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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/07/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Coriani
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barbuto
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/06/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/08/2021 in Polistena
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 52 part II, serie A anno 2021)
e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già vivono;
2. Le parti danno atto che non vi sono beni da suddividere;
3. I coniugi provvederanno rispettivamente alle proprie esigenze, senza pretendere
4. niente l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
Pt_
5. Il sig. si obbliga a restituire alla sig.ra la fede nuziale d'oro poiché CP_1 acquistata dall'ex suocera Pt_
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma una tantum di € CP_1
1.000,00 (diconsi mille) quale rimborso spese per l'acquisto dei mobili di arredo dell'ex casa coniugale che sono stati da lui trattenuti di comune accordo.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/08/2021 in Polistena (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 52 part II, serie
A anno 2021) e che dall'unione non sono nati figli.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già vivono;
2. Le parti danno atto che non vi sono beni da suddividere;
3. I coniugi provvederanno rispettivamente alle proprie esigenze, senza pretendere
4. niente l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
Pt_
5. Il sig. si obbliga a restituire alla sig.ra la fede nuziale d'oro poiché CP_1 acquistata dall'ex suocera Pt_
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma una tantum di € CP_1
1.000,00 (diconsi mille) quale rimborso spese per l'acquisto dei mobili di arredo dell'ex casa coniugale che sono stati da lui trattenuti di comune accordo.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Coriani
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barbuto
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/06/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/08/2021 in Polistena
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 52 part II, serie A anno 2021)
e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già vivono;
2. Le parti danno atto che non vi sono beni da suddividere;
3. I coniugi provvederanno rispettivamente alle proprie esigenze, senza pretendere
4. niente l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
Pt_
5. Il sig. si obbliga a restituire alla sig.ra la fede nuziale d'oro poiché CP_1 acquistata dall'ex suocera Pt_
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma una tantum di € CP_1
1.000,00 (diconsi mille) quale rimborso spese per l'acquisto dei mobili di arredo dell'ex casa coniugale che sono stati da lui trattenuti di comune accordo.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/08/2021 in Polistena (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 52 part II, serie
A anno 2021) e che dall'unione non sono nati figli.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già vivono;
2. Le parti danno atto che non vi sono beni da suddividere;
3. I coniugi provvederanno rispettivamente alle proprie esigenze, senza pretendere
4. niente l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
Pt_
5. Il sig. si obbliga a restituire alla sig.ra la fede nuziale d'oro poiché CP_1 acquistata dall'ex suocera Pt_
6. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma una tantum di € CP_1
1.000,00 (diconsi mille) quale rimborso spese per l'acquisto dei mobili di arredo dell'ex casa coniugale che sono stati da lui trattenuti di comune accordo.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola