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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3639/2022
Oggi 05/06/2025, alle ore 11:12, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Ferro, per Pasquino, si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
l'avv.to Belfiore, per si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede CP_1
l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
l'avv.to Zanin, per delega dell'avv. Alfano, per Pasquino, si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00; il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3639/2022 del R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Caterina Ferro, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosalba Belfiore, CP_2
elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE VE
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Alfano Giuseppe, Controparte_3
elettivamente domiciliato come in atti;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice domandava, tra l'altro, di accertare e dichiarare la qualità di erede di . Parte_1
Con ordinanza del 13 gennaio 2024 veniva assegnato il termine per esperire il tentativo di mediazione, che tuttavia non veniva promosso da alcuna delle parti, sicchè deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto che la pronuncia di improcedibilità consegue all'omessa attivazione di tutte le parti, sussistono, nel caso di specie, le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione seconda, in persona del giudice dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05 giugno 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3639/2022
Oggi 05/06/2025, alle ore 11:12, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Ferro, per Pasquino, si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
l'avv.to Belfiore, per si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede CP_1
l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
l'avv.to Zanin, per delega dell'avv. Alfano, per Pasquino, si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00; il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3639/2022 del R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Caterina Ferro, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosalba Belfiore, CP_2
elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE VE
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Alfano Giuseppe, Controparte_3
elettivamente domiciliato come in atti;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice domandava, tra l'altro, di accertare e dichiarare la qualità di erede di . Parte_1
Con ordinanza del 13 gennaio 2024 veniva assegnato il termine per esperire il tentativo di mediazione, che tuttavia non veniva promosso da alcuna delle parti, sicchè deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto che la pronuncia di improcedibilità consegue all'omessa attivazione di tutte le parti, sussistono, nel caso di specie, le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione seconda, in persona del giudice dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda;
2. compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, 05 giugno 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio