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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, corrente in Roma, P.zza Parte_1
della Croce Rossa n. 1 (P.IVA , a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Marco P.IVA_1
Cappelletto (C.F. ) e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._1
, pec: , i quali dichiarano di voler ricevere le C.F._2 Email_1
comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Email_2
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante contro
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_3
Andrea Palladio n. 11/8 Spinea (VE) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, sia disgiuntamente sia congiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Patanè, c.f. e dall'Avv. Roberta CodiceFiscale_4
Patanè, c.f. , presso il cui loro studio professionale corrente in 20125 Milano CodiceFiscale_5
1 al viale Monza n. 73 dichiara di eleggere domicilio;
i predetti difensori indicano, in e i rispettivi Email_3 Email_4
indirizzi PEC, in e i rispettivi indirizzi PEO ed in Email_5 Email_6
095605713 il numero di fax
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 643/2022 e la sentenza definitiva n.
132/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza non definitiva n. 643/2022, pubblicata in data 16.11.2022, e della sentenza
definitiva n. 132/2023, pubblicata in data 1.3.2023, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro
nel giudizio R.G.L. n. 333/2022, non notificate, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente
statuizione di legge.”
Per parte appellata:
“Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla
[...]
per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto; Parte_1
- confermare in ogni sua parte la sentenza non definitiva n. 643/2022 e la sentenza
definitiva n. 132/2023 rese nel procedimento già annotato al NRG 333/2022, immuni da vizi logici e
giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie
proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse
i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare
l'ammontare delle somme dovute dalla soc. al lavoratore per le causali di cui in atti;
Parte_1
condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore, c.f. / p.iva Parte_1
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al P.IVA_1
pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella
misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che
2 all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.”
Svolgimento del processo
1. Con le sopra indicate sentenze il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, volte al riconoscimento di varie indennità e del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha altresì condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
Il sig. è dipendente di , assunto dal 29.05.2003 con mansione di capo treno CP_1 Parte_1
/ capo servizi treno e inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie
2016. Negli anni ha usufruito di n. 113 giorni di ferie, risultanti in atti. Ha instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non gli sono state riconosciute – o non sono state riconosciute integralmente – alcune indennità e dunque ha percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico percepito in relazione ai periodi lavorati.
Il primo giudice, con sentenza non definitiva, ha riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle rivendicate indennità anche in relazione alle giornate di ferie e ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione del calcolo della retribuzione media da corrispondere nelle giornate di ferie. Successivamente, con sentenza definitiva, ha accolto le domande del lavoratore,
così motivando:
“
7. Ciò posto deve invece condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente secondo il quale
per calcolare quanto dovuto al ricorrente – a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni
di ferie – il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda
la retribuzione fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo
in riferimento al servizio effettivo. Il divisore 26 è divisore convenzionale per determinare la paga
giornaliera in riferimento a retribuzioni che vengono determinate in un importo mensile.
8. I giorni di ferie all'evidenza non possono che essere quelli risultanti dalle buste paga.
9. Per contro deve condividersi che la retribuzione eurounitaria di ferie va riferita al periodo
minimo di 4 settimane, come affermato invero da Cass. Sez. L - , n. 20216 del 23/06/2022 «26. Sotto
questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di
nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente
3 controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti,
non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare
il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, - 337/10, punto 36; sentenza Per_1
CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Persona_2
giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili».
10. E tale periodo non può che essere di calendario proprio perché essendovi articolazioni
orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavoratori con una
articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie godono di una settimana di
calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono
richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si
occupano di questo aspetto e prevedono il n. massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto
differenziandoli in relazione all'articolazione oraria.
11. Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro
effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo
di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di
cinque settimane scarse.
12. La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può
indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione
ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che
per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da
corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo
integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non
garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza
libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene
in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata
estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe
dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di
cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo
4 integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una
materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi,
correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure».
13. Il rilievo formulato da con le note del 19.10.2022 non è affatto tardivo, non Parte_1
rientrando in uno di quei fatti che devono essere eccepiti solo su istanza di parte. Si tratta piuttosto
di una mera difesa che non richiede nemmeno allegazione di fatti ma concerne unicamente la
interpretazione di una norma.
14. Il conteggio di parte ricorrente appare pertanto corretto salvo per il rilievo che per ogni
anno deve essere conteggiato un numero massimo di giorni di ferie pari a 20 atteso che il ricorrente
ha una articolazione oraria di 5 giorni.
15. Occorre però tenere conto dei recuperi, ove infatti in un anno il ricorrente abbia goduto
di un numero di giorni di ferie inferiori a 20 (esempio 2014 18,5, 2018 18, 2021 16) i restanti giorni
dovranno essere considerati negli anni successivi.
16. Sui conteggi elaborati da parte ricorrente non vi sono altre contestazioni ed in particolare
appaiono correttamente prese in considerazione – il dato non risultata contestato – solo le indennità
oggetto di causa e viene – correttamente – considerato corretta tale modalità. ” (pagg. 6-8).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva per non avere accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
L'appellante ribadisce che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda nonché aveva rivendicato indistintamente tutte le indennità contrattuali;
richiama Cass. n. 20216/2022 circa la valutazione sull'effetto dissuasivo della decurtazione delle indennità nella fruizione delle ferie;
evidenzia che la decadenza ex art. 414 c.p.c. ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva per non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate antecedentemente al 23.03.2017 (atteso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è
5 avvenuta in data 23.03.2022).
L'appellante afferma che non pare accoglibile l'orientamento espresso da Cass. n.
26246/2022 e la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970
come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità per i giorni di ferie.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 30.6 e 77, comma
2.4, CCNL Attività Ferroviarie 2016 e dell'art. 31, comma 5, Contratto Aziendale 2016 e ha pertanto riconosciuto al lavoratore il diritto di percepire anche per i giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea né
ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza. In particolare: non sussiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 37589/2021, 24017/2015); la giurisprudenza europea afferma che la retribuzione ordinaria e la retribuzione delle giornate di ferie devono essere “paragonabili”, non necessariamente “coincidenti”, e riconosce il ruolo preminente della contrattazione collettiva in materia;
il contratto aziendale ha previsto la corresponsione della
IUP giornaliera ordinaria per le giornate a prestazione completa (art. 31, comma 4) e dell'indennità
ex art. 31, comma 5, per le giornate a prestazione incompleta e per le giornate di ferie;
l'indennità di assenza dalla residenza deve essere esclusa dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie,
6 poiché non è richiamata dal CCNL (art. 30, comma 6) e comunque è assimilabile ad un rimborso spese (Cass. S.U. n. 27093/2017); l'indennità di scorta vetture eccedenti (art. 32 del contratto aziendale) integra un emolumento variabile ed eventuale, in quanto legato alla tipologia di mezzo che viene di giorno in giorno assegnato al capo treno;
le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36, comma 5, del contratto aziendale) non hanno natura retributiva, vengono corrisposte a fronte del maneggio di denaro che è attività non intrinsecamente collegata alla mansione di capo treno, sono meramente eventuali in quanto dipendono esclusivamente dal comportamento di terzi, sono commisurate non al contenuto delle mansioni bensì all'entità della sanzione che dipende dalla tipologia di treno e della sua percorrenza.
La società appellante rileva che l'impugnata sentenza, travisando le pronunce della Corte di
Giustizia Europea, finisce per remunerare le giornate di ferie in misura maggiore rispetto a quelle di lavoro;
evidenzia che il primo giudice non ha valutato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie;
richiama ampia giurisprudenza di merito;
osserva che le clausole della contrattazione collettiva sono legate da vincolo di inscindibilità e quindi la nullità di quelle per cui è
causa determina l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che disciplinano tali indennità.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza definitiva con riguardo al calcolo delle differenze retributive.
L'appellante si duole che il primo giudice non ha considerato le specifiche previsioni contrattuali (art. 68, comma 6, CCNL richiamato dall'art. 14 Contratto aziendale e dall'art. 31 CCNL
che disciplinano l'istituto delle ferie). Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle pretese indennità.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce che CP_1
le voci retributive variabili proprie e intrinseche della mansione di capo treno non vengono corrisposte ai lavoratori durante le ferie. Eccepisce la manifesta infondatezza dell'appello, a fronte della costante giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. nn. 13932/2024, 13972/2024,
14089/2024).
3.1. Quanto al primo motivo di appello, il lavoratore ne rileva la genericità e comunque
7 l'infondatezza nonché richiama precedente di codesta Corte d'Appello sul punto (sent. n. 617/2024).
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, il lavoratore sostiene che l'eccezione di prescrizione è infondata e richiama al riguardo Cass. n. 26246/2022 – secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto lavorativo – nonché precedente di codesta Corte
d'Appello sul punto (sent. n. 617/2024).
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, il lavoratore ne afferma l'infondatezza alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 18160/2023, 19663/2023, 19711/2023, 19718/2023) e richiama precedente di codesta Corte d'Appello sul punto (sent. n. 617/2024). Precisa che non è
stato invocato il principio di omnicomprensività della retribuzione e che la giurisprudenza conferma la legittimità delle pretese, riconoscendo che la retribuzione delle ferie deve essere “paragonabile”
alla retribuzione ordinaria.
Il lavoratore ribadisce la correttezza della sentenza impugnata che ha incluso nella retribuzione delle ferie le indennità pretese, in quanto voci rientranti nella normale retribuzione e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, e sul punto richiama giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 13932/2024). Evidenzia che la rilevanza delle decurtazioni subite è facilmente riscontrabile nelle buste paga. Relativamente alla valutazione dell'effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie,
aggiunge che le pronunce di merito richiamate dall'appellante sono residuali e comunque superate dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 28320/2023) e di merito.
Con riguardo all'inscindibilità delle clausole contrattuali asserita ex adverso, il lavoratore ribadisce l'infondatezza della tesi avversaria e rammenta che le parti non possono derogare a disposizioni imperative quali sono quelle europee e comunque le stesse si sostituiscono automaticamente alle norme contrastanti in forza dell'art. 1419, comma 2, c.c.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, il lavoratore sostiene la correttezza della sentenza impugnata circa i criteri di calcolo delle differenze retributive e richiamano giurisprudenza sul punto
(tra cui CdA Venezia n. 617/2024).
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23.1.2025 come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono, che
8 assorbono ogni ulteriore questione.
6. Deve essere rigettato il primo motivo di appello: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva delle indennità per cui è causa, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
7. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n. 588/2021 nonché n.
673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
9 tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nemmeno giova il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e
129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al Dlgs n. 23/2025
(c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
Nel caso di specie, in base a tale orientamento, il primo giudice ha riconosciuto prescritte le differenze anteriori al 18.7.2007 e, del resto, il lavoratore ha agito con riferimento alle differenze successive al 2008.
8. L'appello risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo
10 che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico,
qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso Capitreno di
11 relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per Parte_1
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, l'indennità di vendita titoli) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate
- sia l'indennità per assenza dalla residenza, sia quella di utilizzazione - , agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di
12 cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza e per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, integralmente escluse dal calcolo della retribuzione feriale. Né ha addotto elementi tali da portare a escludere che tali indennità Parte_1
siano correlate alle mansioni ordinariamente svolte nei periodi lavorati, posto che è pacifico che, tra le attività proprie della qualifica di capo treno, rientri, in particolare, anche la vendita dei titoli a bordo treno, a nulla rilevando che tale mansione venga svolta anche dagli addetti alla biglietteria.
Invero, come già accertato da questo Collegio in contenziosi analoghi, l'indennità “provvigioni
per vendita titoli di viaggio a bordo treno” consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, e pertanto ha certamente natura retributiva.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del
, sicché tale voce, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, deve includersi nella Parte_2
retribuzione feriale.
Trattasi, pertanto, di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”
(Cass. 13932/2024, che ha incluso nella c.d. retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti, ed alla quale questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
13 L'appello è infondato anche laddove contesta l'inclusione, nella c.d. retribuzione feriale,
dell'indennità di scorta vetture eccedenti di cui all'art. 32, comma 2, sia del ccnl del 2016 sia del ccnl
2012 e di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale del 2003.
Come già accertato da questa Corte in contenziosi analoghi, l'indennità di scorta vetture eccedenti vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del
, sicché anche tale voce, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, deve includersi Parte_2
nella retribuzione feriale.
In definitiva, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante per la quale la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass.
n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. La Corte ritiene infondato, per come formulato, anche il quarto motivo di appello, nella parte in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal primo giudice.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN
14 HEIN, punto 37).
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
11. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza,
esse devono essere poste a carico di parte . Parte_1
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore del lavoratore appellato, Parte_1
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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