specifico momento evolutivo.
Nel dettaglio, si ritiene adeguata la proposta della ASL RO 3 di intervento cognitivo-comportamentale secondo metodologia ABA così articolato:
Intervento psicoeducativo (n. 6 ore settimanali ripartite tra casa e scuola, si rammenta che in ambito scolastico il minore è affiancato da insegnante di sostegno, operatore Oepa e assistente alla Comunicazione Aumentativa;
Parent Training (un’ora a settimana);
Inserimento in attività ludico-sportiva;
Valutazione di una eventuale integrazione con trattamento farmacologico.
Si chiarisce che il Parent Training, proposto dalla ASL RO 3 con frequenza settimanale (un’ora a settimana) è uno specifico programma di intervento rivolto alla coppia genitoriale al fine di formare i genitori su conoscenze specifiche e tecniche comportamentali per far fronte alle esigenze e, in particolare modo, ai comportamenti problema che al momento compromettono in maniera significativa le capacità di adattamento e funzionamento di -OMISSIS-.
Il percorso riabilitativo, così come proposto dalla ASL RO 3, dovrebbe avvenire senza periodi di interruzioni, garantendo al ragazzo una continuità terapeutica ed avere una durata non inferiore a 36 mesi, coprendo in questo modo l’intero nuovo ordine scolastico, sempre tenendo conto di possibili variazioni ed integrazioni legate all’evoluzione della sintomatologia e al momento evolutivo di -OMISSIS-.
Si ricorda che In relazione all’organizzazione dei modelli operativi dei Servizi che si occupano dei pazienti affetti da Disturbi dello Spettro dell’Autismo, le LG suggeriscono (Linee Guida ISS 21 al pag. 107 e 108 dell’allegato 6): “multidisciplinarietà e promozione di un lavoro integrato all’interno del gruppo di operatori coinvolti nella cura e assistenza ai soggetti con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie o promozione del lavoro di rete tra le varie agenzie e istituzioni coinvolte nella gestione del disturbo o flessibilità del servizio nell’operare in luoghi e contesti diversi (casa, scuola, eccetera) .”
13.3 Le argomentazioni del CTU sono pienamente condivise dal Collegio.
Il Consulente nominato dal Tribunale, infatti, è pervenuto alle conclusioni sopra riportate presa visione degli atti di causa e della documentazione consegnata e all’esito della osservazione diretta del minore e del confronto con i genitori, tenendo altresì conto dell’anamnesi del minore e della documentazione clinica richiamate in sintesi.
Nella relazione viene puntualmente descritto il quadro clinico del bambino, viene dato conto dei colloqui e dei test eseguiti, sono indicati gli obiettivi primari che si ritiene necessario raggiungere, ritenendo appropriato il piano proposto dalla ASL.
Non risultano invece condivisibili le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio mosse da parte ricorrente, trattandosi peraltro in gran parte di considerazioni che impingono il merito di valutazioni tecniche effettuate dalla consulente.
L’elaborato peritale risulta dunque è completo e non necessita di ulteriori integrazioni, avendo il CTU esplicitato il percorso logico motivazionale seguito sia nella scelta del metodo che nella valutazione del minore.
14. Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti in ragione della condotta inerte della ASL, quantificati in complessivi € 3.056,00 per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento.
Parte ricorrente con la memoria da ultimo depositata insiste per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo, ribadendo che solo “ solo sul finire del 2021, dopo un’attesa di oltre 6 anni, il bambino è stato preso in carico ex art. 26 dalla IO RO LI, che ha erogato al minore 6 ore settimanali di trattamento psicoeducativo, e non la terapia A.B.A. prescritta in tutti questi anni dai centri ospedalieri e raccomandata dalle Linee Guida dell’I.S.S., nonché il trattamento effettuato privatamente dal bambino sin dal 2015 con riferiti miglioramenti. Tuttavia, il suddetto trattamento psicoeducativo si è rivelato inadeguato rispetto alle esigenze di salute del minore, che ha purtroppo riportato una regressione comportamentale, soprattutto in ambito scolastico, vanificando i miglioramenti precedentemente ottenuti.
Pertanto, si chiede che la Asl venga condannata al risarcimento del danno per tutte le spese sostenute per intervento A.B.A. dalla diagnosi avvenuta in data 22.7.2015 ovvero dalla presentazione della domanda presso il Centro Anfass, avvenuta in data 20.10.2015 e sino alla presentazione del piano terapeutico avvenuta in giudizio in data 17.7.2023, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia. ”
La domanda è oltremodo generica e priva di qualsiasi supporto documentale ed inoltre appare fuor di dubbio, dalla ricostruzione in fatto, che il minore sia stato preso in carico, sia pure dal 2021, presso il centro Anfass con costi a carico della Asl e che i genitori abbiamo tuttavia scelto di non continuare la terapia ivi erogata e di rivolgersi ad altri terapisti privati.
Pertanto la stessa non può trovare accoglimento in quanto inammissibile ed infondata.
15. Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l'istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. per l'attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.500,00, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte ricorrente per il principio della soccombenza.
16. Le spese di lite possono essere compensate per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico di parte ricorrente, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell'avvenuta liquidazione al C.T.U.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.