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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/10/2024, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
RG 1171 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI Parte_1
BARBARA
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI Controparte_1
ANNA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente e la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto della concorde volontà manifestata dalle parti, disporre quanto segue: - dato atto che il figlio ha raggiunto Per_1 l'indipendenza economica, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori e, per l'effetto; - dichiarare cessato l'obbligo gravante in capo al padre di versare alla madre un contributo al mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso, obbligo originariamente previsto nel decreto emesso in data 24.06.2008 dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nel procedimento n. R.G. 1374/2007; - dare atto che, in forza della conciliazione intervenuta, nulla è reciprocamente dovuto tra le parti, le quali dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano ad avanzare in futuro qualsivoglia pretesa di pagina 1 di 2 contenuto economico connessa ovvero ricollegata al mantenimento del figlio;
- le spese del presente procedimento sono integralmente compensate.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato il 6 giugno 2024 Parte_1
, sul presupposto del raggiungimento della indipedenza
[...] economica del figlio nato nel 1998, ha convenuto in giudizio Per_1 per ottenere la revoca del decreto del 24 giugno Controparte_1
2008 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva stabilito un contributo di mantenimento di Euro 300 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie;
che la ha aderito alla domanda di revoca dando atto che il CP_1 figlio, conseguita la laurea in ingegneria, è stato assunto a mezzo di contratto di apprendistato (e fondate prospettive di stabilizzazione) con una retribuzione netta mensile di Euro 1.800;
ritenuto che il figlio ha effettivamente raggiunto l'indipendenza economica e che va pertanto revocato il contributo posto a carico del ricorrente;
che deve essere dichiarata l'integrale compensazione delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
revoca la clausola contenuta nel decreto emesso il 24 giugno 2008 dal
Tribunale per i Minorenni di Bologna in forza della quale il ricorrente è tenuto a corrispondere in favore del figlio un Per_1 contributo di mantenimento di Euro 300 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 8 ottobre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI Parte_1
BARBARA
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI Controparte_1
ANNA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza dell'8 ottobre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente e la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto della concorde volontà manifestata dalle parti, disporre quanto segue: - dato atto che il figlio ha raggiunto Per_1 l'indipendenza economica, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori e, per l'effetto; - dichiarare cessato l'obbligo gravante in capo al padre di versare alla madre un contributo al mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso, obbligo originariamente previsto nel decreto emesso in data 24.06.2008 dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nel procedimento n. R.G. 1374/2007; - dare atto che, in forza della conciliazione intervenuta, nulla è reciprocamente dovuto tra le parti, le quali dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano ad avanzare in futuro qualsivoglia pretesa di pagina 1 di 2 contenuto economico connessa ovvero ricollegata al mantenimento del figlio;
- le spese del presente procedimento sono integralmente compensate.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato il 6 giugno 2024 Parte_1
, sul presupposto del raggiungimento della indipedenza
[...] economica del figlio nato nel 1998, ha convenuto in giudizio Per_1 per ottenere la revoca del decreto del 24 giugno Controparte_1
2008 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva stabilito un contributo di mantenimento di Euro 300 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie;
che la ha aderito alla domanda di revoca dando atto che il CP_1 figlio, conseguita la laurea in ingegneria, è stato assunto a mezzo di contratto di apprendistato (e fondate prospettive di stabilizzazione) con una retribuzione netta mensile di Euro 1.800;
ritenuto che il figlio ha effettivamente raggiunto l'indipendenza economica e che va pertanto revocato il contributo posto a carico del ricorrente;
che deve essere dichiarata l'integrale compensazione delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
revoca la clausola contenuta nel decreto emesso il 24 giugno 2008 dal
Tribunale per i Minorenni di Bologna in forza della quale il ricorrente è tenuto a corrispondere in favore del figlio un Per_1 contributo di mantenimento di Euro 300 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 8 ottobre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
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