Art. 2.
Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334 , convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334 , convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.