Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4995 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cataldo Fornari e Daniele Maranò attori
E
(c.f. ; p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Raimondo Boccia, convenuta All'udienza del 12.11.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che , e nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di figli (i primi due) e di coniuge (la terza) di , nato il [...] e Persona_1 deceduto il 30.10.2019, convenivano in giudizio al fine di vedere risarciti i Controparte_1 danni, iure hereditario e iure proprio, subiti in conseguenza della malattia e della successiva morte del loro congiunto, assertivamente provocati dall'esposizione citato de cuius a sostanze nocive e, in particolare, ad amianto, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, svolta per quasi trent'anni (dal 1974 al 2001) all'interno del complesso siderurgico di RA ( ), nel reparto acciaieria 2, dapprima per aziende del c.d. indotto (Ditta CP_2
Corrente & Catelli, Siderman s.r.l., Siderurgica Meridionale Sud s.r.l., Gescon 90 s.r.l.) e poi direttamente assunto da a decorrere dal 01.07.1997, come addetto alle pulizie CP_3 industriali e successivamente destinato al trasporto di scorie e manufatti nonché di persone, in ogni caso, soggetto al controllo ed alle direttive del personale del complesso siderurgico, che forniva di volta in volta le indicazioni e le raccomandazioni sugli interventi da eseguire;
• rilevato che la convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento delle avverse domande;
• rilevato che la causa, introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.c., veniva assegnata al giudice del lavoro, il quale, ritenendo che la domanda risarcitoria avanzata iure proprio dovesse essere conosciuta dal giudice civile, disponeva la separazione della causa avente per oggetto detta domanda, che rimetteva al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza;
Il Presidente del Tribunale, quindi, assegnava quest'ultima causa alla Seconda Sezione Civile;
• rilevato, pertanto, che oggetto del presente giudizio è esclusivamente la domanda risarcitoria avanzata dagli attori iure proprio;
• ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (nel merito) sollevata dalla convenuta non possa essere condivisa;
infatti, appare sul punto utile riportare quanto affermato dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale con la sentenza n. 2127/2022 (prodotta nel presente procedimento dalla parte attrice), con la quale è stata decisa la domanda risarcitoria proposta iure hereditario dagli odierni attori nei confronti della stessa CP_1
in detta sentenza, che viene sul punto condivisa da questo giudice, con riguardo alla
[...] cennata eccezione sollevata dalla convenuta si legge: “[…] Ed allora deve osservarsi che – alla stregua delle rispettive allegazioni delle parti ed avuto riguardo alla documentazione da esse depositata (la quale, ovviamente, è comunque valutabile, in base al principio di
19 GENNAIO 2010 N° 739) – risulta sostanzialmente incontestato e comunque dimostrato che sussiste continuità giuridica rispetto alla odierna convenuta (relativamente ai soggetti che avevano gestito lo stabilimento e che sono poi confluiti in essa, tramite varie trasformazioni societarie e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ.), in termini così sintetizzabili: ✓ dall'agosto 1987 al dicembre 1993 l'imputazione dal lato passivo compete alla (quale incorporante delle società aventi causa CP_1 dall'allora esistente a capitale pubblico, poi posta ); ✓ in CP_3 Controparte_4 particolare, in relazione alla specifica posizione soggettiva del de cuius ed alla prospettazione attorea, dall'agosto 1987 fino al dicembre 1991, risponde CP_1 quale committente delle società appaltatrici alle cui dipendenze il lavoratore aveva operato;
✓ da gennaio 1992 a giugno 1997, invece, la convenuta risponde direttamente quale datore di lavoro, avendo incorporato la “IRITECNA – SOCIETÀ PER L'IMPIANTISTICA INDUSTRIALE E L'ASSETTO DEL TERRITORIO” S.P.A. IN LIQ. che, a sua volta, aveva incorporato la “GESCON 90 SRL” (di cui in quel periodo il de cuius era stato dipendente. Deve altresì precisarsi che: → è responsabile anche per il periodo da agosto CP_1
1987 a dicembre 1988 perché la società che aveva gestito lo stabilimento in questo periodo (la “ ”, soggetto omonimo ma diverso dalla cedente del Controparte_5 1981) nell'ottobre 1990 si fuse per incorporazione nella (società a CP_3 C partecipazione statale che nell'ottobre 1993 sarebbe stata messa LIQUIDAZIONE e poi sarebbe divenuta “IRITECNA” S.P.A. ed infine “ , così essendosi Controparte_1 realizzata una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (ovvero il soggetto incorporante, cioè nella specie “ già “IRITECNA” S.P.A. e già Controparte_1 Controparte_6
) divenne l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in
[...] ragione della fusione o della incorporazione (cfr. CASS. SEZ. III, 11 NOVEMBRE 2015 N°
22998 e 26 LUGLIO 1996 N° 6757); → con atto stipulato in data 21 dicembre Parte_4
1993 venne poi operata la scissione della e costituita la Controparte_6
alla quale vennero Controparte_7 attribuiti i complessi produttivi già di proprietà della , Controparte_6 prevedendosi però che a carico di (poi “IRITECNA” Controparte_6 S.P.A. e quindi “ sarebbero rimaste le sopravvenienze passive e gli Controparte_1 effetti di contenziosi riferentisi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione (cfr. Sez. III, art. 2, punto 4 dell'ATTO DI SCISSIONE del 21 dicembre 1993, maxime a pagg. 29-30); → per il periodo dal 1° gennaio 1994 in poi, invece, titolare della gestione dello stabilimento divenne la “ già “ CP_6 Controparte_8 società a capitale privato (successivamente posta in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA), rispetto alla quale nessuna domanda è stata formulata in questa sede;
→ non rilevano, rispetto alla parte ricorrente, eventuali obblighi di manleva che le parti stipulanti dell'ATTO DI SCISSIONE del 21 dicembre 1993 avessero inteso prevedere, trattandosi all'evidenza di clausole eventualmente operanti solo nei rapporti interni tra le parti contrattuali e non nei confronti e/o in favore di terzi. D'altronde, occorre avere riguardo anche alla inderogabilità delle norme che regolano la responsabilità del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2087 cod. civ. (cfr. CASS. PEN. SEZ. IV, 19 APRILE 2005 N° 38810,
CASS. PEN. SEZ. IV, 12 APRILE 2005 N° 20595 e succ. conf.), trattandosi di fattispecie finalizzata a evitare lesioni a diritti fondamentali della persona del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (si vedano
CASS. LAV. 7 GENNAIO 2009 N° 45 e CASS. LAV. 12 FEBBRAIO 2004 N° 2734; in generale, quanto alla invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 2113 cod. civ., si vedano anche CASS.
LAV. 18 AGOSTO 2004 N° 16168 e CASS. LAV. 23 OTTOBRE 2013 N° 24024). In definitiva, quindi, è da riconoscersi legittimazione passiva in capo alla odierna convenuta, rispetto alla posizione soggettiva attiva del de cuius: ✓ da agosto 1987 fino a dicembre 1991, quale committente; ✓ da gennaio 1992 a giugno 1997, quale datore di lavoro. […]”;
• ritenuto che le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta ed oggetto del presente giudizio possano trovare accoglimento per quanto di ragione, osservandosi che: a) è stata prodotta in questa sede anche la relazione di c.t.u. espletata nel procedimento concluso in primo grado dal giudice del lavoro con la citata sentenza n. 2127/2022, relazione nella quale l'ausiliare ha concluso che “[…] 1) in base alla documentazione esaminata , si può affermare che il mesotelioma pleurico da cui era affetto il SI , fu Persona_1 causato dall'attività lavorativa svolta ed in particolare dall'esposizione costante e prolungata all'amianto , così come indicato nel ricorso introduttivo;
2)in base alla documentazione esaminata inoltre,si può affermare che dal maggio 2018, in occasione dell'esame istologico che confermò la presenza di un mesotelioma, si è stabilizzata una lesione permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”tale da esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato”; 3)il decesso, avvenuto il 30/10/2019, é derivato eziologicamente dalla patologia denunciata;
non si può tuttavia stabilire in quale momento,se ciò è avvenuto, il de cuius abbia raggiunto la consapevolezza dell'imminente exitus”; le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nel citato giudizio possono essere condivise, in quanto fondate sulla documentazione anche sanitaria prodotta e sorrette da adeguata motivazione medico-legale; alla stessa non sono state mosse specifiche censure, ad eccezione di alcune osservazioni alle quali l'ausiliare ha risposto in maniera convincente, precisando che “[…] • è difficile stabilire il momento storico lavorativo in cui il ricorrente ebbe il contatto con l'amianto, a causa del mesotelioma pleurico di cui lo stesso si ammalò e che ne determinò il decesso;
• come risulta dalla documentazione esaminata il ricorrente dal 1974 al 2001 lavorò presso varie ditte che operavano all'interno dell'ex di RA, svolgendo varie mansioni dapprima come CP_5 addetto alle pulizie industriali e successivamente come autista manovratore, operando quindi in ambiente altamente inquinato, esposto in vario modo all'amianto, che causò il mesotelioma;
• il Prof. , nelle sue osservazioni pur concordando con l'origine Per_2 professionale del mesotelioma pleurico, fa notare che il ricorrente nel suo percorso lavorativo operò in varie ditte e soltanto nel 1990 ,la Gescom, ditta nella quale operava all'epoca, confluì nella , il che , secondo il Prof. renderebbe ininfluente la CP_1 Per_2 responsabilità dell'azienda circa il determinismo del mesotelioma;
• ritengo che sulla base della documentazione e del tipo di patologia sofferta, non è possibile stabilire quando l'originario ricorrente si ammalò di mesotelioma, non escludendo quindi che poté contrarre la patologia nell'ultimo periodo lavorativo. Pertanto confermo la valutazione medico-legale espressa nella CTU inviata alle parti.”; le conclusioni cui è pervenuto detto c.t.u. appaiono sorrette anche da quanto emerso dalla prova testimoniale espletata nel medesimo procedimento celebrato davanti alla Sezione Lavoro (i cui verbali sono stati prodotti in questa sede), da cui è risultato che è stato esposto per circa venti anni a Persona_1 diverse sostanze nocive ed in particolare ad amianto, cosicchè, come pure affermato dal giudice del lavoro nella più volte citata sentenza, l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal debbono farsi rientrare, almeno come concausa, tra le lavorazioni a rischio di Pt_1 insorgenza della malattia di cui lo stesso era affetto che, dunque, era causalmente ricollegabile, con un elevato grado di probabilità, all'attività lavorativa svolta (ed anche il decesso è ascrivibile alla progressione metastatica della malattia ed alle sue complicanze); e lo stesso giudice evidenzia, condivisibilmente, come i testimoni ascoltati in quella sede abbiano riferito la mancanza di idonee protezioni eventualmente fornite dal datore di lavoro/committente; nessuno dei predetti testi ha riferito che fosse mai stata fornita, ad esempio, una idonea maschera respiratoria facciale munita di doppio filtro, né che i sistemi di captazione delle sostanze volatili eventualmente installati fossero esaustivamente appropriati (il teste ha, anzi, dichiarato che gli estrattori erano Testimone_1 insufficienti ad eliminare la polvere della lavorazione); le medesime prove testimoniali hanno, inoltre, riscontrato la prospettazione attorea, secondo cui gli ambienti lavorativi erano organizzati e sottoposti alla vigilanza ed al controllo del personale della committente, che quindi ne manteneva la piena disponibilità (come del resto appare quasi ovvio, come pure affermato dal giudice del lavoro, attesa la peculiarità delle strutture in questione, tale verosimilmente da determinare pressanti esigenze di sorveglianza), con conseguente obbligo anche della committente all'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici;
deve, pertanto, ritenersi che la malattia che ha portato al decesso di si ponga in Persona_1 rapporto eziologico diretto con l'attività di lavoro, osservandosi che le valutazioni del citato consulente d'ufficio nominato nel giudizio celebrato davanti al giudice del lavoro trovano un ulteriore riscontro, come si legge anche nella citata sentenza, oltre che nelle predette acquisizioni istruttorie, anche nell'accertamento operato da parte dell' in ordine CP_9 all'avvenuto riconoscimento della rendita per malattia professionale nella misura del 90%, nonché in quello relativo alla esposizione ultradecennale all'amianto (dal 12 agosto 1974 al 31 dicembre 1992); e come sempre affermato dal giudice del lavoro, non sembra sufficiente ad escludere la responsabilità di parte convenuta il fatto che il rapporto di lavoro inter partes sia perdurato non per tutti gli anni di servizio: trattasi, infatti, di periodi lavorativi comunque di durata considerevole, durante i quali l'esposizione a sostanze patogene (nei termini in questa sede accertati) ben può avere determinato integralmente il danno manifestatosi nel
2018 (essendo anche rilevante il congruo nesso cronologico tra la tipologia di mansioni svolte alle dipendenze delle parti convenute e la manifestazione della patologia, avuto ovviamente riguardo al tempo di latenza considerato dal CTU); ed ancora, non appare ostativo il fatto che non si possa con certezza distinguere l'apporto eziologico che ciascun datore di lavoro/committente abbia cagionato con le condotte ad esse singolarmente imputabili, in ragione dei diversi periodi di tempo durante i quali il rapporto di lavoro è perdurato, potendosi sotto questo aspetto richiamare i seguenti principi di diritto: in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento
(v. CASS. LAV. 27 APRILE 2021 N° 11116); in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (CASS. SEZ. III, 20 DICEMBRE
2018 N° 32930); in tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento ovvero - qualora tale accertamento non sia possibile - il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (CASS. SEZ. III, 6 LUGLIO 2021 N° 19033). Pertanto, nel caso di specie, poiché non è possibile individuare – tra le condotte imputabili a ciascun datore di lavoro/committente – quale tra esse sia "più probabile che non" rispetto all'altra e trattandosi comunque di cause tutte possibili, l'evento risulta riconducibile, sotto il profilo causale, a ciascuna di esse, sicché anche la società qui convenuta deve essere ritenuta responsabile nei confronti della parte danneggiata, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento (cfr. quanto si legge nella cennata sentenza n. 2127/2022, alle pagg. 16, 17 e 18); b) limitando l'esposizione a quanto possa rilevare in questa sede, la presenza nel nostro ordinamento giuridico di una normativa volta a tutelare genericamente il lavoratore dal pericolo di danni alla salute provocati dalla presenza di polveri di qualsiasi genere sul luogo di lavoro è risalente nel tempo;
già dal R.D. 18 giugno 1899 n. 230 (Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni) emerge un obbligo per il datore di lavoro di protezione dei lavoratori, valevole anche con riferimento alle polveri;
nel 1927, con R.D. n. 530 (Regolamento generale sulla igiene del lavoro), all'art. 17, il legislatore, con riferimento ai locali chiusi, impone al datore di lavoro di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione di vapori, odori, fumi o polveri nell'ambiente dove lavorano gli operai, prevedendo anche che l'aspirazione dei gas, vapori, odori, fumo o polveri debba farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono;
nel 1942, con l'approvazione del nuovo codice civile, viene introdotta nell'ordinamento giuridico un'importante disposizione di tutela dei lavoratori, vale a dire l'art. 2087 c.c., che, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, impone all'imprenditore l'obbligo di attuare la “massima sicurezza tecnologicamente possibile” per i lavoratori o, in ogni caso, di adeguarsi agli standard tecnici di sicurezza del settore;
con L. 12 aprile 1943 n. 455, accertato evidentemente dalla scienza medica il rischio specifico per la salute derivante dalla esposizione prolungata alle polveri di amianto, viene introdotta l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi; il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione repubblicana, che, agli artt. 1, 4, 32, 35, 37, e 41, disegna un nuovo quadro giuridico, permeato di una maggiore intensità di tutela dei valori della vita e della salute, con un occhio rivolto particolarmente all'attività lavorativa;
in tale quadro si inserisce il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro, abrogativo del R.D. n. 530/27), che, con i suoi 70 articoli, ha svolto per anni un ruolo fondamentale in materia di responsabilità da amianto, unitamente alla previsione degli obblighi generali di sicurezza contenuta nell'art. 2087 c.c.; in particolare l'art. 21 del citato decreto, rubricato “Difesa contro le polveri” prevedeva che “nei lavori che dànno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne
o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.”; inoltre, l'art. 4 del medesimo D.P.R. del 1956, rubricato
“Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, prevedeva che i soggetti indicati
“…devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.”; nel T.U. in materia di “assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, alle disposizioni in tema di asbestosi e silicosi viene dedicato l'intero capo VIII;
è in questo contesto normativo che interviene il 19 settembre 1983 la direttiva comunitaria 83/477/CEE, la quale, nonostante affermi nel quarto “considerando” che “le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute”, fissa precisi “valori limite” alla concentrazione di fibre di amianto aerodisperse nei luoghi di lavoro;
sempre nel 1983 il legislatore comunitario interviene ancora con la direttiva 83/478/CEE, introducendo il divieto per gli Stati membri di immettere sul mercato e di fare uso della crocidolite (vale a dire del c.d. amianto blu); lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva da ultimo citata con D.P.R. 24 maggio 1988 n.
215, che ha previsto anche il divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di ogni tipologia di amianto in relazione a determinate tipologie di prodotto, precisandosi che già nel 1986 (con Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno, rubricata
“Restrizione all'immissione sul mercato ed all'uso della e dei prodotti che la Parte_5 contengono”) diveniva attuale nel nostro ordinamento il divieto di uso della;
con Parte_5
D.lgs 15 agosto 1991 n. 277 il legislatore italiano recepisce le indicazioni della citata direttiva comunitaria 83/477/CEE (va ricordato che l'art. 59, comma 1 lett. b, di tale D.lgs ha disposto che “limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli artt. 4; 5; 18, comma 3; 19 e 21, del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303”, sostituiti da più specifiche disposizioni); nel 1991, con direttiva 91/659/CEE, il legislatore comunitario interviene nuovamente vietando l'utilizzo di tutte le tipologie di amianto c.d. anfibolo e di 14 categorie di prodotti che contengono amianto crisotilo, con termine di recepimento per gli Stati membri fissato all'1 luglio 1993; l'Italia, con L. 27 marzo 1992 n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), interviene in modo radicale vietando “l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto….” (art. 1, comma 2); una strada, questa, poi seguita anche dal legislatore comunitario, che, con direttiva 1999/77/CE, generalizza il divieto di uso dell'amianto, con termine di recepimento fissato per l'1 gennaio 2005 (successivo in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro del;
c) l'esposizione dell'evoluzione Pt_1 normativa innanzi riportata consente ragionevolmente di sostenere come la pericolosità per la salute e la vita dei lavoratori dell'esposizione non solo alle polveri in generale, ma anche a quelle di amianto in particolare fosse un dato acquisito fin dalla prima metà del secolo scorso;
in ogni caso è possibile affermare che a livello scientifico la pericolosità per la salute e la vita umana dell'amianto fosse ormai scientificamente nota ben prima degli anni '80 del secolo scorso, posto che gli interventi normativi, che sono stati specificati al punto b) che precede, non possono logicamente che rappresentare un posterius rispetto a risultati scientifici ormai consolidati ed acquisiti;
d) la Corte Suprema, con riferimento ad un caso di attività lavorativa svolta tra il 1955 ed il 1982, ha affermato che “…come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8 2012 n. 13956 nonchè Cass.
8.10.2012 n. 17092 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 18626 del 5/8/2013), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre
Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645). In particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che "la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14-1-2005 n. 644). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha affermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1-2-2008 n. 2491 e Cass. 11-
7-2011 n. 15156). Inoltre è stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. 30-6-2005 n. 14010)….D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21, ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri….” (cfr. Cass. n. 22710/2015, in motivazione); irrilevante è la valutazione relativa al soggetto su cui gravi l'onere di dimostrare l'adozione di misure idonee a ridurre o eliminare il rischio proveniente dall'esposizione ai predetti fattori di rischio, posto che nel caso di specie, come innanzi esposto, sono stati adeguatamente dimostrati la presenza di amianto sul luogo in cui il svolgeva la propria attività Pt_1 lavorativa, l'esposizione allo stesso del lavoratore e la mancata adozione di misure adeguate ad eliminare o ridurre efficacemente il rischio di inalazione di polveri;
• rilevato, pertanto, che gli elementi di valutazione innanzi esposti inducono a ritenere che, con alto grado di probabilità logica, il decesso di debba essere imputato a Persona_1 responsabilità della convenuta, posto, peraltro, che non è stata adeguatamente dimostrata la possibilità che un analogo fattore di rischio ambientale extralavorativo sussistesse nel luogo di residenza del lavoratore;
• rilevato, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che in giurisprudenza si è affermato che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per
i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti […] postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo.” (cfr. Cass. 5452/2020; ed è stato aggiunto che
“a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).” (cfr. Cass. n.25541/2022);
• rilevato che nel caso di specie, oltre che in ragione dello stretto vincolo familiare già esistente fra gli attori ed il congiunto scomparso, la sussistenza di un solido legame affettivo fra gli stessi è emersa pure dalla deposizione testimoniale resa da;
Testimone_2
• osservato che nel caso di specie, tenuto conto del rapporto di parentela e di coniugio già esistente fra gli attori e la vittima primaria (emergente dal certificato relativo alla situazione di famiglia), è ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, oltre che, come detto, in ragione della prova testimoniale innanzi indicata, la radicale modifica delle abitudini di vita degli attori, la sofferenza dei familiari superstiti già durante la grave malattia che ha determinato la morte di (cfr. la documentazione sanitaria prodotta Persona_3 dalla parte attrice) e la recisione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato derivante dal decesso del loro congiunto;
procedendo, pertanto, alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale in termini di pregiudizio legato alla perdita del congiunto, questo Tribunale ritiene di ricorrere al criterio tabellare ormai comunemente diffuso ed in particolare a quello delle cd. “tabelle milanesi”, di recente aggiornate ai fini dell'adeguamento ai principi affermati dalla Corte suprema in tema di danno da perdita del rapporto parentale;
la Suprema Corte, infatti, con la sentenza n.10579/2021, ha avuto modo di chiarire che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; e lo stesso Tribunale di Milano, come detto, ha provveduto ad aggiornare nel 2022 la tabella relativa all'individuazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, al fine di adeguarla ai principi dettati dalla Suprema Corte (e successivamente aggiornata ancora nel 2024); pertanto, considerando l'età di e quella dei congiunti all'epoca del fatto, il solido Persona_3 legame, il fatto che convivesse con il marito, mentre non vi era Parte_3 convivenza fra i due figli ed i genitori (secondo quanto è dato evincere dalle dichiarazioni del teste in ordine al rapporto esistente fra i coniugi ed alla riunione dei figli con i Pt_3 genitori quando tornavano in licenza in occasione delle feste comandate), va liquidato il complessivo importo di euro 344.168,00, con riguardo alla posizione di Parte_3
di euro 269.859,00 ciascuno, con riguardo alla posizione dei figli,
[...] CP_10
e , somme calcolate secondo il valore attuale della moneta e da intendere Pt_2 integralmente satisfattive del danno non patrimoniale sofferto, tenuto conto della metodologia di liquidazione tabellare innanzi accennata (per l'età della vittima primaria: 16 punti per ciascuno degli attori;
per l'età delle vittime secondarie: 16 punti per il coniuge, 20 punti per ciascun figlio;
con riguardo al parametro della convivenza: 16 punti per il coniuge e nessun punto per gli altri attori;
con riguardo al parametro della sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 12 punti per ciascun attore/attrice); con riguardo al parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva fra gli attori e la vittima primaria: 28 punti per il coniuge, 21 punti per ciascun figlio, potendo ritenersi la quotidiana frequentazione del de cuius con il coniuge e la frequentazione con i figli in occasione delle feste e ricorrenze, come risultato dalla prova testimoniale innanzi citata, nonché la particolare penosità per tutti gli attori del mesotelioma maligno da cui fu colpito il de cuius, in ragione della sua gravità e durata, diagnosticata nel maggio 2018 e con exitus nell'ottobre 2019);
• rilevato che agli importi innanzi liquidati devono essere aggiunti gli interessi legali dal 30.10.2019 al soddisfo sulle somme mediamente devalutate alla stessa data;
• rilevato che a deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del Parte_3 danno patrimoniale, anche l'importo di € 2.000,00 per spese funebri, adeguatamente dimostrate in forza della fattura n. 2/64 del 20.11.2019, prodotta dalla parte attrice;
detta somma deve essere rivalutata dalla data da ultimo indicata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
inoltre, spettano anche su detto importo gli interessi legali da calcolare con decorrenza dal 20.11.2019 al soddisfo sulla somma mediamente rivalutata dal
20.11.2019 alla data di pubblicazione della sentenza;
• rilevato che la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto richiesta;
P.T.M.
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta iure proprio da Parte_3 e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore di detta attrice la somma
[...] di € 344.168,00, oltre interessi legali nei termini specificati in motivazione, nonché la somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali nei termini specificati in motivazione;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta iure proprio da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore di detto attore la somma di €
[...]
269.859,00, oltre interessi legali nei termini specificati in motivazione;
c) accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta iure proprio da Parte_2
e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore di detto attore la somma
[...] di € 269.859,00, oltre interessi legali nei termini specificati in motivazione;
d) condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in € 299,60 per esborsi ed in € 25.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Cataldo Fornari e Daniele Maranò.
RA, 03.06.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco