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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 52/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. TIGANI STEFANO, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALMANSI MARINO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio DE Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili DE matrimonio
All'udienza DE 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base DEle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato a OR DE RE (NA) in data 04.08.2018, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri DElo Stato Civile DE Comune di OR DE RE (NA) (atto n. 180, parte II, serie A, anno 2018);
2) Confermarsi, per quanto riguarda la prole, le condizioni DEl'accordo di separazione comprese quelle contenute nel Piano Genitoriale, che qui si riportano:
Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in RA (Ve), via Cavin di Sala 82, ove già risiedono. La figlia ttualmente frequenta, di comune intesa tra i genitori, la scuola materna Per_1 comunale “Collodi” a RA con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.40; i genitori, anche in funzione degli impegni reciproci, collaborano per andare a prenderla o portarla a casa;
la figlia , che non ha ancora nove mesi, è in casa ed è accudita dalla Per_2 madre che è in prosecuzione volontaria DE periodo di maternità. La figlia sempre Per_1 di comune intesa tra i genitori, frequenta una scuola di ballo, ove viene accompagnata per quanto possibile dalla mamma.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento DEl'assunzione DEla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito DEla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Nella cura DEle figlie i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel caso di impedimenti lavorativi, condividendo le soluzioni più adeguate all'interesse DEle figlie medesime.
Le frequentazioni DEle figlie da parte DE genitore non collocatario verranno di volta in volta liberamente concordate tra i genitori, in funzione degli impegni reciproci e DEle aspettative DEle figlie. Tenuto conto DEla giovanissima età di , l'eventuale Per_2 pernottamento di costei presso il padre dovrà essere preconcordato tra i genitori e dovrà essere graduale, potendo stabilizzarsi non prima DE compimento di almeno tre anni di età
e possibilmente in concomitanza con i pernottamenti DEla sorella maggiore.
In ogni caso, ove non diversamente stabilito da entrambi i genitori e con la precisazione di cui sopra per quanto riguarda , il padre in periodo scolastico terrà con sé le figlie Per_2 almeno una volta infrasettimanalmente, indicativamente al mercoledì dalla fine DEla scuola (ove andrà a prenderle) fino al mattino successivo (quando le riaccompagnerà alla scuola medesima); in periodo di vacanze scolastiche terrà con sé le figlie almeno una volta infrasettimanalmente, indicativamente al mercoledì a partire dal primo pomeriggio fino al pomeriggio dl giorno successivo quando provvederà ad accompagnarle dalla madre;
durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sè le figlie per almeno due settimane anche non continuative, da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie, entrambe le figlie staranno con il padre ad anni alterni dal giorno 24 dicembre dalle ore 09.00 fino al giorno 30 dicembre non più tardi DEle ore 21.00, quando le riaccompagnerà dalla madre, e l'anno successivo dal giorno 30 dicembre dalle ore 21.00 fino al giorno 6 gennaio non più tardi DEle ore
21,00 quando le riaccompagnerà dalla madre (per le vacanze 2025/2026 le figlie staranno con la mamma il Natale e con il papà il Capodanno); le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con uno e con l'altro dei genitori, a partire dalle vacanze 2025 quando passeranno quelle pasquali con la mamma e quelle di carnevale con il papà; il padre terrà altresì con sé le figlie un fine settimana si e un fine settimana a partire dal primo pomeriggio DE venerdì quando andrà a prenderle a scuola in periodo scolastico o dalla madre in periodo di vacanze, fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre in periodo di vacanze scolastiche.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro Parte_1 Parte_2
1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di concorso nel mantenimento DEle due figlie (euro 500,00 per ciascuna), ed euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento DEla moglie, somme tutte da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora . Pt_2
Le spese straordinarie per le figlie, da intendersi per tali quelle così come definite e disciplinate dal vigente Protocollo Famiglia DE Tribunale di Venezia, saranno sopportate nella misura DE 25% dalla madre e nella misura DE 75% dal padre, il quale peraltro assumerà a suo esclusivo carico le spese per la frequentazione DEla scuola di ballo da parte DEla figlia Per_1
Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli a carico sia incassato integralmente e direttamente dalla signora;
concordano altresì di indicare in dichiarazione Parte_2 dei redditi che le figlie sono a loro carico nella misura DE 50% ciascuno.
I ricorrenti precisano altresì che le soprariportate pattuizioni economiche sono state tra loro concordate nelle indicate misure sul presupposto che madre e figlie possano continuare ad abitare gratuitamente nell'appartamento da esse attualmente occupato in
RA (Venezia), via Cavin di Sala 82 e che, nell'ipotesi in cui la parte proprietaria non intenda più per qualsivoglia motivo consentire la prosecuzione DEla occupazione gratuita, il signor dovrà garantire alle proprie figlie e alla loro madre coabitante, fino Pt_1 all'autosufficienza economica DEle prime, una soluzione abitativa adeguata alle loro esigenze, sopportandone il relativo onere economico.
4) La casa coniugale sita in RA (Venezia), via Cavin di Sala 82 (NCEU Fg. 10 part. 369 Sub 32) e relativi accessori, di proprietà dei genitori DE signor e da questi Pt_1 concessa in comodato gratuito senza determinazione di tempo alla famiglia, viene assegnata con tutti i suoi arredi alla madre fino a quando le figlie, con lei prevalentemente dimoranti e residenti, non avranno raggiunto la autosufficienza economica.
5) L'autovettura Fiat 500X targata FM7542N in comproprietà tra i coniugi deve intendersi ceduta, nell'ambito DEla disciplina dei loro rapporti patrimoniali, in piena ed esclusiva proprietà DEla signora che ne diventa così unica proprietaria ed Parte_2 alla quale spetteranno gli oneri relativi alla tassa di circolazione e gli oneri assicurativi.
6) I coniugi prestano fin d'ora il consenso al reciproco rilascio dei passaporti e di carte d'identità valide per l'espatrio.
7) Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti DE proprio difensore. Le spese per il contributo unificato saranno sopportate dalle parti in eguale misura.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento DE ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente DEla corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.01.2025 i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data
04.08.2018 contratto matrimonio con rito concordatario a OR DE RE, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 180, Parte II, Serie A, anno 2018, DE medesimo Comune, da tale unione nascevano le figlie il 19.02.2020 e Persona_3 Per_4
il 15.03.2024; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito
[...] in RA (Ve), via Cavin di Sala 82 int. 1.
Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentato il venire meno DEl'affectio coniugalis, proponevano domanda diretta alla dichiarazione separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Celebrata udienza di comparizione in modalità cartolare il 15.04.2025, con sentenza n.
476/2025, pubblicata il 12.05.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa DE decorso DE termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), DEla legge n. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza DE 25.11.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti in data 19.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento DEla domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa DEle condizioni di separazione con sentenza n. 476/2025 DE Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento DEla comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce DE raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale DEle stesse.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la natura non contenziosa DE procedimento e la concorde istanza DEle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione DEle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili DE matrimonio contratto in data 04.08.2018 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 180, DEl'anno 2018) DE Comune di OR DE RE.
- Ordina all'ufficiale DElo Stato civile DE predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine DE predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda come in epigrafe riportate.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 04.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. TIGANI STEFANO, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALMANSI MARINO, presso lo stesso Parte_2 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio DE Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili DE matrimonio
All'udienza DE 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base DEle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato a OR DE RE (NA) in data 04.08.2018, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri DElo Stato Civile DE Comune di OR DE RE (NA) (atto n. 180, parte II, serie A, anno 2018);
2) Confermarsi, per quanto riguarda la prole, le condizioni DEl'accordo di separazione comprese quelle contenute nel Piano Genitoriale, che qui si riportano:
Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'abitazione sita in RA (Ve), via Cavin di Sala 82, ove già risiedono. La figlia ttualmente frequenta, di comune intesa tra i genitori, la scuola materna Per_1 comunale “Collodi” a RA con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.40; i genitori, anche in funzione degli impegni reciproci, collaborano per andare a prenderla o portarla a casa;
la figlia , che non ha ancora nove mesi, è in casa ed è accudita dalla Per_2 madre che è in prosecuzione volontaria DE periodo di maternità. La figlia sempre Per_1 di comune intesa tra i genitori, frequenta una scuola di ballo, ove viene accompagnata per quanto possibile dalla mamma.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento DEl'assunzione DEla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito DEla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Nella cura DEle figlie i genitori si impegnano a collaborare tra loro nel caso di impedimenti lavorativi, condividendo le soluzioni più adeguate all'interesse DEle figlie medesime.
Le frequentazioni DEle figlie da parte DE genitore non collocatario verranno di volta in volta liberamente concordate tra i genitori, in funzione degli impegni reciproci e DEle aspettative DEle figlie. Tenuto conto DEla giovanissima età di , l'eventuale Per_2 pernottamento di costei presso il padre dovrà essere preconcordato tra i genitori e dovrà essere graduale, potendo stabilizzarsi non prima DE compimento di almeno tre anni di età
e possibilmente in concomitanza con i pernottamenti DEla sorella maggiore.
In ogni caso, ove non diversamente stabilito da entrambi i genitori e con la precisazione di cui sopra per quanto riguarda , il padre in periodo scolastico terrà con sé le figlie Per_2 almeno una volta infrasettimanalmente, indicativamente al mercoledì dalla fine DEla scuola (ove andrà a prenderle) fino al mattino successivo (quando le riaccompagnerà alla scuola medesima); in periodo di vacanze scolastiche terrà con sé le figlie almeno una volta infrasettimanalmente, indicativamente al mercoledì a partire dal primo pomeriggio fino al pomeriggio dl giorno successivo quando provvederà ad accompagnarle dalla madre;
durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sè le figlie per almeno due settimane anche non continuative, da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie, entrambe le figlie staranno con il padre ad anni alterni dal giorno 24 dicembre dalle ore 09.00 fino al giorno 30 dicembre non più tardi DEle ore 21.00, quando le riaccompagnerà dalla madre, e l'anno successivo dal giorno 30 dicembre dalle ore 21.00 fino al giorno 6 gennaio non più tardi DEle ore
21,00 quando le riaccompagnerà dalla madre (per le vacanze 2025/2026 le figlie staranno con la mamma il Natale e con il papà il Capodanno); le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con uno e con l'altro dei genitori, a partire dalle vacanze 2025 quando passeranno quelle pasquali con la mamma e quelle di carnevale con il papà; il padre terrà altresì con sé le figlie un fine settimana si e un fine settimana a partire dal primo pomeriggio DE venerdì quando andrà a prenderle a scuola in periodo scolastico o dalla madre in periodo di vacanze, fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre in periodo di vacanze scolastiche.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro Parte_1 Parte_2
1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di concorso nel mantenimento DEle due figlie (euro 500,00 per ciascuna), ed euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento DEla moglie, somme tutte da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora . Pt_2
Le spese straordinarie per le figlie, da intendersi per tali quelle così come definite e disciplinate dal vigente Protocollo Famiglia DE Tribunale di Venezia, saranno sopportate nella misura DE 25% dalla madre e nella misura DE 75% dal padre, il quale peraltro assumerà a suo esclusivo carico le spese per la frequentazione DEla scuola di ballo da parte DEla figlia Per_1
Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli a carico sia incassato integralmente e direttamente dalla signora;
concordano altresì di indicare in dichiarazione Parte_2 dei redditi che le figlie sono a loro carico nella misura DE 50% ciascuno.
I ricorrenti precisano altresì che le soprariportate pattuizioni economiche sono state tra loro concordate nelle indicate misure sul presupposto che madre e figlie possano continuare ad abitare gratuitamente nell'appartamento da esse attualmente occupato in
RA (Venezia), via Cavin di Sala 82 e che, nell'ipotesi in cui la parte proprietaria non intenda più per qualsivoglia motivo consentire la prosecuzione DEla occupazione gratuita, il signor dovrà garantire alle proprie figlie e alla loro madre coabitante, fino Pt_1 all'autosufficienza economica DEle prime, una soluzione abitativa adeguata alle loro esigenze, sopportandone il relativo onere economico.
4) La casa coniugale sita in RA (Venezia), via Cavin di Sala 82 (NCEU Fg. 10 part. 369 Sub 32) e relativi accessori, di proprietà dei genitori DE signor e da questi Pt_1 concessa in comodato gratuito senza determinazione di tempo alla famiglia, viene assegnata con tutti i suoi arredi alla madre fino a quando le figlie, con lei prevalentemente dimoranti e residenti, non avranno raggiunto la autosufficienza economica.
5) L'autovettura Fiat 500X targata FM7542N in comproprietà tra i coniugi deve intendersi ceduta, nell'ambito DEla disciplina dei loro rapporti patrimoniali, in piena ed esclusiva proprietà DEla signora che ne diventa così unica proprietaria ed Parte_2 alla quale spetteranno gli oneri relativi alla tassa di circolazione e gli oneri assicurativi.
6) I coniugi prestano fin d'ora il consenso al reciproco rilascio dei passaporti e di carte d'identità valide per l'espatrio.
7) Ciascuno dei coniugi si farà esclusivo carico degli oneri economici nei confronti DE proprio difensore. Le spese per il contributo unificato saranno sopportate dalle parti in eguale misura.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento DE ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente DEla corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.01.2025 i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data
04.08.2018 contratto matrimonio con rito concordatario a OR DE RE, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 180, Parte II, Serie A, anno 2018, DE medesimo Comune, da tale unione nascevano le figlie il 19.02.2020 e Persona_3 Per_4
il 15.03.2024; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito
[...] in RA (Ve), via Cavin di Sala 82 int. 1.
Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentato il venire meno DEl'affectio coniugalis, proponevano domanda diretta alla dichiarazione separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Celebrata udienza di comparizione in modalità cartolare il 15.04.2025, con sentenza n.
476/2025, pubblicata il 12.05.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa DE decorso DE termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), DEla legge n. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza DE 25.11.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti in data 19.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento DEla domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa DEle condizioni di separazione con sentenza n. 476/2025 DE Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento DEla comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce DE raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale DEle stesse.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la natura non contenziosa DE procedimento e la concorde istanza DEle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione DEle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili DE matrimonio contratto in data 04.08.2018 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 180, DEl'anno 2018) DE Comune di OR DE RE.
- Ordina all'ufficiale DElo Stato civile DE predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine DE predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda come in epigrafe riportate.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 04.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca