Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1883/2023 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia Liguori e dall'avv. Sandro Risaliti, elettivamente domiciliato in Prato, via Armando
Spadini n. 29 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Arancio e dall'avv. Anna Confalonieri Colacicchi, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 235 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Opponente: (…) come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo («.IN VIA
PREGIUDIZIALE - ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, - REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 742/2023 del 15.6.2023 (RG 1352/2023) del Tribunale di Prato emesso in favore e su ricorso della
; IN IPOTESI SUBORDINATA - ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'esponente e pagina 1 di 7
IN OGNI CASO - RIGETTARE
l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese e competenze di lite») con richiamo alle note del 6/09/2024 in cui era stata formulata rinuncia alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
Opposta: (…) come nella comparsa di costituzione e risposta [«(…) in via preliminare -Si dichiara remissiva all'accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle competenze legali e spese di giudizio;
in ipotesi denegata, -chiede respingersi la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla ricorrente e dichiararsi dovuto da alla Parte_1 [...]
, in persona del liquidatore, l'importo di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa. in via preliminare -Si dichiara remissiva all'accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle competenze legali e spese di giudizio;
in ipotesi denegata, - chiede respingersi la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla ricorrente e dichiararsi dovuto da alla , in Parte_1 Controparte_1 persona del liquidatore, l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa»] e nelle note del 9/09/2024 [«(…) si insiste per il rigetto della domanda riconvenzionale con compensazione delle spese di giudizio, salvo l'importo della prima rata di cui alla proposta conciliativa da intendersi corrisposta a titolo di contributo alle spese legali dell'attore opponente nel presente giudizio»]. Chiede la compensazione delle spese di lite in quanto fin dall'inizio era stata prospettata alla controparte la rinuncia a mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione, con citazione, avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
742/2023 del 15/06/2023 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a
[...]
Part
(di seguito: ), in solido con la somma Controparte_1 Parte_3 di € 99.958,00, oltre interessi, spese e accessori, rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte e chiedendo altresì che la parte opposta sia condannata al risarcimento del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 7 Part Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato: che nel procedimento per accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. n. 416/2016 r.g. il Tribunale di Prato, con ordinanza del Part 1/08/2018, ha accertato che e terzi pignorati, sono debitori di per Pt_3 Parte_1
€ 267.000,00 e ha assegnato al creditore procedente la somma di € 167.040,00; Controparte_2 che l'impugnazione proposta dai sig.ri avverso tale ordinanza è stata rigettata con Pt_1
sentenza n. 508/2021 del 6/07/2021; che pertanto, al netto della somma dovuta alla sig.ra
Part
i sig.ri ono debitori in solido di per € 99.958,00. CP_2 Pt_1
A fondamento dell'opposizione, in via pregiudiziale, l'opponente ha dedotto l'«Inesistenza della ricorrente/odierna opposta come soggetto giuridico per intervenuta estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese in data anteriore al deposito del ricorso per ingiunzione - inesistenza del mandato e della procura alle liti – inesistenza dello ius postulandi in capo ai difensori e domiciliatari - inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto - inesistenza e/o nullità assoluta e/o comunque inefficacia del decreto ingiuntivo
Part opposto», allegando che è stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/01/2023, a seguito di provvedimento assunto dal Conservatore d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., in data
7/11/2022.
Nel merito l'opponente ha contestato l'esistenza del credito e, a monte, di un rapporto Part contrattuale con rilevando come gli accertamenti contenuti nell'ordinanza di assegnazione e nella sentenza richiamate nel ricorso monitorio sono meramente incidentali, rispettivamente, al procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e hanno effetti limitati alla procedura esecutiva a cui si riferiscono, non potendo neppure fondare la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c..
A fondamento della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il sig. ha Pt_1
Part evidenziato la colpa grave del liquidatore di che, pur consapevole della cancellazione della società dal registro delle imprese e in grado, con un minimo di diligenza, di sapere che la stessa si era estinta, ha conferito la procura alle liti ai difensori e l'incarico di promuovere l'azione.
Ha infine rilevato l'opponente che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di una procura alle liti inesistente perché sottoscritta da soggetto giuridicamente inesistente, la condanna alle spese dev'essere pronunciata nei confronti del difensore. Part Si è costituita in giudizio formulando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte e chiedendo il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..
La parte opposta ha contestato di essere stata informata del procedimento di cancellazione della società dal registro delle imprese mediante le comunicazioni previste dalla legge (dell'avvio del pagina 3 di 7 procedimento e della determinazione di cancellazione) e ha evidenziato che la procura alle liti ai propri difensori è stata conferita prima della cancellazione e che questi ultimi non sapevano Part dell'estinzione di
Ha quindi aderito all'opposizione, chiedendo però il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., contestandone i presupposti.
Nel merito, l'opposta ha allegato e argomentato la sussistenza del proprio credito.
All'udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata per Part trattative, stante la proposta di di pagamento di un contributo alle spese processuali sostenute dalla controparte di € 1.500,00 oltre CPA e IVA, in sei rate mensili a partire dal febbraio 2024, successivamente accettata dall'opponente.
Nel prosieguo, stante l'attuazione parziale dell'accordo, il sig. ha rinunciato alla Pt_1
domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'opposizione è fondata e dev'essere accolta. Part È pacifico e documentato che è stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società, in data 11/01/2023.
Il ricorso per decreto ingiuntivo, pertanto, è stato depositato in data 29/05/2023 per conto di un soggetto inesistente, essendo al riguardo irrilevanti le ragioni della cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese e le asserite illegittimità nel procedimento amministrativo avviato dalla Camera di Commercio, che avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi opportune. Part La parte opposta ha allegato di avere ricevuto da «la procura ad agire per il recupero del credito vantato nei confronti dei sigg.ri e » prima dell'evento estintivo, Parte_4 Pt_3
in data 24/10/2022, quando infatti è stata scambiata con i legali della controparte una corrispondenza riservata.
Tale ultima circostanza, non contestata dall'opponente, non è però indizio sufficientemente grave del conferimento della procura alle liti nello stesso giorno, considerata la distinzione tra quest'ultimo atto e il contratto d'opera intellettuale, sub specie di conferimento dell'incarico professionale per il recupero del credito (cfr. per analogia Cass., n. 8863 del 31/03/2021, sulla distinzione tra procura ad litem e contratto di patrocinio).
Il rilascio della procura ad litem in data antecedente alla cancellazione della società dal registro delle imprese non è pertanto provata, dovendosi presumere che essa sia stata firmata in pagina 4 di 7 concomitanza con il deposito del ricorso per ingiunzione al quale l'atto è allegato (Cass., n.
23390 del 03/11/2014).
Per questa ragione, non può operare il principio di ultrattività della procura alle liti recentemente affermato dalle Sezioni Unite della S.C. in relazione alla perdita della capacità processuale della parte ricorrente (persona fisica o persona giuridica), avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte (Cass., Sez. Unite, n. 29812 del 19/11/2024).
È quindi superfluo verificare se il suddetto principio di diritto sia applicabile anche al caso, come quello qui all'esame, in cui la morte o estinzione del soggetto siano avvenute prima della stessa instaurazione del giudizio di primo grado e, cioè, in un momento in cui esso non ha ancora assunto la qualità di parte processuale e non si è instaurato alcun valido contraddittorio;
verifica che, in ogni caso, proprio in base alla pronuncia di legittimità sopra richiamata, sembrerebbe condurre a una risposta negativa;
le Sezioni Unite, infatti, hanno ritenuto non paragonabile alla fattispecie della perdita della capacità processuale della parte ricorrente dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ai casi come quello qui esaminato, perché quando l'evento interruttivo si è verificato «prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non c'è alcun procedimento pendente, né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive dei successori della parte colpita dall'evento, che – d'altro canto - ben potranno attivarsi successivamente»; al contrario, nell'ipotesi oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite, «il procedimento è pendente, sia pur non nella fase attiva ma in fase di quiescenza «inter-grado» (per la precisione fra il giudizio di merito e quello di legittimità), e in cui non è stato ancora instaurato il giudizio di legittimità, con tutte le evidenti conseguenze in tema di attività processuali espletate e rischi di stabilizzazione di pronunce e di pregiudizi ai diritti delle parti».
La procura alle liti rilasciata in favore degli avvocati Arancio e Confalonieri Colacicchi è inesistente e il ricorso per ingiunzione è affetto da nullità insanabile, nullità che investe il successivo decreto ingiuntivo che, pertanto, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, dev'essere revocato.
Non può operare il principio secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa pagina 5 di 7 dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla in quanto, come già evidenziato, la parte ingiungente è inesistente.
Quanto alla questione alle spese di lite, non esaminata dalle Sezioni Unite n. 29812/2024 perché assorbita, sulla quale la giurisprudenza di legittimità è divisa, questo giudice intende dare continuità al principio secondo cui le conseguenze dell'attività processuale espletata per un soggetto inesistente, tra cui la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato (Cass., n. 17360 del 17/06/2021), dovendo altrimenti essere pronunciata la condanna alle spese in proprio nei confronti dell'ex rappresentante della società estinta (Cass., n. 1392 del 22/01/2020), a carico del quale vi era uno specifico onere di verificare la persistenza del proprio potere rappresentativo in relazione alle vicende societarie. Part Nel caso all'esame, in cui la parte opposta ha dichiarato che neppure il liquidatore di era a conoscenza dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, si può presumere che tantomeno i difensori fossero consapevoli dell'evento estintivo. Pertanto, la condanna alle spese di lite in favore della parte opponente dev'essere pronunciata nei confronti di T_
, ossia di colui che, dichiarando di essere liquidatore e legale rappresentante di MC, ha
[...]
conferito la procura alle liti.
D'altra parte, anche quelle pronunce (cfr. per esempio, Cass., n. 16225 del 19/05/2022) che hanno ritenuto ammissibile la condanna del difensore a pagare le spese del giudizio indipendentemente dalla sua concreta consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, hanno evidenziato che, in tali ipotesi, l'avvocato ha diritto di agire in rivalsa nei confronti di chi ha sottoscritto la procura.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), ridotti del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso che le difese dell'opponente si sono concentrate sulla questione pregiudiziale, di agevole soluzione, e che non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica. Non sono poi dovuti i compensi della fase istruttoria, che non si è svolta. Dall'importo così determinato dev'essere detratta la somma di € 317,20 e imputata alle cc.dd. spese vive, pacificamente versata in attuazione del piano di pagamento concordato in corso di causa.
Stante la rinuncia della parte opponente, non dev'essere esaminata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..
pagina 6 di 7
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
742/2023 del 15/06/2023, emesso da questo Tribunale in favore di
[...]
; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_5 Pt_1 che liquida in € 88,88 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi professionali,
[...]
oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 4/02/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 7 di 7