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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3892/2023 avente ad oggetto: “Risarcimento danni”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDISI ANGELA FELICITA ), studio in C.F._2
VIA SAN NICOLA, 10 ROCCA SAN FELICE, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Vito Lucio Paolantonio ( c.f. C.F._3
e Canio De Rosa (c.f. ), come da mandato in atti, C.F._4 C.F._5
e Email_2 Email_3 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2020 convenne in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Avellino e, premesso che con sentenza del 13 novembre 2013, Parte_1 divenuta irrevocabile, il giudice monocratico del predetto ufficio giudiziario aveva ritenuto quest'ultimo colpevole del reato disciplinato dall'art. 570 cod. pen., poiché aveva omesso di versare il contributo al mantenimento dei figli e posto a suo carico nella sentenza di separazione giudiziale Per_1 Per_2 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 24 maggio 2011, e lo aveva condannato al risarcimento dei danno in favore della parte civile, chiese che l'ex coniuge venisse condannato al pagamento della somma di € 14.400,00, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero a quella minore accertata, a titolo di omesso pagamento dell'assegno periodico, con vittoria di spese.
, costituitosi in giudizio, resistette nel merito, chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Depositate le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni, con sentenza dell'8 giugno, depositata il 5 luglio 2023, il giudice così provvide:
1. Accolse la domanda di risarcimento danni e condannò il al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 14.175,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. Condannò il convenuto al pagamento delle spese processuali.
Nel motivare la sua decisione, il Tribunale rilevò quanto segue.
a)Infondata era l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, atteso che, passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno causato da fatto illecito, all'azione diretta alla liquidazione del quantum si applicava il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., decorrente dalla data dell'irrevocabilità della decisione.
b)Il passaggio in giudicato della sentenza penale determinava l'accertamento irrevocabile del credito derivante dal reato ascritto all'imputato, che nella specie risultava costituito dall'omessa corresponsione, da parte del , degli assegni di mantenimento. Al riguardo, non assumeva rilievo ai fini Parte_1 dell'estinzione della debitoria la situazione patrimoniale dell' atteso che la lesione della stessa CP_1 risultava ormai accertato in via definitiva.
c)Era, quindi, provato che il convenuto non aveva corrisposto il contributo al mantenimento dei figli per tredici mensilità, e, segnatamente, dal mese di agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008, per l'importo complessivo di € 3.900,00, mentre per il successivo periodo, decorrente dal mese di febbraio del 2010 al dicembre del 2011, la somma dovuta dal convenuto era pari a € 6.900,00, nonché da dicembre dell'anno successivo sino al 15 novembre 2013, data del deposito della sentenza del tribunale di Avellino, era di € 3.375.00.
d)Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con atto dell'11 settembre 2023, chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza con conseguente declaratoria di infondatezza della domanda proposta dalla per i motivi che di seguito si illustreranno ed esamineranno. CP_1
Si è costituita la e ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
L'appellante censura l'impugnato provvedimento per il seguente ordine di motivi.
1)Violazione dell'art. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 cod. civ., 651 e 652 cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civile. I primi giudici avevano liquidato alla la somma di € 14.175,00, sulla base dell'erronea premessa CP_1 che la condanna generica emessa dal tribunale in sede penale era idonea ad affermare l'esistenza del danno subito dall' nonché il nesso di causalità tra quest'ultimo ed i fatti accertati proprio in CP_1 quanto la cognizione del giudicante aveva avuto ad oggetto un reato di danno.
Tuttavia, secondo il costante orientamento della S.C., doveva accertarsi non solo il danno evento, ma anche il c.d. danno conseguenza, e, cioè, le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito aveva sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale era titolare, danno emergente e lucro cessante. Né il credito vantato dall a titolo risarcitorio poteva essere costituito dalla CP_1 mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che questo rappresentava il c.d. danno evento, ovvero la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, occorrendo, invece, accertare che il fatto dannoso avesse effettivamente cagionato un pregiudizio in capo all'appellata, peraltro non configurabile in considerazione della sua solida situazione patrimoniale.
2)Violazione degli artt. 2043, 1223 e 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 comma uno n. 3 cod. proc. civile.
I primi giudici non avevano correttamente calcolato l'importo dovuto all'appellata a titolo risarcitorio, nonostante il tribunale di Avellino avesse escluso la debenza dell'assegno di mantenimento per il figlio dal mese di febbraio del 2010 a quello di dicembre dell'anno successivo, poiché era divenuto Per_2 maggiorenne e non era più, quindi, configurabile il reato contestato.
I motivi sono parzialmente fondati e devono essere accolti nei limiti che di seguito si indicheranno.
Giova precisare che l'esame diretto della sentenza del giudice monocratico del tribunale di Avellino in data 13 novembre 2013 consente di rilevare che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la responsabilità del per il danno materiale patito dalla è stata Parte_1 CP_1 definitivamente accertata ed anche quantificata in sede penale. In particolare, il giudice civile è stato investito esclusivamente del compito di condannare l'appellante, a titolo risarcitorio, al pagamento dell'importo complessivo degli assegni non corrisposti ed ai quali sarebbe stato tenuto, e, cioè, dal mese di agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008 nei confronti del figlio dal mese di Per_2 agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008 nonché dal mese di febbraio dell'anno 2010 alla data della decisione nei riguardi del figlio , per cui non poteva essere nuovamente posto in Per_1 discussione nella presente sede.
Con esclusivo riferimento alle ulteriori conseguenze subite dalla e dai figli, sia patrimoniali, sia CP_1 morali, per la mancata disponibilità delle suindicate somme al momento in cui erano dovute, veniva rimessa la liquidazione al giudicante, non essendo idonee a tal fine le prove acquisite in quella sede.
Al riguardo, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità deve rilevarsi che, nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, e questa pronuncia non venga impugnata, il giudicato si forma anche in merito all'accertata esistenza del danno (Cass.
16113/2009; Cass. 26021/2011), tanto più come nell'ipotesi in esame allorché questi abbia anche provveduto alla commisurazione del danno alle somme stabilite dal tribunale a titolo di mantenimento dei figli in sede di separazione giudiziale, circoscrivendone il periodo.
Osserva, quindi, la Corte che il primo giudice, nel condannare il al pagamento della somma di Parte_1
€ 14.175,00, si è limitato riconoscere il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno - conseguenza dell'inadempimento contrattuale, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, nella specie deducibile dall'allegazione degli elementi che lo determinano, e, cioè, la sentenza di separazione, che hanno così permesso di quantificarlo.
Alcuna pronuncia è stata, invece, assunta dal tribunale di Avellino in relazione agli ulteriori danni subiti dalla che richiedevano specifico accertamento, e, tuttavia, l'appellata non ha sollevato alcun CP_1 motivo di censura al riguardo.
Deve, poi, rilevarsi che la somma liquidata nell'impugnata sentenza non risulta correttamente determinata, atteso, che come indicato dal giudice penale, gli importi non corrisposti per il figlio minore inerivano sia il periodo dal mese di agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008, sia Per_1 quello dal mese di febbraio 2010 al dicembre 2011, nonché, infine, dal mese di dicembre del 2012 sino alla data di deposito della sentenza del 15 novembre 2013, per complessivi € 7.200,00, ai quali vanno aggiunti le mensilità da agosto 2007 ad agosto dell'anno 2008 per il figlio pari a € 1.950. Per_2
In definitiva, il deve essere condannato, a titolo di risarcimento danni nei confronti Parte_1 dell' della complessiva somma di € 9.150, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione CP_1 monetaria come per legge.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio, mentre la restante metà deve essere posta a carico del soccombente . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino l'8 giugno 2023, così Controparte_1 provvede:
a) in parziale accoglimento dell'impugnazione, condanna al pagamento della somma Parte_1 di € 9.150,00 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e Controparte_1 rivalutazione monetaria come per legge;
b) Liquida in € 264,00 per spese vive e € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge le spese processuali per il primo grado, e in € 1.400,00 per compensi per la presente fase, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, ne dichiara compensata la metà e pone la restante metà a carico del . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3892/2023 avente ad oggetto: “Risarcimento danni”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDISI ANGELA FELICITA ), studio in C.F._2
VIA SAN NICOLA, 10 ROCCA SAN FELICE, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Vito Lucio Paolantonio ( c.f. C.F._3
e Canio De Rosa (c.f. ), come da mandato in atti, C.F._4 C.F._5
e Email_2 Email_3 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2020 convenne in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Avellino e, premesso che con sentenza del 13 novembre 2013, Parte_1 divenuta irrevocabile, il giudice monocratico del predetto ufficio giudiziario aveva ritenuto quest'ultimo colpevole del reato disciplinato dall'art. 570 cod. pen., poiché aveva omesso di versare il contributo al mantenimento dei figli e posto a suo carico nella sentenza di separazione giudiziale Per_1 Per_2 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 24 maggio 2011, e lo aveva condannato al risarcimento dei danno in favore della parte civile, chiese che l'ex coniuge venisse condannato al pagamento della somma di € 14.400,00, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero a quella minore accertata, a titolo di omesso pagamento dell'assegno periodico, con vittoria di spese.
, costituitosi in giudizio, resistette nel merito, chiedendo il rigetto delle domande. Parte_1
Depositate le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni, con sentenza dell'8 giugno, depositata il 5 luglio 2023, il giudice così provvide:
1. Accolse la domanda di risarcimento danni e condannò il al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 14.175,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. Condannò il convenuto al pagamento delle spese processuali.
Nel motivare la sua decisione, il Tribunale rilevò quanto segue.
a)Infondata era l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, atteso che, passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno causato da fatto illecito, all'azione diretta alla liquidazione del quantum si applicava il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., decorrente dalla data dell'irrevocabilità della decisione.
b)Il passaggio in giudicato della sentenza penale determinava l'accertamento irrevocabile del credito derivante dal reato ascritto all'imputato, che nella specie risultava costituito dall'omessa corresponsione, da parte del , degli assegni di mantenimento. Al riguardo, non assumeva rilievo ai fini Parte_1 dell'estinzione della debitoria la situazione patrimoniale dell' atteso che la lesione della stessa CP_1 risultava ormai accertato in via definitiva.
c)Era, quindi, provato che il convenuto non aveva corrisposto il contributo al mantenimento dei figli per tredici mensilità, e, segnatamente, dal mese di agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008, per l'importo complessivo di € 3.900,00, mentre per il successivo periodo, decorrente dal mese di febbraio del 2010 al dicembre del 2011, la somma dovuta dal convenuto era pari a € 6.900,00, nonché da dicembre dell'anno successivo sino al 15 novembre 2013, data del deposito della sentenza del tribunale di Avellino, era di € 3.375.00.
d)Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente convenuto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il con atto dell'11 settembre 2023, chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza con conseguente declaratoria di infondatezza della domanda proposta dalla per i motivi che di seguito si illustreranno ed esamineranno. CP_1
Si è costituita la e ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
L'appellante censura l'impugnato provvedimento per il seguente ordine di motivi.
1)Violazione dell'art. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 cod. civ., 651 e 652 cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civile. I primi giudici avevano liquidato alla la somma di € 14.175,00, sulla base dell'erronea premessa CP_1 che la condanna generica emessa dal tribunale in sede penale era idonea ad affermare l'esistenza del danno subito dall' nonché il nesso di causalità tra quest'ultimo ed i fatti accertati proprio in CP_1 quanto la cognizione del giudicante aveva avuto ad oggetto un reato di danno.
Tuttavia, secondo il costante orientamento della S.C., doveva accertarsi non solo il danno evento, ma anche il c.d. danno conseguenza, e, cioè, le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito aveva sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale era titolare, danno emergente e lucro cessante. Né il credito vantato dall a titolo risarcitorio poteva essere costituito dalla CP_1 mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, atteso che questo rappresentava il c.d. danno evento, ovvero la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, occorrendo, invece, accertare che il fatto dannoso avesse effettivamente cagionato un pregiudizio in capo all'appellata, peraltro non configurabile in considerazione della sua solida situazione patrimoniale.
2)Violazione degli artt. 2043, 1223 e 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 comma uno n. 3 cod. proc. civile.
I primi giudici non avevano correttamente calcolato l'importo dovuto all'appellata a titolo risarcitorio, nonostante il tribunale di Avellino avesse escluso la debenza dell'assegno di mantenimento per il figlio dal mese di febbraio del 2010 a quello di dicembre dell'anno successivo, poiché era divenuto Per_2 maggiorenne e non era più, quindi, configurabile il reato contestato.
I motivi sono parzialmente fondati e devono essere accolti nei limiti che di seguito si indicheranno.
Giova precisare che l'esame diretto della sentenza del giudice monocratico del tribunale di Avellino in data 13 novembre 2013 consente di rilevare che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la responsabilità del per il danno materiale patito dalla è stata Parte_1 CP_1 definitivamente accertata ed anche quantificata in sede penale. In particolare, il giudice civile è stato investito esclusivamente del compito di condannare l'appellante, a titolo risarcitorio, al pagamento dell'importo complessivo degli assegni non corrisposti ed ai quali sarebbe stato tenuto, e, cioè, dal mese di agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008 nei confronti del figlio dal mese di Per_2 agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008 nonché dal mese di febbraio dell'anno 2010 alla data della decisione nei riguardi del figlio , per cui non poteva essere nuovamente posto in Per_1 discussione nella presente sede.
Con esclusivo riferimento alle ulteriori conseguenze subite dalla e dai figli, sia patrimoniali, sia CP_1 morali, per la mancata disponibilità delle suindicate somme al momento in cui erano dovute, veniva rimessa la liquidazione al giudicante, non essendo idonee a tal fine le prove acquisite in quella sede.
Al riguardo, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità deve rilevarsi che, nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, e questa pronuncia non venga impugnata, il giudicato si forma anche in merito all'accertata esistenza del danno (Cass.
16113/2009; Cass. 26021/2011), tanto più come nell'ipotesi in esame allorché questi abbia anche provveduto alla commisurazione del danno alle somme stabilite dal tribunale a titolo di mantenimento dei figli in sede di separazione giudiziale, circoscrivendone il periodo.
Osserva, quindi, la Corte che il primo giudice, nel condannare il al pagamento della somma di Parte_1
€ 14.175,00, si è limitato riconoscere il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno - conseguenza dell'inadempimento contrattuale, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, nella specie deducibile dall'allegazione degli elementi che lo determinano, e, cioè, la sentenza di separazione, che hanno così permesso di quantificarlo.
Alcuna pronuncia è stata, invece, assunta dal tribunale di Avellino in relazione agli ulteriori danni subiti dalla che richiedevano specifico accertamento, e, tuttavia, l'appellata non ha sollevato alcun CP_1 motivo di censura al riguardo.
Deve, poi, rilevarsi che la somma liquidata nell'impugnata sentenza non risulta correttamente determinata, atteso, che come indicato dal giudice penale, gli importi non corrisposti per il figlio minore inerivano sia il periodo dal mese di agosto del 2007 a quello di agosto dell'anno 2008, sia Per_1 quello dal mese di febbraio 2010 al dicembre 2011, nonché, infine, dal mese di dicembre del 2012 sino alla data di deposito della sentenza del 15 novembre 2013, per complessivi € 7.200,00, ai quali vanno aggiunti le mensilità da agosto 2007 ad agosto dell'anno 2008 per il figlio pari a € 1.950. Per_2
In definitiva, il deve essere condannato, a titolo di risarcimento danni nei confronti Parte_1 dell' della complessiva somma di € 9.150, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione CP_1 monetaria come per legge.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione della metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio, mentre la restante metà deve essere posta a carico del soccombente . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino l'8 giugno 2023, così Controparte_1 provvede:
a) in parziale accoglimento dell'impugnazione, condanna al pagamento della somma Parte_1 di € 9.150,00 in favore di oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e Controparte_1 rivalutazione monetaria come per legge;
b) Liquida in € 264,00 per spese vive e € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge le spese processuali per il primo grado, e in € 1.400,00 per compensi per la presente fase, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, ne dichiara compensata la metà e pone la restante metà a carico del . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente