Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.11.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Controparte_1
); C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MIANTE MARTA e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara, Via Cicconi n. 1 ter;
i quali hanno contratto matrimonio a Dubai, in data 20/11/2008, successivamente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano (atto n. 157, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
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minori.
si trasferirà presso l'abitazione più piccola Controparte_1
sita in Gambolò – Frazione Remondò via Vigevano n.34, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
3) le tre figlie minori rimarranno affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in via Parte_2
Vigevano n.38. I genitori concorderanno le scelte educative, di indirizzo scolastico, nonché le attività sportive e ludiche che riterranno opportune nell'interesse delle figlie;
4) dal momento che i coniugi, seppur in appartamenti separati, continueranno a vivere nello stesso cortile, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due giorni durante la settimana e a fine settimana alterni previo accordo con la madre e con le ragazze.
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle ragazze;
5) le figlie trascorreranno il giorno di Natale 2024 con la madre, il 31 dicembre 2024 con la mamma e il 1 gennaio 2025 con il papà, nonché il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, con alternanza per gli anni successivi. Le ulteriori festività verranno concordate ogni anno in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie;
6) Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane di ferie anche non consecutive in periodo che vorrà concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
La madre godrà con le figlie di ugual periodo di ferie che vorrà concordare con il padre entro il 30 maggio di ogni anno;
7) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie un assegno mensile dell'importo di euro 450,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
pag. 2 di 6 8) Secondo quanto previsto nel Protocollo in uso avanti al Tribunale di Pavia del
09.11.2016 si intendono comprese nell'assegno di mantenimento e non devono essere rimborsate le seguenti spese: spese per l'alloggio, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive), mentre le ulteriori spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative e comunque quelle extra assegno necessarie alle figlie saranno suddivise al 50% tra i genitori, e segnatamente:
- Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo : ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pedriatra di base o dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista.
- Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo : visite e terapie anche dentistiche e ortodontiche presso professionisti privati, spese per occhiali e lenti. Le spese per occhiali e lenti in caso di prescrizione medica sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano.
- Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori);
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
- Spese di studio che richiedono il preventivo accordo :
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Altre spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
pag. 3 di 6 b) spese per partecipazione a centri estivi se necessari per esigenze lavorative dei genitori con scelta di quello più economico nella zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
- Altre spese che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro estivi che non rientrano nel caso in cui al punto precedente;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il tutto non solo fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, ma finchè le medesime, completato il ciclo di studi prescelto, non sarà in grado di rendersi economicamente indipendente.
9) l'assegno unico, le deduzioni e le detrazioni fiscali relative alle figlie saranno percepiti dalla madre nella misura del 100%.
10) L'autovettura Renault Modus, tg DH183VN, intestata a , rimarrà Parte_1
nella disponibilità della medesima.
11) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere ciascuno economicamente indipendente ed autosufficiente, nonché di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra i medesimi sussistente e pertanto di nulla più avere a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
12) prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 4 di 6 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo pag. 5 di 6 che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in Dubai, in data Controparte_1
20/11/2008, con atto successivamente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano (atto n. 157, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di trascrizione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 20.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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