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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/08/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 4 marzo 2025, a seguito all'invito al deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di Legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4845/2021 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, ALAvv. Alessandro Bigoni (C.F. ) C.F._2 presso il cui studio in Milano, Via Gustavo Modena 3, elegge domicilio -ai fini delle comunicazioni di Cancelleria ed in ottemperanza all'art. 2, comma VI, D.L. 98/2011, si indica il numero fax 0229537314 e l'indirizzo di PEC;
Email_1
- attrice -
Contro
Controparte_1
con sede legale in Rosate (MI), Via Cavour n.
[...]
- in persona del Curatore, Dott.ssa P.IVA_1 [...]
- cod. fisc.: - giusta sentenza del Tribunale di CP_2 CodiceFiscale_3
Pavia n. 141/2023 (doc. 1), rappr. e dif. ALAvv. Alfredo Galullo (cod. fisc.:
), presso il cui studio sono elett. dom. in Vigevano CodiceFiscale_4
(PV), Via Trivulzio n. 150, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 19/3/2024 (doc. 2) e delega in atti (e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0381/902457 o all'indirizzo PEC: ) Email_2
- convenuta –
Nonché
ARCH. (C.F. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentato assistito e difeso, ALavv. Anna Berra (CF.
) del Foro di Milano, presso il cui studio in Magenta C.F._6
(MI), via IV Giugno n. 41 elegge domicilio in forza di procura in atti , comunicazioni di cancelleria previste al seguente numero di fax 02.9784401 e/o al seguente indirizzo di pec: mail: Email_3
Email_4
-convenuto-
1 Nonché
NG. (C.F. ), rappresentato, Controparte_4 C.F._7 assistito e difeso, ALavv. Andrea Conte (C.F. ) del C.F._8
Foro di Milano, presso il cui studio in 20097 San Donato Milanese (MI), alla Via Monte Bianco n. 11 elegge domicilio in forza di procura in atti , tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria previste al seguente indirizzo di pec:
Email_5
-convenuto –
e con la chiamata in causa di
P.IVA/C.F. in Controparte_5 P.IVA_2 persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa ALavv. Alessandro Anderloni C.F. , ed C.F._9 elettivamente domiciliata nel suo studio di Milano Via Washington, 102 indirizzo PEC presso il quale Email_6 chiede vengano effettuate tutte le comunicazioni, giusta delega in atti (all.1).
- Terza chiamata da Controparte_6
Nonché
, cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_10 elettivamente domiciliato in Chiari (BS), Via Buffoli n. 10, presso lo studio DEavv. Matteo Faccoli (cod. fisc.: ) e DEavv. CodiceFiscale_11
Cristiana Carrera (cod. fisc.: ), entrambi del Foro di CodiceFiscale_12
Brescia, che lo rappresentano e difendono per procura allegata in atti, avvisi mediante pec ai seguenti recapiti: Email_7
Email_8
Terzo chiamato ALNG CP_7
[...]
(P.IVA - C.F.: , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata, difesa e assistita, giusta procura in atti dagli Avv.ti Andrea Oliva (C.F.: ) del Foro di C.F._13
Como e Jacopo Maioli (C.F.: ) del Foro di Varese, C.F._14 entrambi dello Studio Legale Associato Opelegis, presso il cui studio sito in Como (CO), alla Via Fontana n. 1, è elettivamente domiciliata (come da Visura Camera di cui al doc. 1) (si dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria inerenti al presente procedimento e a tal fine si segnala il numero di fax e l'indirizzo e-mail degli Avv.ti Andrea Oliva e Jacopo Maioli: fax 031.8120252 –
Email_9 Email_10
Terza chiamata ALNG CP_4
2 Nonché
(P.IVA ), in persona Controparte_9 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore
Contumace- Terza chiamata in causa ALNG CP_4
Nonché
(c.f. Controparte_10
), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia P.IVA_5 rappresentata e difesa ALavv. Ilaria Perin del foro di Milano (c.f.
), con studio in Milano, Via Camillo Hajech 10, C.F._15 elettivamente domiciliata presso il suo studio e, in ogni caso, con domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.: ove si dichiara Email_11 di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento, giusta procura in atti
Terza chiamata ALNG Pt_2
CONCLUSIONI
Per l'attrice : Parte_1
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare: In via principale - per tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale, della (P.I. Controparte_11
) nei confronti DEattrice in relazione ai danni, patrimoniali e non P.IVA_6 patrimoniali, dalla stessa subiti e subendi nella misura di € 113.332,95, ovvero altra somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- con integrale refusione delle spese e del compenso. In via istruttoria Ci si riporta a tutto quanto versato in atti.».
Per la convenuta LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “
[...]
”: Controparte_1
« contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie juris et facti, così giudicare: in via preliminare 1) dichiararsi l'improcedibilità della presente azione giudiziaria nei confronti della Liquidazione Giudiziale comparente per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e statuire di conseguenza;
in ogni caso e in via subordinata 2) assolvere la comparente da tutte le domande svolte nei suoi confronti e comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande risarcitorie, condannare la “ a tenere indenne la Parte_3
Liquidazione comparente da ogni eventuale esborso che fosse chiamata a sostenere;
3) con ogni riserva;
4) con vittoria di spese e compensi di causa.».
Per il convenuto ARCH. Controparte_3
«dando atto: - DEintervenuto accordo con la OR , l'NG. Pt_1 CP_4
e ove le parti hanno reciprocamente rinunciato ad
[...] Controparte_8
3 ogni pretesa afferente la vicenda oggetto del giudizio e ad ogni altra domanda ivi spiegata;
- che, conseguentemente, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22 gennaio 2025, la OR ha rinunciato a ogni domanda azionata nei Pt_1 confronti DEarch. - dichiara di rinunciare alle pretese fatte Controparte_3 valere in giudizio e di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia alle domande e all'azione di parte attrice e, per l'effetto, chiede al Giudice adito di estinguere il giudizio limitatamente ai rapporti tra le parti sopra indicate, con compensazione delle spese di lite. ».
Per il convenuto NG. Controparte_4
« stante l'accordo raggiunto con la OR , l'arch. e la Pt_1 CP_3 [...]
e le rinunce già fatte ed accettate alla precedente udienza, l'avv. Andrea Controparte_8
Conte, quale procuratore DEing. chiede che l'Ill.mo Giudice voglia CP_4 pronunciare l'estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate. Quanto alla posizione con l'ing. e le rimanenti parti del giudizio con le quali Pt_2 non è stato raggiunto l'accordo, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, l'ing. insiste per l'accoglimento delle seguenti CP_4
CONCLUSIONI valevoli esclusivamente nei confronti DEing. Pt_2
IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare ogni avversa pretesa sia nell'an che nel quantum da chiunque fatta valere in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. IN VIA SUBORDINATA 2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna DEing. CP_4 secondo la quota di responsabilità che eventualmente verrà riconosciuta. IN
[...]
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 3. Nella davvero e creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, condannare Controparte_9
l'ing.
[...] Controparte_12
a tenere garantito e manlevato e/o come meglio l'arch.
[...] da qualsiasi pretesa delle altre parti del presente giudizio, Controparte_4 condannando gli stessi al pagamento di quanto dovuto all'attrice.».
Per la terza chiamata ALNG : CP_4 Controparte_8
« In ragione di quanto disposto, con le presenti note scritte gli Avv.ti Andrea Oliva e Jacopo Maioli, nell'interesse della comunicano l'intervenuto Controparte_8 accordo transattivo tra la la IG.ra , l'Arch. Controparte_8 Parte_1
e l'NG. ” Controparte_3 Controparte_4
Per la terza chiamata da Controparte_1 [...]
Controparte_5
« In via preliminare ed in rito - accertare e dichiarare la nullità delle domande tutte formulate in danno di ex art. 167 c.p.c. Nel merito: Controparte_5 Con respingere le domande tutte formulate in danno della terza chiamata
[...] con la più ampia formula. In ogni caso con rifusione di spese e Controparte_5 competenze da liquidarsi secondo tariffe professionali e da maggiorarsi di spese generali e accessori fiscali di legge.».
4 Per il terzo chiamato ALNG : ING. CP_4 Parte_2
« Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare a) Dichiarare la nullità DEatto di citazione per chiamata di terzo notificato in data 20.12.2021, ai sensi DEart. 164 c.p.c., IV comma, per i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 24.03.2022, con ogni conseguenza di merito e di rito. b) Dichiarare il difetto di legittimazione e/o obbligazione passiva DENG. Pt_2
in relazione ai fatti ex adverso dedotti per le ragioni tutte esposte nella
[...] narrativa della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 24.03.2022, con ogni conseguenza di merito e di rito. c) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia e/o prescrizione DEazione svolta nei confronti DENG. . NEL MERITO In via principale Nella Parte_2 denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle eccezioni che precedono, respingere le domande tutte formulate sia nell'an, sia nel quantum, nei confronti DENG. Pt_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte e
[...] documentate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 24.03.2022 e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse del professionista terzo chiamato. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale, dirsi tenuta la p.iva e cod. fisc.: con sede in Controparte_10 P.IVA_5
Milano, alla Via della Posta n. 7, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, a tenere indenne e manlevare l'NG. , in virtù della polizza Parte_2 professionale Certificato n. PI-6616882M0, da qualsiasi conseguenza economica negativa, anche in punto spese legali, dovesse derivare al medesimo a seguito DEeventuale accoglimento delle domande avversarie.».
Per la terza chiamata ALing : Pt_2 Controparte_10
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: Nel merito in via principale: *Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. , l'infondatezza delle Parte_2 doglianze attoree, l'insussistenza dei danni lamentati da parte attrice e/o del nesso di causalità, così rigettando le domande da chiunque avanzate nei confronti DEing. ; Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio specificati in atti, Parte_2
l'inoperatività della polizza n. PI 66168821M0; conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di Nel merito in via Controparte_10 subordinata: Nella ulteriore e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale DEing. , si ritenessero fondate le Parte_2 doglianze attoree e sussistenti i lamentati danni ed il nesso di causalità, nonché operativa la PI-66168821M0, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità DEing. , dichiararlo tenuto a risarcire soltanto i danni Parte_2 dallo stesso direttamente cagionati, accertati e provati in corso di causa, nonché esclusi e/o ridotti ex art. 1227 c.c., e, in ogni caso, dichiarare Controparte_10 tenuta a manlevare l'ing. per l'importo dovuto a sua esclusiva Parte_2 condotta colposa, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di € 5.000,00 per sinistro, entro il limite del massimale di polizza e con applicazione, in ogni caso, di
5 tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2021 la IG.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio la società l'Architetto Controparte_1 CP_3
e l'NGegnere chiedendo accertarsi la
[...] Controparte_4 responsabilità solidale dei predetti e condanna al risarcimento, in relazione ai danni riscontrati nel procedimento di AT Tribunale di Pavia R.G. n. 4650/2019 per l'impianto di riscaldamento e condizionamento DEimmobile della IG.ra Pt_1
In particolare deduceva:
- di aver sottoscritto nell'ottobre 2017 un preliminare di acquisto di un immobile, e relative pertinenze, in IN (MI), in Via Don Minzoni 29
-al piano 2, scala A, categoria A/2, composto da 5,5 vani e con superficie catastale di mq. 107/104 (Catasto dei Fabbricati del Comune di IN, fg. 3, part. 683, sub. 21) in costruzione da e per conto di (doc. 1) Controparte_11
- iva il rogito DEimmobile, e relative pertinenze, a fronte di un corrispettivo di € 333.840,00 (IVA compresa) (doc. 3)
- dalla consegna DEimmobile si succedevano diverse problematiche che interessavano la c.d. centrale termica di cui il fabbricato condominiale è dotato (doc. 4, già doc. 3, AT): l'impianto di riscaldamento e condizionamento DEimmobile della IG.ra , collegato alla c.d. Pt_1 centrale termica (condominiale), in sostanza non risultava idoneo all'uso né invernale né estivo
- il rumore prodotto dal sistema di ricircolo DEaria (VMC) risultava anch'esso difficilmente tollerabile
- la IG.ra , volendo comprendere quanta parte di dette Pt_1 inefficienze derivasse dagli impianti condominiali, richiedeva, senz'esito, a di avere i disegni degli impianti al fine di consultare un CP_1 progettista termotecnico di fiducia
- dopo l'ennesimo guasto che interessava la c.d. centrale termica, la IG.ra instaurava un procedimento di AT il cui quesito era: “accerti Pt_1
[il CTU] sia la sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio della dichiarazione di conformità sia la presenza o meno dei vizi lamentati relativi all'impianto idrico-sanitario e quello DEimpianto di riscaldamento e condizionamento, come dedotti nel ricorso e nei relativi allegati;
dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte ricorrente in ricorso, indicandone le responsabilità, anche con riferimento al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici” (doc. 5, già doc. 4 AT e doc. 6)
6 - Il CTU nominato rilevava che, in relazione all'immobile di proprietà della IG.ra : a. “Non risulta presentato alcun progetto degli impianti Pt_1 di riscaldamento/condizionamento e produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria (impianto meccanico) relativo ai singoli appartamenti”; b.
“Non risulta presentato alcun progetto DEimpianto di riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria centralizzata a livello DEintero fabbricato”; c. Non risulta “alcuna Dichiarazione di Conformità DEimpianto di climatizzazione e idrico- sanitario relativa all'appartamento di cui al fg. 3 mapp. 683 sub 21”; d. “Non risulta alcuna Dichiarazione di Conformità degli impianti meccanici (riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria) relativa alla realizzazione DEimpianto di Centrale Termica e degli altri impianti comuni presenti nel fabbricato. È presente la Dichiarazione di conformità della Ditta Tradelek relativa all'appartamento di cui al fg. 3 mapp. 683 sub 21, riferita all'illuminazione e alle prese di corrente, ma non al controllo DEimpianto di climatizzazione DEappartamento”; e. “le dichiarazioni di conformità [prodotte in atti] mancano della firma e dalla data di ricevuta del documento e degli allegati obbligatori da parte del Cliente” (cfr. pag. 15, sub doc. 6)
- il CTU nominato concludeva affermando che “non esistevano e non esistono i presupposti per il rilascio della Dichiarazione di Conformità e che quelle presenti, relativi ad altri appartamenti dello stesso fabbricato, non sono pertinenti al caso in questione, oltre che tecnicamente sbagliate”, ciò che “rende nulla la “Fine dei lavori” e di conseguenza l'agibilità degli appartamenti” (cfr. pagg. 17-18, sub doc. 6);
- quanto ai lamentati vizi, il CTU, confermava la presenza dei vizi lamentati da parte ricorrente sull'impianto di riscaldamento degli ambienti” e “la mancanza delle dichiarazione del progettista del rispetto dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne, come previsto ALart. 7 comma 1 della Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001” (cfr. pag. 18, sub doc. 6)
- in punto di responsabilità, il CTU nominato concludeva nei seguenti termini: -“è da ricondurre al Committente (Società la Controparte_1 responsabilità per non aver depositato i progetti esecutivi degli impianti di climatizzazione e di distribuzione DEacqua calda e fredda sanitaria come previsto ALart. 11 comma 2 del D.M. 22-1-2008 n° 37 che afferma: “per le opere di installazione […] che sono connesse ad interventi edilizi […] il soggetto titolare […] deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia […], contestualmente al progetto edilizio”.
- Ovviamente in capo al Committente non possono che esserci le responsabilità derivanti da tutte le manchevolezze verificate, dipendenti anche dai professionisti che il Committente stesso ha incaricato in quanto i vizi rilevati sono stati “riversati” ad altri soggetti ai quali il Committente ha trasferito la proprietà” (cfr. pag. 21, sub doc. 6);
7 - “è responsabilità del Progettista degli Impianti (NG. : di Controparte_4 non aver redatto i progetti esecutivi di tutti gli impianti che dovevano essere consegnati al Committente perché li depositasse in Comune;
di non aver redatto i progetti esecutivi ed esaustivi che consentissero di capire la corretta logica di funzionamento del sistema (come controllare i condotti d'aria DEunità di ventilazione meccanica); per la mancanza di filtro, valvole di sfiato e scarico sulla VMC;
per l'opportunità di installazione di un silenziatore;
per la mancanza di riscaldamento nei bagni;
per il posizionamento della VMC all'interno DEappartamento con conseguente problema del rumore;
di non essersi preoccupato di verificare l'esistenza dei calcoli del fabbisogno energetico per la climatizzazione degli ambienti, che sta alla base del dimensionamento delle tubazioni, dei canali e dei terminali di erogazione del caldo e del freddo” (cfr. pag. 22, sub doc. 6);
- “è responsabilità del Direttore dei Lavori generale (Arch. Controparte_3 in quanto figura di raccordo tra Committente ed Ente pubblico, di non aver verificato la mancanza di tutta la documentazione necessaria da produrre all'Ufficio Tecnico Comunale, nell'aver mancato di produrre l'attestazione della conformità degli impianti installati al progetto (che manca), nel non aver prodotto il documento di rispetto dei requisiti acustici, nel non aver verificato la correttezza, l'inconcludenza (in quanto non pertinenti) e l'incompletezza delle Dichiarazioni di Conformità rilasciate dalla Ditta A Parte_4 tale proposito si evidenzia che per l'appartamento della sig.ra Parte_1 non è stato possibile reperire agli atti del Comune alcuna dichiarazione di conformità degli impianti di climatizzazione e DEacqua calda e fredda sanitaria. Non è stata altresì reperita, presso l'Ufficio tecnico comunale, la dichiarazione attestante gli indici di valutazione di isolamento acustico nonché la conformità DEopera al progetto ed alla relazione acustica, redatta e firmata dal costruttore e dal direttore dei lavori. come richiesto dal modulo per la Segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune di IN il 13 dicembre 2017 protocollo n. 13558 (Allegato n. 20)” (cfr. pagg. 22-23, sub doc. 6);
- “è responsabilità del Direttore dei Lavori generale (Arch. Controparte_3
[…] l'aver consentito la realizzazione DEimpianto in mancanza di progetto e la presenza di tutti i vizi connessi ed evidenziati nella bozza di perizia, per i quali non sono esenti neanche le Ditte installatrici” (cfr. pag. 23, sub doc. 6);
- “è responsabilità del Direttore dei Lavori (Arch. e della Controparte_3
Ditta costruttrice (VE) la mancanza dei requisiti acustici passivi DEappartamento” (cfr. pag. 24, sub doc. 6);
- nelle more, la IG.ra ha conferito incarico a termotecnico di Pt_1 fiducia ed eseguito i lavori per il “rifacimento canalizzazione impianto vmc e installazione di impianto a pompa di calore” sostenendo costi per
€ 30.835,80 (doc. 7).
Concludeva la IGra chiedendo , accertata e dichiarata la Pt_1 responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale, di
[...]
DEArch. e DENG. Controparte_11 Controparte_3 CP_4
8 condannare i medesimi, in via solidale e/o concorrente, a risarcire CP_4
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dalla IG.ra
[...]
, pari ad € 113.332,95, ovvero altra somma accertata in corso di Pt_1 causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
con integrale refusione di spese e compenso.
Si è costituita la contro deducendo che: Controparte_11
- non sussiste in capo all'odierna convenuta alcun tipo di responsabilità per i presunti dedotti vizi e difetti, essendosi limitata a vendere l'immobile per cui è causa e non avendo svolto alcun ruolo di direzione e/o coordinamento e/o controllo nella realizzazione delle opere contestate;
- ferma restando l'assoluta estraneità DEodierna convenuta, per mero spirito collaborativo, si è dimostrata disponibile a risolvere le eventuali problematiche riscontrate all'interno dei rispettivi appartamenti relativamente all'utilizzo DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici di propria fiducia
- la stessa ha agito in assoluta e completa buona fede avvalendosi ed incaricando esperti professionisti per la realizzazione e l'esecuzione DEopera del procedimento de quo. Il tutto come risulta sia dalla documentazione qui prodotta ma anche in virtù delle risultanze processuali di cui all'AT instaurata dalla odierna parte attrice
-la decisione personale della IG.ra di incaricare un'impresa per Pt_1 eseguire una serie di interventi di termoidraulica nel proprio appartamento, nonostante la piena disponibilità di parte convenuta ad incaricare persone di sua fiducia nonché competenti nella risoluzione delle problematiche, non può far ricadere sulla le spese dalla stessa sostenute, come dallo Controparte_11 stesso allegate al doc. 6, anche in virtù delle risultanze processuali di cui all'AT instaurata dalle odierni parti attrici;
- non sussiste alcun tipo di responsabilità per i danni lamentati da controparte, avendo la stessa stipulato contratto di appalto per la realizzazione degli impianti tecnologici con la G.M. Gestione Multiservice Società Consortile a r.l., in data 29.02.2016; (doc. 02 – contratto di appalto): il malfunzionamento DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento all'interno DEappartamento di parte attrice è una diretta conseguenza della non corretta progettazione e realizzazione della centrale termica da parte della Controparte_13
chiamata in causa
[...]
-la è stata remunerata dalla Controparte_13 per la progettazione e realizzazione della centrale termica, Controparte_1 corrispondendole la somma di € 570.866,57, che dovrà essere interamente rimborsata in conseguenza dei molteplici danni accertati ALAT. (doc.
3 - fatture G.M.)
- parte attrice ha sostenuto un ingente esborso economico, come da fatture che si allegano, pari ad € 87.610,70 che, dovrà essere corrisposta dalla
[...] alla , essendo inte Controparte_13 Controparte_11
9 necessari e connessi al malfunzionamento della centrale termica nonché al diretto e conseguente malfunzionamento DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento all'interno DEappartamento. Circostanza constata anche AL AT (doc.
4 - fatture tecnici)
- nel caso in esame non è da ritenersi applicabile la responsabilità ex art. 1669 c.c. , l'odierna convenuta non è l'appaltatrice DEopera, ma la venditrice: l'odierna convenuta ha agito in completa ed assoluta buona fede, e si è limitata ad appaltare i lavori all'uopo nominando tecnici professionisti cui competeva in concreto l'esercizio di tale potere di direttiva e/o di controllo
- anche a voler ritenere applicabile la garanzia prevista ALart.1667 c.c., valevole per i contratti di appalto ma non per la compravendita, gli attori sarebbero comunque decaduti ALazione non avendo denunciato i vizi DEopera entro i sessanta giorni dalla consegna ed essendo decorso il biennio dalla consegna DEopera
Concludeva chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla società con richiesta di chiamata in causa del terzo Controparte_1
G.M. Gestione Multiservice Società consortile a r.l., rigettare le domande proposte dalla parte attrice e in subordine, dichiarare la sussistenza della responsabilità solidale in capo a G.M. Gestione Multiservice Società consortile a r.l. nonché degli ulteriori convenuti Arch. e NG. Controparte_3
; in via riconvenzionale accerta capo a Controparte_4
G.M. Gestione Multiservice Società consortile a r.l., condannarla al pagamento dei conseguenti danni.
Si è costituita Terza Chiamata da Controparte_5
contro deducendo : Controparte_1
- che il contratto di cui sopra è stato risolto consensualmente prima che le Cont opere appaltate alla venissero da questa completate;
- che il completamento delle opere venne poi affidato direttamente da a CP_1 Con soggetti terzi rispetto a;
- che tali circostanze sono già state accertate da una sentenza emessa dal Tribunale di Milano (all.3) che da un lato ha confermato un decreto ingiuntivo
Con emesso dallo stesso Tribunale in favore di che ha chiesto alla il CP_1 pagamento della parte delle opere da essa eseguite sino alla data della risoluzione consensuale avvenuta nel luglio del 2017; ALaltro ha respinto la domanda riconvenzionale promossa dalla che, anche in quella sede, ha CP_1
Con richiesto alla il risarcimento di presunti danni da essa subiti in conseguenza del presunto inadempimento al contratto di cui sopra da parte di
Con ; inadempimento dunque che il Tribunale di Milano ha ritenuto non sussistere;
Con
- ha chiamato in causa la , con atto notificato il 24/11/2021 (all. 4) CP_1 avanti a questo stesso Tribunale e segnatamente avanti alla Sezione III Civile ove pende la causa RG 4483/2021, formulando la medesima domanda Con riconvenzionale che anche qui viene promossa in danno della , solo
10 quantificandola nel diverso importo di € 766.192,27, comunque composto delle stesse due voci richieste anche in questa sede (la precedente causa di cui si è sopra riferito è stata promossa dai coniugi e e dal sig. Pt_5 Pt_6 anche loro proprietari di due appartamenti facenti parte dello stesso Pt_7 condominio-stabile dov'è ubicato quello della sig.ra qui attrice) Pt_1
- il progetto architettonico DEedificio venne fatto realizzare dalla come CP_1 per altro è previsto all'art. 2 del contratto prodotto da essa (v. ancora all.2
), inoltre ed in ogni caso anche i progetti esecutivi degli impianti, CP_1 secondo quanto previsto ALart. 7 sempre del contratto di cui sopra, dovevano Con sì essere predisposti a cura della , ma essi dovevano essere e lo furono approvati dalla committente , la quale in corso d'opera richiese di CP_1 apportare molteplici varianti e comunque incaricò direttamente un proprio professionista, l'NG. il quale venne appunto incaricato dalla Parte_2
di svolgere il ruolo “Direttore CP_1 Controparte_14
e tra l'altro alla “stesura della relazione tecnica di progetto in revisione a quella esistente”, come si legge nell'incarico professionale conferito da all'NG. CP_1
v. art.1 e 2 (all.3 del fascicolo del convenuto arch. Pt_2 CP_3
Con
- il contratto tra la e la si risolse consensualmente, prima della CP_1 conclusione dei lavori che vennero terminati da altri - come accertato dal Tribunale di Milano (v. ns. all.2) – altri che, come afferma lo stesso arch. rilasciarono le certificazioni di conformità degli impianti. CP_3
Con
- l'NG. svolse il proprio incarico per conto della e non della Pt_2 CP_1 come attesta il doc.3 del convenuto già sopra citato CP_3
- quanto al dimensionamento delle travi fredde, deve eccepirsi che esse non Con vennero installate dalla , la quale nemmeno installò le VCM. Con
- il CTU non ravvisa alcuna responsabilità in capo alla Con
- è già stata emessa una sentenza (v. ns. all.3) tra la e la Controparte_1
[... Tale sentenza ha già accertato che la non ha diritto al risarcimento di CP_1 alcun danno conseguente alla realizzazione dei lavori da essa appaltati alla Con
, chiarendo per altro che il relativo contratto si risolse consensualmente prima del termine dei lavori. La sentenza, per altro non ha accertato alcun Con Con inadempimento di : se non è tenuta a pagare danni a in forza di CP_1 presunti inadempimenti al contratto di appalto di cui sopra, inadempimento dichiarato insussistente nella sentenza del Tribunale di Milano, lo stesso inadempimento (inesistente) non potrà essere posto a fondamento della domanda di malleva di quanto dovesse essere tenuta a pagare alla qui CP_1 attrice. Con
- non può sussistere alcuna responsabilità di chi - la - non ha portato a compimento le opere appaltate, non certo per sua colpa, ma a seguito di una risoluzione consensuale del contratto Con
- fu la a terminare i lavori avvalendosi di imprese diverse da;
la CP_1
fece collaudare le opere dopo che esse vennero fatte terminare dalla CP_1 stessa da altre imprese
11 - sia l'attrice sia la sarebbero comunque decaduti da qualsivoglia diritto CP_1 Con alla garanzia, non avendo denunciato alla i vizi entro un anno dalla scoperta e non essendo stata iniziata la relativa azione entro un anno dalla scoperta dei vizi
Concludeva chiedendo di respingere le domande tutte formulate in danno della terza chiamata Controparte_5
Si è costituito l'Arch contro deducendo in particolare : CP_3
- che le problematiche oggetto del presente giudizio erano già note alla OR
sin dal 2018 - febbraio 2019. Invero, la stessa solo in data 16.09.2020 Pt_1 missiva all'arch. chiedendo il risarcimento dei danni oggi CP_3 lamentati
- la CTU a firma DEingegner non è opponibile all'Arch Persona_1 in quanto la OR decideva di non estendergli in alcun CP_3 Pt_1 modo il contraddittorio
- controparte non ha precisato in base a quale titolo giuridico agisce nei confronti DEarchitetto atteso che lo stesso aveva ricevuto incarico CP_3 da per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere CP_1 architettoniche (doc.1) e nulla era previsto in merito alla parte di progettazione e DL impiantistica per la cui realizzazione la committente stipulava CP_1 incarichi con soggetti terzi
- contrariamente a quanto affermato sia da parte avversa sia nella CTU DEAT, l'esponente non era DL generale e quindi non può rispondere per l'operato di terzi
- il direttore dei lavori delle opere architettoniche (e non generale si ribadisce) non ha certamente alcuna responsabilità perché gli impianti sono stati progettati ALingegner incaricato dalla ditta titolare del contratto CP_4
d'appalto per la progetta ezione dei lavori ed esecuzione degli impianti elettrici e meccanico, ovverosia GM Gestione Multiservice scarl (doc. 2)
- analogo discorso vale con riferimento all'eventuale acclarata rumorosità della del sistema di ricircolo DEaria installato all'interno del DEappartamento della OR
[...]
Con
- la committente- stipulava contratto con per la progettazione, Parte_8 la realizzazione e il dimensionamento di tutta la parte degli impianti, la quale a sua volta indicava quale progettista e dl impiantista l'ingegner CP_4
[...]
- a ciò si aggiunga che per la direzione lavori degli impianti tecnologici Con Con meccanici incaricava l'ingegner (doc. 3) e atteso che Parte_2 ritardava di oltre un anno l'esecuzione DEopera, risolveva il CP_1 contratto per inadempimento, incaricando direttamente le varie figure della predetta società
12 - deve ribadirsi che la direzione dei lavori non era stata affidata all'arch. ensì all'ingegner , CP_3 CP_4
- gli impianti gli elaborati relativi all'esecuzione degli impianti sono legati al contratto d'appalto sottoscritto tra la committente le a ditta esecutrice degli stessi e sono stati controfirmati ALingegnere in qualità di CP_4 progettista e direttore dei lavori
- l'architetto non può in alcun modo rispondere neppure CP_3 DEeventuale mancato rispetto dei requisiti acustici passivi, poiché la relazione ex DPCM 5 dicembre 1997 è stata realizzata ALingegnere IC (doc. 4)
- dalla CTU ( comunque non opponibile ut supra) non emergono né errori progettuali DEopera né, tanto meno, errori della DL architettonica,
Concludeva chiedendo rigettarsi ogni pretesa, in via subordinata, previa valutazione del grado di corresponsabilità delle altre parti, ivi inclusa quella DEattrice ai sensi DEart. 1227 c.c., limitare la condanna DEarch. CP_3 secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta.
Si è costituito l'ingegnere chiamando in causa la Controparte_4 [...]
la e l'ingegnere . Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
In particolare contro deducendo che:
- nessun valore probatorio potrà assumere la CTU resa nel giudizio di AT - Tribunale di Pavia R.G. n. 4650/2019 tra l'odierna attrice e la , non CP_1 essendo stato parte l'NG. le risultanze della consulenz sono CP_4 opponibili
- ciò che invece rileva, dalla disamina della pretta perizia, è la decisione da parte della di non evocare in codesta causa tutti i soggetti che il CTU Pt_1 avrebbe indicato come corresponsabili, limitandosi invece a citare l'esponente, l'arch. e la CP_3 [...]
di incarico professionale del 09.09.2014 (doc. 1), la società Controparte_15 incaricava la Teking S.r.l., di cui l'ing. era socio, per la Parte_9 CP_4 redazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione degli impianti DEedificio condominiale in cui è ubicato l'appartamento di proprietà della OR Pt_1
- tutta la progettazione veniva redatta per econdo le prescrizioni della Pt_9 stessa. Il progetto veniva consegnato alla committente, approvato ALufficio tecnico interno e regolarmente remunerato (doc. 2): il mandato conferito al convenuto riguardava la progettazione di: - impianti idraulici interni ed esterni;
- impianti elettrici interni ed esterni. Le tavole esecutive ed il dimensionamento degli stessi impianti venivano predisposte direttamente dalla Pt_9
- con riferimento all'incarico relativo al riscaldamento, nel contratto sub. doc. 1 veniva specificato che occorreva far riferimento alla società ESAE;
mentre la
13 parte termica di progettazione era rimasta in capo all'ufficio interno della committente Pt_9
- nel dicembre 2014, terminata l'attività, Teking consegnava a due
[...] Pt_9 copie della progettazione completa, ad eccezione della centrale termica che doveva essere redatta ALufficio tecnico della committente. Il progetto veniva accettato e pagato secondo le condizioni contrattuali, senza richiesta di ulteriore attività
- nel 2016 il controllo dei lavori in cantiere passava da alla società Pt_9 che incaricava l'ing. della Direzione dei Lavori impiantistici CP_16 CP_4 icato, con referente -D.L. generale- e di cui la CP_3 progettazione predisposta da redatta da Teking nel dicembre 2014 Pt_9
- i lavori impiantistici venivano affidati da alla ditta la quale, CP_16 CP_9 sin ALinizio della D.L., chiedeva alcuni esecutivi a dir loro mancanti oltre a delucidazioni in merito alla centrale termica
- durante la D.L. emergeva la necessità di realizzare un impianto fotovoltaico non previsto ALufficio tecnico di ma assolutamente necessario in Pt_9 relazione alle normative attualmente previste dalla Regione Lombardia.
- al fine di contenere i costi in accordo con e con l'arch. CP_16 CP_1 decideva di non procedere alla realizzazione di tutte le tre pareti CP_3 captanti come da progetto, ma solo di una. A seguito di tale nuova situazione delle travi e del nuovo incarico ricevuto da l'ing. CP_16 CP_4 predisponeva il nuovo dimensionamento sia della centrale che dei VCM in relazione anche al nuovo impianto fotovoltaico.
- il nuovo progetto veniva redatto con la consulenza del perito Per_2
consulente di e veniva consegnato in duplice copia a tale
[...] CP_16 società che lo trasmetteva a sua volta a in data 14.10.2016. CP_1
- la progettazione veniva accettata senza riserve o contestazioni e regolarmente remunerata, come emerge dalle fatture (doc. 4)
- nel marzo del 2017, a seguito di controversie insorte con , CP_1 CP_16 revocava unilateralmente il contratto di D.L. con l'ing. che, da quella CP_4 data, non veniva più coinvolto nelle vicende riguardanti il cantiere sino all'invito a partecipare alla procedura di mediazione del febbraio 2021. La revoca del mandato comportava l'impossibilità oggettiva per l'NG di CP_4 fare i collaudi definitivi degli impianti (ad eccezione di quello fotovoltaico), di cui si sarebbe dovuto occupare il tecnico subentrato perito Persona_3
- le problematiche oggetto del presente giudizio erano già note alla OR
sin dal 2018 - febbraio 2019. Invero, la stessa solo in data 16.09.2020 Pt_1 inviava una missiva all'NG. chiedendo il risarcimento dei danni oggi CP_4 lamentati con decadenza ex art. 1669 c.c.
- dalla lettura della perizia di AT (doc. 6 attore, pagg. 23 e 24), risulta inequivocabilmente che, oltre all'ing. , all'arch. ed alla CP_4 CP_3
l'ing. riscontrava responsabilità anche in capo alla Controparte_11 Per_1
14 Ditta installatrice degli impianti che scrive il CTU Controparte_9 risponderebbe per “aver consentito la realizzazione DEimpianto in mancanza di progetto e la presenza di tutti i vizi connessi ed evidenziati nella bozza di perizia”;
“eseguito i lavori in mancanza dei progetti obbligatori per legge assumendosi di conseguenza le responsabilità del risultato. Per la presenza di tubi schiacciati sui condotti DEaria;
per il posizionamento della VMC all'interno DEappartamento;
per l'assenza di materiale fonoassorbente;
per l'assenza di un servomotore su una serranda DEaria;
per l'impossibilità di eseguire la corretta manutenzione della VMC;
per la presenza di una trave fredda errata;
per la mancanza di radiatori nei bagni;
….”;
“non aver rilasciato le relative Dichiarazioni di Conformità con gli allegati obbligatori ed i progetti e/o schemi funzionali a seconda del caso che ricorre”; in capo alla per “aver redatto Dichiarazioni di Conformità per la Parte_10
“verifica” DEimpianto richiamando normative che non hanno attinenza con l'impianto che si dice verificato”;
- a ciò si aggiunge la responsabilità DENG con il ruolo di Parte_2 supervisore degli impianti per conto del Committente
Concludeva, quindi, chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa della
, quale ditta installatrice degli Controparte_9 impianti, della quale società che si occupava della Controparte_8 redazione delle egli stessi e DEing. nella Pt_2 sua qualità di supervisore degli impianti per conto della Committente
, rigettare ogni avversa pretesa sia nell'an che nel quantum, Controparte_11 condannare l'ing. Controparte_9 Controparte_8
l'arch. a Parte_2 Controparte_17 tenere garantito e manlevato e/o come meglio l'arch. . Controparte_4
All'udienza del 7.9.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_9
.
[...]
Si è costituita la contro deducendo in particolare : Controparte_8
-di non aver avuto alcun ruolo nella realizzazione degli impianti di cui si discute né in fase progettuale né in fase realizzativa. Le attività di progettazione, di predisposizione delle schede tecniche afferenti agli impianti di cui si discute nel presente giudizio sono stati affidate ad altri soggetti
- la IG.ra fosse già a conoscenza delle problematiche in esame fin dai Pt_1 mesi di novembre 2018 – febbraio 2019, con conseguente intervenuta decadenza ALazione.
- il CTU, al punto D.
6.1 della propria relazione, afferma che l'impresa CP_8 avrebbe dovuto predisporre una Dichiarazione di Conformità nella quale
“…anziché descrivere gli impianti realizzati, risponde «impianti eseguiti dalla Ditta Cogit di effettuata verifica impianti idrico-sanitari- Controparte_18 riscaldamento»” (si veda perizia NG. allegato alla citazione Persona_1
). Al riguardo, rispetto a quant lievo da parte del CTU Pt_11 nominato in sede di AT, si segnala come la abbia Controparte_8 rilasciato delle Dichiarazioni di Conformità asserendo di aver seguito la norma
15 tecnica applicabile all'impiego - cioè la norma UNI 7129/08 - e di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo. La dichiarazione stessa svolta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo di fatto conferma quanto già esposto al punto che precede e, cioè, la non riferibilità delle carenze lamentate all'immobile DEattrice
- la non ha svolto alcuna attività di progettazione e/o di CP_8 Controparte_8 realizzazione degli impianti di cui si discute.
- lo stesso CTU attribuisce, eventuali responsabilità, alla mancata allegazione obbligatoria del progetto, dello schema DEimpianto utilizzato e della relazione dei materiali utilizzati, documenti risultano essere nella disponibilità DEingegnere , il quale avrebbe dovuto allegarle alla pratica edilizia. CP_4
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva in capo alla l'assenza di qualsivoglia Controparte_8 responsabilità in capo alla e conseguentemente rigettare Controparte_8 tutte le eccezioni e le domande.
Si è costituito l'NG contro deducendo : Pt_2
-che nel mese di aprile 2016 la tramite l'Arch. Controparte_11
- Direttore Lavori del complesso residenziale di cui fa Controparte_3 parte l'immobile di proprietà di parte attrice - contattava l'NG. Pt_2
tecnico esperto nel settore della termoidraulica, per offrirgli l'incarico
[...] isore delle opere commesse alla G.M. Multiservice Società Consoritle a r.l. per la realizzazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento presso un immobile di nuova costruzione sito in IN (MI)
- in tale occasione, l'Arch. precisava all'NG. Controparte_3 Pt_2 che la necessitava di un tecnico che
[...] Controparte_11 valutasse la corrispondenza dei progetti degli impianti di riscaldamento/condizionamento alla normativa in vigore, che garantissero gli standard prefissati dalla Committente, che elaborasse la contabilità (SAL) delle opere relative a tali impianti e supervisionasse la loro installazione.
- l'NG accettava l'incarico e chiedeva la trasmissione della Pt_2 documentazione progettuale già predisposta al fine di valutarne i contenuti. - -
- Dall'esame di quanto ricevuto, l'NG. riscontrava sin da Parte_2 subito errori nella redazione della relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici in edilizia ex Legge n. 10/91. La Società Controparte_1 incaricava, quindi, l'NG di predisporre una nuova relazione e la
[...] Pt_2 stessa veniva trasmessa al D.L., Arch. in data 20.05.2016 Controparte_3
(docc. 2 e 3).
- l'NG. inoltre, eseguiva sopralluoghi in cantiere, prendeva Parte_2 contatti con le figure che a vario titolo erano coinvolte nelle opere di realizzazione degli impianti (Direttore Lavori, Progettista degli impianti, imprese installatrici ecc.) ed elaborava la contabilità delle opere. Nel corso dello svolgimento DEincarico affidatogli l'NG. riscontrava Parte_2 numerose criticità, sia in termini di carenze p termini di
16 omissioni ed imprecisioni;
criticità che puntualmente venivano contestate ALNG Pt_2
- in particolare, in data 03.06.2016 l'NG. inviava ai tecnici una Parte_2 email nella quale lamentava di aver ricevuto solo le bozze del progetto esecutivo degli impianti e le bozze delle tavole di progetto;
contestava la non rispondenza delle bozze DEimpianto tecnologico alle norme di legge in materia energetica e di non aver ricevuto risposte in merito alle questioni sollevate in punto prestazioni energetiche DEimmobile (doc. 4). Il successivo 19.09.2016 (tre mesi dopo la prima richiesta) l'NG. sollecitava Parte_2 nuovamente l'invio del progetto esecutivo degl anici e ne raccomandava la rispondenza alla normativa (doc. 5). Tale richiesta veniva riscontrata in data 29.09.2016 dal'NG. , il quale inviava Controparte_4 alcuni disegni degli impianti (doc. 6). Il giorno successivo (30.09.2016) l'NG. chiedeva chiarimenti in ordine alla documentazione ricevuta, Parte_2 ovvero se i predetti disegni facessero parte del progetto esecutivo
- l'NG inoltre, censurava la prosecuzione dei lavori in mancanza di un Pt_2 progetto esecutivo, sottolineava nuovamente la necessità della conformità del progetto alla normativa in materia e richiamava l'NG. e la Controparte_4
G.M. Multiservice Società Consortile a r.l. al rispetto degli standard garantiti contrattualmente alla committente, (doc. 7). Controparte_11
-in pari data l'NG. , confermava che i disegni inviati ed Controparte_4 impiegati in cantiere non erano definitivi, ma erano stati predisposti solo per poter proseguire le opere e non fermare il cantiere (doc. 8).
- successivamente, in data 11.10.2016 presso il cantiere di IN veniva convocata una riunione la fine di verificare lo stato delle opere. In tale occasione, veniva dato atto che il progetto definitivo DEimpianto non era ancora stato predisposto e che tale condizione comportava l'indeterminatezza del risultato finale in termini di prestazioni DEimpianto, oltre ad altre conseguenze negative per la committente (doc. 9).
-la G.M. Gestione Multiservice Società Consortile a r.l. si impegnava, quindi, a consegnare tale progetto entro e non oltre il 14.10.2016 (cfr. doc. 9).
- in pari data l'NG. inviava una comunicazione Parte_2 raccomandando, ancora una volta, la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti (doc. 10). Nove mesi più tardi, in data 11.07.2017 presso il cantiere di IN veniva convocata un'ulteriore riunione, sempre finalizzata alla verifica dello stato delle opere, in quanto gli impianti non erano ancora stati terminati e presentavano numerose lacune, così come descritto nel verbale di sopralluogo redatto (doc. 11)
- l'NG. ha puntualmente svolto l'incarico di supervisore Parte_2 affidatogli;
più precisamente, ha verificato la documentazione fornitagli e, ove possibile, ha provveduto alla correzione (vedi relazione ex Legge 10/91); ha ripetutamente e dettagliatamente contestato tutte le criticità emerse in cantiere, le carenze progettuali e documentali.
17 -l'incarico affidato all'NG. non prevedeva l'attribuzione di Parte_2 poteri decisionali (né dal punto di vista progettuale, né dal punto di vista esecutivo); ha esaurito il proprio compito mediante la puntuale comunicazione delle problematiche tecniche riscontrate ai soggetti che rivestivano ruoli decisionali e progettuali nella realizzazione delle opere
- l'NG. – pur nella consapevolezza che l'NG. Controparte_4 Pt_2 ha correttamente adempiuto all'incarico affidatogli dalla Committente
[...]
(si vedano in punto le numerose segnalazioni di carenze progettuali ecc. inoltrate al professionista convenuto) - ha ritenuto di convenirlo in giudizio, senza fornire elementi di fatto e di diritto a sostegno della chiamata in causa.
- dalla documentazione versata in atti, emerge in maniera inequivocabile l'estraneità di questo terzo chiamato alla vicenda processuale che qui ci occupa. All'NG. infatti, non è stato conferito alcun ruolo decisionale Parte_2 in relazione alla realizzazione DEimpianto termico per cui è causa;
questo terzo chiamato non si è occupato della progettazione, non ha svolto alcun ruolo esecutivo, di direzione lavori e nemmeno di collaudatore
- l'unico incarico affidato all'NG nella vicenda che qui ci occupa è di Pt_2 mero supervisore degli impianti per conto della Committente,
[...]
Controparte_11
-tale ruolo, peraltro, è stato riscontrato anche dal CTU, NG. , Persona_1 nella procedura di istruzione tecnica preventiva ex adverso rich ha escluso qualsivoglia responsabilità DENG. in relazione Parte_2 alle problematiche interessanti l'impianto termico realizzato nel complesso residenziale ove è ubicato l'immobile di proprietà della OR . Parte_1
– il CTU l'NG. , infatti, ha ravvisato responsabilità unicamente in Persona_1 capo alla Committente, al Progettista degli Controparte_11 impianti, NG. ori Generale, Arch. Controparte_4 alle ditte installatrici degli impianti;
alla ditta Controparte_3 Pt_4 ed alla ditta costruttrice, VE (cfr. pag. 21-24 Relazione NG.
[...] Per_1 allegata al fascicolo di parte attrice)
- la (committente DENG. a Controparte_11 Parte_2 pagi costituzione e rispost il malfunzionamento DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento all'interno DEappartamento di parte attrice è una diretta conseguenza della non corretta progettazione e realizzazione della centrale termica da parte della
[...]
escludendo in tal modo qualsivoglia Controparte_19 responsabilità del proprio incaricato
- la OR ha acquistato nel mese di dicembre 2017 dalla Parte_1
l'immobile per cui è causa e, in fase di Controparte_11 completamento, per ammissione di parte attrice stessa, le problematiche che interesserebbero la centrale termica si sarebbero manifestate già nell'ottobre 2018, allorquando le prime famiglie si sono trasferite a vivere nel complesso immobiliare realizzato dalla (cfr. doc. 4 fascicolo Controparte_20 di parte attrice).
18 - l'NG. non ha preso parte, in quanto non convenuto, alla Parte_2 procedura di accertamento tecnico preventivo rubricata al n. di R.G. 4650/2019 del Tribunale di Pavia, conclusasi con il deposito della perizia a firma DENG. in data 24.02.2020, Persona_1
Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione e/o obbligazione passiva DENG. , accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_2 decadenza dalla garanzia e/o prescrizione DEazione svolta nei confronti DENG. , in ogni caso, autorizzare l'NG. alla Parte_2 Parte_2 chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della condannandola a Controparte_10 tenere indenne e manlevare l'NG. rtù della polizza Parte_2 professionale Certificato n. PI-6616882M0.
Si è costituita contro deducendo : CP_10
-che la Compagnia Arch è stata chiamata in giudizio in virtù di polizza n. PI- 66168821M0 (doc. 1), stipulata dalla per la propria Parte_12 responsabilità civile professionale con decorrenza dal 23.03.2021 al 15.03.2022, non soggetta a tacito rinnovo e per la quale è stata attiva l'estensione c.d.
“Studio Associato” (doc. 1, pag. 2/6, e doc. 2, pag. 7, art. 2.2.1)
- che non vi è neppure alcuna prova che l'attività di “supervisore degli impianti per conto del Committente” sia stata effettivamente fatturata ALing. Pt_2 deve rilevarsi come, allo stato, non risulti che quest'ultimo abbia svolto il predetto incarico in nome e per conto della (Contraente di Parte_12 polizza) o, comunque, con propria P. IVA, quanto, piuttosto, in nome e per conto dello , che non rientra fra i soggetti assicurati Parte_13
- che in assenza di prova contraria da parte DEing. dovrà ritenersi Pt_2 assolutamente inoperativa la polizza n. PI-6616882M0
- che la polizza contiene, dunque, la clausola c.d. “claims made”, vale a dire “a richiesta fatta”, e l'inserimento della stessa all'interno di un contratto di assicurazione, a differenza DEaltra categoria tipica di contratti assicurativi (sistema c.d. “loss occurence”), che coprono tutti i sinistri verificatisi nel periodo di durata contrattuale, consente alla Società di identificare con precisione l'arco temporale durante il quale sarà costretta a manlevare i propri assicurati e, ad esempio, a calcolare di conseguenza i premi da richiedere
- che l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da
“circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento” (doc. 2, pag. 8)
- che l'ing. ha chiamato in causa l'NG indicando CP_4 Pt_2 esclusivamente il ruolo dallo stesso ricoperto, senza, infatti, allegare la sussistenza di un suo qualche inadempimento o di errori dallo stesso commessi
- che è maturato il termine annuale di decadenza ex art. 1669 c.c.,
19 - che la relazione depositata dal C.T.U. ing. è inopponibile Persona_1 all'ing. ed alla deducente Compagnia, Pt_2
- che risulta già ora documentalmente provato il diligente svolgimento da parte DEing. del suo incarico di supervisore degli impianti per conto Pt_2 del Committe 4 e ss. fasc. ing. : alcuna seria critica può essere Pt_2 mossa nei confronti DEing. il quale, nel limitatissimo ruolo di Pt_2 supervisore degli impianti per conto del committente e, quindi, privo di qualsivoglia potere decisionale, risulta aver tempestivamente segnalato tutte le problematiche di volta in volta riscontrate, denunciandole, in particolare, oltre che alle varie imprese coinvolte, “ai soggetti che rivestivano ruoli decisionali e progettuali nella realizzazione delle opere”, vale a dire al Direttore dei Lavori generali arch. e, soprattutto, al progettista degli impianti (pag. 20, CP_3 doc. 6 fasc. attoreo e doc. 2 fasc ing. ), nonché Direttore dei Lavori CP_4 impiantistici ing. (pag. 20, doc. 6 fasc. attoreo e pag. 5 ing. ). CP_4 CP_4
Concludeva chiedendo accertarsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. l'infondatezza delle doglianze attoree, Parte_2
l'insussistenza dei danni lamentati da parte attrice e/o del nesso di causalità, così rigettando le domande da chiunque avanzate nei confronti DEing.
l'inoperatività della polizza n. PI-66168821M0; Parte_2 conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di
[...]
CP_10
Viste le predette eccezioni di inopponibilità della CTU già svolta in sede di AT, con ordinanza del 17.1.2023 è stata disposta nuova CTU a firma DENG.
nel presente processo rg 4845/2011 , sul seguente quesito “Il Persona_4
c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, compiuto ogni utile accertamento (anche mediante accesso presso le competenti amministrazioni pubbliche per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini della risposta al quesito): a) verifichi se sussistano i vizi e difetti lamentati da parte attrice;
b) in caso affermativo, li descriva e ne individui le cause, evidenziando se esse sono da attribuire a carenze progettuali e/o a errori esecutivi, attribuendone la responsabilità, anche in termini di concorso percentuale, alle diverse parti in lite, compresa eventualmente l'attrice, qualora emerga un suo intervento nell'immobile rilevante ai fini del funzionamento DEimpianto di riscaldamento e di raffrescamento;
c) indichi gli interventi necessari per ovviare ai vizi e ai difetti che siano eventualmente accertati e ne quantifichi i costi, redigendo un computo metrico in base ai prezzi medi correnti nella zona di causa al momento della redazione della consulenza, indicando altresì i costi per eventuali spese tecniche e amministrative;
d) indichi, nell'ipotesi in cui residuino vizi e difetti non eliminabili, la diminuzione di valore commerciale DEimmobile derivante da tali vizi e difetti;
e) svolga un serio tentativo di conciliazione tra le parti, sottoponendo loro una proposta di definizione della vertenza alla luce degli accertamenti compiuti e di quanto risultante dai docc. 13 e 14 depositati da parte attrice;
in caso di esito negativo, dica quali parti hanno accettato e quali hanno rifiutato la proposta, indicandone brevemente le ragioni addotte per i rifiuti”, depositata in data 26.11.2023.
20 All'esito il processo è stato riassegnato in data 4.12.2023.
Occorre rilevare che, dopo la costituzione in giudizio di tutti i soggetti convenuti ed anche dei terzi chiamati, ivi compresa la “ , la Controparte_10
“ è stata posta in Liquidazione Giudiziale dal Controparte_11
n. 54/2023, e con ordinanza DE1/3/2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
La IG. ha riassunto in data 1.3.2024 la causa in epigrafe nei Parte_1 confronti della “Liquidazione Giudiziale Controparte_11
.
[...]
La Liquidazione Giudiziale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione datata 19/4/2024 nella quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti, deducendo che i crediti di qualunque natura nei confronti di una procedura concorsuale vanno accertati con apposito rito avanti al Giudice della procedura medesima.
Successivamente venivano disposti rinvii per formalizzare accordi transattivi, e, all'esito, veniva dato atto DEintervenuto accordo tra Parte attrice la IG.ra
, l'arch. la e l'ing. , con Pt_1 CP_3 Controparte_8 CP_4 reciproca rinuncia alle domande formulate e accettazione, e richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate.
Il processo è stato, infine, trattenuto in decisione dal 4 marzo 2025 con assegnazione dei termini di Legge ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, al fine di individuare le domande pendenti, all'esito dei predetti accordi transattivi, deve osservarsi che Parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale, della nei Controparte_11 iali, dalla stessa subiti e subendi nella misura di € 113.332,95, ovvero altra somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Liquidazione Giudiziale ha chiesto dichiararsi, Controparte_11 preliminarmente, l'improcedibilit oposte nei suoi confronti dalla IGra atteso che i crediti di qualunque natura nei confronti di Pt_1 una procedura concorsuale vanno accertati con apposito rito avanti al Giudice della procedura medesima e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande risarcitorie, condannare la “ Parte_3
a tenere indenne la Liquidazione comparente da ogni eventuale esborso che fosse chiamata a sostenere. terza chiamata da Controparte_5
ha chiesto nel merito, respingere le domande tutte Controparte_1 formulate in danno della terza chiamata Controparte_5
21 La IGra , l'Arch la e l'NG Pt_1 CP_3 CP_8 CP_8
, stante l'accordo raggiunto tra la OR , l'Arch. CP_4 Pt_1 CP_3 la e l'NG. , con correlative rinunce ed Controparte_8 CP_4 accettazione, hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate.
L'NG , quanto alla posizione con l'ing. e le rimanenti CP_4 Pt_2 parti del giudizio con le quali non è stato raggiunto l'accordo, ha chiesto rigettarsi ogni avversa pretesa, sia nell'an che nel quantum, da chiunque fatta valere, in denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna DEing. secondo la quota di responsabilità che Controparte_4 eventualmente verrà riconosciuta, in via ulteriormente subordinata condannare
, l'ing. Controparte_9 [...]
a tenere garantito e manlevato Controparte_12
e/o come meglio l'arch. da qualsiasi pretesa delle altre parti Controparte_4 del presente giudizio, condannando gli stessi al pagamento di quanto dovuto all'attrice.
Occorre rilevare che nella comparsa conclusionale l'NG ha CP_4 specificato altresì : “dà atto DEintervenuto accordo con parte attrice, arch. e con conseguente cessazione della materia del CP_3 Controparte_8 contendere anche nei confronti DEing. , legittimamente chiamato in manleva Pt_2 ALing. in relazione alle domande formulate da parte attrice. Tuttavia, CP_4 stante la indisponibilità DEing. a conciliare -diversamente ALaltro terzo Pt_2 chiamato, il giudizio prosegue ed il Giudicante sarà chiamato Controparte_8
a regolare i rapporti appunto tra ing. e ing. , tenendo in debita CP_4 Pt_2 considerazione la condotta processuale di quest'ultimo ai fini DEeventuale liquidazione delle spese di lite.”
è stata dichiarata contumace. Controparte_9
L'NG. , chiamato in causa ALNG , ha chiesto Parte_2 CP_4 nel merito dichiararsi il difetto di legittimazione e/o obbligazione passiva DENG. in relazione ai fatti ex adverso dedotti respingere le Parte_2 domande tutte formulate sia nell'an, sia nel quantum, nei confronti DENG.
in quanto infondate in fatto ed in diritto, in subordine, dirsi Parte_2 tenuta la a manlevare l'NG Controparte_10 Pt_2
La , terza chiamata ALNG ha chiesto Controparte_10 Pt_2 accertarsi glia responsabilità in c g. Pt_2
l'infondatezza delle doglianze attoree, l'insussistenza dei danni
[...] lamentati da parte attrice e/o del nesso di causalità, così rigettando le domande da chiunque avanzate nei confronti DEing. l'inoperatività Parte_2 della polizza n. PI-66168821M0; conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di CP_10
Ebbene, preliminarmente, quanto alla richiesta di declaratoria di improcedibilità dedotta dalla Liquidazione Giudiziale della Controparte_11 deve rilevarsi che il Tribunale di Pavia ha avuto modo di esprimersi, con
22 sentenza 1367-24, su una vicenda processuale identica alla presente, riguardante sempre il complesso condominiale di Via Don Minzoni n. 29, in Comune di IN: in particolare, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni proposta dai proprietari di un'unità immobiliare sita in IN via Don Minzoni 29, nei confronti della società quale impresa Controparte_1 costruttrice- venditrice del complesso edilizio, terminato nel 2017, affinché fosse accertata la responsabilità, per i gravi vizi e difetti della centrale geotermica condominiale e degli impianti terminali, realizzati presso le rispettive unità abitative, come accertati dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 codice di procedura civile rg 1067-20.
Anche in tale processo risultava terza chiamata, da Controparte_1 la società che ha ivi contro Controparte_5 dedotto le medesime questioni sopra indicate.
Parimenti, anche in tale processo, definito con la citata sentenza 1367- 24 è stata esaminata la questione della improcedibilità, a seguito della sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta società dichiarata con sentenza numero 54- Controparte_1
2023 del Tribunale di Pavia del 29 novembre 2023.
Le argomentazioni in rito sono pienamente condivisibili anche in questa sede “è venuta meno la possibilità di svolgere - in questa sede ordinaria – un qualsiasi accertamento, anche cognitivo, sul ruolo concretamente assunto dalla fallita rispetto all'opera affidata in appalto alla G.M. Gestione Multiservice S.c.a.r.l. e, con esso, l'accertamento di una sua eventuale responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. verso i danneggiati-acquirenti delle unità immobiliari interessate dai gravi difetti DEopera. §2. Ante omnia va dunque dichiarata l'improcedibilità delle domande reiterate dagli odierni attori nei confronti della Liquidazione giudiziale di
costituitasi a mezzo del suo curatore Controparte_11 pro-tempore, a seguito della riassunzione del giudizio interrotto in data 31.01.2024. 2.1 Anche nel sistema delineato dagli artt. 151 e 200 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa e DEinsolvenza), in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, che testualmente riproducono gli artt. 52 e 92 e ss. della CP_21 qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato e deve essere accertata, nel rispetto delle regole del concorso dei creditori, esclusivamente mediante l'insinuazione al passivo ex artt. 201 ss. c.c.i.i. Va, in proposito, evidenziato come secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario in tema fallimento (oggi liquidazione giudiziale), le domande aventi ad oggetto l'accertamento di un credito (contrattuale, restitutorio, risarcitorio, compensativo con debiti verso il fallito) e, più in generale, tutte quelle domande volte a sentir dichiarare che un soggetto, poi fallito, è tenuto al pagamento di somme, se proposte in via ordinaria prima DEinizio della procedura concorsuale, diventano improcedibili, a seguito del fallimento, ai sensi DEart. 52 l.f. (oggi art. 151 c.c.i.i.) e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio
23 creditorum (cfr. Cass. n. 21565/2008; Cass. n. 9623/2010; Cass. n. 24156/2018; Cass. n. 9461/2020; Cass. n. 6196/2020; Cass. n. 9787/2022).
2.2 L'esclusività del giudizio di accertamento dello stato passivo vale, peraltro, non soltanto per le domande di condanna (incompatibili ex se alla formazione di un titolo in sede extraconcorsuale), ma anche per quelle di accertamento che siano strettamente funzionali a una successiva insinuazione al passivo.
2.3 L'indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza ma ad una questione di rito, da risolvere - secondo i casi - con declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 322/2024).
2.4 Dalla improcedibilità della domanda principale deriva l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata (o riproposta) dalla convenuta in riassunzione.”
Pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande di Parte attrice IG.ra nei confronti della Liquidazione giudiziale di Pt_1 [...]
, ai sensi DEart. 151 c.c.i.i.. Controparte_11
Quanto alla domanda in manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di G.M. Gestione Multiservice S.c.a.r.l., deve osservarsi che La domanda principale DEattore si estende, infatti, automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti DEattore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (per l'affermazione di tale principio, in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., v. da ultimo Cass. ord. 28.08.2024. n. 23233).
Ebbene, dalla CTU a firma DE NG depositata nel Persona_4 presente processo in data 26.11.2023, risulta provata la sussistenza dei vizi e difetti imputabili, anche alla terza chiamata G.M. Gestione Multiservice S.c.a.r.l., in via solidale, nei limiti di quanto di seguito indicato, con correlativi costi di rispristino.
Risulta, infatti ALesame della predetta CTU, che il giorno 03/07/2023 presso i luoghi sede di causa in IN (MI) – Via Don Minzoni, 29, il CTU ha eseguito il secondo sopralluogo, durante il quale è stata visionata la centrale termica del condominio e successivamente l'appartamento oggetto di causa, dove si sono eseguiti i rilievi metrici e fotografici ritenuti opportuni dal CTU e dalle parti”: ….”Relativamente all'appartamento, si segnala che l'impianto di climatizzazione estiva ed invernale e l'impianto di produzione di acqua calda sanitaria condominiale risultano fuori servizio.
Il IG. attuale conduttore DEimmobile, in quanto Testimone_1 quest'ultimo ad oggi risulta essere stato venduto dalla IG.ra (parte Parte_1 attrice), dichiara che l'impianto è sempre stato fuori servizio da quando lui lo abita”.
Il CTU, analizzando lo stato dei luoghi e la documentazione di causa ha rilevato la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice.
24 Per quanto riguarda i vizi e difetti lamentati, relativamente agli aspetti acustici DEedificio, di comune accordo con tutte le parti in causa, si è ritenuto opportuno utilizzare i risultati delle analisi strumentali effettuate ALNG.
ausiliario in sede di AT con R.G. 4650-2019 (Rif. Allegato Persona_5
21)
Ebbene sono stati accertati i seguenti vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica.
L'impianto di riscaldamento, climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria DEimmobile è di tipo centralizzato, ovvero con una centrale tecnologica.
Il CTU ha indicato, per quanto di rilievo in questa sede, che il suddetto impianto della centrale tecnologica alimenta i servizi di riscaldamento, condizionamento ed acqua calda sanitaria comune a tutti gli appartamenti ed il malfunzionamento di detta centrale tecnologica compromette il funzionamento degli impianti anche nei singoli appartamenti. Nel caso specifico gli impianti di appartamento per il riscaldamento, la climatizzazione e l'erogazione DEacqua calda sanitaria non risultavano funzionanti con continuità proprio a causa del malfunzionamento della centrale tecnologica.
Ad oggi tale centrale tecnologica risulta addirittura completamente spenta e fuori servizio, quindi gli appartamenti risultano privi dei servizi più elementari (riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria).
Nel seguito sono descritti i vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica (Rif. Allegato 1 - Immagini 1 - 2 - 3 - 4): - mancato funzionamento DEimpianto di captazione solare della facciata del fabbricato, intercettato e fuori servizio;
- una pompa di calore fuori servizio e smontata, l'altra integra ma spenta;
- mancanza filtrazione sull'alimentazione acqua pozzi e mancanza scambiatore di separazione;
- presenza di sistema di contabilizzazione non conforme alla Norma UNI 10200:2013 in quanto mancano i contabilizzatori generali da installare nella centrale tecnologica;
- presenza di vasca di accumulo acqua, connessa al pozzo di estrazione acqua di falda ed alla pompa di calore, che si scalda e si raffredda a seconda della stagione perdendo energia utile che potrebbe essere scambiata con la pompa di calore;
- pompe di ricircolo acqua calda sanitaria non idonea, in quanto non specifica per acqua calda sanitaria;
- necessità di ripristino del funzionamento DEaddolcitore;
- tubazioni relative al circuito solare termico di materiale non idoneo;
- vaso d'espansione circuito solare non idoneo;
- mancanza valvola miscelatrice acqua calda sanitaria;
- necessità di ripristino delle coibentazioni delle tubazioni.
Il CTU ha precisato che i vizi e difetti di cui sopra sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti: la problematica principale dei malfunzionamenti relativi all''impianto di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria sia da attribuirsi al funzionamento irregolare della centrale tecnologica che, se fuori servizio, non alimenta gli appartamenti. A tal proposito si sottolinea come nessun intervento di parte attrice può aver inficiato il funzionamento DEimpianto.
25 Il CTU ha altresì accertato i seguenti vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa.
1) Funzionamento del sistema di ricircolo aria e riscaldamento e condizionamento a travi fredde rumoroso (Rif. Allegato 1 - Immagini 5 - 6 - 7 - 8 - 9)
Il rumore lamentato da parte attrice dipende sostanzialmente da 4 aspetti: a) mancanza del silenziatore aria da installarsi sulla tubazione di mandata della macchina di trattamento aria;
b) non corretta gestione del sistema di serrande di regolazione aria alle travi fredde;
c) rumorosità della macchina trasmessa agli ambienti;
d) rumorosità del sistema di adduzione aria alle singole travi fredde e di ricambio aria, dovuto a tubazioni non fonoisolanti, posate con andamento irregolare e schiacciate in vari punti.
Per quanto riguarda il punto a) si precisa come l'installazione di un silenziatore aria sulla tubazione di mandata della macchina di trattamento aria sia previsto dal manuale di installazione del costruttore stesso DEapparecchiatura (Rif. Allegato 22, pag. 25).
Per quanto riguarda il punto b) nel seguito in dettaglio. L'impianto di riscaldamento, climatizzazione e ricambio aria (VMC) interno agli appartamenti sia costituito da un sistema a travi fredde (operanti sia per il riscaldamento che per la climatizzazione estiva) alimentate dalla centrale tecnologica centralizzata e da una macchina di ricambio aria interna appartamento anch'essa alimentata dalla centrale tecnologica. Le travi fredde attive basano il loro funzionamento su un processo in cui l'aria primaria di ricircolo entra in ambiente previo passaggio attraverso la trave fredda dedicata a quell'ambiente.
Risulta quindi comprensibile come non sia possibile utilizzare l'impianto di riscaldamento e raffrescamento senza che l'impianto di ventilazione meccanica sia attivo.
La portata di aria alle singole travi fredde è regolata mediante serrande poste sulla canalizzazione di adduzione aria.
Nel momento in cui le canalizzazioni aria di alcuni ambienti sono chiuse dalla rispettiva serranda, l'aria erogata dalla macchina di trattamento aria di appartamento confluisce totalmente nell'unica canalizzazione rimasta aperta generando un forte rumore.
Tale circostanza era stata rilevata anche in sede di AT ALNG. . Persona_1
Il problema va quindi risolto intervenendo sul sistema di gestione delle serrande e sulle serrande stesse.
Per quanto riguarda i punti c) e d), si precisa come, la rumorosità lamentata sia stata anche riscontrata dalle misure strumentali effettuate ALNG. (Rif. Persona_5
Allegato 21).
Nel dettaglio per quanto concerne il punto c), il CTU ritiene che sia possibile mitigare tale effetto mediante l'installazione di un controsoffitto fonoisolante nel locale dove è
26 ubicata la macchina di ricambio aria, tuttavia ciò può solo parzialmente limitare tale fenomeno, ma se ne consiglia comunque l'adozione, per cui si considera tale vizio come parzialmente non emendabile.
Per quanto riguarda il punto d) si precisa come la risoluzione di tale problematica comporterebbe opere molto invasive sull'appartamento, con demolizioni edili e ripristini per poter operare sulle tubazioni aria, pertanto, si considera tale vizio come non emendabile
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare al funzionamento del sistema di ricircolo aria e riscaldamento e condizionamento a travi fredde rumoroso, sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Nessun intervento di parte attrice può aver provocato il manifestarsi di detti rumori.
2) Mancanza di impianto di riscaldamento energeticamente efficiente nei bagni. Nei n. 2 bagni e nella lavanderia risultano presenti solo termosifoni elettrici (Rif. Allegato 1 - Immagini 10 - 11 - 12).
Si precisa come tali apparecchiature siano inefficienti dal punto di vista del risparmio energetico, questo risulta totalmente in contrasto con gli obbiettivi di efficienza e risparmio energetico che avrebbero dovuto caratterizzare le unità immobiliari facenti parte della palazzina oggetto di causa.
Nessuno degli attori coinvolti nella realizzazione della palazzina si è preoccupato di realizzare un impianto di riscaldamento efficiente dal punto di vista energetico anche nei bagni.
In certificazione energetica tale aspetto non risulta presente, una eventuale sua considerazione comporterebbe un peggioramento della classificazione energetica DEimmobile, in quanto gli indici di prestazione energetica peggiorerebbero (Rif. Allegato 23, depositata presso il Comune in data 13/12/2017).
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra, relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare alla mancanza di impianto di riscaldamento energeticamente efficiente nei bagni sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Nulla è imputabile a parte attrice a tal proposito.
3) Mancanza documentazione progettuale relativa agli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria
In data 03/08/2023 si è provveduto ad effettuare un accesso agli atti presso il Comune di IN al fine di verificare se e quali documenti progettuali fossero stati
27 depositati. Per quanto riguarda gli aspetti energetici ed impiantistici si è riscontrato quanto segue: a) Relazione descrittiva DEintervento a firma DEArch.
[...] depositata in data 04/04/2014, in cui vengono descritte sommariamente CP_3 le caratteristiche degli impianti;
b) Relazione tecnica Ex Legge 10/91 a firma del Geom. (non firmata), depositata in data 04/04/2014; c) Relazione Controparte_22 tecnica Ex Legge 10/91 a firma DENG. , depositata in data Parte_2
15/05/2017; d) Progettazione esecutiva per la realizzazione degli impianti tecnologici, a firma DENG. depositato in data 25/09/2015. Controparte_4
Facendo riferimento alla documentazione allegata alla relazione di cui all'AT R.G. 4650-19 DENG. , sono presenti inoltre: e) “Relazione Persona_1 tecnica definitiva” a firma DENG. consegnata dal sig. Controparte_4 Pt_14 all'NG. ; f) Tavola “T01 – schemi travi fredde 1 piano” a firma Persona_1 DENG. dove viene riportato il posizionamento delle travi al Controparte_4 primo piano.
Il CTU ha evidenziato che con particolare riferimento ai documenti a), c) d) e) f), si sottolinea come nessuno dei sopra citati documenti risulti avere le caratteristiche di un progetto esecutivo idoneo all'esecuzione di un'opera a regola d'arte come quella oggetto di causa, e come previsto dalla Legge in vigore ai sensi DEArt. 5, Comma 2 del DM 37/08.
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare alla mancanza della documentazione progettuale relativa agli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, sono da attribuire a carenze progettuali ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Nulla è imputabile a parte attrice a tal proposito.
4) Mancanza di dichiarazione di conformità degli impianti
Dall'accesso agli atti, effettuato dallo scrivente in data 03/08/2023 presso il Comune di IN, non si è riscontrata alcuna dichiarazione di conformità valida depositata, con riferimento agli impianti meccanici (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria) e agli impianti elettrici relativi alle parti comuni, entrambe obbligatorie ai sensi del DM 37/08.
A tal proposito si precisa come la produzione di adeguate Dichiarazioni di conformità non risultasse possibile senza un progetto esecutivo alla base, come previsto dal DM 37/08.
Per quanto riguarda le parti private, con particolare riferimento all'unità immobiliare oggetto di causa, ovvero quella individuata al Foglio 3, Mappale 683, Sub. 21, si è riscontrata la sola dichiarazione di conformità relativa agli impianti elettrici di appartamento, rilasciata dalla ditta Tradelek Impianti tecnologici s.r.l. e depositata in data 13/12/2017.
28 Risultano mancanti quelle relativi agli altri impianti, ovvero: - impianto di riscaldamento e condizionamento, - acqua calda e fredda sanitaria.
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare alla mancanza di dichiarazione di conformità degli impianti, sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Il CTU ha altresì indicato che “ durante il sopralluogo eseguito presso l'immobile, e sulla base della documentazione di causa, si è potuto inoltre riscontrare come la IG.ra
abbia provveduto di propria iniziativa, mediante tecnici di sua fiducia, ad Pt_1 effettuare i seguenti interventi (Rif. Allegato 1 - Immagini 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18):
- installazione di un produttore elettrico di acqua calda sanitaria (in quanto la centrale tecnologica non erogava e non eroga tale servizio);
- installazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento del tipo ad espansione diretta, con n. 3 split a parete (uno nel salone cucina, uno nella camera matrimoniale, uno nella cameretta) e n. 1 unità esterna motocondensante posizionata sul balcone.
L'impianto di cui sopra, risulta totalmente indipendente ALimpianto condominiale centralizzato e pertanto la sua installazione ed il suo utilizzo non pregiudicano la funzionalità DEimpianto condominiale centralizzato.
Tale soluzione costituisce solamente un temporaneo palliativo, in attesa che venga ripristinata la funzionalità DEimpianto condominiale centralizzato.
L'impianto condominiale centralizzato, previsto nel capitolato della palazzina "con caratteristiche di ad alto risparmio energetico", risulta prestazionalmente superiore dal punto di vista del risparmio energetico, tuttavia le apparecchiature installate dalla IG.ra permettono di rendere l'appartamento almeno vivibile nell'immediato. Pt_1
Circa i vizi e difetti relativi a problematiche di carattere acustico , per la verifica degli aspetti acustici lamentati, il CTU ha ritenuto necessaria l'effettuazione di misure acustiche atte a verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi.
A tal proposito, in accordo con tutte le parti, si è optato per mantenere valide le misure effettuate ALNG. ausiliario in sede di AT (R.G. 4650-2019) Persona_5
(Rif. Allegato 21).
Analizzando i risultati delle misure effettuate è possibile riscontrare come in molti casi i requisiti acustici passivi non siano rispettati, con particolare riferimento a: - potere fonoisolante apparente, - isolamento acustico di facciata, - isolamento acustico da calpestio, - rumore da impianto a funzionamento continuo (macchina di trattamento aria), - rumore da impianto a funzionamento discontinuo (scarichi WC).
29 Le non conformità relative agli aspetti acustici sopra indicati sono dovute a non perfette realizzazioni di pareti, solai ed impianti, in quanto non si è prestata sufficiente attenzione ad evitare la formazione di ponti acustici, per quanto riguarda i componenti murari e la propagazione del rumore, per quanto riguarda gli aspetti impiantistici. “
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi a problematiche di carattere acustico, sono da attribuire a errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale e DEImpresa costruttrice.
Nulla è imputabile a parte attrice a tal proposito.
In ordine ai profili di riferibilità causale il CTU ha rilevato che:
- per quanto concerne i "Vizi e difetti relativi agli impianti", di cui al punto a), si attribuisce la responsabilità in parti uguali ai seguenti soggetti: -
[...]
(Impresa costruttrice), - G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa Controparte_11 appaltatrice degli impianti), - Arch. (Progettista e Direttore Controparte_3 lavori), - NG. (Progettista e Direttore lavori impiantistici) Controparte_4
-per quanto concerne i "Vizi e difetti relativi a problematiche di carattere acustico", di cui al punto b), si attribuisce la responsabilità in parti uguali ai seguenti soggetti: - (Impresa costruttrice), - Arch. Controparte_11 [...]
(Progettista e Direttore lavori). CP_3
In particolare, ha osservato il CTU, La in Controparte_11 qualità di impresa costruttrice avrebbe dovuto vigilare adeguatamente su tutto l'iter di costruzione DEopera, avrebbe dovuto prestare attenzione al fatto che tutti i subappaltatori (progettisti, direttori lavori ed imprese) svolgessero le opere e gli incarichi a loro assegnati a regola d'arte, che tutta la documentazione prevista dalla Legge fosse redatta e depositata agli enti, e che le opere eseguite fossero conformi ai documenti progettuali. Le rilevanti mancanze documentali riscontrate, il fatto che l'esecuzione delle opere sia avvenuta con documentazione progettuale frammentaria o totalmente mancante, rilevano inoltre una condotta omissiva rispetto alla situazione in cui si sono svolti i lavori, che, senza una adeguata documentazione progettuale esecutiva, non sarebbero mai dovuti iniziare.
La ditta appaltatrice degli non avrebbe Parte_15 dovuto intraprendere la costruzione degli stessi senza un valido progetto esecutivo, che tra l'altro era parte integrante DEappalto assegnatole. Quanto sopra risulta valido sia per quanto riguarda gli impianti meccanici (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria), sia per quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio delle parti comuni, in quanto in entrambi i casi l'Art. 5, Comma 2 del DM 37/08, prescrive l'obbligo di redazione di progetto redatto da professionista abilitato iscritto agli albi.
Si ritiene inoltre responsabile la ditta appaltatrice degli Impianti G.M. Multiservice S.c.a.r.l. per quanto concerne i vizi e difetti riscontrati relativi alle opere eseguite, meglio descritti nei paragrafi precedenti.
30 L'Arch. in qualità di Direttore dei lavori generale, non avrebbe CP_3 dovuto permettere l'avvio dei lavori impiantistici senza un adeguato progetto, che doveva essere inoltre depositato presso il Comune.
Inoltre, avrebbe dovuto controllare con maggior dovizia la documentazione in sede di chiusura dei lavori, dove si rileva l'assenza di qualsivoglia valida Dichiarazione di Conformità (fatta eccezione per le dichiarazioni di conformità relative agli impianti elettrici nelle unità immobiliari) e di un adeguato progetto esecutivo degli impianti.
Per quanto concerne le problematiche relative al rispetto dei requisiti acustici passivi, egli avrebbe dovuto porre particolare attenzione che le opere fossero eseguite rispettando le prescrizioni riportate nella Relazione requisiti acustici passivi redatta ALNG. (depositata presso il Comune in data 14-01-2016). Testimone_2
Il progettista DEImpianto NG. avrebbe dovuto redigere un Controparte_4 progetto esecutivo degli impianti completo di tutte le informazioni tecniche necessarie all'esecuzione dello stesso.
Inoltre, lo stesso NG. in qualità di Direttore dei lavori Controparte_4 impiantistici, non avrebbe dovuto permettere l'avvio dei lavori impiantistici senza un adeguato progetto, che egli stesso avrebbe dovuto predisporre.
Inoltre in qualità di Direttore dei lavori impiantistici avrebbe dovuto vigilare sulle modalità di esecuzione delle opere curando in particolare che esse fossero svolte a regola d'arte.
Infine il CTU ha indicato con precisione che “Non si ritiene di attribuire alcuna colpa all'NG. , nominato da strina come consulente di supporto Parte_2 per gli impianti (oltre che come tecnico per la redazione della Relazione Ex Legge 10/91 finale), in quanto egli ha provveduto a richiedere più volte a tutti gli attori di ricevere copia del progetto esecutivo degli impianti, al fine di poterne verificare la correttezza, con lavori impiantistici già in corso in stato avanzato, il tutto nell'indifferenza più totale di tutti.”
Pertanto è provata la responsabilità di G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), per quanto concerne i "Vizi e difetti relativi agli impianti", di cui al punto a) della CTU predetta (in parti uguali unitamente a (Impresa costruttrice), Arch. Controparte_11
(Progettista e Direttore lavori), e NG. Controparte_3 Controparte_4
(Progettista e Direttore lavori impiantistici): ovverosia vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica e vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa.
Si osserva inoltre che il CTU ha specificato che La ditta appaltatrice degli non avrebbe dovuto intraprendere la costruzione Parte_15 degli stessi senza un valido progetto esecutivo, che tra l'altro era parte integrante DEappalto assegnatole. Quanto sopra risulta valido sia per quanto riguarda gli impianti meccanici (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria), sia per quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio delle parti comuni, in quanto
31 in entrambi i casi l'Art. 5, Comma 2 del DM 37/08, prescrive l'obbligo di redazione di progetto redatto da professionista abilitato iscritto agli albi. Si ritiene inoltre responsabile la ditta appaltatrice degli Impianti G.M. Multiservice S.c.a.r.l. per quanto concerne i vizi e difetti riscontrati relativi alle opere eseguite, meglio descritti nei paragrafi precedenti.
Deve osservarsi che i predetti vizi e difetti integrano un titolo di responsabilità del terzo chiamato, ex art. 1669 c.c con responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. verso i danneggiati-acquirenti delle unità immobiliari interessate dai gravi difetti DEopera.
Quanto agli interventi necessari per ovviare ai vizi e ai difetti predetti, relativi agli impianti, ovverosia vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica e vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa e quantificazione dei costi, il CTU ha accertato e quantificato i seguenti interventi e costi.
Per i vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica: al fine di emendare i vizi e difetti relativi alla centrale tecnologia è necessario effettuare interventi volti a: - adeguare e ripristinare la funzionalità del pozzo, - adeguare e ripristinare il funzionamento della centrale tecnologica, - provvedere alla progettazione delle opere di adeguamento di cui sopra, - ottenere la licenza relativa al pozzo di emungimento presente.
Si è stimato un costo delle opere di adeguamento della centrale tecnologica nel suo complesso, comprensivo anche di spese tecniche, pari a 111.800,00 € comprensivo di IVA di Legge.
Tali prestazioni sono a beneficio delle n. 19 unità immobiliari, quindi, risulta un importo pari a 5.884,21 € comprensivo di IVA di Legge per ciascuna unità immobiliare.
Deve richiamarsi, sul punto, quanto già sopra evidenziato dal CTU, ovverosia che il suddetto impianto della centrale tecnologica alimenta i servizi di riscaldamento, condizionamento ed acqua calda sanitaria comune a tutti gli appartamenti ed il malfunzionamento di detta centrale tecnologica compromette il funzionamento degli impianti anche nei singoli appartamenti. Nel caso specifico gli impianti di appartamento per il riscaldamento, la climatizzazione e l'erogazione DEacqua calda sanitaria non risultavano funzionanti con continuità proprio a causa del malfunzionamento della centrale tecnologica.
Per i vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, al fine di emendare e/o limitare per quanto possibile i vizi e difetti relativi agli impianti di appartamento è necessario effettuare interventi volti a: - installare un opportuno silenziatore in prossimità della macchina di ricambio aria;
- adeguare il sistema di gestione delle serrande di regolazione aria alle singole travi fredde;
- installare controsoffitto fonoisolante in prossimità della macchina di ventilazione meccanica.
32 Il costo delle opere di adeguamento DEunità immobiliare nel suo complesso ammonta a 13.520,00 € compressivo di IVA di Legge, assistenze edili e spese tecniche.
Sono presenti inoltre vizi non emendabili, fra cui: - mancanza di un impianto di riscaldamento nei bagni energeticamente efficiente;
- rumorosità della macchina trasmessa agli ambienti vicini;
- rumorosità del sistema di adduzione aria alle singole travi fredde e di ricambio aria, dovuto a tubazioni non foinoisolanti e schiacciamenti delle tubazioni (la cui sistemazione comporterebbe opere molto invasive sull'appartamento); - quota parte facciata captante non funzionante.
Per tali vizi non emendabili, si considera un deprezzamento DEimmobile pari al 5% del valore commerciale. Considerando il valore commerciale DEimmobile pari a 214.200,00 €, (rif. Agenzia delle entrate, - Banca dati delle quotazioni immobiliari - I° semestre 2023), risulta un deprezzamento DEimmobile pari a 10.710,00 €.
In conclusione il riepilogo delle stime e quantificazioni è il seguente :
-Vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica, per la quota immobiliare di Parte attrice: 5.884,21. €
-Vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa:
-Quota parte per vizi e difetti emendabili 13.520,00 €
-Quota parte per vizi e difetti non emendabili 10.710,00 €
Il totale degli importi di ristoro relativi alla quota parte DEimmobile di Parte attrice è pertanto pari ad euro 30.114,21.
La terza chiamata non è responsabile dei vizi e difetti relativi a problematiche di carattere acustico.
In conclusione, analizzati come sopra i vizi e difetti riscontrati nella CTU a firma DENG del 23.11.2023, vista la distinzione tra vizi Persona_4
e difetti relativi agli impianti e vizi e difetti relativi all'acustica, e rilevato che il CTU ha ravvisato la riferibilità causale dei vizi e difetti relativi agli impianti, in parti uguali ai seguenti soggetti ( (Impresa Controparte_11 costruttrice), G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), Arch. (Progettista e Direttore lavori), NG. Controparte_3 CP_4
(Progettista e Direttore lavori impiantistici), la terza chiamata G.M.
[...]
Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), deve essere condannata a risarcire a Parte attrice per il ristoro dei predetti vizi e difetti la somma complessiva di euro 30.114,21, oltre rivalutazione, in quanto debito di valore e non di valuta, con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno fino alla data della decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Stante l'accordo raggiunto tra la OR , l'Arch. la Pt_1 CP_3
e l'NG. , rrelative ed Controparte_8 CP_4
33 accettazione, deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate.
Per l'effetto come evidenziato nella comparsa conclusionale DENG
, dato atto DEintervenuto accordo con parte attrice, arch. CP_23 CP_3
è cessata la materia del contendere Controparte_8 confronti DEing. chiamato in causa, in manleva ALNG , e, Pt_2 CP_23 per l'effetto, altresì, la domanda in manleva formulata ALNG nei Pt_2 confronti della terza chiamata la Controparte_10
Per l'effetto deve essere altresì dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta ALNG nei CP_4 confronti della , dichiarata contumace. Controparte_9
Sul punto, anche, relativo alla liquidazione delle spese, deve osservarsi che la responsabilità DENG è risultata infondata sulla base della Pt_2 predetta CTU del 23.11.2023 disposta in questa sede: la responsabilità DENG.
chiamato in causa ALNG , è stata del tutto esclusa Parte_2 CP_4 dal CTU, che, così si è espresso: “Non si ritiene di attribuire alcuna colpa all'NG.
, nominato da strina come consulente di supporto per gli impianti Parte_2
(oltre che come tecnico per la redazione della Relazione Ex Legge 10/91 finale), in quanto egli ha provveduto a richiedere più volte a tutti gli attori di ricevere copia del progetto esecutivo degli impianti, al fine di poterne verificare la correttezza, con lavori impiantistici già in corso in stato avanzato, il tutto nell'indifferenza più totale di tutti.”
E' infatti documentalmente provato che in data 03.06.2016 l'NG. inviava ai tecnici una email nella quale lamentava di aver Parte_2 ricevuto solo le bozze del progetto esecutivo degli impianti e le bozze delle tavole di progetto;
contestava la non rispondenza delle bozze DEimpianto tecnologico alle norme di legge in materia energetica e di non aver ricevuto risposte in merito alle questioni sollevate in punto prestazioni energetiche DEimmobile (doc. 4). Il successivo 19.09.2016 (tre mesi dopo la prima richiesta) l'NG. sollecitava nuovamente l'invio del progetto Parte_2 esecutivo degli impianti meccanici e ne raccomandava la rispondenza alla normativa (doc. 5). Tale richiesta veniva riscontrata in data 29.09.2016 dal'NG.
, il quale inviava alcuni disegni degli impianti (doc. 6). Il Controparte_4 giorno successivo (30.09.2016) l'NG. chiedeva chiarimenti in Parte_2 ordine alla documentazione ricevuta, ovvero se i predetti disegni facessero parte del progetto esecutivo;
l'NG inoltre, censurava la prosecuzione Pt_2 dei lavori in mancanza di un prog utivo, sottolineava nuovamente la necessità della conformità del progetto alla normativa in materia e richiamava l'NG. e la G.M. Multiservice Società Consortile a r.l. al Controparte_4 rispetto degli standard garantiti contrattualmente alla committente, Società (doc. 7). Controparte_1
Passando alla liquidazione delle spese del giudizio.
34 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia determinato in virtù della somma attribuita alla parte vincitrice (“decisum”) e non della somma domandata (“disputatum”).
Vista la dichiarazione di improcedibilità delle domande di Parte attrice IG.ra nei confronti della Liquidazione giudiziale di Pt_1 Controparte_11
, ai sensi DEart. 151 c.c.i.i., a fronte della soccombenza
[...] sulla questione di rito, Parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite verso la convenuta in riassunzione, Controparte_11
, non sussistendo i presuppo
[...] compensazione, totale o parziale. Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione, in considerazione del citato richiamo della questione processuale, espunta la fase istruttoria non svolta e con la riduzione per la definizione del processo con declaratoria di improcedibilità.
Quanto, infine, al rapporto processuale tra la convenuta in riassunzione,
, e la terza chiamata G.M. Controparte_11
Multiservice S.c.a.r.l.., sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione totale.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la parte attrice e la terza chiamata G.M. Multiservice S.c.a.r.l.., data la soccombenza di quest'ultima nei confronti della prima, G.M. Multiservice S.c.a.r.l.. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite ai sensi DEart. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 , con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva, medi per la fase istruttoria e minimi per la fase decisionale, in considerazione della identità delle questioni di fatto e di diritto svolte in questo processo in rapporto ai fatti dedotti e analizzati dalle medesime Parti nel processo definito con sentenza 1367-24.
Anche in rapporto alla refusione delle spese del procedimento di AT valgono tali principi con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, e introduttiva, medi per la fase istruttoria e compensazione parziale nella misura del 50%, tenuto conto delle Parti di tale procedimento.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'NG e l'NG , CP_4 Pt_2
l'NG data l'infondatezza della responsabilità DENG come CP_4 Pt_2 sopra indicato, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite ai sensi DEart. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 , con applicazione dei valori minimi per la fase di studio e introduttiva, medi per la fase istruttoria e minimi per la fase decisionale e compensazione parziale nella misura del 50%, tenuto conto della natura della decisione e dei tentativi di conciliazione tra le Parti.
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non
35 abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso, pertanto , applicando i medesimi principi l'NG deve essere condannato alla CP_4 refusione delle spese in favore della terza chiamata la Controparte_10
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico della G.M. Multiservice S.c.a.r.l..
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara l'improcedibilità delle domande di Parte attrice IG.ra nei confronti della Liquidazione giudiziale di Pt_1 [...]
, ai sensi DEart. 151 c.c.i.i.; Controparte_11
2. accerta e dichiara la responsabilità della G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), per i vizi e difetti riscontrati nella CTU del 23.11.2023, con riferimento ai vizi e difetti relativi agli impianti ( riferibili in parti uguali ai seguenti soggetti: ( Società (Impresa costruttrice), G.M. Multiservice Controparte_1
S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), Arch.
[...]
(Progettista e Direttore lavori), NG. CP_3 Controparte_4
(Progettista e Direttore lavori impiantistici))
3. Visto l'accordo raggiunto tra la OR , l'Arch. Pt_1 CP_3 la e l'NG. rrelative Controparte_8 CP_4 accettazione, dichiara l'estinzione del giudizio tra le predette parti con spese compensate.
4. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta AL NG. nei confronti DENG CP_4 Pt_2
5. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta ALNG. nei confronti della terza chiamata Pt_2 la Controparte_10
6. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta ALNG nei confronti della CP_4 Controparte_9
.
[...]
7. ndanna la terza chiamata G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), a risarcire a Parte attrice per il ristoro dei predetti vizi e difetti la somma complessiva di euro 30.114,21, oltre rivalutazione, in quanto debito di valore e non di valuta, con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno fino alla data della decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
8. condanna Parte attrice alla rifusione in favore della convenuta in riassunzione, delle Controparte_11 spese di lite, che liquida in € 1453,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
36 9. compensa interamente le spese di lite tra la convenuta in riassunzione, , e la terza Controparte_11 chiamata G.M. Multiservice S.c.a.r.l..;
10. condanna G.M. Multiservice S.c.a.r.l. alla rifusione in favore di Parte attrice delle spese di lite che liquida in euro per esborsi 759,00 ed euro 4.712,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
11. condanna G.M. Multiservice S.c.a.r.l. alla rifusione in favore di Parte attrice delle spese di lite relative al procedimento di AT che liquida in euro 1083,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
nonché euro 4149,00 per onorario CTU e CTP;
12. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di G.M. Multiservice S.c.a.r.l..
13. Condanna l'NG alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 DENG che liquida in euro 2356,00 oltre 15% spese generali, Pt_2
C.P.A. e ome per legge;
14. condanna l'NG alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 della terza chiamata che liquida in euro 2356,00, Controparte_10 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 24 agosto 2025.
Sentenza depositata il 24 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
37
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4845/2021 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, ALAvv. Alessandro Bigoni (C.F. ) C.F._2 presso il cui studio in Milano, Via Gustavo Modena 3, elegge domicilio -ai fini delle comunicazioni di Cancelleria ed in ottemperanza all'art. 2, comma VI, D.L. 98/2011, si indica il numero fax 0229537314 e l'indirizzo di PEC;
Email_1
- attrice -
Contro
Controparte_1
con sede legale in Rosate (MI), Via Cavour n.
[...]
- in persona del Curatore, Dott.ssa P.IVA_1 [...]
- cod. fisc.: - giusta sentenza del Tribunale di CP_2 CodiceFiscale_3
Pavia n. 141/2023 (doc. 1), rappr. e dif. ALAvv. Alfredo Galullo (cod. fisc.:
), presso il cui studio sono elett. dom. in Vigevano CodiceFiscale_4
(PV), Via Trivulzio n. 150, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 19/3/2024 (doc. 2) e delega in atti (e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0381/902457 o all'indirizzo PEC: ) Email_2
- convenuta –
Nonché
ARCH. (C.F. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentato assistito e difeso, ALavv. Anna Berra (CF.
) del Foro di Milano, presso il cui studio in Magenta C.F._6
(MI), via IV Giugno n. 41 elegge domicilio in forza di procura in atti , comunicazioni di cancelleria previste al seguente numero di fax 02.9784401 e/o al seguente indirizzo di pec: mail: Email_3
Email_4
-convenuto-
1 Nonché
NG. (C.F. ), rappresentato, Controparte_4 C.F._7 assistito e difeso, ALavv. Andrea Conte (C.F. ) del C.F._8
Foro di Milano, presso il cui studio in 20097 San Donato Milanese (MI), alla Via Monte Bianco n. 11 elegge domicilio in forza di procura in atti , tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria previste al seguente indirizzo di pec:
Email_5
-convenuto –
e con la chiamata in causa di
P.IVA/C.F. in Controparte_5 P.IVA_2 persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa ALavv. Alessandro Anderloni C.F. , ed C.F._9 elettivamente domiciliata nel suo studio di Milano Via Washington, 102 indirizzo PEC presso il quale Email_6 chiede vengano effettuate tutte le comunicazioni, giusta delega in atti (all.1).
- Terza chiamata da Controparte_6
Nonché
, cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_10 elettivamente domiciliato in Chiari (BS), Via Buffoli n. 10, presso lo studio DEavv. Matteo Faccoli (cod. fisc.: ) e DEavv. CodiceFiscale_11
Cristiana Carrera (cod. fisc.: ), entrambi del Foro di CodiceFiscale_12
Brescia, che lo rappresentano e difendono per procura allegata in atti, avvisi mediante pec ai seguenti recapiti: Email_7
Email_8
Terzo chiamato ALNG CP_7
[...]
(P.IVA - C.F.: , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata, difesa e assistita, giusta procura in atti dagli Avv.ti Andrea Oliva (C.F.: ) del Foro di C.F._13
Como e Jacopo Maioli (C.F.: ) del Foro di Varese, C.F._14 entrambi dello Studio Legale Associato Opelegis, presso il cui studio sito in Como (CO), alla Via Fontana n. 1, è elettivamente domiciliata (come da Visura Camera di cui al doc. 1) (si dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria inerenti al presente procedimento e a tal fine si segnala il numero di fax e l'indirizzo e-mail degli Avv.ti Andrea Oliva e Jacopo Maioli: fax 031.8120252 –
Email_9 Email_10
Terza chiamata ALNG CP_4
2 Nonché
(P.IVA ), in persona Controparte_9 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore
Contumace- Terza chiamata in causa ALNG CP_4
Nonché
(c.f. Controparte_10
), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia P.IVA_5 rappresentata e difesa ALavv. Ilaria Perin del foro di Milano (c.f.
), con studio in Milano, Via Camillo Hajech 10, C.F._15 elettivamente domiciliata presso il suo studio e, in ogni caso, con domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.: ove si dichiara Email_11 di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento, giusta procura in atti
Terza chiamata ALNG Pt_2
CONCLUSIONI
Per l'attrice : Parte_1
« Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare: In via principale - per tutto quanto esposto, accertare e dichiarare la responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale, della (P.I. Controparte_11
) nei confronti DEattrice in relazione ai danni, patrimoniali e non P.IVA_6 patrimoniali, dalla stessa subiti e subendi nella misura di € 113.332,95, ovvero altra somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- con integrale refusione delle spese e del compenso. In via istruttoria Ci si riporta a tutto quanto versato in atti.».
Per la convenuta LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “
[...]
”: Controparte_1
« contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie juris et facti, così giudicare: in via preliminare 1) dichiararsi l'improcedibilità della presente azione giudiziaria nei confronti della Liquidazione Giudiziale comparente per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e statuire di conseguenza;
in ogni caso e in via subordinata 2) assolvere la comparente da tutte le domande svolte nei suoi confronti e comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande risarcitorie, condannare la “ a tenere indenne la Parte_3
Liquidazione comparente da ogni eventuale esborso che fosse chiamata a sostenere;
3) con ogni riserva;
4) con vittoria di spese e compensi di causa.».
Per il convenuto ARCH. Controparte_3
«dando atto: - DEintervenuto accordo con la OR , l'NG. Pt_1 CP_4
e ove le parti hanno reciprocamente rinunciato ad
[...] Controparte_8
3 ogni pretesa afferente la vicenda oggetto del giudizio e ad ogni altra domanda ivi spiegata;
- che, conseguentemente, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22 gennaio 2025, la OR ha rinunciato a ogni domanda azionata nei Pt_1 confronti DEarch. - dichiara di rinunciare alle pretese fatte Controparte_3 valere in giudizio e di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia alle domande e all'azione di parte attrice e, per l'effetto, chiede al Giudice adito di estinguere il giudizio limitatamente ai rapporti tra le parti sopra indicate, con compensazione delle spese di lite. ».
Per il convenuto NG. Controparte_4
« stante l'accordo raggiunto con la OR , l'arch. e la Pt_1 CP_3 [...]
e le rinunce già fatte ed accettate alla precedente udienza, l'avv. Andrea Controparte_8
Conte, quale procuratore DEing. chiede che l'Ill.mo Giudice voglia CP_4 pronunciare l'estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate. Quanto alla posizione con l'ing. e le rimanenti parti del giudizio con le quali Pt_2 non è stato raggiunto l'accordo, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, l'ing. insiste per l'accoglimento delle seguenti CP_4
CONCLUSIONI valevoli esclusivamente nei confronti DEing. Pt_2
IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare ogni avversa pretesa sia nell'an che nel quantum da chiunque fatta valere in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. IN VIA SUBORDINATA 2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna DEing. CP_4 secondo la quota di responsabilità che eventualmente verrà riconosciuta. IN
[...]
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 3. Nella davvero e creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, condannare Controparte_9
l'ing.
[...] Controparte_12
a tenere garantito e manlevato e/o come meglio l'arch.
[...] da qualsiasi pretesa delle altre parti del presente giudizio, Controparte_4 condannando gli stessi al pagamento di quanto dovuto all'attrice.».
Per la terza chiamata ALNG : CP_4 Controparte_8
« In ragione di quanto disposto, con le presenti note scritte gli Avv.ti Andrea Oliva e Jacopo Maioli, nell'interesse della comunicano l'intervenuto Controparte_8 accordo transattivo tra la la IG.ra , l'Arch. Controparte_8 Parte_1
e l'NG. ” Controparte_3 Controparte_4
Per la terza chiamata da Controparte_1 [...]
Controparte_5
« In via preliminare ed in rito - accertare e dichiarare la nullità delle domande tutte formulate in danno di ex art. 167 c.p.c. Nel merito: Controparte_5 Con respingere le domande tutte formulate in danno della terza chiamata
[...] con la più ampia formula. In ogni caso con rifusione di spese e Controparte_5 competenze da liquidarsi secondo tariffe professionali e da maggiorarsi di spese generali e accessori fiscali di legge.».
4 Per il terzo chiamato ALNG : ING. CP_4 Parte_2
« Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare a) Dichiarare la nullità DEatto di citazione per chiamata di terzo notificato in data 20.12.2021, ai sensi DEart. 164 c.p.c., IV comma, per i motivi dedotti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 24.03.2022, con ogni conseguenza di merito e di rito. b) Dichiarare il difetto di legittimazione e/o obbligazione passiva DENG. Pt_2
in relazione ai fatti ex adverso dedotti per le ragioni tutte esposte nella
[...] narrativa della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 24.03.2022, con ogni conseguenza di merito e di rito. c) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia e/o prescrizione DEazione svolta nei confronti DENG. . NEL MERITO In via principale Nella Parte_2 denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle eccezioni che precedono, respingere le domande tutte formulate sia nell'an, sia nel quantum, nei confronti DENG. Pt_2
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte e
[...] documentate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo depositata in data 24.03.2022 e nei successivi scritti difensivi depositati nell'interesse del professionista terzo chiamato. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale, dirsi tenuta la p.iva e cod. fisc.: con sede in Controparte_10 P.IVA_5
Milano, alla Via della Posta n. 7, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, a tenere indenne e manlevare l'NG. , in virtù della polizza Parte_2 professionale Certificato n. PI-6616882M0, da qualsiasi conseguenza economica negativa, anche in punto spese legali, dovesse derivare al medesimo a seguito DEeventuale accoglimento delle domande avversarie.».
Per la terza chiamata ALing : Pt_2 Controparte_10
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: Nel merito in via principale: *Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. , l'infondatezza delle Parte_2 doglianze attoree, l'insussistenza dei danni lamentati da parte attrice e/o del nesso di causalità, così rigettando le domande da chiunque avanzate nei confronti DEing. ; Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio specificati in atti, Parte_2
l'inoperatività della polizza n. PI 66168821M0; conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di Nel merito in via Controparte_10 subordinata: Nella ulteriore e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale DEing. , si ritenessero fondate le Parte_2 doglianze attoree e sussistenti i lamentati danni ed il nesso di causalità, nonché operativa la PI-66168821M0, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità DEing. , dichiararlo tenuto a risarcire soltanto i danni Parte_2 dallo stesso direttamente cagionati, accertati e provati in corso di causa, nonché esclusi e/o ridotti ex art. 1227 c.c., e, in ogni caso, dichiarare Controparte_10 tenuta a manlevare l'ing. per l'importo dovuto a sua esclusiva Parte_2 condotta colposa, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di € 5.000,00 per sinistro, entro il limite del massimale di polizza e con applicazione, in ogni caso, di
5 tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge. ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2021 la IG.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio la società l'Architetto Controparte_1 CP_3
e l'NGegnere chiedendo accertarsi la
[...] Controparte_4 responsabilità solidale dei predetti e condanna al risarcimento, in relazione ai danni riscontrati nel procedimento di AT Tribunale di Pavia R.G. n. 4650/2019 per l'impianto di riscaldamento e condizionamento DEimmobile della IG.ra Pt_1
In particolare deduceva:
- di aver sottoscritto nell'ottobre 2017 un preliminare di acquisto di un immobile, e relative pertinenze, in IN (MI), in Via Don Minzoni 29
-al piano 2, scala A, categoria A/2, composto da 5,5 vani e con superficie catastale di mq. 107/104 (Catasto dei Fabbricati del Comune di IN, fg. 3, part. 683, sub. 21) in costruzione da e per conto di (doc. 1) Controparte_11
- iva il rogito DEimmobile, e relative pertinenze, a fronte di un corrispettivo di € 333.840,00 (IVA compresa) (doc. 3)
- dalla consegna DEimmobile si succedevano diverse problematiche che interessavano la c.d. centrale termica di cui il fabbricato condominiale è dotato (doc. 4, già doc. 3, AT): l'impianto di riscaldamento e condizionamento DEimmobile della IG.ra , collegato alla c.d. Pt_1 centrale termica (condominiale), in sostanza non risultava idoneo all'uso né invernale né estivo
- il rumore prodotto dal sistema di ricircolo DEaria (VMC) risultava anch'esso difficilmente tollerabile
- la IG.ra , volendo comprendere quanta parte di dette Pt_1 inefficienze derivasse dagli impianti condominiali, richiedeva, senz'esito, a di avere i disegni degli impianti al fine di consultare un CP_1 progettista termotecnico di fiducia
- dopo l'ennesimo guasto che interessava la c.d. centrale termica, la IG.ra instaurava un procedimento di AT il cui quesito era: “accerti Pt_1
[il CTU] sia la sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio della dichiarazione di conformità sia la presenza o meno dei vizi lamentati relativi all'impianto idrico-sanitario e quello DEimpianto di riscaldamento e condizionamento, come dedotti nel ricorso e nei relativi allegati;
dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte ricorrente in ricorso, indicandone le responsabilità, anche con riferimento al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici” (doc. 5, già doc. 4 AT e doc. 6)
6 - Il CTU nominato rilevava che, in relazione all'immobile di proprietà della IG.ra : a. “Non risulta presentato alcun progetto degli impianti Pt_1 di riscaldamento/condizionamento e produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria (impianto meccanico) relativo ai singoli appartamenti”; b.
“Non risulta presentato alcun progetto DEimpianto di riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria centralizzata a livello DEintero fabbricato”; c. Non risulta “alcuna Dichiarazione di Conformità DEimpianto di climatizzazione e idrico- sanitario relativa all'appartamento di cui al fg. 3 mapp. 683 sub 21”; d. “Non risulta alcuna Dichiarazione di Conformità degli impianti meccanici (riscaldamento/condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria) relativa alla realizzazione DEimpianto di Centrale Termica e degli altri impianti comuni presenti nel fabbricato. È presente la Dichiarazione di conformità della Ditta Tradelek relativa all'appartamento di cui al fg. 3 mapp. 683 sub 21, riferita all'illuminazione e alle prese di corrente, ma non al controllo DEimpianto di climatizzazione DEappartamento”; e. “le dichiarazioni di conformità [prodotte in atti] mancano della firma e dalla data di ricevuta del documento e degli allegati obbligatori da parte del Cliente” (cfr. pag. 15, sub doc. 6)
- il CTU nominato concludeva affermando che “non esistevano e non esistono i presupposti per il rilascio della Dichiarazione di Conformità e che quelle presenti, relativi ad altri appartamenti dello stesso fabbricato, non sono pertinenti al caso in questione, oltre che tecnicamente sbagliate”, ciò che “rende nulla la “Fine dei lavori” e di conseguenza l'agibilità degli appartamenti” (cfr. pagg. 17-18, sub doc. 6);
- quanto ai lamentati vizi, il CTU, confermava la presenza dei vizi lamentati da parte ricorrente sull'impianto di riscaldamento degli ambienti” e “la mancanza delle dichiarazione del progettista del rispetto dei requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne, come previsto ALart. 7 comma 1 della Legge Regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001” (cfr. pag. 18, sub doc. 6)
- in punto di responsabilità, il CTU nominato concludeva nei seguenti termini: -“è da ricondurre al Committente (Società la Controparte_1 responsabilità per non aver depositato i progetti esecutivi degli impianti di climatizzazione e di distribuzione DEacqua calda e fredda sanitaria come previsto ALart. 11 comma 2 del D.M. 22-1-2008 n° 37 che afferma: “per le opere di installazione […] che sono connesse ad interventi edilizi […] il soggetto titolare […] deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia […], contestualmente al progetto edilizio”.
- Ovviamente in capo al Committente non possono che esserci le responsabilità derivanti da tutte le manchevolezze verificate, dipendenti anche dai professionisti che il Committente stesso ha incaricato in quanto i vizi rilevati sono stati “riversati” ad altri soggetti ai quali il Committente ha trasferito la proprietà” (cfr. pag. 21, sub doc. 6);
7 - “è responsabilità del Progettista degli Impianti (NG. : di Controparte_4 non aver redatto i progetti esecutivi di tutti gli impianti che dovevano essere consegnati al Committente perché li depositasse in Comune;
di non aver redatto i progetti esecutivi ed esaustivi che consentissero di capire la corretta logica di funzionamento del sistema (come controllare i condotti d'aria DEunità di ventilazione meccanica); per la mancanza di filtro, valvole di sfiato e scarico sulla VMC;
per l'opportunità di installazione di un silenziatore;
per la mancanza di riscaldamento nei bagni;
per il posizionamento della VMC all'interno DEappartamento con conseguente problema del rumore;
di non essersi preoccupato di verificare l'esistenza dei calcoli del fabbisogno energetico per la climatizzazione degli ambienti, che sta alla base del dimensionamento delle tubazioni, dei canali e dei terminali di erogazione del caldo e del freddo” (cfr. pag. 22, sub doc. 6);
- “è responsabilità del Direttore dei Lavori generale (Arch. Controparte_3 in quanto figura di raccordo tra Committente ed Ente pubblico, di non aver verificato la mancanza di tutta la documentazione necessaria da produrre all'Ufficio Tecnico Comunale, nell'aver mancato di produrre l'attestazione della conformità degli impianti installati al progetto (che manca), nel non aver prodotto il documento di rispetto dei requisiti acustici, nel non aver verificato la correttezza, l'inconcludenza (in quanto non pertinenti) e l'incompletezza delle Dichiarazioni di Conformità rilasciate dalla Ditta A Parte_4 tale proposito si evidenzia che per l'appartamento della sig.ra Parte_1 non è stato possibile reperire agli atti del Comune alcuna dichiarazione di conformità degli impianti di climatizzazione e DEacqua calda e fredda sanitaria. Non è stata altresì reperita, presso l'Ufficio tecnico comunale, la dichiarazione attestante gli indici di valutazione di isolamento acustico nonché la conformità DEopera al progetto ed alla relazione acustica, redatta e firmata dal costruttore e dal direttore dei lavori. come richiesto dal modulo per la Segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune di IN il 13 dicembre 2017 protocollo n. 13558 (Allegato n. 20)” (cfr. pagg. 22-23, sub doc. 6);
- “è responsabilità del Direttore dei Lavori generale (Arch. Controparte_3
[…] l'aver consentito la realizzazione DEimpianto in mancanza di progetto e la presenza di tutti i vizi connessi ed evidenziati nella bozza di perizia, per i quali non sono esenti neanche le Ditte installatrici” (cfr. pag. 23, sub doc. 6);
- “è responsabilità del Direttore dei Lavori (Arch. e della Controparte_3
Ditta costruttrice (VE) la mancanza dei requisiti acustici passivi DEappartamento” (cfr. pag. 24, sub doc. 6);
- nelle more, la IG.ra ha conferito incarico a termotecnico di Pt_1 fiducia ed eseguito i lavori per il “rifacimento canalizzazione impianto vmc e installazione di impianto a pompa di calore” sostenendo costi per
€ 30.835,80 (doc. 7).
Concludeva la IGra chiedendo , accertata e dichiarata la Pt_1 responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale, di
[...]
DEArch. e DENG. Controparte_11 Controparte_3 CP_4
8 condannare i medesimi, in via solidale e/o concorrente, a risarcire CP_4
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dalla IG.ra
[...]
, pari ad € 113.332,95, ovvero altra somma accertata in corso di Pt_1 causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
con integrale refusione di spese e compenso.
Si è costituita la contro deducendo che: Controparte_11
- non sussiste in capo all'odierna convenuta alcun tipo di responsabilità per i presunti dedotti vizi e difetti, essendosi limitata a vendere l'immobile per cui è causa e non avendo svolto alcun ruolo di direzione e/o coordinamento e/o controllo nella realizzazione delle opere contestate;
- ferma restando l'assoluta estraneità DEodierna convenuta, per mero spirito collaborativo, si è dimostrata disponibile a risolvere le eventuali problematiche riscontrate all'interno dei rispettivi appartamenti relativamente all'utilizzo DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici di propria fiducia
- la stessa ha agito in assoluta e completa buona fede avvalendosi ed incaricando esperti professionisti per la realizzazione e l'esecuzione DEopera del procedimento de quo. Il tutto come risulta sia dalla documentazione qui prodotta ma anche in virtù delle risultanze processuali di cui all'AT instaurata dalla odierna parte attrice
-la decisione personale della IG.ra di incaricare un'impresa per Pt_1 eseguire una serie di interventi di termoidraulica nel proprio appartamento, nonostante la piena disponibilità di parte convenuta ad incaricare persone di sua fiducia nonché competenti nella risoluzione delle problematiche, non può far ricadere sulla le spese dalla stessa sostenute, come dallo Controparte_11 stesso allegate al doc. 6, anche in virtù delle risultanze processuali di cui all'AT instaurata dalle odierni parti attrici;
- non sussiste alcun tipo di responsabilità per i danni lamentati da controparte, avendo la stessa stipulato contratto di appalto per la realizzazione degli impianti tecnologici con la G.M. Gestione Multiservice Società Consortile a r.l., in data 29.02.2016; (doc. 02 – contratto di appalto): il malfunzionamento DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento all'interno DEappartamento di parte attrice è una diretta conseguenza della non corretta progettazione e realizzazione della centrale termica da parte della Controparte_13
chiamata in causa
[...]
-la è stata remunerata dalla Controparte_13 per la progettazione e realizzazione della centrale termica, Controparte_1 corrispondendole la somma di € 570.866,57, che dovrà essere interamente rimborsata in conseguenza dei molteplici danni accertati ALAT. (doc.
3 - fatture G.M.)
- parte attrice ha sostenuto un ingente esborso economico, come da fatture che si allegano, pari ad € 87.610,70 che, dovrà essere corrisposta dalla
[...] alla , essendo inte Controparte_13 Controparte_11
9 necessari e connessi al malfunzionamento della centrale termica nonché al diretto e conseguente malfunzionamento DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento all'interno DEappartamento. Circostanza constata anche AL AT (doc.
4 - fatture tecnici)
- nel caso in esame non è da ritenersi applicabile la responsabilità ex art. 1669 c.c. , l'odierna convenuta non è l'appaltatrice DEopera, ma la venditrice: l'odierna convenuta ha agito in completa ed assoluta buona fede, e si è limitata ad appaltare i lavori all'uopo nominando tecnici professionisti cui competeva in concreto l'esercizio di tale potere di direttiva e/o di controllo
- anche a voler ritenere applicabile la garanzia prevista ALart.1667 c.c., valevole per i contratti di appalto ma non per la compravendita, gli attori sarebbero comunque decaduti ALazione non avendo denunciato i vizi DEopera entro i sessanta giorni dalla consegna ed essendo decorso il biennio dalla consegna DEopera
Concludeva chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla società con richiesta di chiamata in causa del terzo Controparte_1
G.M. Gestione Multiservice Società consortile a r.l., rigettare le domande proposte dalla parte attrice e in subordine, dichiarare la sussistenza della responsabilità solidale in capo a G.M. Gestione Multiservice Società consortile a r.l. nonché degli ulteriori convenuti Arch. e NG. Controparte_3
; in via riconvenzionale accerta capo a Controparte_4
G.M. Gestione Multiservice Società consortile a r.l., condannarla al pagamento dei conseguenti danni.
Si è costituita Terza Chiamata da Controparte_5
contro deducendo : Controparte_1
- che il contratto di cui sopra è stato risolto consensualmente prima che le Cont opere appaltate alla venissero da questa completate;
- che il completamento delle opere venne poi affidato direttamente da a CP_1 Con soggetti terzi rispetto a;
- che tali circostanze sono già state accertate da una sentenza emessa dal Tribunale di Milano (all.3) che da un lato ha confermato un decreto ingiuntivo
Con emesso dallo stesso Tribunale in favore di che ha chiesto alla il CP_1 pagamento della parte delle opere da essa eseguite sino alla data della risoluzione consensuale avvenuta nel luglio del 2017; ALaltro ha respinto la domanda riconvenzionale promossa dalla che, anche in quella sede, ha CP_1
Con richiesto alla il risarcimento di presunti danni da essa subiti in conseguenza del presunto inadempimento al contratto di cui sopra da parte di
Con ; inadempimento dunque che il Tribunale di Milano ha ritenuto non sussistere;
Con
- ha chiamato in causa la , con atto notificato il 24/11/2021 (all. 4) CP_1 avanti a questo stesso Tribunale e segnatamente avanti alla Sezione III Civile ove pende la causa RG 4483/2021, formulando la medesima domanda Con riconvenzionale che anche qui viene promossa in danno della , solo
10 quantificandola nel diverso importo di € 766.192,27, comunque composto delle stesse due voci richieste anche in questa sede (la precedente causa di cui si è sopra riferito è stata promossa dai coniugi e e dal sig. Pt_5 Pt_6 anche loro proprietari di due appartamenti facenti parte dello stesso Pt_7 condominio-stabile dov'è ubicato quello della sig.ra qui attrice) Pt_1
- il progetto architettonico DEedificio venne fatto realizzare dalla come CP_1 per altro è previsto all'art. 2 del contratto prodotto da essa (v. ancora all.2
), inoltre ed in ogni caso anche i progetti esecutivi degli impianti, CP_1 secondo quanto previsto ALart. 7 sempre del contratto di cui sopra, dovevano Con sì essere predisposti a cura della , ma essi dovevano essere e lo furono approvati dalla committente , la quale in corso d'opera richiese di CP_1 apportare molteplici varianti e comunque incaricò direttamente un proprio professionista, l'NG. il quale venne appunto incaricato dalla Parte_2
di svolgere il ruolo “Direttore CP_1 Controparte_14
e tra l'altro alla “stesura della relazione tecnica di progetto in revisione a quella esistente”, come si legge nell'incarico professionale conferito da all'NG. CP_1
v. art.1 e 2 (all.3 del fascicolo del convenuto arch. Pt_2 CP_3
Con
- il contratto tra la e la si risolse consensualmente, prima della CP_1 conclusione dei lavori che vennero terminati da altri - come accertato dal Tribunale di Milano (v. ns. all.2) – altri che, come afferma lo stesso arch. rilasciarono le certificazioni di conformità degli impianti. CP_3
Con
- l'NG. svolse il proprio incarico per conto della e non della Pt_2 CP_1 come attesta il doc.3 del convenuto già sopra citato CP_3
- quanto al dimensionamento delle travi fredde, deve eccepirsi che esse non Con vennero installate dalla , la quale nemmeno installò le VCM. Con
- il CTU non ravvisa alcuna responsabilità in capo alla Con
- è già stata emessa una sentenza (v. ns. all.3) tra la e la Controparte_1
[... Tale sentenza ha già accertato che la non ha diritto al risarcimento di CP_1 alcun danno conseguente alla realizzazione dei lavori da essa appaltati alla Con
, chiarendo per altro che il relativo contratto si risolse consensualmente prima del termine dei lavori. La sentenza, per altro non ha accertato alcun Con Con inadempimento di : se non è tenuta a pagare danni a in forza di CP_1 presunti inadempimenti al contratto di appalto di cui sopra, inadempimento dichiarato insussistente nella sentenza del Tribunale di Milano, lo stesso inadempimento (inesistente) non potrà essere posto a fondamento della domanda di malleva di quanto dovesse essere tenuta a pagare alla qui CP_1 attrice. Con
- non può sussistere alcuna responsabilità di chi - la - non ha portato a compimento le opere appaltate, non certo per sua colpa, ma a seguito di una risoluzione consensuale del contratto Con
- fu la a terminare i lavori avvalendosi di imprese diverse da;
la CP_1
fece collaudare le opere dopo che esse vennero fatte terminare dalla CP_1 stessa da altre imprese
11 - sia l'attrice sia la sarebbero comunque decaduti da qualsivoglia diritto CP_1 Con alla garanzia, non avendo denunciato alla i vizi entro un anno dalla scoperta e non essendo stata iniziata la relativa azione entro un anno dalla scoperta dei vizi
Concludeva chiedendo di respingere le domande tutte formulate in danno della terza chiamata Controparte_5
Si è costituito l'Arch contro deducendo in particolare : CP_3
- che le problematiche oggetto del presente giudizio erano già note alla OR
sin dal 2018 - febbraio 2019. Invero, la stessa solo in data 16.09.2020 Pt_1 missiva all'arch. chiedendo il risarcimento dei danni oggi CP_3 lamentati
- la CTU a firma DEingegner non è opponibile all'Arch Persona_1 in quanto la OR decideva di non estendergli in alcun CP_3 Pt_1 modo il contraddittorio
- controparte non ha precisato in base a quale titolo giuridico agisce nei confronti DEarchitetto atteso che lo stesso aveva ricevuto incarico CP_3 da per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere CP_1 architettoniche (doc.1) e nulla era previsto in merito alla parte di progettazione e DL impiantistica per la cui realizzazione la committente stipulava CP_1 incarichi con soggetti terzi
- contrariamente a quanto affermato sia da parte avversa sia nella CTU DEAT, l'esponente non era DL generale e quindi non può rispondere per l'operato di terzi
- il direttore dei lavori delle opere architettoniche (e non generale si ribadisce) non ha certamente alcuna responsabilità perché gli impianti sono stati progettati ALingegner incaricato dalla ditta titolare del contratto CP_4
d'appalto per la progetta ezione dei lavori ed esecuzione degli impianti elettrici e meccanico, ovverosia GM Gestione Multiservice scarl (doc. 2)
- analogo discorso vale con riferimento all'eventuale acclarata rumorosità della del sistema di ricircolo DEaria installato all'interno del DEappartamento della OR
[...]
Con
- la committente- stipulava contratto con per la progettazione, Parte_8 la realizzazione e il dimensionamento di tutta la parte degli impianti, la quale a sua volta indicava quale progettista e dl impiantista l'ingegner CP_4
[...]
- a ciò si aggiunga che per la direzione lavori degli impianti tecnologici Con Con meccanici incaricava l'ingegner (doc. 3) e atteso che Parte_2 ritardava di oltre un anno l'esecuzione DEopera, risolveva il CP_1 contratto per inadempimento, incaricando direttamente le varie figure della predetta società
12 - deve ribadirsi che la direzione dei lavori non era stata affidata all'arch. ensì all'ingegner , CP_3 CP_4
- gli impianti gli elaborati relativi all'esecuzione degli impianti sono legati al contratto d'appalto sottoscritto tra la committente le a ditta esecutrice degli stessi e sono stati controfirmati ALingegnere in qualità di CP_4 progettista e direttore dei lavori
- l'architetto non può in alcun modo rispondere neppure CP_3 DEeventuale mancato rispetto dei requisiti acustici passivi, poiché la relazione ex DPCM 5 dicembre 1997 è stata realizzata ALingegnere IC (doc. 4)
- dalla CTU ( comunque non opponibile ut supra) non emergono né errori progettuali DEopera né, tanto meno, errori della DL architettonica,
Concludeva chiedendo rigettarsi ogni pretesa, in via subordinata, previa valutazione del grado di corresponsabilità delle altre parti, ivi inclusa quella DEattrice ai sensi DEart. 1227 c.c., limitare la condanna DEarch. CP_3 secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta.
Si è costituito l'ingegnere chiamando in causa la Controparte_4 [...]
la e l'ingegnere . Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
In particolare contro deducendo che:
- nessun valore probatorio potrà assumere la CTU resa nel giudizio di AT - Tribunale di Pavia R.G. n. 4650/2019 tra l'odierna attrice e la , non CP_1 essendo stato parte l'NG. le risultanze della consulenz sono CP_4 opponibili
- ciò che invece rileva, dalla disamina della pretta perizia, è la decisione da parte della di non evocare in codesta causa tutti i soggetti che il CTU Pt_1 avrebbe indicato come corresponsabili, limitandosi invece a citare l'esponente, l'arch. e la CP_3 [...]
di incarico professionale del 09.09.2014 (doc. 1), la società Controparte_15 incaricava la Teking S.r.l., di cui l'ing. era socio, per la Parte_9 CP_4 redazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione degli impianti DEedificio condominiale in cui è ubicato l'appartamento di proprietà della OR Pt_1
- tutta la progettazione veniva redatta per econdo le prescrizioni della Pt_9 stessa. Il progetto veniva consegnato alla committente, approvato ALufficio tecnico interno e regolarmente remunerato (doc. 2): il mandato conferito al convenuto riguardava la progettazione di: - impianti idraulici interni ed esterni;
- impianti elettrici interni ed esterni. Le tavole esecutive ed il dimensionamento degli stessi impianti venivano predisposte direttamente dalla Pt_9
- con riferimento all'incarico relativo al riscaldamento, nel contratto sub. doc. 1 veniva specificato che occorreva far riferimento alla società ESAE;
mentre la
13 parte termica di progettazione era rimasta in capo all'ufficio interno della committente Pt_9
- nel dicembre 2014, terminata l'attività, Teking consegnava a due
[...] Pt_9 copie della progettazione completa, ad eccezione della centrale termica che doveva essere redatta ALufficio tecnico della committente. Il progetto veniva accettato e pagato secondo le condizioni contrattuali, senza richiesta di ulteriore attività
- nel 2016 il controllo dei lavori in cantiere passava da alla società Pt_9 che incaricava l'ing. della Direzione dei Lavori impiantistici CP_16 CP_4 icato, con referente -D.L. generale- e di cui la CP_3 progettazione predisposta da redatta da Teking nel dicembre 2014 Pt_9
- i lavori impiantistici venivano affidati da alla ditta la quale, CP_16 CP_9 sin ALinizio della D.L., chiedeva alcuni esecutivi a dir loro mancanti oltre a delucidazioni in merito alla centrale termica
- durante la D.L. emergeva la necessità di realizzare un impianto fotovoltaico non previsto ALufficio tecnico di ma assolutamente necessario in Pt_9 relazione alle normative attualmente previste dalla Regione Lombardia.
- al fine di contenere i costi in accordo con e con l'arch. CP_16 CP_1 decideva di non procedere alla realizzazione di tutte le tre pareti CP_3 captanti come da progetto, ma solo di una. A seguito di tale nuova situazione delle travi e del nuovo incarico ricevuto da l'ing. CP_16 CP_4 predisponeva il nuovo dimensionamento sia della centrale che dei VCM in relazione anche al nuovo impianto fotovoltaico.
- il nuovo progetto veniva redatto con la consulenza del perito Per_2
consulente di e veniva consegnato in duplice copia a tale
[...] CP_16 società che lo trasmetteva a sua volta a in data 14.10.2016. CP_1
- la progettazione veniva accettata senza riserve o contestazioni e regolarmente remunerata, come emerge dalle fatture (doc. 4)
- nel marzo del 2017, a seguito di controversie insorte con , CP_1 CP_16 revocava unilateralmente il contratto di D.L. con l'ing. che, da quella CP_4 data, non veniva più coinvolto nelle vicende riguardanti il cantiere sino all'invito a partecipare alla procedura di mediazione del febbraio 2021. La revoca del mandato comportava l'impossibilità oggettiva per l'NG di CP_4 fare i collaudi definitivi degli impianti (ad eccezione di quello fotovoltaico), di cui si sarebbe dovuto occupare il tecnico subentrato perito Persona_3
- le problematiche oggetto del presente giudizio erano già note alla OR
sin dal 2018 - febbraio 2019. Invero, la stessa solo in data 16.09.2020 Pt_1 inviava una missiva all'NG. chiedendo il risarcimento dei danni oggi CP_4 lamentati con decadenza ex art. 1669 c.c.
- dalla lettura della perizia di AT (doc. 6 attore, pagg. 23 e 24), risulta inequivocabilmente che, oltre all'ing. , all'arch. ed alla CP_4 CP_3
l'ing. riscontrava responsabilità anche in capo alla Controparte_11 Per_1
14 Ditta installatrice degli impianti che scrive il CTU Controparte_9 risponderebbe per “aver consentito la realizzazione DEimpianto in mancanza di progetto e la presenza di tutti i vizi connessi ed evidenziati nella bozza di perizia”;
“eseguito i lavori in mancanza dei progetti obbligatori per legge assumendosi di conseguenza le responsabilità del risultato. Per la presenza di tubi schiacciati sui condotti DEaria;
per il posizionamento della VMC all'interno DEappartamento;
per l'assenza di materiale fonoassorbente;
per l'assenza di un servomotore su una serranda DEaria;
per l'impossibilità di eseguire la corretta manutenzione della VMC;
per la presenza di una trave fredda errata;
per la mancanza di radiatori nei bagni;
….”;
“non aver rilasciato le relative Dichiarazioni di Conformità con gli allegati obbligatori ed i progetti e/o schemi funzionali a seconda del caso che ricorre”; in capo alla per “aver redatto Dichiarazioni di Conformità per la Parte_10
“verifica” DEimpianto richiamando normative che non hanno attinenza con l'impianto che si dice verificato”;
- a ciò si aggiunge la responsabilità DENG con il ruolo di Parte_2 supervisore degli impianti per conto del Committente
Concludeva, quindi, chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa della
, quale ditta installatrice degli Controparte_9 impianti, della quale società che si occupava della Controparte_8 redazione delle egli stessi e DEing. nella Pt_2 sua qualità di supervisore degli impianti per conto della Committente
, rigettare ogni avversa pretesa sia nell'an che nel quantum, Controparte_11 condannare l'ing. Controparte_9 Controparte_8
l'arch. a Parte_2 Controparte_17 tenere garantito e manlevato e/o come meglio l'arch. . Controparte_4
All'udienza del 7.9.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_9
.
[...]
Si è costituita la contro deducendo in particolare : Controparte_8
-di non aver avuto alcun ruolo nella realizzazione degli impianti di cui si discute né in fase progettuale né in fase realizzativa. Le attività di progettazione, di predisposizione delle schede tecniche afferenti agli impianti di cui si discute nel presente giudizio sono stati affidate ad altri soggetti
- la IG.ra fosse già a conoscenza delle problematiche in esame fin dai Pt_1 mesi di novembre 2018 – febbraio 2019, con conseguente intervenuta decadenza ALazione.
- il CTU, al punto D.
6.1 della propria relazione, afferma che l'impresa CP_8 avrebbe dovuto predisporre una Dichiarazione di Conformità nella quale
“…anziché descrivere gli impianti realizzati, risponde «impianti eseguiti dalla Ditta Cogit di effettuata verifica impianti idrico-sanitari- Controparte_18 riscaldamento»” (si veda perizia NG. allegato alla citazione Persona_1
). Al riguardo, rispetto a quant lievo da parte del CTU Pt_11 nominato in sede di AT, si segnala come la abbia Controparte_8 rilasciato delle Dichiarazioni di Conformità asserendo di aver seguito la norma
15 tecnica applicabile all'impiego - cioè la norma UNI 7129/08 - e di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo. La dichiarazione stessa svolta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo di fatto conferma quanto già esposto al punto che precede e, cioè, la non riferibilità delle carenze lamentate all'immobile DEattrice
- la non ha svolto alcuna attività di progettazione e/o di CP_8 Controparte_8 realizzazione degli impianti di cui si discute.
- lo stesso CTU attribuisce, eventuali responsabilità, alla mancata allegazione obbligatoria del progetto, dello schema DEimpianto utilizzato e della relazione dei materiali utilizzati, documenti risultano essere nella disponibilità DEingegnere , il quale avrebbe dovuto allegarle alla pratica edilizia. CP_4
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva in capo alla l'assenza di qualsivoglia Controparte_8 responsabilità in capo alla e conseguentemente rigettare Controparte_8 tutte le eccezioni e le domande.
Si è costituito l'NG contro deducendo : Pt_2
-che nel mese di aprile 2016 la tramite l'Arch. Controparte_11
- Direttore Lavori del complesso residenziale di cui fa Controparte_3 parte l'immobile di proprietà di parte attrice - contattava l'NG. Pt_2
tecnico esperto nel settore della termoidraulica, per offrirgli l'incarico
[...] isore delle opere commesse alla G.M. Multiservice Società Consoritle a r.l. per la realizzazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento presso un immobile di nuova costruzione sito in IN (MI)
- in tale occasione, l'Arch. precisava all'NG. Controparte_3 Pt_2 che la necessitava di un tecnico che
[...] Controparte_11 valutasse la corrispondenza dei progetti degli impianti di riscaldamento/condizionamento alla normativa in vigore, che garantissero gli standard prefissati dalla Committente, che elaborasse la contabilità (SAL) delle opere relative a tali impianti e supervisionasse la loro installazione.
- l'NG accettava l'incarico e chiedeva la trasmissione della Pt_2 documentazione progettuale già predisposta al fine di valutarne i contenuti. - -
- Dall'esame di quanto ricevuto, l'NG. riscontrava sin da Parte_2 subito errori nella redazione della relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici in edilizia ex Legge n. 10/91. La Società Controparte_1 incaricava, quindi, l'NG di predisporre una nuova relazione e la
[...] Pt_2 stessa veniva trasmessa al D.L., Arch. in data 20.05.2016 Controparte_3
(docc. 2 e 3).
- l'NG. inoltre, eseguiva sopralluoghi in cantiere, prendeva Parte_2 contatti con le figure che a vario titolo erano coinvolte nelle opere di realizzazione degli impianti (Direttore Lavori, Progettista degli impianti, imprese installatrici ecc.) ed elaborava la contabilità delle opere. Nel corso dello svolgimento DEincarico affidatogli l'NG. riscontrava Parte_2 numerose criticità, sia in termini di carenze p termini di
16 omissioni ed imprecisioni;
criticità che puntualmente venivano contestate ALNG Pt_2
- in particolare, in data 03.06.2016 l'NG. inviava ai tecnici una Parte_2 email nella quale lamentava di aver ricevuto solo le bozze del progetto esecutivo degli impianti e le bozze delle tavole di progetto;
contestava la non rispondenza delle bozze DEimpianto tecnologico alle norme di legge in materia energetica e di non aver ricevuto risposte in merito alle questioni sollevate in punto prestazioni energetiche DEimmobile (doc. 4). Il successivo 19.09.2016 (tre mesi dopo la prima richiesta) l'NG. sollecitava Parte_2 nuovamente l'invio del progetto esecutivo degl anici e ne raccomandava la rispondenza alla normativa (doc. 5). Tale richiesta veniva riscontrata in data 29.09.2016 dal'NG. , il quale inviava Controparte_4 alcuni disegni degli impianti (doc. 6). Il giorno successivo (30.09.2016) l'NG. chiedeva chiarimenti in ordine alla documentazione ricevuta, Parte_2 ovvero se i predetti disegni facessero parte del progetto esecutivo
- l'NG inoltre, censurava la prosecuzione dei lavori in mancanza di un Pt_2 progetto esecutivo, sottolineava nuovamente la necessità della conformità del progetto alla normativa in materia e richiamava l'NG. e la Controparte_4
G.M. Multiservice Società Consortile a r.l. al rispetto degli standard garantiti contrattualmente alla committente, (doc. 7). Controparte_11
-in pari data l'NG. , confermava che i disegni inviati ed Controparte_4 impiegati in cantiere non erano definitivi, ma erano stati predisposti solo per poter proseguire le opere e non fermare il cantiere (doc. 8).
- successivamente, in data 11.10.2016 presso il cantiere di IN veniva convocata una riunione la fine di verificare lo stato delle opere. In tale occasione, veniva dato atto che il progetto definitivo DEimpianto non era ancora stato predisposto e che tale condizione comportava l'indeterminatezza del risultato finale in termini di prestazioni DEimpianto, oltre ad altre conseguenze negative per la committente (doc. 9).
-la G.M. Gestione Multiservice Società Consortile a r.l. si impegnava, quindi, a consegnare tale progetto entro e non oltre il 14.10.2016 (cfr. doc. 9).
- in pari data l'NG. inviava una comunicazione Parte_2 raccomandando, ancora una volta, la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti (doc. 10). Nove mesi più tardi, in data 11.07.2017 presso il cantiere di IN veniva convocata un'ulteriore riunione, sempre finalizzata alla verifica dello stato delle opere, in quanto gli impianti non erano ancora stati terminati e presentavano numerose lacune, così come descritto nel verbale di sopralluogo redatto (doc. 11)
- l'NG. ha puntualmente svolto l'incarico di supervisore Parte_2 affidatogli;
più precisamente, ha verificato la documentazione fornitagli e, ove possibile, ha provveduto alla correzione (vedi relazione ex Legge 10/91); ha ripetutamente e dettagliatamente contestato tutte le criticità emerse in cantiere, le carenze progettuali e documentali.
17 -l'incarico affidato all'NG. non prevedeva l'attribuzione di Parte_2 poteri decisionali (né dal punto di vista progettuale, né dal punto di vista esecutivo); ha esaurito il proprio compito mediante la puntuale comunicazione delle problematiche tecniche riscontrate ai soggetti che rivestivano ruoli decisionali e progettuali nella realizzazione delle opere
- l'NG. – pur nella consapevolezza che l'NG. Controparte_4 Pt_2 ha correttamente adempiuto all'incarico affidatogli dalla Committente
[...]
(si vedano in punto le numerose segnalazioni di carenze progettuali ecc. inoltrate al professionista convenuto) - ha ritenuto di convenirlo in giudizio, senza fornire elementi di fatto e di diritto a sostegno della chiamata in causa.
- dalla documentazione versata in atti, emerge in maniera inequivocabile l'estraneità di questo terzo chiamato alla vicenda processuale che qui ci occupa. All'NG. infatti, non è stato conferito alcun ruolo decisionale Parte_2 in relazione alla realizzazione DEimpianto termico per cui è causa;
questo terzo chiamato non si è occupato della progettazione, non ha svolto alcun ruolo esecutivo, di direzione lavori e nemmeno di collaudatore
- l'unico incarico affidato all'NG nella vicenda che qui ci occupa è di Pt_2 mero supervisore degli impianti per conto della Committente,
[...]
Controparte_11
-tale ruolo, peraltro, è stato riscontrato anche dal CTU, NG. , Persona_1 nella procedura di istruzione tecnica preventiva ex adverso rich ha escluso qualsivoglia responsabilità DENG. in relazione Parte_2 alle problematiche interessanti l'impianto termico realizzato nel complesso residenziale ove è ubicato l'immobile di proprietà della OR . Parte_1
– il CTU l'NG. , infatti, ha ravvisato responsabilità unicamente in Persona_1 capo alla Committente, al Progettista degli Controparte_11 impianti, NG. ori Generale, Arch. Controparte_4 alle ditte installatrici degli impianti;
alla ditta Controparte_3 Pt_4 ed alla ditta costruttrice, VE (cfr. pag. 21-24 Relazione NG.
[...] Per_1 allegata al fascicolo di parte attrice)
- la (committente DENG. a Controparte_11 Parte_2 pagi costituzione e rispost il malfunzionamento DEimpianto di riscaldamento e raffrescamento all'interno DEappartamento di parte attrice è una diretta conseguenza della non corretta progettazione e realizzazione della centrale termica da parte della
[...]
escludendo in tal modo qualsivoglia Controparte_19 responsabilità del proprio incaricato
- la OR ha acquistato nel mese di dicembre 2017 dalla Parte_1
l'immobile per cui è causa e, in fase di Controparte_11 completamento, per ammissione di parte attrice stessa, le problematiche che interesserebbero la centrale termica si sarebbero manifestate già nell'ottobre 2018, allorquando le prime famiglie si sono trasferite a vivere nel complesso immobiliare realizzato dalla (cfr. doc. 4 fascicolo Controparte_20 di parte attrice).
18 - l'NG. non ha preso parte, in quanto non convenuto, alla Parte_2 procedura di accertamento tecnico preventivo rubricata al n. di R.G. 4650/2019 del Tribunale di Pavia, conclusasi con il deposito della perizia a firma DENG. in data 24.02.2020, Persona_1
Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione e/o obbligazione passiva DENG. , accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_2 decadenza dalla garanzia e/o prescrizione DEazione svolta nei confronti DENG. , in ogni caso, autorizzare l'NG. alla Parte_2 Parte_2 chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della condannandola a Controparte_10 tenere indenne e manlevare l'NG. rtù della polizza Parte_2 professionale Certificato n. PI-6616882M0.
Si è costituita contro deducendo : CP_10
-che la Compagnia Arch è stata chiamata in giudizio in virtù di polizza n. PI- 66168821M0 (doc. 1), stipulata dalla per la propria Parte_12 responsabilità civile professionale con decorrenza dal 23.03.2021 al 15.03.2022, non soggetta a tacito rinnovo e per la quale è stata attiva l'estensione c.d.
“Studio Associato” (doc. 1, pag. 2/6, e doc. 2, pag. 7, art. 2.2.1)
- che non vi è neppure alcuna prova che l'attività di “supervisore degli impianti per conto del Committente” sia stata effettivamente fatturata ALing. Pt_2 deve rilevarsi come, allo stato, non risulti che quest'ultimo abbia svolto il predetto incarico in nome e per conto della (Contraente di Parte_12 polizza) o, comunque, con propria P. IVA, quanto, piuttosto, in nome e per conto dello , che non rientra fra i soggetti assicurati Parte_13
- che in assenza di prova contraria da parte DEing. dovrà ritenersi Pt_2 assolutamente inoperativa la polizza n. PI-6616882M0
- che la polizza contiene, dunque, la clausola c.d. “claims made”, vale a dire “a richiesta fatta”, e l'inserimento della stessa all'interno di un contratto di assicurazione, a differenza DEaltra categoria tipica di contratti assicurativi (sistema c.d. “loss occurence”), che coprono tutti i sinistri verificatisi nel periodo di durata contrattuale, consente alla Società di identificare con precisione l'arco temporale durante il quale sarà costretta a manlevare i propri assicurati e, ad esempio, a calcolare di conseguenza i premi da richiedere
- che l'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da
“circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento” (doc. 2, pag. 8)
- che l'ing. ha chiamato in causa l'NG indicando CP_4 Pt_2 esclusivamente il ruolo dallo stesso ricoperto, senza, infatti, allegare la sussistenza di un suo qualche inadempimento o di errori dallo stesso commessi
- che è maturato il termine annuale di decadenza ex art. 1669 c.c.,
19 - che la relazione depositata dal C.T.U. ing. è inopponibile Persona_1 all'ing. ed alla deducente Compagnia, Pt_2
- che risulta già ora documentalmente provato il diligente svolgimento da parte DEing. del suo incarico di supervisore degli impianti per conto Pt_2 del Committe 4 e ss. fasc. ing. : alcuna seria critica può essere Pt_2 mossa nei confronti DEing. il quale, nel limitatissimo ruolo di Pt_2 supervisore degli impianti per conto del committente e, quindi, privo di qualsivoglia potere decisionale, risulta aver tempestivamente segnalato tutte le problematiche di volta in volta riscontrate, denunciandole, in particolare, oltre che alle varie imprese coinvolte, “ai soggetti che rivestivano ruoli decisionali e progettuali nella realizzazione delle opere”, vale a dire al Direttore dei Lavori generali arch. e, soprattutto, al progettista degli impianti (pag. 20, CP_3 doc. 6 fasc. attoreo e doc. 2 fasc ing. ), nonché Direttore dei Lavori CP_4 impiantistici ing. (pag. 20, doc. 6 fasc. attoreo e pag. 5 ing. ). CP_4 CP_4
Concludeva chiedendo accertarsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. l'infondatezza delle doglianze attoree, Parte_2
l'insussistenza dei danni lamentati da parte attrice e/o del nesso di causalità, così rigettando le domande da chiunque avanzate nei confronti DEing.
l'inoperatività della polizza n. PI-66168821M0; Parte_2 conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di
[...]
CP_10
Viste le predette eccezioni di inopponibilità della CTU già svolta in sede di AT, con ordinanza del 17.1.2023 è stata disposta nuova CTU a firma DENG.
nel presente processo rg 4845/2011 , sul seguente quesito “Il Persona_4
c.t.u., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, compiuto ogni utile accertamento (anche mediante accesso presso le competenti amministrazioni pubbliche per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini della risposta al quesito): a) verifichi se sussistano i vizi e difetti lamentati da parte attrice;
b) in caso affermativo, li descriva e ne individui le cause, evidenziando se esse sono da attribuire a carenze progettuali e/o a errori esecutivi, attribuendone la responsabilità, anche in termini di concorso percentuale, alle diverse parti in lite, compresa eventualmente l'attrice, qualora emerga un suo intervento nell'immobile rilevante ai fini del funzionamento DEimpianto di riscaldamento e di raffrescamento;
c) indichi gli interventi necessari per ovviare ai vizi e ai difetti che siano eventualmente accertati e ne quantifichi i costi, redigendo un computo metrico in base ai prezzi medi correnti nella zona di causa al momento della redazione della consulenza, indicando altresì i costi per eventuali spese tecniche e amministrative;
d) indichi, nell'ipotesi in cui residuino vizi e difetti non eliminabili, la diminuzione di valore commerciale DEimmobile derivante da tali vizi e difetti;
e) svolga un serio tentativo di conciliazione tra le parti, sottoponendo loro una proposta di definizione della vertenza alla luce degli accertamenti compiuti e di quanto risultante dai docc. 13 e 14 depositati da parte attrice;
in caso di esito negativo, dica quali parti hanno accettato e quali hanno rifiutato la proposta, indicandone brevemente le ragioni addotte per i rifiuti”, depositata in data 26.11.2023.
20 All'esito il processo è stato riassegnato in data 4.12.2023.
Occorre rilevare che, dopo la costituzione in giudizio di tutti i soggetti convenuti ed anche dei terzi chiamati, ivi compresa la “ , la Controparte_10
“ è stata posta in Liquidazione Giudiziale dal Controparte_11
n. 54/2023, e con ordinanza DE1/3/2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
La IG. ha riassunto in data 1.3.2024 la causa in epigrafe nei Parte_1 confronti della “Liquidazione Giudiziale Controparte_11
.
[...]
La Liquidazione Giudiziale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione datata 19/4/2024 nella quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti, deducendo che i crediti di qualunque natura nei confronti di una procedura concorsuale vanno accertati con apposito rito avanti al Giudice della procedura medesima.
Successivamente venivano disposti rinvii per formalizzare accordi transattivi, e, all'esito, veniva dato atto DEintervenuto accordo tra Parte attrice la IG.ra
, l'arch. la e l'ing. , con Pt_1 CP_3 Controparte_8 CP_4 reciproca rinuncia alle domande formulate e accettazione, e richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate.
Il processo è stato, infine, trattenuto in decisione dal 4 marzo 2025 con assegnazione dei termini di Legge ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, al fine di individuare le domande pendenti, all'esito dei predetti accordi transattivi, deve osservarsi che Parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale, della nei Controparte_11 iali, dalla stessa subiti e subendi nella misura di € 113.332,95, ovvero altra somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Liquidazione Giudiziale ha chiesto dichiararsi, Controparte_11 preliminarmente, l'improcedibilit oposte nei suoi confronti dalla IGra atteso che i crediti di qualunque natura nei confronti di Pt_1 una procedura concorsuale vanno accertati con apposito rito avanti al Giudice della procedura medesima e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande risarcitorie, condannare la “ Parte_3
a tenere indenne la Liquidazione comparente da ogni eventuale esborso che fosse chiamata a sostenere. terza chiamata da Controparte_5
ha chiesto nel merito, respingere le domande tutte Controparte_1 formulate in danno della terza chiamata Controparte_5
21 La IGra , l'Arch la e l'NG Pt_1 CP_3 CP_8 CP_8
, stante l'accordo raggiunto tra la OR , l'Arch. CP_4 Pt_1 CP_3 la e l'NG. , con correlative rinunce ed Controparte_8 CP_4 accettazione, hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate.
L'NG , quanto alla posizione con l'ing. e le rimanenti CP_4 Pt_2 parti del giudizio con le quali non è stato raggiunto l'accordo, ha chiesto rigettarsi ogni avversa pretesa, sia nell'an che nel quantum, da chiunque fatta valere, in denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna DEing. secondo la quota di responsabilità che Controparte_4 eventualmente verrà riconosciuta, in via ulteriormente subordinata condannare
, l'ing. Controparte_9 [...]
a tenere garantito e manlevato Controparte_12
e/o come meglio l'arch. da qualsiasi pretesa delle altre parti Controparte_4 del presente giudizio, condannando gli stessi al pagamento di quanto dovuto all'attrice.
Occorre rilevare che nella comparsa conclusionale l'NG ha CP_4 specificato altresì : “dà atto DEintervenuto accordo con parte attrice, arch. e con conseguente cessazione della materia del CP_3 Controparte_8 contendere anche nei confronti DEing. , legittimamente chiamato in manleva Pt_2 ALing. in relazione alle domande formulate da parte attrice. Tuttavia, CP_4 stante la indisponibilità DEing. a conciliare -diversamente ALaltro terzo Pt_2 chiamato, il giudizio prosegue ed il Giudicante sarà chiamato Controparte_8
a regolare i rapporti appunto tra ing. e ing. , tenendo in debita CP_4 Pt_2 considerazione la condotta processuale di quest'ultimo ai fini DEeventuale liquidazione delle spese di lite.”
è stata dichiarata contumace. Controparte_9
L'NG. , chiamato in causa ALNG , ha chiesto Parte_2 CP_4 nel merito dichiararsi il difetto di legittimazione e/o obbligazione passiva DENG. in relazione ai fatti ex adverso dedotti respingere le Parte_2 domande tutte formulate sia nell'an, sia nel quantum, nei confronti DENG.
in quanto infondate in fatto ed in diritto, in subordine, dirsi Parte_2 tenuta la a manlevare l'NG Controparte_10 Pt_2
La , terza chiamata ALNG ha chiesto Controparte_10 Pt_2 accertarsi glia responsabilità in c g. Pt_2
l'infondatezza delle doglianze attoree, l'insussistenza dei danni
[...] lamentati da parte attrice e/o del nesso di causalità, così rigettando le domande da chiunque avanzate nei confronti DEing. l'inoperatività Parte_2 della polizza n. PI-66168821M0; conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di CP_10
Ebbene, preliminarmente, quanto alla richiesta di declaratoria di improcedibilità dedotta dalla Liquidazione Giudiziale della Controparte_11 deve rilevarsi che il Tribunale di Pavia ha avuto modo di esprimersi, con
22 sentenza 1367-24, su una vicenda processuale identica alla presente, riguardante sempre il complesso condominiale di Via Don Minzoni n. 29, in Comune di IN: in particolare, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni proposta dai proprietari di un'unità immobiliare sita in IN via Don Minzoni 29, nei confronti della società quale impresa Controparte_1 costruttrice- venditrice del complesso edilizio, terminato nel 2017, affinché fosse accertata la responsabilità, per i gravi vizi e difetti della centrale geotermica condominiale e degli impianti terminali, realizzati presso le rispettive unità abitative, come accertati dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 codice di procedura civile rg 1067-20.
Anche in tale processo risultava terza chiamata, da Controparte_1 la società che ha ivi contro Controparte_5 dedotto le medesime questioni sopra indicate.
Parimenti, anche in tale processo, definito con la citata sentenza 1367- 24 è stata esaminata la questione della improcedibilità, a seguito della sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta società dichiarata con sentenza numero 54- Controparte_1
2023 del Tribunale di Pavia del 29 novembre 2023.
Le argomentazioni in rito sono pienamente condivisibili anche in questa sede “è venuta meno la possibilità di svolgere - in questa sede ordinaria – un qualsiasi accertamento, anche cognitivo, sul ruolo concretamente assunto dalla fallita rispetto all'opera affidata in appalto alla G.M. Gestione Multiservice S.c.a.r.l. e, con esso, l'accertamento di una sua eventuale responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. verso i danneggiati-acquirenti delle unità immobiliari interessate dai gravi difetti DEopera. §2. Ante omnia va dunque dichiarata l'improcedibilità delle domande reiterate dagli odierni attori nei confronti della Liquidazione giudiziale di
costituitasi a mezzo del suo curatore Controparte_11 pro-tempore, a seguito della riassunzione del giudizio interrotto in data 31.01.2024. 2.1 Anche nel sistema delineato dagli artt. 151 e 200 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa e DEinsolvenza), in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, che testualmente riproducono gli artt. 52 e 92 e ss. della CP_21 qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato e deve essere accertata, nel rispetto delle regole del concorso dei creditori, esclusivamente mediante l'insinuazione al passivo ex artt. 201 ss. c.c.i.i. Va, in proposito, evidenziato come secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario in tema fallimento (oggi liquidazione giudiziale), le domande aventi ad oggetto l'accertamento di un credito (contrattuale, restitutorio, risarcitorio, compensativo con debiti verso il fallito) e, più in generale, tutte quelle domande volte a sentir dichiarare che un soggetto, poi fallito, è tenuto al pagamento di somme, se proposte in via ordinaria prima DEinizio della procedura concorsuale, diventano improcedibili, a seguito del fallimento, ai sensi DEart. 52 l.f. (oggi art. 151 c.c.i.i.) e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio
23 creditorum (cfr. Cass. n. 21565/2008; Cass. n. 9623/2010; Cass. n. 24156/2018; Cass. n. 9461/2020; Cass. n. 6196/2020; Cass. n. 9787/2022).
2.2 L'esclusività del giudizio di accertamento dello stato passivo vale, peraltro, non soltanto per le domande di condanna (incompatibili ex se alla formazione di un titolo in sede extraconcorsuale), ma anche per quelle di accertamento che siano strettamente funzionali a una successiva insinuazione al passivo.
2.3 L'indebita proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza ma ad una questione di rito, da risolvere - secondo i casi - con declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 322/2024).
2.4 Dalla improcedibilità della domanda principale deriva l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata (o riproposta) dalla convenuta in riassunzione.”
Pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande di Parte attrice IG.ra nei confronti della Liquidazione giudiziale di Pt_1 [...]
, ai sensi DEart. 151 c.c.i.i.. Controparte_11
Quanto alla domanda in manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di G.M. Gestione Multiservice S.c.a.r.l., deve osservarsi che La domanda principale DEattore si estende, infatti, automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti DEattore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (per l'affermazione di tale principio, in tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., v. da ultimo Cass. ord. 28.08.2024. n. 23233).
Ebbene, dalla CTU a firma DE NG depositata nel Persona_4 presente processo in data 26.11.2023, risulta provata la sussistenza dei vizi e difetti imputabili, anche alla terza chiamata G.M. Gestione Multiservice S.c.a.r.l., in via solidale, nei limiti di quanto di seguito indicato, con correlativi costi di rispristino.
Risulta, infatti ALesame della predetta CTU, che il giorno 03/07/2023 presso i luoghi sede di causa in IN (MI) – Via Don Minzoni, 29, il CTU ha eseguito il secondo sopralluogo, durante il quale è stata visionata la centrale termica del condominio e successivamente l'appartamento oggetto di causa, dove si sono eseguiti i rilievi metrici e fotografici ritenuti opportuni dal CTU e dalle parti”: ….”Relativamente all'appartamento, si segnala che l'impianto di climatizzazione estiva ed invernale e l'impianto di produzione di acqua calda sanitaria condominiale risultano fuori servizio.
Il IG. attuale conduttore DEimmobile, in quanto Testimone_1 quest'ultimo ad oggi risulta essere stato venduto dalla IG.ra (parte Parte_1 attrice), dichiara che l'impianto è sempre stato fuori servizio da quando lui lo abita”.
Il CTU, analizzando lo stato dei luoghi e la documentazione di causa ha rilevato la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice.
24 Per quanto riguarda i vizi e difetti lamentati, relativamente agli aspetti acustici DEedificio, di comune accordo con tutte le parti in causa, si è ritenuto opportuno utilizzare i risultati delle analisi strumentali effettuate ALNG.
ausiliario in sede di AT con R.G. 4650-2019 (Rif. Allegato Persona_5
21)
Ebbene sono stati accertati i seguenti vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica.
L'impianto di riscaldamento, climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria DEimmobile è di tipo centralizzato, ovvero con una centrale tecnologica.
Il CTU ha indicato, per quanto di rilievo in questa sede, che il suddetto impianto della centrale tecnologica alimenta i servizi di riscaldamento, condizionamento ed acqua calda sanitaria comune a tutti gli appartamenti ed il malfunzionamento di detta centrale tecnologica compromette il funzionamento degli impianti anche nei singoli appartamenti. Nel caso specifico gli impianti di appartamento per il riscaldamento, la climatizzazione e l'erogazione DEacqua calda sanitaria non risultavano funzionanti con continuità proprio a causa del malfunzionamento della centrale tecnologica.
Ad oggi tale centrale tecnologica risulta addirittura completamente spenta e fuori servizio, quindi gli appartamenti risultano privi dei servizi più elementari (riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria).
Nel seguito sono descritti i vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica (Rif. Allegato 1 - Immagini 1 - 2 - 3 - 4): - mancato funzionamento DEimpianto di captazione solare della facciata del fabbricato, intercettato e fuori servizio;
- una pompa di calore fuori servizio e smontata, l'altra integra ma spenta;
- mancanza filtrazione sull'alimentazione acqua pozzi e mancanza scambiatore di separazione;
- presenza di sistema di contabilizzazione non conforme alla Norma UNI 10200:2013 in quanto mancano i contabilizzatori generali da installare nella centrale tecnologica;
- presenza di vasca di accumulo acqua, connessa al pozzo di estrazione acqua di falda ed alla pompa di calore, che si scalda e si raffredda a seconda della stagione perdendo energia utile che potrebbe essere scambiata con la pompa di calore;
- pompe di ricircolo acqua calda sanitaria non idonea, in quanto non specifica per acqua calda sanitaria;
- necessità di ripristino del funzionamento DEaddolcitore;
- tubazioni relative al circuito solare termico di materiale non idoneo;
- vaso d'espansione circuito solare non idoneo;
- mancanza valvola miscelatrice acqua calda sanitaria;
- necessità di ripristino delle coibentazioni delle tubazioni.
Il CTU ha precisato che i vizi e difetti di cui sopra sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti: la problematica principale dei malfunzionamenti relativi all''impianto di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria sia da attribuirsi al funzionamento irregolare della centrale tecnologica che, se fuori servizio, non alimenta gli appartamenti. A tal proposito si sottolinea come nessun intervento di parte attrice può aver inficiato il funzionamento DEimpianto.
25 Il CTU ha altresì accertato i seguenti vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa.
1) Funzionamento del sistema di ricircolo aria e riscaldamento e condizionamento a travi fredde rumoroso (Rif. Allegato 1 - Immagini 5 - 6 - 7 - 8 - 9)
Il rumore lamentato da parte attrice dipende sostanzialmente da 4 aspetti: a) mancanza del silenziatore aria da installarsi sulla tubazione di mandata della macchina di trattamento aria;
b) non corretta gestione del sistema di serrande di regolazione aria alle travi fredde;
c) rumorosità della macchina trasmessa agli ambienti;
d) rumorosità del sistema di adduzione aria alle singole travi fredde e di ricambio aria, dovuto a tubazioni non fonoisolanti, posate con andamento irregolare e schiacciate in vari punti.
Per quanto riguarda il punto a) si precisa come l'installazione di un silenziatore aria sulla tubazione di mandata della macchina di trattamento aria sia previsto dal manuale di installazione del costruttore stesso DEapparecchiatura (Rif. Allegato 22, pag. 25).
Per quanto riguarda il punto b) nel seguito in dettaglio. L'impianto di riscaldamento, climatizzazione e ricambio aria (VMC) interno agli appartamenti sia costituito da un sistema a travi fredde (operanti sia per il riscaldamento che per la climatizzazione estiva) alimentate dalla centrale tecnologica centralizzata e da una macchina di ricambio aria interna appartamento anch'essa alimentata dalla centrale tecnologica. Le travi fredde attive basano il loro funzionamento su un processo in cui l'aria primaria di ricircolo entra in ambiente previo passaggio attraverso la trave fredda dedicata a quell'ambiente.
Risulta quindi comprensibile come non sia possibile utilizzare l'impianto di riscaldamento e raffrescamento senza che l'impianto di ventilazione meccanica sia attivo.
La portata di aria alle singole travi fredde è regolata mediante serrande poste sulla canalizzazione di adduzione aria.
Nel momento in cui le canalizzazioni aria di alcuni ambienti sono chiuse dalla rispettiva serranda, l'aria erogata dalla macchina di trattamento aria di appartamento confluisce totalmente nell'unica canalizzazione rimasta aperta generando un forte rumore.
Tale circostanza era stata rilevata anche in sede di AT ALNG. . Persona_1
Il problema va quindi risolto intervenendo sul sistema di gestione delle serrande e sulle serrande stesse.
Per quanto riguarda i punti c) e d), si precisa come, la rumorosità lamentata sia stata anche riscontrata dalle misure strumentali effettuate ALNG. (Rif. Persona_5
Allegato 21).
Nel dettaglio per quanto concerne il punto c), il CTU ritiene che sia possibile mitigare tale effetto mediante l'installazione di un controsoffitto fonoisolante nel locale dove è
26 ubicata la macchina di ricambio aria, tuttavia ciò può solo parzialmente limitare tale fenomeno, ma se ne consiglia comunque l'adozione, per cui si considera tale vizio come parzialmente non emendabile.
Per quanto riguarda il punto d) si precisa come la risoluzione di tale problematica comporterebbe opere molto invasive sull'appartamento, con demolizioni edili e ripristini per poter operare sulle tubazioni aria, pertanto, si considera tale vizio come non emendabile
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare al funzionamento del sistema di ricircolo aria e riscaldamento e condizionamento a travi fredde rumoroso, sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Nessun intervento di parte attrice può aver provocato il manifestarsi di detti rumori.
2) Mancanza di impianto di riscaldamento energeticamente efficiente nei bagni. Nei n. 2 bagni e nella lavanderia risultano presenti solo termosifoni elettrici (Rif. Allegato 1 - Immagini 10 - 11 - 12).
Si precisa come tali apparecchiature siano inefficienti dal punto di vista del risparmio energetico, questo risulta totalmente in contrasto con gli obbiettivi di efficienza e risparmio energetico che avrebbero dovuto caratterizzare le unità immobiliari facenti parte della palazzina oggetto di causa.
Nessuno degli attori coinvolti nella realizzazione della palazzina si è preoccupato di realizzare un impianto di riscaldamento efficiente dal punto di vista energetico anche nei bagni.
In certificazione energetica tale aspetto non risulta presente, una eventuale sua considerazione comporterebbe un peggioramento della classificazione energetica DEimmobile, in quanto gli indici di prestazione energetica peggiorerebbero (Rif. Allegato 23, depositata presso il Comune in data 13/12/2017).
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra, relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare alla mancanza di impianto di riscaldamento energeticamente efficiente nei bagni sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Nulla è imputabile a parte attrice a tal proposito.
3) Mancanza documentazione progettuale relativa agli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria
In data 03/08/2023 si è provveduto ad effettuare un accesso agli atti presso il Comune di IN al fine di verificare se e quali documenti progettuali fossero stati
27 depositati. Per quanto riguarda gli aspetti energetici ed impiantistici si è riscontrato quanto segue: a) Relazione descrittiva DEintervento a firma DEArch.
[...] depositata in data 04/04/2014, in cui vengono descritte sommariamente CP_3 le caratteristiche degli impianti;
b) Relazione tecnica Ex Legge 10/91 a firma del Geom. (non firmata), depositata in data 04/04/2014; c) Relazione Controparte_22 tecnica Ex Legge 10/91 a firma DENG. , depositata in data Parte_2
15/05/2017; d) Progettazione esecutiva per la realizzazione degli impianti tecnologici, a firma DENG. depositato in data 25/09/2015. Controparte_4
Facendo riferimento alla documentazione allegata alla relazione di cui all'AT R.G. 4650-19 DENG. , sono presenti inoltre: e) “Relazione Persona_1 tecnica definitiva” a firma DENG. consegnata dal sig. Controparte_4 Pt_14 all'NG. ; f) Tavola “T01 – schemi travi fredde 1 piano” a firma Persona_1 DENG. dove viene riportato il posizionamento delle travi al Controparte_4 primo piano.
Il CTU ha evidenziato che con particolare riferimento ai documenti a), c) d) e) f), si sottolinea come nessuno dei sopra citati documenti risulti avere le caratteristiche di un progetto esecutivo idoneo all'esecuzione di un'opera a regola d'arte come quella oggetto di causa, e come previsto dalla Legge in vigore ai sensi DEArt. 5, Comma 2 del DM 37/08.
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare alla mancanza della documentazione progettuale relativa agli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, sono da attribuire a carenze progettuali ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Nulla è imputabile a parte attrice a tal proposito.
4) Mancanza di dichiarazione di conformità degli impianti
Dall'accesso agli atti, effettuato dallo scrivente in data 03/08/2023 presso il Comune di IN, non si è riscontrata alcuna dichiarazione di conformità valida depositata, con riferimento agli impianti meccanici (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria) e agli impianti elettrici relativi alle parti comuni, entrambe obbligatorie ai sensi del DM 37/08.
A tal proposito si precisa come la produzione di adeguate Dichiarazioni di conformità non risultasse possibile senza un progetto esecutivo alla base, come previsto dal DM 37/08.
Per quanto riguarda le parti private, con particolare riferimento all'unità immobiliare oggetto di causa, ovvero quella individuata al Foglio 3, Mappale 683, Sub. 21, si è riscontrata la sola dichiarazione di conformità relativa agli impianti elettrici di appartamento, rilasciata dalla ditta Tradelek Impianti tecnologici s.r.l. e depositata in data 13/12/2017.
28 Risultano mancanti quelle relativi agli altri impianti, ovvero: - impianto di riscaldamento e condizionamento, - acqua calda e fredda sanitaria.
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, in particolare alla mancanza di dichiarazione di conformità degli impianti, sono da attribuire a carenze progettuali, errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale, del Direttore lavori degli impianti, DEImpresa costruttrice, DEImpresa appaltatrice per gli impianti.
Il CTU ha altresì indicato che “ durante il sopralluogo eseguito presso l'immobile, e sulla base della documentazione di causa, si è potuto inoltre riscontrare come la IG.ra
abbia provveduto di propria iniziativa, mediante tecnici di sua fiducia, ad Pt_1 effettuare i seguenti interventi (Rif. Allegato 1 - Immagini 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18):
- installazione di un produttore elettrico di acqua calda sanitaria (in quanto la centrale tecnologica non erogava e non eroga tale servizio);
- installazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento del tipo ad espansione diretta, con n. 3 split a parete (uno nel salone cucina, uno nella camera matrimoniale, uno nella cameretta) e n. 1 unità esterna motocondensante posizionata sul balcone.
L'impianto di cui sopra, risulta totalmente indipendente ALimpianto condominiale centralizzato e pertanto la sua installazione ed il suo utilizzo non pregiudicano la funzionalità DEimpianto condominiale centralizzato.
Tale soluzione costituisce solamente un temporaneo palliativo, in attesa che venga ripristinata la funzionalità DEimpianto condominiale centralizzato.
L'impianto condominiale centralizzato, previsto nel capitolato della palazzina "con caratteristiche di ad alto risparmio energetico", risulta prestazionalmente superiore dal punto di vista del risparmio energetico, tuttavia le apparecchiature installate dalla IG.ra permettono di rendere l'appartamento almeno vivibile nell'immediato. Pt_1
Circa i vizi e difetti relativi a problematiche di carattere acustico , per la verifica degli aspetti acustici lamentati, il CTU ha ritenuto necessaria l'effettuazione di misure acustiche atte a verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi.
A tal proposito, in accordo con tutte le parti, si è optato per mantenere valide le misure effettuate ALNG. ausiliario in sede di AT (R.G. 4650-2019) Persona_5
(Rif. Allegato 21).
Analizzando i risultati delle misure effettuate è possibile riscontrare come in molti casi i requisiti acustici passivi non siano rispettati, con particolare riferimento a: - potere fonoisolante apparente, - isolamento acustico di facciata, - isolamento acustico da calpestio, - rumore da impianto a funzionamento continuo (macchina di trattamento aria), - rumore da impianto a funzionamento discontinuo (scarichi WC).
29 Le non conformità relative agli aspetti acustici sopra indicati sono dovute a non perfette realizzazioni di pareti, solai ed impianti, in quanto non si è prestata sufficiente attenzione ad evitare la formazione di ponti acustici, per quanto riguarda i componenti murari e la propagazione del rumore, per quanto riguarda gli aspetti impiantistici. “
Il CTU ha indicato che i vizi e difetti di cui sopra relativi a problematiche di carattere acustico, sono da attribuire a errori esecutivi ed omissioni del Direttore lavori generale e DEImpresa costruttrice.
Nulla è imputabile a parte attrice a tal proposito.
In ordine ai profili di riferibilità causale il CTU ha rilevato che:
- per quanto concerne i "Vizi e difetti relativi agli impianti", di cui al punto a), si attribuisce la responsabilità in parti uguali ai seguenti soggetti: -
[...]
(Impresa costruttrice), - G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa Controparte_11 appaltatrice degli impianti), - Arch. (Progettista e Direttore Controparte_3 lavori), - NG. (Progettista e Direttore lavori impiantistici) Controparte_4
-per quanto concerne i "Vizi e difetti relativi a problematiche di carattere acustico", di cui al punto b), si attribuisce la responsabilità in parti uguali ai seguenti soggetti: - (Impresa costruttrice), - Arch. Controparte_11 [...]
(Progettista e Direttore lavori). CP_3
In particolare, ha osservato il CTU, La in Controparte_11 qualità di impresa costruttrice avrebbe dovuto vigilare adeguatamente su tutto l'iter di costruzione DEopera, avrebbe dovuto prestare attenzione al fatto che tutti i subappaltatori (progettisti, direttori lavori ed imprese) svolgessero le opere e gli incarichi a loro assegnati a regola d'arte, che tutta la documentazione prevista dalla Legge fosse redatta e depositata agli enti, e che le opere eseguite fossero conformi ai documenti progettuali. Le rilevanti mancanze documentali riscontrate, il fatto che l'esecuzione delle opere sia avvenuta con documentazione progettuale frammentaria o totalmente mancante, rilevano inoltre una condotta omissiva rispetto alla situazione in cui si sono svolti i lavori, che, senza una adeguata documentazione progettuale esecutiva, non sarebbero mai dovuti iniziare.
La ditta appaltatrice degli non avrebbe Parte_15 dovuto intraprendere la costruzione degli stessi senza un valido progetto esecutivo, che tra l'altro era parte integrante DEappalto assegnatole. Quanto sopra risulta valido sia per quanto riguarda gli impianti meccanici (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria), sia per quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio delle parti comuni, in quanto in entrambi i casi l'Art. 5, Comma 2 del DM 37/08, prescrive l'obbligo di redazione di progetto redatto da professionista abilitato iscritto agli albi.
Si ritiene inoltre responsabile la ditta appaltatrice degli Impianti G.M. Multiservice S.c.a.r.l. per quanto concerne i vizi e difetti riscontrati relativi alle opere eseguite, meglio descritti nei paragrafi precedenti.
30 L'Arch. in qualità di Direttore dei lavori generale, non avrebbe CP_3 dovuto permettere l'avvio dei lavori impiantistici senza un adeguato progetto, che doveva essere inoltre depositato presso il Comune.
Inoltre, avrebbe dovuto controllare con maggior dovizia la documentazione in sede di chiusura dei lavori, dove si rileva l'assenza di qualsivoglia valida Dichiarazione di Conformità (fatta eccezione per le dichiarazioni di conformità relative agli impianti elettrici nelle unità immobiliari) e di un adeguato progetto esecutivo degli impianti.
Per quanto concerne le problematiche relative al rispetto dei requisiti acustici passivi, egli avrebbe dovuto porre particolare attenzione che le opere fossero eseguite rispettando le prescrizioni riportate nella Relazione requisiti acustici passivi redatta ALNG. (depositata presso il Comune in data 14-01-2016). Testimone_2
Il progettista DEImpianto NG. avrebbe dovuto redigere un Controparte_4 progetto esecutivo degli impianti completo di tutte le informazioni tecniche necessarie all'esecuzione dello stesso.
Inoltre, lo stesso NG. in qualità di Direttore dei lavori Controparte_4 impiantistici, non avrebbe dovuto permettere l'avvio dei lavori impiantistici senza un adeguato progetto, che egli stesso avrebbe dovuto predisporre.
Inoltre in qualità di Direttore dei lavori impiantistici avrebbe dovuto vigilare sulle modalità di esecuzione delle opere curando in particolare che esse fossero svolte a regola d'arte.
Infine il CTU ha indicato con precisione che “Non si ritiene di attribuire alcuna colpa all'NG. , nominato da strina come consulente di supporto Parte_2 per gli impianti (oltre che come tecnico per la redazione della Relazione Ex Legge 10/91 finale), in quanto egli ha provveduto a richiedere più volte a tutti gli attori di ricevere copia del progetto esecutivo degli impianti, al fine di poterne verificare la correttezza, con lavori impiantistici già in corso in stato avanzato, il tutto nell'indifferenza più totale di tutti.”
Pertanto è provata la responsabilità di G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), per quanto concerne i "Vizi e difetti relativi agli impianti", di cui al punto a) della CTU predetta (in parti uguali unitamente a (Impresa costruttrice), Arch. Controparte_11
(Progettista e Direttore lavori), e NG. Controparte_3 Controparte_4
(Progettista e Direttore lavori impiantistici): ovverosia vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica e vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa.
Si osserva inoltre che il CTU ha specificato che La ditta appaltatrice degli non avrebbe dovuto intraprendere la costruzione Parte_15 degli stessi senza un valido progetto esecutivo, che tra l'altro era parte integrante DEappalto assegnatole. Quanto sopra risulta valido sia per quanto riguarda gli impianti meccanici (riscaldamento, condizionamento, acqua calda e fredda sanitaria), sia per quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio delle parti comuni, in quanto
31 in entrambi i casi l'Art. 5, Comma 2 del DM 37/08, prescrive l'obbligo di redazione di progetto redatto da professionista abilitato iscritto agli albi. Si ritiene inoltre responsabile la ditta appaltatrice degli Impianti G.M. Multiservice S.c.a.r.l. per quanto concerne i vizi e difetti riscontrati relativi alle opere eseguite, meglio descritti nei paragrafi precedenti.
Deve osservarsi che i predetti vizi e difetti integrano un titolo di responsabilità del terzo chiamato, ex art. 1669 c.c con responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. verso i danneggiati-acquirenti delle unità immobiliari interessate dai gravi difetti DEopera.
Quanto agli interventi necessari per ovviare ai vizi e ai difetti predetti, relativi agli impianti, ovverosia vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica e vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa e quantificazione dei costi, il CTU ha accertato e quantificato i seguenti interventi e costi.
Per i vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica: al fine di emendare i vizi e difetti relativi alla centrale tecnologia è necessario effettuare interventi volti a: - adeguare e ripristinare la funzionalità del pozzo, - adeguare e ripristinare il funzionamento della centrale tecnologica, - provvedere alla progettazione delle opere di adeguamento di cui sopra, - ottenere la licenza relativa al pozzo di emungimento presente.
Si è stimato un costo delle opere di adeguamento della centrale tecnologica nel suo complesso, comprensivo anche di spese tecniche, pari a 111.800,00 € comprensivo di IVA di Legge.
Tali prestazioni sono a beneficio delle n. 19 unità immobiliari, quindi, risulta un importo pari a 5.884,21 € comprensivo di IVA di Legge per ciascuna unità immobiliare.
Deve richiamarsi, sul punto, quanto già sopra evidenziato dal CTU, ovverosia che il suddetto impianto della centrale tecnologica alimenta i servizi di riscaldamento, condizionamento ed acqua calda sanitaria comune a tutti gli appartamenti ed il malfunzionamento di detta centrale tecnologica compromette il funzionamento degli impianti anche nei singoli appartamenti. Nel caso specifico gli impianti di appartamento per il riscaldamento, la climatizzazione e l'erogazione DEacqua calda sanitaria non risultavano funzionanti con continuità proprio a causa del malfunzionamento della centrale tecnologica.
Per i vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa, al fine di emendare e/o limitare per quanto possibile i vizi e difetti relativi agli impianti di appartamento è necessario effettuare interventi volti a: - installare un opportuno silenziatore in prossimità della macchina di ricambio aria;
- adeguare il sistema di gestione delle serrande di regolazione aria alle singole travi fredde;
- installare controsoffitto fonoisolante in prossimità della macchina di ventilazione meccanica.
32 Il costo delle opere di adeguamento DEunità immobiliare nel suo complesso ammonta a 13.520,00 € compressivo di IVA di Legge, assistenze edili e spese tecniche.
Sono presenti inoltre vizi non emendabili, fra cui: - mancanza di un impianto di riscaldamento nei bagni energeticamente efficiente;
- rumorosità della macchina trasmessa agli ambienti vicini;
- rumorosità del sistema di adduzione aria alle singole travi fredde e di ricambio aria, dovuto a tubazioni non foinoisolanti e schiacciamenti delle tubazioni (la cui sistemazione comporterebbe opere molto invasive sull'appartamento); - quota parte facciata captante non funzionante.
Per tali vizi non emendabili, si considera un deprezzamento DEimmobile pari al 5% del valore commerciale. Considerando il valore commerciale DEimmobile pari a 214.200,00 €, (rif. Agenzia delle entrate, - Banca dati delle quotazioni immobiliari - I° semestre 2023), risulta un deprezzamento DEimmobile pari a 10.710,00 €.
In conclusione il riepilogo delle stime e quantificazioni è il seguente :
-Vizi e difetti relativi alla centrale tecnologica, per la quota immobiliare di Parte attrice: 5.884,21. €
-Vizi e difetti relativi agli impianti a servizio DEappartamento oggetto di causa:
-Quota parte per vizi e difetti emendabili 13.520,00 €
-Quota parte per vizi e difetti non emendabili 10.710,00 €
Il totale degli importi di ristoro relativi alla quota parte DEimmobile di Parte attrice è pertanto pari ad euro 30.114,21.
La terza chiamata non è responsabile dei vizi e difetti relativi a problematiche di carattere acustico.
In conclusione, analizzati come sopra i vizi e difetti riscontrati nella CTU a firma DENG del 23.11.2023, vista la distinzione tra vizi Persona_4
e difetti relativi agli impianti e vizi e difetti relativi all'acustica, e rilevato che il CTU ha ravvisato la riferibilità causale dei vizi e difetti relativi agli impianti, in parti uguali ai seguenti soggetti ( (Impresa Controparte_11 costruttrice), G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), Arch. (Progettista e Direttore lavori), NG. Controparte_3 CP_4
(Progettista e Direttore lavori impiantistici), la terza chiamata G.M.
[...]
Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), deve essere condannata a risarcire a Parte attrice per il ristoro dei predetti vizi e difetti la somma complessiva di euro 30.114,21, oltre rivalutazione, in quanto debito di valore e non di valuta, con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno fino alla data della decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Stante l'accordo raggiunto tra la OR , l'Arch. la Pt_1 CP_3
e l'NG. , rrelative ed Controparte_8 CP_4
33 accettazione, deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio tra le predette parti a spese compensate.
Per l'effetto come evidenziato nella comparsa conclusionale DENG
, dato atto DEintervenuto accordo con parte attrice, arch. CP_23 CP_3
è cessata la materia del contendere Controparte_8 confronti DEing. chiamato in causa, in manleva ALNG , e, Pt_2 CP_23 per l'effetto, altresì, la domanda in manleva formulata ALNG nei Pt_2 confronti della terza chiamata la Controparte_10
Per l'effetto deve essere altresì dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta ALNG nei CP_4 confronti della , dichiarata contumace. Controparte_9
Sul punto, anche, relativo alla liquidazione delle spese, deve osservarsi che la responsabilità DENG è risultata infondata sulla base della Pt_2 predetta CTU del 23.11.2023 disposta in questa sede: la responsabilità DENG.
chiamato in causa ALNG , è stata del tutto esclusa Parte_2 CP_4 dal CTU, che, così si è espresso: “Non si ritiene di attribuire alcuna colpa all'NG.
, nominato da strina come consulente di supporto per gli impianti Parte_2
(oltre che come tecnico per la redazione della Relazione Ex Legge 10/91 finale), in quanto egli ha provveduto a richiedere più volte a tutti gli attori di ricevere copia del progetto esecutivo degli impianti, al fine di poterne verificare la correttezza, con lavori impiantistici già in corso in stato avanzato, il tutto nell'indifferenza più totale di tutti.”
E' infatti documentalmente provato che in data 03.06.2016 l'NG. inviava ai tecnici una email nella quale lamentava di aver Parte_2 ricevuto solo le bozze del progetto esecutivo degli impianti e le bozze delle tavole di progetto;
contestava la non rispondenza delle bozze DEimpianto tecnologico alle norme di legge in materia energetica e di non aver ricevuto risposte in merito alle questioni sollevate in punto prestazioni energetiche DEimmobile (doc. 4). Il successivo 19.09.2016 (tre mesi dopo la prima richiesta) l'NG. sollecitava nuovamente l'invio del progetto Parte_2 esecutivo degli impianti meccanici e ne raccomandava la rispondenza alla normativa (doc. 5). Tale richiesta veniva riscontrata in data 29.09.2016 dal'NG.
, il quale inviava alcuni disegni degli impianti (doc. 6). Il Controparte_4 giorno successivo (30.09.2016) l'NG. chiedeva chiarimenti in Parte_2 ordine alla documentazione ricevuta, ovvero se i predetti disegni facessero parte del progetto esecutivo;
l'NG inoltre, censurava la prosecuzione Pt_2 dei lavori in mancanza di un prog utivo, sottolineava nuovamente la necessità della conformità del progetto alla normativa in materia e richiamava l'NG. e la G.M. Multiservice Società Consortile a r.l. al Controparte_4 rispetto degli standard garantiti contrattualmente alla committente, Società (doc. 7). Controparte_1
Passando alla liquidazione delle spese del giudizio.
34 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia determinato in virtù della somma attribuita alla parte vincitrice (“decisum”) e non della somma domandata (“disputatum”).
Vista la dichiarazione di improcedibilità delle domande di Parte attrice IG.ra nei confronti della Liquidazione giudiziale di Pt_1 Controparte_11
, ai sensi DEart. 151 c.c.i.i., a fronte della soccombenza
[...] sulla questione di rito, Parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite verso la convenuta in riassunzione, Controparte_11
, non sussistendo i presuppo
[...] compensazione, totale o parziale. Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione, in considerazione del citato richiamo della questione processuale, espunta la fase istruttoria non svolta e con la riduzione per la definizione del processo con declaratoria di improcedibilità.
Quanto, infine, al rapporto processuale tra la convenuta in riassunzione,
, e la terza chiamata G.M. Controparte_11
Multiservice S.c.a.r.l.., sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione totale.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la parte attrice e la terza chiamata G.M. Multiservice S.c.a.r.l.., data la soccombenza di quest'ultima nei confronti della prima, G.M. Multiservice S.c.a.r.l.. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite ai sensi DEart. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 , con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva, medi per la fase istruttoria e minimi per la fase decisionale, in considerazione della identità delle questioni di fatto e di diritto svolte in questo processo in rapporto ai fatti dedotti e analizzati dalle medesime Parti nel processo definito con sentenza 1367-24.
Anche in rapporto alla refusione delle spese del procedimento di AT valgono tali principi con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, e introduttiva, medi per la fase istruttoria e compensazione parziale nella misura del 50%, tenuto conto delle Parti di tale procedimento.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'NG e l'NG , CP_4 Pt_2
l'NG data l'infondatezza della responsabilità DENG come CP_4 Pt_2 sopra indicato, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite ai sensi DEart. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022 , con applicazione dei valori minimi per la fase di studio e introduttiva, medi per la fase istruttoria e minimi per la fase decisionale e compensazione parziale nella misura del 50%, tenuto conto della natura della decisione e dei tentativi di conciliazione tra le Parti.
In ragione del c.d. “principio di causalità” il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, avendo dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non
35 abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato stesso, pertanto , applicando i medesimi principi l'NG deve essere condannato alla CP_4 refusione delle spese in favore della terza chiamata la Controparte_10
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico della G.M. Multiservice S.c.a.r.l..
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara l'improcedibilità delle domande di Parte attrice IG.ra nei confronti della Liquidazione giudiziale di Pt_1 [...]
, ai sensi DEart. 151 c.c.i.i.; Controparte_11
2. accerta e dichiara la responsabilità della G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), per i vizi e difetti riscontrati nella CTU del 23.11.2023, con riferimento ai vizi e difetti relativi agli impianti ( riferibili in parti uguali ai seguenti soggetti: ( Società (Impresa costruttrice), G.M. Multiservice Controparte_1
S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), Arch.
[...]
(Progettista e Direttore lavori), NG. CP_3 Controparte_4
(Progettista e Direttore lavori impiantistici))
3. Visto l'accordo raggiunto tra la OR , l'Arch. Pt_1 CP_3 la e l'NG. rrelative Controparte_8 CP_4 accettazione, dichiara l'estinzione del giudizio tra le predette parti con spese compensate.
4. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta AL NG. nei confronti DENG CP_4 Pt_2
5. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta ALNG. nei confronti della terza chiamata Pt_2 la Controparte_10
6. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in manleva proposta ALNG nei confronti della CP_4 Controparte_9
.
[...]
7. ndanna la terza chiamata G.M. Multiservice S.c.a.r.l. (Impresa appaltatrice degli impianti), a risarcire a Parte attrice per il ristoro dei predetti vizi e difetti la somma complessiva di euro 30.114,21, oltre rivalutazione, in quanto debito di valore e non di valuta, con gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno fino alla data della decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
8. condanna Parte attrice alla rifusione in favore della convenuta in riassunzione, delle Controparte_11 spese di lite, che liquida in € 1453,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
36 9. compensa interamente le spese di lite tra la convenuta in riassunzione, , e la terza Controparte_11 chiamata G.M. Multiservice S.c.a.r.l..;
10. condanna G.M. Multiservice S.c.a.r.l. alla rifusione in favore di Parte attrice delle spese di lite che liquida in euro per esborsi 759,00 ed euro 4.712,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
11. condanna G.M. Multiservice S.c.a.r.l. alla rifusione in favore di Parte attrice delle spese di lite relative al procedimento di AT che liquida in euro 1083,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
nonché euro 4149,00 per onorario CTU e CTP;
12. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di G.M. Multiservice S.c.a.r.l..
13. Condanna l'NG alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 DENG che liquida in euro 2356,00 oltre 15% spese generali, Pt_2
C.P.A. e ome per legge;
14. condanna l'NG alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 della terza chiamata che liquida in euro 2356,00, Controparte_10 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 24 agosto 2025.
Sentenza depositata il 24 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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