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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa NG FU Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 695 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
ZA, ivi elettivamente domiciliata in Via Montello n. 39 presso lo studio dell'Avv. Cristian
PI (C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 508/2017 (R.G. n. 1810/2017), notificato in data 1.12.2017 e depositato in cancelleria in data 6.12.2017, e che dichiara ai sensi di legge di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: che espressamente Email_1 si indica quale domicilio digitale,
-Appellante-
Contro
C.F. e P. IVA n. , con sede in Via N. Paganini n. 69, 67051 Controparte_1 P.IVA_1
ZA (Aq), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa anche in via disgiunta dall'avv. Chiara TOZZOLI C.F._3
(C.F. ) e dall'avv. Herbert SIMONE (C.F. ), entrambi C.F._4 C.F._5 del Foro di ZA - giusta procura per ogni stato e grado dell'8.3.2024 acclusa alla comparsa di costituzione dell'11.3.2024 nel procedimento di primo grado n. 1810/2017 R.G Tribunale di ZA
- elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Sabotino n. 36, ZA (domicili digitali
Reginde e;
Email_2 Email_3
-Appellata- - 2 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 241/2024, emessa dal Tribunale di ZA il 19 giugno
2024 e pubblicata in data 29 giugno 2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante, nell'atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte nel presente atto d'appello e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, in riforma della sentenza n.
241/2024 del Tribunale Civile di ZA, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, emessa in data 19.6.2024 nella causa civile iscritta al R.G. n. 1810/2017, depositata in cancelleria in data 29.6.2024, notificata in data 1.7.2024,
-in via principale: revocare, dichiarare nullo, annullare e/o comunque dichiarare inefficace nei confronti della sig.ra , il decreto ingiuntivo del Tribunale di ZA n. 518 del Pt_1 Parte_1
19.10.2017 (R.G. 1112/2017), dichiarando che nulla è dovuto all'opposta in quanto CP_1 infondata la pretesa di cui al ricorso relativo notificato unitamente al decreto il 24.10.2017;
- in via riconvenzionale: accertata e dichiarata, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, la riconducibilità delle infiltrazioni di acqua meteorica nell'appartamento della sig.ra Parte_1
alla non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte della
[...] CP_1 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dall'attrice opponente, quantificati nella misura di € 3.999,56, oltre IVA, o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia secondo il prudente apprezzamento della Ecc.ma Corte adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento di danno al soddisfo;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle altrui ragioni, rideterminare
l'importo ingiunto nella misura determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 1657 c.c., in ogni caso ponendo in compensazione l'eventuale importo dovuto alla ditta con quanto da questa CP_1 eventualmente dovuto alla sig.ra a titolo di risarcimento dei danni. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 14.3.2014 n. 55
(aggiornato al D.M. 147/2022), oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge.
Per l'appellato: nella comparsa di costituzione
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila respingere l'appello avverso in quanto inammissibile e infondato, sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese del doppio grado di lite e con salvezza di ogni diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 241/2024 pubblicata in data 29.06.2024 il Tribunale di ZA pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 508/2017 proposta da nei Parte_1 confronti di che aveva agito per un credito pari ad €. 7.438,78, oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura, preteso a titolo di pagamento a saldo della quota ripartita a carico della opponente stessa per lavori di ristrutturazione eseguiti presso lo stabile condominiale, sito in ZA, via L'Aquila n.
68, in forza di regolare contratto di appalto, rigettava la spiegata opposizione con conferma integrale - 3 -
del decreto ingiuntivo opposto e rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta sempre dalla opponente che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente, premessa la ricostruzione del fatto storico:
-in via preliminare ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché alcuna somma sarebbe spettata alla ditta opposta sul presupposto della inesistenza del credito che era stato disconosciuto sia nell'an che nel quantum;
-in particolare, ha dedotto l'inesatta esecuzione dei lavori da parte della ditta durante lo smantellamento del tetto da cui erano derivati danni patrimoniali all'immobile di proprietà esclusiva conseguenti ad infiltrazioni di acqua, sollevando l'eccezione di inadempimento contrattuale a carico della opposta ex art. 1460 c.c.;
-ha poi proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito ed a causa di lamentate infiltrazioni di acqua all'interno del suo appartamento derivate da vizi nella esecuzione dei lavori, con richiesta di rideterminazione della somma effettivamente dovuta alla opposta, anche all'esito di apposita Ctu tecnica, da porre eventualmente, in caso di accertamento della debenza del credito, in compensazione con le somme riconosciute in favore della ditta opposta.
1.2 Si costituiva in giudizio la opposta, per contestare e impugnare le avverse domande, Controparte_1 deduzioni ed eccezioni, rilevandone la totale infondatezza, assumendo la regolare esecuzione dei lavori che era stata certificata sia dal condominio committente che dal direttore dei lavori;
insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
1.3 Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, acquisite le prove documentali ed espletata la prova orale, la causa veniva stata trattenuta a decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione, premessa la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale procedimento il cui oggetto non è limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, essendo esteso anche all'accertamento del credito preteso dall'opposto, analizzato altresì l'onere della prova posto a carico delle parti in tale particolare giudizio, nel cui ambito il creditore opposto deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, attraverso la prova della fonte legale o negoziale del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e con l'allegazione dell'altrui inadempimento, mentre al debitore opponente spetta la prova del suo esatto adempimento oppure l'introduzione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria, il primo giudice ha evidenziato:
-che l'esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta in favore del condominio era da ritenere un fatto pacifico e incontestato e che a tale riguardo alcuna contestazione era stata avanzata dalla opponente;
- 4 -
-che in relazione ai lavori, l'eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. dalla opponente a causa della supposta non corretta esecuzione degli stessi non poteva essere accolta sul presupposto che dalle risultanze istruttorie era emerso che, mentre parte opposta aveva fornito la prova liberatoria circa il suo esatto adempimento, avendo prodotto il contratto di appalto, le fatture emesse all'esito dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal Direttore dei lavori,
l'elenco dei condomini morosi a firma dell'amministratore di condominio e la messa in mora, le eccezioni sollevate dall'opponente erano risultate prive di adeguato riscontro probatorio non avendo, tra l'altro, mosso alcuna contestazione in ordine alla documentazione prodotta dalla opposta relativamente all'elenco dei condomini morosi ed alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
-che era infondata anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla stessa opponente, ritenendo emblematica al riguardo la circostanza per cui i pretesi danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dello stabile condominiale all'interno dell'appartamento erano stati denunciati solo ed esclusivamente in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo opposto;
-che era, inoltre, da escludere l'insorgenza dal tetto del lamentato fenomeno infiltrativo all'interno dell'appartamento di proprietà dell'opponente, sul rilievo assorbente che il bene era posto al secondo piano dello stabile condominiale, strutturato su tre livelli, quindi non ad immediato ridosso e contatto con il tetto.
Conclusivamente, sulla base di detti elementi rigettava sia l'opposizione al decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante, ha contestato la decisione del Tribunale di
ZA chiedendone la riforma sulla base di diversi motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali. Omesso esame e motivazione di elementi istruttori rilevanti ai fini della decisione. Non aderenza della decisione al quadro probatorio in atti.
Con tale motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto da un lato provata l'obbligazione di pagamento avanzata in sede monitoria e dall'altro prive di riscontro le contestazioni sollevate circa l'inesatta esecuzione dei lavori e infondata la richiesta di danni per le infiltrazioni di acqua subite, in quanto sarebbe stata condizionata da una lettura errata e superficiale delle risultanze istruttorie, oltre che da omissioni e travisamenti della prova documentale e orale, emergendo un contrasto evidente tra la motivazione ed il quadro istruttorio.
In primo luogo, il primo giudice avrebbe errato nel ravvisare la tardiva denuncia dei danni da infiltrazione, tralasciando di considerare che parte appellante aveva regolarmente prodotto la missiva a.r. datata 10.04.2015, inviata quindi circa 30 mesi prima della notifica del decreto ingiuntivo, con la quale aveva provveduto formalmente a segnalare alla odierna appellata la presenza di danni all'interno del suo appartamento derivanti dalle infiltrazioni di acqua, con contestuale diffida alla loro eliminazione. - 5 -
Ancora, il primo giudice avrebbe omesso del tutto di valutare e valorizzare, oltre alle ulteriori dichiarazioni testimoniali raccolte in sede istruttoria, le risultanze contenute nella perizia tecnica redatta in data 22.11.2017 dal consulente di parte, Geom. , nella quale erano Persona_1 stati specificati i danni verificatisi all'interno dell'appartamento dell'appellante, individuate le cause da cui erano derivati e indicati i lavori ritenuti necessari per eliminare i danni subiti con la relativa quantificazione;
tutte circostanze, queste, che fra l'altro erano state puntualmente confermate dal suo autore in veste di testimone, la cui assoluta rilevanza deriverebbe dal fatto che il consulente di parte era a piena conoscenza dei fatti, avendo egli svolto all'epoca dei lavori la funzione di direttore dei lavori per conto del . Parte_2
2.2 Errore nella valutazione della distribuzione degli oneri probatori in tema di eccezione di inadempimento con riferimento al mancato assolvimento da parte dell'opposta della prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento.
Con tale motivo parte appellante censura la parte della sentenza nella quale, dopo aver inquadrato nell'ambito dell'eccezione di inadempimento ex art. art. 1460 c.c. le contestazioni sollevate dalla appellante circa l'errata esecuzione dei lavori, stante la presunzione di colpa in capo all'inadempiente a norma dell'art. 1218 c.c., il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore nell'applicazione concreta del principio sull'onere della prova, ribaltandone le regole.
In particolare, rileva che tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, qualora il debitore convenuto si dovesse avvalere dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in deroga alla regola generale i ruoli delle parti in lite risulterebbero invertiti, nel senso che mentre il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, spetta invece al creditore l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento alla sua condotta.
Nella fattispecie in esame, l'odierna appellante non solo aveva allegato l'inesatto adempimento ma lo avrebbe pure pienamente dimostrato nel corso del giudizio attraverso l'espletata istruttoria, laddove parte appellata non avrebbe fornito la prova dell'esatto adempimento, posto che i documenti citati dal primo giudice sarebbero inidonei e tali da non superare gli addebiti mossi.
2.3 Erroneo ed illegittimo riconoscimento del credito richiesto dalla opposta: contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza in punto di valore probatorio della fattura commerciale.
Con tale motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe riconosciuto l'esistenza del credito richiesto dalla odierna appellata basandosi esclusivamente sulle fatture commerciali le quali, come è noto, pur essendo documenti sufficienti ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, essendo atti di formazione unilaterale, non sarebbero inidonee a comprovare il quantum della pretesa creditoria, occorrendo a tale scopo ulteriori mezzi e elementi di prova.
Inoltre, osserva come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il corrispettivo preteso e vantato dal creditore dovrebbe in ogni caso essere proporzionato in riferimento alla natura, alla quantità, alla qualità delle prestazioni eseguite ed al risultato utile conseguito dal committente, tutte circostanze - 6 -
sulle quali l'odierno appellante aveva svolto apposita attività istruttoria, dimostrando l'inesatta esecuzione dei lavori svolti dalla appellata, ma che il primo giudice non avrebbe per nulla tenuto in considerazione, omettendo di valorizzare le risultanze istruttorie.
2.4 Violazione delle norme sostanziali e processuali che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio ed alla valutazione delle prove (artt. 2697 e 2729 c.c.; artt. 115 e 116 cpc).
Con tale motivo censura la sentenza impugnata eccependo il fatto che il primo giudice, in violazione di legge e in dispregio alle regole sancite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere e valutazione della prova, con specifico riferimento al valore da assegnare alla perizia stragiudiziale di parte, specie se, come nel caso in oggetto, risultava confermata dal suo autore in sede di escussione, quale testimone, avrebbe omesso del tutto di considerare e valutare tale documento e le risultanze in esso contenute, nonostante il fatto che alla perizia in esame avrebbe dovuto riconoscersi valore e dignità di prova a tutti gli effetti, con il conseguente obbligo da parte del giudice di esprimere la sua valutazione in ordine ai fatti ed agli accertamenti in essa contenuti.
Viceversa, tralasciando totalmente di valutare tale documento e in generale gli ulteriori elementi testimoniali acquisiti agli atti, avrebbe reso una decisione completamente avulsa dal materiale istruttorio, senza fornire nella motivazione i criteri che avevano determinato la formazione del suo convincimento e senza indicare i motivi che avevano favorito, tra le varie risultanze probatorie, la scelta delle prove ritenute più attendibili e idonee a dimostrare i fatti in discussione.
3. Si è costituita in grado appello, la quale ha rilevato l'infondatezza delle ragioni poste Controparte_1
a base del proposto gravame, insistendo per il suo rigetto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
Ha evidenziando come il primo giudice avesse reso una motivazione lineare e adeguata alle risultanze istruttorie, indicando le prove e, in generale, i documenti ritenuti rilevanti, essendo emerso l'esatto adempimento della prestazione da parte dell'odierna appellata, laddove l'appellante non aveva dimostrato i fatti posti a sostegno della spiegata opposizione e della domanda riconvenzionale.
Al proposito ha rilevato che la perizia tecnica non era utilizzabile come prova perché sarebbe stata redatta da un soggetto incompatibile, avendo il tecnico di parte svolto in precedenza il ruolo di direttore dei lavori e perché le risultanze contenute nella perizia si porrebbero in netta contraddizione con le dichiarazioni di conformità dei lavori rilasciate dal tecnico di parte nella sua precedente veste di direttore dei lavori. Mentre le ulteriori dichiarazioni dei testimoni della odierna appellante sarebbero, oltre che inattendibili per il vincolo di parentela con la parte, del tutto irrilevanti perché contenenti valutazioni tecniche.
4. All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio ha riservato la causa in decisione. - 7 -
5. L'appello, esclusa qualsiasi rilevanza pratica dell'eccepita duplicazione del deposito delle note di p.c. da parte dell'appellante, avendo entrambe il medesimo contenuto, è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Con l'atto di appello vengono mossi diversi rilievi avverso la sentenza impugnata che, tuttavia, possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti introducono nella sostanza una critica sul metodo utilizzato dal primo giudice per determinare il suo convincimento, sulla operata valutazione delle risultanze istruttorie, sia documentali che orali, nonché sulla corretta applicazione delle regole in tema di onere della prova.
In linea generale, si deve affermare che la valutazione della prova, ad eccezione dell'ipotesi di prova legale che ha carattere vincolante per il giudice, è un'attività rimessa di regola alla discrezionalità ed al suo prudente apprezzamento in ossequio al principio del suo libero convincimento, con l'unico limite rappresentato dalla adeguata motivazione da cui si deve da un lato evincere l'iter logico-argomentativo seguito per giungere alla decisione e dall'altro individuare gli elementi di fatto e di diritto nonché le prove ritenute decisive, non essendo invece richiesto in capo al giudice l'onere di dare conto dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite (Cass. Civ. n.
21187/2019, n. 10499/2006; conforme Cass. Civ. n. 1747/2003) che, implicitamente, sono da ritenere rigettate.
Fatta tale premessa, alla luce delle specifiche contestazioni contenute nell'atto di appello, in questa sede appare necessario riesaminare tutto il materiale istruttorio acquisito, al fine di stabilire la fondatezza o meno della domanda proposta dalla odierna appellante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente alla domanda riconvenzionale per i danni subiti a causa dei denunciati vizi di realizzazione dei lavori, domande che sono state entrambe rigettate integralmente dal primo giudice, il quale ne ha ravvisato l'infondatezza sul presupposto dell'assenza di adeguata prova.
Nella fattispecie in esame, il materiale istruttorio è costituito dalla prova documentale e orale, dal cui esame complessivo, emergono i seguenti dati di fatto:
- con regolare contratto di appalto il committente, nel quale è ricompreso l'immobile di Parte_2 proprietà dell'appellante, aveva affidato alla ditta appellata l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione consistenti nella sostituzione del tetto con realizzazione, previo smantellamento di quello esistente, di uno nuovo realizzato con struttura portante di travi in legno lamellare e manto di tegole, nella sostituzione del canale di scolo e dei discendenti e nella pitturazione delle facciate;
- la direzione dei lavori era stata affidata al Geom. ; Persona_1
- come attestato dalla dichiarazione di regolare esecuzione a firma del già menzionato direttore dei lavori e dal certificato di collaudo, i lavori, inerenti le parti comuni dei fabbricato, risultano ultimati e conclusi nel rispetto di quanto previsto nel contratto di appalto e in conformità ai relativi computi metrici;
- il corrispettivo per i lavori portato nelle fatture emesse dalla appellata e regolarmente contabilizzate in aderenza al contratto di appalto ed ai relativi computi metrici, non risulta essere stato contestato dal - 8 -
condominio committente il quale, anzi, attraverso l'invio dell'elenco dei condomini morosi ne aveva di fatto accertato la regolarità;
- all'esito dei lavori, come da apposito elenco formato e fornito alla ditta appellata dall'amministratore di condominio, residuavano alcuni condomini morosi che risultavano in ritardo nel pagamento della rispettiva quota di loro spettanza a saldo;
- fra i condomini morosi vi era anche l'odierna appellante la quale, dopo aver versato l'anticipo di €.
3.000,00, si era rifiutata di pagare la quota parte calcolata a suo carico a saldo dei lavori, rivendicando ed opponendo la sopravvenienza di danni all'interno del suo immobile cagionati da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto dello stabile e imputabili ad una cattiva realizzazione dell'opera o comunque a difetti nella lavorazione imputabili alla ditta, verificatasi durante lo smantellamento del tetto;
- la presenza dei vizi era stata tempestivamente formalizzata dalla appellante tramite la missiva a.r. del
10.04.2015, acquisita agli atti del giudizio, con la quale l'odierna appellante aveva provveduto a denunciare alla ditta appellata i danni verificatisi all'interno del suo appartamento, con contestuale diffida alla loro eliminazione, diffida successivamente reiterata con ulteriore missiva;
- l'esistenza dei danni denunciati ed il nesso causale con l'evento dannoso, ovvero l'errata esecuzione dei lavori, risultano evidenziati nella consulenza tecnica di parte prodotta in allegato all'atto di opposizione, che è stata redatta su incarico dell'appellante dal Geom. il quale, Persona_1 nel corso dei lavori presso lo stabile condominiale, aveva svolto la funzione di direttore dei lavori.
Dalla documentazione atti, considerata nella sua globalità, si denota in primo luogo che la ditta appaltatrice, odierna appellata, aveva eseguito e portato a compimento i lavori commissionati dal condominio secondo quanto previsto nel contratto di appalto e nei computi metrici, realizzando l'opera per cui aveva ricevuto l'incarico. L'adempimento della prestazione è attestato in via diretta dalla documentazione acquisita agli atti di causa, segnatamente la dichiarazione di regolare esecuzione e il certificato di collaudo e in via indiretta dalla ravvisata assenza di qualsivoglia contestazione in merito all'andamento dei lavori e alla loro conclusione da parte del il quale, quindi, Controparte_3 ha accettato l'opera senza particolari riserve.
Dunque, alla luce della documentazione prodotta e della mancanza di contestazioni da parte del committente, la realizzazione ed il completamento dell'opera da parte della odierna appellata in conformità alle disposizioni contrattuali è un dato oggettivo, così come il suo diritto ad ottenere il relativo compenso.
Si deve affermare, pertanto, che la ditta appellata ha adempiuto alla sua prestazione nascente dal contratto di appalto stipulato con il condominio committente, avendo fornito adeguata prova circa la realizzazione ed ultimazione dell'opera (rifacimento di parte del tetto dell'edificio) secondo quanto previsto nel contratto e nei computi metrici allegati.
Di conseguenza, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla parte appellante deve ritenersi infondata, in quanto risulta superata dalla parte appellata la quale ha provveduto a fornire la - 9 -
prova del suo adempimento e non solo attraverso la produzione delle fatture, motivo per cui il rifiuto dell'appellante di corrispondere la quota parte ripartita a suo carico per il saldo dei lavori è da considerare illegittimo, dovendosi quindi confermare l'obbligazione di pagamento avanzata dalla appellata nei confronti dell'appellante.
In relazione al quantum della pretesa creditoria, ovvero il corrispettivo richiesto dalla odierna appellata ed indicato nelle fatture commerciali emesse all'esito dei lavori, esso appare giustificato, conforme ai lavori eseguiti e adeguatamente supportato dalla prova documentale.
Sotto tale profilo, la doglianza sollevata dalla appellante secondo cui parte appellata non avrebbe diritto al compenso perché, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non avrebbe fornito, come era suo preciso onere, la prova della esatta esecuzione dell'opera né tantomeno avrebbe documentato l'importo richiesto, non appare meritevole di accoglimento.
Circa la prova della regolare esecuzione dei lavori è stato già chiarito che tale prova sussiste ed è stata puntualmente fornita.
Inoltre, contrariamente a quanto contestato, occorre ribadire che il credito in realtà non è fondato esclusivamente sulle fatture commerciali, avendo parte appellata prodotto oltre alle citate fatture regolarmente contabilizzate, il titolo del credito, ovvero il contratto di appalto stipulato con il condominio, i computi metrici asseverati dal D.L. che risultano conformi al contratto di appalto, nonché l'elenco dei condomini inadempienti, fra i quali, l'appellante.
Oltre a tali riscontri documentali, occorre poi aggiungere la circostanza per cui il Parte_2 committente dei lavori non ha mai sollevato alcuna eccezione o contestazione né sull'adempimento del contratto né tantomeno in relazione agli importi richiesti quale corrispettivo dalla odierna appellata che, pertanto, deve essere confermato anche in tale sede.
Un altro dato che emerge nella vicenda oggetto di lite, è quello relativo all'insorgenza dei danni da infiltrazione di acqua residuati dai lavori eseguiti dalla odierna appellata che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, sono stati puntualmente e formalmente denunciati dall'appellante sin dalla citata missiva a.r. del 10.04.2015.
Tali danni, sono stati ribaditi anche nella consulenza di parte redatta dal Geom. , nella Persona_1 quale sono evidenziati l'origine, le cause, la dipendenza con i lavori realizzati dalla ditta, gli interventi richiesti per la loro eliminazione ed il relativo costo da sostenere. Si tratta di danni da infiltrazioni con ammaloramento delle pareti di alcuni vani dell'appartamento e con interessamento dell'impianto elettrico.
Sotto tale profilo, come affermato da questa corte nella recente sentenza n. 455/2024, emessa in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, si deve rimarcare il valore probatorio da assegnare alla consulenza tecnica di parte (ancorchè non giurata) nel caso di avvenuta conferma del suo contenuto da parte del suo autore in sede di escussione testimoniale, da cui deriva il conseguente obbligo da parte del giudice di valutarla ed analizzarla. - 10 -
In particolare, la consulenza e la perizia di parte, di per sé considerate, non hanno un autonomo valore di prova, essendo assimilabili piuttosto ad una mera allegazione difensiva. Tuttavia, alla parte che ha prodotto la perizia o la consulenza viene concessa la facoltà di richiedere la prova per testi a mezzo dell'autore della perizia stessa avente per oggetto le circostanze di fatto ivi accertate che, qualora confermate dal consulente di parte in tale veste, possono acquisire valore e dignità di prova sulla quale il giudice dovrà esprimere la sua valutazione ai fini della decisione (Cass. Civ. 2980/2023).
Nella fattispecie in esame, la prova per testi a mezzo del consulente tecnico della parte appellante,
Geom. , è stata richiesta, ammessa e regolarmente espletata. Nel corso della Persona_1 sua testimonianza, il consulente tecnico, la cui piena attendibilità deriva dalla conoscenza diretta dei fatti per cui è causa per aver svolto la funzione di direttore dei lavori nel corso della realizzazione dell'opera in oggetto, ha confermato integralmente la sua relazione, unitamente alle valutazioni tecnico-estimative espresse nelle conclusioni della medesima perizia.
Inoltre, ha chiarito la natura, le cause e la portata dei danni da infiltrazione all'interno dell'appartamento dell'appellante, quantificandone i relativi costi per procedere alla loro eliminazione, ha indicato il periodo in cui si erano verificate le infiltrazioni e le ragioni che le avevano determinate, asserendo che le infiltrazioni avevano interessato anche gli appartamenti di altri e diversi condomini e che le infiltrazioni all'interno dell'unità immobiliare dell'appellante, pur essendo questa posta al piano secondo dello stabile e non immediatamente sotto il tetto, si erano ugualmente verificate poiché erano state favorite dalla discesa di acqua piovana lungo le pareti dello stabile a causa della mancanza di una CP_ parte del tetto e del cornicione, che erano stati temporaneamente rimossi dalla odierna appellata in attesa della realizzazione e posizionamento del nuovo tetto;
ha, inoltre, affermato che la odierna appellata aveva riconosciuto l'esistenza dei danni cagionati, impegnandosi alla loro eliminazione ed al ripristino dello stato quo ante.
Il consulente, in particolare, escusso all'udienza del 18 novembre 2019, premessa la sua precedente qualità di direttore dei lavori, previa conferma della relazione a sua firma, ha affermato che “i lavori iniziarono nel dicembre di qualche anno fa” (novembre 2014), “si decise solo di fare una parte del tetto visto il periodo di Dicembre, poi si verificò una forte pioggia che causò l'infiltrazione dal solaio agli appartamenti sottostanti e la ditta esecutrice dei lavori si impegnò a riparare i danni”.
Ed ancora, ha specificato che l'immobile di proprietà dell'appellante “non si trova proprio sotto il tetto ma è stato interessato dalle infiltrazioni perché l'acqua è scesa, in assenza del cornicione, dalla parete”, confermando la circostanza che le infiltrazioni si erano verificate a seguito della rimozione della copertura esistente e che avevano interessato, oltre a quello della parte appellante, altri appartamenti.
In applicazione del principio sopra richiamato, attraverso l'escussione del suo autore, quale teste la consulenza di parte prodotta dall'appellante a sostegno delle sue rivendicazioni, da mera allegazione difensiva aveva ed ha acquisito a tutti gli effetti dignità e valore di elemento di prova, pienamente - 11 -
utilizzabile ai fini della decisione, quantomeno in relazione ai fatti affermati dal tecnico, quali i danni accertati e la loro dipendenza causale dai lavori realizzati dalla ditta appellata.
Appare, pertanto, ravvisabile l'omissione in cui è incorso il primo giudice laddove nella motivazione, nell'evidenziare l'assenza di ogni prova circa i danni, ha totalmente tralasciato di prendere in considerazione la suddetta perizia di parte che, invece, analizzata nel suo particolare contenuto, unitamente alle precisazioni affermate dal suo autore nel corso della testimonianza, era ed è da ritenere un documento utile e rilevante ai fini della decisione, atteso che evidenzia l'esistenza dei danni denunciati dall'appellante e soprattutto la loro dipendenza causale dai lavori eseguiti dalla ditta appellata, anche attraverso una precisa collocazione temporale.
Sulla base dei riscontri probatori sopra elencati, in assenza di argomenti o elementi di segno contrario diretti ad escluderne la compatibilità, si deve affermare che i danni lamentati dall'appellante siano effettivamente riconducibili all'evento dannoso, ovvero le infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto CP_ che era stato temporaneamente rimosso dalla .
Del resto, la presenza dei danni o, meglio, delle infiltrazioni nel corso dei lavori risulta attestata e confermata anche dagli altri testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, e Testimone_1 Tes_2
, la cui attendibilità, in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni, non può essere esclusa
[...] dalla mera esistenza del vincolo di parentela con la odierna parte appellante. Essi, inoltre, non hanno riferito su questioni di ordine tecnico o espresso valutazioni che sono inibite ai testi, ma hanno solo rappresentano una situazione di fatto, compatibile con la qualità di testimoni. L'ulteriore profilo rimarcato dalla appellata relativo al decesso della parte appellante che avrebbe determinato la trasformazione dei testi in parte del processo non appare pertinente, in primo luogo perché il decesso non è stato dichiarato dalla parte interessata, in secondo luogo perché e in ogni caso la testimonianza era stata resa in epoca precedente al decesso.
Ed ancora, le circostanze di fatto indicate dal consulente di parte e dagli altri testimoni risultano confermate anche dal materiale fotografico acquisito agli atti ed allegato alla perizia di parte, nella quale viene evidenziato e rappresentato lo stato di fatto in cui versava parte dell'immobile interessato dalle infiltrazioni.
Per quanto attiene il costo complessivo delle riparazioni necessarie a ripristinare lo stato preesistente, esso deve ritenersi congruo in quanto adeguato ai danni e supportato da valutazioni tecnico-estimative che, tra l'altro, non sono state oggetto di specifica e puntuale contestazione, attesa l'assenza di rilievi o critiche espresse dalla odierna appellata in merito alle singole voci di spesa indicate e stimate nella perizia di parte, la quale, al contrario, per un verso ha eccepito l'inutilizzabilità della perizia tecnica di parte perché redatta da soggetto incompatibile o interessato alla vicenda per aver espletato nella stessa vicenda il ruolo di direttore dei lavori e perché risulterebbe contrastante con la precedente dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dallo stesso direttore dei lavori e, per altro verso, ha negato l'imputabilità dei danni alla sua condotta, adducendo l'avvenuta esecuzione dei lavori - 12 -
a regola d'arte, giusta asseverazione da parte dello stesso direttore dei lavori, il che escluderebbe in radice ogni sua responsabilità in merito ai pretesi danni patrimoniali.
Tali contestazioni, tuttavia, non appaiono fondate. Per quanto attiene alla ravvisata incompatibilità del direttore dei lavori a svolgere successivamente il ruolo di consulente tecnico di parte, in linea generale occorre osservare che non vi è alcuna preclusione normativa affinchè un ex direttore dei lavori possa essere successivamente nominato Ctp, non essendo previsti limiti espliciti in tal senso.
Infatti, a differenza del Ctu che opera sotto il vincolo del giuramento di prestare la sua opera con imparzialità, il Ctp non è soggetto ai vincoli ed alle condizioni di incompatibilità previste per il Ctu, ciò in quanto non sussistono ragioni giuridiche ostative affinchè il ruolo di Ctp possa essere assunto anche da chi aveva in precedenza svolto la funzione di D.L. in relazione ad una vicenda contrattuale per cui è insorta una lite. Anzi, il suo contributo appare maggior vantaggioso proprio in conseguenza della sua diretta conoscenza dei fatti.
A maggior ragione nella fattispecie in esame, posto che l'appellante non era una parte formale del contratto di appalto concluso fra la ditta appellata ed il condominio, ma un soggetto terzo che ha reclamato danni derivati alla proprietà esclusiva nel corso ed a causa della cattiva esecuzione dei lavori commissionati dal . Parte_2
Tale situazione, del resto, in linea di principio non appare in contrasto in maniera assoluta con la documentazione (dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e certificato di collaudo) in precedenza rilasciata dal direttore dei lavori e attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Detti CP_ documenti, infatti, confermano la regolarità dei lavori eseguiti dalla da un punto di vista amministrativo e contabile e inoltre attestano che l'opera commissionata è stata realizzata e portata a termine in aderenza e nel rispetto di quanto previsto nel contratto di appalto.
Attestano dunque l'adempimento della prestazione da parte della ditta appaltatrice nei confronti del committente, ma non escludono la circostanza relativa alla eventuale insorgenza di danni alle singole proprietà private derivate nel corso e durante l'esecuzione dei lavori.
Pertanto, la contestazione circa l'esistenza di danni residuati dai lavori non appare incompatibile con la certificazione di avvenuta e regolare esecuzione dei lavori stessi, dunque, non è ravvisabile l'insanabile contrasto lamentato dalla odierna appellata tra la perizia di parte e i precedenti documenti firmati dal direttore dei lavori, operando su aspetti diversi.
Si deve, quindi, affermare e ribadire che la ditta odierna appellata ha adempiuto alla sua prestazione derivante dall'obbligazione assunta in forza del contratto di appalto stipulato con il Parte_2 committente, avendo realizzato e portato a termine i lavori secondo quanto previsto nel contratto e nei computi metrici allegati.
Tale situazione, tuttavia, non si pone in contrasto con l'oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte appellante in merito ai danni occorsi a causa delle lavorazioni.
Sotto tale profilo, è risultato adeguatamente provato che nel corso dei lavori, segnatamente durante lo smantellamento del tetto ed in attesa della messa in opera del nuovo, si sono verificate delle - 13 -
infiltrazioni di acqua, imputabili alla responsabilità della odierna appellata per l'assenza di predisposizione di adeguati sistemi di protezione, lungo le pareti perimetrali dell'edificio che hanno interessato l'appartamento di proprietà dell'appellante, provocando danni alle mura e all'impianto elettrico.
Al proposito, nella relazione di parte che, come rilevato, indica l'origine e le cause delle infiltrazioni, fornendo anche una adeguata spiegazione circa l'esposizione dell'immobile dell'appellante alle infiltrazioni, nonostante la sua posizione non fosse immediatamente sotto il tetto, è allegato del materiale fotografico che documenta lo stato dell'immobile, evidenziando le parti interessate dal fenomeno infiltrativo con l'interessamento anche dell'impianto elettrico, considerato che in una fotografia è possibile notare l'ampia macchia infiltrativa posta in corrispondenza del lampadario.
Inoltre, occorre rimarcare che i danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua non sono stati opposti alla controparte solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ma erano stati tempestivamente e formalmente denunciati dalla appellante oltre due anni prima con la citata missiva del 10.04.2015, contestazione successivamente reiterata con altra missiva dello stesso tenore.
Pertanto, appare adeguatamente provata la responsabilità della ditta odierna appellata per i danni da infiltrazione lamentati dalla appellante che non può essere esclusa a priori sul presupposto del rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione e del certificato di collaudo, atteso che i danni si sono verificati nel corso della lavorazione, in particolare nel periodo compreso tra lo smantellamento del tetto preesistente e l'installazione del nuovo, non risultando per tale motivo incompatibili con le certificazioni di avvenuta esecuzione regolare finale dell'opera la quale, successivamente e con tutta evidenza, è stata portata a termine attraverso la copertura definitiva eseguita tramite l'apposizione del nuovo tetto.
Alla luce di quanto espresso, deve considerarsi provato sia l'evento dannoso che il danno conseguente che ne è derivato, ragione per cui questa Corte, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accerta e riconosce il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito delle infiltrazioni di acqua all'interno del suo appartamento, in quanto direttamente riconducibili ai lavori realizzati dalla ditta appaltatrice, odierna appellata, secondo la misura e l'ammontare richiesto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e ribadito in tale sede, stimati nella complessiva somma di €. 3.999,56, oltre IVA.
Somma non oggetto di specifica contestazione, se non nella comparsa conclusionale di replica del presente procedimento di appello.
Detta somma, in considerazione del contestuale accoglimento della pretesa creditoria avanzata dalla ditta appellata, deve essere posta in parziale compensazione con il maggior credito per €. €. 7.438,78, oltre interessi azionato in via monitoria dalla ditta appellata e richiesto a saldo della quota parte calcolata a carico della appellante.
6. Conclusivamente, quindi, sulla base delle considerazioni sopra esposte l'appello proposto deve essere accolto parzialmente in relazione alla richiesta di accertamento e liquidazione dei danni da - 14 -
infiltrazione di acqua, ritenendosi assorbita ogni altra e ulteriore questione senza necessità di procedere ad altri adempimenti istruttori.
7. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello proposto e, quindi, all'esito del giudizio complessivo, che ha visto accolte le reciproche domande, occorre procedere ad una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado che, vista la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate fra le parti.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi in grado di appello, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, e della complessità media, vanno poste a carico della parte appellata, risultata parzialmente soccombente, nella misura pari del 50%, con compensazione fra le parti del residuo 50%.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 241/2024 resa dal Tribunale di ZA il 19 giugno 2024 e pubblicata in data
29 giugno 2024 nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, rigettato nel resto:
- accerta e dichiara la riconducibilità dei danni derivati dalle infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'appartamento di proprietà esclusiva della appellante, , alla errata e Parte_1 non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta appellata, Controparte_1
- accerta e dichiara, per l'effetto, il diritto della appellante, , ad ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti quantificandoli nella somma di €. 3.999,56, oltre IVA, da porre in compensazione con il maggiore credito vantato dalla appellata per €. 7.438,78, oltre interessi;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo grado e della procedura monitoria.
2) condanna parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante, , delle spese competenze di lite del presente Parte_1 grado di giudizio nella misura pari al 50%, che per l'intero liquida in €. 382,50 per spese ed €.
3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge, compensando fra le parti il residuo 50%.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NG FU
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono