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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2024, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 5904/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 29.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5904/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
053FUXS; con il patrocinio dell'avv. Andrea PIENAZZA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 13.4.2022, cittadino bengalese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 3.11.2022 (notificato all'istante in data 1.5.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 19.8.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o affettivi nel Paese di accoglienza, avrebbe lavorato in Italia in modo estremamente saltuario e percependo redditi al di sotto della soglia di povertà (con l'unica eccezione dell'anno 2021) e proverrebbe da una zona non soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 8 internazionale. L'autorità amministrativa ha, inoltre, segnalato la pendenza a carico del ricorrente di una segnalazione di polizia risalente al 21.5.2020 per i delitti di percosse, estorsione e danneggiamento.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 7.5.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza, attestato, tra l'altro, dai seguenti documenti: richiesta di iscrizione anagrafica;
patente di guida italiana;
contratti di lavoro e/o comunicazioni UNILAV relativi a rapporti intercorsi tra il gennaio 2017 e il dicembre 2020; buste paga CP dal novembre 2016 al febbraio 2021; visura camerale relativa all'impresa individuale “ Lavorazioni di avviata dall'istante il 6.4.2021; bilancio di tale impresa relativo all'esercizio 2022; modelli Parte_1
PF 2021 e 2022; certificazioni uniche 2018-2019-2021; elenco dei versamenti negli anni 2022-2023 risultanti dal Cassetto previdenziale Artigiani & Commercianti;
modelli F24 relativi al pagamento dei tributi negli anni 2021-2022; fatture commerciali emesse negli anni 2021-2022-2023.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 24.8.2023, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate e chiedendo, CP_1 pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha prodotto in atti relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. In data 22.8.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito, tra cui la certificazione unica 2024 e le fatture commerciali emesse dall'istante negli anni 2023 e 2024.
5. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 13.9.2024, il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 15.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
In data 19.9.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 26.9.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note scritte sostitutive della discussione orale depositate da parte ricorrente l'11.10.2024, la causa è stata, infine, decisa nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, conviene riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel
Pag. 2 di 8 rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 13.4.2022, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Pag. 3 di 8 2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
2.2. Ricorre, invece, l'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Tale norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, ecc.).
Osserva, al riguardo, il Collegio che la zona di provenienza del richiedente – ovverosia il distretto di Noakhali nella divisione di Cittagong – è caratterizzata da una situazione ambientale a rischio “elevato” a causa delle frequenti calamità naturali che la colpiscono.
L'intero Bangladesh è, per vero, segnato da frequenti calamità naturali e, in particolare, da cicloni, alluvioni e inondazioni (https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country_report_2020_BGD.pdf). Ciò per la sua posizione geografica, che lo espone alle esondazioni del fiume Padma (Gange) e dei suoi affluenti, nonché per la conformazione del suo territorio, caratterizzato tra l'altro dalla presenza di pendii ripidi e instabili, soggetti a frane. Un rapporto della Banca Mondiale del luglio 2018 ha dato conto del fatto che circa l'80% della popolazione è potenzialmente esposta a inondazioni, terremoti e siccità, mentre più del 70% è esposta ai cicloni. Più del 25% della superficie del Paese viene, del resto, sommersa da inondazioni ogni anno (cfr. BTI 2020 Country Report Bangladesh, 29 Controparte_3
April 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country_report_2020_BGD.pdf, accessed on 17 June 2020).
Il Bangladesh rimane, del resto, al 7° posto della lista dei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Il Climate Risk Index 2021, basato su un'analisi dei dati di 20 anni dal 2000 al 2019, afferma che il Bangladesh ha perso 11.450 persone, ha subìto perdite economiche per un valore di 3,72 miliardi di dollari e ha assistito a 185 eventi meteorologici estremi nel periodo 2000-2019 a causa del cambiamento climatico (cfr. The Businness standard, 25 gennaio 2022, https://www.tbsnews.net/environment/climate- change/bangladesh-remains-7th-most-vulnerable-climate-change-191044).
Da ultimo, nel maggio 2023, il ciclone si è abbattuto sulle aree costiere vicino al confine con il Per_1 Per_ Myanmar, colpendo in particolare i distretti di Chattogram, OXs ZA, e Noakhali. Ciò ha fortemente impattato sulla vita di circa 2,3 milioni di persone, con 1.125 sfollati e 19 feriti (https://reliefweb.int/attachments/be11eb79-0084-4798-99ff- b0d50e579546/20230523_acaps_briefing_note_bangladesh_and_myanmar_impact_of_cyclone_mocha_0.pdf; https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh-humanitarian-situation-report-no-64-january-june-2023).
La valutazione dei danni effettuata dal Dipartimento per la gestione dei disastri e dal Ministero per la gestione dei disastri e i soccorsi ha identificato 2.052 case completamente danneggiate e 10.692 case parzialmente danneggiate, 703 acri di terreno coltivato distrutti e 429.337 cittadini bengalesi colpiti dal ciclone
Pag. 4 di 8 (https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690371935_Monthly%20 Hazard%20Incidence%20Report%20May_2023.pdf).
