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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2841/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di CO -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2841/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso la ditta La Boutique del Caffè, e socia e legale rappresentante della società Tessitura Aerre sas di Parte_1 reddito: euro 1.300,00 al mese circa con l'Avv. Maria Elisa Giarin presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente della società Tessitura Aerre sas, e socio della società Mtm S.r.l. reddito: euro 2.700,00 al mese circa con l'Avv. Rodolfo Romito presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OL (PD) l'11-5-2001 (anno 2001, Numero 6, Parte II, Serie A)
1 in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nati i figli , e rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
6-11-2003, il 25-10-2005 e il 5-4-2010.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore dimorerà e manterrà la residenza presso la madre, attualmente sita in OL Via Carpanedo 728; 3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_3
4. La casa familiare , di proprietà del SI. , sita in OL Via Parte_2
Carpanedo 728 così catastalmente censita:
1)Comune di LE (PD) Foglio 2 Particella 1203 Subalterno 7 Foglio 2 Particella 1203 Subalterno 8 Indirizzo: VIA CARPANEDO n. 728 Piano T-1 Rendita: Euro 1.165,90, Categoria A/7, Classe 1, Consistenza 10,5 vani Dati di superficie: Totale: 304 mq
2)Comune di LE (PD) Foglio 2 Particella 1203 Subalterno 9 Indirizzo: VIA CARPANEDO n. 728 Piano T Rendita: Euro 115,27, Categoria C/6a), Classe 1, Consistenza 62 mq Dati di superficie: Totale: 70 mq verrà assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla IG.ra . Il marito ha già Pt_1 provveduto al trasferimento asportando i propri beni. Il SI. si impegna a Pt_2 provvedere al pagamento del mutuo dell'immobile adibito a casa coniugale, liberando da ogni onere la SI.ra , nonché alla manutenzione della piscina Pt_1
e giardino esterno (direttamente o in caso di impossibilità a eseguire i lavori in prima persona mediante pagamento di manutentori). La IG.ra dichiara sin Pt_1
d'ora, ed entrambe le parti convengono, che l'assegnazione della casa familiare di proprietà del marito ha carattere temporaneo e funzionale all'interesse dei figli minori, sino alla realizzazione di quanto pattuito al punto 8, e non comporta alcuna attribuzione di diritti reali né di godimento a titolo diverso da quello strettamente connesso alla separazione.
2 Le parti si danno reciprocamente atto che tale clausola ha efficacia obbligatoria, non costituendo trasferimento di diritti reali né di locazione, e viene convenuta nel superiore interesse dei figli e nella prospettiva della completa definizione della crisi coniugale.
5. Per quanto attiene la gestione dei figli, e , entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni, gestiranno direttamente i rapporti con il loro padre, mentre per quanto attiene il padre potrà vedere e tenere con sé nei tempi e nelle Per_3 modalità di seguito indicati: durante la settimana, indicativamente nella giornata del martedì e giovedì, dopo le ore 18.00 fino alle ore 21.00, quando riaccompagnerà a casa della madre. Il padre trascorrerà, altresì, con il Per_3 figlio i week end a settimane alterne, dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni del ragazzo. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in Per_3 anno, la settimana dal 24.12 al 30.12 e la settimana dal 31.12. al 06.01; alternativamente Pasqua e Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato entro e non oltre il 31.05 di ogni anno.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 1.050,00= (350,00 per figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a quando la moglie e i figli vivranno nella casa coniugale, indi dal momento del rilascio e trasferimento in altro alloggio l'assegno di mantenimento verrà aumentato ad euro 1200,00 (400,00 per figlio), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, che verranno versate entro 15 giorni dalla richiesta, come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
un'attività sportiva e relativo abbigliamento e attrezzatura;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) vacanze e campi estivi.
3 A tal fine le parti prestano consenso fin da ora al sostenimento al 50% delle spese straordinarie, da versarsi oltre l'importo del mantenimento ordinario, per:
- la patente dei figli;
- abbonamento ai mezzi pubblici, per treno/bus necessario per raggiungere gli istituti scolastici e universitari;
- spese per eventuali ripetizioni;
- spese per gite scolastiche con pernottamento;
- iscrizione e rata mensile sport/palestra;
- per occhiali e apparecchio denti;
Per tutto quanto non previsto si rimanda al protocollo del Cnf. L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla IG.ra unitamente all'assegno di frequenza INPS spettante a . Pt_1 Per_3
Tutti gli obblighi e i diritti oggetto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 decorrono dalla sottoscrizione del presente atto.
7. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma di euro Pt_2 Pt_1
150.000,00 (centocinquantamila/oo) di cui 50.000 alla sottoscrizione del presente atto;
50.000,00 entro il 30.06.2026, con contestuale rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 50.000,00 in favore della SI.ra a garanzia di pagamento della terza rata, e 50.000,00 entro il 30.06.27, a Pt_1 definizione dei propri rapporti coniugali e patrimoniali. I temini di scadenza sono da considerarsi essenziali, il mancato o tardivo pagamento di anche una sola delle rate o il mancato rilascio della fideiussione di cui sopra comporterà decadenza dal beneficio del termine e darà diritto alla SI.ra di procedere senza altro Pt_1 avviso per l'intero.
8. La SI.ra si impegna a rilasciare l'immobile sito in OL, Via Pt_1
Carpanedo 728, con tutti gli arredi ad oggi esistenti, unitamente ai figli, a condizione che il marito provveda all'esatto pagamento della seconda rata di cui al punto 7 e rilasci contestualmente in favore della SI.ra una fideiussione Pt_1 bancaria di euro 50.000,00, a prima richiesta a garanzia del pagamento della terza rata di cui al medesimo punto 7. Il rilascio dell'immobile avverrà entro 3 (tre) mesi dalla realizzazione di entrambi gli eventi (pagamento della seconda rata di cui al punto 7 e contestuale rilascio della fideiussione di cui sopra).
9. La SI.ra si impegna a cedere al valore nominale le proprie Pt_1 partecipazioni nelle società TESSITURA AERRE SAS di con sede Parte_1 in OL Via Carpanedo 728 P.IVA e Mtm srl con sede in OL P.IVA_1
Via Carpanedo 728, P.IVA al marito entro e non oltre 15.9.25. Il P.IVA_2 marito si assume altresì l'obbligo del pagamento di eventuali tasse a carico della moglie relativamente alle partecipazioni societarie anzidetta per l'anno 2024/2025 e si accolla tutte le garanzie personali la moglie avesse rilasciato, negli anni precedenti, per debiti o finanziamenti in favore delle società anzidette, impegnandosi a espletare presso gli istituti bancari e finanziari competenti le pratiche burocratiche all'uopo necessarie per il subentro nelle garanzie suddette, rimanendo fermo che l'effettiva liberazione dipenderà dalla volontà del terzo creditore. 10. Le parti danno atto che il presente accordo, comprensivo del trasferimento di partecipazioni sociali, è stipulato in funzione della definizione della crisi coniugale,
4 ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e chiedono che sia riconosciuta l'esenzione da ogni imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, posto che la cessione avviene nel contesto della separazione fra coniugi, costituisce un'operazione esente da finalità speculative, ma atto connesso alla complessiva sistemazione della crisi coniugale e, pertanto, escluso da imposizione. Le parti dichiarano che, ai fini della presente separazione personale, hanno tenuto conto, nell'ambito dell'equilibrio complessivo degli accordi patrimoniali raggiunti, anche della titolarità esclusiva di taluni beni mobili e immobili, ritenuti beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c., ovvero comunque estranei alla comunione legale, costituiti dall'immobile di OL, via Carpanedo e l'immobile di Monselice, via Kolbe 20/4. Ciascuna parte, pertanto, riconosce e dichiara di non vantare alcuna pretesa attuale o futura su detti beni, né di avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, in relazione ad essi e alla loro consistenza, provenienza o gestione, rinunciando espressamente a ogni azione o eccezione al riguardo. Le parti inoltre dichiarano che gli accordi economici assunti nell'ambito della presente separazione tengono già conto della mutata situazione economico- patrimoniale del marito derivante dall'imminente cessazione del rapporto di lavoro subordinato del SI. e dell'acquisizione da parte di quest'ultimo Parte_2 delle quote sociali intestate alla moglie. 11. Gli oneri notarili e fiscali eventuali connessi all'atto di cessione delle quote dianzi richiamata faranno carico al cessionario. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la partecipazione all'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte cartolari. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
5 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2
le prime due maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non Per_3 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2841/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a OL (PD) Parte_2
l'11-5-2001, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di CO
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di CO -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2841/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente presso la ditta La Boutique del Caffè, e socia e legale rappresentante della società Tessitura Aerre sas di Parte_1 reddito: euro 1.300,00 al mese circa con l'Avv. Maria Elisa Giarin presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente della società Tessitura Aerre sas, e socio della società Mtm S.r.l. reddito: euro 2.700,00 al mese circa con l'Avv. Rodolfo Romito presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OL (PD) l'11-5-2001 (anno 2001, Numero 6, Parte II, Serie A)
1 in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione sono nati i figli , e rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
6-11-2003, il 25-10-2005 e il 5-4-2010.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
ogni mutamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro 15 giorni;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali, Per_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore dimorerà e manterrà la residenza presso la madre, attualmente sita in OL Via Carpanedo 728; 3. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_3
4. La casa familiare , di proprietà del SI. , sita in OL Via Parte_2
Carpanedo 728 così catastalmente censita:
1)Comune di LE (PD) Foglio 2 Particella 1203 Subalterno 7 Foglio 2 Particella 1203 Subalterno 8 Indirizzo: VIA CARPANEDO n. 728 Piano T-1 Rendita: Euro 1.165,90, Categoria A/7, Classe 1, Consistenza 10,5 vani Dati di superficie: Totale: 304 mq
2)Comune di LE (PD) Foglio 2 Particella 1203 Subalterno 9 Indirizzo: VIA CARPANEDO n. 728 Piano T Rendita: Euro 115,27, Categoria C/6a), Classe 1, Consistenza 62 mq Dati di superficie: Totale: 70 mq verrà assegnata, unitamente a tutti gli arredi, alla IG.ra . Il marito ha già Pt_1 provveduto al trasferimento asportando i propri beni. Il SI. si impegna a Pt_2 provvedere al pagamento del mutuo dell'immobile adibito a casa coniugale, liberando da ogni onere la SI.ra , nonché alla manutenzione della piscina Pt_1
e giardino esterno (direttamente o in caso di impossibilità a eseguire i lavori in prima persona mediante pagamento di manutentori). La IG.ra dichiara sin Pt_1
d'ora, ed entrambe le parti convengono, che l'assegnazione della casa familiare di proprietà del marito ha carattere temporaneo e funzionale all'interesse dei figli minori, sino alla realizzazione di quanto pattuito al punto 8, e non comporta alcuna attribuzione di diritti reali né di godimento a titolo diverso da quello strettamente connesso alla separazione.
2 Le parti si danno reciprocamente atto che tale clausola ha efficacia obbligatoria, non costituendo trasferimento di diritti reali né di locazione, e viene convenuta nel superiore interesse dei figli e nella prospettiva della completa definizione della crisi coniugale.
5. Per quanto attiene la gestione dei figli, e , entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni, gestiranno direttamente i rapporti con il loro padre, mentre per quanto attiene il padre potrà vedere e tenere con sé nei tempi e nelle Per_3 modalità di seguito indicati: durante la settimana, indicativamente nella giornata del martedì e giovedì, dopo le ore 18.00 fino alle ore 21.00, quando riaccompagnerà a casa della madre. Il padre trascorrerà, altresì, con il Per_3 figlio i week end a settimane alterne, dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, compatibilmente con gli impegni del ragazzo. Durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente di anno in Per_3 anno, la settimana dal 24.12 al 30.12 e la settimana dal 31.12. al 06.01; alternativamente Pasqua e Pasquetta nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato entro e non oltre il 31.05 di ogni anno.
6. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 1.050,00= (350,00 per figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a quando la moglie e i figli vivranno nella casa coniugale, indi dal momento del rilascio e trasferimento in altro alloggio l'assegno di mantenimento verrà aumentato ad euro 1200,00 (400,00 per figlio), oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, che verranno versate entro 15 giorni dalla richiesta, come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
un'attività sportiva e relativo abbigliamento e attrezzatura;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) vacanze e campi estivi.
3 A tal fine le parti prestano consenso fin da ora al sostenimento al 50% delle spese straordinarie, da versarsi oltre l'importo del mantenimento ordinario, per:
- la patente dei figli;
- abbonamento ai mezzi pubblici, per treno/bus necessario per raggiungere gli istituti scolastici e universitari;
- spese per eventuali ripetizioni;
- spese per gite scolastiche con pernottamento;
- iscrizione e rata mensile sport/palestra;
- per occhiali e apparecchio denti;
Per tutto quanto non previsto si rimanda al protocollo del Cnf. L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla IG.ra unitamente all'assegno di frequenza INPS spettante a . Pt_1 Per_3
Tutti gli obblighi e i diritti oggetto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 decorrono dalla sottoscrizione del presente atto.
7. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma di euro Pt_2 Pt_1
150.000,00 (centocinquantamila/oo) di cui 50.000 alla sottoscrizione del presente atto;
50.000,00 entro il 30.06.2026, con contestuale rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 50.000,00 in favore della SI.ra a garanzia di pagamento della terza rata, e 50.000,00 entro il 30.06.27, a Pt_1 definizione dei propri rapporti coniugali e patrimoniali. I temini di scadenza sono da considerarsi essenziali, il mancato o tardivo pagamento di anche una sola delle rate o il mancato rilascio della fideiussione di cui sopra comporterà decadenza dal beneficio del termine e darà diritto alla SI.ra di procedere senza altro Pt_1 avviso per l'intero.
8. La SI.ra si impegna a rilasciare l'immobile sito in OL, Via Pt_1
Carpanedo 728, con tutti gli arredi ad oggi esistenti, unitamente ai figli, a condizione che il marito provveda all'esatto pagamento della seconda rata di cui al punto 7 e rilasci contestualmente in favore della SI.ra una fideiussione Pt_1 bancaria di euro 50.000,00, a prima richiesta a garanzia del pagamento della terza rata di cui al medesimo punto 7. Il rilascio dell'immobile avverrà entro 3 (tre) mesi dalla realizzazione di entrambi gli eventi (pagamento della seconda rata di cui al punto 7 e contestuale rilascio della fideiussione di cui sopra).
9. La SI.ra si impegna a cedere al valore nominale le proprie Pt_1 partecipazioni nelle società TESSITURA AERRE SAS di con sede Parte_1 in OL Via Carpanedo 728 P.IVA e Mtm srl con sede in OL P.IVA_1
Via Carpanedo 728, P.IVA al marito entro e non oltre 15.9.25. Il P.IVA_2 marito si assume altresì l'obbligo del pagamento di eventuali tasse a carico della moglie relativamente alle partecipazioni societarie anzidetta per l'anno 2024/2025 e si accolla tutte le garanzie personali la moglie avesse rilasciato, negli anni precedenti, per debiti o finanziamenti in favore delle società anzidette, impegnandosi a espletare presso gli istituti bancari e finanziari competenti le pratiche burocratiche all'uopo necessarie per il subentro nelle garanzie suddette, rimanendo fermo che l'effettiva liberazione dipenderà dalla volontà del terzo creditore. 10. Le parti danno atto che il presente accordo, comprensivo del trasferimento di partecipazioni sociali, è stipulato in funzione della definizione della crisi coniugale,
4 ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e chiedono che sia riconosciuta l'esenzione da ogni imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, posto che la cessione avviene nel contesto della separazione fra coniugi, costituisce un'operazione esente da finalità speculative, ma atto connesso alla complessiva sistemazione della crisi coniugale e, pertanto, escluso da imposizione. Le parti dichiarano che, ai fini della presente separazione personale, hanno tenuto conto, nell'ambito dell'equilibrio complessivo degli accordi patrimoniali raggiunti, anche della titolarità esclusiva di taluni beni mobili e immobili, ritenuti beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c., ovvero comunque estranei alla comunione legale, costituiti dall'immobile di OL, via Carpanedo e l'immobile di Monselice, via Kolbe 20/4. Ciascuna parte, pertanto, riconosce e dichiara di non vantare alcuna pretesa attuale o futura su detti beni, né di avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, in relazione ad essi e alla loro consistenza, provenienza o gestione, rinunciando espressamente a ogni azione o eccezione al riguardo. Le parti inoltre dichiarano che gli accordi economici assunti nell'ambito della presente separazione tengono già conto della mutata situazione economico- patrimoniale del marito derivante dall'imminente cessazione del rapporto di lavoro subordinato del SI. e dell'acquisizione da parte di quest'ultimo Parte_2 delle quote sociali intestate alla moglie. 11. Gli oneri notarili e fiscali eventuali connessi all'atto di cessione delle quote dianzi richiamata faranno carico al cessionario. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la partecipazione all'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte cartolari. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
5 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2
le prime due maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non Per_3 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2841/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a OL (PD) Parte_2
l'11-5-2001, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di CO
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