TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23.5.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
G. Morelli e G. Giannini
Ricorrente
C O N T R O
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c dalla Dott.ssa T. Di Noia
Resistente
Oggetto: risoluzione contratto a tempo determinato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 e contestuale istanza cautelare, il ricorrente indicato in epigrafe- premesso di essere stato inserito per la prima volta, giusta domanda del 2.9.2020, nella prima fascia delle GPS della Provincia di per le classi di CP_3
concorso A045 e A047, ottenendo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 vari contratti a tempo determinato- esponeva di aver presentato domanda di aggiornamento in forza di quanto previsto dall'o.m. 112/2022, collocandosi al 26° posto nella graduatoria della classe A045 (punteggio poi rettificato in autotutela con decreto n. 15156 del
14.9.2022) e al 7° posto, con 51 punti, nella graduatoria della classe di concorso A047.
Rappresentava di aver stipulato, per l'a.s. 2023/2024, un contratto di lavoro a tempo determinato per 18 ore settimanali per la classe di concorso A047, presso l'Istituto
“Salvemini” di Fasano. Par Rilevava che, del tutto inaspettatamente, con decreto n. 17905 dell'11.10.2023, l' di aveva proceduto al depennamento dalla graduatoria di prima fascia delle CP_3
1 suindicate classi di concorso e che il DS dell'Istituto “Salvemini” aveva poi disposto la risoluzione anticipata del suddetto contratto. Cont Eccepiva l'illegittimità di siffatte determinazioni in quanto l' di CP_3
1) aveva disposto il depennamento dalla prima fascia delle GPS sul presupposto che l'istante non fosse in possesso del relativo titolo d'accesso, laddove invece il ricorrente aveva ottenuto ordinanza cautelare n. 1380/2020 resa dal Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il valore abilitante della laurea e dei 24 ctu;
ordinanza – rilevava- mai riformata né modificata all'esito di un giudizio di merito;
2) aveva violato il principio del legittimo affidamento, avendo l'amministrazione in varie occasioni convalidato il punteggio, facendolo perciò permanere nella prima fascia delle GPS per circa tre anni;
3) avrebbe comunque dovuto inserire l'istante nella seconda fascia delle GPS.
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'illegittimità della risoluzione del contratto e che, pertanto, “ai fini del risarcimento del danno, anche in forma specifica” fosse riconosciuto il diritto alla “reintegrazione e/o alla riattribuzione del posto di lavoro ricoperto a far data dal 01/09/2023 e sino alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30/06/2024”.
Chiedeva altresì che fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale dalla data di risoluzione del contratto sino alla naturale scadenza, da quantificarsi nella misura del trattamento stipendiale residuo. In via di subordine, chiedeva che fosse riconosciuto il diritto ad essere inserito nella II fascia delle GPS della Provincia di con condanna del al risarcimento dei danni subìti a causa CP_3 CP_1 dell'impossibilità di ricevere convocazioni per ricoprire supplenze in relazione alle suindicate classi di concorso.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
Disattesa l'istanza cautelare, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato.
Reputa la scrivente che possano essere integralmente richiamate le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto della fase cautelare (peraltro integralmente condivise dal Tribunale in sede collegiale- cfr. ordinanza n. 8116/2024):
2 “E' pacifico che il ricorrente abbia formulato istanza, in data 29.5.2022, per
l'inserimento nelle prima fascia nelle GPS della provincia di e nelle graduatorie CP_3
di istituto della medesima provincia.
In sede di domanda, l'istante indicò quale titolo di accesso alla graduatoria il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Siena n. 1374/2020 (all. 2 fascicolo di parte convenuta).
L'UST di con il decreto di cui si chiede la disapplicazione ai fini della CP_3
“riattribuzione” del posto di lavoro, ha disposto il depennamento del ricorrente dalla prima fascia delle GPS per ritenuta assenza del titolo di accesso.
La determinazione appare condivisibile poiché è vero che l'ordinanza cautelare non risulta essere stata riformata e censurata in un ordinario giudizio di cognizione, assumendo gli effetti del giudicato cautelare;
ma tanto non può che valere, semmai, in relazione alle graduatorie della provincia di Siena e per quelle vigenti all'epoca di emissione dell'ordinanza n. 1374/2020 (come peraltro pure argomentato dal Tribunale di Siena nell'ordinanza collegiale prodotta dal ). CP_1
Né potrebbe trovare accoglimento la domanda formulata in via di subordine.
Sul punto di osserva che, a norma dell'art. 3 comma 6 OM 60/2020, “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
3 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo
5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
L'ordinanza ministeriale n. 112/2022 recante “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ha ribadito la suddivisione delle GPS in due fasce secondo i medesimi criteri già contemplati dall'ordinanza n. 60/2020.
A norma dell'art. 3 O.M. 112/2022, “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.
Al successivo art. 7 è previsto, “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze”.
Nel caso di specie, è pacifico che la domanda sia stata presentata chiedendo esclusivamente l'inserimento nella prima fascia per le GPS relative alle classi di concorso A045 e A047, nonostante l'ordinanza cautelare indicata come titolo di accesso per la prima fascia delle GPS fosse stata resa in relazione alle GPS della provincia di
Siena (come chiaramente si evince dal contenuto del provvedimento) e peraltro prima che intervenisse l'o.m. 60/2020.
A fronte di tali elementi, l'istante avrebbe dunque dovuto richiedere- al momento della presentazione della domanda del maggio 2022- l'inserimento nella seconda fascia delle
GPS, senza che sia ravvisabile alcun automatico inserimento in detta fascia a causa del
4 disposto depennamento dalla prima (possibilità che non risulta contemplata da alcuna disposizione normativa, d'altronde neppure richiamata in ricorso)” (cfr. ordinanza monocratica del 23.1.2024).
Né le ulteriori doglianze articolate in ricorso in relazione all'eccepiva violazione del principio del legittimo affidamento avrebbero potuto determinare la reintegrazione sul posto di lavoro o legittimare, ad oggi, l'inserimento nella II fascia delle GPS.
In assenza, peraltro, di una condotta addebitale a parte convenuta, astrattamente suscettibile di determinare un danno risarcibile, il ricorso va integralmente respinto ma l'assoluta peculiarità della vicenda esaminata, anche alla luce della scansione temporale degli eventi, induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
e così provvede: Controparte_1 CP_2
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Brindisi, 23.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
5