Le organizzazioni internazionali segnalano che le inondazioni dovute ai monsoni, le frane e gli incendi sono diventati eventi frequenti nei campi, con il risultato che molte famiglie vengono sfollate e perdono le loro case più volte all'anno. Recentemente, nel marzo 2023, un incendio ha distrutto 3.000 rifugi in poche ore, facendo sfollare 16.000 rifugiati (https://reliefweb.int/report/bangladesh/cyclone-mocha-flash-appeal- bangladesh-may-december-2023). A giugno 2023, inoltre, l'innalzamento dell'acqua ha provocato il crollo degli argini dei fiumi nei distretti di Sirajganj, Sunamganj, Jamalpur, Bogra, Tangail, Lalmonirhat, Rangpur, Kurigram, con il risultato che più di 293 case sono state spazzate via dal fiume, i terreni coltivati sono inondati, c'è carenza di acqua potabile e più di cinquemila famiglie sono sommerse dall'acqua (https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690429882_Monthly%20 Hazard%20Incidence%20Report%20June_Final%202023.pdf, https://www.nirapad.org.bd/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthy%20hazard%20incidence
%20report%20July%202023.pdf).
Ancóra, a luglio 2023, le alluvioni hanno provocato danni ingenti in vari distretti, colpendo in particolare Sunamganj, e Kurigram. A Dimla, nel distretto di CP_4 Per_3 CP_5
l'alluvione ha colpito oltre 5.000 famiglie in 7 unioni circondate dal fiume Teesta CP_5
(https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthy%20h 202023.pdf). Email_1
“UNOSAT FloodAI Monitoring Dashboard” ha segnalato tra il 5 e il 10 agosto 2023 una popolazione totale esposta alle alluvioni che ammonta a 2,4 milioni di persone in quattro distretti gravemente colpiti: TT, ND, e OXs ZA (https://reliefweb.int/report/bangladesh/multi-risk-nutrition- Per_4
Email_2 https://reliefweb.int/report/bangladesh/rapid-assessment-chattogram-division-flash-flood-and-monsoon-rain-2023).
Da ultimo, a fine agosto 2024, il Disaster Management Ministry ha segnalato almeno 20 vittime e più di 5,2 milioni di persone colpite da inondazioni improvvise causate da forti piogge e dalle piene fluviali nel Bangladesh orientale.
1.047.029 persone sono state intrappolate in aree alluvionate in 11 distretti, con 77 sottodistretti (upazilas) quasi completamente sommersi. Almeno 415.273 persone hanno trovato Per_ rifugio in 3.654 centri di accoglienza. I distretti più colpiti sono Noakhali, e con forti Per_5 correnti che hanno spazzato via parti degli argini. Le operazioni di soccorso e l'assistenza umanitaria del Governo (pur coadiuvate da Croce Rossa, WFP, Start Fund e altri partner internazionali) sono state per molti versi deficitarie, specie nelle aree più remote rimaste a lungo inaccessibili e prive di acqua potabile e mezzi primari di sostentamento (cfr. https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-flash-floods-dg-echo-dg- echo-partners-bangladesh-meteorological-department-bmd-modmr-media-echo-daily-flash-26-august-2024; v. anche CNN, Floods kill more than 30, impact millions in Bangladesh and northeast India, https://edition.cnn.com/2024/08/22/india/flooding-bangladesh-india-intl-hnk/index.html)
Come si evince dalla seguente mappa, peraltro, i rischi di cui sopra coinvolgono in misura significativa anche il distretto di provenienza del ricorrente (Noakhali), classificato come a rischio “elevato”:
Pag. 5 di 8 Orbene, come si è detto, il divieto di respingimento o di espulsione opera ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che il richiedente possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona, tra cui vanno annoverati anche i disastri ambientali o naturali, come del resto recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022): «ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».
La protezione speciale va, dunque, innanzitutto riconosciuta ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Pag. 6 di 8 2.3. Ciò posto, ha, inoltre, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
Egli ha difatti svolto diverse attività lavorative subordinate dal 2016 al 2021 (v., in particolare, il contratto a termine concluso con la Magie s.a.s. in esecuzione dal 10.11.2016 al settembre 2017, il contratto di lavoro a termine stipulato con la Omi-Fer s.r.l. per il periodo 14.12.2017-20.2.2018, il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la in esecuzione dal 7.5.2018 al Controparte_6
7.8.2018, il contratto a tempo determinato stipulato con la in esecuzione dal 18.12.2018 al Parte_2
17.2.2019, il contratto di lavoro a tempo determinato e a scopo di somministrazione stipulato con l'agenzia per il lavoro Openjobmetis s.p.a. in esecuzione dal 10.12.2019 al 27.3.2020, il contratto a tempo determinato concluso con la Eurointerim s.p.a. dal 24.6.2020 al 30.11.2020 e il contratto a termine stipulato con la dal 2.12.2020 al 28.2.2021), per poi aprire nell'aprile 2021 una propria CP_7 impresa individuale (denominata “I.S. Lavorazioni di ), svolgente attività altamente Parte_1 specializzata nel settore della carpenteria per imbarcazioni.
Tale impresa gli ha consentito di percepire negli anni successivi redditi importanti, come attestato dai bilanci, dalle fatture commerciali emesse negli anni 2021-2024, nonché dai tributi versati al Cassetto Previdenziale Artigiani & Commercianti (si consideri nell'anno 2023 egli ha dichiarato un reddito netto pari a 30.444,00 euro: cfr. il modello PF2024 prodotto dalla difesa dell'istante il 22.8.2024; già nel 2022, peraltro, il fatturato della sua impresa era pari a 49.019,50 euro: cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Considerata tale documentata integrazione socio-lavorativa (corroborata anche dal conseguimento della patente di guida italiana) e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale (art. 91, comma 1, c.p.c.) e – in mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale (va anzi stigmatizzato il macroscopico errore in cui è incorsa l'amministrazione nel quantificare i redditi del ricorrente) – deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definibile (e definita) senza svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttiva si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi
Pag. 7 di 8 confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Christian Colombo
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