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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 970 dell'anno 2025
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Gianna Fiore
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Angelosanto
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Cassino esponeva: Controparte_1
che era socio della D.S.D. Servizi tecnici s.r.l. (d'ora in avanti, DSD);
che la DSD svolgeva l'attività di servizi tecnici, quali, ad esempio, l'elaborazione dati, progettazioni pubbliche e private, rilievi topografici, assistenza tecnica e cantieristica nell'esecuzione di lavori pubblici e privati;
edilizia in genere ecc.;
che in data 16/8/2022 l' gli aveva notificato l'avviso di addebito n. 347 2022 00015328 12 000 per il Pt_1
pagamento dei contributi previdenziali “gestione commercianti” relativi al periodo gennaio 2014 – dicembre
2020;
che l'avviso faceva seguito al verbale di accertamento n. 2018019417 con il quale l'Ufficio ispettivo aveva rilevato quanto segue: emerge lo svolgimento l'attività lavorativa necessaria al raggiungimento dell'oggetto
sociale dell'impresa, da parte del Sig. dal mese di settembre del 2011 in maniera Controparte_1
autonoma abituale e prevalente…“ il Sig. per regolarizzare nei confronti dell' le Controparte_1 Pt_1
inadempienze accertate è tenuto a versare a titolo di contributi l'importi di €.18.097,08; a titolo di somme
aggiuntive l'importo di €.9.510,87;
che l'avviso era illegittimo perché egli non partecipava personalmente con abitualità e prevalenza all'attività
aziendale;
che, invero, sin dalla costituzione della società si era occupato dell'amministrazione e gestione in senso stretto della società, acquisendo, pertanto la carica di amministratore unico della stessa e, in tale veste, aveva intrattenuto ed intratteneva i rapporti della società con le imprese clienti, con i fornitori, con gli enti pubblici;
che, pertanto, la sua attività andava qualificata come organizzativo-gestionale in senso stretto e di rappresentanza della società nei confronti di terzi;
che in data 24 maggio 2019 l'assemblea dei soci della DSD aveva deliberato di corrispondergli, in qualità di amministratore della società, un compenso per l'attività prestata, con decorrenza 1° giugno 2019 e, da quella data, egli risultava iscritto alla “gestione separata” Pt_1 che, pertanto, nell'ipotesi di conferma dell'avviso di addebito impugnato, andavano espunti i contributi fissi addebitati nell'avviso impugnato pari ad €.1.197,64 e oneri di riscossione per il periodo da luglio a settembre
2019 oltre a €.123,07 per le sanzioni, €.35,93 più €.3,69 per oneri di riscossione e così complessivamente
€.1.360,33.
2. Tanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
accertare <
00015328 12 000 notificato dall' > e per l'effetto dichiarare che nulla era da lui dovuto;
Pt_1
< in ragione di Pt_1
quanto pagato a seguito della iscrizione nella gestione separata dello stesso>>.
Resisteva l' . CP_2
3. Espletata prova per testi, con sentenza n. 930/2024 del 6-7 novembre 2024 l'adito Tribunale accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di addebito n. 347 2022 00015328 12 000.
Affermava il primo giudice:
che i testi escussi avevano confermato la natura esclusivamente di amministratore del ricorrente affermando che il lavoro veniva svolto dai dipendenti;
che dalle deposizioni era emersa <
rapporti con i terzi e al procacciamento del lavoro, senza alcun svolgimento di attività tecnica>>;
che l' si era limitato ad affermare che il ricorrente era stato iscritto nella gestione commercianti a CP_2
seguito di verbale di accertamento ispettivo, senza fornire indicazioni <
se ricorressero i requisiti di abitualità e prevalenza necessari per rendere obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti>>.
4. Con ricorso del 18 aprile 2025 l' interponeva appello. Pt_1
Il resisteva. CP_1 5. Con il primo motivo, l' lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della proposta Pt_1
opposizione all'avviso di addebito in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di cui all'art. 24 comma 5
del D. lgs 46/1999.
6. Con il secondo motivo, denuncia “omessa ed errata valutazione degli atti e scritti di causa”.
Deduce l' : < CP_2
lavoro aziendale da parte del sig. con carattere di abitualità e prevalenza e, quindi, Parte_2
risulta documentata la sussistenza dei presupposti di legge per la sua iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dall'art. 1 comma 203 della L. 662/1996 e ciò per effetto delle richiamate dichiarazioni rese in sede ispettiva, una dello stesso odierno appellato, socio di maggioranza (due terzi del capitale sociale) ed
Amministratore Unico dal 15 settembre 2011, il quale ha dichiarato di non aver mai percepito compensi come amministratore ed affermato di occuparsi della emissione delle fatture, di provvedere agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile;
e l'altra dichiarazione resa dal sig. , socio di minoranza Parte_3
(un terzo del capitale sociale) assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 4 dicembre 2015 e con cessazione in data 31 marzo 2018 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il quale ha dichiarato di essere stato soggetto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, alle funzioni di indirizzo e controllo da parte del sig. . Controparte_1
7. Il primo motivo è infondato.
L'art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99 dispone:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (sostituita dall'avviso di addebito a seguito dell'art. 30, comma 14, d.l. 78/2010).
Nella specie, l'avviso di addebito è stato notificato in data 16.8.2022.
IL termine di 40 giorni per l'impugnazione scadeva domenica 25.9.2022, da intendersi prorogato al 26.9.2022
ex art. 155, 4° comma, c.p.c. Il ha depositato il ricorso non in data 29.9.2022 e, quindi, tardivamente, come sembrava CP_1
emergere dall'annotazione del sistema informatico, ma alle ore 15,31 del 26.9.2022, come da attestazione della cancelleria esibita dall'appellato.
Il ricorso è stato, dunque, depositato tempestivamente.
8. Il secondo motivo è fondato.
8.1 Dal verbale di accertamento si apprende che il funzionario ha ritenuto che “dalle dichiarazioni Pt_1
acquisite emerge, pertanto, lo svolgimento di un'attività lavorativa necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale dell'impresa, svolta da parte del sig. , dal mese di settembre del 2011, in Controparte_1
maniera autonoma, abituale e prevalente”.
8.2 I testi escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno reso le seguenti deposizioni:
Parte_3
“…dichiaro di essere socio insieme al ricorrente della società D.S.D. servizi tecnici srl dal 2000 ad oggi, nonché
dipendente della società…
la società svolge lavori di natura tecnica per opere pubbliche e per professionisti progettisti nell'ambito della progettazione, e sostituiamo l'ufficio tecnico delle imprese nell'ambito dei lavori pubblici (rilievi, topografici,
stima dei lavori eseguiti). Il ricorrente si occupa di tenere i rapporti della società con il commercialista, con le banche e con gli amministratori delle altre società per acquisire i lavori;
non svolge attività tecnica non avendone le competenze;
ed una volta acquisito il lavoro incarica me di contattare il direttore tecnico delle società per organizzare le tipologie di mansioni previste…
I lavori commissionati alla D.S.D venivano svolti dai dipendenti e che Parte_3 Controparte_3
erano gli unici tecnici della società, sino a circa il 2018, ora sono rimasto solo io quale tecnico perché il
è andato in pensione. Nel periodo 2013-2014 c'è stato un fermo nel lavoro e si è reso necessario CP_3
il licenziamento dei dipendenti;
mi sembra che dopo circa sei mesi, quando è iniziato il flusso di lavoro i dipendenti sono stati riassunti. A.D.R. Essendo amministratore della società il ricorrente non può rivestire la qualifica di dipendente, ed è stato sempre amministratore…”
Controparte_3
“…Dichiara di conoscere il ricorrente per motivi di lavoro essendo stati dipendenti della stessa ditta in Ausonia
nell'anno 1990 circa sino all'anno 1997, successivamente all'esito del licenziamento dalla ditta di cui non ricordo il nome abbiamo cominciato a collaborare insieme, nel senso che il ricorrente procacciava lavoro,
conoscendo le ditte, ed io valutavo le offerte dal punto di vista tecnico. Poi costituimmo la società DSD Servizi
tecnici srl sino al 2016 circa…
Ribadisco che il ricorrente svolgeva l'attività di procacciatore di lavori;
lui era l'amministratore della DSD, era socio della società; non so se percepiva gli utili dalla società; è vero i lavori commissionati alla DSD servizi
Co tecnici s.r.l. venivano svolti dai dipendenti e . Io mi occupavo dell'aspetto Controparte_3 Parte_3
tecnico, contabile cantieristico dei lavori, mi occupavo dell'avanzamento dei lavori, presenziando i cantieri, il mio collega faceva il tracciatore delle opere da eseguire;
il si occupava solo di Pt_3 CP_1
procacciare il lavoro. Il giudizio finale circa il lavoro da prendere spettava a noi dipendenti.
Nel 2013-2014, siccome la D.S.D. s.r.l. non incassava, pur lavorando, noi dipendenti siamo stati licenziati per un periodo che non ricordo con precisione, saranno stati 4/5 mesi circa, per essere poi stati riassunti…”
Il Maria, in sede ispettiva, ha dichiarato che provvede alla emissione delle fatture e di svolgere gli CP_1
adempimenti di carattere amministrativo e contabile.
8.3 Osserva il Collegio, preliminarmente, che l'opposizione ad avviso di addebito è disciplinata dalle stesse regole che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il giudice non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Pertanto, la “istruttoria alquanto sommaria e lacunosa” dell' - denunciata dall'appellato con CP_4
riferimento al verbale ispettivo, posto dall' a base dell'avviso si addebito – non ha concreta rilevanza, Pt_1 dovendosi stabilire, sulla base delle risultanze istruttorie, se il ha svolto o no, in favore della DSD, CP_1
attività di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ora, l'attività tipica di un amministratore di una s.r.l. è quella di gestire l'impresa, sia dal punto di vista amministrativo che contabile, e di rappresentarla nei confronti dei terzi.
Un socio - amministratore di società può svolgere occasionalmente anche attività di procacciamento lavori,
ma se quella diventa l'attività abituale e prevalente (che è distinta da quella proprio di un amministratore)
ricorre l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Orbene, i testi hanno concordemente affermato che l'attività ordinaria del ricorrente era quella di procacciare il lavoro (si rammenti: per , il aveva rapporti con banche e amministratori Pt_3 CP_1
di altre società per per acquisire i lavori; a detta del , il si occupava solo di procacciare CP_3 CP_1
il lavoro).
Dunque, se per le incombenze di carattere gestionale (lo stesso , in sede ispettiva, ha dichiarato CP_1
di svolgere, quale amministratore, “gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile”) l'appellato è
stato correttamente iscritto nella gestione separata, legittimamente è stato iscritto, altresì, dall' nella Pt_1
gestione commercianti per l'abituale e prevalente attività di carattere personale (procacciatore di affari),
espletate in favore della DSD.
Le due iscrizioni coesistono e sono compatibili (perché una riguarda l'attività di amministratore e l'altra quella di procacacciamento di affari), sicché la domanda avanzata in via subordinata dall'appellato, con il ricorso introduttivo, è infondata (cfr., in tema di doppia iscrizione, Cass. 6944/2020).
7. Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione all'avviso di addebito proposta dal . CP_1
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 dall' nei confronti di Pt_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data 6-7 novembre 2024 e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta l'opposizione proposta dal con ricorso del 26 CP_1
settembre 2022 avverso l'avviso di addebito n. 347 2022 00015328 12 000, notificato il 16 agosto 2022.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Pt_1
per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco NettiS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 970 dell'anno 2025
TRA
Pt_1
assistito e difeso dall'avv. Gianna Fiore
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Angelosanto
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Cassino esponeva: Controparte_1
che era socio della D.S.D. Servizi tecnici s.r.l. (d'ora in avanti, DSD);
che la DSD svolgeva l'attività di servizi tecnici, quali, ad esempio, l'elaborazione dati, progettazioni pubbliche e private, rilievi topografici, assistenza tecnica e cantieristica nell'esecuzione di lavori pubblici e privati;
edilizia in genere ecc.;
che in data 16/8/2022 l' gli aveva notificato l'avviso di addebito n. 347 2022 00015328 12 000 per il Pt_1
pagamento dei contributi previdenziali “gestione commercianti” relativi al periodo gennaio 2014 – dicembre
2020;
che l'avviso faceva seguito al verbale di accertamento n. 2018019417 con il quale l'Ufficio ispettivo aveva rilevato quanto segue: emerge lo svolgimento l'attività lavorativa necessaria al raggiungimento dell'oggetto
sociale dell'impresa, da parte del Sig. dal mese di settembre del 2011 in maniera Controparte_1
autonoma abituale e prevalente…“ il Sig. per regolarizzare nei confronti dell' le Controparte_1 Pt_1
inadempienze accertate è tenuto a versare a titolo di contributi l'importi di €.18.097,08; a titolo di somme
aggiuntive l'importo di €.9.510,87;
che l'avviso era illegittimo perché egli non partecipava personalmente con abitualità e prevalenza all'attività
aziendale;
che, invero, sin dalla costituzione della società si era occupato dell'amministrazione e gestione in senso stretto della società, acquisendo, pertanto la carica di amministratore unico della stessa e, in tale veste, aveva intrattenuto ed intratteneva i rapporti della società con le imprese clienti, con i fornitori, con gli enti pubblici;
che, pertanto, la sua attività andava qualificata come organizzativo-gestionale in senso stretto e di rappresentanza della società nei confronti di terzi;
che in data 24 maggio 2019 l'assemblea dei soci della DSD aveva deliberato di corrispondergli, in qualità di amministratore della società, un compenso per l'attività prestata, con decorrenza 1° giugno 2019 e, da quella data, egli risultava iscritto alla “gestione separata” Pt_1 che, pertanto, nell'ipotesi di conferma dell'avviso di addebito impugnato, andavano espunti i contributi fissi addebitati nell'avviso impugnato pari ad €.1.197,64 e oneri di riscossione per il periodo da luglio a settembre
2019 oltre a €.123,07 per le sanzioni, €.35,93 più €.3,69 per oneri di riscossione e così complessivamente
€.1.360,33.
2. Tanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
accertare <
00015328 12 000 notificato dall' > e per l'effetto dichiarare che nulla era da lui dovuto;
Pt_1
< in ragione di Pt_1
quanto pagato a seguito della iscrizione nella gestione separata dello stesso>>.
Resisteva l' . CP_2
3. Espletata prova per testi, con sentenza n. 930/2024 del 6-7 novembre 2024 l'adito Tribunale accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di addebito n. 347 2022 00015328 12 000.
Affermava il primo giudice:
che i testi escussi avevano confermato la natura esclusivamente di amministratore del ricorrente affermando che il lavoro veniva svolto dai dipendenti;
che dalle deposizioni era emersa <
rapporti con i terzi e al procacciamento del lavoro, senza alcun svolgimento di attività tecnica>>;
che l' si era limitato ad affermare che il ricorrente era stato iscritto nella gestione commercianti a CP_2
seguito di verbale di accertamento ispettivo, senza fornire indicazioni <
se ricorressero i requisiti di abitualità e prevalenza necessari per rendere obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti>>.
4. Con ricorso del 18 aprile 2025 l' interponeva appello. Pt_1
Il resisteva. CP_1 5. Con il primo motivo, l' lamenta l'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della proposta Pt_1
opposizione all'avviso di addebito in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di cui all'art. 24 comma 5
del D. lgs 46/1999.
6. Con il secondo motivo, denuncia “omessa ed errata valutazione degli atti e scritti di causa”.
Deduce l' : < CP_2
lavoro aziendale da parte del sig. con carattere di abitualità e prevalenza e, quindi, Parte_2
risulta documentata la sussistenza dei presupposti di legge per la sua iscrizione alla gestione commercianti ai sensi dall'art. 1 comma 203 della L. 662/1996 e ciò per effetto delle richiamate dichiarazioni rese in sede ispettiva, una dello stesso odierno appellato, socio di maggioranza (due terzi del capitale sociale) ed
Amministratore Unico dal 15 settembre 2011, il quale ha dichiarato di non aver mai percepito compensi come amministratore ed affermato di occuparsi della emissione delle fatture, di provvedere agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile;
e l'altra dichiarazione resa dal sig. , socio di minoranza Parte_3
(un terzo del capitale sociale) assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 4 dicembre 2015 e con cessazione in data 31 marzo 2018 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il quale ha dichiarato di essere stato soggetto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, alle funzioni di indirizzo e controllo da parte del sig. . Controparte_1
7. Il primo motivo è infondato.
L'art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99 dispone:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (sostituita dall'avviso di addebito a seguito dell'art. 30, comma 14, d.l. 78/2010).
Nella specie, l'avviso di addebito è stato notificato in data 16.8.2022.
IL termine di 40 giorni per l'impugnazione scadeva domenica 25.9.2022, da intendersi prorogato al 26.9.2022
ex art. 155, 4° comma, c.p.c. Il ha depositato il ricorso non in data 29.9.2022 e, quindi, tardivamente, come sembrava CP_1
emergere dall'annotazione del sistema informatico, ma alle ore 15,31 del 26.9.2022, come da attestazione della cancelleria esibita dall'appellato.
Il ricorso è stato, dunque, depositato tempestivamente.
8. Il secondo motivo è fondato.
8.1 Dal verbale di accertamento si apprende che il funzionario ha ritenuto che “dalle dichiarazioni Pt_1
acquisite emerge, pertanto, lo svolgimento di un'attività lavorativa necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale dell'impresa, svolta da parte del sig. , dal mese di settembre del 2011, in Controparte_1
maniera autonoma, abituale e prevalente”.
8.2 I testi escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno reso le seguenti deposizioni:
Parte_3
“…dichiaro di essere socio insieme al ricorrente della società D.S.D. servizi tecnici srl dal 2000 ad oggi, nonché
dipendente della società…
la società svolge lavori di natura tecnica per opere pubbliche e per professionisti progettisti nell'ambito della progettazione, e sostituiamo l'ufficio tecnico delle imprese nell'ambito dei lavori pubblici (rilievi, topografici,
stima dei lavori eseguiti). Il ricorrente si occupa di tenere i rapporti della società con il commercialista, con le banche e con gli amministratori delle altre società per acquisire i lavori;
non svolge attività tecnica non avendone le competenze;
ed una volta acquisito il lavoro incarica me di contattare il direttore tecnico delle società per organizzare le tipologie di mansioni previste…
I lavori commissionati alla D.S.D venivano svolti dai dipendenti e che Parte_3 Controparte_3
erano gli unici tecnici della società, sino a circa il 2018, ora sono rimasto solo io quale tecnico perché il
è andato in pensione. Nel periodo 2013-2014 c'è stato un fermo nel lavoro e si è reso necessario CP_3
il licenziamento dei dipendenti;
mi sembra che dopo circa sei mesi, quando è iniziato il flusso di lavoro i dipendenti sono stati riassunti. A.D.R. Essendo amministratore della società il ricorrente non può rivestire la qualifica di dipendente, ed è stato sempre amministratore…”
Controparte_3
“…Dichiara di conoscere il ricorrente per motivi di lavoro essendo stati dipendenti della stessa ditta in Ausonia
nell'anno 1990 circa sino all'anno 1997, successivamente all'esito del licenziamento dalla ditta di cui non ricordo il nome abbiamo cominciato a collaborare insieme, nel senso che il ricorrente procacciava lavoro,
conoscendo le ditte, ed io valutavo le offerte dal punto di vista tecnico. Poi costituimmo la società DSD Servizi
tecnici srl sino al 2016 circa…
Ribadisco che il ricorrente svolgeva l'attività di procacciatore di lavori;
lui era l'amministratore della DSD, era socio della società; non so se percepiva gli utili dalla società; è vero i lavori commissionati alla DSD servizi
Co tecnici s.r.l. venivano svolti dai dipendenti e . Io mi occupavo dell'aspetto Controparte_3 Parte_3
tecnico, contabile cantieristico dei lavori, mi occupavo dell'avanzamento dei lavori, presenziando i cantieri, il mio collega faceva il tracciatore delle opere da eseguire;
il si occupava solo di Pt_3 CP_1
procacciare il lavoro. Il giudizio finale circa il lavoro da prendere spettava a noi dipendenti.
Nel 2013-2014, siccome la D.S.D. s.r.l. non incassava, pur lavorando, noi dipendenti siamo stati licenziati per un periodo che non ricordo con precisione, saranno stati 4/5 mesi circa, per essere poi stati riassunti…”
Il Maria, in sede ispettiva, ha dichiarato che provvede alla emissione delle fatture e di svolgere gli CP_1
adempimenti di carattere amministrativo e contabile.
8.3 Osserva il Collegio, preliminarmente, che l'opposizione ad avviso di addebito è disciplinata dalle stesse regole che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il giudice non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Pertanto, la “istruttoria alquanto sommaria e lacunosa” dell' - denunciata dall'appellato con CP_4
riferimento al verbale ispettivo, posto dall' a base dell'avviso si addebito – non ha concreta rilevanza, Pt_1 dovendosi stabilire, sulla base delle risultanze istruttorie, se il ha svolto o no, in favore della DSD, CP_1
attività di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ora, l'attività tipica di un amministratore di una s.r.l. è quella di gestire l'impresa, sia dal punto di vista amministrativo che contabile, e di rappresentarla nei confronti dei terzi.
Un socio - amministratore di società può svolgere occasionalmente anche attività di procacciamento lavori,
ma se quella diventa l'attività abituale e prevalente (che è distinta da quella proprio di un amministratore)
ricorre l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Orbene, i testi hanno concordemente affermato che l'attività ordinaria del ricorrente era quella di procacciare il lavoro (si rammenti: per , il aveva rapporti con banche e amministratori Pt_3 CP_1
di altre società per per acquisire i lavori; a detta del , il si occupava solo di procacciare CP_3 CP_1
il lavoro).
Dunque, se per le incombenze di carattere gestionale (lo stesso , in sede ispettiva, ha dichiarato CP_1
di svolgere, quale amministratore, “gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile”) l'appellato è
stato correttamente iscritto nella gestione separata, legittimamente è stato iscritto, altresì, dall' nella Pt_1
gestione commercianti per l'abituale e prevalente attività di carattere personale (procacciatore di affari),
espletate in favore della DSD.
Le due iscrizioni coesistono e sono compatibili (perché una riguarda l'attività di amministratore e l'altra quella di procacacciamento di affari), sicché la domanda avanzata in via subordinata dall'appellato, con il ricorso introduttivo, è infondata (cfr., in tema di doppia iscrizione, Cass. 6944/2020).
7. Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione all'avviso di addebito proposta dal . CP_1
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 dall' nei confronti di Pt_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in data 6-7 novembre 2024 e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta l'opposizione proposta dal con ricorso del 26 CP_1
settembre 2022 avverso l'avviso di addebito n. 347 2022 00015328 12 000, notificato il 16 agosto 2022.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell' delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Pt_1
per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco NettiS