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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 694/2023
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 10:50 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Esposito e l'avv. Berlich su delega dell'avv. Zimbone.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Esposito precisa le conclusioni come da citazione e discute la causa come da memoria conclusionale in atti. L'avv. Berlich precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Alessandra Schilirò sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 694/2023 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. GENNARO ESPOSITO in VIA CARMELO PATANÈ ROMEO 28, CATANIA
contro
[...]
Controparte_1
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
) rappresentato, difeso ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. ANTONIO TONI ZIMBONE in VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 149, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi l'opposizione all'esecuzione proposta da per le motivazioni di Parte_1
seguito illustrate.
Da un punto di vista generale, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili (al quale dovrà evidentemente ricorrersi per il caso in cui non si versi nell'ipotesi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario o di rifiuto dello stesso a ricevere copia della cartella) non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse sia dato espresso conto (Cass. 27699/2024). Infatti, perché il notificante possa validamente operare alla stregua della meno garantista procedura di cui all'art.143 c.p.c., è necessario che abbia acquisito, in base a ricerche pagina 2 di 5 (pur limitate alle modalità dettate dalla ordinaria diligenza), il ragionevole convincimento che l'assenza dipenda da un trasferimento o comunque dall'assenza di un attuale collegamento tra il recapito disponibile ed il destinatario dell'atto. Inoltre, se le ricerche effettuate dal notificante inducono a ritenere che ricorrano tali ultime ipotesi (che orientino, cioè, verso la procedura ex art. 143 c.p.c.), egli deve darne specificamente conto nella sua relazione, che non potrà limitarsi ad attestare genericamente la “irreperibilità”, ma dovrà indicare, pur sinteticamente, puntuali elementi di conoscenza acquisiti in loco, che rendano l'assenza del destinatario, ragionevolmente, non temporanea (Cass. 22893/2020).
Nel caso di specie, ha allegato che la cartella di pagamento n. Controparte_3
29320130045528617 è stata effettuata in data 20 giugno 2014 per il tramite della suddetta procedura ex art. 143 c.p.c. (cfr. doc. 2 del convenuto ): in effetti, dall'esame Controparte_3
della documentazione prodotta dal concessionario all'esazione è data evincersi l'attestazione di irreperibilità del presso il recapito di via Arno 85 in Paternò (per supposto “trasferimento”), Pt_1
unitamente ad un certificato rilasciato allo stesso opposto dal Comune di Paternò in data 15 aprile
2014, ove si dà atto che nell'anagrafe di quel Comune il non risultava iscritto ed era, per tale Pt_1
ragione, irreperibile – e tanto basta, ad opinione del Tribunale, per poter ritenere valida la notificazione della suddetta cartella alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Appurata l'intercorsa notificazione della cartella esattoriale n. 29320130045528617 (intimante il pagamento di sanzioni per violazioni amministrative) in data 20 giugno 2014, non risulta tuttavia prova della successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio ex art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689: il concessionario all'esazione ha allegato che in data 16 agosto 2019 sarebbe stata notificata all'odierno opponente l'intimazione di pagamento n. 29320199001087134000, senonché non è stata prodotta dall'ente né copia del documento, né copia della relativa notificazione.
Ne consegue che, pacifica la datazione al 2012 delle violazioni amministrative sottese alla suddetta cartella e tempestivamente interrotto, una prima volta, il termine quinquennale di prescrizione nel 2014
– per effetto della notifica della menzionata cartella n. 29320130045528617 -, esso è poi nuovamente decorso da allora sino al 2019 senza che sia medio tempore intervenuta la notificazione di alcun ulteriore atto interruttivo, mentre la successiva intimazione in questa sede impugnata è stata poi pagina 3 di 5 pacificamente notificata in data 12 dicembre 2022 - quando, cioè, la relativa pretesa sanzionatoria era ormai irrimediabilmente prescritta.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la prescrizione della pretesa pecuniaria portata dalla cartella esattoriale n. 29320130045528617 e, per l'effetto, l'insussistenza di ogni diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della suddetta cartella – assorbito, peraltro,
l'ulteriore motivo di opposizione rassegnato dal sub 3) dell'atto di citazione, posto che le Pt_1
ulteriori cartelle n. 29320110058855450 e n. 29320110074775131 sono già state impugnate dal Pt_1
in separato giudizio, all'esito del quale il Tribunale ha accolto la relativa opposizione (cfr. doc. 10 di parte opponente).
2. Le spese di lite tra l'opponente ed il concessionario all'esazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Devono invece compensarsi le spese processuali tra l'opponente e l'ente impositore
[...]
Controparte_1
.
[...]
Infatti, ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del concessionario all'esazione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto - nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione -, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o (come nel caso all'esame del Tribunale) dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. 7716/2022): da qui, la compensazione delle suddette spese ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. nei rapporti tra opponente ed ente impositore.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
la prescrizione della pretesa pecuniaria portata dalla cartella esattoriale n.
29320130045528617 e l'insussistenza di ogni diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della suddetta cartella;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e l
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 694/2023
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 10:50 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Esposito e l'avv. Berlich su delega dell'avv. Zimbone.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Esposito precisa le conclusioni come da citazione e discute la causa come da memoria conclusionale in atti. L'avv. Berlich precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Alessandra Schilirò sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 694/2023 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. GENNARO ESPOSITO in VIA CARMELO PATANÈ ROMEO 28, CATANIA
contro
[...]
Controparte_1
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA in VIA VECCHIA OGNINA 149, CATANIA
) rappresentato, difeso ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. ANTONIO TONI ZIMBONE in VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 149, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi l'opposizione all'esecuzione proposta da per le motivazioni di Parte_1
seguito illustrate.
Da un punto di vista generale, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili (al quale dovrà evidentemente ricorrersi per il caso in cui non si versi nell'ipotesi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario o di rifiuto dello stesso a ricevere copia della cartella) non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse sia dato espresso conto (Cass. 27699/2024). Infatti, perché il notificante possa validamente operare alla stregua della meno garantista procedura di cui all'art.143 c.p.c., è necessario che abbia acquisito, in base a ricerche pagina 2 di 5 (pur limitate alle modalità dettate dalla ordinaria diligenza), il ragionevole convincimento che l'assenza dipenda da un trasferimento o comunque dall'assenza di un attuale collegamento tra il recapito disponibile ed il destinatario dell'atto. Inoltre, se le ricerche effettuate dal notificante inducono a ritenere che ricorrano tali ultime ipotesi (che orientino, cioè, verso la procedura ex art. 143 c.p.c.), egli deve darne specificamente conto nella sua relazione, che non potrà limitarsi ad attestare genericamente la “irreperibilità”, ma dovrà indicare, pur sinteticamente, puntuali elementi di conoscenza acquisiti in loco, che rendano l'assenza del destinatario, ragionevolmente, non temporanea (Cass. 22893/2020).
Nel caso di specie, ha allegato che la cartella di pagamento n. Controparte_3
29320130045528617 è stata effettuata in data 20 giugno 2014 per il tramite della suddetta procedura ex art. 143 c.p.c. (cfr. doc. 2 del convenuto ): in effetti, dall'esame Controparte_3
della documentazione prodotta dal concessionario all'esazione è data evincersi l'attestazione di irreperibilità del presso il recapito di via Arno 85 in Paternò (per supposto “trasferimento”), Pt_1
unitamente ad un certificato rilasciato allo stesso opposto dal Comune di Paternò in data 15 aprile
2014, ove si dà atto che nell'anagrafe di quel Comune il non risultava iscritto ed era, per tale Pt_1
ragione, irreperibile – e tanto basta, ad opinione del Tribunale, per poter ritenere valida la notificazione della suddetta cartella alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Appurata l'intercorsa notificazione della cartella esattoriale n. 29320130045528617 (intimante il pagamento di sanzioni per violazioni amministrative) in data 20 giugno 2014, non risulta tuttavia prova della successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio ex art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689: il concessionario all'esazione ha allegato che in data 16 agosto 2019 sarebbe stata notificata all'odierno opponente l'intimazione di pagamento n. 29320199001087134000, senonché non è stata prodotta dall'ente né copia del documento, né copia della relativa notificazione.
Ne consegue che, pacifica la datazione al 2012 delle violazioni amministrative sottese alla suddetta cartella e tempestivamente interrotto, una prima volta, il termine quinquennale di prescrizione nel 2014
– per effetto della notifica della menzionata cartella n. 29320130045528617 -, esso è poi nuovamente decorso da allora sino al 2019 senza che sia medio tempore intervenuta la notificazione di alcun ulteriore atto interruttivo, mentre la successiva intimazione in questa sede impugnata è stata poi pagina 3 di 5 pacificamente notificata in data 12 dicembre 2022 - quando, cioè, la relativa pretesa sanzionatoria era ormai irrimediabilmente prescritta.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi la prescrizione della pretesa pecuniaria portata dalla cartella esattoriale n. 29320130045528617 e, per l'effetto, l'insussistenza di ogni diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della suddetta cartella – assorbito, peraltro,
l'ulteriore motivo di opposizione rassegnato dal sub 3) dell'atto di citazione, posto che le Pt_1
ulteriori cartelle n. 29320110058855450 e n. 29320110074775131 sono già state impugnate dal Pt_1
in separato giudizio, all'esito del quale il Tribunale ha accolto la relativa opposizione (cfr. doc. 10 di parte opponente).
2. Le spese di lite tra l'opponente ed il concessionario all'esazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Devono invece compensarsi le spese processuali tra l'opponente e l'ente impositore
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Controparte_1
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Infatti, ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del concessionario all'esazione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto - nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione -, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o (come nel caso all'esame del Tribunale) dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (Cass. 7716/2022): da qui, la compensazione delle suddette spese ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. nei rapporti tra opponente ed ente impositore.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
la prescrizione della pretesa pecuniaria portata dalla cartella esattoriale n.
29320130045528617 e l'insussistenza di ogni diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della suddetta cartella;
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e l
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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