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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2126/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
7.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
nato il [...] a [...], residente in Parte_1
Poggio a Caiano alla via Arturo Toscanini, cod. fisc. , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Francesco Lombardi, per mandato in atti;
attore
e
, in persona del Presidente pro tempore, dott.ssa Rosaria Succurro, Controparte_1
con sede legale in Piazza XV^ marzo n. 5, C.F. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Massaro, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha evocato in giudizio la , quale responsabile del Parte_1 Controparte_1
sinistro occorsogli in data 30.8.2020 a causa delle anomalie presenti sull'asfalto, non previamente segnalate, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Cosenza, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, unico ed Controparte_1 esclusivo responsabile per i fatti dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.312,09 o di quella maggiore o minore Parte_1 di risulta, a titolo di risarcimento danni, fisici e materiali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge”.
A sostegno della domanda, ha allegato che in data 30.08.2020, alle ore 11:00 circa, nel percorrere, a bordo del motoveicolo di sua proprietà modello Yamaha XV, targato
AA89428, la strada provinciale denominata SP 211 con direzione Lorica e provenienza da
S. Nicola Silano, giunto in prossimità della chilometrica 6700-6800 nel Comune di Serra
Pedace, nell'imboccare una curva, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile e non segnalata.
Ha dedotto, quindi, che per effetto dell'impatto con la buca, cadeva rovinosamente sull'asfalto, riportando lesioni personali e danni al mezzo, quantificati nel complessivo importo di € 20.312,09.
Nel costituirsi, l'amministrazione provinciale ha resistito all'avversa domanda, eccependo la mancanza di prova dell'an del sinistro e del quantum delle relative conseguenze sul piano risarcitorio, nonché dedotto l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo al presunto danneggiato, atteso che la condizione del manto stradale era stata preventivamente segnalata da apposita cartellonistica e che il sinistro sarebbe stato evitato ove fosse stata tenuta una condotta di guida prudente ed adeguata alla condizione dei luoghi.
Integrati gli scritti difensivi, espletata prova testimoniale, nonché CTU medico/legale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
La domanda di parte attrice è fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte attrice emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
La Cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n.
23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle].
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato -transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato]. Ed ancora, deve chiarirsi che alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il fatto storico ed il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito.
Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU.
20943/22, hanno affermato i seguenti principi:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/18, 11024/2018, 6034/18, 11526/17,
287/2015)".
Posto che le condotte del danneggiato potranno essere prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili, alla luce dei suddetti principi si deve ritenere che la condotta del danneggiato improntata a cautela/prudenza non potrà mai dar luogo ad esonero di responsabilità del custode.
Viceversa, non sempre la condotta negligente/distratta/imperita della vittima comporterà
l'esonero di responsabilità del custode che potrà aversi, totalmente o parzialmente, solo ove il fatto colposo non sia da questi prevedibile. Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Tale prova è stata raggiunta nel corso dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, avendo i testi escussi nell'interesse di parte attrice, presenti al momento del sinistro, confermato le modalità di tempo e di luogo allegate in citazione.
Nel caso in esame, peraltro, non sussiste idonea contestazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di custodia gravante sull'Amministrazione convenuta in relazione alla strada in questione, che, anzi, ha ammesso che le condizioni del manto stradale presentava delle anomalie, tuttavia adeguatamente segnalate agli utenti.
Ciò posto, ritiene la che la condizione di dissesto della strada sia stata segnalata CP_1 atteso che lungo la strada provinciale denominata SP 211, con direzione Lorica e provenienza da S. Nicola Silano, e precisamente al km 6700-6800 nel Comune di Serra
Pedace, vi erano presenti altri segnali, di cui due di pericolo di strada deformata e uno di pericolo generico fornito di pannello integrativo con la dicitura “strada deformata” e che, in ogni caso, il abbia violato il limite di velocità di 50 km/h, pure segnalato. Pt_1
La deduzione non appare sufficiente a consentire il chiesto esonero da responsabilità per il sinistro di cui si discute.
Nel caso sottoposto ad odierno vaglio, va innanzitutto precisato, per come emerso dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi, innanzitutto che il sinistro è avvenuto all'altezza della chilometrica 6700-6800 e, quindi, in area posta più avanti rispetto al tratto di strada dissestato, di cui alla allegata segnalazione indicata dall'ente convenuto, e che, soprattutto,
l'attore ha impattato con una buca, e quindi con anomalia diversa da quella segnalata, posta all'interno di una curva, come tale non avvistabile preventivamente.
Deve, peraltro, ritenersi pacifico che tale buca non sia stata in alcun modo transennata, come ammesso pure dal teste dipendente della . Testimone_1 CP_1
A ciò si aggiunga che neppure può ritenersi l'evitabilità del sinistro ove fosse stata assunta una condotta di guida più prudente, atteso che pure è emerso in sede di istruttoria che il motociclista stava percorrendo il tratto di strada ad una velocità tra i 50 ed i 60 km/h (cfr. dichiarazioni rese dal teste “ADR 2 si è vero. Confermo non solo era una buca , Testimone_2 ma addirittura un cratere, che i motocilisti dietro l'attore, hanno evitato, perché era caduto lui.
Andavamo piano perché eravamo in curva tra i 50 e 60 km per la tipologia del tratto di strada”). In buona sostanza, al danneggiato non può contestarsi alcun comportamento imprudente o anomalo, non potendo questi sapere o avvedersi, adoperando la normale diligenza richiesta dal caso concreto, della presenza di una buca sul manto stradale.
Conclusivamente, la responsabilità dell'occorso va ascritta in via oggettiva ed esclusiva CP_ all convenuto per omessa manutenzione e segnalazione della res pericolosa di cui aveva obbligo di custodia o, più in generale, per non aver fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la situazione di pericolo che ha poi occasionato il danno all'attore.
I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attore allegati e provati.
Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi liquidare esclusivamente il rimborso per spese mediche documentate per complessivi Euro 1.390,00, dovendo ritenersi che siano riferibili alle conseguenze sulla salute riportate dall'attore ed al percorso di riabilitazione e fisioterapia effettuato.
Non può trovare accoglimento la richiesta di danni al motoveicolo ed al vestiario, in quanto astrattamente allegati, ma in alcun modo provati, in assenza di riscontro obiettivo degli stessi.
Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso.
I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale.
Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico).
Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU - dott. - il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Persona_1
l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica.
L'attore, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 5 per cento, (corrispondente a
“Postumi permanenti e stabilizzati di trauma del ginocchio destro e caviglia destra, con lesione parziale del relativo apparato tendineo femoro-rotuleo e reliquato cicatriziale locale post-chirurgico, ed ancora reliquato cicatriziale a carico della regione malleolare omolaterale”) ed una I.T.T. di gg. 50 ed una I.T.P. al 50 per cento di gg. 40 (vds relazione
CTU in atti).
A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno né per il riconoscimento del danno morale.
Quanto alla prima, si osserva che la personalizzazione del danno non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
Circa il danno morale, con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce, il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della "personalizzazione", e detta le regole precise per la sua liquidazione. (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n.
28989/2019).
Entrambi, tuttavia, necessitano di positiva prova (anche affidandosi a criteri presuntivi) anche in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 21970/20 con richiami a n.
11212/19 e n. 1640/20).
Nel caso sottoposto a vaglio dell'odierno giudicante e tenuto conto che trattasi di lesioni micropermanenti, comunque, i fatti sulla scorta dei quali sarebbe stato possibile procedere all'accoglimento della richiesta di tali voci di danno non sono stati né allegati né provati.
Liquidando il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il
Tribunale osserva che deve farsi applicazione delle tabelle milanesi, nella loro più aggiornata versione, aventi indiscussa vocazione nazionale, di talchè, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento del sinistro (55 anni), della percentuale di invalidità permanente riportata (5 per cento) il danno biologico permanente risarcibile è pari ad
Euro 6.357,00 e quello temporaneo è pari ad euro 8.050,00 (di cui euro 5.750,00 per i 50 giorni di invalidità temporanea totale ed euro 2.300,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50 per cento), per complessivi euro 14.407,00. Indi, la dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
della complessiva somma di Euro 15.797,00 (14.407,00 danno non patrimoniale + Euro
1.390 danno patrimoniale).
Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, ai medi tabellari per le cause aventi valore da euro 5.201,00 a 26.000,00, ritenuti congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ IN ACCOGLIMENTO della domanda attorea, CONDANNA la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...]
favore di parte attrice, della somma di euro 15.797,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
➢ CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole in euro 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori nella misura di legge;
➢ PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 10.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2126/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
7.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
nato il [...] a [...], residente in Parte_1
Poggio a Caiano alla via Arturo Toscanini, cod. fisc. , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Francesco Lombardi, per mandato in atti;
attore
e
, in persona del Presidente pro tempore, dott.ssa Rosaria Succurro, Controparte_1
con sede legale in Piazza XV^ marzo n. 5, C.F. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Massaro, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha evocato in giudizio la , quale responsabile del Parte_1 Controparte_1
sinistro occorsogli in data 30.8.2020 a causa delle anomalie presenti sull'asfalto, non previamente segnalate, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Cosenza, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, unico ed Controparte_1 esclusivo responsabile per i fatti dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.312,09 o di quella maggiore o minore Parte_1 di risulta, a titolo di risarcimento danni, fisici e materiali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge”.
A sostegno della domanda, ha allegato che in data 30.08.2020, alle ore 11:00 circa, nel percorrere, a bordo del motoveicolo di sua proprietà modello Yamaha XV, targato
AA89428, la strada provinciale denominata SP 211 con direzione Lorica e provenienza da
S. Nicola Silano, giunto in prossimità della chilometrica 6700-6800 nel Comune di Serra
Pedace, nell'imboccare una curva, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile e non segnalata.
Ha dedotto, quindi, che per effetto dell'impatto con la buca, cadeva rovinosamente sull'asfalto, riportando lesioni personali e danni al mezzo, quantificati nel complessivo importo di € 20.312,09.
Nel costituirsi, l'amministrazione provinciale ha resistito all'avversa domanda, eccependo la mancanza di prova dell'an del sinistro e del quantum delle relative conseguenze sul piano risarcitorio, nonché dedotto l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo al presunto danneggiato, atteso che la condizione del manto stradale era stata preventivamente segnalata da apposita cartellonistica e che il sinistro sarebbe stato evitato ove fosse stata tenuta una condotta di guida prudente ed adeguata alla condizione dei luoghi.
Integrati gli scritti difensivi, espletata prova testimoniale, nonché CTU medico/legale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
La domanda di parte attrice è fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte attrice emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
La Cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013]. La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n.
23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle].
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato -transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato]. Ed ancora, deve chiarirsi che alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il fatto storico ed il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito.
Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU.
20943/22, hanno affermato i seguenti principi:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043
c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Quanto al caso fortuito, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, "quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/18, 11024/2018, 6034/18, 11526/17,
287/2015)".
Posto che le condotte del danneggiato potranno essere prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili, alla luce dei suddetti principi si deve ritenere che la condotta del danneggiato improntata a cautela/prudenza non potrà mai dar luogo ad esonero di responsabilità del custode.
Viceversa, non sempre la condotta negligente/distratta/imperita della vittima comporterà
l'esonero di responsabilità del custode che potrà aversi, totalmente o parzialmente, solo ove il fatto colposo non sia da questi prevedibile. Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Tale prova è stata raggiunta nel corso dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, avendo i testi escussi nell'interesse di parte attrice, presenti al momento del sinistro, confermato le modalità di tempo e di luogo allegate in citazione.
Nel caso in esame, peraltro, non sussiste idonea contestazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di custodia gravante sull'Amministrazione convenuta in relazione alla strada in questione, che, anzi, ha ammesso che le condizioni del manto stradale presentava delle anomalie, tuttavia adeguatamente segnalate agli utenti.
Ciò posto, ritiene la che la condizione di dissesto della strada sia stata segnalata CP_1 atteso che lungo la strada provinciale denominata SP 211, con direzione Lorica e provenienza da S. Nicola Silano, e precisamente al km 6700-6800 nel Comune di Serra
Pedace, vi erano presenti altri segnali, di cui due di pericolo di strada deformata e uno di pericolo generico fornito di pannello integrativo con la dicitura “strada deformata” e che, in ogni caso, il abbia violato il limite di velocità di 50 km/h, pure segnalato. Pt_1
La deduzione non appare sufficiente a consentire il chiesto esonero da responsabilità per il sinistro di cui si discute.
Nel caso sottoposto ad odierno vaglio, va innanzitutto precisato, per come emerso dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi, innanzitutto che il sinistro è avvenuto all'altezza della chilometrica 6700-6800 e, quindi, in area posta più avanti rispetto al tratto di strada dissestato, di cui alla allegata segnalazione indicata dall'ente convenuto, e che, soprattutto,
l'attore ha impattato con una buca, e quindi con anomalia diversa da quella segnalata, posta all'interno di una curva, come tale non avvistabile preventivamente.
Deve, peraltro, ritenersi pacifico che tale buca non sia stata in alcun modo transennata, come ammesso pure dal teste dipendente della . Testimone_1 CP_1
A ciò si aggiunga che neppure può ritenersi l'evitabilità del sinistro ove fosse stata assunta una condotta di guida più prudente, atteso che pure è emerso in sede di istruttoria che il motociclista stava percorrendo il tratto di strada ad una velocità tra i 50 ed i 60 km/h (cfr. dichiarazioni rese dal teste “ADR 2 si è vero. Confermo non solo era una buca , Testimone_2 ma addirittura un cratere, che i motocilisti dietro l'attore, hanno evitato, perché era caduto lui.
Andavamo piano perché eravamo in curva tra i 50 e 60 km per la tipologia del tratto di strada”). In buona sostanza, al danneggiato non può contestarsi alcun comportamento imprudente o anomalo, non potendo questi sapere o avvedersi, adoperando la normale diligenza richiesta dal caso concreto, della presenza di una buca sul manto stradale.
Conclusivamente, la responsabilità dell'occorso va ascritta in via oggettiva ed esclusiva CP_ all convenuto per omessa manutenzione e segnalazione della res pericolosa di cui aveva obbligo di custodia o, più in generale, per non aver fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la situazione di pericolo che ha poi occasionato il danno all'attore.
I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attore allegati e provati.
Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi liquidare esclusivamente il rimborso per spese mediche documentate per complessivi Euro 1.390,00, dovendo ritenersi che siano riferibili alle conseguenze sulla salute riportate dall'attore ed al percorso di riabilitazione e fisioterapia effettuato.
Non può trovare accoglimento la richiesta di danni al motoveicolo ed al vestiario, in quanto astrattamente allegati, ma in alcun modo provati, in assenza di riscontro obiettivo degli stessi.
Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso.
I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale.
Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico).
Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU - dott. - il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Persona_1
l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica.
L'attore, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 5 per cento, (corrispondente a
“Postumi permanenti e stabilizzati di trauma del ginocchio destro e caviglia destra, con lesione parziale del relativo apparato tendineo femoro-rotuleo e reliquato cicatriziale locale post-chirurgico, ed ancora reliquato cicatriziale a carico della regione malleolare omolaterale”) ed una I.T.T. di gg. 50 ed una I.T.P. al 50 per cento di gg. 40 (vds relazione
CTU in atti).
A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno né per il riconoscimento del danno morale.
Quanto alla prima, si osserva che la personalizzazione del danno non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
Circa il danno morale, con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce, il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della "personalizzazione", e detta le regole precise per la sua liquidazione. (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n.
28989/2019).
Entrambi, tuttavia, necessitano di positiva prova (anche affidandosi a criteri presuntivi) anche in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 21970/20 con richiami a n.
11212/19 e n. 1640/20).
Nel caso sottoposto a vaglio dell'odierno giudicante e tenuto conto che trattasi di lesioni micropermanenti, comunque, i fatti sulla scorta dei quali sarebbe stato possibile procedere all'accoglimento della richiesta di tali voci di danno non sono stati né allegati né provati.
Liquidando il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il
Tribunale osserva che deve farsi applicazione delle tabelle milanesi, nella loro più aggiornata versione, aventi indiscussa vocazione nazionale, di talchè, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento del sinistro (55 anni), della percentuale di invalidità permanente riportata (5 per cento) il danno biologico permanente risarcibile è pari ad
Euro 6.357,00 e quello temporaneo è pari ad euro 8.050,00 (di cui euro 5.750,00 per i 50 giorni di invalidità temporanea totale ed euro 2.300,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50 per cento), per complessivi euro 14.407,00. Indi, la dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
della complessiva somma di Euro 15.797,00 (14.407,00 danno non patrimoniale + Euro
1.390 danno patrimoniale).
Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, ai medi tabellari per le cause aventi valore da euro 5.201,00 a 26.000,00, ritenuti congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ IN ACCOGLIMENTO della domanda attorea, CONDANNA la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in
[...]
favore di parte attrice, della somma di euro 15.797,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
➢ CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidandole in euro 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori nella misura di legge;
➢ PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Cosenza, 10.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei