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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577/2024 R.G., avente per oggetto: “responsabilità extracontrattuale”;
TRA
, nato ad [...] - Etiopia il 27.01.1941 c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_2
PARTE APPELLANTE
Contro
, associazione non riconosciuta, con sede in Controparte_1
Catania, Viale Artale Aragona n. 2, c.f.: p. IVA: in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Cataldo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 30 settembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con sentenza n. 4410/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, resa nel procedimento n.
7699/2020 R.G., il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - ha rigettato la domanda proposta da e – odierni appellanti - rivolta ad Parte_1 Parte_2
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori per lesione della loro reputazione, asseritamente cagionato dalla condotta tenuta dal
[...]
(nel prosieguo, il ), odierno appellato. Controparte_1 CP_1
Secondo la prospettazione di cui in citazione, la condotta tenuta dal - CP_1
consistita nell'avere intrapreso un procedimento disciplinare a carico degli appellanti per avere i medesimi, unitamente ad altri soci, proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere una modifica dello statuto dell'associazione- rientra nella fattispecie dell'ingiuria, in quanto offensiva dell'onore e della reputazione personale e, come tale, illecita e fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c. c..
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone l'integrale riforma, sulla base di tre motivi di censura.
Si è costituito in giudizio il e ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
Quindi la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 30.09.2025, all'esito di discussione orale, è stata posta in decisione.
***
Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1 [...]
, ha ritenuto che la condotta del , sì come prospettata dagli attori, Pt_2 CP_1
non integrasse un'ipotesi di ingiuria, in quanto priva di connotazione offensiva dell'onore e della reputazione degli odierni appellanti.
In particolare, ha osservato il primo giudice che: 1) la deliberazione adottata dal
Consiglio Direttivo del – avente ad oggetto la richiesta al Collegio dei CP_1
Probiviri di verificare l'eventuale violazione di norme statutarie da parte dei soci firmatari del ricorso di cui sopra - e le lettere di convocazione dei soci, coinvolti nel procedimento disciplinare, non avessero alcun tono offensivo;
2) il contegno tenuto dal , con l'avvio dell'istruttoria volta a verificare la sussistenza di tali CP_1
2 eventuali violazioni statutarie – nel rispetto delle procedure e dei limiti fissati in statuto -, garantendo ai soci coinvolti la possibilità di contestare gli eventuali addebiti, non presentasse alcuna connotazione lesiva dell'onore e della reputazione degli appellanti.
Con il primo motivo di censura, gli appellanti hanno dedotto che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza dal giudice di prime cure, la portata lesiva del contegno tenuto dall'associazione appellata vada ricercata non già nelle singole espressioni adoperate da parte appellata nella documentazione relativa al procedimento disciplinare ma, piuttosto, nell'avere il intrapreso un'istruttoria CP_1
(prima) e irrogato una sanzione disciplinare (poi) nei confronti di alcuni dei soci
(compresi gli odierni appellanti), sul presupposto che gli stessi, per il solo fatto di avere proposto, nei confronti del , un ricorso ex art. 700 c. p. c. – peraltro, non CP_1
notificato e, conseguentemente, dichiarato improcedibile – avessero “compromesso e screditato, in ambito sociale” il decoro dell'associazione (sul punto, nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio si legge: “Pertanto, gli appellanti si sono limitati ad esercitare un loro diritto costituzionale, avanzando una domanda (fondata o meno non è dirimente) al Tribunale e solo per questo motivo sono stati incolpati e sanzionati per aver posto in essere una condotta compromissiva del decoro e della dignità del Circolo: questa è l'offesa in cui si concreta l'ingiuria”).
Il motivo va disatteso.
Com'è noto, la configurabilità della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043
c. c. presuppone la sussistenza di un fatto, doloso o colposo, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto – per tale intendendosi il pregiudizio subito ad un proprio interesse giuridicamente rilevante - legato al primo da un rapporto di causa-effetto.
Ciò detto, nel caso in esame, la Corte ritiene che il contegno tenuto dal CP_1
non sia riconducibile alla previsione di cui al citato art. 2043, in ragione dell'assenza di profili di illiceità, dovendosi, piuttosto, inquadrare nei fisiologici meccanismi di funzionamento di una collettività organizzata. Gli organi del Circolo, infatti, hanno agito nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui allo Statuto, dandovi
3 attuazione. In particolare, l'art. 20 del citato Statuto – richiamato da parte appellante nei propri scritti difensivi – riconosce agli organi associativi, conferendo loro sul punto ampia discrezionalità, il potere di estromettere il socio “che violasse le leggi dell'onore o compromettesse con la sua condotta il decoro e la dignità del circolo”.
In altri termini, si ritiene che l'avere fondato l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico di alcuni soci sulla circostanza che gli stessi, con la presentazione di un ricorso giurisdizionale, abbiano leso “il decoro” del circolo, trova fondamento nelle previsioni statutarie e rientra nella discrezionalità di cui sopra, non sindacabile in questa sede (sindacato, questo, che peraltro esula dall'oggetto del presente giudizio).
Ne consegue che, anche ad avviso della Corte, la condotta consistente nello svolgimento di un procedimento disciplinare all'interno del circolo, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione, non ha di per sé portata lesiva del diritto alla integrità morale (cui sono riconducibili l'onore e la reputazione) dei soggetti coinvolti, e ciò anche tenuto conto delle modalità in cui lo stesso si è svolto (con convocazioni individuali e con la pubblicazione in bacheca dell'esito- prevista dalle norme statutarie- in forma del tutto anonima).
A ciò si aggiunga che non viene prospettato, neanche genericamente, il tipo di pregiudizio (c. d. danno-conseguenza) patito dagli appellanti e asseritamente cagionato dalla condotta imputata al . L'atto di impugnazione, infatti, appare CP_1
del tutto carente rispetto all'allegazione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli di cui gli appellanti chiedono il ristoro.
Con gli altri due motivi di censura gli appellanti contestano la pronuncia del giudice di prime cure sotto due ulteriori profili, ribadendo che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come il fondamento delle proprie doglianze sia stato erroneamente ricostruito nel giudizio di primo grado.
Infatti, con il secondo motivo parte appellante insiste nella fondatezza della propria domanda risarcitoria, sul presupposto che il danno lamentato sia stato cagionato da un uso distorto, da parte del Circolo, degli strumenti statutari.
4 Anche tale motivo -peraltro strettamente connesso al primo- si palesa infondato.
L'asserito indebito utilizzo dello strumento statutario ad opera del , come CP_1
anche osservato dal giudice di prime cure, ben può essere stigmatizzato dai soci nelle sedi e con le procedure all'uopo previste. Tuttavia, dalla “giustiziabilità” degli atti o delle procedure interne all'associazione non discende, sic et simpliciter, l'attribuzione di illiceità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c. c., al contegno tenuto dal nel caso in esame. In tal senso, diversamente da quanto dedotto da parte CP_1
appellante, appare condivisibile quanto ritenuto in sentenza dal giudice di prime cure, laddove ha affermato che “Nulla impedisce agli odierni attori di contestare – finanche in sede giudiziale – la legittimità di tale procedura e/o delle sanzioni comminate al suo esito: ciò nonostante, non ravvisa la corte nel caso in esame alcuna ingiuria nel senso lamentato dagli attori, la cui domanda è pertanto respinta”.
Si tratta di profili – l'eventuale contestazione delle previsioni statutarie, da un lato, e la sussistenza di profili di illiceità nella condotta del circolo in quanto lesiva dell'onore dei soci, dall'altro – che rimangono separati tra loro e che concernono aspetti diversi della vicenda in esame. Lo si ribadisce: nulla impedisce ai soci di azionare gli strumenti di tutela ritenuti opportuni per contestare il funzionamento interno - regole, procedure, decisioni - dell'associazione, e questo è un profilo che esula dall'oggetto del presente giudizio. Anche laddove si ravvisasse quell'uso distorto degli strumenti statutari lamentato nell'atto introduttivo, ciò non sarebbe di per sé sufficiente per conferire natura illecita, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2043 c. c., al contegno tenuto dal : l'uso scorretto delle procedure interne CP_1
all'associazione – sì come stigmatizzato dagli appellanti - non determina, automaticamente, un'offesa all'onore e alla reputazione dei soci, tale da fondare una domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c..
Con il terzo ed ultimo motivo, parte appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure abbia equiparato il procedimento giudiziale – incoato dai soci contro il circolo- al procedimento disciplinare, avviato dagli organi associativi sulla
5 base delle previsioni statutarie. Secondo gli appellanti, infatti, mentre l'esercizio del diritto di agire in giudizio – a prescindere dalla fondatezza della domanda – non può mai integrare un'offesa per l'onore del convenuto, invece “avviare un'azione disciplinare (di rilievo interamente privatistico) sulla base di motivazioni del tutto pretestuose o infondate – come nel caso di specie – ben può essere fonte di offesa se sfocia nell'addebito di un fatto offensivo a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare”. La doglianza è condivisibile nelle premesse teoriche ma non nelle conclusioni. Astrattamente, anche l'avvio di un'azione disciplinare può fondare una domanda risarcitoria laddove abbia portata lesiva di un interesse, giuridicamente rilevante, del soggetto coinvolto: tuttavia, nel caso di specie, come già rilevato,
l'operato del non presenta carattere illecito, non offende alcun interesse CP_1
giuridicamente apprezzabile degli appellanti e ciò, conseguentemente, esclude l'invocata responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043 c. c.
Va, infine, disattesa la richiesta istruttoria reiterata da parte appellante nei propri scritti difensivi: infatti, gli articoli di prova, per come formulati, risultano in parte valutativi (artt. 3, 18), in parte inconducenti ai fini della decisione (artt. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20), ed in parte concernono fatti non contestati (artt. 8, 10,
12, 13).
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non complessità delle questioni trattate - stabiliti dal D. M.
10 marzo 2014 n. 55, sì come aggiornato dal D. M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto del valore della domanda (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00).
Avuto riguardo al totale rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 577/2024, rigetta l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza n. 4410/2023 emessa dal Tribunale di Catania;
6 condanna gli appellanti e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento al delle spese di lite che liquida in euro 2.906,00 Controparte_1
per compensi, di cui €567,00 per fase studio, €461,00 introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, € 956,00 per fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA. come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato dalla parte appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
Il superiore provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella
Arena.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577/2024 R.G., avente per oggetto: “responsabilità extracontrattuale”;
TRA
, nato ad [...] - Etiopia il 27.01.1941 c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. , giusta procura in atti;
Parte_2
PARTE APPELLANTE
Contro
, associazione non riconosciuta, con sede in Controparte_1
Catania, Viale Artale Aragona n. 2, c.f.: p. IVA: in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Cataldo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 30 settembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con sentenza n. 4410/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, resa nel procedimento n.
7699/2020 R.G., il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - ha rigettato la domanda proposta da e – odierni appellanti - rivolta ad Parte_1 Parte_2
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori per lesione della loro reputazione, asseritamente cagionato dalla condotta tenuta dal
[...]
(nel prosieguo, il ), odierno appellato. Controparte_1 CP_1
Secondo la prospettazione di cui in citazione, la condotta tenuta dal - CP_1
consistita nell'avere intrapreso un procedimento disciplinare a carico degli appellanti per avere i medesimi, unitamente ad altri soci, proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere una modifica dello statuto dell'associazione- rientra nella fattispecie dell'ingiuria, in quanto offensiva dell'onore e della reputazione personale e, come tale, illecita e fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c. c..
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
chiedendone l'integrale riforma, sulla base di tre motivi di censura.
Si è costituito in giudizio il e ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
Quindi la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 30.09.2025, all'esito di discussione orale, è stata posta in decisione.
***
Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1 [...]
, ha ritenuto che la condotta del , sì come prospettata dagli attori, Pt_2 CP_1
non integrasse un'ipotesi di ingiuria, in quanto priva di connotazione offensiva dell'onore e della reputazione degli odierni appellanti.
In particolare, ha osservato il primo giudice che: 1) la deliberazione adottata dal
Consiglio Direttivo del – avente ad oggetto la richiesta al Collegio dei CP_1
Probiviri di verificare l'eventuale violazione di norme statutarie da parte dei soci firmatari del ricorso di cui sopra - e le lettere di convocazione dei soci, coinvolti nel procedimento disciplinare, non avessero alcun tono offensivo;
2) il contegno tenuto dal , con l'avvio dell'istruttoria volta a verificare la sussistenza di tali CP_1
2 eventuali violazioni statutarie – nel rispetto delle procedure e dei limiti fissati in statuto -, garantendo ai soci coinvolti la possibilità di contestare gli eventuali addebiti, non presentasse alcuna connotazione lesiva dell'onore e della reputazione degli appellanti.
Con il primo motivo di censura, gli appellanti hanno dedotto che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza dal giudice di prime cure, la portata lesiva del contegno tenuto dall'associazione appellata vada ricercata non già nelle singole espressioni adoperate da parte appellata nella documentazione relativa al procedimento disciplinare ma, piuttosto, nell'avere il intrapreso un'istruttoria CP_1
(prima) e irrogato una sanzione disciplinare (poi) nei confronti di alcuni dei soci
(compresi gli odierni appellanti), sul presupposto che gli stessi, per il solo fatto di avere proposto, nei confronti del , un ricorso ex art. 700 c. p. c. – peraltro, non CP_1
notificato e, conseguentemente, dichiarato improcedibile – avessero “compromesso e screditato, in ambito sociale” il decoro dell'associazione (sul punto, nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio si legge: “Pertanto, gli appellanti si sono limitati ad esercitare un loro diritto costituzionale, avanzando una domanda (fondata o meno non è dirimente) al Tribunale e solo per questo motivo sono stati incolpati e sanzionati per aver posto in essere una condotta compromissiva del decoro e della dignità del Circolo: questa è l'offesa in cui si concreta l'ingiuria”).
Il motivo va disatteso.
Com'è noto, la configurabilità della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043
c. c. presuppone la sussistenza di un fatto, doloso o colposo, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto – per tale intendendosi il pregiudizio subito ad un proprio interesse giuridicamente rilevante - legato al primo da un rapporto di causa-effetto.
Ciò detto, nel caso in esame, la Corte ritiene che il contegno tenuto dal CP_1
non sia riconducibile alla previsione di cui al citato art. 2043, in ragione dell'assenza di profili di illiceità, dovendosi, piuttosto, inquadrare nei fisiologici meccanismi di funzionamento di una collettività organizzata. Gli organi del Circolo, infatti, hanno agito nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui allo Statuto, dandovi
3 attuazione. In particolare, l'art. 20 del citato Statuto – richiamato da parte appellante nei propri scritti difensivi – riconosce agli organi associativi, conferendo loro sul punto ampia discrezionalità, il potere di estromettere il socio “che violasse le leggi dell'onore o compromettesse con la sua condotta il decoro e la dignità del circolo”.
In altri termini, si ritiene che l'avere fondato l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico di alcuni soci sulla circostanza che gli stessi, con la presentazione di un ricorso giurisdizionale, abbiano leso “il decoro” del circolo, trova fondamento nelle previsioni statutarie e rientra nella discrezionalità di cui sopra, non sindacabile in questa sede (sindacato, questo, che peraltro esula dall'oggetto del presente giudizio).
Ne consegue che, anche ad avviso della Corte, la condotta consistente nello svolgimento di un procedimento disciplinare all'interno del circolo, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione, non ha di per sé portata lesiva del diritto alla integrità morale (cui sono riconducibili l'onore e la reputazione) dei soggetti coinvolti, e ciò anche tenuto conto delle modalità in cui lo stesso si è svolto (con convocazioni individuali e con la pubblicazione in bacheca dell'esito- prevista dalle norme statutarie- in forma del tutto anonima).
A ciò si aggiunga che non viene prospettato, neanche genericamente, il tipo di pregiudizio (c. d. danno-conseguenza) patito dagli appellanti e asseritamente cagionato dalla condotta imputata al . L'atto di impugnazione, infatti, appare CP_1
del tutto carente rispetto all'allegazione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli di cui gli appellanti chiedono il ristoro.
Con gli altri due motivi di censura gli appellanti contestano la pronuncia del giudice di prime cure sotto due ulteriori profili, ribadendo che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come il fondamento delle proprie doglianze sia stato erroneamente ricostruito nel giudizio di primo grado.
Infatti, con il secondo motivo parte appellante insiste nella fondatezza della propria domanda risarcitoria, sul presupposto che il danno lamentato sia stato cagionato da un uso distorto, da parte del Circolo, degli strumenti statutari.
4 Anche tale motivo -peraltro strettamente connesso al primo- si palesa infondato.
L'asserito indebito utilizzo dello strumento statutario ad opera del , come CP_1
anche osservato dal giudice di prime cure, ben può essere stigmatizzato dai soci nelle sedi e con le procedure all'uopo previste. Tuttavia, dalla “giustiziabilità” degli atti o delle procedure interne all'associazione non discende, sic et simpliciter, l'attribuzione di illiceità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c. c., al contegno tenuto dal nel caso in esame. In tal senso, diversamente da quanto dedotto da parte CP_1
appellante, appare condivisibile quanto ritenuto in sentenza dal giudice di prime cure, laddove ha affermato che “Nulla impedisce agli odierni attori di contestare – finanche in sede giudiziale – la legittimità di tale procedura e/o delle sanzioni comminate al suo esito: ciò nonostante, non ravvisa la corte nel caso in esame alcuna ingiuria nel senso lamentato dagli attori, la cui domanda è pertanto respinta”.
Si tratta di profili – l'eventuale contestazione delle previsioni statutarie, da un lato, e la sussistenza di profili di illiceità nella condotta del circolo in quanto lesiva dell'onore dei soci, dall'altro – che rimangono separati tra loro e che concernono aspetti diversi della vicenda in esame. Lo si ribadisce: nulla impedisce ai soci di azionare gli strumenti di tutela ritenuti opportuni per contestare il funzionamento interno - regole, procedure, decisioni - dell'associazione, e questo è un profilo che esula dall'oggetto del presente giudizio. Anche laddove si ravvisasse quell'uso distorto degli strumenti statutari lamentato nell'atto introduttivo, ciò non sarebbe di per sé sufficiente per conferire natura illecita, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2043 c. c., al contegno tenuto dal : l'uso scorretto delle procedure interne CP_1
all'associazione – sì come stigmatizzato dagli appellanti - non determina, automaticamente, un'offesa all'onore e alla reputazione dei soci, tale da fondare una domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c..
Con il terzo ed ultimo motivo, parte appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure abbia equiparato il procedimento giudiziale – incoato dai soci contro il circolo- al procedimento disciplinare, avviato dagli organi associativi sulla
5 base delle previsioni statutarie. Secondo gli appellanti, infatti, mentre l'esercizio del diritto di agire in giudizio – a prescindere dalla fondatezza della domanda – non può mai integrare un'offesa per l'onore del convenuto, invece “avviare un'azione disciplinare (di rilievo interamente privatistico) sulla base di motivazioni del tutto pretestuose o infondate – come nel caso di specie – ben può essere fonte di offesa se sfocia nell'addebito di un fatto offensivo a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare”. La doglianza è condivisibile nelle premesse teoriche ma non nelle conclusioni. Astrattamente, anche l'avvio di un'azione disciplinare può fondare una domanda risarcitoria laddove abbia portata lesiva di un interesse, giuridicamente rilevante, del soggetto coinvolto: tuttavia, nel caso di specie, come già rilevato,
l'operato del non presenta carattere illecito, non offende alcun interesse CP_1
giuridicamente apprezzabile degli appellanti e ciò, conseguentemente, esclude l'invocata responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043 c. c.
Va, infine, disattesa la richiesta istruttoria reiterata da parte appellante nei propri scritti difensivi: infatti, gli articoli di prova, per come formulati, risultano in parte valutativi (artt. 3, 18), in parte inconducenti ai fini della decisione (artt. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20), ed in parte concernono fatti non contestati (artt. 8, 10,
12, 13).
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi - in ragione della non complessità delle questioni trattate - stabiliti dal D. M.
10 marzo 2014 n. 55, sì come aggiornato dal D. M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto del valore della domanda (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00).
Avuto riguardo al totale rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 577/2024, rigetta l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2
conferma la sentenza n. 4410/2023 emessa dal Tribunale di Catania;
6 condanna gli appellanti e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento al delle spese di lite che liquida in euro 2.906,00 Controparte_1
per compensi, di cui €567,00 per fase studio, €461,00 introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione, € 956,00 per fase decisionale, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA. come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato dalla parte appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
Il superiore provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella
Arena.
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