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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rizzo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/363-2025-1830 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/363-2025-1830 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/319-2025-1831 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/319-2025-1831 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/108-2025-1304 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/109-2025-1304 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2025 depositato il 13/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente proponeva ricorso avvverso ai seguenti preavvisi di fermo amministrativo, eseguiti sul veicolo Targa_1: a) PFER/363-2025-1830 del 5.02.2025, notificato il 18.02.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento IMU anni 2015 e 2016, per l'importo complessivo di Euro 1.465,83, di cui Euro 1.175,06 per debito principale, Euro 128,96 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura,
Euro 64,50 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,20 per spese residue atti precedenti, Euro 75,61 per oneri accessori residui atti precedenti;
b) PFER/319-2025-1831 del 5.02.2025, notificato il 18.02.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento TASI anni 2015 e 2016, per l'importo complessivo di Euro 235,98, di cui Euro 147,66 per debito principale, Euro 14,21 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura,
Euro 43,00 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,20 per spese residue atti precedenti, Euro 9,41 per oneri accessori residui atti precedenti;
c) PFER/108-2025-1304 del 13.03.2025, notificato il 25.03.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento TARI anno 2017, per l'importo complessivo di Euro 326,90, di cui Euro 226,96 per debito principale, Euro 20,54 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura,
Euro 43,00 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,45 per spese residue atti precedenti, Euro 14,45 per oneri accessori residui atti precedenti;
d) PFER/109-2025-1304 del 13.03.2025, notificato il 25.03.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento TARI anno 2017, per l'importo complessivo di Euro 130,09, di cui Euro 55,12 per debito principale, Euro 6,45 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura, Euro 43,00 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,45 per spese residue atti precedenti, Euro 3,57 per oneri accessori residui atti precedenti.
La Sig.ra Nominativo_1, infatti, si oppone ai preavvisi di fermo notificatile, sostenendo che il bene oggetto dei provvedimenti non poteva essere colpito perché si tratta di veicolo destinato all'utilizzo da parte di disabile.
Costituendosi, l'ente resistente evidenzia come la documentazione prodotta da parte ricorrente dimostri l'adattamento del veicolo all'utilizzo di persona disabile. Pertanto, tiene a rassicurare che il preavviso di fermo non verrà evoluto in fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato.
Infatti, a norma dell'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973 “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”, oppure - come in questo caso - che il bene sia destinato all'utilizzo di persona disabile.
Invero, Andreani Tributi S.r.l. ha provveduto a notificare i preavvisi di fermo per cui è causa in quanto dalla visura estratta non emergeva alcuna destinazione specifica.
Nondimeno, tale manifestazione di volontà negativa, ovvero quella di non procedere al fermo preavvisato – volontà che non si e', comunque, tradotta nella caducazione dell'atto impugnato – e' intervenuta solo successivamente all'interposizione dell'impugnativa dell'atto; laddove ciò sarebbe potuto avvenire prima dell'attivazione della vice giudiziale (e del maturare dei connessi costi).
Da ciò la non ricorrenza di ragionevoli motivi per compensare le spese di giudizio che devono gravare su parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.200,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Rizzo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/363-2025-1830 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/363-2025-1830 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/319-2025-1831 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/319-2025-1831 TASI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/108-2025-1304 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/109-2025-1304 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2025 depositato il 13/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente proponeva ricorso avvverso ai seguenti preavvisi di fermo amministrativo, eseguiti sul veicolo Targa_1: a) PFER/363-2025-1830 del 5.02.2025, notificato il 18.02.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento IMU anni 2015 e 2016, per l'importo complessivo di Euro 1.465,83, di cui Euro 1.175,06 per debito principale, Euro 128,96 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura,
Euro 64,50 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,20 per spese residue atti precedenti, Euro 75,61 per oneri accessori residui atti precedenti;
b) PFER/319-2025-1831 del 5.02.2025, notificato il 18.02.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento TASI anni 2015 e 2016, per l'importo complessivo di Euro 235,98, di cui Euro 147,66 per debito principale, Euro 14,21 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura,
Euro 43,00 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,20 per spese residue atti precedenti, Euro 9,41 per oneri accessori residui atti precedenti;
c) PFER/108-2025-1304 del 13.03.2025, notificato il 25.03.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento TARI anno 2017, per l'importo complessivo di Euro 326,90, di cui Euro 226,96 per debito principale, Euro 20,54 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura,
Euro 43,00 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,45 per spese residue atti precedenti, Euro 14,45 per oneri accessori residui atti precedenti;
d) PFER/109-2025-1304 del 13.03.2025, notificato il 25.03.2025, per il mancato pagamento di due avvisi di accertamento TARI anno 2017, per l'importo complessivo di Euro 130,09, di cui Euro 55,12 per debito principale, Euro 6,45 per interessi, Euro 8,50 per diritti di notifica, Euro 6,00 per spese di visura, Euro 43,00 per oneri accessori a carico del debitore, Euro 7,45 per spese residue atti precedenti, Euro 3,57 per oneri accessori residui atti precedenti.
La Sig.ra Nominativo_1, infatti, si oppone ai preavvisi di fermo notificatile, sostenendo che il bene oggetto dei provvedimenti non poteva essere colpito perché si tratta di veicolo destinato all'utilizzo da parte di disabile.
Costituendosi, l'ente resistente evidenzia come la documentazione prodotta da parte ricorrente dimostri l'adattamento del veicolo all'utilizzo di persona disabile. Pertanto, tiene a rassicurare che il preavviso di fermo non verrà evoluto in fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato.
Infatti, a norma dell'art. 86, comma 2, D.P.R. 602/1973 “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”, oppure - come in questo caso - che il bene sia destinato all'utilizzo di persona disabile.
Invero, Andreani Tributi S.r.l. ha provveduto a notificare i preavvisi di fermo per cui è causa in quanto dalla visura estratta non emergeva alcuna destinazione specifica.
Nondimeno, tale manifestazione di volontà negativa, ovvero quella di non procedere al fermo preavvisato – volontà che non si e', comunque, tradotta nella caducazione dell'atto impugnato – e' intervenuta solo successivamente all'interposizione dell'impugnativa dell'atto; laddove ciò sarebbe potuto avvenire prima dell'attivazione della vice giudiziale (e del maturare dei connessi costi).
Da ciò la non ricorrenza di ragionevoli motivi per compensare le spese di giudizio che devono gravare su parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.200,00, per compensi, oltre accessori come per legge.