TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2366/2022 R.G.A.C.C., dell'anno
2022 trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 12/09/2022
PROMOSSA DA
1. nato AR il 23/8/1959 elettivamente domiciliato in Parte_1
Agrigento ( Via Diodoro Siculo n. 21) presso lo studio dell'Avv. Antonio
Alaimo, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Antonio Alaimo.
attore opponente
1 CONTRO
1) corrente in Milano rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Giovan Battista Santangelo e Avv. Maria Pilato e
successivamente per Controparte_2
Venezia - Mestre elettivamente domiciliata in Grotte presso lo Studio
dell'Avv. Maria Pilato Via Giacinto n. 6 rappresentata e difesa
dall'Avv. Giovan Battista Santangelo e Avv. Maria Pilato.
Convenuto – opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05/09/2022 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale e Controparte_1
successivamente la proponendo formale opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 638 emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il
2 29/06/2022 ritualmente notificato il 05/7/2022 per €.8.109,26 nei confronti di ed esponeva: Parte_1
- Preliminarmente veniva sollevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione ed ancora la nullità del decreto ingiuntivo per la insussistenza del credito e per mancanza della prova di esso, laddove la ha agito per la CP_3
esposizione di un saldo debitore di un contratto n. 367844301 e n. 5982445200,
con attestazione del saldo che non corrispondono ai contratti sottoscritti dall'opponente e comunque la dichiarazione unilaterale non è idonea a provare il credito.
- Quindi veniva sostenuta la totale mancanza di prova scritta in ordine al credito ingiunto, L'opponente non ha mai intrattenuto tali contratti e comunque veniva evidenziato che il documento versato negli atti del giudizio monitorio relativo ai contratti di finanziamento hanno una codificazione diversa da quella portante e contraddistinti nell' oggetto dell'ingiunzione. Quindi veniva sostenuta la nullità
del decreto ingiuntivo perché manca la prova del credito, ancora veniva sostenuta la nullità per insussistenza del credito e violazione dell'Art. 50 TUB, laddove la prova scritta non è stata raggiunta per l'emissione del titolo giudiziale.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo per tutte le avanzate ragioni.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che attraverso la propria comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
3 - A) in via preliminare veniva sostenuto che ha ottenuto un Parte_1
finanziamento sulla base di un contratto n. DTB100000367844 che coincide con il numero 367844 e l'altro finanziamento DTB000005982445 riporta il n.
7758919 che è indicato nella prova del finanziamento, tutto ciò dimostra l'infondatezza della eccezione avanzata sul punto. Veniva altresì sostenuta la esatta e completa prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo e quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo, emettere il provvedimento di provvisoria esecutorietà con vittoria delle spese di giudizio.
- Nel corso del giudizio ed a seguito delle cessioni del credito la posizione dell'opposta è stata sostenuta con la costituzione prima di e CP_4
successivamente da che con comparsa di Controparte_2
costituzione chiedeva al Tribunale l'accoglimento di tutte le domande avanzate da e ribadite da . Controparte_1 CP_4
- In ogni caso veniva sostenuto che la documentazione prodotta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo era più che esaustiva e completa, peraltro non sono state avanzate censure e/o disconoscimento al momento della notifica di tale comunicazione relativa alla cessione del credito, il proprio inadempimento, il mancato rimborso delle somme ingiunte. Ancora, in ordine alla titolarità del credito l'opposta ha osservato le norme di cui all'Art. 1264 c.c. notificando l'intervenuta cessione in blocco e dando atto del fatto che il rapporto contrattuale sotteso all'ingiunzione per cui è causa rientrasse tra i crediti ceduti alla CP_5
[...
.
4 - Ancora, veniva sostenuta la piena legittimazione della prova scritta raggiunta in ordine al giudizio monitorio per come disciplinato dal codice ed ancora che il credito ingiunto aveva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- Venivano censurate tutte le eccezioni sollevate dall' opponente e veniva sostenuto la corretta pratica tenuta dalla nei confronti del cliente. CP_3
- Ancora veniva sottolineato che il cliente non ha mai contestato alcunchè e quindi approvando gli stessi, veniva sostenuto che non avendo l'opponente contestato le evidenze contabili il saldo deve ritenersi ormai approvato e incontestabile. Quindi
il comportamento di equivale a tacito riconoscimento del Parte_1
debito.
- Ancora, veniva sostenuto che la documentazione prodotta a comprova del credito
è sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, infatti è stato prodotto il contratto bancario, il piano di ammortamento e la certificazione relativa al credito. Mentre per quanto attiene al credito quanto vantato dalla CP_3
rappresenta l'esatta posizione contabile stante che l'opponente risultava esposto per gli importo di cui al decreto ingiuntivo.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale il rigetto dell'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto e stante che l'opposizione non era fondata su prova scritta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena di puntualizzare che è stato assegnato termine per il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo, quindi all'udienza del 11/09/2023 si
5 svolgeva la udienza di comparizione delle parti e rinviava la causa al 10/5/2024
con assegnazione dei termini ex art. 183 6 comma. Alla detta udienza rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/2/2025. Alla detta udienza del
28/2/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex Art. 190 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti, il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 28/2/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di opposizione con Parte_1
citazione , memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto : come in comparsa di Controparte_2
risposta, memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a
6 narrare il proprio punto di vista in ordine alla inesistenza del credito disconoscendo il rapporto contrattuale indicato nel giudizio monitorio nonché in ordine alla non sufficiente prova scritta rispetto alla documentazione posta a base del titolo giudiziale, censurando la documentazione contrattuale, ma tutto ciò è
stato solo labilmente narrato ma la stessa documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto si appalesa completa ai fini dell'ingiunzione.
3) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
4) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e la piena legittimazione ad agire in forza delle evidenze contabili tenute nelle forme di legge e di rito, peraltro si appalesa condivisibile che la Banca aveva regolarmente comunicato al cliente l'intervenuta cessione del credito in ordine all'originario finanziamento di , poi Controparte_6 CP_4
e successivamente a indicando l'esatto importo di
[...] Controparte_2
cui risultava esposto che nulla ha osservato, censurato e/o Parte_1
contestato in ordine alla missiva regolarmente ricevuta, e conseguentemente avanzare e contestare il numero del contratto laddove quello indicato enasce dal prestito originariamente erogato si appalesa del tutto non accoglibile, peraltro
7 l'opponente nulla avevano mai osservato e/o censurato, avanzando le proprie eccezioni e censure, ma solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo attraverso la dispiegata opposizione che si appalesa priva di fondamento.
5) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi e conseguentemente tutto ciò
comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
6) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.
Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le risultanze documentali hanno dimostrato l'esatto contrario.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dalla opposta, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente una serie di questioni senza però supportare detto assunto di valide prove.
In ogni caso la cessione del credito è stata regolarmente comunicata ai clienti attraverso la pubblicazione nella Gazetta Ufficiale che ne legittima ogni connessa valutazione di legge e di rito nella materia in parola.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
8 Per gli effetti le spese processuali seguono il principio generale della soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2366/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro Parte_1 Controparte_2
(convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa così provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 05/09/2022 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 638 emesso dal Giudice del Tribunale di
Agrigento del 29/06/2022 notificato il 05/07/2022 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Accorda la definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna parte attrice/opponente nei confronti dell'opposta in ordine alle spese di giudizio che liquida in €. 3.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 27/Maggio/2025
9 IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2366/2022 R.G.A.C.C., dell'anno
2022 trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 12/09/2022
PROMOSSA DA
1. nato AR il 23/8/1959 elettivamente domiciliato in Parte_1
Agrigento ( Via Diodoro Siculo n. 21) presso lo studio dell'Avv. Antonio
Alaimo, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. Antonio Alaimo.
attore opponente
1 CONTRO
1) corrente in Milano rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Giovan Battista Santangelo e Avv. Maria Pilato e
successivamente per Controparte_2
Venezia - Mestre elettivamente domiciliata in Grotte presso lo Studio
dell'Avv. Maria Pilato Via Giacinto n. 6 rappresentata e difesa
dall'Avv. Giovan Battista Santangelo e Avv. Maria Pilato.
Convenuto – opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05/09/2022 ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale e Controparte_1
successivamente la proponendo formale opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 638 emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il
2 29/06/2022 ritualmente notificato il 05/7/2022 per €.8.109,26 nei confronti di ed esponeva: Parte_1
- Preliminarmente veniva sollevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione ed ancora la nullità del decreto ingiuntivo per la insussistenza del credito e per mancanza della prova di esso, laddove la ha agito per la CP_3
esposizione di un saldo debitore di un contratto n. 367844301 e n. 5982445200,
con attestazione del saldo che non corrispondono ai contratti sottoscritti dall'opponente e comunque la dichiarazione unilaterale non è idonea a provare il credito.
- Quindi veniva sostenuta la totale mancanza di prova scritta in ordine al credito ingiunto, L'opponente non ha mai intrattenuto tali contratti e comunque veniva evidenziato che il documento versato negli atti del giudizio monitorio relativo ai contratti di finanziamento hanno una codificazione diversa da quella portante e contraddistinti nell' oggetto dell'ingiunzione. Quindi veniva sostenuta la nullità
del decreto ingiuntivo perché manca la prova del credito, ancora veniva sostenuta la nullità per insussistenza del credito e violazione dell'Art. 50 TUB, laddove la prova scritta non è stata raggiunta per l'emissione del titolo giudiziale.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo per tutte le avanzate ragioni.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che attraverso la propria comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
3 - A) in via preliminare veniva sostenuto che ha ottenuto un Parte_1
finanziamento sulla base di un contratto n. DTB100000367844 che coincide con il numero 367844 e l'altro finanziamento DTB000005982445 riporta il n.
7758919 che è indicato nella prova del finanziamento, tutto ciò dimostra l'infondatezza della eccezione avanzata sul punto. Veniva altresì sostenuta la esatta e completa prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo e quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo, emettere il provvedimento di provvisoria esecutorietà con vittoria delle spese di giudizio.
- Nel corso del giudizio ed a seguito delle cessioni del credito la posizione dell'opposta è stata sostenuta con la costituzione prima di e CP_4
successivamente da che con comparsa di Controparte_2
costituzione chiedeva al Tribunale l'accoglimento di tutte le domande avanzate da e ribadite da . Controparte_1 CP_4
- In ogni caso veniva sostenuto che la documentazione prodotta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo era più che esaustiva e completa, peraltro non sono state avanzate censure e/o disconoscimento al momento della notifica di tale comunicazione relativa alla cessione del credito, il proprio inadempimento, il mancato rimborso delle somme ingiunte. Ancora, in ordine alla titolarità del credito l'opposta ha osservato le norme di cui all'Art. 1264 c.c. notificando l'intervenuta cessione in blocco e dando atto del fatto che il rapporto contrattuale sotteso all'ingiunzione per cui è causa rientrasse tra i crediti ceduti alla CP_5
[...
.
4 - Ancora, veniva sostenuta la piena legittimazione della prova scritta raggiunta in ordine al giudizio monitorio per come disciplinato dal codice ed ancora che il credito ingiunto aveva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- Venivano censurate tutte le eccezioni sollevate dall' opponente e veniva sostenuto la corretta pratica tenuta dalla nei confronti del cliente. CP_3
- Ancora veniva sottolineato che il cliente non ha mai contestato alcunchè e quindi approvando gli stessi, veniva sostenuto che non avendo l'opponente contestato le evidenze contabili il saldo deve ritenersi ormai approvato e incontestabile. Quindi
il comportamento di equivale a tacito riconoscimento del Parte_1
debito.
- Ancora, veniva sostenuto che la documentazione prodotta a comprova del credito
è sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, infatti è stato prodotto il contratto bancario, il piano di ammortamento e la certificazione relativa al credito. Mentre per quanto attiene al credito quanto vantato dalla CP_3
rappresenta l'esatta posizione contabile stante che l'opponente risultava esposto per gli importo di cui al decreto ingiuntivo.
- Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale il rigetto dell'opposizione perché
infondata in fatto ed in diritto e stante che l'opposizione non era fondata su prova scritta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena di puntualizzare che è stato assegnato termine per il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo, quindi all'udienza del 11/09/2023 si
5 svolgeva la udienza di comparizione delle parti e rinviava la causa al 10/5/2024
con assegnazione dei termini ex art. 183 6 comma. Alla detta udienza rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/2/2025. Alla detta udienza del
28/2/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex Art. 190 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti, il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 28/2/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore opponente : come in atto di opposizione con Parte_1
citazione , memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale.
- per il convenuto opposto : come in comparsa di Controparte_2
risposta, memoria 183 6° Comma e comparsa conclusionale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a
6 narrare il proprio punto di vista in ordine alla inesistenza del credito disconoscendo il rapporto contrattuale indicato nel giudizio monitorio nonché in ordine alla non sufficiente prova scritta rispetto alla documentazione posta a base del titolo giudiziale, censurando la documentazione contrattuale, ma tutto ciò è
stato solo labilmente narrato ma la stessa documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto si appalesa completa ai fini dell'ingiunzione.
3) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
4) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e la piena legittimazione ad agire in forza delle evidenze contabili tenute nelle forme di legge e di rito, peraltro si appalesa condivisibile che la Banca aveva regolarmente comunicato al cliente l'intervenuta cessione del credito in ordine all'originario finanziamento di , poi Controparte_6 CP_4
e successivamente a indicando l'esatto importo di
[...] Controparte_2
cui risultava esposto che nulla ha osservato, censurato e/o Parte_1
contestato in ordine alla missiva regolarmente ricevuta, e conseguentemente avanzare e contestare il numero del contratto laddove quello indicato enasce dal prestito originariamente erogato si appalesa del tutto non accoglibile, peraltro
7 l'opponente nulla avevano mai osservato e/o censurato, avanzando le proprie eccezioni e censure, ma solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo attraverso la dispiegata opposizione che si appalesa priva di fondamento.
5) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi e conseguentemente tutto ciò
comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
6) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.
Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le risultanze documentali hanno dimostrato l'esatto contrario.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dalla opposta, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente una serie di questioni senza però supportare detto assunto di valide prove.
In ogni caso la cessione del credito è stata regolarmente comunicata ai clienti attraverso la pubblicazione nella Gazetta Ufficiale che ne legittima ogni connessa valutazione di legge e di rito nella materia in parola.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
8 Per gli effetti le spese processuali seguono il principio generale della soccombenza e quindi vanno poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 2366/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro Parte_1 Controparte_2
(convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa così provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 05/09/2022 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 638 emesso dal Giudice del Tribunale di
Agrigento del 29/06/2022 notificato il 05/07/2022 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
2) Accorda la definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna parte attrice/opponente nei confronti dell'opposta in ordine alle spese di giudizio che liquida in €. 3.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento il 27/Maggio/2025
9 IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
10