Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1988, n. 43
CASS
Sentenza 11 gennaio 1988

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Con riguardo alle conseguenze risarcitorie derivate dal fatto illecito integrante gli estremi del delitto di falsa testimonianza, la reiterazione del mendacio in occasioni diverse non comporta soltanto ulteriori effetti lesivi ma si concreta nella rinnovazione della condotta dolosa, cioè nella riproduzione del fatto illecito (istantaneo) che integra una nuova lesione, con la conseguenza che la prescrizione dell'Azione risarcitoria per il danno inerente ad ogni ulteriore episodio di mendacio decorre dalla data del verificarsi di ciascuno di essi.*

La parte del processo, civile o penale, che per effetto della mendace dichiarazione del teste senta aggravare la propria posizione, indebolire le proprie ragioni o, comunque, compromettere il regolare svolgimento della dialettica processuale, subisce una lesione immediata del diritto ad un regolare giudizio ed un conseguente ingiusto turbamento di animo per l'offesa patita, più accentuata se oggetto del mendacio sia l'attribuzione di un comportamento disdicevole o più riprovevole di quello effettivamente posto in essere. Tale offesa prescinde dalla vicenda processuale, il cui eventuale esito favorevole - pur ristabilendo la verità dei fatti - non può annullare retroattivamente ma solo mitigare la sofferenza patita, che trova un'utilità sostitutiva e compensativa nel risarcimento del danno non patrimoniale. (nella specie, la S.C. ha confermato la condanna risarcitoria di un funzionario di polizia che aveva reiterato una falsa deposizione davanti alla speciale Sezione del C.S.m. nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato, conclusosi con assoluzione piena). ( V 4947/85, mass n 442321).*

Commentario1

  • 1Cassazione Civile sez. Lavoro: Sentenza n. 10045 del 15/11/1996
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 ottobre 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1988, n. 43
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43
Data del deposito : 11 gennaio 1988

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