TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 994/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a MO presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Tiziana De Pasquale che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato,
(c.f. ), con sede in Roma, in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato, resistenti
, Controparte_3
Controparte_4
tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione n. 0408. ID del 12 gennaio 2024, che hanno ottenuto una nomina con assegnazione nel Distretto della Corte di Appello di MO, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, resistenti contumaci oggetto: pubblico impiego privatizzato – concorso UPP – assegnazione sede – fase di merito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 , premesso di avere partecipato al Parte_2
concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica
F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Controparte_1
, indetto dalla con decreto pubblicato nella Gazzetta
[...] Controparte_2
Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, di aver presentato domanda per il Distretto della Corte di Appello di
MO, per il quale erano indicati 410 posti, e di essere risultata idonea non vincitrice con 26,25 punti collocandosi al n. 581 della graduatoria di merito pubblicata in data 14 gennaio 2022, ha dedotto che l'Amministrazione dopo aver assunto i vincitori ha proceduto ripetutamente allo scorrimento della graduatoria per assumere gli idonei: il 6 aprile 2022 ha quindi aperto dal 12 al 19 la piattaforma digitale per la scelta delle sedi, indicandone altre 42 per il Distretto di MO, e la ha trasmesso la Pt_2
propria preferenza dopo aver ricevuto apposita comunicazione;
il 5 dicembre 2022 il ha CP_1
disposto l'assegnazione di ulteriori 43 posti, invitando a partecipare i candidati dal n. 1 al n. 139 della graduatoria risultante dai precedenti scorrimenti (in cui ella era salita al n. 80). Ha precisato che per entrambi i procedimenti di scorrimento, nell'utilizzo della piattaforma i candidati hanno riscontrato numerosi problemi tecnici, trattati dall'Amministrazione resistente in maniera differente: durante il primo essa ha disposto la sospensione dell'iter e la sua ripetizione anche per quanti fossero riusciti correttamente ad effettuare la scelta delle sedi, mentre in occasione del secondo non ha proceduto in alcun modo a sanare le difficoltà tecniche pur espresse dai candidati come la ricorrente, che non riuscendo a esprimere le preferenze ha inviato a mezzo legale una pec per chiedere un intervento volto a tutelarne la posizione, rimasta inevasa. Ha aggiunto che in data 24 luglio 2023 e 3 agosto il CP_1
ha effettuato altri due scorrimenti delle graduatorie distrettuali capienti – tra cui quella di MO – individuando in un apposito elenco i soggetti idonei legittimati alla partecipazione alle procedure di assunzione in distretti diversi da quello di MO (in cui la non è stata inclusa), chiedendo Pt_2
loro di esprimere la propria preferenza per una delle sedi rese disponibili, con la precisazione che “il mancato inoltro della scelta ovvero il mancato rispetto dei termini e modi previsti, salvo giustificato e comprovato motivo da porre al vaglio dell'Amministrazione, sarà considerato come rinuncia all'assunzione nella qualifica di Addetto all'Ufficio per il Processo”; infine il 22 dicembre 2023 è stato avviato un altro scorrimento per la copertura dei posti scoperti nei Distretti di Cagliari, Campobasso,
Lecce, Messina, MO e Reggio Calabria unificando sulla base del punteggio gli elenchi dei candidati idonei, ancora presenti nelle graduatorie dei Distretti di Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Lecce e
MO, rendendo disponibili 17 posti all'interno del Distretto di Corte di Appello di MO, ma non le è stato consentito di esprimere le preferenze tra le sedi afferenti a tale Distretto e il 12 e 15 gennaio
2024 sono stati assunti i candidati interessati, alcuni assegnati a MO seppur con punteggio inferiore come (con 26 punti). La ha precisato che se fosse stata inserita in detta Controparte_4 Pt_2
graduatoria unificata sarebbe rientrata tra i primi cinque candidati (con punteggio 26.25) assegnati ad una sede sita nella Corte di Appello di MO. Ha aggiunto che a seguito di apposita richiesta di chiarimenti con provvedimento del 26 gennaio 2024 l'amministrazione le ha comunicato di avere accolto “in autotutela ... l'istanza con cui la dott.ssa chiedeva di essere reinserita tra i Parte_2
legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento in oggetto, in ragione di comprovate difficoltà tecniche che non le avevano consentito l'accesso alla piattaforma di scelta sede durante i pregressi scorrimenti distrettuali” e tuttavia, non ha rispettato il criterio del merito in riferimento alle modalità di assunzione, riconoscendole solo la possibilità di partecipare alle assunzioni residue in distretti differenti da quello di partecipazione, e quindi non ha proceduto all'assunzione sulla base del punteggio e del posto in graduatoria, nè ha tenuto in considerazione il fatto che la stessa aveva partecipato con il Codice
MO, assegnandola invece in modo arbitrato e discriminatorio al Distretto della Corte di Appello di
Messina, ove ha preso servizio il 6 febbraio 2024. E ciò sebbene la pianta organica dell'Ufficio del
Processo della Corte di Appello di MO consti di diversi posti vacanti, derivanti dalle dimissioni recentemente rassegnate da altri funzionari precedentemente assunti. Dunque, essendo rimaste senza esito le precedenti diffide ed essendo ella costretta a lavorare a 257 Km di distanza dalla sede legittimamente spettante, con grandissimo sacrificio per la propria unità familiare e la salute del figlio di appena quattro anni, ha chiesto in via cautelare, anche inaudita altera parte, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi lesivi della propria posizione meglio individuati in ricorso, di ordinare
CP_ al Ministero della Giustizia - Dipartimento rganizzazione Controparte_6
Direzione Personale , alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla CP_7 Controparte_8
, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediata Controparte_3
assegnazione in una sede di lavoro legittimamente spettante sulla base del punteggio sita nel Distretto della Corte di Appello di MO;
nel merito di accertare la nullità/annullabilità/inefficacia e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi alle assunzioni originate dal provvedimento del 22 dicembre 2023 e ogni altro lesivo della propria posizione, e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere a detta assegnazione in proprio favore.
Cont Nella resistenza della e del Controparte_1
, contumace la , e tutti i candidati inseriti nella
[...] Controparte_3 Controparte_4
graduatoria di merito di cui al provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione
n. 0408. ID del 12 gennaio 2024 che hanno ottenuto una nomina con assegnazione nel Distretto della
Corte di Appello di MO, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, evocati quali controinteressati, con ordinanza del 30 maggio 2024 l'istanza cautelare è stata respinta. Quindi, sostituita l'udienza del 14 gennaio 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. l'ordinanza cautelare sopra indicata, le cui motivazioni possono essere interamente confermate non avendo in questa fase la ricorrente addotto motivi ulteriori per rivedere l'orientamento già espresso da questo ufficio.
“Ella ha dedotto anzitutto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 10 gennaio
1957, dell'art. 35, comma 5 ter del d.lgs. 165/2001, dell'art. 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 13, comma 4, del bando di concorso e quindi del diritto dei candidati idonei – quale la stessa –
a essere assunti e a partecipare alla procedura di assegnazione delle sedi secondo il punteggio conseguito nelle prove concorsuali e quindi secondo l'ordine della graduatoria. Ciò in quanto candidati con punteggi inferiori – quali ad esempio la – pur essendo stati riammessi alla procedura CP_4
su istanza di parte hanno avuto modo di parteciparvi anche sul Distretto della Corte di Appello di
MO; diversamente, tale possibilità non è stata riconosciuta alla , la quale si è trovata a Pt_2
concorrere solo per posti afferenti a un Distretto diverso da quello prescelto inizialmente.
Ha lamentato, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 novies della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., poiché con il provvedimento del 26 gennaio 2024 l'Amministrazione resistente ha accolto la propria istanza in autotutela “in ragione delle comprovate difficoltà tecniche che non le avevano consentito l'accesso alla piattaforma di scelta sede durante i pregressi scorrimenti distrettuali”, ma solo in parte, ammettendola cioè alle procedure assunzionali nel concorso ma senza alcuna considerazione per il punteggio dalla stessa conseguito ai fini dell'assegnazione della sede, così ledendo la par condicio dei candidati. A tale riguardo la ha specificato che invece con il precedente Pt_2
provvedimento del 12 gennaio 2024 l'Amministrazione aveva disposto la rimodulazione dei contingenti inizialmente in programma, accogliendo le istanze di cinque candidati, tra cui la che ha CP_4
ricollocato in autotutela tra i legittimati a partecipare alla procedura assunzionale originata con il provvedimento del 22 dicembre 2023, ma su tutti i posti vacanti esistenti, inclusi quelli siti all'interno del Distretto di MO. Firmato Da: RO AL Emesso Da: CA di Firma Qualificata per
Modello ATe Serial#: NumeroDiPaten_1
In realtà, come eccepito dal (e già illustrato nella nota del 27 febbraio Controparte_1
2024, in atti, inviata al procuratore della ricorrente in riscontro all'istanza di accesso dalla stessa formulata) e non specificamente contestato:
- la ricorrente ha effettivamente partecipato al concorso pubblico bandito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – (che, approvata la graduatoria definitiva e reclutate le Controparte_3
unità di personale, le ha poi assegnate al predetto ), formulando domanda per il Distretto di CP_1
Corte d'Appello di MO e collocandosi con punteggio totale di 26,25 nella posizione n. 581 quale idonea non vincitrice: - essendo il numero dei vincitori inferiore a quello dei posti banditi l'Amministrazione committente si è avvalsa della facoltà espressamene prevista nel bando di scorrere le graduatorie capienti partendo da quelle dei distretti in cui erano presenti idonei;
- il primo scorrimento è avvenuto tra il 12 e il 19 aprile 2022 ed è stato aperto a tutti gli idonei non vincitori delle graduatorie dei singoli distretti, per un numero di nuovi posti resi disponibili, e ad esso ha partecipato anche la , che non ha però ottenuto una sede pur restando in graduatoria;
Pt_2
- il ha poi deciso di assumere presso i distretti senza idonei in graduatoria (Corte di CP_1
Cassazione e i Distretti di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia), con riserva di indicare distretti ulteriori (tra cui Bologna, rimasta senza idonei a seguito del primo scorrimento); anche in questo caso la , stante la sua posizione in graduatoria, non è riuscita ad ottenere una sede;
Pt_2
- con provvedimento del D.G. del 5 dicembre 2022 è stato disposto di procedere al terzo scorrimento delle graduatorie distrettuali ancora capienti e la ricorrente è stata ricompresa tra i legittimati a partecipare alla relativa procedura assunzionale che ha interessato anche il distretto della
Corte d'Appello di MO, ma ella non ha provveduto ad effettuare la scelta delle sedi, funzionale all'assegnazione all'ufficio di destinazione, nel termine fissato dal 20 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023 mediante accesso alla piattaforma informatica raggiungibile da apposito link pubblicato nel sito istituzionale del . CP_1
In particolare la , a differenza di altri tra cui proprio la non risulta avervi Pt_2 CP_4
fatto accesso né aver mai inviato all'Amministrazione segnalazioni di eventuali difficoltà al riguardo
(non vi è prova, del resto, dell'invio della pec genericamente menzionata in ricorso), e in tal modo ha implicitamente rinunciato a prendere servizio nel profilo concorsuale ed è stata pertanto esclusa dai successivi scorrimenti. Solo il 17 gennaio 2024 - ovvero dopo più di un anno - ha inviato una mail chiedendo di essere inserita nello scorrimento per il Distretto di MO, già Firmato Da: RO
AL Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 715545d2c20ecc85 conclusosi in data 15 gennaio 2024 con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione degli idonei agli uffici giudiziari e con esaurimento delle sedi rese disponibili.
E nessuna allegazione e prova la ricorrente ha fornito in giudizio delle “comprovate difficoltà tecniche che non le avevano consentito l'accesso alla piattaforma di scelta” richiamate nelle premesse del provvedimento di autotutela del 26 gennaio 2024, ma quale motivazione addotta dall'interessata a corredo dell'istanza.
Pertanto, escluso senz'altro il diritto all'assunzione presso il Distretto di partecipazione, spettante solo in favore dei vincitori, non pare neppure riscontrabile nella specie il denunciato comportamento scorretto e discriminatorio della P.A. lesivo di una legittima aspettativa allo scorrimento degli idonei non vincitori. A tale ultimo riguardo occorre, infatti, evidenziare che ben diversa sembra la situazione dei controinteressati già assegnati al Distretto di MO, in quanto la stessa nella corrispondenza Pt_2
intercorsa con il nel mese di gennaio 2024 ha dichiarato di aver partecipato solo alla prima CP_1
procedura assunzionale svoltasi dal 12 aprile al 19 aprile 2022 e non ha negato di avere in seguito mostrato un totale disinteresse a ricoprire il ruolo in questione fino al 17 gennaio 2024.
Dunque, come rilevato dal resistente “illegittimo e lesivo della par condicio sarebbe stato consentire, a chi come la stessa abbia omesso di accedere alla piattaforma di scelta sede in Pt_2
precedenti occasioni, di partecipare all'ultima procedura di scorrimento del proprio distretto, unitamente a tutti coloro che pur avendo sempre partecipato alle procedure assunzionali e facendo regolarmente accesso alla piattaforma, non avessero ottenuto la sede in ragione di un punteggio basso.”
L'amministrazione peraltro le ha reso note, fin da subito, le motivazioni del mancato reinserimento nella graduatoria di provenienza – il che rende vano ogni rilievo sulla mancata osservanza di punteggi e posizione in essa ricoperti –, facendo presente altresì di averle comunque proposto la possibilità, accolta di buon grado e senza alcun rilievo, di prendere servizio in un distretto limitrofo a quello preferito (a scelta tra Messina, Salerno e Reggio) nell'ambito dell'ultima procedura di scorrimento (la graduatoria del concorso è nel frattempo scaduta il 14 gennaio 2024 e ad aprile ne è stato bandito uno nuovo), così da bilanciare le esigenze della con quelle pubbliche legate al Pt_2
raggiungimento degli obiettivi del PNRR
Ciò è comprovato dalla documentazione allegata alla memoria, e in particolare dallo scambio di mail tra la ricorrente e la funzionaria del Dipartimento dell'Org. Giud. Dir. Gen. Pers. Uff. 3 Concorsi,: quest'ultima, riscontrando la richiesta di informazioni in ordine allo scorrimento del 22 dicembre 2023, tramessa dalla il 17 gennaio 2024 (e, si ripete, priva di alcun riferimento a problemi di accesso Pt_2
alla piattaforma in occasioni dei precedenti), rispondeva in data 19 gennaio 2024 chiarendo “che il mancato invito a partecipare allo scorrimento di dicembre 2023 è dovuto al fatto che la S.V. – pur regolarmente convocata – non ha preso parte allo scorrimento distrettuale di dicembre 2022. InserirLa ad oggi, a distanza di un anno, negli elenchi dei legittimati a scegliere la sede, comporterebbe una grave violazione della par condicio. Ciò posto, occorre evidenziare che in esito all'ultimo scorrimento, tutti i posti resi disponibili dall'Amministrazione nel Distretto di MO sono stati assegnati. Tuttavia, atteso il nuovo scorrimento di cui al P.D.G. di gennaio 2024, previsto per Distretti limitrofi a quello di
MO, tra cui Messina e Reggio Calabria, si dispone a Suo vantaggio, l'apertura della Piattaforma di scelta della sede nel caso in cui la S.V. sia disposta a partecipare a tale scorrimento, da intendersi come ulteriore opportunità di prendere servizio come Addetto all'Ufficio per il processo”. A distanza di qualche giorno, il 23 gennaio 2024 la , senza in alcun modo contestare la rilevata circostanza Pt_2
della mancata partecipazione allo scorrimento del 2022 né fornire giustificazioni di sorta, si mostrava grata per l'offerta ricevuta e comunicava di aver “provveduto ad operare la scelta tramite il link da Lei inviatomi per il distretto di Messina”, pur aggiungendo la richiesta di voler “considerare in futuro, qualora fosse possibile, la mia piena ed immediata disponibilità a ricoprire l'eventuale posto che potrebbe eventualmente liberarsi nel distretto di MO e precisamente presso il Tribunale di MO, il Tribunale di Termini Imerese e il Tribunale di Sciacca, dal momento che ho un bimbo di 4 anni e che il mio punteggio totale è di 26.25.”
In definitiva la condotta del non appare contraria a buona fede nè incoerente, atteso CP_1
che esso l'ha ricollocata tra i candidati idonei a partecipare alla procedura assunzionale per i Distretti ancora scoperti, a fronte della disponibilità dalla stessa manifestata (e ribadita al momento dell'indicazione della preferenza di sede tra le tre proposte), ma non l'ha potuta reinserire nella graduatoria già utilizzata per i Distretti di suo interesse dalla quale era stata, ormai da tempo, esclusa.”
Di conseguenza la domanda deve essere definitivamente respinta.
“E' quindi superfluo rilevare come la Presidenza del Consiglio abbia eccepito, senza alcuna contestazione di controparte, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo, per un verso, che conclusa la fase iniziale di indizione della procedura concorsuale, di propria competenza, essa è del tutto estranea a quella successiva di scelta e assegnazione delle sedi, che rientrano nelle prerogative dell'Amministrazione beneficiaria;
e, per l'altro, che il concorso in questione è stato bandito dalla Cont RIPAM, che è un organo interministeriale non integrato nella stessa .” CP_3
3.- La complessità della questione e il leale contegno della lavoratrice giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano unitariamente in favore delle amministrazioni costituite in complessivi (1.614+3.688,5/2=) 2.651,25 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia della e dei controinteressati, Controparte_3
definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente a rimborsare al
[...]
metà delle spese processuali, liquidata in Controparte_10
complessivi 2.651,25 euro, oltre spese generali e accessori di legge, compensandole per il resto.
Messina, 15.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro