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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1610 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1610/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI SAMANTA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. , AZIONE Parte_2 C.F._2
REINTEGRAZIONE con l'avv. BOLDRINI SILVIA NEL POSSESSO
(ARTT. 703 C.P.C., PARTE CONVENUTA 1168 - 1169 C.C.)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
6.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.2.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Mediante ricorso ex artt. 703 e ss. c.p.c., nonché 1168 e 1170 c.c., parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Il ricorrente, come può evincersi da un atto per notaio Per_1
, rep. 34119, racc. 1954, del 27.7.1971, è proprietario di un
[...]
immobile sito al termine di una strada privata, di sua esclusiva proprietà, costituente traversa di Via Selene, in San Miniato Basso
(PI), strada identificata al Catasto Terreni di San Miniato al foglio 17, part. 453 (ma solo per una parte di detta particella) e part. 2007 (ex part. 454); l'abitazione del Ricorrente è identificata dal civico n. 13 di
Via Selene.
Il resistente è proprietario di un immobile adiacente, al civico n. 9 di
Via Selene;
lo stesso atto notarile menzionato al paragrafo che precede prevede che il Resistente vanti, con riguardo alla strada privata, esclusivamente un diritto di passaggio pedonale e carrabile;
tale diritto non sarebbe esercitabile sull'intera strada, bensì solo su di una striscia di terreno della costante larghezza a confine con la proprietà di metri otto e della superficie di metri quadrati Parte_4
centoquarantacinque.
Tale diritto di passo è stato esercitato per un periodo quarantennale attraverso tre aperture su di un muro che costeggia la strada e divide le due proprietà. Il diritto di passo non comprende quello di parcheggiare veicoli sulla strada privata del ricorrente.
Dal 2009 il resistente, nonché sua moglie e sua figlia CP_1
, parcheggiano dei veicoli sulla strada privata, Controparte_2
ostacolando e, talvolta, impedendo il passaggio al ricorrente
(condotta oggetto di altra causa pendente presso questo Tribunale, n.
r.g. 1128/17.
2 In data 31.10.2017, il resistente ha illecitamente demolito per l'intero il predetto muro di recinzione, costruendone un altro dotato di una quarta, precedentemente assente, apertura carrabile, della lunghezza di m. 3,5 circa, posta in stretta prossimità all'abitazione del ricorrente.
Inoltre, in base alle risultanze di una perizia appositamente richiesta dal ricorrente, risulta che il nuovo muro costruito dal resistente invade per 4-5 cm la strada privata del ricorrente:
considerato che
tale muro si sviluppa per una lunghezza di m. 25-26, il resistente ha occupato una superficie di 1,12 mq di terreno di proprietà del ricorrente.
Tali condotte - demolizione e ricostruzione del muro e apertura del quarto passaggio sul nuovo muro - rappresentano violazioni del possesso vantato dal ricorrente sulla strada di proprietà esclusiva, in spregio ai limiti della servitù di passaggio ivi pacificamente insistente a vantaggio del resistente, e determinandone un illecito aggravamento, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1067
c.c..
Parte resistente si è costituita, e ha chiesto il rigetto delle domande articolate dal ricorrente perché infondate.
Ha dedotto che il muro per il quale è causa è stato costruito negli anni '70 del 1900; le parti hanno acquistato le rispettive proprietà da un comune dante causa, e non hanno avuto problemi di vicinato per lungo tempo, collaborando anzi alla manutenzione dei luoghi.
Ha negato che i lavori eseguiti sul vecchio muro di divisione abbiano spostato la sua sagoma, e, quanto alla realizzazione della quarta apertura, allegato la sua piena legittimità, in quanto il diritto di
3 servitù consentirebbe al resistente di accedere alla sua proprietà transitando su qualsiasi tratto della traversa privata della Via Selene nella titolarità del ricorrente.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per testi, e c.t.u., volta ad accertare la sussistenza e l'eventuale entità del lamentato sconfinamento rispetto al vecchio tracciato del muro di confine.
Dopo l'esaurimento della fase istruttoria il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice per la decisione.
Con ordinanza resa in data 24.7.2019, a seguito del completamento della c.t.u. il precedente istruttore ha ritenuto, condividendo le valutazioni rese dal c.t.u., che ricostruzione del muro di confine abbia cagionato un avanzamento di esso, relativamente alla colonna d'aria sovrastante la base del muro stesso, di 1,7 cm.
Considerato che tale avanzamento è stato ritenuto superiore ai margini di tolleranza e corrispondente ad un ispessimento complessivo del muro, ha condannato il resistente ad arretrare il muro in modo tale che esso, su tutta la sua proiezione verticale, rispetti il confine rappresentato dalla base del vecchio tracciato di detto muro, ed ha respinto la domanda di rimozione della quarta apertura effettuata sul muro di confine, in quanto sito interamente nella proprietà del resistente.
La parte attrice ha chiesto la conferma del provvedimento, oltre all'ordine di ripristino del muro a mezzo eliminazione della quarta apertura realizzata, e alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte ricorrente a seguito delle illegittime condotte poste in essere dalla parte resistente.
4 Parte convenuta ha chiesto l'annullamento della richiamata ordinanza ed il rigetto delle ulteriori domande articolate da parte avversa.
Si ritiene sussistano i presupposti per confermare la citata ordinanza datata nella parte in cui ha ordinato il rifacimento del muro, ma che sussistano anche i presupposti per disporre la rimozione della quarta apertura realizzata dal resistente.
Se è vero, infatti, che non è contestato che il resistente abbia il diritto di transitare dalla strada privata del ricorrente onde accedere alla sua proprietà, in qualunque punto di detta strada, è anche vero che la quarta apertura integra un illecito aggravamento della servitù di passaggio.
Come emerge, infatti, dalla documentazione fotografica in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi sul punto (cfr. verbale di udienza del 30.5.2022), la realizzazione della quarta apertura sul muro di confine fra la strada e la proprietà del resistente impedisce di parcheggiare i veicoli in corrispondenza della apertura, e, inoltre, essendo collocata in prossimità dell'accesso della proprietà del ricorrente, rende difficoltosa la manovra corrispondete.
D'altra parte, in base al disposto normativo di cui all'art. 1067 c.c., “Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Nella condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, anche recentissima (cfr. Cass. 997/2025), se è vero che
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti
5 dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente, è anche vero che In tema di servitù prediali, l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto
a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Da ciò deriva che la realizzazione di un ulteriore accesso alla proprietà servente integra di per sé l'aggravamento, implicando una duplicazione degli ingressi (cfr. Cass. 20609/2021), e ciò, anche in considerazione del generale principio per il quale …
l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio (sul punto, fra le altre, Cass. 16604/2016).
Diversamente, deve essere rigettata, in quanto del tutto generica, la domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti, non specificamente allegati, ad eccezione delle spese di natura di natura tecnica connessa alla perizia redatta dal geometra di parte che, tuttavia, non appare causalmente connessa con la condotta di violazione del possesso.
6 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma l'odierna del 14.7.2019 quanto al rifacimento del muro di confine e ordina al resistente la cessazione immediata delle molestie e/o turbative al possesso del ricorrente sul terreno destinato a strada privata, nonché al possesso del ricorrente sul passo pedonale e carrabile sulla parte finale Pt_1
della strada privata e del corrispondente diritto di parcheggio;
dispone per l'effetto, ad esclusiva cura e spese del resistente, la totale rimozione della nuova quarta apertura con il ripristino della situazione precedente, tramite la chiusura, a cura e spese esclusive del convenuto di suddetta nuova apertura e con Parte_2
l'eliminazione /rimozione anche del nuovo quarto cancello automatico.
Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni perché infondata.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida, come da notula, in € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
7 Così deciso in Pisa, il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
8
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1610 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1610/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI SAMANTA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: (C.F. , AZIONE Parte_2 C.F._2
REINTEGRAZIONE con l'avv. BOLDRINI SILVIA NEL POSSESSO
(ARTT. 703 C.P.C., PARTE CONVENUTA 1168 - 1169 C.C.)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
6.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.2.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Mediante ricorso ex artt. 703 e ss. c.p.c., nonché 1168 e 1170 c.c., parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Il ricorrente, come può evincersi da un atto per notaio Per_1
, rep. 34119, racc. 1954, del 27.7.1971, è proprietario di un
[...]
immobile sito al termine di una strada privata, di sua esclusiva proprietà, costituente traversa di Via Selene, in San Miniato Basso
(PI), strada identificata al Catasto Terreni di San Miniato al foglio 17, part. 453 (ma solo per una parte di detta particella) e part. 2007 (ex part. 454); l'abitazione del Ricorrente è identificata dal civico n. 13 di
Via Selene.
Il resistente è proprietario di un immobile adiacente, al civico n. 9 di
Via Selene;
lo stesso atto notarile menzionato al paragrafo che precede prevede che il Resistente vanti, con riguardo alla strada privata, esclusivamente un diritto di passaggio pedonale e carrabile;
tale diritto non sarebbe esercitabile sull'intera strada, bensì solo su di una striscia di terreno della costante larghezza a confine con la proprietà di metri otto e della superficie di metri quadrati Parte_4
centoquarantacinque.
Tale diritto di passo è stato esercitato per un periodo quarantennale attraverso tre aperture su di un muro che costeggia la strada e divide le due proprietà. Il diritto di passo non comprende quello di parcheggiare veicoli sulla strada privata del ricorrente.
Dal 2009 il resistente, nonché sua moglie e sua figlia CP_1
, parcheggiano dei veicoli sulla strada privata, Controparte_2
ostacolando e, talvolta, impedendo il passaggio al ricorrente
(condotta oggetto di altra causa pendente presso questo Tribunale, n.
r.g. 1128/17.
2 In data 31.10.2017, il resistente ha illecitamente demolito per l'intero il predetto muro di recinzione, costruendone un altro dotato di una quarta, precedentemente assente, apertura carrabile, della lunghezza di m. 3,5 circa, posta in stretta prossimità all'abitazione del ricorrente.
Inoltre, in base alle risultanze di una perizia appositamente richiesta dal ricorrente, risulta che il nuovo muro costruito dal resistente invade per 4-5 cm la strada privata del ricorrente:
considerato che
tale muro si sviluppa per una lunghezza di m. 25-26, il resistente ha occupato una superficie di 1,12 mq di terreno di proprietà del ricorrente.
Tali condotte - demolizione e ricostruzione del muro e apertura del quarto passaggio sul nuovo muro - rappresentano violazioni del possesso vantato dal ricorrente sulla strada di proprietà esclusiva, in spregio ai limiti della servitù di passaggio ivi pacificamente insistente a vantaggio del resistente, e determinandone un illecito aggravamento, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1067
c.c..
Parte resistente si è costituita, e ha chiesto il rigetto delle domande articolate dal ricorrente perché infondate.
Ha dedotto che il muro per il quale è causa è stato costruito negli anni '70 del 1900; le parti hanno acquistato le rispettive proprietà da un comune dante causa, e non hanno avuto problemi di vicinato per lungo tempo, collaborando anzi alla manutenzione dei luoghi.
Ha negato che i lavori eseguiti sul vecchio muro di divisione abbiano spostato la sua sagoma, e, quanto alla realizzazione della quarta apertura, allegato la sua piena legittimità, in quanto il diritto di
3 servitù consentirebbe al resistente di accedere alla sua proprietà transitando su qualsiasi tratto della traversa privata della Via Selene nella titolarità del ricorrente.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per testi, e c.t.u., volta ad accertare la sussistenza e l'eventuale entità del lamentato sconfinamento rispetto al vecchio tracciato del muro di confine.
Dopo l'esaurimento della fase istruttoria il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice per la decisione.
Con ordinanza resa in data 24.7.2019, a seguito del completamento della c.t.u. il precedente istruttore ha ritenuto, condividendo le valutazioni rese dal c.t.u., che ricostruzione del muro di confine abbia cagionato un avanzamento di esso, relativamente alla colonna d'aria sovrastante la base del muro stesso, di 1,7 cm.
Considerato che tale avanzamento è stato ritenuto superiore ai margini di tolleranza e corrispondente ad un ispessimento complessivo del muro, ha condannato il resistente ad arretrare il muro in modo tale che esso, su tutta la sua proiezione verticale, rispetti il confine rappresentato dalla base del vecchio tracciato di detto muro, ed ha respinto la domanda di rimozione della quarta apertura effettuata sul muro di confine, in quanto sito interamente nella proprietà del resistente.
La parte attrice ha chiesto la conferma del provvedimento, oltre all'ordine di ripristino del muro a mezzo eliminazione della quarta apertura realizzata, e alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte ricorrente a seguito delle illegittime condotte poste in essere dalla parte resistente.
4 Parte convenuta ha chiesto l'annullamento della richiamata ordinanza ed il rigetto delle ulteriori domande articolate da parte avversa.
Si ritiene sussistano i presupposti per confermare la citata ordinanza datata nella parte in cui ha ordinato il rifacimento del muro, ma che sussistano anche i presupposti per disporre la rimozione della quarta apertura realizzata dal resistente.
Se è vero, infatti, che non è contestato che il resistente abbia il diritto di transitare dalla strada privata del ricorrente onde accedere alla sua proprietà, in qualunque punto di detta strada, è anche vero che la quarta apertura integra un illecito aggravamento della servitù di passaggio.
Come emerge, infatti, dalla documentazione fotografica in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi sul punto (cfr. verbale di udienza del 30.5.2022), la realizzazione della quarta apertura sul muro di confine fra la strada e la proprietà del resistente impedisce di parcheggiare i veicoli in corrispondenza della apertura, e, inoltre, essendo collocata in prossimità dell'accesso della proprietà del ricorrente, rende difficoltosa la manovra corrispondete.
D'altra parte, in base al disposto normativo di cui all'art. 1067 c.c., “Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Nella condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, anche recentissima (cfr. Cass. 997/2025), se è vero che
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti
5 dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente, è anche vero che In tema di servitù prediali, l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto
a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Da ciò deriva che la realizzazione di un ulteriore accesso alla proprietà servente integra di per sé l'aggravamento, implicando una duplicazione degli ingressi (cfr. Cass. 20609/2021), e ciò, anche in considerazione del generale principio per il quale …
l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio (sul punto, fra le altre, Cass. 16604/2016).
Diversamente, deve essere rigettata, in quanto del tutto generica, la domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti, non specificamente allegati, ad eccezione delle spese di natura di natura tecnica connessa alla perizia redatta dal geometra di parte che, tuttavia, non appare causalmente connessa con la condotta di violazione del possesso.
6 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma l'odierna del 14.7.2019 quanto al rifacimento del muro di confine e ordina al resistente la cessazione immediata delle molestie e/o turbative al possesso del ricorrente sul terreno destinato a strada privata, nonché al possesso del ricorrente sul passo pedonale e carrabile sulla parte finale Pt_1
della strada privata e del corrispondente diritto di parcheggio;
dispone per l'effetto, ad esclusiva cura e spese del resistente, la totale rimozione della nuova quarta apertura con il ripristino della situazione precedente, tramite la chiusura, a cura e spese esclusive del convenuto di suddetta nuova apertura e con Parte_2
l'eliminazione /rimozione anche del nuovo quarto cancello automatico.
Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni perché infondata.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida, come da notula, in € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
7 Così deciso in Pisa, il 13/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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