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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6520/2022 posta in deliberazione il giorno 14/05/2023
TRA
IN PROP N Q IT TA ) Parte_1 C.F._1
Avv. FRASCA ALFREDO;
E
(00000000000) Controparte_1
Avv. LONGO ANTONIO COSENTINO MARCO ( ) VIA C.F._2
FLAMINIA, 56 00196 ( ) Indirizzo CP_1 CP_2 C.F._3
Telematico;
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8288/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale aveva statuito “1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 609/2018 del 05/01/2018 e, per l'effetto, condanna l' di Controparte_1 CP_1
1 al pagamento, in favore dell' , della somma di € 3.085,19, oltre Controparte_3 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 379,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
3) pone definitivamente, nei rapporti interni, le spese di CTU, liquidate con separato decreto,
a carico di parte opposta.”
Si è costituito in giudizio l'appellato instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2 I MOTIVO “ NULLITA' DELLA PROCURA ALLE LITI DELLA PARTE OPPONENTE” per mancata originaria documentazione dei poteri rappresentativi in capo al Commissario conferente la procura ad EM .
La doglianza è manifestamente infondata.
A prescindere dalla originaria infondatezza nel merito della doglianza, si osserva che ogni eventuale difetto di poteri rappresentativi, rilevato dalla controparte ovvero dal giudice è sanabile ex art 182 c.p.c .
Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione, ha correttamente affermato: “Difatti, a fronte dell'eccezione di nullità della procura alle liti, il procuratore dell'Ente statale opponente, in data 12.09.2018, ha versato in atti il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
23.10.2007 con il quale il prof. è stato nominato Commissario Straordinario Parte_2 dell' con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione già spettanti al Consiglio Pt_3 di amministrazione.”
2 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Il Tribunale ha affermato :
“ La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fonda sul mancato pagamento da parte dell' di due fatture (la n. 17/2015 di € 45.554,80, parzialmente saldata, con un residuo Pt_3 di € 5.554,80 e la n. 1/2016 pari ad € 48.471,00 - all. 9 e 8 al fasc. mon.) emesse dall' CP_3
al termine dell'esecuzione dei lavori “di ristrutturazione completamento e la Parte_1 messa a norma, con eliminazione delle barriere architettoniche, di locali da adibirsi a palestra per le attività relative allo “sviluppo muscolare” quali attività motorie, per attività psicomotorie e di riabilitazione psicofisica in via Nomentana 54-56”, affidati in appalto CP_1 dal primo alla seconda con contratto sottoscritto il 18.12.2013 (doc. 5 fasc. parte opposta), previa aggiudicazione, con ribasso del 5% all'esito della gara a procedura negoziata di cui al verbale del 18.12.2013, per un importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza.
Nel corso dei lavori, la previsione progettuale veniva modificata attraverso l'approvazione della Variante accettata senza riserve dall'Impresa appaltatrice con Atto di sottomissione in data 23/09/15 (doc. 6 fasc. parte opposta).
Le fatture in contestazione sono state emesse dall'Impresa appaltatrice sulla scorta del
Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.12.2015, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dal Responsabile del Procedimento (doc. 7, fasc. parte opposta).
Nel proporre opposizione, l' dopo aver contestato la validità di tale certificato – Pt_3 assumendo che si tratterebbe di una semplice fotocopia di un atto non ufficiale, mancando sia il numero di protocollo dell'Istituto, che quello di trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – ha dedotto che “successivamente alla redazione del predetto documento” sono emersi una serie di vizi e difformità nell'esecuzione delle opere appaltate, tali da non poter permettere l'emissione del SAL definitivo. Tali vizi e difformità, secondo parte opponente, sarebbero stati tempestivamente denunciati all'Impresa appaltatrice, la quale tuttavia non avrebbe provveduto alla loro rimozione, così come richiesto dal Direttore dei Lavori.
3 Quest'ultimo, infatti, in data 23.02.2016, redigeva in assenza dell'Impresa appaltatrice, previamente invitata a presenziare, il Verbale di accertamento della consistenza dei lavori e in data 04.04.2016, emetteva il documento dei lavori in detrazione per l'importo complessivo di
€ 104.030,00 di cui ha chiesto la restituzione, incluse le penali giornaliere.
Parte opposta ha controdedotto eccependo la tardività delle contestazioni dei vizi e delle difformità in data successiva all'emissione del Certificato di regolare esecuzione datato
10.12.2015 e l'inadempimento di parte opponente che, comunque, avrebbe dovuto effettuare il pagamento del saldo finale nel termine di 90 giorni dall'emissione del suddetto certificato.
Tanto premesso, nella presente controversia assumono rilievo centrale, da un canto, l'effettiva sussistenza dei vizi e delle difformità indicate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo tramite il richiamo al documento dei lavori in detrazione redatto dal Direttore dei Lavori il
04.04.2016 sopra citato e, dall'altro canto, la tempestività o meno della loro denuncia effettuata dalla Stazione appaltante successivamente alla emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.12.2015.
In ordine al primo profilo, è stata disposta ed espletata apposita CTU per verificare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate dalla Committente e, , per quantificare l'eventualmente minor valore o il costo di rispristino delle opere viziate.
Con riferimento al secondo profilo - rispetto al quale è stato chiesto al CTU di verificare se i vizi denunciati erano riconoscibili dalla Committente all'atto dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori - risulta determinante il fatto che il contratto di appalto di lavori per cui è causa, affidato da un Istituto Statale previa gara a procedura negoziata, ha natura di contratto pubblico, sia pure sotto soglia comunitaria.
Ad esso, pertanto, si applicano le norme del d.lgs. n. 12/04/2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici (Codice Appalti) pro tempore vigente, incluse le deroghe agli artt. 1666 e
1667 del Codice civile in tema di accettazione dell'opera e di termine di decadenza per la denuncia dei vizi e delle difformità.
Nella fattispecie in esame trovano infatti applicazione le disposizioni speciali in materia di contratti di appalto pubblico di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 12/04/2006, n. 163, rubricato,
“Collaudo dei lavori pubblici”.
In particolare, il comma 3, prevede che “Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione
4 non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori”.
Il successivo comma 9 esclude la presunzione di accettazione dell'opera finanche a seguito del pagamento della rata di saldo. Esso infatti così dispone “Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile”.
Infine, il comma 10, in deroga a quanto previsto dall'art. 1667, primo comma, c.c., stabilisce che “Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”.
Dunque, essendo il valore del contratto di appalto de quo inferiore ad € 500.00,00 il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha sostituito il certificato di collaudo. Questo però ha sempre carattere provvisorio e assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione.
Ne discende che, finché non sono decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'opera non può ritenersi accettata dalla Stazione appaltante, né stessa si presume accettata (ai sensi dell'art. 1666, comma secondo, codice civ.) in caso di pagamento della rata di saldo (circostanza che, peraltro, nella specie neppure si è verificata).
L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ovvero prima che siano decorsi due anni dalla sua emissione.
Applicate tali disposizioni speciali nella controversia in esame, si traggono due importanti conseguenze giuridiche.
In primo luogo, l'emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori non corrisponde al collaudo definitivo di cui all'art. 1665 del cod. civ. e alla definitiva accettazione dell'opera.
In secondo luogo, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1667, primo comma, cod. civ. secondo la quale la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità
e vizi erano da lui conosciute o riconoscibili (salvo che, in quest'ultimo caso, non siano stati taciuti in mala fede dall'appaltatore).
5 In terzo luogo, l'appaltatore risponde per i vizi e le difformità dell'opera, ancorché riconoscibili al momento della redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In quarto luogo, non trova applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni per la denuncia all'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, ma gli stessi possono essere denunciati fino a quando il predetto certificato, dopo due anni dall'emissione, assuma carattere definitivo.
Nella fattispecie in esame, mentre il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato emesso il 10.12.2015, la denuncia dei vizi da parte della Stazione appaltante è avvenuta il successivo
17/18.03.2016, con la nota di Convocazione per accertamento della consistenza dei lavori, mediante la quale il Direttore dei Lavori ha contestato all'Impresa appaltatrice gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, essendo stati disattesi gli Ordini di servizio precedentemente impartiti, nonché il protrarsi dell'ultimazione delle opere (cfr. doc. 4, fasc. parte opponente, erroneamente datato dal CTU 17.03.2015; l'errata datazione si evince dal fatto che tutti gli O.d.S. menzionati, tranne uno, recano date successive e che nel Verbale di constatazione il Direttore dei Lavori del 23.0.3.206 richiama espressamente la convocazione del 18.03.2016).
Anche il CTU ha rilevato che “le contestazioni mosse sulla conduzione dell'appalto e sull'importo vantato dalla Convenuta Impresa sono formalizzate dal Direttore dei Lavori nelle note trasmesse nel periodo di tempo tra il 01/03/16 e il 23/03/16 (c.f.r. all. 18/19 –
Documentazione aggiuntiva)” … “Infatti nella cennata comunicazione è contestata la realizzazione con l'Ordine di Servizio:
- n°5 del 27/10/15 del controsoffitto (c.f.r. all. 10);
- n°6 del 25/11/15: degli infissi (c.f.r. all. 10);
- n°7 del 26/11/15 del pavimento (c.f.r. all. 10);
- n°9 del 09/03/15 dei lucernai (c.f.r. all. 10)”.
A tale nota ha fatto seguito, in data 23.03.2016, il Verbale di constatazione dei lavori redatto in assenza dell'Impresa appaltatrice previamente invitata a partecipare (doc. 5, parte opponente).
Infine, con nota del 23.03.2017, il Direttore dei Lavori considerate le inadempienze, la sospensione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice, ha proposto al Commissario Straordinario dell' l'emissione dell'atto deliberativo di Pt_3 rescissione del contratto di appalto in danno dell (doc. 7 fasc. opponente). Controparte_3
Ne discende allora che, la denuncia dei vizi e delle difformità delle opere, indipendentemente dalla loro riconoscibilità alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, va
6 considerata valida e tempestiva, essendo avvenuta prima che, scaduto il termine di due anni dall'emissione, il Certificato medesimo assumesse carattere definitivo.
Risulta in tal modo superata l'indagine, pure demandata al CTU, diretta a valutare la riconoscibilità dei vizi all'epoca dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione e la tempestività della denuncia da parte dell' Pt_3
A fronte di tale esaustiva motivazione del tribunale da cui risulta la contestazione dell'intera pretesa creditoria dell'appellante e che ha ben evidenziato l'infondatezza della doglianza nel merito, posta l'inapplicabilità dell'art 1667, c.c l'appellante si è limitato a reiterare l'originario assunto.
A tale proposito per meglio cogliere l'apoditticità del gravame, si ritiene opportuno riportare l'espositiva dei suddetti due motivi.
“In primis controparte contesta la fattura n.1 del 2016 poiché la fattura ( è il Doc. 8 del fascicolo monitorio e non il 7 come erroneamente indicato da controparte e che lascia già capire che confusione ci sia) non corrisponde a quella inviata all'odierno opponente che ha invece protocollato al n. 41 /2016 la medesima fattura 1/2016 dell' per l'importo Controparte_3 di € 57.270,91
E' evidente la confusione di controparte (SIC!!!)
La fattura n. 1 del 2016 depositata al Doc.n.8 del fascicolo monitorio e regolarmente contabilizzata con le scritture contabili depositate al Doc.10 è di € 48.471,00 e pertanto non si comprende come controparte possa menzionare l'importo di 57.290.91 e averla protocollata con altro numero e dire che è la medesima fattura se cambiano gli importi!!
Evidente che le fatture sono diverse è la stessa controparte ad ammetterlo poiché sono diversi gli importi di cui si richiede il pagamento e non è detto che se inviata con un numero diverso non sia un mero refuso da parte dell'odierno opposto ma ovviamente quello che fa fede sono i registri contabili della Impresa di Parte_1
Dai registri contabili dell' depositati al doc. n.10 del fascicolo Controparte_3 monitorio non vi è traccia di tale fattura per quello importo menzionato dall'odierno opponente.
Ad ogni modo la fattura di cui si richiede il pagamento è anche di importo minore (Ossia €
48.471,00 e pertanto non si comprende come controparte possa menzionare l'importo di
57.290.91) ed è stata regolarmente contabilizzata dall'Impresa come Parte_1 dimostrano le scritture contabili che si ripete fanno prova.
7 Si chiede pertanto in via istruttoria in subordine l'esibizione delle scritture contabili dell' per l'anno 2016 al fine di verificare cosa sia stato contabilizzato. Controparte_1
Evidentemente le scritture contabili nell' vengono tenute in maniera al Controparte_1 quanto confusa tant'è che la seconda fattura 17/2015 per € 45554,80 parzialmente saldata per
€ 40.000,00 di cui si richiede il pagamento per la differenza di € 5.554,80 non viene in alcuna maniera contestata e quindi controparte ne accetta il debito!!!
E' ovvio che l' non abbia fatto pervenire i documenti comprovanti Controparte_4 la sostituzione della fattura perché non è la stessa essendo diversi gli importi.
Inoltre quali documenti avrebbe dovuto inviare? Al limite avrebbe dovuto inviare una nota di credito per lo storno della fattura ma non l'ha fatto poiché le fatture sono diverse.
Sul punto il Giudice di primo grado non si è assolutamente pronunciato, dando così per certo che la fattura contestata dall' fosse quella riportata nel decreto, non valutando CP_1 che stiamo parlando di fatture diverse con importi altrettanto diversi. Circostanza che andava analizzata proprio per accertare che le contestazioni mosse dall'opponente nel giudizio di primo grado fossero tardive.
B) VIOLAZIONE DELL'ART 414 DEL CODICE DEGLI APPALTI ED ERRATA
VALUTAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VIZI DI
DIFFORMITA'
Il Giudice ha erroneamente considerato la denuncia dei vizi e delle difformità tempestiva, anche se non è così, poiché i vizi e difformità venivano segnalati dopo la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dal Prof. e dall'Arch. Parte_2 Controparte_5 responsabile dei lavori il 10.12.2015. Pertanto, la stessa vale come accettazione dei lavori anche se in precedenza contestati.
Si rileva che il CTU nella perizia a pagina 24 accerta che queste erano conoscibili al momento della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sicché non possono essere considerate tempestive.
L'art. 1667 cc stabilisce che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati….”
Sicché le contestazioni sono tardive.
8 Inoltre, sulla contestazione del certificato di regolare esecuzione vorremo ricordare come nel corso dell'esecuzione dei lavori veniva ravvisata la necessità di redigere una perizia di assestamento e variante contabile suppletiva con quantità di alcuni lavori diversi e maggiori rispetto a quelli pattuiti.
I lavori venivano consegnati nei termini pattuiti come da contratto di appalto e che il certificato di regolare esecuzione è firmato dal responsabile del procedimento proprio il Prof. Pt_2
che oggi ne contesta la veridicità poiché mancante del numero di protocollo.
[...]
E' evidente che l'originale sarà in possesso dell' e che Controparte_1 all'Impresa è stato rilasciata una copia firmata dalla controparte che ha in Parte_1 ogni caso ogni valenza giuridica sia sotto il profilo giuridico che di fatto.
Non solo lo stesso documento è firmato dall'Arch. che è la responsabile dei Controparte_5 lavori pertanto ogni contestazione è priva di ogni fondamento in quanto per la sua valenza ed efficacia giuridica bastano le firme della Direzione dei Lavori e del Responsabile del procedimento come previsto anche dal Codice degli Appalti.
Come ammette la stessa controparte a pag. 3 della propria comparsa solo “successivamente alla redazione di predetto documento, prodromico alla chiusura del progetto il Committente comunicava al direttore dei Lavori (Arch. la presenza di numerose vizi e CP_5 difformità”
Vorremo ricordare a controparte che il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il 90esimo giorno dell'emissione del certificato di regolare esecuzione a prescindere dai vizi di difformità e nel caso di specie l'odierno opponente non si è attenuto a quanto previsto dal Codice dei contratti di appalto all'art.414.
L'esecutore rimane semmai si riscontrino vizi o difformità “riconoscibili” da quanto stabilito nei lavori ma in ogni caso va saldato entro il novantesimo giorno dall'emissione di tale certificato che nel caso di specie è stato emesso in data 10-12-2015 mentre le contestazioni sono del 23.3.2016 pertanto tardive e che rendono in ogni caso inadempiente l Controparte_1
[...]
Le contestazioni sui lavori inoltre non vengono menzionate nell'atto di opposizione e non fondate da una ben minima prova ovvero una consulenza tecnica tra l'altro neanche richiesta da controparte (SIC!!) e oltre che prive di fondamento probatorio sono altamente generiche in quanto non hanno la caratteristica della “riconoscibilità” richiesta dal Codice degli appalti.”
4. Con un ulteriore motivo l'appellante si duole che la ctu nell'accertamento dei vizi e delle difformità si sia fondato anche su documenti non prodotti.
La doglianza è manifestamente infondata.
9 Il Tribunale ha richiamato espressamente la nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 3086/2022, ma l'appellante ignora totalmente tale passaggio motivazionale, e si limita ad invocare l'ordinanza 17304 /20 della Corte di Cassazione , senza sviluppare alcun ragionamento critico al riguardo.
Come ribadito, invece, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 26144/2023 “ In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).”.
Nella fattispecie in esame, peraltro, a fronte di una eccezione di inadempimento, sarebbe stato onere dell'appaltatore provare l'esattezza del proprio adempimento , posto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori in subiecta materia, ha da una parte natura lato sensu provvisoria, dall'altro a fronte di contestazione, tempestiva, per quanto sopra evidenziato , onera semmai l'appellante di provare l'infondatezza delle censure di inadempimento, di cui, addirittura, la ctu ha dimostrato la esattezza.
Va inoltre evidenziato che l'appaltatore, quando non sia un nudus minister, come nel caso in esame non è esonerato dalla responsabilità per vizi e difetti derivanti dal progetto o per l'esecuzione di modalità realizzative , stante la sua specifica qualità professionale, specie laddove , come nel caso in esame sarebbero state impartite oralmente.
Nel merito tecnico degli accertamenti peritali le censure all'elaborato peritale sono generiche e peraltro infondate richiamandosi per relationem quanto già affermato dal tribunale, proprio sulla base della ctu
5.Il rigetto degli altri motivi è assorbito dai precedenti.
6.Le istanze istruttorie sono, alla stregua di quanto esposto, palesemente irrilevanti.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
10 Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 della parte appellata che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma ,4 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 “A) SULLA OMESSA E/O MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO DELL' ERRONEITÀ INCORSA DALL'OPPONENTE CHE HA
CONTESTATO TARDIVAMENTE UNA DIVERSA FATTURA E NON QUELLA RIPORTATA
NEL DECRETO INGIUTIVO .
B) VIOLAZIONE DELL'ART 414 DEL CODICE DEGLI APPALTI ED ERRATA
VALUTAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VIZI DI
DIFFORMITA'!
Le suddette doglianze che possono essere congiuntamente esaminate sono inammissibili.
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6520/2022 posta in deliberazione il giorno 14/05/2023
TRA
IN PROP N Q IT TA ) Parte_1 C.F._1
Avv. FRASCA ALFREDO;
E
(00000000000) Controparte_1
Avv. LONGO ANTONIO COSENTINO MARCO ( ) VIA C.F._2
FLAMINIA, 56 00196 ( ) Indirizzo CP_1 CP_2 C.F._3
Telematico;
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8288/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Parte_1
Tribunale aveva statuito “1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 609/2018 del 05/01/2018 e, per l'effetto, condanna l' di Controparte_1 CP_1
1 al pagamento, in favore dell' , della somma di € 3.085,19, oltre Controparte_3 interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 379,00 per esborsi ed € 7.795,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
3) pone definitivamente, nei rapporti interni, le spese di CTU, liquidate con separato decreto,
a carico di parte opposta.”
Si è costituito in giudizio l'appellato instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2 I MOTIVO “ NULLITA' DELLA PROCURA ALLE LITI DELLA PARTE OPPONENTE” per mancata originaria documentazione dei poteri rappresentativi in capo al Commissario conferente la procura ad EM .
La doglianza è manifestamente infondata.
A prescindere dalla originaria infondatezza nel merito della doglianza, si osserva che ogni eventuale difetto di poteri rappresentativi, rilevato dalla controparte ovvero dal giudice è sanabile ex art 182 c.p.c .
Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione, ha correttamente affermato: “Difatti, a fronte dell'eccezione di nullità della procura alle liti, il procuratore dell'Ente statale opponente, in data 12.09.2018, ha versato in atti il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
23.10.2007 con il quale il prof. è stato nominato Commissario Straordinario Parte_2 dell' con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione già spettanti al Consiglio Pt_3 di amministrazione.”
2 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Il Tribunale ha affermato :
“ La pretesa creditoria azionata in sede monitoria si fonda sul mancato pagamento da parte dell' di due fatture (la n. 17/2015 di € 45.554,80, parzialmente saldata, con un residuo Pt_3 di € 5.554,80 e la n. 1/2016 pari ad € 48.471,00 - all. 9 e 8 al fasc. mon.) emesse dall' CP_3
al termine dell'esecuzione dei lavori “di ristrutturazione completamento e la Parte_1 messa a norma, con eliminazione delle barriere architettoniche, di locali da adibirsi a palestra per le attività relative allo “sviluppo muscolare” quali attività motorie, per attività psicomotorie e di riabilitazione psicofisica in via Nomentana 54-56”, affidati in appalto CP_1 dal primo alla seconda con contratto sottoscritto il 18.12.2013 (doc. 5 fasc. parte opposta), previa aggiudicazione, con ribasso del 5% all'esito della gara a procedura negoziata di cui al verbale del 18.12.2013, per un importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza.
Nel corso dei lavori, la previsione progettuale veniva modificata attraverso l'approvazione della Variante accettata senza riserve dall'Impresa appaltatrice con Atto di sottomissione in data 23/09/15 (doc. 6 fasc. parte opposta).
Le fatture in contestazione sono state emesse dall'Impresa appaltatrice sulla scorta del
Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.12.2015, sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dal Responsabile del Procedimento (doc. 7, fasc. parte opposta).
Nel proporre opposizione, l' dopo aver contestato la validità di tale certificato – Pt_3 assumendo che si tratterebbe di una semplice fotocopia di un atto non ufficiale, mancando sia il numero di protocollo dell'Istituto, che quello di trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – ha dedotto che “successivamente alla redazione del predetto documento” sono emersi una serie di vizi e difformità nell'esecuzione delle opere appaltate, tali da non poter permettere l'emissione del SAL definitivo. Tali vizi e difformità, secondo parte opponente, sarebbero stati tempestivamente denunciati all'Impresa appaltatrice, la quale tuttavia non avrebbe provveduto alla loro rimozione, così come richiesto dal Direttore dei Lavori.
3 Quest'ultimo, infatti, in data 23.02.2016, redigeva in assenza dell'Impresa appaltatrice, previamente invitata a presenziare, il Verbale di accertamento della consistenza dei lavori e in data 04.04.2016, emetteva il documento dei lavori in detrazione per l'importo complessivo di
€ 104.030,00 di cui ha chiesto la restituzione, incluse le penali giornaliere.
Parte opposta ha controdedotto eccependo la tardività delle contestazioni dei vizi e delle difformità in data successiva all'emissione del Certificato di regolare esecuzione datato
10.12.2015 e l'inadempimento di parte opponente che, comunque, avrebbe dovuto effettuare il pagamento del saldo finale nel termine di 90 giorni dall'emissione del suddetto certificato.
Tanto premesso, nella presente controversia assumono rilievo centrale, da un canto, l'effettiva sussistenza dei vizi e delle difformità indicate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo tramite il richiamo al documento dei lavori in detrazione redatto dal Direttore dei Lavori il
04.04.2016 sopra citato e, dall'altro canto, la tempestività o meno della loro denuncia effettuata dalla Stazione appaltante successivamente alla emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 10.12.2015.
In ordine al primo profilo, è stata disposta ed espletata apposita CTU per verificare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate dalla Committente e, , per quantificare l'eventualmente minor valore o il costo di rispristino delle opere viziate.
Con riferimento al secondo profilo - rispetto al quale è stato chiesto al CTU di verificare se i vizi denunciati erano riconoscibili dalla Committente all'atto dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori - risulta determinante il fatto che il contratto di appalto di lavori per cui è causa, affidato da un Istituto Statale previa gara a procedura negoziata, ha natura di contratto pubblico, sia pure sotto soglia comunitaria.
Ad esso, pertanto, si applicano le norme del d.lgs. n. 12/04/2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici (Codice Appalti) pro tempore vigente, incluse le deroghe agli artt. 1666 e
1667 del Codice civile in tema di accettazione dell'opera e di termine di decadenza per la denuncia dei vizi e delle difformità.
Nella fattispecie in esame trovano infatti applicazione le disposizioni speciali in materia di contratti di appalto pubblico di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 12/04/2006, n. 163, rubricato,
“Collaudo dei lavori pubblici”.
In particolare, il comma 3, prevede che “Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione
4 non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori”.
Il successivo comma 9 esclude la presunzione di accettazione dell'opera finanche a seguito del pagamento della rata di saldo. Esso infatti così dispone “Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile”.
Infine, il comma 10, in deroga a quanto previsto dall'art. 1667, primo comma, c.c., stabilisce che “Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”.
Dunque, essendo il valore del contratto di appalto de quo inferiore ad € 500.00,00 il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha sostituito il certificato di collaudo. Questo però ha sempre carattere provvisorio e assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione.
Ne discende che, finché non sono decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'opera non può ritenersi accettata dalla Stazione appaltante, né stessa si presume accettata (ai sensi dell'art. 1666, comma secondo, codice civ.) in caso di pagamento della rata di saldo (circostanza che, peraltro, nella specie neppure si è verificata).
L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, ovvero prima che siano decorsi due anni dalla sua emissione.
Applicate tali disposizioni speciali nella controversia in esame, si traggono due importanti conseguenze giuridiche.
In primo luogo, l'emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori non corrisponde al collaudo definitivo di cui all'art. 1665 del cod. civ. e alla definitiva accettazione dell'opera.
In secondo luogo, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1667, primo comma, cod. civ. secondo la quale la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità
e vizi erano da lui conosciute o riconoscibili (salvo che, in quest'ultimo caso, non siano stati taciuti in mala fede dall'appaltatore).
5 In terzo luogo, l'appaltatore risponde per i vizi e le difformità dell'opera, ancorché riconoscibili al momento della redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In quarto luogo, non trova applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni per la denuncia all'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, ma gli stessi possono essere denunciati fino a quando il predetto certificato, dopo due anni dall'emissione, assuma carattere definitivo.
Nella fattispecie in esame, mentre il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato emesso il 10.12.2015, la denuncia dei vizi da parte della Stazione appaltante è avvenuta il successivo
17/18.03.2016, con la nota di Convocazione per accertamento della consistenza dei lavori, mediante la quale il Direttore dei Lavori ha contestato all'Impresa appaltatrice gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, essendo stati disattesi gli Ordini di servizio precedentemente impartiti, nonché il protrarsi dell'ultimazione delle opere (cfr. doc. 4, fasc. parte opponente, erroneamente datato dal CTU 17.03.2015; l'errata datazione si evince dal fatto che tutti gli O.d.S. menzionati, tranne uno, recano date successive e che nel Verbale di constatazione il Direttore dei Lavori del 23.0.3.206 richiama espressamente la convocazione del 18.03.2016).
Anche il CTU ha rilevato che “le contestazioni mosse sulla conduzione dell'appalto e sull'importo vantato dalla Convenuta Impresa sono formalizzate dal Direttore dei Lavori nelle note trasmesse nel periodo di tempo tra il 01/03/16 e il 23/03/16 (c.f.r. all. 18/19 –
Documentazione aggiuntiva)” … “Infatti nella cennata comunicazione è contestata la realizzazione con l'Ordine di Servizio:
- n°5 del 27/10/15 del controsoffitto (c.f.r. all. 10);
- n°6 del 25/11/15: degli infissi (c.f.r. all. 10);
- n°7 del 26/11/15 del pavimento (c.f.r. all. 10);
- n°9 del 09/03/15 dei lucernai (c.f.r. all. 10)”.
A tale nota ha fatto seguito, in data 23.03.2016, il Verbale di constatazione dei lavori redatto in assenza dell'Impresa appaltatrice previamente invitata a partecipare (doc. 5, parte opponente).
Infine, con nota del 23.03.2017, il Direttore dei Lavori considerate le inadempienze, la sospensione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice, ha proposto al Commissario Straordinario dell' l'emissione dell'atto deliberativo di Pt_3 rescissione del contratto di appalto in danno dell (doc. 7 fasc. opponente). Controparte_3
Ne discende allora che, la denuncia dei vizi e delle difformità delle opere, indipendentemente dalla loro riconoscibilità alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, va
6 considerata valida e tempestiva, essendo avvenuta prima che, scaduto il termine di due anni dall'emissione, il Certificato medesimo assumesse carattere definitivo.
Risulta in tal modo superata l'indagine, pure demandata al CTU, diretta a valutare la riconoscibilità dei vizi all'epoca dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione e la tempestività della denuncia da parte dell' Pt_3
A fronte di tale esaustiva motivazione del tribunale da cui risulta la contestazione dell'intera pretesa creditoria dell'appellante e che ha ben evidenziato l'infondatezza della doglianza nel merito, posta l'inapplicabilità dell'art 1667, c.c l'appellante si è limitato a reiterare l'originario assunto.
A tale proposito per meglio cogliere l'apoditticità del gravame, si ritiene opportuno riportare l'espositiva dei suddetti due motivi.
“In primis controparte contesta la fattura n.1 del 2016 poiché la fattura ( è il Doc. 8 del fascicolo monitorio e non il 7 come erroneamente indicato da controparte e che lascia già capire che confusione ci sia) non corrisponde a quella inviata all'odierno opponente che ha invece protocollato al n. 41 /2016 la medesima fattura 1/2016 dell' per l'importo Controparte_3 di € 57.270,91
E' evidente la confusione di controparte (SIC!!!)
La fattura n. 1 del 2016 depositata al Doc.n.8 del fascicolo monitorio e regolarmente contabilizzata con le scritture contabili depositate al Doc.10 è di € 48.471,00 e pertanto non si comprende come controparte possa menzionare l'importo di 57.290.91 e averla protocollata con altro numero e dire che è la medesima fattura se cambiano gli importi!!
Evidente che le fatture sono diverse è la stessa controparte ad ammetterlo poiché sono diversi gli importi di cui si richiede il pagamento e non è detto che se inviata con un numero diverso non sia un mero refuso da parte dell'odierno opposto ma ovviamente quello che fa fede sono i registri contabili della Impresa di Parte_1
Dai registri contabili dell' depositati al doc. n.10 del fascicolo Controparte_3 monitorio non vi è traccia di tale fattura per quello importo menzionato dall'odierno opponente.
Ad ogni modo la fattura di cui si richiede il pagamento è anche di importo minore (Ossia €
48.471,00 e pertanto non si comprende come controparte possa menzionare l'importo di
57.290.91) ed è stata regolarmente contabilizzata dall'Impresa come Parte_1 dimostrano le scritture contabili che si ripete fanno prova.
7 Si chiede pertanto in via istruttoria in subordine l'esibizione delle scritture contabili dell' per l'anno 2016 al fine di verificare cosa sia stato contabilizzato. Controparte_1
Evidentemente le scritture contabili nell' vengono tenute in maniera al Controparte_1 quanto confusa tant'è che la seconda fattura 17/2015 per € 45554,80 parzialmente saldata per
€ 40.000,00 di cui si richiede il pagamento per la differenza di € 5.554,80 non viene in alcuna maniera contestata e quindi controparte ne accetta il debito!!!
E' ovvio che l' non abbia fatto pervenire i documenti comprovanti Controparte_4 la sostituzione della fattura perché non è la stessa essendo diversi gli importi.
Inoltre quali documenti avrebbe dovuto inviare? Al limite avrebbe dovuto inviare una nota di credito per lo storno della fattura ma non l'ha fatto poiché le fatture sono diverse.
Sul punto il Giudice di primo grado non si è assolutamente pronunciato, dando così per certo che la fattura contestata dall' fosse quella riportata nel decreto, non valutando CP_1 che stiamo parlando di fatture diverse con importi altrettanto diversi. Circostanza che andava analizzata proprio per accertare che le contestazioni mosse dall'opponente nel giudizio di primo grado fossero tardive.
B) VIOLAZIONE DELL'ART 414 DEL CODICE DEGLI APPALTI ED ERRATA
VALUTAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VIZI DI
DIFFORMITA'
Il Giudice ha erroneamente considerato la denuncia dei vizi e delle difformità tempestiva, anche se non è così, poiché i vizi e difformità venivano segnalati dopo la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dal Prof. e dall'Arch. Parte_2 Controparte_5 responsabile dei lavori il 10.12.2015. Pertanto, la stessa vale come accettazione dei lavori anche se in precedenza contestati.
Si rileva che il CTU nella perizia a pagina 24 accerta che queste erano conoscibili al momento della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sicché non possono essere considerate tempestive.
L'art. 1667 cc stabilisce che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati….”
Sicché le contestazioni sono tardive.
8 Inoltre, sulla contestazione del certificato di regolare esecuzione vorremo ricordare come nel corso dell'esecuzione dei lavori veniva ravvisata la necessità di redigere una perizia di assestamento e variante contabile suppletiva con quantità di alcuni lavori diversi e maggiori rispetto a quelli pattuiti.
I lavori venivano consegnati nei termini pattuiti come da contratto di appalto e che il certificato di regolare esecuzione è firmato dal responsabile del procedimento proprio il Prof. Pt_2
che oggi ne contesta la veridicità poiché mancante del numero di protocollo.
[...]
E' evidente che l'originale sarà in possesso dell' e che Controparte_1 all'Impresa è stato rilasciata una copia firmata dalla controparte che ha in Parte_1 ogni caso ogni valenza giuridica sia sotto il profilo giuridico che di fatto.
Non solo lo stesso documento è firmato dall'Arch. che è la responsabile dei Controparte_5 lavori pertanto ogni contestazione è priva di ogni fondamento in quanto per la sua valenza ed efficacia giuridica bastano le firme della Direzione dei Lavori e del Responsabile del procedimento come previsto anche dal Codice degli Appalti.
Come ammette la stessa controparte a pag. 3 della propria comparsa solo “successivamente alla redazione di predetto documento, prodromico alla chiusura del progetto il Committente comunicava al direttore dei Lavori (Arch. la presenza di numerose vizi e CP_5 difformità”
Vorremo ricordare a controparte che il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il 90esimo giorno dell'emissione del certificato di regolare esecuzione a prescindere dai vizi di difformità e nel caso di specie l'odierno opponente non si è attenuto a quanto previsto dal Codice dei contratti di appalto all'art.414.
L'esecutore rimane semmai si riscontrino vizi o difformità “riconoscibili” da quanto stabilito nei lavori ma in ogni caso va saldato entro il novantesimo giorno dall'emissione di tale certificato che nel caso di specie è stato emesso in data 10-12-2015 mentre le contestazioni sono del 23.3.2016 pertanto tardive e che rendono in ogni caso inadempiente l Controparte_1
[...]
Le contestazioni sui lavori inoltre non vengono menzionate nell'atto di opposizione e non fondate da una ben minima prova ovvero una consulenza tecnica tra l'altro neanche richiesta da controparte (SIC!!) e oltre che prive di fondamento probatorio sono altamente generiche in quanto non hanno la caratteristica della “riconoscibilità” richiesta dal Codice degli appalti.”
4. Con un ulteriore motivo l'appellante si duole che la ctu nell'accertamento dei vizi e delle difformità si sia fondato anche su documenti non prodotti.
La doglianza è manifestamente infondata.
9 Il Tribunale ha richiamato espressamente la nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 3086/2022, ma l'appellante ignora totalmente tale passaggio motivazionale, e si limita ad invocare l'ordinanza 17304 /20 della Corte di Cassazione , senza sviluppare alcun ragionamento critico al riguardo.
Come ribadito, invece, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 26144/2023 “ In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).”.
Nella fattispecie in esame, peraltro, a fronte di una eccezione di inadempimento, sarebbe stato onere dell'appaltatore provare l'esattezza del proprio adempimento , posto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori in subiecta materia, ha da una parte natura lato sensu provvisoria, dall'altro a fronte di contestazione, tempestiva, per quanto sopra evidenziato , onera semmai l'appellante di provare l'infondatezza delle censure di inadempimento, di cui, addirittura, la ctu ha dimostrato la esattezza.
Va inoltre evidenziato che l'appaltatore, quando non sia un nudus minister, come nel caso in esame non è esonerato dalla responsabilità per vizi e difetti derivanti dal progetto o per l'esecuzione di modalità realizzative , stante la sua specifica qualità professionale, specie laddove , come nel caso in esame sarebbero state impartite oralmente.
Nel merito tecnico degli accertamenti peritali le censure all'elaborato peritale sono generiche e peraltro infondate richiamandosi per relationem quanto già affermato dal tribunale, proprio sulla base della ctu
5.Il rigetto degli altri motivi è assorbito dai precedenti.
6.Le istanze istruttorie sono, alla stregua di quanto esposto, palesemente irrilevanti.
7.Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
10 Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 della parte appellata che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma ,4 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 “A) SULLA OMESSA E/O MANCATA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO DELL' ERRONEITÀ INCORSA DALL'OPPONENTE CHE HA
CONTESTATO TARDIVAMENTE UNA DIVERSA FATTURA E NON QUELLA RIPORTATA
NEL DECRETO INGIUTIVO .
B) VIOLAZIONE DELL'ART 414 DEL CODICE DEGLI APPALTI ED ERRATA
VALUTAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VIZI DI
DIFFORMITA'!
Le suddette doglianze che possono essere congiuntamente esaminate sono inammissibili.
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “ Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,