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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3734/2024
Il Tribunale di Bolzano, in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. pendente tra
, con l'Avv. VETRARI BARBARA, giusta Parte_1
delega in atti;
e
con l'Avv. CUCCAROLLO ERNEST e Controparte_1
l'Avv. NETTIS NICOLA, giusta delega in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno presentato conclusioni concordi;
verificato che alle condizioni proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
ritenuto in particolare che in considerazione delle gravi condotte poste in essere dal resistente nei pagina 1 di 3 confronti della ricorrente e che lo vedono imputato dei delitti di cui agli artt. 572, co. 1 e 2 c.p e artt. 56, 575, 576, co. 1, n. 5, 577, comma 1, n. 1 c.p., nonché sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bolzano, si giustifichi la previsione dell'affidamento super esclusivo della figlia minore alla sola madre, nonché, la previsione di contatti padre-figlia unicamente in forma protetta sotto la supervisione del servizio sociale per la durata di almeno quattro mesi, con successiva facoltà del servizio sociale di ampliare il diritto di visita e di modificarne le modalità di esercizio, previa verifica dell'assenza di pregiudizi per la minore;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
prende atto delle condizioni formulate congiuntamente dalle parti con note scritte depositate telematicamente in data 18/02/2025 e 19/02/2025 e che vengono come di seguito integrate:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa. La madre potrà assumere ogni decisione di maggiore interesse per la figlia minore, nonché richiedere eventuali documenti della figlia validi per l'espatrio;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare con arredi e corredi alla signora Pt_1
3) dispone che il signor contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di CP_1 mantenimento per la figlia minore non economicamente indipendente per l'importo pari ad €
250,00.- al mese;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a dicembre 2025 (base dicembre 2024); Il Tribunale prende atto che nel giugno 2026 il signor si impegna a consegnare alla signora la documentazione relativa al sua CP_1 Pt_1
situazione patrimoniale/lavorativa, al fine di valutare un aumento del contributo di mantenimento per la minore;
pagina 2 di 3 4) dispone che le spese straordinarie siano poste per il 50% a carico del padre;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà espresso riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano vigente;
5) dispone che assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore della figlia, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
Il signor si obbliga a versare alla madre, entro il 31.03.2025, l'importo percepito a titolo di CP_1
assegno unico per le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025, mentre per quanto attiene alle mensilità da febbraio 2025 sino al versamento diretto alla madre da parte degli enti pubblici, il padre provvederà a versare alla madre quanto percepito entro cinque giorni dal ricevimento di detto importo sul proprio conto corrente;
6) dispone, ove i servizi sociali competenti non ritengano sussistere gravi motivi di pregiudizio per la minore, il diritto/dovere di visita tra padre e figlia attraverso le visite protette per la durata di almeno quattro mesi a partire dalla data di comunicazione della pubblicazione della presente sentenza, secondo modalità ed indicazioni dei servizi sociali competenti, sino a quando questi lo riterranno opportuno. Il servizio dovrà informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bolzano con cadenza quadrimestrale e con prima scadenza fissata nel
15/09/2025;
7) le spese legali vengono compensate tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale – Distretto Gries San Quirino e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3734/2024
Il Tribunale di Bolzano, in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. pendente tra
, con l'Avv. VETRARI BARBARA, giusta Parte_1
delega in atti;
e
con l'Avv. CUCCAROLLO ERNEST e Controparte_1
l'Avv. NETTIS NICOLA, giusta delega in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno presentato conclusioni concordi;
verificato che alle condizioni proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
ritenuto in particolare che in considerazione delle gravi condotte poste in essere dal resistente nei pagina 1 di 3 confronti della ricorrente e che lo vedono imputato dei delitti di cui agli artt. 572, co. 1 e 2 c.p e artt. 56, 575, 576, co. 1, n. 5, 577, comma 1, n. 1 c.p., nonché sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bolzano, si giustifichi la previsione dell'affidamento super esclusivo della figlia minore alla sola madre, nonché, la previsione di contatti padre-figlia unicamente in forma protetta sotto la supervisione del servizio sociale per la durata di almeno quattro mesi, con successiva facoltà del servizio sociale di ampliare il diritto di visita e di modificarne le modalità di esercizio, previa verifica dell'assenza di pregiudizi per la minore;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
prende atto delle condizioni formulate congiuntamente dalle parti con note scritte depositate telematicamente in data 18/02/2025 e 19/02/2025 e che vengono come di seguito integrate:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa. La madre potrà assumere ogni decisione di maggiore interesse per la figlia minore, nonché richiedere eventuali documenti della figlia validi per l'espatrio;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare con arredi e corredi alla signora Pt_1
3) dispone che il signor contribuisca con il pagamento di un assegno periodico a titolo di CP_1 mantenimento per la figlia minore non economicamente indipendente per l'importo pari ad €
250,00.- al mese;
il suddetto assegno sarà da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese e verrà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli aumenti del costo della vita per famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano – con prima rivalutazione a dicembre 2025 (base dicembre 2024); Il Tribunale prende atto che nel giugno 2026 il signor si impegna a consegnare alla signora la documentazione relativa al sua CP_1 Pt_1
situazione patrimoniale/lavorativa, al fine di valutare un aumento del contributo di mantenimento per la minore;
pagina 2 di 3 4) dispone che le spese straordinarie siano poste per il 50% a carico del padre;
per la qualifica delle spese straordinarie si farà espresso riferimento al protocollo del Tribunale di Bolzano vigente;
5) dispone che assegno unico, contributi, assegni familiari o altri sussidi da erogarsi da parte di enti pubblici o privati a favore della figlia, siano da versarsi esclusivamente alla madre;
Il signor si obbliga a versare alla madre, entro il 31.03.2025, l'importo percepito a titolo di CP_1
assegno unico per le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025, mentre per quanto attiene alle mensilità da febbraio 2025 sino al versamento diretto alla madre da parte degli enti pubblici, il padre provvederà a versare alla madre quanto percepito entro cinque giorni dal ricevimento di detto importo sul proprio conto corrente;
6) dispone, ove i servizi sociali competenti non ritengano sussistere gravi motivi di pregiudizio per la minore, il diritto/dovere di visita tra padre e figlia attraverso le visite protette per la durata di almeno quattro mesi a partire dalla data di comunicazione della pubblicazione della presente sentenza, secondo modalità ed indicazioni dei servizi sociali competenti, sino a quando questi lo riterranno opportuno. Il servizio dovrà informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bolzano con cadenza quadrimestrale e con prima scadenza fissata nel
15/09/2025;
7) le spese legali vengono compensate tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale – Distretto Gries San Quirino e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo pagina 3 di 3