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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica del 3 giugno 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1869/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2998/2024 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 11 marzo 2024 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. IE ON, Pec: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore;
- APPELLATO - Contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 9 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2998/2024 emessa il giorno 11 marzo 2024 dal Tribunale
Gl di Roma. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda concernere il controvalore della cd
Carta docenti per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 -
2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e, ritenuta la prescrizione per le spettanze maturate in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, accoglieva la domanda limitatamente alle competenze maturate negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Nel definire le spese le compensava integralmente.
E' fatta oggetto di gravame unicamente la statuizione sulle spese, affermandosi che la compensazione sia avvenuta in difetto delle condizioni di cui all'art.92 cpc e chiedendosi la riforma con la definizione in applicazione del criterio della soccombenza.
Nonostante la rituale notifica il (chiamato anche come espressione CP_2 dell'articolazione ) non si è costituito e Controparte_1 conseguentemente ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 3 giugno 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda rivendicava il diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 –
2019/20 – 2020/21 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 nei quali aveva lavorato come docente a tempo determinato.
Chiedeva, pertanto, che il venisse condannato, anche in via risarcitoria, al CP_2 pagamento in suo favore, della complessiva somma di € 4.000,00 (ossia € 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino Elettronico.
Nel contraddittorio con il , che eccepiva preliminarmente la prescrizione, il CP_2
Tribunale dichiarava la prescrizione per le spettanze maturate in relazione agli anni
Pag. 2 di 6 scolastici 2016/2017 e 2017/2018, mentre accoglieva la domanda per le competenze maturate negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.
Nel definire le spese, le compensava integralmente.
A sostegno del suddetto regolamento affermava <in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate, sussistono giusti motivi per
l'integralmente compensazione delle spese di lite tra le parti>>.
Avverso detta determinazione propone appello parziale (unicamente in punto di regolamento delle spese) . Parte_1
Assume l'appellante che non potessero ravvisarsi le condizioni per la compensazione disciplinate dall'art.92 cpc poiché la tematica sottesa alla domanda sarebbe stata acquisizione oramai consolidata sia nella normativa comunitaria, che della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che avrebbe ritenuto da tempo l'equiparazione dei diritti (incluso il diritto al beneficio della c.d. Carta Docenti) del personale assunto a tempo determinato a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Per altro non si sarebbe neppure trattato di una questione totalmente nuova come riconosciuto da altre decisioni di merito assunte in primo grado.
L'appello è parzialmente fondato.
Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni sebbene sussista, per come si spiegherà appresso, la soccombenza parziale.
E' corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era “assolutamente nuova” (e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché si trattava di questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontrati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione;
ma anche lo specifico diritto rivendicato dal lavoratore, come affermato nella medesima sentenza gravata, aveva ricevuto pieno riconoscimento dalla Suprema Corte con sentenza (richiamata in motivazione)
Pag. 3 di 6 risalente al 27 ottobre 2023 e dunque emessa ancor prima che venisse incardinato l'attuale giudizio che risaliva al dicembre dello stesso anno.
Le ulteriori <gravi ed eccezionali ragioni>> enucleate dalla giurisprudenza e costitute da “ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass.
n. 6424/2024) neppure potevano dirsi sussistenti proprio perché l'intervento risolutivo della Suprema Corte, che pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale si esprimeva sia in funzione nomofilattica nei confronti degli altri giudici, ma anche in funzione deflattiva di un futuro contenzioso, escludeva ogni incertezza interpretativa.
Pur tuttavia, nel caso di specie, a differenza di altre decisioni assunte da questa Corte in tema di regolamento delle spese su questioni di merito analoghe (come la sentenza
1513/2025 prodotta dall'appellante o la 4074/2024), la domanda del non è Pt_1 stata accolta integralmente, come sostenuto dall'appellante, ma solo in parte essendo stata ritenuta la prescrizione su due annualità delle otto da lui originariamente rivendicate.
Ciò va sottolineato al fine di rimarcare che è ravvisabile la soccombenza parziale.
In specie, secondo la giurisprudenza di legittimità, la reciproca soccombenza che giustifica, in alternativa alle gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 13583 del 2024,
Sez. 3, Ordinanza n. 8849 del 2024, 31 marzo 2022, n. 10538; Cass. 16/10/2020, n.
22584; Cass. 29 agosto 2017, n. 20526; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438);
27131 del 2022).
Ora, nonostante tale situazione indubbiamente ricorra nel caso di specie, resta il fatto che, in ogni caso, la parziale soccombenza non giustifica, ad avviso del Collegio,
Pag. 4 di 6 l'integrale compensazione, ma solo quella parziale, che, in rapporto alla misura dell'accoglimento, va disposta per un terzo, mentre la restante misura dei due terzi delle spese va posta a carico dell'appellato . CP_1
Il regolamento delle spese che rispecchia l'esito complessivo del giudizio viene disposto uniformemente nei due gradi, con la precisazione che il valore della causa in primo grado va rapportato alla reale misura del diritto accordato (che consta di 500 euro per ognuno dei sei anni) con applicazione dello scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00 con liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
La liquidazione in prossimità dei minimi si giustifica proprio per il fatto che la questione era al tempo dell'introduzione del giudizio oramai assodata anche alla luce della statuizione in sede di rinvio pregiudiziale della Suprema Corte sicché l'impegno difensivo profuso ne risultava corrispondentemente ridotto.
Il valore della causa in appello è dato, viceversa, dalla misura delle spese qui accordate
(2/3 di 1030,00 ossia euro 687,00) con conseguente applicazione del primo scaglione della tabella 12, con liquidazione dei compensi sempre nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Le spese così liquidate, vanno per entrambi i gradi distratte, in corrispondenza alla misura per cui è condanna a carico dell'amministrazione appellata, in favore dell'Avv.
IE ON che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n. 2998/2024 emessa il giorno 11 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza di primo grado-ferma nel resto- e, compensate le spese del primo grado nella misura di un terzo, pone a carico dell'amministrazione appellata la restante frazione dei due terzi delle spese da determinarsi sull'intero pari ad euro 1030,00 oltre iva cpa e spese
Pag. 5 di 6 generali, con distrazione della medesima frazione per cui è condanna in favore dell'Avv. IE ON.
2) Compensa di un terzo anche le spese del presente grado che liquidate nell'intero in euro 200,00 oltre iva cpa e spese generali sono per la restante frazione (2/3 dell'intero) poste a carico del e distratte in favore dell'Avv, IE ON. CP_2
Roma, 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza pubblica del 3 giugno 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.1869/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2998/2024 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 11 marzo 2024 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. IE ON, Pec: ; Email_1
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore;
- APPELLATO - Contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 9 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2998/2024 emessa il giorno 11 marzo 2024 dal Tribunale
Gl di Roma. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda concernere il controvalore della cd
Carta docenti per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 -
2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 e, ritenuta la prescrizione per le spettanze maturate in relazione agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, accoglieva la domanda limitatamente alle competenze maturate negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Nel definire le spese le compensava integralmente.
E' fatta oggetto di gravame unicamente la statuizione sulle spese, affermandosi che la compensazione sia avvenuta in difetto delle condizioni di cui all'art.92 cpc e chiedendosi la riforma con la definizione in applicazione del criterio della soccombenza.
Nonostante la rituale notifica il (chiamato anche come espressione CP_2 dell'articolazione ) non si è costituito e Controparte_1 conseguentemente ne è stata dichiarata la contumacia all'odierna udienza.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 3 giugno 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda rivendicava il diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 –
2019/20 – 2020/21 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 nei quali aveva lavorato come docente a tempo determinato.
Chiedeva, pertanto, che il venisse condannato, anche in via risarcitoria, al CP_2 pagamento in suo favore, della complessiva somma di € 4.000,00 (ossia € 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino Elettronico.
Nel contraddittorio con il , che eccepiva preliminarmente la prescrizione, il CP_2
Tribunale dichiarava la prescrizione per le spettanze maturate in relazione agli anni
Pag. 2 di 6 scolastici 2016/2017 e 2017/2018, mentre accoglieva la domanda per le competenze maturate negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.
Nel definire le spese, le compensava integralmente.
A sostegno del suddetto regolamento affermava <in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate, sussistono giusti motivi per
l'integralmente compensazione delle spese di lite tra le parti>>.
Avverso detta determinazione propone appello parziale (unicamente in punto di regolamento delle spese) . Parte_1
Assume l'appellante che non potessero ravvisarsi le condizioni per la compensazione disciplinate dall'art.92 cpc poiché la tematica sottesa alla domanda sarebbe stata acquisizione oramai consolidata sia nella normativa comunitaria, che della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che avrebbe ritenuto da tempo l'equiparazione dei diritti (incluso il diritto al beneficio della c.d. Carta Docenti) del personale assunto a tempo determinato a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Per altro non si sarebbe neppure trattato di una questione totalmente nuova come riconosciuto da altre decisioni di merito assunte in primo grado.
L'appello è parzialmente fondato.
Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni sebbene sussista, per come si spiegherà appresso, la soccombenza parziale.
E' corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era “assolutamente nuova” (e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché si trattava di questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontrati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione;
ma anche lo specifico diritto rivendicato dal lavoratore, come affermato nella medesima sentenza gravata, aveva ricevuto pieno riconoscimento dalla Suprema Corte con sentenza (richiamata in motivazione)
Pag. 3 di 6 risalente al 27 ottobre 2023 e dunque emessa ancor prima che venisse incardinato l'attuale giudizio che risaliva al dicembre dello stesso anno.
Le ulteriori <gravi ed eccezionali ragioni>> enucleate dalla giurisprudenza e costitute da “ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass.
n. 6424/2024) neppure potevano dirsi sussistenti proprio perché l'intervento risolutivo della Suprema Corte, che pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale si esprimeva sia in funzione nomofilattica nei confronti degli altri giudici, ma anche in funzione deflattiva di un futuro contenzioso, escludeva ogni incertezza interpretativa.
Pur tuttavia, nel caso di specie, a differenza di altre decisioni assunte da questa Corte in tema di regolamento delle spese su questioni di merito analoghe (come la sentenza
1513/2025 prodotta dall'appellante o la 4074/2024), la domanda del non è Pt_1 stata accolta integralmente, come sostenuto dall'appellante, ma solo in parte essendo stata ritenuta la prescrizione su due annualità delle otto da lui originariamente rivendicate.
Ciò va sottolineato al fine di rimarcare che è ravvisabile la soccombenza parziale.
In specie, secondo la giurisprudenza di legittimità, la reciproca soccombenza che giustifica, in alternativa alle gravi ed eccezionali ragioni, alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 13583 del 2024,
Sez. 3, Ordinanza n. 8849 del 2024, 31 marzo 2022, n. 10538; Cass. 16/10/2020, n.
22584; Cass. 29 agosto 2017, n. 20526; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438);
27131 del 2022).
Ora, nonostante tale situazione indubbiamente ricorra nel caso di specie, resta il fatto che, in ogni caso, la parziale soccombenza non giustifica, ad avviso del Collegio,
Pag. 4 di 6 l'integrale compensazione, ma solo quella parziale, che, in rapporto alla misura dell'accoglimento, va disposta per un terzo, mentre la restante misura dei due terzi delle spese va posta a carico dell'appellato . CP_1
Il regolamento delle spese che rispecchia l'esito complessivo del giudizio viene disposto uniformemente nei due gradi, con la precisazione che il valore della causa in primo grado va rapportato alla reale misura del diritto accordato (che consta di 500 euro per ognuno dei sei anni) con applicazione dello scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00 con liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
La liquidazione in prossimità dei minimi si giustifica proprio per il fatto che la questione era al tempo dell'introduzione del giudizio oramai assodata anche alla luce della statuizione in sede di rinvio pregiudiziale della Suprema Corte sicché l'impegno difensivo profuso ne risultava corrispondentemente ridotto.
Il valore della causa in appello è dato, viceversa, dalla misura delle spese qui accordate
(2/3 di 1030,00 ossia euro 687,00) con conseguente applicazione del primo scaglione della tabella 12, con liquidazione dei compensi sempre nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Le spese così liquidate, vanno per entrambi i gradi distratte, in corrispondenza alla misura per cui è condanna a carico dell'amministrazione appellata, in favore dell'Avv.
IE ON che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla
[...] sentenza n. 2998/2024 emessa il giorno 11 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza di primo grado-ferma nel resto- e, compensate le spese del primo grado nella misura di un terzo, pone a carico dell'amministrazione appellata la restante frazione dei due terzi delle spese da determinarsi sull'intero pari ad euro 1030,00 oltre iva cpa e spese
Pag. 5 di 6 generali, con distrazione della medesima frazione per cui è condanna in favore dell'Avv. IE ON.
2) Compensa di un terzo anche le spese del presente grado che liquidate nell'intero in euro 200,00 oltre iva cpa e spese generali sono per la restante frazione (2/3 dell'intero) poste a carico del e distratte in favore dell'Avv, IE ON. CP_2
Roma, 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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